32.2013.203
Confermata la decisione incidentale con cui l'Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica. Respinta la domanda di ricusa del perito designato
3 ottobre 2014Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.203
FS
Lugano
3 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione (incidentale) del 18 ottobre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1969, il 10 agosto 2012 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetta da “(…) contropatia discale (…)” (doc. AI
1/1-6).
L’Ufficio
AI – chiusa la fase di intervento
tempestivo a fronte di uno stato di salute non stabilizzato (doc. AI 44/1-2) e
viste le risultanze mediche dei reperti agli atti (cfr. la valutazione SMR del
29 agosto 2013 sub doc. AI 54/1-3) –,
con comunicazione 12 settembre 2013 (doc. AI 56/1-2 e 57/1-2), ha convocato
l’assicurata per un accertamento medico reumatologico presso il dr. __________.
Con
scritto 27 settembre 2013, tramite __________ dello RA 1., l’assicurata – osservato, in particolare, che il dr. __________
“(…) quando agisce previo mandato UAI, assume più la funzione di perito di
parte che non di garante super partes (…)” (doc. AI 58/1) – ha chiesto la designazione di un altro
perito.
Con
scritto 3 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha risposto all’assicura-ta che “(…) i motivi
posti a fondamento dell’istanza di ricusa nei confronti del perito Dr. __________
non sono affatto pertinenti e che di conseguenza la designazione di un altro
perito non risulta assolutamente giustificata e necessaria nella presente
fattispecie. (…)” (doc. AI 59/1) invitandola a comunicare per iscritto se
mantiene l’opposizione.
Con
scritto 11 ottobre 2013 (doc. AI 60/1-3), sempre tramite il suo rappresentante,
l’assicurata – osservato che il
tenore della risposta fa apparire fondati i dubbi in merito al perito designato
e che “(…) per la mia cliente costituisce un fardello psicologicamente
insostenibile dover affrontare una perizia medica (con tutte le
inflessioni legate anche all’intimità della persona) senza che siano confermati
a priori in modo sufficientemente sostenibile i presupposti di imparzialità
[non certo nell’anamnesi o nel riconoscimento dello status patologico, ma a
livello di conclusioni, di parte (mandante)]. (…)” (doc. AI 60/1) – ha chiesto all’Ufficio AI di rispondere
alle seguenti domande:
"
(…)
1. Negli ultimi 4 anni, quale percentuale delle
perizie reumatologiche ordinate da codesto Ufficio sono state conferite al dr.
med. __________, in __________?
2. Quante di queste, in percentuale, portano sulla
conclusione ILabit1 = 0 / ILadeg.2 = 100?
3. Quante di queste, in percentuale, portano a
concludere ILabit. > 0?
4. Quante di queste, in percentuale, portano a
concludere ILadeg. < 100?
[…]
1 Incapacità
al lavoro in attività abituale
2 Incapacità
al lavoro in attività adeguata
(…)." (doc. AI 60/2)
Con
decisione incidentale del 18 ottobre 2013 (doc. AI 63/1-3) – osservato, tra l’altro, che “(…) in
data 16.10.2013 abbiamo interpellato il nostro servizio giuridico, il quale
conferma di dover respingere la ricusa, poiché le motivazione addotte non sono
assolutamente suscettibili di far nascere sospetti circa l’imparzialità del
perito. Vi è inoltre da rilevare che lo scrivente Ufficio non è tenuto a
fornire statistiche circa le valutazioni operate dagli esperti periti ai quali
facciamo capo, statistiche che comunque sarebbero irrilevanti ai fini della valutazione.
(…)” (doc. AI 63/1) e attirata l’attenzione sulle conseguenze in caso di
mancata collaborazione –
l’amministrazione ha confermato la convocazione per un accertamento medico reumatologico
presso il dr. __________, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso.
1.2. Contro
la succitata decisione, sempre tramite __________, è tempestivamente insorta
l’assicurata chiedendo di non doversi sottoporre alla visita peritale ai sensi
della decisione impugnata. Essa fa valere innanzitutto una violazione del
diritto di essere sentita in quanto la decisione carente nella motivazione. Inoltre
– visto che molti incarichi
peritali (nonostante che nel Canton Ticino operano 17 medici specialisti) sono
stati affidati allo stesso specialista i cui verdetti sono spesso avversi
all’assicurato e contestati dagli specialisti curanti –, per poterle permettere di concludere che
il perito designato fosse super partes, l’Ufficio AI avrebbe dovuto rispondere
alle domande postegli intese appunto a far chiarezza in materia. Del resto – ravvisato un danno irreparabile nel
doversi confidare su questioni personali ancorché convinta di non poter essere valutata
in modo del tutto imparziale –
essa sostiene che rischia di trovarsi confrontata con un risultato peritale
avverso che non potrebbe smontare in quanto non in grado di sopportare i costi di
una controperizia di parte. Contestualmente l’assicurata ha postulato anche il
riconoscimento dell’effetto sospensivo al presente ricorso.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI –
sottolineato di aver debitamente motivato la propria decisione, ribadito che le
motivazioni addotte non sono idonee a far nascere sospetti circa l’imparzialità
del perito e osservato (ancorché irrilevante ai fini del giudizio) che non
tiene statistiche circa le valutazioni dei periti a cui affida il mandato – ha confermato che parte ricorrente non ha
fatto valere né motivi formali né materiali a sostegno dell’istanza di ricusa
mossa nei confronti del perito designato. L’amministrazione ha inoltre rilevato
che la scelta del perito non deve essere fatta in accordo con la parte assicurata
e, quanto alla domanda di effetto sospensivo, ha ritenuto opportuno sospendere
l’accertamento medico richiesto fino alla definizione del presente ricorso.
1.4. Con
osservazioni 4 gennaio 2014 l’insorgente ha sostenuto che dalle tavole
processuali emergono chiaramente i motivi che fondano la domanda di ricusa e
che (nonostante avesse segnalato l’impossibilità di sostenere una controperizia
e il disagio nel doversi sottoporre ad una perizia senza la necessaria
tranquillità di ricevere un responso super partes) l’Ufficio AI ha messo in
atto un ostruzionismo preconcetto invece di motivare la propria decisione.
Ritenuto grave il fatto di non tenere statistiche in merito ai mandati peritali
assegnati, l’insorgente ritiene (richiamandosi anche a due casi concreti) che
ciò non esonerava l’amministrazione dall’effettuare delle ricerche ad hoc per
rispondere ai fondati questiti posti e che solo così i dubbi di parzialità nei
confronti del perito avrebbero potuto dissolversi. Con riferimento alla DTF 137
V 210 l’insorgente rileva che l’Alta Corte ha cercato di porre dei rimedi alle
critiche fondate alla giurisprudenza precedente e precisa di non aver mai
preteso che la scelta del perito fosse fatta con il suo accordo. Infine, anche
avuto riguardo al fatto che fino a prova (anche se attenuata) del contrario,
l’impar-zialità del perito deve essere presunta, ella sostiene che, in casu,
l’Ufficio AI ha ostacolato in modo irreparabile la possibilità di raccogliere
detta prova che andrebbe pertanto presunta.
1.5. Con
scritto 29 agosto 2014 __________ ha inviato al TCA (che lo ha trasmesso per
conoscenza all’Ufficio AI; XI) il testo dell’interrogazione 4 agosto 2014 al
Consiglio di Stato “Il Ticino dei (pochi) superperiti AI” (X e X/1).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. L’insorgente
sostiene che la decisione impugnata non sarebbe debitamente motivata e fa
pertanto valere una violazione del diritto di essere sentita.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF
129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131
consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza
si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181
consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2, U 397/05 del 24
gennaio 2007 consid. 3.2 e DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel
caso concreto la censura della ricorrente appare infondata.
Con
la decisione impugnata, come accennato (cfr. consid. 1.1), l’Ufficio AI ha
evidenziato che “(…) in data 16.10.2013 abbiamo interpellato il nostro
servizio giuridico, il quale conferma di dover respingere la ricusa, poiché le
motivazione addotte non sono assolutamente suscettibili di far nascere sospetti
circa l’imparzilaità del perito. Vi è inoltre da rilevare che lo scrivente
Ufficio non è tenuto a fornire statistiche circa le valutazioni operate dagli
esperti periti ai quali facciamo capo, statistiche che comunque sarebbero
irrilevanti ai fini della valutazione. (…)” (doc. AI 63/1).
L’amministrazione,
seppur in modo succinto, ha pertanto indicato le ragioni poste alla base della
propria decisione. Inoltre, indicando, da una parte, che non è tenuta a tenere
statistiche circa le valutazioni dei periti a cui affida dei mandati peritali
e, dall’altra parte, che dette statistiche sarebbero comunque irrilevanti ai
fini del giudizio circa l’esistenza di un motivo di ricusa, l’Ufficio AI ha
pure preso posizione sulle censure rispettivamente sulle domande formulate dall’assicurata
nello scritto dell’11 ottobre 2013 (cfr. consid. 1.1 e doc. AI 60/1-3).
Va
del resto qui evidenziato che un’eventuale violazione del diritto di essere
sentito è comunque sanata in questa sede, giacché il Tribunale dispone di pieno
potere cognitivo (STF 8C_100/2014 del 28 aprile 2014, consid. 5;9C_738/2007
del 29 agosto 2008, consid. 2.1 non pubblicato nella DTF 134 V 405; DTF 133 I
201 consid. 2.2 e 127 V 431).
Giova
ancora precisare che anche nel caso di una grave violazione del diritto di
essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione,
se (come in concreto) una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto
esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con
l'interesse (di pari rango del diritto di essere sentito) della parte ad essere
giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; STF
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.1;9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3 e 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011).
2.3. Oggetto
del ricorso è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha ordinato di sottoporre
l’assicurata ad un accertamento medico reumatologico a cura del dr. __________.
2.4. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
Fatti
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici
o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,
rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di
collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.5. Nella
DTF 137 V 210 il Tribunale federale (TF) ha formulato nei confronti degli
Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie multidisciplinari. In
particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione in via aleatoria del
mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha portato l’UFAS
all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis
OAI); sono stati poi potenziati i diritti di partecipazione degli interessati
(DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).
Secondo
il TF, cambiando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione
incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a
137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale
principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)
Le
decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento
non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA
(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n.
29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; tutti con riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali).
Sempre
nella DTF 137 V 210, al consid. 3.4.2.7 a pag. 257, l’Alta Corte ha inoltre
stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo
su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti
l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a
meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280
consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).
Nella
DTF 139 V 349, la nostra Massima Istanza ha infine stabilito che, fatta salva
l’attribuzione del mandato con metodo aleatorio, le ulteriori esigenze dello
stato di diritto di cui alla DTF 137 V 210 sono applicabili per analogia alle
perizie mediche mono- e bidisciplinari.
2.6. Presupposto
per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione
all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai
sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica
che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra
decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288
consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere
il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere
considerato irreparabile.
La
giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli
accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante
sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid.
1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
2.7. Allorquando
va designato un centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre
alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia
in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione,
oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla
scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per
esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275
consid. 1.1 con riferimenti).
2.8. Nella
concreta evenienza, il TCA constata che la ricorrente fa valere dei motivi
formali di ricusa contro il perito designato dall’Ufficio AI. In effetti, quale
fondamento dell’istanza di ricusa essa adduce la “(…) mancanza di elementi
che possano far escludere, con la necessaria tranquillità, sicurezza e intimo
convincimento, una parzialità di giudizio. (…)” (I, pag. 6).
In
particolare, secondo la ricorrente, per il fatto che l’Ufficio AI assegni numerosi
mandati allo stesso perito (circostanza che creerebbe una dipendenza economica)
e che le conclusioni di quest’ultimo siano spesso sostanzialmente le medesime
(ovvero a sfavore dell’assicurato e in contrasto con i medici curanti),
bisognerebbe concludere per una parzialità del perito.
In
questo senso l’insorgente – non
avendo l’amministrazione risposto alle domande in merito alla percentuale delle
perizie reumatologiche assegnate al dr. __________ negli ultimi quattro anni e
alla valutazione dello specialista riguardo alla capacità lavorativa
nell’attività abituale e in un’attività adeguata (cfr. consid. 1.1) – conclude di aver provato la parzialità
del perito designato perché l’amministrazione le avrebbe impedito di smontare
la presunzione stante la quale fino a prova del contrario il perito va ritenuto
imparziale.
2.9. Conformemente
alla giurisprudenza (ripresa in STFA I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4),
per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di
ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza,
un perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a
fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore
difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario
provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi
che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione.
Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non
ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito
deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg.
consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 pag. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI
1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che
certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti
dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali impressioni
soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e
2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel diritto delle
Considerandi
assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata con
rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).
Sempre conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata
STFA I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice,
rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del
magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile
prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno
un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e
profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in
là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen,
in: PJA 1999 pag. 570).
In
concreto, l’insorgente non adduce alcun valido elemento atto a giustificare la
ricusa del dr. __________ quale perito.
In
particolare, dal numero dei mandati conferiti al dr. __________ non è possibile
concludere per una parzialità dello specialista.
In
effetti, nella STF 9C_44/2014 dell’11 febbraio 2014 – confermando il giudizio con il quale questo Tribunale
aveva concluso che secondo la giurisprudenza federale, un motivo di ricusazione
non è dato per il solo fatto che il perito incaricato é economicamente dipendente
dal mandante oppure per il solo fatto che egli svolge degli incarichi per conto
dell’amministra-zione –, il TF ha
rilevato, tra l’altro, che “(…) un motivo formale di
ricusa non sarebbe neppure dato qualora detto centro fosse economicamente
dipendente dall'AI, poiché un siffatto motivo non si realizza già con lo
svolgimento di compiti per l'amministrazione ma solo in caso di prevenzione
personale (…)” (STF 9C_44/2014 dell’11 febbraio
2014).
Quanto
alla pretesa secondo la quale non avendo fornito le risposte alle domande poste
l’amministrazione le avrebbe impedito di provare la parzialità del perito va
qui rilevato che, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui era messa in dubbio
l’imparzialità del perito, nella STF 9C_519/2011 del 5 aprile 2012, l’Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Par
ailleurs, sous l'angle du lien de dépendance économique invoqué par la
recourante - en raison du chiffre d'affaires important que réaliserait le
psychiatre dans le cadre de mandats que lui confierait l'office AI -, il est de
jurisprudence constante que le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une
institution d'expertises soient régulièrement mandatés par un organe de
l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert,
ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls
des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité
de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arrêts cités). Aussi,
est-ce à juste titre que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à la
requête de renseignements sur le nombre de mandats d'expertise psychiatrique
confiés par l'office AI au docteur A.________ et sur le montant de la
rémunération en résultant, ces éléments ne constituant pas une preuve
pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation. (…)”
(STF 9C_519/2011 del 5 aprile 2012, consid. 3.2).
Nemmeno,
(senza una valutazione puntuale nel merito dei singoli casi) a mente di questo
Tribunale, per il solo fatto che un perito giunga spesso a delle valutazioni
simili è possibile concludere per una sua parzialità.
Questo
Tribunale ritiene pertanto di potere concludere, in sintonia con
la giurisprudenza in materia secondo la quale, fino a prova (anche se
attenuata) del contrario, l'imparzialità del perito deve essere presunta (STFA
I 14/04 del 14 marzo 2006, consid. 3.2.2;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits
fondamentaux, Berna 2000, pag. 579 cifra marg. 1205), che
le argomentazioni generiche sviluppate dall’assicurata (e dal suo
rappresentante, che non sembra essere a conoscenza in particolare della giurisprudenza
di cui alle surriferite STF 9C_44/2014 e 9C_519/2011) non giustificano alcuna
apparente prevenzione o rischio di parzialità.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’atto
parlamentare trasmesso a questo Tribunale (cfr. consid. 1.5).
Del
resto, limitandosi a sostenere in modo del tutto generico che “(…) trattandosi
di una visita medica e non di una semplice analisi amministrativa, la mia
cliente si troverebbe di fatto costretta a mettersi in intimità quando detiene
la fondata impressione che intrinsecamente potrebbe non essere valutata in modo
del tutto imparziale. […] Ora ben si intravede la delicatezza della questione
di specie, così come gli effetti nefasti, ingiusti ed iniqui di una forzatura
in questo contesto, che andrebbe a scalfire la dignità stessa di una persona.
(…)” (I, punto 8.2, pag. 6), l’insorgente non ha minimamente
documentato come la prospettata valutazione reumatologica costituisca per lei
un notevole intervento nella sua integrità fisica e psichica, rispettivamente
non risulta dato che l’esecuzione della prospettata perizia abbia come
conseguenza un danno irreparabile (cfr. consid. 2.5).
2.10
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve
pertanto essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a
carico della ricorrente che ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria
tendente all’esen-zione dalle tasse e spese processuali (“(…) nella pur denegata ipotesi del
contrario, chi scrive postula che la mia cliente sia sollevata dai gravami di
cui all’art. 69 cpv. 1bis LAI; e questo in ragione del fatto che la manifesta
inadempienza dell’UAI quo alla motivazione del provvedimento non poteva portare
ad altro se non all’incoazione di un’azione in giudizio; e ciò almeno per una
conferma della sicurezza del diritto. (…)” (doc. I, punto 9, pag. 9)).
A
norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio (LAG), l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi
e dalle cauzioni; all’esen-zione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante – per quanto qui interessa – si trova nel bisogno e
se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un’esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la
presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano
chiari i motivi della stessa e l’insorgente non ha addotto alcun valido
elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio questo assunto. Nemmeno, nonostante
non le potesse sfuggire che per motivare la ricusa del perito designato doveva
almeno addurre le ragioni personali che la portavano a concludere per un'apparente
parzialità rispettivamente per un rischio di prevenzione, l’insorgente (rispettivamente
il suo rappresentante) non ha addotto alcun valido motivo atto a giustificare
la ricusa del perito designato.
In
simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia
deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese e tasse di giustizia è
respinta.
3. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti