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Decisione

32.2013.192

Respinta domanda di prestazioni in assenza di un grado di invalidità sufficiente. TCA conferma.Esame del confronto dei redditi (con GAP salariale)

10 ottobre 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure

ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una

deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.

A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di

cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di

raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.

325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135

V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)

Nella

fattispecie, dalla decisione contestata e dalla risposta di causa emerge

che l’amministrazione, conformemente alla giurisprudenza, ha

utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010)

elaborati dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4.2) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un

salario di fr. 62'270 nel 2012 (fr. 61'164.-- nel 2010, fr. 61'776 nel 2011; cfr.

doc. IV).

L’amministrazione

ha quindi correttamente esaminato un’eventuale riduzione per gap salariale,

ammettendola - a ragione - nella misura dello 0.73%. In effetti, come detto,

nel 2012 il guadagno del ricorrente sarebbe ammontato a fr. 68’940.-- (cfr.

consid. 2.8.1). Tale dato appare inferiore al salario teorico statistico

realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del

settore “costruzioni” livello di qualifica 3. Lo stesso ammonta infatti a fr. 73'131.--.

[Tabella TA1 2010 attività nelle Costruzioni, p.to 41-43, livello di qualifica 3:

partendo da un reddito annuo per il 2010 di fr. 5’742.--, ossia fr. 5'799.42

aggiornati al 2011 e fr. 5'845.80 al 2012 (aumentati del 1% e poi dello 0.8%) e

fr. 6'094.25 riportati su 41.7 ore (cfr. la tabella B10.2 relativa

all’evoluzione dei salari nominali nell’industria manifatturiera in La Vie économique

6-2012 p. 95, in La Vie économique, 10-2013, p. 90-91), moltiplicati per

12 (ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3) ottenendo un reddito di

fr. 73'131.15.--; sulla presa in considerazione, per il raffronto, del settore specifico

in cui l’assicurato era attivo, cfr. STF 9C-854/2013]. Il

salario che avrebbe percepito il ricorrente nello stesso anno è quindi

inferiore dello 5.73% di quello teorico statistico.

Considerato

quindi come il guadagno da valido dell’assicura-to diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore economico, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può pertanto

giustificare - essendo soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF

135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Correttamente quindi l’amministrazione ha operato sul salario da invalido del

2012 di fr. 62'270.- una riduzione dello 0.73% (parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5%) ottenendo un importo di fr. 61'815.--.

L’Ufficio

AI ha poi tenuto conto di una capacità lavorativa ridotta del 80%, e

riconosciuto una riduzione del reddito per circostanze personali del 8% (per

attività leggere), determinando un reddito da invalido per il 2012 di fr.

Considerandi

45'496.-.

In

relazione alla riduzione

operata sul reddito statistico dell’8%, deve essere osservato che questo Tribunale (cfr.

STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del

26.

agosto 2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11 giugno 2013) ha

già avuto modo di precisare che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure

determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da

invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un

multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di

riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton

Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale.

In

concreto dunque, ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di riduzione

(attività leggera) nella misura dell’8%, per quanto esposto la riduzione

dovrebbe ammontare al 10% e, quindi, il reddito da invalido in fr. 44'507.-- (49’452.-- meno il 10%).

2.8.3

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 68’940.-- ed

il reddito da invalido di fr. 44'507.-- risulta un tasso d’invalidità del 35% (68’940- 44'507 x 100 : 68’940),

come concluso dall’ammini-strazione, tasso che non conferisce il diritto ad una

rendita di invalidità.

Alla

medesima conclusione, inoltre, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche

volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2013, anno dell’emissione

della decisione contestata.

A fronte di un’abilità

lavorativa comunque dell’80% in un’attività adeguata, a ragione, quindi,

l’amministrazione ha nuovamente negato l’attribuzione di una rendita di

invalidità.

In

proposito va pure nuovamente

richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo

di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una

nuova professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).

In

concreto, l’amministrazione ha correttamente analizzato la

reintegrabilità nel caso concreto confermando la presenza di un mercato del

lavoro capace di offrire attività consone allo stato di salute dell’assicurato

(cfr. valutazione della consulente IP del 12 agosto 2013, doc. AI 160), esistendo un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili che

non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (doc. AI 160; cfr. pure la STF U 463/00 del 28

ottobre 2003, consid. 3.3).

Il

TF ha del resto già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 p. 296; cfr.

anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato

(RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, o nei servizi, in cui possono venir eseguite mansioni semplici di

sorveglianza e controllo, o di incasso o assemblaggio, che non comportano

aggravi fisici (RCC 1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7) e che, per quanto riferito al ricorrente, gli permetterebbero

l’effettuazione di pause supplementari (per es. attività quale autista

e fattorino/consegna di merce non pesante, venditore, idealmente nell'ambito

professionale edile, nel quale l'assicurato gode di una certa esperienza; addetto

al controllo qualità o attività semplici e collaterali d'ufficio; cfr. doc. AI

160-3).

A

ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito riconosciuta dalla giurisprudenza

(DTF 126 V 75) - in concreto ammessa nella misura del 10% - si tiene conto

delle particolari limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte

Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti,

STF I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

Va infine evidenziato che l’Ufficio AI ha precisato che

all’assi-curato risulta comunque aperta la possibilità di postulare un

eventuale diritto al collocamento.

Ne

consegue la conferma della decisione contestata che ha rettamente concluso che

a dipendenza delle affezioni reumatologiche che lo affliggono e malgrado un certo

peggioramento dello stato di salute a far tempo dal maggio 2012, l’assicurato

presenta una perdita di guadagno e, quindi, un grado di invalidità che non gli

conferisce il diritto ad una rendita di invalidità.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per fr. 500.-,

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti