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Decisione

32.2013.201

L'UAI ha rettamente attribuito all'A. una rendita intera dal 1.3.2008 al 31.7.2012 ritenuto che dalla valutazione in ambito LAINF, seguita dal raffronto dei redditi, l'A. presenta un grado d'invalidit

22 settembre 2014Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.7. Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica

per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352

consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353 e riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.

con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Nella decisione

del 1° novembre 2013, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una

rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2008 al 31 luglio 2012 (tre mesi dopo

la visita medica di chiusura __________), sopprimendola poi a partire dal 1° agosto

2012, ritenuto che dalla valutazione del Dr. __________, seguita da un

raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non presenta un grado di

invalidità pensionabile dopo tale data (5%).

Il TCA è, quindi, ora

chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5. e 2.6.,

se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare

tempo dal 1° agosto 2012 e negato l’applicazione di provvedimenti

professionali.

2.9. La nozione di invalidità in ambito

AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione

militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene

apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad

un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127

V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi

ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei

diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in

presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo

differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo

assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità

fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,

dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno

totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,

non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V

292, 119 V 471).

In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un

infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio

attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito

LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato

un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non

basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

In una decisione U183/98

dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di

vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono

vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in

successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non

vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni

o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI

2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta Corte ha infatti

statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione

o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante

il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la

valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica

effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo principio vale

anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata

dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF

133 V 549).

Successivamente il

Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).

2.10. Nella valutazione medica di chiusura del 6 aprile

2012 (rapporto del 17 aprile 2012) il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

generale e della mano, ha posto la seguente diagnosi:

" (…)

Diagnosi: stato da lesione del labbro glenoidale anteriore

della spalla sinistra e reinserzione dello stesso per via artroscopica

il 12.07.2007 (caso 10.60364.07.5)

Stato da distorsione del rachide cervicale e

nuova contusione della spalla sinistra su incidente della circolazione

del 22.09.2007 (caso 10.61635.07.2).

Stato da artroscopia diagnostica e débridement

articolare della spalla sinistra il 30.10.2008.

Nuova artroscopia alla spalla sinistra,

tenotomia del tendine bicipite, ricostruzione della cuffia rotatoria tendine

sottoscapolare spalla sinistra al 12.03.2010.

Sull’infortunio della circolazione già citato

neuropatia parziale del nervo ascellare sinistro.” (doc. LAINF 204-7).

Il Dr. __________ ha

concluso che l’attività di pittore e imbianchino diplomato non è più ritenuta

esigibile. Per contro, in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali

indicati, la capacità lavorativa è piena, nella misura massima possibile, a

partire dal 2 maggio 2012 (doc. LAINF 204-7).

Nella concreta

fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata in ambito

LAINF dal Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.).

Nelle osservazioni del 27

settembre 2012 (doc. AI 104-1) al progetto di decisione dell’8 agosto 2012

(doc. AI 90-1), l’insorgente ha prodotto il referto peritale del 17 settembre

2012 del PD Dr. __________ dell’__________ di __________, nel quale lo

specialista ha posto una diagnosi che non si scosta da quella del medico di

circondario dell’__________ e conclude indicando una piena abilità del paziente

in assenza di problemi strutturali (doc. LAINF 104-21+23).

Nell’annotazione del 17

ottobre 2012 il Dr. __________ del SMR ha indicato che il referto peritale

dell’__________ non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla

visita medica di chiusura __________ (doc. AI 108-1).

In sede ricorsuale l’avv. RA

1 ha criticato l’Ufficio AI che non avrebbe atteso l’esito degli accertamenti

medici ancora in atto in sede LAINF. Egli, in particolare, ha fatto riferimento

allo scritto dell’11 luglio 2013, con cui l’assicuratore infortuni ha trasmesso

al patrocinatore dell’assicurato il rapporto del neurologo Dr. __________,

informandolo di aver risottoposto la pratica all’esame del servizio medico dell__________

(doc. I, pag. 4, doc. C).

Nella risposta del 23

gennaio 2014 l’UAI ha comunicato di aver provveduto ad aggiornare l’incarto

LAINF e di aver sottoposto la relativa documentazione medica al vaglio del SMR

(doc. VI+1/4).

Nella valutazione

neurologica del 25 giugno 2013 il Dr. __________, vice-primario del Servizio di

neurologia dell’Ospedale Regionale di __________ ha concluso che lo studio

ENG-EMGrafico è normale e che non vi sono indizi elettrofisiologici per una

sindrome del tunnel carpale, una neuropatia compressiva del nervo ulnare al

gomito, una neuropatia del nervo ascellare o un aplessopatia brachiale a

sinistra. A mente del Dr. __________ “il paziente presenta un’asimmetria dei

riflessi osteotendinei a sfavore di sx, motivo per cui non si può escludere a

priori un esito da plessopatia brachiale sx post-traumatica molto leggera, non

più documentabile all’esame elettrofisiologico a distanza di 6 anni dall’evento

traumatico. Tale reperto comunque non è in grado di giustificare il dolore e

l’ipostenia alla spalla sx, che riconoscono a nostro avviso una causa

primariamente ortopedica locale” (doc. AI 220-2).

Il medico del SMR, Dr. __________,

nell’annotazione del 13 gennaio 2014, ha concluso che la valutazione neurologica del __________ “conferma l’assenza d’un danno neurologico” (doc.

VI+1).

Nello scritto del 20

febbraio 2014 il ricorrente ha contestato la valutazione del Dr. __________,

ritenuta incompleta “siccome non considera la necessità delle sedute di

agopuntura” chiedendo a tal proposito un complemento peritale (doc. XIII).

Egli ha quindi attirato l’attenzione sulla plessopatia riferita dal Dr. __________

(cfr. doc. AI 220-1, XIII).

Il ricorrente non ha

tuttavia supportato queste sue considerazioni con ulteriore documentazione

medica limitandosi a sollevare le questioni dell’agopuntura e dei possibili

esiti da plessopatia brachiale, che sono state tuttavia già valutate dal medico

del SMR nell’annotazione del 13 gennaio 2014 (doc. VI+1).

Questa Corte ritiene

pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo somatico, sia

stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato sia dal Dr. __________

dell__________ che dal Dr. __________ del SMR.

In conclusione,

rispecchiando la valutazione dell’__________ i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che l'assicurato è abile al lavoro al 100% in

attività adeguate dal 2 maggio 2012.

2.11. Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti,

come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2012 (la rendita è

stata soppressa a partire dal 1° agosto 2012).

2.11.1. Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha quantificato l’importo che l’assicurato avrebbe

potuto percepire da sano, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, la __________,

ovvero di fr. 56'125.70 nel 2006, che l’amministrazione ha poi aggiornato a fr.

59'915.-- nel 2010 e a fr. 60'993.-- nel 2012 (cfr. doc. AI 5-1, 112-1, doc.

VI+1/4).

L’insorgente ha contestato

questo calcolo.

A suo dire, il salario

dell’assicurato nel maggio 2007 corrispondeva a fr. 28.-- all’ora, mentre nel 2008 a fr. 28.40 all’ora, sulla base di un adeguamento annuo di fr. 0,40.

Il ricorrente ha, a questo

proposito, fatto riferimento alle distinte salariali del 2003, del 2005, del

2006 e del 2007 che farebbero stato di un aumento annuale “di almeno CH 0.40” (doc. AI 96-7 e segg.,

doc. XIII, pag. 3 e doc. D1/27), nonché all’annotazione della __________ sullo

scritto del 29 febbraio 2012 dell’__________, secondo cui il salario orario

fino al 30 aprile 2007 era di fr. 27.40 “dal 30.04.2007 al 31.12.2007

fr. 28.-- /ora” (doc. AI 199-1)

Essendo, dunque, 2088 le

ore di lavoro nel 2008, secondo il Contratto collettivo di lavoro nel ramo

della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, il salario annuo in

quell’anno ammonterebbe a fr. 59'300.-- (28.40 x 2088) (doc. I, pag. 5).

Considerando un aumento

annuale di fr. 0.40 annui, nel 2012 il salario del ricorrente risulterebbe di

fr. 30.40 all’ora / fr. 63'475.20 annui (doc. I, pag. 6).

L’Ufficio AI ha contestato

l’importo indicato dall’insorgente facendo riferimento allo scritto del 1°

settembre 2012 della __________, in cui il datore di lavoro ha attestato un

salario orario di fr. 27.60 nel 2007 con un aumento negli anni successivi “di

circa 10 cts all’ora all’anno” (doc. AI 112-2).

Effettivamente il dato

utilizzato per il calcolo del reddito da valido potrebbe rivelarsi non

corretto.

Infatti, in primo luogo, l’importo

di fr. 56'125.70 del 2006 che emerge sia dal punto 2.12. del questionario del

datore di lavoro del 2 maggio 2008, sia dalla risposta della medesima ditta, in

data 22 gennaio 2013, alla domanda dell’Ufficio AI (doc. AI 109-1, 112-1),

oltre che dall’estratto conto individuale AVS (cfr. doc. VI3) indica il salario

lordo senza le indennità di malattia versate all’assicurato in

quell’anno. Si veda in particolare le distinte salariali dei mesi di aprile

2006 e dicembre 2006 (doc. LAINF 49-4, 49-12 e scheda doc. AI 96-17).

In secondo luogo, se nello

scritto del 1° settembre 2012 la __________ ha indicato in termini piuttosto

vaghi che l’aumento annuale salariale “sarebbe di circa 10 cts. All’ora

all’anno” (doc. AI 112-1), nello scritto del 29 febbraio 2012 la medesima

ditta ha indicato con maggior precisione che il salario orario dal 30.04.2007

al 31.12.2007 era di fr. 28.-- /ora (doc. LAINF 199-1). Ciò che fa ritenere

maggiormente attendibile il dato proposto dall’avv. RA 1.

In ogni modo la questione

può rimanere indecisa, in quanto come vedremo (cfr. consid. 2.14.) sia che

venga utilizzato il dato applicato dall’UAI (fr. 60'993.--) , sia quello

proposto dal ricorrente (fr. 63'475.20) la soluzione finale non cambia.

2.11.2. Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato che

lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su

41.7 ore (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie

économique, 6-2014, p. 85), esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili

oppure a fr. 61'311.50 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF

126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,

per il 2012 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2014,

p. 85), un reddito mensile di fr. 5'199.60 oppure di fr. 62'395.15 per l'intero

anno (fr. 5'199.60.12 x 12).

Nella decisione impugnata,

l’Ufficio AI non ha applicato il gap salariale, in quanto ha ritenuto

che l’assicurato si è accontentato di una retribuzione inferiore (doc. VI+1/4).

L’insorgente, per contro,

ha contestato questa argomentazione (doc. XIII).

Anche tale questione può

rimanere indecisa, in quanto come vedremo (cfr. consid. 2.14.), anche

applicando il gap salariale il risultato finale non muta.

L’assicurato, quale pittore

alla __________, avrebbe guadagnato nel 2012, secondo il dato dell’UAI, fr. 60'993.--

/ anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1.). Tale reddito si

situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri

per un’attività equivalente (cioè fr. 70'772.25, cfr. Tabella TA1 p.to 43 “Lavori

di costruzione specializzati”, livello di qualifica 3, in quanto l’insorgente al termine della formazione professionale ha conseguito l’attestato

federale di capacità (AFC) (doc. AI 22-2), fr. 5’559.-- X 12 mesi = 66’708.-- riportato su 41.7 = 69'543.10 e aggiornato

al 2012).

Se

si riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della

giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale

dell’8,8% (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si

ottiene un importo di fr. 56'904.35.

L’assicurato, quale pittore

alla __________, avrebbe guadagnato nel 2012, secondo il dato dell’avv. RA 1o,

fr. 63'475.20 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1.). Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari

svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 70'772.25, cfr. Tabella TA1 p.to

43 “Lavori di costruzione specializzati”, livello di qualifica 3, in quanto l’insorgente al termine della formazione professionale ha conseguito l’attestato

federale di capacità (AFC) (doc. AI 22-2), fr. 5’559.-- X 12 mesi = 66’708.-- riportato su 41.7 = 69'543.10 e aggiornato

al 2012).

Se si riduce il reddito statistico da invalido, in

applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009,

della percentuale del 5,3% (parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5%) si ottiene un importo di fr. 59'088.20.

2.12. In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività

adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso

di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di

riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

Considerandi

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi

adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una

direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.13

In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva dell’8% “dovuta

alla necessità di svolgere unicamente attività leggere” (cfr. doc. AI 86-3,

120-2), mentre il ricorrente ha postulato l’applicazione del 15% “che tiene

conto sia del fatto che l’interessato può svolgere solo attività leggere (…)

sia delle evidenti difficoltà che egli ha finora incontrato e incontra tuttora

nel trovare un nuovo lavoro (anche a tempo parziale), a causa dei suoi

importanti problemi fisici” (cfr. doc. I, pag. 6).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, alla

luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto

2013.

(cfr. consid. 2.12.), il TCA non può quindi condividere la scelta

dell’Ufficio AI di applicare una riduzione dell’8%, ma ritiene corretta una riduzione

del 10%.

Altre circostanze

personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito

statistico da invalido – come richiesto dal ricorrente – non ve ne sono.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 56'904.35 e ammettendo la riduzione del 10%,

il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 51'213.90

confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 60'993.-- (consid. 2.11.1.) emerge un tasso d’invalidità del 16%, percentuale che non dà diritto a

provvedimenti professionali (cfr. consid. 2.3.).

Partendo invece da un

salario da invalido di fr. 59'088.20

e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe,

quindi, a fr. 53'179.40 confrontando ora questo dato con l’ammontare del

reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63'475.20 (consid. 2.11.1.) emerge

un tasso d’invalidità del 16,2% arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà

diritto comunque a provvedimenti professionali (cfr. consid. 2.3.).

Nell’ipotesi invece in cui

non venga applicato il gap salariale partendo da un salario da invalido

di fr. 62'395.15 e

ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe,

quindi, a fr. 56'155.63 confrontando ora questo dato con l’ammontare del

reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63'475.20 (consid. 2.11.1.) emerge

un tasso d’invalidità dell’ 11,5 % arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà

diritto, anche in questo caso, a provvedimenti professionali (cfr. consid.

2.3

).

Di conseguenza l’Ufficio

AI ha correttamente attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità

limitatamente al periodo compreso tra il 1° marzo 2008 e il 31 luglio 2012 e

soppresso le prestazioni a partire dal 1° agosto 2012, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011

consid. 3.1).

2.14

A titolo abbondanziale, va

osservato che se il grado di invalidità dell’insorgente fosse stato superiore

al 20%, egli avrebbe potuto teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

" L’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso di specie, tuttavia,

una riqualifica professionale non entrerebbe comunque in considerazione, ritenuto

che il consulente in integrazione, nel rapporto del 21 giugno 2012, ha rilevato quanto segue

" (...)

Verbale del primo colloquio

Gli vengono presentate le prestazioni dell’assicurazione

invalidità, con particolare accento sulla riqualifica professionale e

sull’aiuto al collocamento.

L’assicurato è interessato ad un aiuto al collocamento da parte

del nostro Servizio e ritiene la riqualifica professionale (senza sapere ancora

se ne ha diritto o meno) troppo impegnativa e non adeguata alla sua situazione.

Per quanto riguarda l’aiuto al collocamento è fiducioso che, tramite i nostri

collocatori, possa trovare una soluzione, sia essa a percentuale intera o

parziale (andrebbe bene anche un’occupazione del 50/70%). Ora è iscritto

all’URC di __________, e ha diritto alle prestazioni LADI ancora per qualche

mese (ha riacquisito il diritto dopo l’infortunio). Svolge regolarmente le

ricerche di lavoro ed ha avuto un contatto con __________ (attende di essere

convocato).

Gli sono stati spiegati gli aiuti da parte AI, concernenti nel

lavoro a titolo di prova e nell’API al DL” (doc. AI 82-2).

Nello scritto del 14 marzo

2014.

l’UAI ha quindi evidenziato che l’assicurato si è iscritto all’assicurazione

disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo pieno dal 1° giugno 2012 e che

ha già beneficiato dell’aiuto al collocamento (doc. DISO 1-1, e doc. XV).

Pertanto, nella misura in

cui l’UAI ha negato all’assicurato anche il diritto ad una

riformazione professionale la decisione del 1°

novembre 2013 merita tutela.

2.15

L’assicurato in sede

ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di un complemento peritale “per

determinare l’importanza delle sedute di agopuntura” e l’audizione della

Dr.ssa Shi (doc. XIII, pag. 2).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti medici.

2.16

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per

CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti