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Decisione

32.2013.195

Soppressione della rendita in via di riconsiderazione. Conferma del manifesto errore e della sua rilevanza. Escluso un peggioramento dello stato valetudinario. Invio degli atti all'Ufficio AI per esam

15 settembre 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di

invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione

professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto.

Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale,

le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del

18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).

Infine,

in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha

dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale

l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità

per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava

un’inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo

il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul

mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado

di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa

può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una

prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di

informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art.

88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica

del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller,

Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La

riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene

quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha

violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc

(art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op.

cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con

effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.5. In

merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Infine,

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del

25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nel

caso concreto l’errore manifesto delle decisioni 22 marzo 2013 risiede nel

fatto che la relativa valutazione medica si fondava sul rapporto 3 dicembre

2012 del dr. __________, attivo presso il SMR, il quale aveva definito la residua

capacità lavorativa in attività adeguate unicamente sulla base dei rapporti dei

medici curanti, senza tener conto dell’esito della perizia reumatologica del

dr. __________ 9 ottobre 2012 (doc. AI 33), tra l’altro richiesta dallo stesso

medico SMR (doc. Ai 30).

In

effetti, nella citata perizia 9 ottobre 2012 il dr. __________ aveva concluso

come segue:

"

(…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di

carico residua, descritto nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8

– 9 ore, con un rendimento dell'80 % a decorrere dal 15.11.2012 (a distanza di

6 mesi dall'intervento di decompressione-stabilizzazione del rachide lombare

caudale del 15.5.2012), rendimento che raggiungerà il 100% a decorrere dal

15.5.2013, dopo un ulteriore periodo di riabilitazione intensa della

muscolatura.

Come già stabilito in precedenza dal perito ortopedico

Dr. __________ di __________, il 24.8.2011, per le ultime attività

professionali espletate di carrozziere, rispettivamente come fornitore di

bibite indipendente, senza operai in grado di assumere le mansioni di questa

professione, può essere assunta un'inabilità lavorativa praticamente completa.

Dal momento dell'ultima valutazione peritale del

24.8.2011, fino alla data del recente intervento neurochirurgico del 15.5.2012,

l'assicurato in un lavoro adatto allo stato di salute viene considerato abile

al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione

del rendimento del 50%.

È giustificata un'inabilità lavorativa totale dal

momento dell'intervento neurochirurgico del 15.5.2012 fino al 14.11.2012."

(Sottolineature del redattore; doc. AI 33/8).

Con

annotazioni 11 ottobre 2012 il dr. __________ aveva in particolare indicato la

necessità di un aggiornamento degli atti medici “dopo la metà di novembre”

(doc. AI 34), ciò che è avvenuto il 20 novembre 2012 (doc. AI 37). Da tale

aggiornamento fra l’altro risulta: il rapporto 23 novembre 2012 del medico

curante, dr. __________, che aveva fatto presente di valutare la capacità lavorativa

dopo l’intervento di decompressione del 15 maggio 2012 (doc. AI 37) ed il rapporto

26 giugno 2012 in cui il dr. __________ aveva valutato il decorso

post-operatorio come “abbastanza favorevole” (doc. AI 37/7). Infine, nel

certificato di malattia del 7 novembre 2011 il citato medico indicava

un’incapacità lavorativa del 50%, da intendersi nell’abitua- le attività (doc.

Considerandi

21/1 incarto Cassa malati).

Con

annotazioni 3 dicembre 2012 il succitato medico SMR aveva concluso che “dalle

relazioni del dr. __________, nonché da quella del medico curante, si evince

che lo stato di salute dell’assicurato non è ancora stabilizzato. Continua a riportare

dolori diffusi nonostante le continue sedute di fisioterapia necessarie per

rinforzare la muscolatura”, proponendo una rivalutazione tra 6 mesi, previo

aggiornamento degli atti medici, principalmente di quelli reumatologici/neurologici

(doc. AI 40/3). Ciononostante, nelle medesime annotazioni, il dr. __________ aveva

attestato un’inabilità lavorativa del 50% in attività adeguate, dopo un periodo

di’incapacità dovuta alla summenzionata operazione, senza tuttavia menzionare

la perizia del dr. __________. Di conseguenza, con rapporto 20 dicembre 2012 la

consulente in integrazione professionale aveva determinato un grado d’invalidità

del 50% (doc. AI 43).

In queste

circostanze, al momento delle decisioni 22 marzo 2013 l’Ufficio AI doveva fare

riferimento alla perizia del dr. __________, completa, dettagliata e

convincente, alla quale andava conferito valore probatorio pieno (cfr. consid.

2.

), il quale, come visto sopra, aveva valutato, a partire dal 15 novembre

2011, un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate, da intendersi quale

diminuzione di rendimento del 20% nell’arco di una giornata lavorativa di 8-9

ore.

Nondimeno va

rilevato che nel rapporto 21 maggio 2014 del dr. __________ al Caposervizio di

Neurochirurgia dell’Ospedale __________, dr.ssa __________, di cui si parlerà

più diffusamente nel seguente considerando, riferendosi all’intervento di

decompressione ha evidenziato che il risultato è stato buono “… nel senso

che il paziente non lamenta più blocchi iperalgici e la sciatalgia di

topografia L 5 a destra è regredita”, anche se permangono i dolori lombari

agli arti inferiori (doc. E1). Quindi, l’intervento in parola ha portato un

miglioramento – seppur non totale – delle condizioni salute dell’assicurato,

ciò che giustifica la maggiore capacità lavorativa in attività adeguate (80%)

attestata dal dr. __________ rispetto a quella presente prima dell’operazione

(50%).

2.7

Occorre

ora ricordare che la modifica (nel senso di una soppressione o di una

riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni caso

che, dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche della

situazione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento della

rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; STF 9C_768/2010

del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del 10 maggio 2006 consid. 2.3; I

222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).

Nel

caso in esame, non risulta che sino al momento della decisione contestata (secondo

giurisprudenza, la decisione contestata delimita dal punto di vista temporale

il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1

pag. 220 con riferimenti), ossia al 1° ottobre 2013, sia subentrato un

rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato tali da

giustificare il mantenimento del diritto alla rendita e questo per i motivi che

seguono.

Con

rapporto 10 giugno 2013, quindi poco dopo un anno dell’intervento di

decompressione, il dr. __________ segnala ancora dolori lombari cronici, attestando

un’incapacità lavorativa del 50% in attività confacenti (doc. AI 56). Come

detto al considerando precedente, i dolori lombari sono rimasti ma la succitata

operazione ha portato dei miglioramenti ed un conseguente aumento della

capacità lavorativa. Del resto, nelle annotazioni 5 agosto 2013 il dr. __________

del SMR, dopo aver esaminato il succitato rapporto del dr. __________, sostiene

che rispetto alla perizia non risulta alcun peggioramento (doc. AI 58). Diversa

è solo la valutazione della capacità lavorativa.

Con

certificato 4 dicembre 2012, quindi dopo la decisione contestata, il medico curante

conferma, nonostante l’interven- to, dolori lombari, cedimenti alla gamba

sinistra e difficoltà motoriche (doc. B2). Nel successivo certificato 23

gennaio 2013 il dr. __________ parla di una nuova esacerbazione dei

dolori alla colonna vertebrale, anticipando che il suo paziente si sottoporrà

ad una valutazione neurochirurgica (doc. C3). Nel primo dei due rapporti datati

17.

marzo 2014, quello relativo alla visita del 21 gennaio 2014, il Caposervizio

di Neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, dr.ssa __________, rileva

in particolare come le lombalgie croniche non siano mutate dopo il citato

intervento di decompressione, che dall’esame clinico non si evidenzia un

deficit neurologico e che la risonanza magnetica non mostra gravi patologie

(doc. D2). Nel secondo rapporto (concernente la vista del 25 febbraio 2014) si

ipotizza fra l’altro un possibile re-intervento neurochirurgico e si consiglia

una visita reumatologica (doc. D1). Nelle annotazioni 10 aprile 2014 il dr. __________,

esaminata la succitata nuova documentazione, sostiene che non vi sia una

sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia

del dr. __________ (XII/1).

Questa

valutazione è del resto confermata dal dr. __________, il quale nel rapporto 21

maggio 2014 all’Ufficio AI, dopo aver visto l’assicurato per un consulto

inviato dalla dr.ssa __________, fra l’altro attesta:

"

(…)

Un lavoro leggero e adatto è un lavoro che eviti

posizioni statiche prolungate, sia variato nella misura del possibile, eviti

movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco e permetta

il rispetto delle regole di ergonomia della schiena.

In una tale attività il paziente dovrebbe poter

raggiungere una capacità lavorativa dell'80%." (Sottolineatura del redattore, doc. E2)

Certo,

nel succitato rapporto lo specialista in reumatologia evidenzia come in data 10

aprile 2014 l’assicurato abbia subito un pesante intervento addominale per un

carcinoma, segnalando anche un ricovero per ragioni psichiatriche. Egli ritiene

pertanto utile una valutazione multidisciplinare, d’ordine reumatologico,

psichiatrico, chirurgico, oncologico e neurologico (doc. E2). In questo

contesto il TCA condivide le annotazioni 17 giugno 2014 il cui dr. __________,

dopo aver visionato i citati rapporti 21 maggio 2014 (quello alla dr.ssa __________

e quella all’Ufficio AI) del dr. __________, ha concluso:

"

(…)

Valutazione:

peggioramento stato di salute con IL 100% per qualsiasi

attività dal 14.4.2014 per almeno 6 mesi con seguente indicazione ad aggiornamento

del caso.

Peggioramento stato di salute posteriore la decisione

del 1.10.2013."

(doc. XVIII/bis)

Spetterà

quindi all’Ufficio AI, al quale vanno inviati gli atti, valutare nell’ambito di

una nuova domanda di prestazioni le implicazioni di suddetto peggioramento.

2.8

In

merito alla valutazione economica, rimasta incontestata,

rispettivamente alla determinazione del grado d’invalidità va fatto riferimento

al relativo calcolo esposto nella decisione contestata.

Va

fatto presente che il momento determinante per il raffronto dei redditi è il

2012, anno in cui risale il miglioramento della situazione valetudinaria accertata

dal dr. __________ nella menzionata perizia 9 ottobre 2012.

Per

quanto riguarda il reddito da valido, avendo l’assicurato terminato al

31.

dicembre 2010 la sua attività indipendente di commerciante di bibite,

l’Ufficio AI ha correttamente preso in considerazione il reddito statistico

risultante dalle tabelle RSS edite dall’Ufficio federale di statistica

(categoria 4.2, attività semplici e ripetitive, valore mediano) che, aggiornato

la 2011, ammonta a fr. 61'894,75.-- annui.

Per

quanto riguarda al reddito da invalido valgono le seguenti

considerazioni.

Come

visto sopra, da un punto di vista medico, l’attività abituale indipendente non

è più esigibile mentre che in un’attività adeguata la capacità lavorativa è totale.

In

base all’obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) l’assicurato deve intraprendere

tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). In talune circostanze si può dunque

richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività

dipendente. Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua

residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione – tenuto

conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della

tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale –

sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un

cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere

trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse

rinunciato alla propria attività indipendente (STF 9C_924/2011 del 3 luglio

2012.

consid. 5.2; STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3 e I 224/01 del

22.

ottobre 2001 consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono

computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività

lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

In

concreto, allorquando nel 2012 è stato riconosciuto abile al lavoro all’80% in

un’attività adeguata, l’assicurato non aveva ancora compiuto i 43 anni per cui, da un punto di vista oggettivo nulla ostava ad un cambiamento

dell’attività lavorativa giacché non aveva ancora raggiunto l’età a partire

dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono

possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del

lavoro ritenuto equilibrato (cfr. STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009,

pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 37, con-sid. 4.3.2). Inoltre, i posti di lavoro

esigibili, riportati nel citato rapporto 20 dicembre 2013 del consulente in

integrazione professionale (doc. AI 43) non erano così limitati da rendere

incerta la possibilità di trovare un’occupazione in un mercato del lavoro

ritenuto equilibrato e nemmeno l’assicurato aveva addotto delle ragioni

soggettive che avrebbero dovuto imporre di concludere per l’impossibilità di un

cambiamento dell’attività lavorativa. Del resto, dal colloquio del 15 aprile

2013.

con la responsabile in integrazione AI risulta chiaramente la volontà

dell’assicurato di cambiare professione (cfr. doc. AI 51).

Il

reddito da invalido è stato calcolato utilizzando i salariali statistici

[secondo giurisprudenza, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i

valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11; SVR 2007

UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006)]. Tenendo inoltre conto di una capacità

al guadagno residua dell’80% l’amministrazione ha determinato il reddito da

invalido in fr. 49'515,80.

Dal

raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 20% che non raggiunge

il minimo pensionabile del 40% ex art. 28 cpv. 2 LAI [(61'894,75- 49'515,80] x 100 : 61'894,75].

2.9

Visto

quanto sopra, ritenuto che l’assicurato non presentava un grado d’invalidità

pensionabile, le decisioni del 22 marzo 2013 di riconoscimento ed erogazione di

una rendita dal 1° marzo 2013 risultano essere manifestamente errate e la loro

correzione ha un'importanza rilevante, motivo per cui rettamente l’Ufficio AI

ha proceduto alla loro riconsiderazione.

Trattandosi di un errore relativo ad elementi specifici dell’AI,

ritenuto che l’assicurato non ha violato alcun obbligo d’informazione, l’amministrazione

ha correttamente soppresso, in analogia all’art. 88bis OAI, la rendita dal 1°

gennaio 2014, vale a dire il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (cfr. consid. 2.4).

In

queste circostanze la decisione contestata merita conferma mentre il ricorso va

respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli

atti sono inviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.6.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti