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Decisione

32.2013.207

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

il 60%” (doc. AI 70-14), così come la precisazione del 24 marzo 2013 dove

la psichiatra curante ha posto le diagnosi di “Sindrome somatoforme da

dolore persistente, ICD 10; F 45.4) dal 2008, Disturbo di personalità

istrionico (ICD 10; F 60.4) da anni e poliartrite cronica dal 2006” e certificato

un’incapacità lavorativa del 60% (doc. AI 73; cfr. sopra al consid. 2.5), appare in particolare verosimile che ancora prima

dell’emissione del provvedimento contestato l’interessata abbia sviluppato nuovi

problemi di natura psichiatrica, potenzialmente idonei a limitare la sua

capacità lavorativa in misura non trascurabile. Detta evoluzione appare

verosimilmente successiva alle certificazioni del dr. __________ del 16 maggio,

22 giugno e 22 settembre 2011 (doc. AI 39, 45, 51) e della dr.ssa __________

del 25 maggio 2011 (doc. AI 42), sulle quali essenzialmente l’amministrazione

si è basata per emettere la sua decisione, e avrebbe pertanto dovuto essere

convenientemente indagata prima dell’emissione del provvedimento oggetto di

ricorso.

Si

deve quindi presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo

litigioso lo stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso

riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini

mediche.

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche

l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR, nella risposta di causa

del 24 gennaio 2014 (IV) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi

accertamenti psichici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere la

natura esatta e le effettive ripercussioni sulla capacità lavorativa delle

problematiche psichiche.

In

proposito il medico SMR dr. __________, psichiatra, ha in effetti affermato il

21 gennaio 2014 che era necessario “procedere con una valutazione peritale

psichiatrica esterna atta a valutare l’evoluzione dello stato di salute

psichico dal momento della presa a carico presso la dr.ssa __________, cioè

gennaio 2013” (doc. VI).

A

prescindere dalla valutazione delle questioni psichiche va detto che anche lo

stato reumatologico dell’assicurata appare bisognoso di ulteriore accertamento

ove si osservi che le conclusioni dell’amministrazione si basino essenzialmente

sui citati certificati del dr. __________ e della dr.ssa __________ che risalgono

a oltre due anni antecedenti alla decisione contestata. La necessità di

ulteriormente e nuovamente indagare anche tali affezioni era del resto

chiaramente stata segnalata anche dal dr. __________ del SMR laddove nel

rapporto finale del 29 settembre 2011 aveva indicato la necessità di rivalutare

lo stato di salute dell’assicurata “tra circa 12 mesi” (doc. AI 52-3). Nella

sua annotazione del 15 gennaio 2014, il medesimo medico ha rilevato che

la prevista valutazione “a distanza di 12 mesi” non era avvenuta,

ragione per cui risultava “necessario valutare clinicamente l’assicurata

per poter descrivere evoluzione e risorse funzionali” (doc. VI).

Di

conseguenza, a ragione con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la

retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici

(VI).

Per

quanto riguarda la presumibile epoca di insorgenza della problematica psichiatrica,

ritenuto come la ricorrente sostenga che la stessa sarebbe presente già prima

del gennaio 2013 e postula chiarimenti al riguardo (XII), sarà

compito degli accertamenti che verranno predisposti dall’amministrazio-ne

stabilire se la stessa sia insorta “solo” nel gennaio 2013 o già precedentemente.

Se è vero che non vi è alcuna traccia agli atti di un possibile problema psichiatrico

precedentemente all’invio del certificato 25 gennaio 2013 della psichiatra

curante (cfr. in proposito anche i medici SMR dr. __________ e dr. __________

nell’annotazione del 5 marzo 2013, doc. AI 72), è anche vero che la dr.ssa __________,

che ha in cura la ricorrente dal gennaio 2013, già nelle prime certificazioni

aveva riferito di un Disturbo di personalità istrionico (ICD 10; F 60.4) presente

“da anni” (doc. AI 70-14; “da inizio 2010”, doc. AI 73-3). Nella certificazione del 27 febbraio 2014 la psichiatra

ha ulteriormente precisato che “la compromissione dello stato psichico era presente

da anni prima dell’inizio della presa a carico con la sottoscritta (perlomeno

dal 2008) ed è stata in gran parte il motivo dell’iinterruzione/perdita di vari

impegni lavorativi nel corso degli ultimi anni” (doc. D). Alla luce di tale

certificazione del resto l’amministrazione, con le osservazioni del 10 aprile 2014, ha dato atto della necessità di indagare le condizioni psichiatriche della ricorrente precisando

che “sarà lo specialista incaricato della valutazione psichiatrica a

definire l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurata“ (doc.

XVIII).

Considerandi

Questa

Corte ritiene quindi necessario esperire ulteriori chiarimenti medici,

segnatamente di natura psichiatrica e reumatologica mediante un aggiornamento

peritale specialistico, ritenuto come la documentazione all’inserto

non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo

stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento querelato

(DTF 132 V 215 e 121 V 362).

In

effetti, la documentazione agli atti appare lacunosa e anche le certificazioni

della dr.ssa __________ non sono esaustive (doc. A/5 e XV/bis). Le stesse non

si esprimono in effetti con sufficiente chiarezza sul momento in cui è subentrata

l’incapacità lavorativa, sull’evoluzione della stessa nel tempo e del resto

neppure chiaramente sui motivi della certificata inabilità lavorativa e sono

quindi bisognose di ulteriore approfondimento. Non è peraltro superfluo

sottolineare che per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore

del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid.

3a)cc).

A

dipendenza dell’esito dei nuovi accertamenti medici, l’Ufficio AI valuterà

l’opportunità di procedere ad un complemento pluridisciplinare, che valuti approfonditamente la situazione dell’assicurata e la sua

evoluzione nel corso degli anni, tenendo conto delle diverse diagnosi poste.

In

proposito deve in effetti essere ricordato che secondo l’Alta Corte, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti, la questione di sapere

se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura,

è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non

rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso

TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ritenuto che una semplice

addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in

considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a

seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente

oppure troppo esiguo (STF I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p.

43-45).

2.8

Nella

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto,

si rileva lacunoso. Considerate le patologie di cui è portatrice l’assicurata, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché

metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico/reumatologico, ed

eventualmente, a dipendenza dell’esito dello stesso, pluridisciplinare, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire

ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurato ed ad una

valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie

patologie di cui soffre, nell’originaria professione di muratore ed in attività

adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del

provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Una

volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante

la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita.

2.9

Per

quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli

atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra

enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Inoltre,

visto l’esito favorevole del

ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da

parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai

consid. 2.7 e 2.8 e renda una nuova decisione.

2. Le

spese, per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre

all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti