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Decisione

32.2013.199

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18 settembre 2014Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VIII e gli allegati

sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. IX).

1.8. Nelle osservazioni del 27

gennaio 2014 l’UAI non ha ritenuto corretto inserire il “premio malattia”

nel computo del reddito da valido ed ha ribadito la correttezza della

valutazione economica anche per quanto riguarda le ore straordinarie, ritenute

episodi sporadici circoscritti al dicembre 2013 e febbraio 2014 (doc. X).

Anche la mancata

applicazione del gap salariale viene difesa dall’UAI (doc. X).

I doc. IX e X sono stati

inviati alla RA 1 per conoscenza (doc. XI).

1.9. L’avv. __________ della RA 1,

in data 6 febbraio 2014, si è in sostanza riconfermata nelle proprie

argomentazioni (doc. XII).

Il doc. XII è stato

trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una

rendita di invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido

con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.3

Nel caso in esame, con lo

scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata,

l’Ufficio AI ha affidato al Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona il

mandato di esperire una valutazione medica pluridisciplinare (psichiatrica,

reumatologica, neurologica e pneumologica).

Nel rapporto del 4 aprile

2013, i periti sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite

ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno

posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “ Sindrome

lombospondilogena cronica bilaterale in: - discopatia L4-L5 con protrusione

discale mediana, L5-S1 con compressione

radicolare L5 bilateralmente (MRI della colonna lombare del 10.11.2011); -

spondilolistesi di L5 su S1 su spondilolisi bilaterale; - disturbi statici del

rachide (tendenzialmente piatto, con scoliosi sinistro-convessa al passaggio

toracolombare);

- decondizionamento

muscolare; - obesità (76 kg/statura 152,5 cm). Gonalgie anteriori bilaterali in: - possibile gonartrosi;

- obesità (76 kg/statura

152,5 cm). Asma bronchiale verosimilmente intrinseca di grado severo con: -

precedenti ricoveri in cure intensive e visite in pronto soccorso;

- attualmente asma mal

controllata con reversibilità nel 30% dopo Ventolin e asma da sforzo. Sindrome

delle apnee notturne ostruttive di grado molto severo con: - iniziale indice di

apnea-ipopnea di 100/h: - adiposità permagna con BMI di 43 kg/m2 con

risposta al by-pass gastrico con attualmente 32 kg/m2; - terapia con

C-PAP con buon successo e indice di apnea-ipopnea sotto

terapia di ca. 1/h. Sindrome depressiva ricorrente, episodio moderato in

remissione parziale (DSM-IV F 32.4). Disturbo ossessivo-compulsivo (ICD 10 F 42. Sindrome ansioso generalizzata (ICD 10 F 41.1).” (doc. AI 163-16+17)

Mentre quale diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato: “Tremore

anamnestico alle mani, non meglio classificabile (probabile tremore fisiologico

accentuato). Sindrome

lombovertebrale cronica senza deficit neurologici associati.” (doc. AI

163-17).

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50% sia nell’attività da ultimo

svolta di ausiliaria e aiuto domestico, sia in un’attività lavorativa adeguata,

a far tempo dal 4 gennaio 2011 (doc. AI 163-24+25+26).

Essendo il quadro clinico

dell’assicurata incontestato (cfr. doc. I), anche per quanto riguarda la

questione del by-pass gastrico (cfr. doc. VIII), è quindi superfluo dilungarsi

su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.

2.4

Occorre quindi esaminare le

conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo

economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2012.

L’amministrazione ha

effettuato il raffronto dei redditi con i dati del 2011 non avendo a

disposizione dati statistici aggiornati (doc. AI 187-1).

2.4.1

Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe

potuto percepire da sana sulla base dei dati forniti dalla __________ di __________,

datore di lavoro di RI 1 sino alla fine di giugno del 2006 quando il rapporto

di lavoro si è sciolto per incomprensioni (doc. AI 11-7, 44-1).

Successivamente,

l’assicurata si è iscritta in disoccupazione a tempo parziale nel mese di

settembre 2006 e dal 1° marzo 2008 ha lavorato quale ausiliaria di aiuto

domestico su chiamata. Ella tuttavia si trovava già in malattia (è stata

riconosciuta inabile al 50% in ogni attività dal mese di luglio 2006 e poi al

100% dal mese di ottobre 2009, cfr. decisione del 16 febbraio 2011, doc. AI

80-1).

Il TCA ritiene dunque

corretto fondarsi, per la determinazione del reddito da valido, su quanto

percepito da RI 1 presso la __________.

L’UAI ha quantificato il

reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana, in fr. 42’445.-- nel

2011, in base a quanto comunicato il 16 maggio 2013 dalla ditta __________,

all’Ufficio AI:

" (…)

Come da lei richiesto le comunichiamo che se la Signora RI 1 fosse

stata ancora alle nostre dipendenze avrebbe percepito uno stipendio pari a:

- Fr. 42'455.- annui comprensivi di tredicesima mensilità

per l’anno 2011

- Fr. 42'835.- annui comprensivi di tredicesima mensilità

per l’anno 2012" (cfr. doc. AI 167-1).

Questi importi sono stati

contestati dalla ricorrente (doc. I, VIII).

In un primo momento,

l’avv. __________ ha quantificato in fr. 44'200.-- il salario senza invalidità

dell’assicurata, sulla base di quanto indicato nel questionario del datore di

lavoro del 7 ottobre 2008 (cfr. pto. 2.10. doc. AI 11-1) (doc. I).

Successivamente, nello

scritto del 13 gennaio 2014, la rappresentante di RI 1, dopo aver visionato le

distinte salariali della dipendente dal 2001 al 2006, ha rettificato i dati indicati nel ricorso (doc. VIII).

La patrocinatrice della

ricorrente, partendo dal salario base del 2006 di fr. 3'085.-- (cfr.

questionario del datore di lavoro del 7 ottobre 2008, pto. 2.10., doc. AI 11-1)

ha aggiunto fr. 480.-- di “premio malattia” e fr. 610.50 corrispondenti

a una media del guadagno per le ore supplementari svolte nel 2003 e nel 2004,

indicizzata al 2006 (doc. VIII, pag. 2).

Ella ha perciò

quantificato l’importo del reddito da valido in fr. 41'195.50 (fr. 3'085.-- x

13.

+ 610.50 + 480.--) nel 2006, fr. 41'806.25 nel 2007, fr. 42'426.15 nel 2008,

fr. 43'055.35 nel 2009 e fr. 43'523.70 nel 2010, fr. 43'954.15 per il 2011 e

fr. 44'388.90 per il 2012 (doc. VIII, pag. 2).

Secondo questa Corte,

tuttavia, non vi sono ragioni per scostarsi dagli importi indicati dal datore

di lavoro nello scritto del 16 maggio 2013, ovvero fr. 42'455 per il 2011 e fr.

42'835.-- per il 2012 (doc. AI 167-1).

Constatato che le parti

sono concordi nel ritenere corretto il salario base del 2006 di fr. 3'085.--

mensili indicato dalla ditta __________ nel questionario del 7 ottobre 2008

(cfr. doc. AI 11-1, doc. VI, VIII), il TCA non ritiene corretto considerare –

come pretende la ricorrente – anche i supplementi “premio malattia” (fr.

120.

-- che l’azienda versa ogni tre mesi al dipendente che non ha effettuato

giorni di malattia) e le ore supplementari in aggiunta all’importo base di fr.

3'085.--.

Secondo la giurisprudenza

federale, guadagni supplementari risultanti, ad esempio, da lavoro

straordinario vengono presi in considerazione nella determinazione del reddito

da valido nella misura in cui hanno un carattere di reddito e non rappresentano

un rimborso spese. In ogni caso, presupposto è che tali redditi venivano

percepiti regolarmente dall’assicurato e che egli ne avrebbe probabilmente

beneficiato anche in futuro (cfr. RAMI 1989 U 69, p. 176ss.; RAMI

2000.

U 400, p. 381ss.; STF 8C_647/2009 del 4 gennaio 2010 e STF 8C_274/2009 del

3.

dicembre 2009).

Il “premio malattia”

di fr. 120.-- a trimestre (fr. 480.-- annui) viene versato dal datore di lavoro

“se il dipendente non ha fatto nessun giorno di malattia. Questo per cercare

di arginare le assenze” (cfr. scritto mail del 9 gennaio 2014 della

responsabile del personale __________, doc. X).

Come sottolineato

dall’Ufficio AI – in sede di osservazioni (doc. X) – questo “premio malattia”

non veniva versato con regolarità e l’assicurata non ne ha neppure beneficiato

in misura integrale: nel 2002 ammontava a fr. 240.--, nel 2003 a fr. 360.--, nel 2004 a fr. 240.--, nel 2005 a fr. 360.-- (cfr. doc. A).

Esso non deve essere

conteggiato al fine di determinare il reddito da valido.

Non possono essere presi

in considerazione neppure i supplementi salariali richiesti dall’assicurata,

ovvero fr. 312.90 nel 2003 e fr. 879.25 nel 2004, la cui media indicizzata al

2006.

e calcolata in fr. 610.50 è stata aggiunta al salario base di fr. 3'085.--

(doc. VIII).

In effetti, come indicato

anche dall’UAI (cfr. doc. X), queste ore supplementari sono state svolte

unicamente nei mesi di dicembre 2003 e febbraio 2004 (probabilmente da

ricondurre ad aumenti temporanei della mole di lavoro), dunque non in modo

regolare da essere così inseriti nel reddito da valido. Inoltre, non vi sono

elementi che lasciano presupporre che ella avrebbe svolto queste ore

supplementari anche in futuro.

Di conseguenza il TCA

ritiene corretti gli importi indicati dal datore di lavoro di fr. 42'455.--

per il 2011 e fr. 42'835.-- per il 2012 (doc. AI 167-1).

Importi che, peraltro,

sono in linea con quanto percepiva l’assicurata (salario base) negli anni

2001-2006, ovvero

fr. 2'950.- (fr. 38'350.-)

nel 2001, fr. 2'970.- (38'610.-) nel 2002, fr. 2'990.- (fr. 38’870.--) nel

2003, fr. 3'020.- (39'260.--) nel 2004, fr. 3'040.- (fr. 39'520.-) nel 2005 e

fr. 3'085.- (fr. 40'105.-) nel 2006 (cfr. distinte salariali prodotte dalla

ricorrente, doc. VIII).

2.4.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio

2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr:

DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte

percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa

Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità

di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti

dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente,

svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'225.--.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 6-2014, p. 84), esso ammonta a fr. 4'404.55.--

mensili oppure a fr. 52'854.75 per l'intero anno (fr. 4'404.55.-- x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF

126.

V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,

per il 2012 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2014,

p. 85), un reddito mensile di fr. 4'491.66 oppure di fr. 53'899.95 per l'intero

anno (fr. 4'491.66 x 12).

Nella decisione impugnata,

l’Ufficio AI non ha applicato il gap salariale, in primo luogo perché

nelle precedenti decisioni del 16 febbraio 2001 e 7 luglio 2011, cresciute

incontestate in giudicato, questo non era stato applicato (doc. VI, pag. 5).

Secondariamente, l’UAI ha

giustificato la propria decisione “considerato come dagli atti emerga verosimilmente

che l’assicurata si sia spontaneamente accontentata del salario percepito, in

quanto ha svolto l’attività presso la __________ da ben oltre 18 anni, senza

mai cercare un’altra occupazione meglio remunerata” (doc. VI, pag.5).

A mente dell’insorgente,

invece, l’occupazione presso la __________ era un’ottima occupazione dal punto

di vista remunerativo e l’assicurata non si è mai accontentata del salario

percepito. A comprova ella ha fatto riferimento alle ore supplementari svolte e

agli aumenti salariali percepiti (doc. VIII, pag. 2).

L’Alta Corte, nella

sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, ha ricordato che:

" (…)

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che se una

persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa

della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti

competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno

statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello

stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194,9C_83/2008)

- tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322).

Questa giurisprudenza intende garantire che i due redditi di

riferimento vengano stabiliti sulla medesima base. Ora, se una persona

assicurata realizzava nell'attività svolta senza danno alla salute un salario

considerevolmente inferiore alla media poiché le sue qualità personali

rendevano impossibile il conseguimento di un salario medio, non si può

presumere che la stessa persona con il pregiudizio alla salute possa realizzare

(anche solo in proporzione) un salario medio. Di conseguenza, se si prende in

considerazione un salario senza invalidità che per i detti motivi si situava

considerevolmente al di sotto della media, allora si deve tenere conto degli

stessi fattori estranei all'invalidità anche per determinare il reddito

ipotetico da invalido. Il parallelismo dei redditi tiene così conto della

circostanza che la persona assicurata, da invalida, non è realisticamente in

grado di realizzare il salario statistico medio, per cui occorre riconoscerle

un salario da invalida conseguentemente più basso. Non si giustificherebbe in

effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al

di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: SVR

2007.

UV n. 17 pag. 56, U 75/03) realisticamente irrealizzabile. Per converso,

laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile

rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla

media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio (DTF 135 V 58 consid.

3.4.3

e 3.4.4 pag. 61 segg.; cfr. pure sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013

consid. 4.4).

4.

4.1

L'UAI lamenta in primo luogo una

violazione del diritto in quanto la Corte cantonale avrebbe applicato alla

fattispecie il principio del parallelismo dei redditi senza che però fossero

realizzate tutte le condizioni per procedervi. In particolare contesta che il

giudice di prime cure potesse apoditticamente concludere che l'assicurato non

si sarebbe accontentato di un guadagno modesto. Oltre a censurare questa

conclusione perché adottata senza procedere ad alcuna verifica, l'Ufficio

ricorrente reputa che gli atti indurrebbero a ritenere piuttosto la tesi

contraria.

4.2

I dati di riferimento vanno adeguati in

base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che

l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Come rileva a

ragione l'insorgente, non vi è una presunzione in tal senso (sentenza

9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.)."

In una STCA 32.2012.165

del 29 novembre 2012 il TCA, accertato come l’assicurato prima del danno alla

salute, avesse svolto da anni l’attività di ristoratore indipendente

conseguendo modesti redditi, ha negato l’applicazione del gap salariale avendo

concluso che l’interessato si era accontentato di tali redditi.

Questo Tribunale ha pure

confermato la non applicazione del gap salariale nel caso di

un’assicurata che, cessata l’attività di cameriera presso un esercizio pubblico

chiuso per fallimento, ha accettato un nuovo impiego quale cameriera per un

salario sensibilmente inferiore alla media. Appurato che il salario pattuito

era dovuto a ragioni personali e non alla particolarità del mercato, il TCA

aveva concluso che l’interessata si era accontentata di una simile retribuzione

(STCA 32.2012.207 del 6 maggio 2013, confermata con STF 9C_430/2013 del 22 luglio

2013).

Nella presente fattispecie

questo Tribunale non ha ragione di scostarsi da quanto deciso

dall’amministrazione.

Dal rapporto della

consulente in integrazione del 17 agosto 2009 e in quello del 21 giugno 2013

emerge che RI 1, dopo le scuole dell’obbligo a__________ ha ottenuto il diploma

di maestra d’asilo. Arrivata in Svizzera nel 1982 l’insorgente ha lavorato

prima presso la __________ (1983) e in seguito dal 1984 al 2006 presso la __________

(doc. AI 44-1).

L’attività presso la __________

si è conclusa alla fine di giugno del 2006 per incomprensioni con il datore di

lavoro (vedi la lettera di licenziamento della __________ del 20 settembre

2005) (doc. AI 11-7, 44-1).

A seguito della domanda di

prestazioni AI, l’assicurata è stata riconosciuta inabile al 50% in ogni

attività dal mese di luglio 2006 e poi al 100% dal mese di ottobre 2009 (cfr.

decisione del 16 febbraio 2011, doc. AI 80-1). Ella si è quindi iscritta in

disoccupazione a tempo parziale nel mese di settembre 2006 e dal 1° marzo 2008 ha lavorato quale ausiliaria di aiuto domestico su chiamata (30-40 ore al mese) per __________

sino alla fine del 2009, quando ha smesso l’attività per ragioni di salute

(attacco di asma). Da quel momento non ha più lavorato (doc. AI 42-1, 44-1,

171-1).

Orbene, sebbene

l’assicurata non abbia delle competenze lavorative specifiche (ha conseguito un

diploma di maestra d’asilo, ma non ha mai svolto questa attività) è rimasta

alle dipendenze della __________ dal 1° settembre 1987 al 30 giugno 2006 (doc.

AI 11-1) percependo per 18 anni uno stipendio inferiore alla media dei salari

svizzeri e senza aver mai cercato un’occupazione alternativa.

L’assicurata avrebbe infatti

guadagnato nel 2012 fr. 42'835.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.

consid. 2.4.1.). Questo reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità,

sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr.

50’409.80, cfr. Tabella TA1 p.to 10 “Industrie alimentari”, livello di

qualifica 4, fr. 3'958.-- X 12 mesi =

47'496.-- riportato su 41.7 = 49'514.58 e aggiornato al 2012).

Aggiornato

al 2012 il salario dell’assicurata è dunque inferiore del 15% alla media

dei salari svizzeri.

Non vi sono

inoltre elementi secondo cui, senza il danno alla salute, l’insorgente avrebbe

abbandonato la sua attività per un lavoro meglio remunerato. Secondo

l’esperienza generale della vita, in assenza di un danno alla salute,

l’interessata, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

avrebbe continuato a svolgere la medesima attività

La circostanza poi che la

ricorrente abbia fatto delle ore straordinarie, peraltro in numero assai

limitato (solo dicembre 2003 e febbraio 2004) e che abbia percepito degli

aumenti di stipendio, anch’essi limitati, non permette una diversa valutazione

della fattispecie.

Dal 2001 al 2006 questi

aumenti corrispondono allo 0,68% (2002), 0,67% (2003), 1% (2004), 0,66% (2005)

e 1,48% (2006) (doc. X), mentre nello scritto del 23 agosto 2010 il datore di

lavoro ha indicato che per gli anni 2007, 2008 e 2009 la lavoratrice avrebbe

percepito un aumento “come da carovita vigente” dell’1,5% (doc. AI

67-1).

Non vi è di conseguenza alcun motivo per applicare,

nel caso di specie, il gap salariale.

Ritenuto

che, come visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute a tempo pieno con

una diminuzione del rendimento del 50% il reddito statistico va ridotto del

50% e ammonta a fr. 26'949.97 (fr. 53'899.95 ridotti del 50%).

2.5

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido

motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre

verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e

contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una

direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio

Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.6

In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione non ha applicato riduzioni dal reddito da invalido

ritenendo che “nella riduzione del 50% rientri anche la riduzione per

attività leggera” (cfr. doc. AI 169-3 e risposta del 16 dicembre 2013, doc.

VI), mentre la ricorrente ha postulato l’applicazione almeno del 10% per

attività leggere e circostanze particolari. A suo dire, alla luce delle

conclusioni peritali, in particolare del pneumologo Dr. __________ e del

reumatologo Dr. __________, non tutte le attività semplici e ripetitive TA1,

categoria 4.2., possono entrare in considerazione, ma unicamente quelle leggere

in ambiente sano per le vie respiratorie e a temperature non elevate (cfr. doc.

I, VIII, pag. 4).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation

comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, il TCA

non può condividere la scelta dell’Ufficio AI di non applicare alcuna riduzione

per attività leggera, perché sarebbe già stata presa in considerazione nella

riduzione del 50% a livello medico (vedi annotazione del Dr. __________ del 29

maggio 2013, doc. AI 168-1).

In tale

contesto va ricordato che in una sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013

il Tribunale federale ha confermato il giudizio di questa Corte 32.2012.36 del

31.

gennaio 2013 e ha ammesso la riduzione del 10% per attività leggera e del 5%

per altri fattori, ad un’assicurata inabile al 50% in attività adeguata per

motivi psichici, e precisamente a causa della persistenza inalterata della

depressione di grado medio. Nell’assicurata era invece stato riscontrato un

miglioramento in ambito somatico ed era stata ritenuta abile in maniera

completa per un'attività adatta con alcune limitazioni funzionali, tra le

quali: l'impedimento a svolgere attività lavorative con il braccio sinistro

alzato sopra i 90°, soprattutto in elevazione e abduzione; la limitazione nel

tenere oggetti del peso superiore a 3 kg come pure la limitazione ai movimenti ripetitivi, monotoni col braccio sinistro sia in elevazione, abduzione,

rotazione nonché nell'utilizzo dello stesso braccio con forza e contro

resistenza; una restrizione per quanto riguarda la possibilità di mantenere

posizioni statiche prolungate con la colonna cervicale leggermente flessa in

avanti e la possibilità di ruotare ripetutamente la colonna cervicale.

L’Alta Corte ha

quindi ritenuto quanto segue:

" (…)

In tali condizioni, il fatto di ammettere - come aveva del resto

fatto (nella misura del 9% in considerazione della limitazione nel sollevare

oggetti di 3 kg) lo stesso Ufficio ricorrente in sede amministrativa - una

riduzione a titolo di attività leggere che non fosse già compresa nella

limitazione della capacità lavorativa in ambito medico non è censurabile. Anche

perché l'assicurata, non essendo in grado di svolgere attività pesanti, potrà

ambire solo a un salario inferiore a quello medio previsto per le attività

semplici e ripetitive (ISS, tabella TA1, livello di qualifica 4) che invece

comprende sia le attività leggere sia quelle pesanti, a loro volta di regola

meglio remunerate rispetto alle prime, come ha del resto dato atto anche l'UAI

nella sua direttiva interna del 15 maggio 2009."

Nella fattispecie concreta

RI 1 è ritenuta inabile al 50% sia nella sua precedente attività che in

attività adeguate (le incapacità lavorative per motivi reumatologici,

pneumologici, neurologici e psichiatrici sono state integrate, non sommate).

Dal profilo somatico, il

Dr. __________, che ha valutato l’assicurata inabile al 25% (diminuzione del

rendimento) nella sua precedente attività e pienamente abile in attività

adeguate (rendimento massimo), ha esposto la capacità funzionale e di carico

residua di RI 1, ovvero:

" … può

molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado tra

10-25 kg fino all’altezza dei fianchi; mai oltre 25 kg all’altezza dei fianchi; l’assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso

maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta

maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’assicurata

può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la

rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta

assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia. L’assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga

durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurata può molto

spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre i 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato,

può talvolta salire le scale, talvolta salire su scale a pioli. (…)" (doc.

AI 163/47-48).

Anche il pneumologo Dr. __________

nella valutazione peritale del 9 gennaio 2013, ha indicato dei limiti funzionali. A suo parere l’assicurata sarebbe pienamente abile in lavori

sedentari “con sforzi leggerissimi” (…) “restano però proibitive

tutte quelle attività che la mettono a contatto con condizioni ambientali avverse,

locali fumosi, sostanze irritanti per le vie respiratorie, temperature molto

elevate”. Secondo il pneumologo “restano proibitive tutte quelle

attività che richiedono altissima concentrazione e attenzione o che possono

mettere in pericolo la vita altrui o la propria vista la sindrome d’apnee

notturne severa anche se tratta e la psicofarmacologia molto importante

concomitante” (doc. AI 163-56+57).

Dal profilo psichiatrico

vi è poi l’inabilità al 50% in ogni attività “compatibile con le proprie

capacità professionali, purché semplice, non impegnativa a livello intellettivo”

(cfr. perizia del 21 febbraio 2013, Dr.ssa __________, doc. AI 163-33).

Alla luce degli elementi

appena esposti e della giurisprudenza federale citata, il TCA non può fare

propria la conclusione dell’amministrazione di non effettuare alcuna riduzione

per attività leggera.

Infatti, viste le

limitazioni funzionali esposte dai periti l’assicurata potrà verosimilmente ambire

solo a un salario inferiore a quello medio previsto per le attività semplici e

ripetitive, le quali – come rammentato anche dal TF nella sentenza 9C_179/2013 del

26.

agosto 2013 – comprende sia le attività leggere sia quelle pesanti, meglio

remunerate delle prime.

Di conseguenza va

applicata una percentuale di riduzione del 5%.

Per contro, l’età

dell’assicurata (del 1964, neanche 50enne al momento determinante) non permette

alcuna riduzione.

Altre circostanze

personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito

statistico da invalido non ve ne sono.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 26'949.97, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del

50%, e ammettendo

la riduzione del 5% il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi,

a fr. 25'602.47.

Confrontando ora questo

dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 42'835.-- (consid. 2.4.1.) emerge un

tasso d’invalidità del 40,2% arrotondato

al 40% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di

rendita di invalidità.

In simili circostanze, visto tutto quanto precede, RI 1 ha diritto

ad un quarto di rendita d’invalidità con effetto dal

1° gennaio 2012 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

2.7

Non merita, per contro,

accoglimento la richiesta di riconsiderazione, ex art. 53 cpv. 2 LPGA,

inoltrata dall’insorgente per le decisioni del 16 febbraio 2011 e 7 luglio

2011, cresciute incontestate in giudicato.

L'art. 53 LPGA prevede

che:

" 1 Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.

2.

L'assicuratore può

tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza.

3.

L'assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."

I principi

relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla

giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53

LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004

nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I

133/04, consid. 1.2).

Conformemente a un

principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA I 512/05

del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti).

Per giudicare se è

ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente

errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in

cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a

quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

Mediante la

riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò è segnatamente il caso

quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del

principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I

559/02 del 31 gennaio 2003).

Per contro, non si è in

presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende

da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento,

in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile

tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA I 790/01 del 13

agosto 2003, consid. 3).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque

distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02

del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett.

b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;

110.

V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea

e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e

Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere

rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi

che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale

potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento

principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291

consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199

consid. 5 pag. 205).

2.8

Nel caso concreto,

l’amministrazione, sia nella decisione del 16 febbraio 2011 che in quella del 7

luglio 2011, per la fissazione del reddito da valido ha preso i dati salariali

forniti dalla __________ (cfr. doc. AI 80-2 e 104-2).

Questi dati sono stati

ritenuti corretti dal TCA (cfr. consid. 2.4.1.) e dunque le decisioni del 16

febbraio 2011 e del 7 luglio 2011 non possono, su questo punto, essere

considerate manifestamente errate ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.

Medesimo discorso anche

per l’applicazione del gap salariale. Anche in questo caso, il TCA non

ha ritenuto vi fossero motivi per scostarsi dalla decisione dell’Ufficio AI (cfr.

consid. 2.4.2.).

Per quanto riguarda le

riduzioni dal reddito da invalido, l’Ufficio AI non ha applicato alcuna

riduzione sia nella decisione del 16 febbraio 2011 (doc. AI 80-1), che in

quella del 7 luglio 2011 (doc. AI 104-1). Queste decisioni tuttavia si

fondavano su accertamenti medici differenti (perizia del CPAS nella decisione

del 16 febbraio 2011 e del SMR in quella del 7 luglio 2011) rispetto alla

decisione qui impugnata, la quale si basa – dal punto di vista medico –

sull’accertamento pluridisciplinare del SAM del 4 aprile 2013 (doc. AI 163-1,

187-1).

La situazione giuridica

esistente al momento in cui le prime due decisioni sono state emanate era

perciò differente, di modo che la mancata applicazione di una riduzione dal

reddito da invalido, a quel momento non può ancora essere considerata

manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.

2.9

Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, rappresentata dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6

e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011

del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 100.-- a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione del 9 ottobre 2013 impugnata è annullata.

§§ L’Ufficio

AI è condannato a riconoscere all’assicurata un quarto di rendita di invalidità

dal 1° gennaio 2012.

2. Le spese per fr. 500.--,

sono ripartite in ragione di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr.

100.-- a carico di RI 1.

A seguito della

concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, le spese a

carico della ricorrente sono per il momento assunte dallo Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti