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Decisione

32.2013.194

Rinvio atti all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento sia a livello reumatologico/ortopedico sia psichiatrico

1 settembre 2014Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XIII+1 sono stati

trasmessi, per conoscenza, alla rappresentante dell’assicurata (doc. XIV).

1.10. Il 15 gennaio 2014

l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto dell’8 gennaio 2014 del Dr. __________,

unitamente a quelli del Dr. __________ del 4 dicembre 2013 e del Dr. __________

del 20 dicembre 2013 (doc. XVII+D1-5).

I doc. XIV, XVII+ D1-5

sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVIII).

1.11. Nelle osservazioni del 28

gennaio 2014 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione all’esame del

SMR, ha confermato la decisione impugnata (doc. XIX+bis).

I doc. XVIII, XIX+bis sono

stati trasmessi al legale dell’assicurata per conoscenza (doc. XX).

1.12. Il 10 febbraio 2014 la

patrocinatrice di RI 1 ha inviato a questa Corte lo scritto del 5 febbraio 2014

del Dr. __________ e il certificato del 7 febbraio 2014 del Dr. __________

(doc. XXI+E1-2).

I doc. XXI e gli allegati

sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXII).

1.13. L’UAI – in data 20 febbraio

2014 – dopo aver sottoposto la nuova documentazione al vaglio del SMR, si è

nuovamente riconfermato nella decisione impugnata (doc. XXIII+1).

Il doc. XXIII e l’allegato

sono stati inviati allo Studio legale RA 1, per conoscenza (doc. XXIV).

1.14. In data 29 luglio 2014 l’avv.

Polli ha inviato al TCA il rapporto medico del 10 luglio 2014 dell’Ospedale

Regionale __________ (doc. XXV+bis)

Il doc. XXV e l’allegato

sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXVI)

1.15. Nelle osservazioni del 13

agosto 2014 l’UAI ha rilevato che il referto dell’Ospedale Regionale __________

si riferisce ad un’epoca successiva alla decisione impugnata e dunque la

questione di eventuale peggioramento esula dalla disputa pendente dinanzi al

TCA (doc. XXVII).

I doc. XXVI e XXVII sono

stati inviati al legale per conoscenza (doc. XXVIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2

Nel proprio ricorso

l’insorgente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentito da parte

dell’Ufficio AI, il quale non avrebbe trasmesso alla

ricorrente l’incarto completo, con riferimento, in particolare, agli atti

dell’assicuratore malattia __________ e alla perizia SAM dell’11 luglio 2012

(doc. I, pag. 2/3).

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504

consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;

cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.

1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U

397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Secondo

l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

Al più tardi durante la

procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte

interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente

(DTF 132 V 374 consid. 6).

L’Alta Corte federale ha

stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il

diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano

informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono

conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).

2.3

Nel caso in

esame, il TCA rileva che l’avv. RA 1, in data 14 ottobre 2013, ha richiesto all’Ufficio AI copia dell’incarto concernente l’assicurata (doc. AI 100-1).

Con scritto

del 16 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha trasmesso al legale dell’assicurata gli

atti componenti l’incarto AI in formato Compact Disc (CD) (doc. AI 102-1).

Per quanto

riguarda la documentazione riguardante l’assicuratore __________, come

rettamente sottolineato dall’UAI in sede di risposta (cfr. doc. V, pag. 2), questa

poteva essere ottenuta dalla patrocinatrice tramite una richiesta

formulata direttamente nei confronti dell’assicuratore malattia.

Il referto peritale SAM in

discussione, inoltre, fa parte dell’incarto AI prodotto dall’amministrazione

unitamente alla risposta di causa (doc. V) e visionabile in ogni momento dalla

ricorrente presso la cancelleria di questo Tribunale.

Visto che

comunque l’assicurata ha avuto la possibilità di prendere visione della

valutazione SAM, svolta in ambito di assicurazione d’indennità giornaliera in

caso di malattia, ed esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità giudiziaria

che gode del pieno potere cognitivo, occorre concludere che, in

ogni caso, l’eventuale violazione del diritto di essere sentita è stata

sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere

sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad

esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio

2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009

consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).

Il

TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

2.4

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

L’art. 28 cpv. 1 LAI, in

vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad

una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se

sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.

STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio

2003.

nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto

2002.

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno

2003.

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5

Per costante

giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125.

V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005.

nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA

32.2005.83

del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.6

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che:

" Se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.7

Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra

sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A

determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto

soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo

gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente

non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con

riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile

inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia

l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad

es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Anche in

un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato

che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12.

marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole

discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una

sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta

Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una

comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori

psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla

problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo

(consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in

una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia

si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il Tribunale Federale, in

una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico.

In tale contesto

l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136.

V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.8

Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125.

V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353.

e riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3).

D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie

vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il

potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione

invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La

nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.

con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9

Nella decisione

del 4 ottobre 2013, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una

rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2012,

sopprimendola poi a partire dal 1° settembre 2012, ritenuto che dalle valutazioni

mediche, seguite da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessata non

presenta un grado di invalidità pensionabile dopo tale data.

Il TCA è, quindi, ora

chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5. e 2.6.,

se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a Teresa

Colosimo a fare tempo dal 1° settembre 2012.

2.10

Nel caso

di specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di

accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha

dapprima fatto esperire una perizia psichiatrica ad opera del Centro peritale

per le assicurazioni sociali (CPAS).

Nel referto del 30 marzo

2012.

il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver esposto

l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia

psichiatrica attuale, non hanno posto alcuna diagnosi psichiatrica (doc. AI

51-1).

L’UAI ha quindi predisposto

anche una valutazione reumatologica ad opera del Dr. __________ (doc. AI 83-1),

dopo che è emerso in sede di osservazioni al progetto di decisione, che

l’assicurata è stata sottoposta ad un nuovo intervento di artroscopia al

ginocchio l’11 settembre 2012 (doc. AI 69-1) e ad un’artroplastica alla mano

destra l’11 novembre 2012 (doc. AI 70-1)

Il Dr. __________, spec.

FMH in reumatologia e medicina interna, nel rapporto del 28 giugno 2013, dopo

aver illustrato l’anamnesi dell’assicurata, lo status, la documentazione radiologica

e medica, ha posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa:

" (…)

PSH bilaterale su/con

- esiti di artroscopia, ricostruzione della cuffia,

decompressione sottoacromiale, débridement del labbro glenoidale spalla dx il 12.04.2011;

- leggera

borsite sottoacromiale spalla sx, senza lesioni significative della

cuffia dei rotatori.

Poliartrosi con:

- radiologicamente

iniziale rizartrosi e artrosi delle articolazioni interfalangeali;

- st. d.

artroplastica di Swanson IPP V mano dx il 19.11.2012.

- iniziale

gonartrosi mediale dx, displasia femoro-patellare bilaterale.

Cervicalgie croniche

senza neurologia su/con:

- osteocondrosi C3/4 e C4/5 di grado moderato, con

minima protrusione discale.

Lombalgie croniche

senza neurologia su/con:

- iniziale

discopatia L4/5 con fissura anulare intraforaminale sx;

- iniziale discopatia L5/S1 con protrusione discale

mediana.” (doc. AI 88-14).

Quali diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa sono state indicate delle “Lievi

alterazioni della statica vertebrale (scoliosi toracica dx-convessa, lombare sx­convessa).

Sind. polialgica diffusa di natura

funzionale (sind. fibromialgica).” (doc. AI 88-15)

Per quanto riguarda le

conseguenze sulla capacità al lavoro, sia nella precedente attività che in

altre adeguate, il perito ha indicato che non vi sono elementi per scostarsi

dalla precedente valutazione svolta da Dr. __________ nel mese di maggio 2012

(doc. AI 88-16/17).

Su richiesta di

precisazione dell’Ufficio AI, circa l’evoluzione della capacità lavorativa a

seguito dell’artroscopia al ginocchio destro e all’intervento di artroplastica

(doc. AI 94-1), il Dr. __________ ha precisato – in data 5 agosto 2013 – che

l’assicurata è inabile al 100% per quattro settimane dall’11 settembre 2012 (intervento

di artroscopia), mentre dopo l’intervento di artroplastica del 19 novembre 2012

l’inabilità è del 100% per sei settimane, in ogni attività (doc. AI 95-1).

Nel mese di giugno 2012 il

Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona ha svolto, per conto di __________,

una valutazione pluridisciplinare psichiatrica (Dr.ssa __________) e

reumatologica (Dr. __________).

Globalmente, nel rapporto

peritale dell’11 giugno 2012, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei

singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa:

“(…)

Periartropatia omeroscapolare bilaterale in:

- esiti da ricostruzione della cuffia

rotatoria, decompressione sottoacromiale,

débridement del labbro

glenoidale alla spalla destra il 12.4.2011.

Poliartrosi delle dita.

Gonartrosi mediale a ds.

Alterazioni

degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi bisegmentale C3-C4, C4-C5,

con leggera protrusione discale C3-C5).

Alterazioni

degenerative della colonna lombare (iniziale discopatia con fissura anulare intraforaminale a sin. L4-L5, protrusione

discale mediana L5-S1).

Disturbi statici del

rachide (scoliosi destro-convessa toracale).

Decondizionamento

muscolare.

Sindrome fibromialgica

generalizzata.” (doc. LaMal19-31+32).

Quanto alla capacità

lavorativa medico-teorica globale, i periti hanno ritenuto l’assicurata abile a

tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 25%, a decorrere dal 10

maggio 2012, mentre in attività adeguate l’abilità è piena (doc.

LaMal19-34+35).

2.11

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare

l’operato dell’amministrazione, in quanto sia i disturbi di natura somatica che

quelli di natura psichica non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

2.11.1

Per quanto riguarda la patologia

reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta – in ambito AI – ad una

valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e medicina interna, il quale nel rapporto del 28 giugno 2013 ha posto le diagnosi esposte al consid. 2.10. e rinviato – a proposito della capacità lavorativa

residua – alla precedente valutazione svolta dal Dr. __________ nel mese di

maggio 2012 (doc. AI 88-1).

Il Dr. __________, nella

perizia del 9 maggio 2012, ha posto la diagnosi esposta al consid. 2.10. e ha ritenuto

RI 1 abile a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 25%, a

decorrere dal 10 maggio 2012, ma abile al 100% in attività adeguate (doc. LaMal

19-48+49).

In data 5 agosto 2013 il

Dr. __________ ha poi precisato che l’assicurata è inabile al 100% per quattro

settimane dall’11 settembre 2012 (intervento di artroscopia), mentre dopo

l’intervento del 19 novembre 2012 (artroplastica) l’inabilità è del 100% per

sei settimane in ogni attività (doc. AI 95-1).

L’amministrazione ha

quindi concluso per i seguenti periodi d’incapacità al lavoro nell’attività

abituale: 100% dal 31 gennaio 2011 al 9 maggio 2012, 25% dal 10 maggio 2012

al 10 settembre 2012, 100% dall’11 settembre 2012 all’8 ottobre 2012, 25% dal 9

ottobre 2012 al 18 novembre 2012 e 100% dal 19 novembre 2012 al 30 dicembre

2012.

Dal 31 dicembre 2012

l’abilità è del 75% (doc. AI 97-1).

In attività adeguate

vi sono invece i seguenti periodi d’incapacità al lavoro: 100% dal 31 gennaio

2011.

al 9 maggio 2012, 0% dal 10 maggio 2012 al 10 settembre 2012, 100% dall’11

settembre 2012 all’8 ottobre 2012, 0% dal 9 ottobre 2012 al 18 novembre 2012 e

100% dal 19 novembre 2012 al 30 dicembre 2012.

Dal 31 dicembre 2012

l’abilità è del 100%. (doc. AI 97-1).

L’insorgente, da parte

sua, ha prodotto in sede ricorsuale lo scritto del 4 novembre 2013 del Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, il quale ha segnalato grossi problemi alla

spalla sinistra con una tendinite del sovraspinato e del sotto-scapolare come

pure una borsite del sotto deltoide, nonché le note protrusioni L4-L5 e S1. Il

medico curante ha quindi riferito della problematica riguardante la “deformazione

del mignolo mano destra, in stato dopo posa di una protesi totale, dove si pone

la diagnosi se si sta verificando un’osteomielite o allergia alla protesi”

(doc. C).

Il medico del SMR, Dr. __________,

nelle annotazioni del 3 dicembre 2013, non ha ritenuto sostanziata una modifica

rilevante dello stato di salute (doc. XIII1).

Nel mese di gennaio 2014

la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. XVII).

Il Dr. __________, spec.

FMH in reumatologia, nello scritto dell’8 gennaio 2014, ha evidenziato quelle che – a suo dire – sono le patologie “che non sono state considerate

nella valutazione” (doc. D1). Lo specialista ha quindi diagnosticato quanto

segue:

" (…)

- Sindrome del Dolore

cronico secondaria a

- discopatie cervicali

- discopatie lombari

con deficit di forza EPA ed ECD a sx (conflitto disco

radicolare?),

- Ententesiti multiple

arti superiori,

- liperpressione

rotulea bilaterale ed esiti di artroscopia a dx,

- PSO con scrosci alle

spalle bilateralmente con incongruenza di scorrimento

tendinei nei solchi ossei, specie alla spalla dx sede di precedente

intervento chirurgico per probabile lesione C.R.

- Esiti intervento

gomito dx.

- Esiti di

posizionamento protesi interfalangea quinto dito mano dx, non funzionante

e sede di alterazioni ossee RMN accertate e per i quali è necessario

un ulteriore intervento chirurgico di artrodesi interfalangea con

trapianto osseo autologo prelevato dalla Sina iliaca” (doc. D1)

Il Dr. __________ ha

quindi allegato i referti del Dr. __________ e del Dr. __________ rilevando che

“seppur con toni diversi segnalano la necessità di reintervenire sul quinto

dito della mano dx” (doc. D1).

Va detto che il Dr. __________

aveva posto la diagnosi suindicata già nello scritto del 17 aprile 2013 (doc.

AI 88-18), quindi antecedentemente sia alla perizia del Dr. __________, sia

alla decisione impugnata.

Nello scritto del 4

dicembre 2013 il Dr. __________, spec. FMH e EBHS in chirurgia della mano e

chirurgia ortopedica e traumatologica, ha riferito che la paziente dopo

l’intervento del 19 novembre 2012 ha avuto un buon recupero della mobilità, ma

con la persistenza di “tumefazione articolare e dolori in sede di pregresso

intervento” (doc. D2).

A mente dello specialista

vi è il sospetto di una mobilizzazione degli steli protestici e l’evidenza di

una protesi dolorosa in esiti di posa della stessa a un anno dall’intervento.

Il Dr. __________ ha quindi consigliato l’asportazione della protesi “seguito

dalla posa di un innesto cortico-spongioso da cresta iliaca omolaterale ed

un’artrodesi dell’articolazione IFP D5 mano destra” (doc. D2).

Il Dr. __________, spec.

FMH in chirurgia della mano e chirurgia ortopedica e traumatologica, nello

scritto del 20 dicembre 2013 ha confermato la propria disponibilità a rivedere

il caso. Egli ha tuttavia osservato di ritenere normale che gli steli si

muovano all’interno del canale endomidollare, in quanto la protesi al silicone

non si osteointegra con l’osso (doc. D5).

Il medico del SMR, Dr. __________,

nelle annotazioni del 21 gennaio 2014 non ha ritenuto modificato lo stato di

salute fino alla decisione impugnata (doc. XIXbis).

In data 5 febbraio 2014 il

Dr. __________ ha preso posizione sulle osservazioni dell’Ufficio AI ribadendo

che “nella disamina del servizio medico dell’A.I. non risultano essere

considerate tutte le patologie da cui è affetta la paziente”. Egli ha

quindi contestato la nota del Dr. __________ (cfr. doc. XIXbis) che l’eventuale

reintervento al mignolo porterà ad una completa inabilità per 2-3 mesi. Secondo

il Dr. __________ l’intervento di artrodesi (blocco dell’articolazione) porterà

invece alla completa perdita della funzione di flesso/estensione (doc. E1/2).

Per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata – in concreto il 4 ottobre 2013 – quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF

130.

V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, i referti specialistici del

Dr. __________ del 4 dicembre 2013 (doc. D2), del Dr. __________ del 20

dicembre 2013 (doc. D5) e del Dr. __________ dell’8 gennaio 2014 (doc. D1),

come anche quello del Dr. __________ del 4 novembre 2013 (doc. C), sono successivi alla decisione impugnata.

Secondo

questa Corte essi vanno tuttavia presi in considerazione, in quanto visto il

periodo di tempo relativamente breve intercorso tra la decisione impugnata e i

referti in questione (in particolare quello del Dr. __________), non si può

escludere che facciano riferimento ad un quadro clinico antecedente al provvedimento contestato. A maggior ragione se si

considera che sono da ricondurre alle sequele dell’intervento di artroplastica svolto il 19 novembre 2012.

Il

Dr. __________ già il 4 novembre 2013 (solo un mese dopo la decisione

impugnata) aveva riscontrato una problematica al mignolo della mano destra

conseguente all’intervento di artroplastica risalente al 19 novembre

2012.

(doc. C).

Su questa

problematica hanno poi preso posizione sia il Dr. Gastaldi che il Dr. __________

e il Dr. __________. Questi referti tuttavia non sono stati sottoposti alla valutazione di uno specialista, al fine di verificare se fosse subentrato o meno

un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata in epoca

antecedente alla decisione impugnata.

In simili condizioni,

secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un

complemento peritale da parte di uno specialista in chirurgia della mano,

concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario

dell’assicurata, dal profilo strettamente somatico, giustifichi una capacità

lavorativa del 75% nella precedente attività e del 100% in attività adatte.

2.11.2

Il rinvio

si giustifica comunque anche per la patologia psichica. Da

questo profilo l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione

specialistica da parte Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS). Il

Dr. __________ e il Dr. __________, entrambi spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel rapporto del 30 marzo 2012 non hanno posto alcuna diagnosi

dal punto di vista psichiatrico. RI 1 non è mai stata in cura psichiatrica, non

ha mai assunto psicofarmaci e non ha antecedenti di questo senso. Non vi è

inoltre alcuna familiarità per tali disturbi (doc. AI 51-5).

Secondo i periti, i limiti

funzionali non sono imputabili ad alcun disturbo psichiatrico. Ella risulta

perciò pienamente abile in ogni attività (doc. AI 51-6).

La ricorrente è stata

quindi sottoposta ad una seconda valutazione psichiatrica ad opera della Dr.ssa

__________, per conto dell’assicuratore __________.

Nel referto del 22 aprile

2012.

la Dr.ssa __________, medico chirurgo e specialista in psichiatria, non ha

posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. La perita non ha

ritenuto che il quadro algico, vista la struttura di personalità della paziente

e le sue caratteristiche anche in merito alla positività dei criteri di

Förster, sia da collocare nell’ambito di una sindrome somatoforme da dolore

persistente (doc. LaMal 19-37+38).

RI 1 viene ritenuta abile

al 100% in ogni attività (doc. LaMal 19-37).

Sulla base di queste due

perizie l’amministrazione ha concluso che dal lato prettamente psichiatrico

l’assicurata è abile al lavoro al 100% in qualsivoglia attività lucrativa e non

ha ritenuto influenti le certificazioni del Dr. __________ (cfr. risposta

dell’11 novembre 2013, pag. 3 e osservazioni del 20 febbraio 2014, doc.

XXIII+1).

Il TCA ritiene non

corretto questo modo di procedere dell’amministrazione.

La ricorrente, in sede di

osservazioni al progetto di decisione dell’8 agosto 2012, aveva già prodotto un

primo referto datato 28 agosto 2012 del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, il quale aveva indicato un’inabilità al 100% dal 17

luglio al 20 settembre 2012 (doc. AI 64-2).

Nello scritto del 7 febbraio

2014.

– prodotto dinanzi al TCA – il Dr. __________ ha quindi riferito che la

paziente è in cura dal 17 luglio 2012 “a causa di un disturbo

depressivo persistente” ed è sotto trattamento farmacologico. Il medico

curante ha poi precisato che la paziente è in attesa di un ricovero stazionario

per revisione delle terapie presso la Clinica di __________ (doc. E2).

Nel rapporto del 10 luglio

2014.

il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________,

medico assistente, dell’Ospedale __________ __________, hanno posto la diagnosi

psichiatrica di “Episodio depressivo-ansioso di grado medio, in corso di

cronicizzazione (F32.1)” (doc. XXV bis).

I medici hanno indicato

che RI 1 viene seguita dal Dr. __________ dal 2012, lamenta deflessione del

tono dell’umore, mancanza di voglia di svolgere attività quotidiane, crisi

nervose con frequenza di due volte alla settimana. Viene quindi riferito che la

paziente avrebbe messo in atto un tentatem (avrebbe cercato di buttarsi nel

lago) (doc. XXV bis).

L’assicurata è stata

quindi dimessa il 17 aprile 2014 con una incapacità lavorativa totale e una

prognosi incerta (doc. XXV bis).

Per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata – in concreto il 4 ottobre 2013 – quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b).

In concreto, il TCA rileva che già prima

dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurata risultava in cura presso

il Dr. Teodori, ovvero a partire dal 17 luglio 2012. In epoca quindi

successiva alle valutazione peritali del CPAS (30 marzo 2012) e della Dr.ssa __________

(22 aprile 2012), ma antecedente all’emissione della decisione impugnata (4

ottobre 2013).

A quel

momento la paziente veniva già ritenuta inabile completamente al lavoro, a

causa di quello che, in data 7 febbraio 2014, veniva diagnosticato un

“disturbo depressivo persistente” (doc. E2).

L’amministrazione,

tuttavia, non ha sottoposto il referto del 7 febbraio 2014 nemmeno alla

valutazione di uno specialista in psichiatria (cfr. osservazioni del 20

febbraio 2014).

Non

dunque essere escluso che un

peggioramento del quadro psichico dell’assicurata sia intervenuto prima

dell’emanazione della decisione impugnata.

In tale contesto va

ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio sopra esposto secondo

cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va

riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che

lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di sottolineare che non va tuttavia

dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del

fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo

di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre

2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

In simili condizioni,

secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un

complemento peritale da parte del CPAS concludere con sufficiente tranquillità

che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal profilo strettamente psichico,

giustifichi una capacità lavorativa del 100% in ogni attività.

2.12

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.8.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti

all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va

quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto

un approfondimento sia a livello reumatologico/ortopedico con uno specialista

in chirurgia della mano (consid. 2.11.1.), sia psichiatrico (consid. 2.11.2.),

intesi a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni

sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.13

In sede ricorsuale, la

ricorrente aveva prudenzialmente contestato l’importo posto in compensazione

dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con quanto anticipato da __________

e con quanto versato in eccedenza al marito (doc. I, pag. 9).

In sede di risposta,

l’Ufficio AI ha rinviato allo scritto dell’8 novembre 2013 della Cassa cantonale

di compensazione e al relativo incarto, dai quali emerge che per il periodo dal

1° gennaio al 31 agosto 2012 le indennità giornaliere di __________ ammontano a

fr. 21'874.65, mentre le indennità AI ammontano a fr. 11'659.--, per un totale

di fr. 33'533.65. A fronte di un salario determinante di fr. 21'874.65 il

sovraindennizzo è da quantificare in fr. 11'659.-- che la Cassa ha

correttamente versato a __________ (cfr. incarto Cassa, doc. 013 e doc.

VII+bis).

Per quanto riguarda invece

la rendita del marito, __________, questa è stata ricalcolata a seguito della

concessione della rendita alla moglie, RI 1. Nel periodo di tempo suindicato il

marito ha diritto ad una rendita mensile di fr. 1'780.-- invece di fr.

1'986.---. La Cassa ha quindi compensato gli importi versati in eccedenza al

marito con quanto dovuto retroattivamente alla moglie (cfr. incarto Cassa e

doc. VII+bis).

In data 25 novembre 2013

il legale di RI 1 non ha formulato osservazioni avverso la presa di posizione

della Cassa (doc. IX).

2.14

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

2.15

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 4 ottobre 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.12.

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 4 novembre

2013.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti