32.2013.194
Rinvio atti all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento sia a livello reumatologico/ortopedico sia psichiatrico
1 settembre 2014Italiano51 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.194
LG/sc
Lugano
1 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, da
ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie, in data 8 giugno 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito della
rottura transmurale per-inserzionale del sovraspinato della spalla destra (doc.
AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione psichiatrica a
cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 51-1),
l’Ufficio AI con il progetto di decisione dell’8 agosto 2012 (doc. AI 61-1) ha
attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al
periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 agosto 2012.
1.3. A seguito delle osservazioni
presentate da RI 1 (doc. AI 64-1), l’amministrazione ha proceduto ad una nuova
valutazione reumatologica (Dr. __________) (doc. AI 83-1).
1.4. Esperito questo nuovo
accertamento l’Ufficio AI, con la decisione del 4 ottobre 2013, ha confermato l’erogazione di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2012 sino al 31
agosto 2012 (doc. AI 97-1).
1.5. Contro questa decisione
l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando, in via principale, l’annullamento della decisione
impugnata e l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, mentre in via
subordinata ha chiesto il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti
(doc. I).
L’avv. RA 1 ha inoltre postulato
la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la
presente procedura (doc. I, XII+bis).
In via preliminare, la
ricorrente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentito in
relazione all’incompletezza dell’incarto e alla difficoltà nel “risalire
alla documentazione utilizzata dall’UAI per fondare le proprie decisioni così
come i propri accertamenti”, in particolare alla perizia SAM, svolta
dall’assicuratore malattia __________ (doc. I, pag. 3).
L’insorgente ha poi
contestato la valutazione dello stato di salute di RI 1 svolta
dall’amministrazione. Il legale ha lamentato la mancanza di accertamenti
psichiatrici per un quadro clinico tutt’altro che stabilizzato (dco. I, pag.
8).
Dal lato economico, la
rappresentante dell’assicurata ha contestato il reddito da invalido e la
mancata presa in considerazione dell’età della ricorrente, della mancanza di
formazione specifica, dell’impossibilità di essere occupata a tempo pieno e dei
limiti funzionali. Il legale ha postulato una riduzione del 25% sul reddito da
invalido (doc. I, pag. 9).
La ricorrente ha quindi contestato
prudenzialmente anche l’importo posto in compensazione dalla Cassa __________
di compensazione con quanto anticipato da __________ (doc. I, pag. 9).
1.6. In risposta l’UAI, in via
preliminare, ha respinto la censura relativa al diritto di essere sentito.
Per quanto riguarda il
merito della vertenza l’amministrazione, sulla base della perizia del CPAS
(ambito psichiatrico) e del Dr. __________ (ambito reumatologico), nonché di
quella SAM svolta per conto dell’assicuratore malattia, si è riconfermata nella
propria decisione (doc. V).
Dal lato economico, l’UAI
ha ribadito la correttezza della riduzione dell’8% dal reddito da invalido
(doc. V).
Sulla censura relativa
alla compensazione con l’assicuratore malattia, l’UAI ha rinviato ad una
comunicazione della Cassa __________ di compensazione di __________ (doc. V).
1.7. In data 12 novembre 2013 la
Cassa __________ di compensazione ha trasmesso al TCA – uinitamente all’intero
incarto – la dettagliata presa di posizione, datata 8 novembre 2013, del
Servizio rendite e indennità (doc. VII+bis).
Il doc. VII+bis e
l’incarto “Cassa” sono stati trasmessi al legale dell’assicurata per
osservazioni (doc. VIII).
1.8. L’avv. RA 1 – in data 25
novembre 2013 – ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla presa di
posizione della Cassa di compensazione. Per quanto riguarda l’aspetto medico,
la patrocinatrice ha trasmesso al TCA il certificato medico del Dr. __________
(doc. IX).
Il doc. IX e l’allegato
sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).
1.9. Dopo aver sottoposto il
referto del Dr. __________ al vaglio del SMR, l’UAI nelle osservazioni del 6
dicembre 2013 si è riconfermato nel proprio provvedimento rilevando che il
futuro ricovero e l’intervento al mignolo destro che dovrà subire l’assicurata
sono da ascrivere ad un nuovo provvedimento amministrativo (doc. XIII+1).
Fatti
I doc. XIII+1 sono stati
trasmessi, per conoscenza, alla rappresentante dell’assicurata (doc. XIV).
1.10. Il 15 gennaio 2014
l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto dell’8 gennaio 2014 del Dr. __________,
unitamente a quelli del Dr. __________ del 4 dicembre 2013 e del Dr. __________
del 20 dicembre 2013 (doc. XVII+D1-5).
I doc. XIV, XVII+ D1-5
sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVIII).
1.11. Nelle osservazioni del 28
gennaio 2014 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione all’esame del
SMR, ha confermato la decisione impugnata (doc. XIX+bis).
I doc. XVIII, XIX+bis sono
stati trasmessi al legale dell’assicurata per conoscenza (doc. XX).
1.12. Il 10 febbraio 2014 la
patrocinatrice di RI 1 ha inviato a questa Corte lo scritto del 5 febbraio 2014
del Dr. __________ e il certificato del 7 febbraio 2014 del Dr. __________
(doc. XXI+E1-2).
I doc. XXI e gli allegati
sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXII).
1.13. L’UAI – in data 20 febbraio
2014 – dopo aver sottoposto la nuova documentazione al vaglio del SMR, si è
nuovamente riconfermato nella decisione impugnata (doc. XXIII+1).
Il doc. XXIII e l’allegato
sono stati inviati allo Studio legale RA 1, per conoscenza (doc. XXIV).
1.14. In data 29 luglio 2014 l’avv.
Polli ha inviato al TCA il rapporto medico del 10 luglio 2014 dell’Ospedale
Regionale __________ (doc. XXV+bis)
Il doc. XXV e l’allegato
sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXVI)
1.15. Nelle osservazioni del 13
agosto 2014 l’UAI ha rilevato che il referto dell’Ospedale Regionale __________
si riferisce ad un’epoca successiva alla decisione impugnata e dunque la
questione di eventuale peggioramento esula dalla disputa pendente dinanzi al
TCA (doc. XXVII).
I doc. XXVI e XXVII sono
stati inviati al legale per conoscenza (doc. XXVIII).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2
Nel proprio ricorso
l’insorgente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentito da parte
dell’Ufficio AI, il quale non avrebbe trasmesso alla
ricorrente l’incarto completo, con riferimento, in particolare, agli atti
dell’assicuratore malattia __________ e alla perizia SAM dell’11 luglio 2012
(doc. I, pag. 2/3).
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2.
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504
consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;
cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare
con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U
397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Secondo
l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
Al più tardi durante la
procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte
interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente
(DTF 132 V 374 consid. 6).
L’Alta Corte federale ha
stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il
diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano
informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono
conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).
2.3
Nel caso in
esame, il TCA rileva che l’avv. RA 1, in data 14 ottobre 2013, ha richiesto all’Ufficio AI copia dell’incarto concernente l’assicurata (doc. AI 100-1).
Con scritto
del 16 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha trasmesso al legale dell’assicurata gli
atti componenti l’incarto AI in formato Compact Disc (CD) (doc. AI 102-1).
Per quanto
riguarda la documentazione riguardante l’assicuratore __________, come
rettamente sottolineato dall’UAI in sede di risposta (cfr. doc. V, pag. 2), questa
poteva essere ottenuta dalla patrocinatrice tramite una richiesta
formulata direttamente nei confronti dell’assicuratore malattia.
Il referto peritale SAM in
discussione, inoltre, fa parte dell’incarto AI prodotto dall’amministrazione
unitamente alla risposta di causa (doc. V) e visionabile in ogni momento dalla
ricorrente presso la cancelleria di questo Tribunale.
Visto che
comunque l’assicurata ha avuto la possibilità di prendere visione della
valutazione SAM, svolta in ambito di assicurazione d’indennità giornaliera in
caso di malattia, ed esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità giudiziaria
che gode del pieno potere cognitivo, occorre concludere che, in
ogni caso, l’eventuale violazione del diritto di essere sentita è stata
sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere
sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad
esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio
2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009
consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Il
TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.4
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in
vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992.
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003.
nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002.
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003.
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5
Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125.
V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005.
nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83
del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.6
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.7
Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 254-257).
Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra
sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A
determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante
nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto
soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo
gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente
non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse
insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con
riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile
inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia
l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad
es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Anche in
un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato
che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12.
marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole
discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta
Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una
comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori
psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla
problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo
(consid. 3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in
una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla
pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha
stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere
in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di
controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia
si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il Tribunale Federale, in
una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia
(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di
sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed
eziologico.
In tale contesto
l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2
Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45.
S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136.
V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.8
Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125.
V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può
disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto
peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il giudice può scostarsene
anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,
ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia
giudiziaria.
Questi principi sono stati
confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il
Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto
concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella
perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una
superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
353.
e riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3).
D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie
vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il
potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione
invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La
nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.
con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Infine, va ricordato che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9
Nella decisione
del 4 ottobre 2013, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una
rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2012,
sopprimendola poi a partire dal 1° settembre 2012, ritenuto che dalle valutazioni
mediche, seguite da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessata non
presenta un grado di invalidità pensionabile dopo tale data.
Il TCA è, quindi, ora
chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5. e 2.6.,
se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a Teresa
Colosimo a fare tempo dal 1° settembre 2012.
2.10
Nel caso
di specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di
accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha
dapprima fatto esperire una perizia psichiatrica ad opera del Centro peritale
per le assicurazioni sociali (CPAS).
Nel referto del 30 marzo
2012.
il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver esposto
l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia
psichiatrica attuale, non hanno posto alcuna diagnosi psichiatrica (doc. AI
51-1).
L’UAI ha quindi predisposto
anche una valutazione reumatologica ad opera del Dr. __________ (doc. AI 83-1),
dopo che è emerso in sede di osservazioni al progetto di decisione, che
l’assicurata è stata sottoposta ad un nuovo intervento di artroscopia al
ginocchio l’11 settembre 2012 (doc. AI 69-1) e ad un’artroplastica alla mano
destra l’11 novembre 2012 (doc. AI 70-1)
Il Dr. __________, spec.
FMH in reumatologia e medicina interna, nel rapporto del 28 giugno 2013, dopo
aver illustrato l’anamnesi dell’assicurata, lo status, la documentazione radiologica
e medica, ha posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
" (…)
PSH bilaterale su/con
- esiti di artroscopia, ricostruzione della cuffia,
decompressione sottoacromiale, débridement del labbro glenoidale spalla dx il 12.04.2011;
- leggera
borsite sottoacromiale spalla sx, senza lesioni significative della
cuffia dei rotatori.
Poliartrosi con:
- radiologicamente
iniziale rizartrosi e artrosi delle articolazioni interfalangeali;
- st. d.
artroplastica di Swanson IPP V mano dx il 19.11.2012.
- iniziale
gonartrosi mediale dx, displasia femoro-patellare bilaterale.
Cervicalgie croniche
senza neurologia su/con:
- osteocondrosi C3/4 e C4/5 di grado moderato, con
minima protrusione discale.
Lombalgie croniche
senza neurologia su/con:
- iniziale
discopatia L4/5 con fissura anulare intraforaminale sx;
- iniziale discopatia L5/S1 con protrusione discale
mediana.” (doc. AI 88-14).
Quali diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa sono state indicate delle “Lievi
alterazioni della statica vertebrale (scoliosi toracica dx-convessa, lombare sxconvessa).
Sind. polialgica diffusa di natura
funzionale (sind. fibromialgica).” (doc. AI 88-15)
Per quanto riguarda le
conseguenze sulla capacità al lavoro, sia nella precedente attività che in
altre adeguate, il perito ha indicato che non vi sono elementi per scostarsi
dalla precedente valutazione svolta da Dr. __________ nel mese di maggio 2012
(doc. AI 88-16/17).
Su richiesta di
precisazione dell’Ufficio AI, circa l’evoluzione della capacità lavorativa a
seguito dell’artroscopia al ginocchio destro e all’intervento di artroplastica
(doc. AI 94-1), il Dr. __________ ha precisato – in data 5 agosto 2013 – che
l’assicurata è inabile al 100% per quattro settimane dall’11 settembre 2012 (intervento
di artroscopia), mentre dopo l’intervento di artroplastica del 19 novembre 2012
l’inabilità è del 100% per sei settimane, in ogni attività (doc. AI 95-1).
Nel mese di giugno 2012 il
Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona ha svolto, per conto di __________,
una valutazione pluridisciplinare psichiatrica (Dr.ssa __________) e
reumatologica (Dr. __________).
Globalmente, nel rapporto
peritale dell’11 giugno 2012, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei
singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato
centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa:
“(…)
Periartropatia omeroscapolare bilaterale in:
- esiti da ricostruzione della cuffia
rotatoria, decompressione sottoacromiale,
débridement del labbro
glenoidale alla spalla destra il 12.4.2011.
Poliartrosi delle dita.
Gonartrosi mediale a ds.
Alterazioni
degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi bisegmentale C3-C4, C4-C5,
con leggera protrusione discale C3-C5).
Alterazioni
degenerative della colonna lombare (iniziale discopatia con fissura anulare intraforaminale a sin. L4-L5, protrusione
discale mediana L5-S1).
Disturbi statici del
rachide (scoliosi destro-convessa toracale).
Decondizionamento
muscolare.
Sindrome fibromialgica
generalizzata.” (doc. LaMal19-31+32).
Quanto alla capacità
lavorativa medico-teorica globale, i periti hanno ritenuto l’assicurata abile a
tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 25%, a decorrere dal 10
maggio 2012, mentre in attività adeguate l’abilità è piena (doc.
LaMal19-34+35).
2.11
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare
l’operato dell’amministrazione, in quanto sia i disturbi di natura somatica che
quelli di natura psichica non sono stati chiariti in modo soddisfacente.
2.11.1
Per quanto riguarda la patologia
reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta – in ambito AI – ad una
valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e medicina interna, il quale nel rapporto del 28 giugno 2013 ha posto le diagnosi esposte al consid. 2.10. e rinviato – a proposito della capacità lavorativa
residua – alla precedente valutazione svolta dal Dr. __________ nel mese di
maggio 2012 (doc. AI 88-1).
Il Dr. __________, nella
perizia del 9 maggio 2012, ha posto la diagnosi esposta al consid. 2.10. e ha ritenuto
RI 1 abile a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 25%, a
decorrere dal 10 maggio 2012, ma abile al 100% in attività adeguate (doc. LaMal
19-48+49).
In data 5 agosto 2013 il
Dr. __________ ha poi precisato che l’assicurata è inabile al 100% per quattro
settimane dall’11 settembre 2012 (intervento di artroscopia), mentre dopo
l’intervento del 19 novembre 2012 (artroplastica) l’inabilità è del 100% per
sei settimane in ogni attività (doc. AI 95-1).
L’amministrazione ha
quindi concluso per i seguenti periodi d’incapacità al lavoro nell’attività
abituale: 100% dal 31 gennaio 2011 al 9 maggio 2012, 25% dal 10 maggio 2012
al 10 settembre 2012, 100% dall’11 settembre 2012 all’8 ottobre 2012, 25% dal 9
ottobre 2012 al 18 novembre 2012 e 100% dal 19 novembre 2012 al 30 dicembre
2012.
Dal 31 dicembre 2012
l’abilità è del 75% (doc. AI 97-1).
In attività adeguate
vi sono invece i seguenti periodi d’incapacità al lavoro: 100% dal 31 gennaio
2011.
al 9 maggio 2012, 0% dal 10 maggio 2012 al 10 settembre 2012, 100% dall’11
settembre 2012 all’8 ottobre 2012, 0% dal 9 ottobre 2012 al 18 novembre 2012 e
100% dal 19 novembre 2012 al 30 dicembre 2012.
Dal 31 dicembre 2012
l’abilità è del 100%. (doc. AI 97-1).
L’insorgente, da parte
sua, ha prodotto in sede ricorsuale lo scritto del 4 novembre 2013 del Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, il quale ha segnalato grossi problemi alla
spalla sinistra con una tendinite del sovraspinato e del sotto-scapolare come
pure una borsite del sotto deltoide, nonché le note protrusioni L4-L5 e S1. Il
medico curante ha quindi riferito della problematica riguardante la “deformazione
del mignolo mano destra, in stato dopo posa di una protesi totale, dove si pone
la diagnosi se si sta verificando un’osteomielite o allergia alla protesi”
(doc. C).
Il medico del SMR, Dr. __________,
nelle annotazioni del 3 dicembre 2013, non ha ritenuto sostanziata una modifica
rilevante dello stato di salute (doc. XIII1).
Nel mese di gennaio 2014
la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. XVII).
Il Dr. __________, spec.
FMH in reumatologia, nello scritto dell’8 gennaio 2014, ha evidenziato quelle che – a suo dire – sono le patologie “che non sono state considerate
nella valutazione” (doc. D1). Lo specialista ha quindi diagnosticato quanto
segue:
" (…)
- Sindrome del Dolore
cronico secondaria a
- discopatie cervicali
- discopatie lombari
con deficit di forza EPA ed ECD a sx (conflitto disco
radicolare?),
- Ententesiti multiple
arti superiori,
- liperpressione
rotulea bilaterale ed esiti di artroscopia a dx,
- PSO con scrosci alle
spalle bilateralmente con incongruenza di scorrimento
tendinei nei solchi ossei, specie alla spalla dx sede di precedente
intervento chirurgico per probabile lesione C.R.
- Esiti intervento
gomito dx.
- Esiti di
posizionamento protesi interfalangea quinto dito mano dx, non funzionante
e sede di alterazioni ossee RMN accertate e per i quali è necessario
un ulteriore intervento chirurgico di artrodesi interfalangea con
trapianto osseo autologo prelevato dalla Sina iliaca” (doc. D1)
Il Dr. __________ ha
quindi allegato i referti del Dr. __________ e del Dr. __________ rilevando che
“seppur con toni diversi segnalano la necessità di reintervenire sul quinto
dito della mano dx” (doc. D1).
Va detto che il Dr. __________
aveva posto la diagnosi suindicata già nello scritto del 17 aprile 2013 (doc.
AI 88-18), quindi antecedentemente sia alla perizia del Dr. __________, sia
alla decisione impugnata.
Nello scritto del 4
dicembre 2013 il Dr. __________, spec. FMH e EBHS in chirurgia della mano e
chirurgia ortopedica e traumatologica, ha riferito che la paziente dopo
l’intervento del 19 novembre 2012 ha avuto un buon recupero della mobilità, ma
con la persistenza di “tumefazione articolare e dolori in sede di pregresso
intervento” (doc. D2).
A mente dello specialista
vi è il sospetto di una mobilizzazione degli steli protestici e l’evidenza di
una protesi dolorosa in esiti di posa della stessa a un anno dall’intervento.
Il Dr. __________ ha quindi consigliato l’asportazione della protesi “seguito
dalla posa di un innesto cortico-spongioso da cresta iliaca omolaterale ed
un’artrodesi dell’articolazione IFP D5 mano destra” (doc. D2).
Il Dr. __________, spec.
FMH in chirurgia della mano e chirurgia ortopedica e traumatologica, nello
scritto del 20 dicembre 2013 ha confermato la propria disponibilità a rivedere
il caso. Egli ha tuttavia osservato di ritenere normale che gli steli si
muovano all’interno del canale endomidollare, in quanto la protesi al silicone
non si osteointegra con l’osso (doc. D5).
Il medico del SMR, Dr. __________,
nelle annotazioni del 21 gennaio 2014 non ha ritenuto modificato lo stato di
salute fino alla decisione impugnata (doc. XIXbis).
In data 5 febbraio 2014 il
Dr. __________ ha preso posizione sulle osservazioni dell’Ufficio AI ribadendo
che “nella disamina del servizio medico dell’A.I. non risultano essere
considerate tutte le patologie da cui è affetta la paziente”. Egli ha
quindi contestato la nota del Dr. __________ (cfr. doc. XIXbis) che l’eventuale
reintervento al mignolo porterà ad una completa inabilità per 2-3 mesi. Secondo
il Dr. __________ l’intervento di artrodesi (blocco dell’articolazione) porterà
invece alla completa perdita della funzione di flesso/estensione (doc. E1/2).
Per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata – in concreto il 4 ottobre 2013 – quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF
130.
V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, i referti specialistici del
Dr. __________ del 4 dicembre 2013 (doc. D2), del Dr. __________ del 20
dicembre 2013 (doc. D5) e del Dr. __________ dell’8 gennaio 2014 (doc. D1),
come anche quello del Dr. __________ del 4 novembre 2013 (doc. C), sono successivi alla decisione impugnata.
Secondo
questa Corte essi vanno tuttavia presi in considerazione, in quanto visto il
periodo di tempo relativamente breve intercorso tra la decisione impugnata e i
referti in questione (in particolare quello del Dr. __________), non si può
escludere che facciano riferimento ad un quadro clinico antecedente al provvedimento contestato. A maggior ragione se si
considera che sono da ricondurre alle sequele dell’intervento di artroplastica svolto il 19 novembre 2012.
Il
Dr. __________ già il 4 novembre 2013 (solo un mese dopo la decisione
impugnata) aveva riscontrato una problematica al mignolo della mano destra
conseguente all’intervento di artroplastica risalente al 19 novembre
2012.
(doc. C).
Su questa
problematica hanno poi preso posizione sia il Dr. Gastaldi che il Dr. __________
e il Dr. __________. Questi referti tuttavia non sono stati sottoposti alla valutazione di uno specialista, al fine di verificare se fosse subentrato o meno
un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata in epoca
antecedente alla decisione impugnata.
In simili condizioni,
secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un
complemento peritale da parte di uno specialista in chirurgia della mano,
concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario
dell’assicurata, dal profilo strettamente somatico, giustifichi una capacità
lavorativa del 75% nella precedente attività e del 100% in attività adatte.
2.11.2
Il rinvio
si giustifica comunque anche per la patologia psichica. Da
questo profilo l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione
specialistica da parte Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS). Il
Dr. __________ e il Dr. __________, entrambi spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, nel rapporto del 30 marzo 2012 non hanno posto alcuna diagnosi
dal punto di vista psichiatrico. RI 1 non è mai stata in cura psichiatrica, non
ha mai assunto psicofarmaci e non ha antecedenti di questo senso. Non vi è
inoltre alcuna familiarità per tali disturbi (doc. AI 51-5).
Secondo i periti, i limiti
funzionali non sono imputabili ad alcun disturbo psichiatrico. Ella risulta
perciò pienamente abile in ogni attività (doc. AI 51-6).
La ricorrente è stata
quindi sottoposta ad una seconda valutazione psichiatrica ad opera della Dr.ssa
__________, per conto dell’assicuratore __________.
Nel referto del 22 aprile
2012.
la Dr.ssa __________, medico chirurgo e specialista in psichiatria, non ha
posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. La perita non ha
ritenuto che il quadro algico, vista la struttura di personalità della paziente
e le sue caratteristiche anche in merito alla positività dei criteri di
Förster, sia da collocare nell’ambito di una sindrome somatoforme da dolore
persistente (doc. LaMal 19-37+38).
RI 1 viene ritenuta abile
al 100% in ogni attività (doc. LaMal 19-37).
Sulla base di queste due
perizie l’amministrazione ha concluso che dal lato prettamente psichiatrico
l’assicurata è abile al lavoro al 100% in qualsivoglia attività lucrativa e non
ha ritenuto influenti le certificazioni del Dr. __________ (cfr. risposta
dell’11 novembre 2013, pag. 3 e osservazioni del 20 febbraio 2014, doc.
XXIII+1).
Il TCA ritiene non
corretto questo modo di procedere dell’amministrazione.
La ricorrente, in sede di
osservazioni al progetto di decisione dell’8 agosto 2012, aveva già prodotto un
primo referto datato 28 agosto 2012 del Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, il quale aveva indicato un’inabilità al 100% dal 17
luglio al 20 settembre 2012 (doc. AI 64-2).
Nello scritto del 7 febbraio
2014.
– prodotto dinanzi al TCA – il Dr. __________ ha quindi riferito che la
paziente è in cura dal 17 luglio 2012 “a causa di un disturbo
depressivo persistente” ed è sotto trattamento farmacologico. Il medico
curante ha poi precisato che la paziente è in attesa di un ricovero stazionario
per revisione delle terapie presso la Clinica di __________ (doc. E2).
Nel rapporto del 10 luglio
2014.
il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________,
medico assistente, dell’Ospedale __________ __________, hanno posto la diagnosi
psichiatrica di “Episodio depressivo-ansioso di grado medio, in corso di
cronicizzazione (F32.1)” (doc. XXV bis).
I medici hanno indicato
che RI 1 viene seguita dal Dr. __________ dal 2012, lamenta deflessione del
tono dell’umore, mancanza di voglia di svolgere attività quotidiane, crisi
nervose con frequenza di due volte alla settimana. Viene quindi riferito che la
paziente avrebbe messo in atto un tentatem (avrebbe cercato di buttarsi nel
lago) (doc. XXV bis).
L’assicurata è stata
quindi dimessa il 17 aprile 2014 con una incapacità lavorativa totale e una
prognosi incerta (doc. XXV bis).
Per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata – in concreto il 4 ottobre 2013 – quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b).
In concreto, il TCA rileva che già prima
dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurata risultava in cura presso
il Dr. Teodori, ovvero a partire dal 17 luglio 2012. In epoca quindi
successiva alle valutazione peritali del CPAS (30 marzo 2012) e della Dr.ssa __________
(22 aprile 2012), ma antecedente all’emissione della decisione impugnata (4
ottobre 2013).
A quel
momento la paziente veniva già ritenuta inabile completamente al lavoro, a
causa di quello che, in data 7 febbraio 2014, veniva diagnosticato un
“disturbo depressivo persistente” (doc. E2).
L’amministrazione,
tuttavia, non ha sottoposto il referto del 7 febbraio 2014 nemmeno alla
valutazione di uno specialista in psichiatria (cfr. osservazioni del 20
febbraio 2014).
Non
dunque essere escluso che un
peggioramento del quadro psichico dell’assicurata sia intervenuto prima
dell’emanazione della decisione impugnata.
In tale contesto va
ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio sopra esposto secondo
cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va
riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che
lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di sottolineare che non va tuttavia
dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del
fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo
di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre
2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances
sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.
124).
In simili condizioni,
secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un
complemento peritale da parte del CPAS concludere con sufficiente tranquillità
che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal profilo strettamente psichico,
giustifichi una capacità lavorativa del 100% in ogni attività.
2.12
Nella già citata sentenza
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.8.) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio.
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti
all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La decisione impugnata va
quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto
un approfondimento sia a livello reumatologico/ortopedico con uno specialista
in chirurgia della mano (consid. 2.11.1.), sia psichiatrico (consid. 2.11.2.),
intesi a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni
sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
2.13
In sede ricorsuale, la
ricorrente aveva prudenzialmente contestato l’importo posto in compensazione
dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con quanto anticipato da __________
e con quanto versato in eccedenza al marito (doc. I, pag. 9).
In sede di risposta,
l’Ufficio AI ha rinviato allo scritto dell’8 novembre 2013 della Cassa cantonale
di compensazione e al relativo incarto, dai quali emerge che per il periodo dal
1° gennaio al 31 agosto 2012 le indennità giornaliere di __________ ammontano a
fr. 21'874.65, mentre le indennità AI ammontano a fr. 11'659.--, per un totale
di fr. 33'533.65. A fronte di un salario determinante di fr. 21'874.65 il
sovraindennizzo è da quantificare in fr. 11'659.-- che la Cassa ha
correttamente versato a __________ (cfr. incarto Cassa, doc. 013 e doc.
VII+bis).
Per quanto riguarda invece
la rendita del marito, __________, questa è stata ricalcolata a seguito della
concessione della rendita alla moglie, RI 1. Nel periodo di tempo suindicato il
marito ha diritto ad una rendita mensile di fr. 1'780.-- invece di fr.
1'986.---. La Cassa ha quindi compensato gli importi versati in eccedenza al
marito con quanto dovuto retroattivamente alla moglie (cfr. incarto Cassa e
doc. VII+bis).
In data 25 novembre 2013
il legale di RI 1 non ha formulato osservazioni avverso la presa di posizione
della Cassa (doc. IX).
2.14
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.
5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010.
consid. 3).
2.15
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 4 ottobre 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.12.
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre
versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 4 novembre
2013.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti