32.2013.196
Ai sensi dell'art. 31 LPGA vanno notificati i cambiamenti che hanno un influsso sul diritto a prestazioni. In concreto il solo fatto di non aver comunicato il trasferimento dell'assicurato all'estero
18 dicembre 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2013.196
Data decisione, Autorità:
18.12.2013, TCA
Titolo:
Ai sensi dell'art. 31 LPGA vanno notificati i cambiamenti che hanno un influsso sul diritto a prestazioni. In concreto il solo fatto di non aver comunicato il trasferimento dell'assicurato all'estero non poteva giustificare la soppressione del diritto a prestazioni
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 7b cpv. 2 let. b LAI
art. 21 cpv. 4 LPGA
art. 31 LPGA
art. 43 LPGA
art. 77 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.196
FS
Lugano
18 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 ottobre 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per
decisione 4 febbraio 2009 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una
rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. dicembre 2007 (doc. AI 33/1-2);
- in
esito alla procedura di revisione avviata nell’ottobre 2010 (doc. AI 39/1), con
decisione 26 giugno 2012, confermata da questo Tribunale con STCA 32.2012.215
del 15 aprile 3013 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 98/1-17),
l’Ufficio AI ha ridotto la rendita a metà (doc. AI 89/4-6 e 88/1-3);
- nel
mese di marzo 2013 l’amministrazione ha avviato una nuova procedura di
revisione (doc. AI 97/1).
In
quest’ambito l’Ufficio AI, il 30 luglio 2013 (doc. AI 101/1-2), ha scritto
all’avv. RA 1 una lettera con la quale ha evidenziato che: “(…) Secondo le
informazioni ricevute da parte del comune di __________, dal 01.04.2013, la
Signora RI 1 risulta irreperibile. Con questa comminatoria le assegniamo un termine
di 10 giorni per comunicarci il nuovo indirizzo della Signora RI 1. Scaduto
infruttuoso il termine appena citato procederemo con l’emissione di un progetto
di decisione di soppressione conformemente all’art. 21 cpv. 4 LPGA. (…)”
(doc. AI 101/1);
- con
decisione 8 ottobre 2013 (doc. AI 104/1-2), preavvisata il 28 agosto 2013 (doc.
AI 103/1-2), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal
31 agosto 2013 argomentando: “(…) secondo le informazioni ricevute da parte
del comune di __________, dal 01.04.2013, la Signora RI 1i risulta
irreperibile. Per tale motivo, conformemente all’art. 7b cpv. 2 lett. b LAI,
art. 31 cpv. 1 LPGA e art. 77 OAI la rendita viene soppressa con effetto
31.08.2013. (…)” (doc. AI 104/2);
- avverso
suddetta decisione l’assicurata, rappresentata dal-l’avv. RA 1, insorge dinanzi
al TCA postulandone – con argomentazione di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’annullamento;
- con
la risposta (IV) – osservato, tra l’altro, che “(…) a seguito della comunicazione
30 ottobre 2013 dell’assicurata (doc. 105 incarto AI) l’UAI, con
delibera 6 novembre 2013 all’atten-zione della Cassa __________ di
compensazione (doc. 106 incarto AI), ha chiesto – in virtù della
ritornata collaborazione dell’assicurata nel comunicare il suo nuovo recapito –
il ripristino del versamento della rendita a quest’ultima dal 1° settembre 2013
(ossia dal primo giorno di decorrenza della soppressione). Il 7 novembre 2013
lo scrivente Ufficio ha poi comunicato all’assicurata di aver trasmesso, per
competenza territoriale (art. 56 LAI, 40 cpv. 1 lett. b e 43 OAI), il dossier
della signora RI 1 all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero
(UAIE, doc. 107 incarto AI). (…)” (IV, punto 1) – l’Ufficio AI
ha chiesto di stralciare la causa dai ruoli adducendo che “(…) alla luce di
quanto precede [ndr.: si riferisce anche alla circolare no 322 emanata
dall’UFAS il 24 settembre 2013 avuto riguardo alle STF 9C_662/2012 del 19
giugno 2013 e 8C_109/2013 dell’8 luglio 2013, pubblicate in DTF 139 V 263 e
335, che trattano dell’applicabilità intertemporale della Convenzione dell’8
giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la (ex) Repubblica __________
concernente le assicurazioni sociali non più applicabile ai cittadini __________
dal 1. aprile 2010], considerato che sarà l’UAIE ad emettere una decisione
soggetta a ricorso in merito al ripristino del versamento rendita e che
pertanto da parte sua l’UAI considera la sua decisione 8 ottobre 2013 nulla, si
chiede che la presente causa – divenuta priva di oggetto – venga stralciata dai
ruoli. (…)” (IV, punto 4);
- con
scritto 27 novembre 2013 l’insorgente si è confermata nella domanda di annullamento
della decisione impugnata;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- a
norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio
della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art.
6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non
sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si
fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice
delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione
(art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3
LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all’invio del suo preavviso all’autori-tà di ricorso”;
- nella
fattispecie l’Ufficio AI non ha formalmente riesaminato e tantomeno annullato
la decisione impugnata prima dell’inoltro della risposta di causa;
- in
particolare, tali non possono essere ritenuti né la delibera del 6 novembre
2013 (doc. AI 106/1-2; con questo atto, anche se ha evidenziato che annulla e
sostituisce la decisione di soppressione dell’8 ottobre 2013, l’Ufficio AI si è
in realtà rivolto alla Cassa __________ di compensazione affinché procedesse a
calcolare l’ammontare della prestazione e ad emanare e spedire la decisione);
né la lettera del 7 novembre 2013 con la quale l’amministrazione ha comunicato
all’avv. RA 1 la trasmissione dell’incarto concernente la sua assistita
all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (doc. AI 107/1) e
nemmeno lo scritto del 13 novembre 2013 con il quale la Cassa __________ di
compensazione ha trasferito il dossier alla Cassa di compensazione di Ginevra invitandola
ad emettere una decisione da trasmettere in copia all’Ufficio AI del Canton
Ticino (IV/1);
- del
resto, per poter ritenere annullata la decisione impugnata non basta la semplice
assunzione secondo la quale “(…) l’UAI considera la sua decisione 8 ottobre
2013 nulla (…)” (IV, punto 4);
- questo
Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del
contendere è dunque sapere se la decisione di soppressione della rendita vada o
meno confermata;
- secondo
l’art. 43 cpv. 3 LPGA se l'assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito
un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere
l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Ai
sensi dell’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai
quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o,
secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
soppraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
A
norma dell’art. 77 OAI l’avente diritto, il suo rappresentante legale,
le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare
immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione
del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di
salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità,
del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di
residenza determinante per stabilire l’importo dell’as-segno per grandi
invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed
eventualmente economiche dell’assicurato.
Giusta
l’art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente o
definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una
sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato
termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto
gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un
provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che
promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova
possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.
L’art.
7b cpv. 2 lett. b stabilisce inoltre che in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le
prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di
riflessione se l’assicurato non ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai
sensi dell’art. 31 cpv. 1 LPGA;
- le
sanzioni previste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA in caso di violazione dell’obbligo
di informare o di collaborare possono essere comminate soltanto dopo
diffida e concessione di un termine di riflessione adeguato. Questa procedura
corrisponde a quella che deve essere seguita a norma dell’art. 21 cpv. 4 LPGA.
Si tratta di una regola procedurale che deve essere osservata senza eccezioni,
dalla quale non si può derogare nemmeno quando la persona interessata lascia
intendere che non vuole in ogni caso conformarsi all’obbligo che le incombe (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 43 n. 52 pag. 558).
Nonostante
non specifichi esattamente di quali obblighi di informare o di collaborare si
tratti, l’art. 43 cpv. 3 LPGA non si riferisce solo agli obblighi relativi ai necessari
e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del
caso ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 LPGA. Kieser, tra le disposizioni che rientrano
negli obblighi di informare e collaborare ex art. 43 cpv. 3 LPGA, menziona anche
l’art. 31 LPGA che regola la notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni
(Kieser, op. cit., ad art. 43 n. 47 pag. 557).
Quale
cambiamento importante ai sensi dell’art. 31 LPGA, anche se non lo specifica
espressamente, rientrano i cambiamenti elencati all’art. 77 OAI che devono
essere immediatamente comunicati all’Ufficio AI (Kieser, op. cit., ad
art. 31 n. 8 pagg. 477-448).
Sottostanno
all’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 31 LPGA unicamente i
cambiamenti che hanno un influsso sul diritto a prestazione. In questo senso,
nel commento all’art. 31 LPGA, in particolare in merito al presupposto del
cambiamento importante delle condizioni determinanti, Kieser rileva che “(…)
erfasst sind ausschliesslich Änderungen, die sich auf den Leistungsanspruch
auswirken (…)” (Kieser, op. cit., ad art. 31 n. 9
pag. 448). Anche Müller sottolinea che “(…) gemeint sind nur Änderungen, die
sich auf den Leistungsanspruch auswirken (…)” (Müller,
Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, pag. 228,
marginale 1198);
- a
prescindere dal fatto che, come si vedrà in seguito, non ne sono dati i presupposti,
nella misura in cui l’amministrazione avesse voluto, invocando l’art. 43 cpv. 3
LPGA, sanzionare una lesione dell’art. 31 cpv. 1 LPGA, allora la soppressione
della rendita avrebbe potuto essere ordinata senza osservare la procedura di diffida
e concessione di un termine di riflessione adeguato a norma dell’art. 21 cpv. 4
LPGA. Infatti, l’art. 7b cpv. 2 lett. b LAI prevede una deroga all’art. 21 cpv.
4 LPGA proprio nel caso in cui l’assicurato non ha adempiuto l’obbligo di
notificazione ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LPGA;
- nella
fattispecie concreta l’indirizzo dell’insorgente (elemento, questo, che non è
menzionato nell’elenco dei cambiamenti di cui all’art. 77 OAI) non ha alcun
influsso sul diritto alla rendita. Infatti, come accennato, nelle STF
9C_662/2012 del 19 giugno 2013 e 8C_109/2013 dell’8 luglio 2013, pubblicate nei
rispettivi fascicoli DTF 139 V 263 e 335 stampati il 21 agosto e il 19 settembre
2013 (giurisprudenza, questa, che poteva e doveva pertanto essere a conoscenza
dell’amministrazione al momento in cui ha reso il provvedimento impugnato),
l’Alta Corte ha stabilito che il criterio determinante per la questione di sapere
se la Convenzione sulla sicurezza abrogata per i cittadini dell’odierna
Repubblica del __________ con effetto da fine marzo 2010 continui a essere
applicabile è la nascita del diritto e non già il momento della resa della
decisione. In casu, la ricorrente, come visto sopra, é stata posta al beneficio
del diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2007 poi ridotta a mezza
rendita con la decisione 26 giugno 2012, confermata da questo Tribunale con
STCA 32.2012.215 del 15 aprile 3013 cresciuta incontestata in giudicato (doc.
AI 33/1-2, 89/4-6 e 98/1-17). È pertanto pacifico che l’insorgente, conformemente
alla succitata giurisprudenza e in virtù della menzionata Convenzione ancora
valida al momento della nascita del diritto alla rendita, anche se avesse
spostato la sua residenza all’estero poteva esportare il diritto alle
prestazioni;
- in
simili circostanze – ribadito che l’art. 31 LPGA si riferisce unicamente ai cambiamenti
che hanno un influsso sul diritto a prestazione e che pertanto, anche
ammettendo che abbia cambiato il luogo di residenza prima del 28 ottobre 2013
(cfr. doc. AI 105/1), per il solo fatto di non aver comunicato il nuovo
indirizzo l’amministrazione non poteva sopprimere il diritto alla rendita – la decisione
impugnata va annullata;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Alla
ricorrente, rappresentata da un legale, vanno riconosciute le ripetibili (art.
61 lett.g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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