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Decisione

32.2013.208

Ricorso contro ordine di restituzione di prestazioni indebitamente percepite irricevibile avendo l'insorgente chiesto il condono. Invio atti all'Ufficio AI per statuire sulla domanda di condono

2 maggio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32.2013.208

BS

Lugano

2 maggio 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2013 di

RI 1

contro

la decisione del 15 novembre 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in

fatto ed in diritto

con - dal

1° novembre 1992 RI 1, classe __________, beneficia di una rendita intera (cfr.

decisione 14 aprile 1994; doc. AI 15). Con decisione 13 febbraio 1996 l’Ufficio

AI le ha riconosciuto due rendite per le figlie gemelle __________ e __________

(classe __________), con effetto dal 1° settembre 1993 (doc. AI 20). La rendita

d’invalidità è stata confermata con comunicazioni del 10 febbraio 2003 (doc. AI

35) e 11 settembre 2006 (doc. AI 43);

- dagli

accertamenti eseguiti dalla Cassa __________ – la quale fra l’altro collabora

all’accertamento dei presupposti assicurativi (art. 60 cpv. 1 lett. a LAI) e

versa le rendite (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI) – è risultato che la figlia __________

il 31 gennaio 2013 ha terminato la sua formazione quale praticante presso l’__________

di __________, riprendendola il 1° settembre 2013 frequentando la scuola __________

(cfr. incarto Cassa);

- non

avendo l’assicurata informato l’amministrazione dell’inter- ruzione del periodo

di formazione della figlia, continuando a percepire la rendita completiva per

la figlia, con decisione 15 novembre 2013 l’Ufficio le ha chiesto la restituzione

di fr. 4'368.-- corrispondenti a prestazioni indebitamente percepite dal 1°

febbraio 2013 al 31 agosto 2013 (doc. AI 47);

-

con il presente ricorso l’assicurata ha in particolare sostenuto di aver

percepito in buona fede i fr. 4'368.-- non essendo a conoscenza di non averne

avuto diritto e di averli già utilizzati. Fa inoltre presente di trovarsi in gravi

difficoltà economiche che le impediscono di restituire la somma richiesta essendo

le rendite percepite unica sua fonte di guadagno;

- a

seguito del decreto di completazione del ricorso, con scritto 4 dicembre 2013

la ricorrente ha puntualizzato alcuni aspetti della sua “richiesta di condono”

(III);

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata,

facendo presente come durante l’interruzione della formazione della figlia la

ricorrente abbia percepito a torto la relativa rendita completiva, senza aver

avvisato di tale interruzione. L’amministrazione rileva inoltre che nelle citate

comunicazioni 10 febbraio 2003 e 11 settembre 2006 esplicitamente è stato indicato

l’obbligo di informare l’Ufficio AI in merito ad ogni modifica delle condizioni

personali ed economiche suscettibili d’influenzare il dritto alle prestazioni,

tra cui ogni “interruzione o conclusione di una formazione per persone in

età superiore ai 18 anni”. L’Ufficio AI ha poi rilevato che con il ricorso

l’assicurata presenta una richiesta da interpretare quale domanda di condono,

aspetto che verrà verificato al termine della presente vertenza;

- ai

sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA

prevede che se il beneficiario era in buona fede e si

trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è

concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari

giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la

decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla

giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4

OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un

termine di perenzione (DTF 132 V 42);

- incontestato

è il motivo della restituzione. Secondo l’art. 25 cpv. 3 LAVS, applicabile a

seguito del rinvio di cui all’art. 35 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita

completiva per figli ancora in formazione dura fino al termine della stessa, ma

al più tardi fino a 25 compiuti. Di conseguenza, durante l’interruzione della

formazione, l’assicurata non aveva diritto alla rendita per la figlia __________.

- dal

tenore del ricorso e dal relativo complemento (III) si evince che intenzione

dell’assicurata è quella di chiedere il condono dell’importo da restituire e

non di contestare l’ordine di restituzione in quanto tale. Infatti essa

sostiene di aver percepito le rendite completive in buona fede e di trovarsi in

gravi difficoltà economiche che non le permettono di restituire l’importo

dovuto;

-

per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/ 2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

- dovendo

essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione

(cfr. Kieser, ATSG-Kommetar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 OPGA),

la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente Tribunale sotto forma

di ricorso avverso l’ordine di restituzione deve essere dichiarata irricevibile;

- di

conseguenza, gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in

merito alla domanda di condono dell’assicurata (art. 25 cpv. 1 LPGA).

- ne

consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico della

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso non è ricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente

3.

Gli

atti vengoono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda

di condono.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti