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Decisione

32.2013.2

Conferma della non entrata in materia di una nuova domanda di prestazioni anche se pendente causa l'assicurata ha (tardivamente) prodotto atti medici che rendono verosimile una mofica del suo stato di

16 aprile 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi della signora RI 1. Il trattamento rimane dunque non operativo e ho

proposto alla paziente di continuare con la fisioterapia e di effettuare

un'altra infiltrazione del suo ginocchio, che la paziente per ora rifiuta.

Siamo dunque rimasti con la signora RI 1 che riprenderà

contatto con me per eventuale altra infiltrazione del suo ginocchio." (Sottolineatura

del redattore; doc. B2)

Esaminato

tale rapporto, in data 4 febbraio 2013 il dr. __________ ha concluso che “dall’attuale

documentazione risulta una problematica al ginocchio destro con indicazione a

trattamento fisioterapico. Questa problematica è documentata con presa a carico

specialistica a partire dal 18.12.2012, la prognosi è favorevole nel corso dei

prossimi mesi. Non è specificata una incapacità lavorativa “ (VIII/1). A

seguito della richiesta di precisazione della giurista dell’Ufficio AI, con

scritto 5 febbraio 2013 il medico del SMR ha rilevato:

"

Nel rapporto del dr. __________ è

indicata quale probabile prima consultazione il 20.11.2012, allora descritto un

minimo versamento articolare con dolori diffusi alla mobilizzazione.

Da notare che nel rapporto del dr. __________ del

30.10.2012 era indicata quale allora ultima consultazione la data del 10.7.2012

con allora assenza di versamento e mobilità normale.

Quindi possibile peggioramento stato di salute

documentato a partire dal 20.11.2012." (doc. VIII/3)

Da qui la proposta

di rinvio degli atti fatta dall’Ufficio AI.

2.6. Con

sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di

una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere

verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve

impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono

invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda

(STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005

e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive

decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state

respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con

decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato

nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il

diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni

del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale

che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta

per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata

nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat

die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren

neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im

Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante

Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil

8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird

verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).

Nella

STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era

lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un

certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato

che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non

porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine

all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato

unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per

il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in

particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che

chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene

inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,

l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi

prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di

prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono

essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni

rispettivamente di revisione.

2.7. L’amministrazione contesta l’accollamento delle spese e la rifusione

di ripetibili avendo la ricorrente violato il suo dovere di collaborazione, la

cui ottemperanza avrebbe evitato la presente procedura ricorsuale.

Con

la nuova domanda di rendita l’assicurata ha prodotto il citato rapporto 17

febbraio 2012 del dr. __________ (doc. AI 145/12; cfr. consid. 2.4), dal quale non

risultava in particolare che la nuova patologia al ginocchio destro avesse avuto

influenza sullo suo stato valetudinario. Anche con il successivo rapporto 30

ottobre 2012 (doc. AI 152/3; riportato al consid. 2.4), prodotto in sede di

osservazioni 5 novembre 2012, non è stata resa verosimile una rilevante

modifica. Certo che in quell’occasione il dr. __________ aveva rilevato di aver

visto l’ultima volta l’assicurata il 10 luglio 2012 “… dove la paziente

riferiva tutt’ora dei dolori alle ginocchia malgrado un trattamento

fisioterapico e medicamentoso con Condrosulf, che purtroppo non hanno

migliorato la situazione alle ginocchia”, concludendo per un peggioramento

della capacità lavorativa (“… attualmente penso che ci sia un peggioramento

dello stato fisico generale, che secondo me non permette una capacità

lavorativa al di sopra del 50% per qualsiasi attività e penso anche che sia

utile una nuova rivalutazione del caso”). Tuttavia, come giustamente evidenziato

dal SMR nelle citate annotazioni 14 novembre 2012 (cfr. consid.. 2.4), dall’esame

clinico eseguito (“… asse degli arti inferiori normali, nessun versamento

delle ginocchia, mobilità della ginocchia completa con un ginocchio

sinistro stabile…”; sottolineature del redattore...), non risultava

(ancora) un peggioramento delle gonalgie a destra, ciò che, come visto, è stato

certificato dal dr. __________ nel rapporto 8 gennaio 2013 prodotto solo pendente

causa (cfr. consid. 2.5). Pertanto, a giusta ragione l’Ufficio AI non è entrato

nel merito della domanda di revisione. In applicazione della giurisprudenza

citata al consid. 2.7 le prove prodotte pendente causa, ossia il certificato

medico 8 gennaio 2013 del dr. Maenza (doc. B2), non possono essere prese in considerazione

nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardive (STF 8C_457/2012 del 9

luglio 2012 e 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 e STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).

Non

avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica del suo stato

di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

2.8. Tenuto conto delle annotazioni 5 febbraio 2013 del SMR (cfr.

consid. 2.5), il ricorso con gli atti ivi contenuti va trasmesso alll’Ufficio

AI affinché tratti lo stesso alla stregua di una nuova domanda e renda

un nuovo provvedimento nel merito.

2.9. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente;

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti vanno

trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi del

consid. 2.8.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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