32.2013.193
Respinta domanda dell'assicurata dopo valutazione reumatologica e economica. Tasso di invalidità 17%. Esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui realizzare la sua capacità lavorativa r
25 agosto 2014Italiano43 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.193
LG/sc
Lugano
25 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 settembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, da
ultimo attiva in qualità di venditrice-fiorista, in data 2 dicembre 2011 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere
affetta da “Ernia del disco lombare” (doc. 8-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione specialistica da
parte del Dr. __________ (doc. AI 67-1), l’UAI con la decisione del 26
settembre 2013 (doc. AI 87-1), preavvisata con progetto del 23 maggio 2013
(doc. AI 70-1), ha respinto la domanda di prestazioni essendo il grado
d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro questa decisione l’assicurata,
patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulando, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e il
riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità. In via subordinata il legale
ha chiesto la retrocessione degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti
medici e economici (doc. I).
Il rappresentante della
ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, IX).
L’insorgente ha contestato
la valutazione reumatologica del Dr. __________ ritenuta incompleta e per nulla
dettagliata. In particolare il perito non avrebbe affrontato la questione “della
misura e del tipo di attività in cui la mia patrocinata risulta essere incapace
al lavoro” e non avrebbe fornito alcun elemento per determinare le attività
ancora esigibili dall’assicurata (doc. I, pag. 4,5).
Viene, altresì, criticata
la mancata valutazione del caso da parte di un consulente professionale (doc.
I, pag. 5).
L’avv. RA 1t ha quindi contestato
anche le limitazioni funzionali indicate dal perito dell’amministrazione (doc.
I, pag. 5) e la successiva valutazione del SMR (Dr. __________) sulle
osservazioni al progetto di decisione (doc. I, pag. 5).
Dal profilo economico il
legale ha contestato le riduzione dal reddito da invalido applicate
dall’Ufficio AI (doc. I, pag. 6).
1.4. In risposta l’UAI si è
riconfermato nel proprio provvedimento sia dal profilo medico (perizia Dr. __________)
che economico (valutazioni del Servizio Integrazione Professionale) (doc. V).
1.5. In data 31 gennaio 2014
l’avv. Probst ha trasmesso al TCA il rapporto del 10 dicembre 2013 della __________
Klinik di __________ riconfermandosi nelle proprie argomentazioni ricorsuali
(doc. XII).
Il doc. XII e l’allegato
sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XIII).
1.6. L’UAI, dopo aver sottoposto
al vaglio del SMR il referto della __________ Klinik si è riconfermato nel
proprio provvedimento (doc. XIV+1).
Il doc. XIV+1 è stato
inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XV).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che
occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di
cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4. Nel caso
di specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute
dell’interessata, ha affidato al Dr. __________ il mandato di esperire una
perizia medica reumatologica.
Il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nel referto peritale del 13
maggio 2013, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e
le constatazioni obiettive, ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
Sindrome
lombospondilogena cronica bilaterale con possibile componente radicolare
irritativa L5 a destra in
-
Esiti da sequestrectomia L4/L5 il 25.9.2009 e sequestrectomia L4/L5
con neurolisi di L5 per recidiva erniaria, il 31.1 0.2011, con probabile
instabilità segmentale, tessuto cicatriziale al segmento operato
-
Alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie L4/L5 ed
L5/S1)
-
Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi
lombare, scoliosi sinistro convessa toracolombare)
-
Decondizionamento e sbilancio muscolare
Gonalgie
anteriori meccaniche bilaterali in
-
Esiti da artrotomia con fissazione della rotula destra per lussazione
recidivante, nel 1998
-
Probabile gonartrosi
Piedi cavi bilaterali
con alluci valghi dalle due parti” (doc. AI 67-9).
Dal punto di vista della capacità lavorativa
residua, secondo il perito RI 1 nella
sua ultima attività come fiorista è abile al lavoro sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 70%, a
partire dal 18 luglio 2012. Nelle mansioni di “call-center”, l'assicurata è ritenuta abile al lavoro sull'arco
di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del
rendimento del 50%, a decorrere dal 18 luglio 2012.
Infine,
in un’attività adeguata il Dr. __________ ha ritenuto l’insorgente abile al
lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una
diminuzione del rendimento del 10% a distanza di un mese dalla fine del
trattamento con radiofrequenza pulsata al rachide lombare eseguito il
18.6.2012, quindi a decorrere dal 18 luglio 2012 (doc. AI 67-9/10).
Nel rapporto
finale del 16 maggio 2013 il medico del Servizio Medico Regionale (SMR), Dr. __________,
ha ripreso la diagnosi e le percentuali d’inabilità lavorativa indicate dal
perito (doc. AI 68-1).
Alla perizia del Dr. __________,
ben motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza
probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza (consid. 2.3.).
Contrariamente
a quanto sostiene il ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4), nella perizia in
questione il Dr. __________ si è chinato sulla questione della capacità
lavorativa residua sia nella precedente attività di venditrice-fiorista, sia in
quella di operatrice “call-center” (attività per la
quale ha svolto un corso, poi interrotto, nell’ambito delle misure
reintegrative, cfr. doc. AI 56-1, 57-1) che infine in attività adeguate. Il
perito ha quindi proceduto all’esame della funzionalità fisica dell’assicurata nelle
seguenti attività:
A. Sollevamento
e/o trasporto di carichi. B. Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere.
C. Posizione di lavoro o Dinamiche particolari. D. Mantenere posizioni
statiche. E. Spostarsi / camminare (doc. AI 67-11).
Per quanto riguarda la
critica, secondo cui il perito non ha fornito indicazioni su quali attività
siano ancora esigibili da RI 1 (cfr. doc. I, pag. 5), va precisato che è compito
del consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, di
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF del
31 marzo 2008 nella causa P.,9C_13/2007; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228,
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, pag. 201).
Non permette
una diversa valutazione della fattispecie il referto del 28 agosto 2013 del Dr.
__________, spec. FMH in medicina interna generale, e dunque non specialista
nella materia che qui ci occupa, il quale ha confermato le diagnosi del Dr. __________
ma ha espresso una valutazione divergente in merito
all’incapacità lavorativa residua (100% nell’ultima attività e 50% in ogni
altra).
Il referto
del Dr. __________ è stato valutato dal medico del SMR, Dr. __________, il
quale nelle annotazioni del 17 settembre 2013 ha precisato che le differenze di valutazione riscontrate sono riconducibili a una diversa
interpretazione della misura della capacità lavorativa espressa dal medico
curante rispetto al perito (doc. AI 86-1).
Giova qui ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in
ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;
STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio,
nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha
sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si
ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Anche il referto del 10 dicembre 2013 del Dr. __________ della __________
Klinik di __________ non consente di inficiare le conclusioni del Dr. __________.
Il medico
della __________ Klinik infatti ha posto una diagnosi in sostanza
sovrapponibile a quella del perito, segnalando un’assenza di progressione delle
alterazioni degenerative in L4/4, L5/S1: “Auch im Vergleich zu dieser
Untersuchung zeigt sich keine Progredienz der degenerativen Veränderungen auf
Höhe L4/4, L5/S1” (doc. B). Egli poi non ha espresso alcuna valutazione
sulla capacità lavorativa residua della paziente (doc. B).
Nelle
annotazioni dell’11 febbraio 2014 il Dr. __________ del SMR, esprimendosi sul
referto della __________ Klinik, ha indicato un’assenza di sostanziale modifica
del quadro clinico e radiologico (doc. XIV1).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.),
alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali, che l’assicurata è abile al lavoro al 70% nella
precedente attività di fiorista-venditrice, al 50% quale operatrice di “call-center”
e al 90% in attività adeguate dal 18 luglio 2012.
Per quanto riguarda le
attività esigibili dall’assicurata, la decisione impugnata ha rimandato alle
attività semplici e ripetitive della categoria 4 TA1 (doc. AI 87-1).
L’insorgente ha criticato
il provvedimento dell’amministrazione, in quanto non sarebbe stato interpellato
alcun consulente professionale “al fine di valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili” (doc. I, pag. 5).
Il TCA non
condivide le critiche del patrocinatore della ricorrente.
Infatti,
innanzitutto l’Ufficio AI – in sede di risposta – ha indicato le valutazioni
svolte dal Servizio intergrazione professionale (SIP), ovvero in data 29
dicembre 2011, 25 gennaio 2012 e 14 aprile 2012 e 17 ottobre 2013 (doc. V).
Inoltre è noto che specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle
attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non
presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere
svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura.
È poi
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il Tribunale federale ha
nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007
del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno
2007, osservando:
" 8.2 Come
rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la
questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta
effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in
considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive
contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di
esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono
infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto
adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001,
consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni
funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato
della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002,
consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980
pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
Il Tribunale federale ha
ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41
del 24 luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte
dell’assicurata le attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate
dall’amministrazione (quali, ad esempio, quella
di impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso
una ditta farmaceutica), sottolineando che “le
professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili
senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28
ottobre 2003 consid. 3.3)”.
In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,
confermando la pronuncia di questo Tribunale 35.2012.17 del 18
giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di un’assicurata, affetta
da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e ritenuta, dal profilo medico,
ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, esistesse un mercato del
lavoro sufficientemente ampio in cui realizzare la sua capacità lavorativa
residua, esercitando attività leggere, con possibilità di alternare la postura.
2.5. Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo
economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2011.
2.5.1. Per quel che concerne il reddito
da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe
potuto percepire da sana nel 2011, in fr. 45'600.-- in base al questionario del
datore di lavoro del 20 dicembre 2012 (doc. AI 20-1).
Questo importo non è stato
contestato dalla ricorrente (cfr. doc.I, XII) e può essere ammesso dal TCA.
2.5.2. Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
Considerandi
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata
definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr:
DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.
6.1
). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla
parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti
dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente,
svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'225.--.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 6-2014, p. 84), esso ammonta a fr. 4'404.55.--
mensili oppure a fr. 52'854.75 per l'intero anno (fr. 4'404.55.-- x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF
126.
V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,
per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2014,
p. 85), un reddito mensile di fr. 4'447.25 oppure di fr. 53'366.95 per l'intero
anno (fr. 4'447.25 x 12).
Nella decisione impugnata
l’Ufficio AI non ha applicato il gap salariale per due motivi: avendo
l’assicurata lavorato per più di 5 anni presso lo stesso datore di lavoro (__________,
in precedenza __________) ella si sarebbe accontentata di un salario modesto.
In secondo luogo l’assicurata non ha svolto ricerche di lavoro per migliorare
la propria situazione finanziaria (cfr. doc. AI 87-3).
La mancata applicazione
del gap salariale può qui rimanere indecisa. Come vedremo, infatti,
anche applicando il gap salariale la soluzione finale non cambia (cfr.
doc. 2.7.).
L’assicurata, quale
fiorista-venditrice, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 45'600.-- / anno per un’occupazione
a tempo pieno (cfr. consid. 2.5.1.). Tale reddito si situa, per ragioni
estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente (cioè fr. 52'596.60, cfr. Tabella TA1 p.to 47 “Commercio al
dettaglio”, livello di qualifica 4, fr. 4’164.-- X 12 mesi = 49’968.-- riportato su 41.7 = 52'091.64 e aggiornato
al 2011).
Se si riduce il reddito
statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla
8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dell’8,3% (parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di fr. 48'937.49.
Ritenuto che, come
visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare
un’attività adeguata alle sue condizioni di salute a tempo pieno con una
diminuzione del rendimento del 10% il reddito statistico va ridotto del 10% e
ammonta a fr. 48'030.25 (fr. 53'366.95 ridotti del 10%), senza gap salariale, mentre ammonta a
fr. 44'043.75 (fr. 48'937.49 ridotti del 10%), con il gap salariale.
2.6
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto
stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo
posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,
ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna
che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito
statistico da invalido.
5.6
L'UAI si
richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e
9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele
in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto
ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è
se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della
decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in
quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
2.7
In concreto, nella decisione
impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del 4% per “attività
leggera” (cfr. doc. AI 70-2, 87-3), mentre la ricorrente ha postulato
l’applicazione del 14% (cfr. doc. I, pag. 6).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso di specie, alla
luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto
2013.
(cfr. consid. 2.6.), il TCA non può quindi condividere la scelta
dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 4%, ma ritiene corretta una riduzione
del 5%.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 48'030.25 e ammettendo la riduzione del 5%,
il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 45'628.75
confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 45'600.-- (consid.
2.5.1
) non emerge alcun grado d’invalidità.
A titolo abbondanziale va
rilevato che anche applicando la riduzione dal reddito da invalido postulata
dal ricorrente (14%) e il gap salariale, la soluzione finale non cambia.
Partendo da un salario da
invalido di fr. 44'043.75 e
ammettendo la riduzione del 14%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,
quindi, a fr. 37'877.60 confrontando ora questo dato con l’ammontare del
reddito da valido nel medesimo anno di fr. 45'600.-- (consid. 2.5.1.) emerge un tasso d’invalidità
del 16,9% arrotondato al 17% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41), percentuale che non dà diritto comunque ad una rendita
d’invalidità.
Ne consegue che la
decisione del 26 settembre 2013 con la quale l’UAI ha respinto la richiesta di
prestazioni dell’assicurata deve essere confermata.
2.8
L’assicurata nel proprio atto
ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria, subordinatamente
ulteriori accertamenti medici e economici (doc. I).
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri
accertamenti medici.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico
dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
doc. I, IX).
Al riguardo il Consiglio
federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)
del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la
procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con
riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come
negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le
particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti
possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone
residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri
termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a
circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie
concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa
inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale,
fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione
dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000
franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.10
La ricorrente ha infine
postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. I, IX).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati
se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag)
e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14
cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Dalle tavole processuali
si evince che la ricorrente, divorziata, è al beneficio di prestazioni
assistenziali (cfr. doc. IX).
In tali circostanze
l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che la
ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali
(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A
seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti