32.2013.208
Ricorso contro ordine di restituzione di prestazioni indebitamente percepite irricevibile avendo l'insorgente chiesto il condono. Invio atti all'Ufficio AI per statuire sulla domanda di condono
2 maggio 2014Italiano6 min
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n.
Fatti
32.2013.208
BS
Lugano
2 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 15 novembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto ed in diritto
con - dal
1° novembre 1992 RI 1, classe __________, beneficia di una rendita intera (cfr.
decisione 14 aprile 1994; doc. AI 15). Con decisione 13 febbraio 1996 l’Ufficio
AI le ha riconosciuto due rendite per le figlie gemelle __________ e __________
(classe __________), con effetto dal 1° settembre 1993 (doc. AI 20). La rendita
d’invalidità è stata confermata con comunicazioni del 10 febbraio 2003 (doc. AI
35) e 11 settembre 2006 (doc. AI 43);
- dagli
accertamenti eseguiti dalla Cassa __________ – la quale fra l’altro collabora
all’accertamento dei presupposti assicurativi (art. 60 cpv. 1 lett. a LAI) e
versa le rendite (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI) – è risultato che la figlia __________
il 31 gennaio 2013 ha terminato la sua formazione quale praticante presso l’__________
di __________, riprendendola il 1° settembre 2013 frequentando la scuola __________
(cfr. incarto Cassa);
- non
avendo l’assicurata informato l’amministrazione dell’inter- ruzione del periodo
di formazione della figlia, continuando a percepire la rendita completiva per
la figlia, con decisione 15 novembre 2013 l’Ufficio le ha chiesto la restituzione
di fr. 4'368.-- corrispondenti a prestazioni indebitamente percepite dal 1°
febbraio 2013 al 31 agosto 2013 (doc. AI 47);
-
con il presente ricorso l’assicurata ha in particolare sostenuto di aver
percepito in buona fede i fr. 4'368.-- non essendo a conoscenza di non averne
avuto diritto e di averli già utilizzati. Fa inoltre presente di trovarsi in gravi
difficoltà economiche che le impediscono di restituire la somma richiesta essendo
le rendite percepite unica sua fonte di guadagno;
- a
seguito del decreto di completazione del ricorso, con scritto 4 dicembre 2013
la ricorrente ha puntualizzato alcuni aspetti della sua “richiesta di condono”
(III);
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata,
facendo presente come durante l’interruzione della formazione della figlia la
ricorrente abbia percepito a torto la relativa rendita completiva, senza aver
avvisato di tale interruzione. L’amministrazione rileva inoltre che nelle citate
comunicazioni 10 febbraio 2003 e 11 settembre 2006 esplicitamente è stato indicato
l’obbligo di informare l’Ufficio AI in merito ad ogni modifica delle condizioni
personali ed economiche suscettibili d’influenzare il dritto alle prestazioni,
tra cui ogni “interruzione o conclusione di una formazione per persone in
età superiore ai 18 anni”. L’Ufficio AI ha poi rilevato che con il ricorso
l’assicurata presenta una richiesta da interpretare quale domanda di condono,
aspetto che verrà verificato al termine della presente vertenza;
- ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA
prevede che se il beneficiario era in buona fede e si
trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è
concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la
decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla
giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4
OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un
termine di perenzione (DTF 132 V 42);
- incontestato
è il motivo della restituzione. Secondo l’art. 25 cpv. 3 LAVS, applicabile a
seguito del rinvio di cui all’art. 35 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita
completiva per figli ancora in formazione dura fino al termine della stessa, ma
al più tardi fino a 25 compiuti. Di conseguenza, durante l’interruzione della
formazione, l’assicurata non aveva diritto alla rendita per la figlia __________.
- dal
tenore del ricorso e dal relativo complemento (III) si evince che intenzione
dell’assicurata è quella di chiedere il condono dell’importo da restituire e
non di contestare l’ordine di restituzione in quanto tale. Infatti essa
sostiene di aver percepito le rendite completive in buona fede e di trovarsi in
gravi difficoltà economiche che non le permettono di restituire l’importo
dovuto;
-
per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/ 2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);
- dovendo
essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione
(cfr. Kieser, ATSG-Kommetar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 OPGA),
la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente Tribunale sotto forma
di ricorso avverso l’ordine di restituzione deve essere dichiarata irricevibile;
- di
conseguenza, gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in
merito alla domanda di condono dell’assicurata (art. 25 cpv. 1 LPGA).
- ne
consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico della
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso non è ricevibile.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente
3.
Gli
atti vengoono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda
di condono.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti