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Decisione

32.2013.203

Confermata la decisione incidentale con cui l'Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica. Respinta la domanda di ricusa del perito designato

3 ottobre 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici

o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,

rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di

collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia

(art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.5. Nella

DTF 137 V 210 il Tribunale federale (TF) ha formulato nei confronti degli

Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie multidisciplinari. In

particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione in via aleatoria del

mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha portato l’UFAS

all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis

OAI); sono stati poi potenziati i diritti di partecipazione degli interessati

(DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).

Secondo

il TF, cambiando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione

incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a

137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale

principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)

Le

decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento

non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA

(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n.

29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; tutti con riferimenti

giurisprudenziali e dottrinali).

Sempre

nella DTF 137 V 210, al consid. 3.4.2.7 a pag. 257, l’Alta Corte ha inoltre

stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo

su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti

l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a

meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280

consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).

Nella

DTF 139 V 349, la nostra Massima Istanza ha infine stabilito che, fatta salva

l’attribuzione del mandato con metodo aleatorio, le ulteriori esigenze dello

stato di diritto di cui alla DTF 137 V 210 sono applicabili per analogia alle

perizie mediche mono- e bidisciplinari.

2.6. Presupposto

per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione

all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai

sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).

Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica

che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra

decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288

consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere

il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere

considerato irreparabile.

La

giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli

accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante

sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid.

1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

2.7. Allorquando

va designato un centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre

alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia

in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione,

oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla

scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per

esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275

consid. 1.1 con riferimenti).

2.8. Nella

concreta evenienza, il TCA constata che la ricorrente fa valere dei motivi

formali di ricusa contro il perito designato dall’Ufficio AI. In effetti, quale

fondamento dell’istanza di ricusa essa adduce la “(…) mancanza di elementi

che possano far escludere, con la necessaria tranquillità, sicurezza e intimo

convincimento, una parzialità di giudizio. (…)” (I, pag. 6).

In

particolare, secondo la ricorrente, per il fatto che l’Ufficio AI assegni numerosi

mandati allo stesso perito (circostanza che creerebbe una dipendenza economica)

e che le conclusioni di quest’ultimo siano spesso sostanzialmente le medesime

(ovvero a sfavore dell’assicurato e in contrasto con i medici curanti),

bisognerebbe concludere per una parzialità del perito.

In

questo senso l’insorgente – non

avendo l’amministrazione risposto alle domande in merito alla percentuale delle

perizie reumatologiche assegnate al dr. __________ negli ultimi quattro anni e

alla valutazione dello specialista riguardo alla capacità lavorativa

nell’attività abituale e in un’attività adeguata (cfr. consid. 1.1) – conclude di aver provato la parzialità

del perito designato perché l’amministrazione le avrebbe impedito di smontare

la presunzione stante la quale fino a prova del contrario il perito va ritenuto

imparziale.

2.9. Conformemente

alla giurisprudenza (ripresa in STFA I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4),

per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di

ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza,

un perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a

fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore

difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario

provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi

che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione.

Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non

ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito

deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg.

consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 pag. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI

1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che

certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti

dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali impressioni

soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e

2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel diritto delle

Considerandi

assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata con

rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).

Sempre conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata

STFA I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice,

rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del

magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile

prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno

un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e

profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in

là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen,

in: PJA 1999 pag. 570).

In

concreto, l’insorgente non adduce alcun valido elemento atto a giustificare la

ricusa del dr. __________ quale perito.

In

particolare, dal numero dei mandati conferiti al dr. __________ non è possibile

concludere per una parzialità dello specialista.

In

effetti, nella STF 9C_44/2014 dell’11 febbraio 2014 – confermando il giudizio con il quale questo Tribunale

aveva concluso che secondo la giurisprudenza federale, un motivo di ricusazione

non è dato per il solo fatto che il perito incaricato é economicamente dipendente

dal mandante oppure per il solo fatto che egli svolge degli incarichi per conto

dell’amministra-zione –, il TF ha

rilevato, tra l’altro, che “(…) un motivo formale di

ricusa non sarebbe neppure dato qualora detto centro fosse economicamente

dipendente dall'AI, poiché un siffatto motivo non si realizza già con lo

svolgimento di compiti per l'amministrazione ma solo in caso di prevenzione

personale (…)” (STF 9C_44/2014 dell’11 febbraio

2014).

Quanto

alla pretesa secondo la quale non avendo fornito le risposte alle domande poste

l’amministrazione le avrebbe impedito di provare la parzialità del perito va

qui rilevato che, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui era messa in dubbio

l’imparzialità del perito, nella STF 9C_519/2011 del 5 aprile 2012, l’Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Par

ailleurs, sous l'angle du lien de dépendance économique invoqué par la

recourante - en raison du chiffre d'affaires important que réaliserait le

psychiatre dans le cadre de mandats que lui confierait l'office AI -, il est de

jurisprudence constante que le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une

institution d'expertises soient régulièrement mandatés par un organe de

l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert,

ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls

des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité

de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arrêts cités). Aussi,

est-ce à juste titre que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à la

requête de renseignements sur le nombre de mandats d'expertise psychiatrique

confiés par l'office AI au docteur A.________ et sur le montant de la

rémunération en résultant, ces éléments ne constituant pas une preuve

pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation. (…)”

(STF 9C_519/2011 del 5 aprile 2012, consid. 3.2).

Nemmeno,

(senza una valutazione puntuale nel merito dei singoli casi) a mente di questo

Tribunale, per il solo fatto che un perito giunga spesso a delle valutazioni

simili è possibile concludere per una sua parzialità.

Questo

Tribunale ritiene pertanto di potere concludere, in sintonia con

la giurisprudenza in materia secondo la quale, fino a prova (anche se

attenuata) del contrario, l'imparzialità del perito deve essere presunta (STFA

I 14/04 del 14 marzo 2006, consid. 3.2.2;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits

fondamentaux, Berna 2000, pag. 579 cifra marg. 1205), che

le argomentazioni generiche sviluppate dall’assicurata (e dal suo

rappresentante, che non sembra essere a conoscenza in particolare della giurisprudenza

di cui alle surriferite STF 9C_44/2014 e 9C_519/2011) non giustificano alcuna

apparente prevenzione o rischio di parzialità.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’atto

parlamentare trasmesso a questo Tribunale (cfr. consid. 1.5).

Del

resto, limitandosi a sostenere in modo del tutto generico che “(…) trattandosi

di una visita medica e non di una semplice analisi amministrativa, la mia

cliente si troverebbe di fatto costretta a mettersi in intimità quando detiene

la fondata impressione che intrinsecamente potrebbe non essere valutata in modo

del tutto imparziale. […] Ora ben si intravede la delicatezza della questione

di specie, così come gli effetti nefasti, ingiusti ed iniqui di una forzatura

in questo contesto, che andrebbe a scalfire la dignità stessa di una persona.

(…)” (I, punto 8.2, pag. 6), l’insorgente non ha minimamente

documentato come la prospettata valutazione reumatologica costituisca per lei

un notevole intervento nella sua integrità fisica e psichica, rispettivamente

non risulta dato che l’esecuzione della prospettata perizia abbia come

conseguenza un danno irreparabile (cfr. consid. 2.5).

2.10

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve

pertanto essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a

carico della ricorrente che ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria

tendente all’esen-zione dalle tasse e spese processuali (“(…) nella pur denegata ipotesi del

contrario, chi scrive postula che la mia cliente sia sollevata dai gravami di

cui all’art. 69 cpv. 1bis LAI; e questo in ragione del fatto che la manifesta

inadempienza dell’UAI quo alla motivazione del provvedimento non poteva portare

ad altro se non all’incoazione di un’azione in giudizio; e ciò almeno per una

conferma della sicurezza del diritto. (…)” (doc. I, punto 9, pag. 9)).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio (LAG), l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi

e dalle cauzioni; all’esen-zione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante – per quanto qui interessa – si trova nel bisogno e

se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un’esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la

presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano

chiari i motivi della stessa e l’insorgente non ha addotto alcun valido

elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio questo assunto. Nemmeno, nonostante

non le potesse sfuggire che per motivare la ricusa del perito designato doveva

almeno addurre le ragioni personali che la portavano a concludere per un'apparente

parzialità rispettivamente per un rischio di prevenzione, l’insorgente (rispettivamente

il suo rappresentante) non ha addotto alcun valido motivo atto a giustificare

la ricusa del perito designato.

In

simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia

deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese e tasse di giustizia è

respinta.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti