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32.2013.209

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 ottobre 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del 14 maggio 2013 del dr. __________ (doc. AI 45/6), del 22 maggio

2013 del dr. __________ (doc. AI 45/3-5) e del 15 luglio 2013 della dr.ssa __________

(doc. AI 45/7-9) – si è espresso

al riguardo nelle annotazioni del 17 settembre 2013 concludendo che gli atti vanno

sottoposti al SAM (doc. AI 49/1).

Con

complemento peritale del 24 ottobre 2013 (doc. AI 55/1-4) il SAM ha concluso

che “(…) le polipatologie dell’A. sono state tenute debitamente in considerazione.

Ricordiamo come l’A. sia stata valutata da 5 specialisti proprio per tener

conto di tutte le problematiche presentate. Ricordiamo come l’ultima attività

lavorativa dell’A. fosse quella di insegnante di informatica, lavoro fisicamente

non impegnativo. Considerata in particolare la problematica psichiatrica le

viene riconosciuta un’incapacità lavorativa del 30% inteso come rendimento ridotto

sull’arco di una giornata normale dovuta al fatto che l’A. necessita di

maggiori pause. I nuovi atti medici a nostra disposizione non riportano nuove

diagnosi o un sostanziale cambiamento dello stato di salute, anzi la valutazione

neurologica della Dr.ssa med. __________ del 14.5.2013 conferma un netto

miglioramento delle cefalee dopo l’introduzione della terapia profilattica con

topiramento. La problematica dell’aneu-risma cerebrale è stata ben trattata nel

consulto specialistico del Dr. med. __________ del 14.3.2013. L’aneurisma è

asintomatico, non comporta limitazioni della capacità lavorativa. Complessivamente

a parte la patologia psichiatrica, gli altri disturbi sono giudicati come non

inficianti la capacità lavorativa dell’A. Ribadiamo pertanto le nostre conclusioni

di una capacità lavorativa residua del 70% nel suo impiego d’inse-gnante

d’informatica ed in attività adatte rispettose dei limiti funzionali. (…)”

(doc. AI 55/4).

L’Ufficio

AI – considerate le risultanze

peritali e ritenuti il rapporto finale 4 giugno 2013 e le annotazioni 17

settembre e 25 ottobre 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 41/1-3, 49/1

e 56/1) nonché la valutazione del consulente in integrazione del 20 giugno 2013

con tabella 5 giugno 2013 e allegate riduzioni al reddito ipotetico da invalido

(doc. AI 43/1-3 e 42/1-4) – con

decisione 28 ottobre 2013 ha quindi negato all’assicu-rata il diritto a

prestazioni.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento

medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti

di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________

il quale – confermando le succitate

valutazioni con il rispettivo complemento del SAM, perizia, questa, che ha

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice

– ha stabilito un’inabilità lavorativa

del 30% in qualsiasi attività dal 7 luglio 2009 (vedi il rapporto finale SMR

del 4 giugno 2023 sub doc. AI 41/1-3 confermato nelle annotazioni del 25 ottobre

2013 sub. doc. AI 56/1).

La

dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 40/1-94 e 55/1-4) – che ha tenuto conto di tutta la documentazione

medica versata agli atti – non è

stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti

attestanti nuove patologie.

In

particolare, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, la dr.ssa __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia – che la segue dal 29 agosto 2013 con

consultazioni a scadenza bimensile –, nel certificato medico del 25

novembre 2013 (doc. C) ha rilevato:

"

(…)

A questo proposito vorrei fare qualche osservazione

sulla decisione AI del 28.10.2013, che nega alla signora qualsiasi prestazione

in quanto le è stato riconosciuto un grado d'invalidità del 36%.

La Dr.ssa __________, consulente psichiatrica, ha posto

le diagnosi di Sindrome mista ansioso-depressiva, Sindrome somatoforme da

dolore persistente e Sindrome psicoorgagica lieve.

Ha ritenuto, che il quadro ansioso depressivo non

produca un effetto rilevante sulla capacità lavorativa e che il deficit

cognitivo, reputato di qualità media non induca una franca difettualità nel

quotidiano ed ha valutato un'incapacità lavorativa del 30%, tenuto anche conto

della situazione organica inerente l'aneurisma e l'effetto destabilizzante che

ne consegue.

Senza contestare le diagnosi poste, a mio avviso il

grado d'incapacità lavorativa che ne consegue è troppo basso, in quanto alla

signoraRI 1 mancano le risorse psichiche per superare i disturbi di cui soffre

in modo da raggiungere una produttività del 70% in un posto di lavoro.

Ella si sente completamente sfiduciata e delusa per il

decorso della sua vita con abusi sessuali subiti nell'infanzia, un progetto di

emigrazione non riuscito in quanto non ha migliorato la sua condizione di vita

ed un matrimonio fallito con un ex-marito, sofferente di disturbi psichici, che

oltre ad averle fatto passare lunghi anni molto duri l'ha messa in gravi

difficoltà economiche, facendo grossi debiti a suo nome.

Nel 1999 è deceduto suo padre a causa di un aneurisma,

nel 2006 a 46 anni per problemi di cuore. Nell'aprile 2012 le è stato

Considerandi

diagnosticato tramite MRI un aneurisma cerebrale e da allora ella sente la sua

vita appesa ad un filo ed ha paura di morire da un momento all'altro come

successo a suo padre ed a sua sorella.

Un ulteriore carico le danno i continui dolori, che

diminuiscono ulteriormente la sua resistenza psichica.

I deficit cognitivi oggettivati infine non migliorano

sicuramente la situazione generale, specialmente se si pensa, che l'ultimo

lavoro svolto dall'assicurata era quello di insegnante d'informatica, attività,

che richiede elevate capacità cognitive.

Sono d'accordo, che le varie patologie prese

singolarmente non giustifichino una incapacità lavorativa superiore al 30%, ma

prese insieme causano delle limitazioni delle risorse psichiche da giustificare

una incapacità lavorativa del 50% almeno.

(…)" (doc. C)

Al

riguardo questo Tribunale osserva innanzitutto che i periti del SAM nell’anamnesi

famigliare e personale-sociale hanno, tra l’altro, evidenziato che “(…) il

padre è morto all’età di 66 anni per le conseguenze di un aneurisma celebrale

[…] una sorella è deceduta all’età di 46 anni improvvisamente per un infarto

miocardico acuto […] Purtroppo l’A. dai tre fino agli otto anni è stata

regolarmente abusata sessualmente dal nonno paterno […] Per problemi finanziari

l’A. non può recarsi in __________ da due anni a trovare la famiglia (piangendo

riferisce che non è nemmeno potuta andare ai funerali del padre e dei fratelli)

per precarietà economiche […] La coppia si sposa nel dicembre 1991. L’A.

descrive come il marito, dopo il matrimonio si sia rilevato un uomo molto

geloso e possessivo che non le dava libertà. L’A. spiega che non aveva fiducia

per avere figli con l’ex-marito. Dopo il matrimonio, quest’ultimo è diventato

un altro uomo, come se l’avesse comprata e avesse diritto su di lei. Dopo

vent’anni di matrimonio l’A. ha deciso di divorziare nel febbraio 2010 anche

se, secondo l’A. la relazione era già in crisi nel 2000. (…)” (doc. AI

40/10-11).

In

questo senso va rilevato che i periti del SAM hanno considerato tutte le

evenienze addotte dalla dr.ssa __________ nel succitato certificato medico del

25.

novembre 2013.

In

sede di discussione, avuto riguardo alla patologia psichiatrica, i periti hanno,

inoltre, evidenziato che “(…) i dati clinici emersi nei colloqui e le

diagnosi poste appaiono coerenti con i dati desunti dai tests compreso quello

del Dott__________. Il dato cognitivo che l’A. riconduce all’assunzione di

Topiramento però convince solo in parte sia per i dati della letteratura che

per il fatto che già a inizio 2012 il Dr. med. __________r riferiva la presenza

di deficit dell’attenzione e della concentrazione ma, soprattutto, riferiva di

episodi di disorientamento temporale narrato dai parenti dell’A. Alla Dr.ssa

med. __________ pare improbabile che il Topiramento induca stati confusionali così

come mi pare poco probabile un’azione così rilevante sul cognitivo come azione

unica. Alla Dr.ssa med. __________ sembrerebbe più plausibile un’azione

sincrona di diversi aspetti che riguardano L’A., interagenti (umore deflesso,

iatrogeno, difettosa ossigenazione temporanea in soggetto con BPCO ?). Di certo

c’è che una qualche difettualità nel cognitivo dell’A. è rintracciabile e di

qualità media. Esse di media appaiono ben compensate dall’A. e non inducono al

momento una più franca difettualità nel quotidiano (per quanto valutato nel

corso dei colloqui cui giunge da sola, con buona capacità d’orientamento e di

organizzazione. Nel corso dei colloqui non mostra rilevanti difetti della

memoria narrativa, né eccessivi della concentrazione). Il quadro misto

ansioso-depres-sivo, la nostra consulente non ritiene produca un effetto rilevante

rispetto al funzionamento dell’A. nel quotidiano come nell’attività lavorativa.

Semmai quel che appare essere prioritario nel determinare la difettualità

dell’A. è il quadro somatoforme che risulta meno facile da gestire in virtù della

copresenza della sindrome mista e del deficit del cognitivo con comportamento

sommatorio. La Dr.ssa med. __________ direbbe che nel complesso il quadro

produce una percentuale d’inabi-lità lavorativa del 30% che prende atto anche

della situazione organica inerente l’aneurisma e l’effetto destabilizzante

reattivo che induce nell’A. La percentuale va intesa come funzionale su un normale

orario di lavoro e, secondo la nostra consulente, non va sommata, ma integrata

con le altre eventuali percentuali fornite per cause somatiche in quanto in

essa alcuni aspetti somatici sono già stati presi in considerazione visto il

quadro somatoforme e le strette connessioni che produce tra soma e psichico.

Globalmente la consulente ritiene l’A. inabile al lavoro al 30% per aspetti di

pertinenza psichiatrica a partire dal luglio 2009, epoca della relazione del

dr. __________ e del contatto con il Dr. med. __________. Circa l’influenza

della diagnosi psichiatrica sulla capacità lavorativa, la consulente ritiene

che l’A. appare difettosa nel sostenere i sintomi dolorosi in relazione al

quadro ansioso e depressivo anche per la compartecipazione degli episodi

cefalgici e del quadro cognitivo che compromette nel complesso la caricabilità

dell’A. Si registra accanto ad una difettualità nella caricabilità psico-fisica

un aumento della rapida esauribilità. La prognosi risulta dubbia per il quadro

somatico inerente all’aneurisma e per la sua evoluzione futura e per gli

aspetti psicoorganici più in dettaglio. La consulente ritiene che una presa a

carico e una ottimizzazione della terapia farmacologica potrebbero produrre un

miglioramento psicopatologico e di riflesso migliorare la gestione del quadro

algico. (…)” (doc. AI 40/32).

La

dr.ssa __________ non contesta le diagnosi poste dalla dr.ssa __________ e,

senza confrontarsi debitamente e nemmeno adducendone chiaramente i motivi, si

limita ad esprimere una diversa valutazione rispetto a quella della consulente

dr.ssa __________ che i periti del SAM hanno fatto propria. Al riguardo anche i

medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, nell’annota-zione del 4 febbraio

2014, hanno concluso che la nuova documentazione psichiatrica non fornisce

nuovi elementi atti a contrastare la valutazione del SAM (cfr. VIII/1).

In

particolare – nella misura in cui la dr.ssa __________ ne abbia tenuto

conto nel certificato medico del 25 novembre 2013 – va qui pure

ricordato che fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

(in argomento vedi la STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti

e la STCA del 17 giugno 2009 inc. 32.2008.216).

Quanto

alle ulteriori patologie analizzate dal SAM va evidenziato quanto segue.

Il

dr. __________, FMH in neurologia, nel consulto del 14 marzo 2013 (doc. AI

40/40-43), ha concluso che “(…) dal punto di vista neurologico l’A. è abile

al 100% […] non vi è mai stata riduzione prolungata della capacità lavorativa

dal punto di vista neurologico […] non si può escludere un peggioramento

dell’aneurisma che potrebbe necessitare di misure chirurgiche. (…)” (doc.

AI 40/43).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel consulto del 26 marzo

2013.

(doc. AI 40/51-62), ha concluso che “(…) per quanto riguarda

un’attività lavorativa adatta che tenga in considerazione le limitazioni

funzionali da me sopra elencate l’assicurata presenterebbe ancora una capacità

lavorativa nella forma completa sull’arco di un’intera giornata con una redditività

al 100%. In questo ambito ritengo adatta anche l’ultima attività professionale

svolta di insegnante di informatica. Anche nelle attività svolte quale

indipendente nell’ambito di agente di compra-vendita e agente commerciale

l’assicurata sarebbe abile nella forma completa. Per quanto attiene l’attività

d’impiegata di commercio, di segretaria, assistente e contabile vi sarebbe

un’incapacità lavorativa del 20% quale riduzione della redditività sul posto di

lavoro per la necessità di pause più prolungate e riduzione del tempo di lavoro.

(…)” (doc. AI 46/61).

Il

dr. __________, FMH in malattie polmonari e capo servizio di pneumologia

dell’Ospedale Regionale __________, nel consulto del 22 marzo 2013 (doc. AI

40/63-67), ha concluso che “(…) la paziente non è da considerare dal punto

di vista medico teorico pneumologico inabile al lavoro rispettivamente non

presenta un’incapacità lavorativa persistente né un grado significativo di invalidità

per quanto riguarda la lieve affezione respiratoria. (…)” (doc. AI 40/65).

Rispecchiando

la perizia pluridisciplinare del SAM del 29 maggio 2013 con complemento del 24

ottobre 2013 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale deve dunque concludere che

dal luglio 2009 l’assicurata è abile al lavoro tanto nella sua attività

abituale quanto in un’altra attività adeguata nella misura del 70%.

Non

è possibile concludere differentemente per il fatto che il dr. __________, FMH

in medicina interna, infettiva, farmaceutica – il quale, oltretutto, non

ha potuto confrontarsi con la perizia del SAM che non gli è stata trasmessa

come da espressa richiesta; cfr. doc. AI 40/35 –, con scritto del 28 novembre

2013, ha concluso, in modo del tutto generico, che “(…) ribadisco che anche

se le singole patologie presenti in persone diverse non giustificano una

rendita AI la loro presenza in una singola persona giustificano una rendita superiore

al 50%. (…)” (doc. D).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore

documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale.

Al

riguardo questo Tribunale deve fare proprie le valutazioni 4 e 12 febbraio 2014

nelle quali i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ hanno rilevato che:

" (…)

- aggiornamento servizio di neurologia del

28.11

: il quadro si presenta invariato rispetto alla cefalea, importante

deflessione dell’umore e quadro di dolore polidistrettuale. Prevista risonanza

lombare. L’oggettività neurologica non risulta modificata.

- rapporto prof. __________ del 28.11.2013:

egli riconferma la sua valutazione già

precedentemente esposta, non vi sono nuovi elementi clinici.

- certificato dr. __________ del 31.1.2013:

tendinite stenosante dei flessori del IV dito a destra con nuova infiltrazione.

Non risulta problematica invalidante a lunga durata.

Le patologie di cui soffre l’A sono state

dettagliatamente valutate, la nuova documentazione psichiatrica e somatica non

fornisce elementi atti a disconfermare la precedente valutazione.

(…)" (VIII/1)

" (…)

Attuale nuova documentazione:

- pH metria esofagea del 28.1.2014 che mostra un

reflusso acido, si consiglia calo ponderale, cambiamenti dietetici e un

trattamento medicamentoso con inibitori della pompa protoni

- gastroscopia del 7.1.2014 in pratica nella norma

- Dr. __________, ORL, del 21.1.2014: esame

endoscopico della laringe con riscontro di flogosi della laringe da possibile

reflusso gastroesofageo

- RM lombare del 18.12.2013: lieve retrolistesi L3

su L4 e anterolistesi di grado I di L4 su L5, non si osservano compressioni

radicolari

Valutazione:

dalla presente documentazione risulta presenza di

riflusso gastroesofageo, problematica trattabile con cambiamenti dietetici e

assunzione di pastiglie tipo Agopton, si tratta di patologia priva di influsso

sulla CL.

L’attuale RM lombare non ha mostrato una sostanziale

differenza rispetto alle precedenti valutazioni, in particolare non è stata

riscontrata una compressione radicolare.

(…)" (XII/1)

In

simili circostanze, stante quanto precede, questo Tribunale deve dunque

confermare un’abilità lavorativa sia nella sua attività abituale che in

un’altra attività adeguata del 70% dal luglio 2009.

2.8

Quanto

alla valutazione economica, rimasta incontestata, il TCA rileva quanto segue.

Appurato

che all’insorgente va riconosciuta un’abilità del 70% nella sua attività

abituale come in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.6) e applicata la riduzione

del 10% (riduzione, quest’ultima, che il consulente in integrazione aveva

fissato all’8% e che a ragione è stata corretta al 10% in sede di risposta;

cfr. doc. AI 42/1-4, VIII e consid. 1.4), questo Tribunale rileva che già in

applicazione del raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e

riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,9C_776/2007 del 14 agosto 2008

e I 759/2005 del 21 agosto 2006) il grado d’invalidità sarebbe del 37% (100% -

[70% ridotto del 10%]) e non raggiungerebbe pertanto la soglia pensionabile del

40% (cfr. consid. 2.3).

È

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad rendita.

Quanto

al rifiuto a provvedimenti professionali, rimasto incontestato, il TCA rileva

che i periti del SAM hanno concluso che “(…) per quanto riguarda la

possibilità di provvedimenti d’integrazione professionale e/o riformazione, la

Dr.__________, psichiatra consulente, ritiene che questi non sembrano indicati

in quest’A., anzi direbbe in effetti piuttosto controindicati finché non sarà

più definita la situazione rispetto all’even-tuale sindrome psicoorganica ed al

programma per l’aneuri-sma. (…)” (doc. AI 40/34).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.10

L’assicurata

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,

la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, la perizia del SAM e il suo complemento,

svolta nell’ambito della domanda di prestazioni, ha permesso di concludere con

la dovuta chiarezza per un grado d’abilità al lavoro del 70%, dal luglio 2009,

sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata e l’insorgente,

anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto

a contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione. Come visto sopra,

nonostante non le potesse sfuggire la necessità di contestare validamente le

conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM confermate nel complemento del

24.

ottobre 2013, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto

alcuna documentazione medica idonea a validamente contestare le valutazioni del

SAM e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato

di salute subentrata prima della decisione impugnata del 28 ottobre 2013.

In

simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia

e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti