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Decisione

32.2013.193

Respinta domanda dell'assicurata dopo valutazione reumatologica e economica. Tasso di invalidità 17%. Esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui realizzare la sua capacità lavorativa r

25 agosto 2014Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che

occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di

cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Nel caso

di specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute

dell’interessata, ha affidato al Dr. __________ il mandato di esperire una

perizia medica reumatologica.

Il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nel referto peritale del 13

maggio 2013, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e

le constatazioni obiettive, ha posto la seguente diagnosi:

" (…)

Sindrome

lombospondilogena cronica bilaterale con possibile componente radicolare

irritativa L5 a destra in

-

Esiti da sequestrectomia L4/L5 il 25.9.2009 e sequestrectomia L4/L5

con neurolisi di L5 per recidiva erniaria, il 31.1 0.2011, con probabile

instabilità segmentale, tessuto cicatriziale al segmento operato

-

Alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie L4/L5 ed

L5/S1)

-

Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi

lombare, scoliosi sinistro convessa toracolombare)

-

Decondizionamento e sbilancio muscolare

Gonalgie

anteriori meccaniche bilaterali in

-

Esiti da artrotomia con fissazione della rotula destra per lussazione

recidivante, nel 1998

-

Probabile gonartrosi

Piedi cavi bilaterali

con alluci valghi dalle due parti” (doc. AI 67-9).

Dal punto di vista della capacità lavorativa

residua, secondo il perito RI 1 nella

sua ultima attività come fiorista è abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 70%, a

partire dal 18 luglio 2012. Nelle mansioni di “call-center”, l'assicurata è ritenuta abile al lavoro sull'arco

di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del

rendimento del 50%, a decorrere dal 18 luglio 2012.

Infine,

in un’attività adeguata il Dr. __________ ha ritenuto l’insorgente abile al

lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una

diminuzione del rendimento del 10% a distanza di un mese dalla fine del

trattamento con radiofrequenza pulsata al rachide lombare eseguito il

18.6.2012, quindi a decorrere dal 18 luglio 2012 (doc. AI 67-9/10).

Nel rapporto

finale del 16 maggio 2013 il medico del Servizio Medico Regionale (SMR), Dr. __________,

ha ripreso la diagnosi e le percentuali d’inabilità lavorativa indicate dal

perito (doc. AI 68-1).

Alla perizia del Dr. __________,

ben motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (consid. 2.3.).

Contrariamente

a quanto sostiene il ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4), nella perizia in

questione il Dr. __________ si è chinato sulla questione della capacità

lavorativa residua sia nella precedente attività di venditrice-fiorista, sia in

quella di operatrice “call-center” (attività per la

quale ha svolto un corso, poi interrotto, nell’ambito delle misure

reintegrative, cfr. doc. AI 56-1, 57-1) che infine in attività adeguate. Il

perito ha quindi proceduto all’esame della funzionalità fisica dell’assicurata nelle

seguenti attività:

A. Sollevamento

e/o trasporto di carichi. B. Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere.

C. Posizione di lavoro o Dinamiche particolari. D. Mantenere posizioni

statiche. E. Spostarsi / camminare (doc. AI 67-11).

Per quanto riguarda la

critica, secondo cui il perito non ha fornito indicazioni su quali attività

siano ancora esigibili da RI 1 (cfr. doc. I, pag. 5), va precisato che è compito

del consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, di

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF del

31 marzo 2008 nella causa P.,9C_13/2007; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228,

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, pag. 201).

Non permette

una diversa valutazione della fattispecie il referto del 28 agosto 2013 del Dr.

__________, spec. FMH in medicina interna generale, e dunque non specialista

nella materia che qui ci occupa, il quale ha confermato le diagnosi del Dr. __________

ma ha espresso una valutazione divergente in merito

all’incapacità lavorativa residua (100% nell’ultima attività e 50% in ogni

altra).

Il referto

del Dr. __________ è stato valutato dal medico del SMR, Dr. __________, il

quale nelle annotazioni del 17 settembre 2013 ha precisato che le differenze di valutazione riscontrate sono riconducibili a una diversa

interpretazione della misura della capacità lavorativa espressa dal medico

curante rispetto al perito (doc. AI 86-1).

Giova qui ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in

ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;

STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio,

nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha

sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si

ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Anche il referto del 10 dicembre 2013 del Dr. __________ della __________

Klinik di __________ non consente di inficiare le conclusioni del Dr. __________.

Il medico

della __________ Klinik infatti ha posto una diagnosi in sostanza

sovrapponibile a quella del perito, segnalando un’assenza di progressione delle

alterazioni degenerative in L4/4, L5/S1: “Auch im Vergleich zu dieser

Untersuchung zeigt sich keine Progredienz der degenerativen Veränderungen auf

Höhe L4/4, L5/S1” (doc. B). Egli poi non ha espresso alcuna valutazione

sulla capacità lavorativa residua della paziente (doc. B).

Nelle

annotazioni dell’11 febbraio 2014 il Dr. __________ del SMR, esprimendosi sul

referto della __________ Klinik, ha indicato un’assenza di sostanziale modifica

del quadro clinico e radiologico (doc. XIV1).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.),

alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che l’assicurata è abile al lavoro al 70% nella

precedente attività di fiorista-venditrice, al 50% quale operatrice di “call-center”

e al 90% in attività adeguate dal 18 luglio 2012.

Per quanto riguarda le

attività esigibili dall’assicurata, la decisione impugnata ha rimandato alle

attività semplici e ripetitive della categoria 4 TA1 (doc. AI 87-1).

L’insorgente ha criticato

il provvedimento dell’amministrazione, in quanto non sarebbe stato interpellato

alcun consulente professionale “al fine di valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili” (doc. I, pag. 5).

Il TCA non

condivide le critiche del patrocinatore della ricorrente.

Infatti,

innanzitutto l’Ufficio AI – in sede di risposta – ha indicato le valutazioni

svolte dal Servizio intergrazione professionale (SIP), ovvero in data 29

dicembre 2011, 25 gennaio 2012 e 14 aprile 2012 e 17 ottobre 2013 (doc. V).

Inoltre è noto che specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle

attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non

presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura.

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il Tribunale federale ha

nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007

del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno

2007, osservando:

" 8.2 Come

rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la

questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta

effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in

considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive

contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di

esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono

infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto

adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001,

consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni

funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato

della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002,

consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980

pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

Il Tribunale federale ha

ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41

del 24 luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte

dell’assicurata le attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate

dall’amministrazione (quali, ad esempio, quella

di impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso

una ditta farmaceutica), sottolineando che “le

professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili

senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3)”.

In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,

confermando la pronuncia di questo Tribunale 35.2012.17 del 18

giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di un’assicurata, affetta

da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e ritenuta, dal profilo medico,

ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, esistesse un mercato del

lavoro sufficientemente ampio in cui realizzare la sua capacità lavorativa

residua, esercitando attività leggere, con possibilità di alternare la postura.

2.5. Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo

economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2011.

2.5.1. Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe

potuto percepire da sana nel 2011, in fr. 45'600.-- in base al questionario del

datore di lavoro del 20 dicembre 2012 (doc. AI 20-1).

Questo importo non è stato

contestato dalla ricorrente (cfr. doc.I, XII) e può essere ammesso dal TCA.

2.5.2. Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

Considerandi

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr:

DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti

dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente,

svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'225.--.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 6-2014, p. 84), esso ammonta a fr. 4'404.55.--

mensili oppure a fr. 52'854.75 per l'intero anno (fr. 4'404.55.-- x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF

126.

V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,

per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2014,

p. 85), un reddito mensile di fr. 4'447.25 oppure di fr. 53'366.95 per l'intero

anno (fr. 4'447.25 x 12).

Nella decisione impugnata

l’Ufficio AI non ha applicato il gap salariale per due motivi: avendo

l’assicurata lavorato per più di 5 anni presso lo stesso datore di lavoro (__________,

in precedenza __________) ella si sarebbe accontentata di un salario modesto.

In secondo luogo l’assicurata non ha svolto ricerche di lavoro per migliorare

la propria situazione finanziaria (cfr. doc. AI 87-3).

La mancata applicazione

del gap salariale può qui rimanere indecisa. Come vedremo, infatti,

anche applicando il gap salariale la soluzione finale non cambia (cfr.

doc. 2.7.).

L’assicurata, quale

fiorista-venditrice, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 45'600.-- / anno per un’occupazione

a tempo pieno (cfr. consid. 2.5.1.). Tale reddito si situa, per ragioni

estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente (cioè fr. 52'596.60, cfr. Tabella TA1 p.to 47 “Commercio al

dettaglio”, livello di qualifica 4, fr. 4’164.-- X 12 mesi = 49’968.-- riportato su 41.7 = 52'091.64 e aggiornato

al 2011).

Se si riduce il reddito

statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dell’8,3% (parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di fr. 48'937.49.

Ritenuto che, come

visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare

un’attività adeguata alle sue condizioni di salute a tempo pieno con una

diminuzione del rendimento del 10% il reddito statistico va ridotto del 10% e

ammonta a fr. 48'030.25 (fr. 53'366.95 ridotti del 10%), senza gap salariale, mentre ammonta a

fr. 44'043.75 (fr. 48'937.49 ridotti del 10%), con il gap salariale.

2.6

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,

cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni

di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto

stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.7

In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del 4% per “attività

leggera” (cfr. doc. AI 70-2, 87-3), mentre la ricorrente ha postulato

l’applicazione del 14% (cfr. doc. I, pag. 6).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer

sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des

circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la

mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, alla

luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto

2013.

(cfr. consid. 2.6.), il TCA non può quindi condividere la scelta

dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 4%, ma ritiene corretta una riduzione

del 5%.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 48'030.25 e ammettendo la riduzione del 5%,

il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 45'628.75

confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 45'600.-- (consid.

2.5.1

) non emerge alcun grado d’invalidità.

A titolo abbondanziale va

rilevato che anche applicando la riduzione dal reddito da invalido postulata

dal ricorrente (14%) e il gap salariale, la soluzione finale non cambia.

Partendo da un salario da

invalido di fr. 44'043.75 e

ammettendo la riduzione del 14%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,

quindi, a fr. 37'877.60 confrontando ora questo dato con l’ammontare del

reddito da valido nel medesimo anno di fr. 45'600.-- (consid. 2.5.1.) emerge un tasso d’invalidità

del 16,9% arrotondato al 17% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41), percentuale che non dà diritto comunque ad una rendita

d’invalidità.

Ne consegue che la

decisione del 26 settembre 2013 con la quale l’UAI ha respinto la richiesta di

prestazioni dell’assicurata deve essere confermata.

2.8

L’assicurata nel proprio atto

ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria, subordinatamente

ulteriori accertamenti medici e economici (doc. I).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti medici.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico

dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

doc. I, IX).

Al riguardo il Consiglio

federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)

del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

" (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la

procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con

riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come

negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le

particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti

possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone

residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri

termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a

circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie

concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa

inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale,

fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione

dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000

franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale

dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.10

La ricorrente ha infine

postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I, IX).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati

se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag)

e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14

cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Dalle tavole processuali

si evince che la ricorrente, divorziata, è al beneficio di prestazioni

assistenziali (cfr. doc. IX).

In tali circostanze

l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che la

ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali

(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti