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Decisione

32.2013.196

Ai sensi dell'art. 31 LPGA vanno notificati i cambiamenti che hanno un influsso sul diritto a prestazioni. In concreto il solo fatto di non aver comunicato il trasferimento dell'assicurato all'estero

18 dicembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

32.2013.196

Data decisione, Autorità:

18.12.2013, TCA

Titolo:

Ai sensi dell'art. 31 LPGA vanno notificati i cambiamenti che hanno un influsso sul diritto a prestazioni. In concreto il solo fatto di non aver comunicato il trasferimento dell'assicurato all'estero non poteva giustificare la soppressione del diritto a prestazioni

RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE

art. 7b cpv. 2 let. b LAI

art. 21 cpv. 4 LPGA

art. 31 LPGA

art. 43 LPGA

art. 77 OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2013.196

FS

Lugano

18 dicembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2013

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’8 ottobre 2013 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che - per

decisione 4 febbraio 2009 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una

rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. dicembre 2007 (doc. AI 33/1-2);

- in

esito alla procedura di revisione avviata nell’ottobre 2010 (doc. AI 39/1), con

decisione 26 giugno 2012, confermata da questo Tribunale con STCA 32.2012.215

del 15 aprile 3013 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 98/1-17),

l’Ufficio AI ha ridotto la rendita a metà (doc. AI 89/4-6 e 88/1-3);

- nel

mese di marzo 2013 l’amministrazione ha avviato una nuova procedura di

revisione (doc. AI 97/1).

In

quest’ambito l’Ufficio AI, il 30 luglio 2013 (doc. AI 101/1-2), ha scritto

all’avv. RA 1 una lettera con la quale ha evidenziato che: “(…) Secondo le

informazioni ricevute da parte del comune di __________, dal 01.04.2013, la

Signora RI 1 risulta irreperibile. Con questa comminatoria le assegniamo un termine

di 10 giorni per comunicarci il nuovo indirizzo della Signora RI 1. Scaduto

infruttuoso il termine appena citato procederemo con l’emissione di un progetto

di decisione di soppressione conformemente all’art. 21 cpv. 4 LPGA. (…)”

(doc. AI 101/1);

- con

decisione 8 ottobre 2013 (doc. AI 104/1-2), preavvisata il 28 agosto 2013 (doc.

AI 103/1-2), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal

31 agosto 2013 argomentando: “(…) secondo le informazioni ricevute da parte

del comune di __________, dal 01.04.2013, la Signora RI 1i risulta

irreperibile. Per tale motivo, conformemente all’art. 7b cpv. 2 lett. b LAI,

art. 31 cpv. 1 LPGA e art. 77 OAI la rendita viene soppressa con effetto

31.08.2013. (…)” (doc. AI 104/2);

- avverso

suddetta decisione l’assicurata, rappresentata dal-l’avv. RA 1, insorge dinanzi

al TCA postulandone – con argomentazione di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’annullamento;

- con

la risposta (IV) – osservato, tra l’altro, che “(…) a seguito della comunicazione

30 ottobre 2013 dell’assicurata (doc. 105 incarto AI) l’UAI, con

delibera 6 novembre 2013 all’atten-zione della Cassa __________ di

compensazione (doc. 106 incarto AI), ha chiesto – in virtù della

ritornata collaborazione dell’assicurata nel comunicare il suo nuovo recapito –

il ripristino del versamento della rendita a quest’ultima dal 1° settembre 2013

(ossia dal primo giorno di decorrenza della soppressione). Il 7 novembre 2013

lo scrivente Ufficio ha poi comunicato all’assicurata di aver trasmesso, per

competenza territoriale (art. 56 LAI, 40 cpv. 1 lett. b e 43 OAI), il dossier

della signora RI 1 all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero

(UAIE, doc. 107 incarto AI). (…)” (IV, punto 1) – l’Ufficio AI

ha chiesto di stralciare la causa dai ruoli adducendo che “(…) alla luce di

quanto precede [ndr.: si riferisce anche alla circolare no 322 emanata

dall’UFAS il 24 settembre 2013 avuto riguardo alle STF 9C_662/2012 del 19

giugno 2013 e 8C_109/2013 dell’8 luglio 2013, pubblicate in DTF 139 V 263 e

335, che trattano dell’applicabilità intertemporale della Convenzione dell’8

giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la (ex) Repubblica __________

concernente le assicurazioni sociali non più applicabile ai cittadini __________

dal 1. aprile 2010], considerato che sarà l’UAIE ad emettere una decisione

soggetta a ricorso in merito al ripristino del versamento rendita e che

pertanto da parte sua l’UAI considera la sua decisione 8 ottobre 2013 nulla, si

chiede che la presente causa – divenuta priva di oggetto – venga stralciata dai

ruoli. (…)” (IV, punto 4);

- con

scritto 27 novembre 2013 l’insorgente si è confermata nella domanda di annullamento

della decisione impugnata;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- a

norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio

della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art.

6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non

sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si

fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice

delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione

(art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3

LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all’invio del suo preavviso all’autori-tà di ricorso”;

- nella

fattispecie l’Ufficio AI non ha formalmente riesaminato e tantomeno annullato

la decisione impugnata prima dell’inoltro della risposta di causa;

- in

particolare, tali non possono essere ritenuti né la delibera del 6 novembre

2013 (doc. AI 106/1-2; con questo atto, anche se ha evidenziato che annulla e

sostituisce la decisione di soppressione dell’8 ottobre 2013, l’Ufficio AI si è

in realtà rivolto alla Cassa __________ di compensazione affinché procedesse a

calcolare l’ammontare della prestazione e ad emanare e spedire la decisione);

né la lettera del 7 novembre 2013 con la quale l’amministrazione ha comunicato

all’avv. RA 1 la trasmissione dell’incarto concernente la sua assistita

all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (doc. AI 107/1) e

nemmeno lo scritto del 13 novembre 2013 con il quale la Cassa __________ di

compensazione ha trasferito il dossier alla Cassa di compensazione di Ginevra invitandola

ad emettere una decisione da trasmettere in copia all’Ufficio AI del Canton

Ticino (IV/1);

- del

resto, per poter ritenere annullata la decisione impugnata non basta la semplice

assunzione secondo la quale “(…) l’UAI considera la sua decisione 8 ottobre

2013 nulla (…)” (IV, punto 4);

- questo

Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del

contendere è dunque sapere se la decisione di soppressione della rendita vada o

meno confermata;

- secondo

l’art. 43 cpv. 3 LPGA se l'assicurato o altre persone che pretendono

prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di

compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo

diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito

un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere

l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

Ai

sensi dell’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai

quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o,

secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante

soppraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

A

norma dell’art. 77 OAI l’avente diritto, il suo rappresentante legale,

le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare

immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione

del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di

salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità,

del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di

residenza determinante per stabilire l’importo dell’as-segno per grandi

invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed

eventualmente economiche dell’assicurato.

Giusta

l’art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente o

definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una

sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato

termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto

gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un

provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che

promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova

possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

L’art.

7b cpv. 2 lett. b stabilisce inoltre che in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le

prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di

riflessione se l’assicurato non ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai

sensi dell’art. 31 cpv. 1 LPGA;

- le

sanzioni previste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA in caso di violazione dell’obbligo

di informare o di collaborare possono essere comminate soltanto dopo

diffida e concessione di un termine di riflessione adeguato. Questa procedura

corrisponde a quella che deve essere seguita a norma dell’art. 21 cpv. 4 LPGA.

Si tratta di una regola procedurale che deve essere osservata senza eccezioni,

dalla quale non si può derogare nemmeno quando la persona interessata lascia

intendere che non vuole in ogni caso conformarsi all’obbligo che le incombe (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 43 n. 52 pag. 558).

Nonostante

non specifichi esattamente di quali obblighi di informare o di collaborare si

tratti, l’art. 43 cpv. 3 LPGA non si riferisce solo agli obblighi relativi ai necessari

e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del

caso ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 LPGA. Kieser, tra le disposizioni che rientrano

negli obblighi di informare e collaborare ex art. 43 cpv. 3 LPGA, menziona anche

l’art. 31 LPGA che regola la notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni

(Kieser, op. cit., ad art. 43 n. 47 pag. 557).

Quale

cambiamento importante ai sensi dell’art. 31 LPGA, anche se non lo specifica

espressamente, rientrano i cambiamenti elencati all’art. 77 OAI che devono

essere immediatamente comunicati all’Ufficio AI (Kieser, op. cit., ad

art. 31 n. 8 pagg. 477-448).

Sottostanno

all’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 31 LPGA unicamente i

cambiamenti che hanno un influsso sul diritto a prestazione. In questo senso,

nel commento all’art. 31 LPGA, in particolare in merito al presupposto del

cambiamento importante delle condizioni determinanti, Kieser rileva che “(…)

erfasst sind ausschliesslich Änderungen, die sich auf den Leistungsanspruch

auswirken (…)” (Kieser, op. cit., ad art. 31 n. 9

pag. 448). Anche Müller sottolinea che “(…) gemeint sind nur Änderungen, die

sich auf den Leistungsanspruch auswirken (…)” (Müller,

Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, pag. 228,

marginale 1198);

- a

prescindere dal fatto che, come si vedrà in seguito, non ne sono dati i presupposti,

nella misura in cui l’amministrazione avesse voluto, invocando l’art. 43 cpv. 3

LPGA, sanzionare una lesione dell’art. 31 cpv. 1 LPGA, allora la soppressione

della rendita avrebbe potuto essere ordinata senza osservare la procedura di diffida

e concessione di un termine di riflessione adeguato a norma dell’art. 21 cpv. 4

LPGA. Infatti, l’art. 7b cpv. 2 lett. b LAI prevede una deroga all’art. 21 cpv.

4 LPGA proprio nel caso in cui l’assicurato non ha adempiuto l’obbligo di

notificazione ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LPGA;

- nella

fattispecie concreta l’indirizzo dell’insorgente (elemento, questo, che non è

menzionato nell’elenco dei cambiamenti di cui all’art. 77 OAI) non ha alcun

influsso sul diritto alla rendita. Infatti, come accennato, nelle STF

9C_662/2012 del 19 giugno 2013 e 8C_109/2013 dell’8 luglio 2013, pubblicate nei

rispettivi fascicoli DTF 139 V 263 e 335 stampati il 21 agosto e il 19 settembre

2013 (giurisprudenza, questa, che poteva e doveva pertanto essere a conoscenza

dell’amministrazione al momento in cui ha reso il provvedimento impugnato),

l’Alta Corte ha stabilito che il criterio determinante per la questione di sapere

se la Convenzione sulla sicurezza abrogata per i cittadini dell’odierna

Repubblica del __________ con effetto da fine marzo 2010 continui a essere

applicabile è la nascita del diritto e non già il momento della resa della

decisione. In casu, la ricorrente, come visto sopra, é stata posta al beneficio

del diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2007 poi ridotta a mezza

rendita con la decisione 26 giugno 2012, confermata da questo Tribunale con

STCA 32.2012.215 del 15 aprile 3013 cresciuta incontestata in giudicato (doc.

AI 33/1-2, 89/4-6 e 98/1-17). È pertanto pacifico che l’insorgente, conformemente

alla succitata giurisprudenza e in virtù della menzionata Convenzione ancora

valida al momento della nascita del diritto alla rendita, anche se avesse

spostato la sua residenza all’estero poteva esportare il diritto alle

prestazioni;

- in

simili circostanze – ribadito che l’art. 31 LPGA si riferisce unicamente ai cambiamenti

che hanno un influsso sul diritto a prestazione e che pertanto, anche

ammettendo che abbia cambiato il luogo di residenza prima del 28 ottobre 2013

(cfr. doc. AI 105/1), per il solo fatto di non aver comunicato il nuovo

indirizzo l’amministrazione non poteva sopprimere il diritto alla rendita – la decisione

impugnata va annullata;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Alla

ricorrente, rappresentata da un legale, vanno riconosciute le ripetibili (art.

61 lett.g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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