32.2013.209
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 ottobre 2014Italiano36 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
32.2013.209
FS/sc
Lugano
3 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 ottobre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1956, da ultimo attiva quale insegnante d’informatica presso
l’azienda __________ (doc. AI 4/2), il 20 luglio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando i seguenti danni alla salute: “(…)
1) 1980: infortunio con trauma cranico/coma prolungato, frattura ossa del viso;
2) epatite C cronico-persistente; 3) sindrome vertebrale: 1) lombare 2)
cervicale; 4 aneurisma art. comunic. anteriore cervello; 5) poliartrosi; 6)
ipertensione arteriosa; 7) bronchite cronica (…)” (doc. AI 1/1-9).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso –
segnatamente la perizia pluridisciplinare 29 maggio 2013 del SAM con
complemento del 24 ottobre 2013 (doc. AI 40/1-94 e 55/1-4), il rapporto finale
4 giugno 2013 e le annotazioni 17 settembre e 25 ottobre 2013 del medico SMR
dr. __________ (doc. AI 41/1-3, 49/1 e 56/1) e la valutazione del consulente in
integrazione del 20 giugno 2013 con tabella 5 giugno 2013 e allegate riduzioni
al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 43/1-3 e 42/1-4) – l’Ufficio AI, con decisione 28 ottobre
2013, preavvisata il 16 luglio 2013 (doc. AI 44/1-3), ha negato all’assicurata
il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore a quello
pensionabile del 40% (doc. AI 57/1-3).
1.3. Contro
questa decisione, con ricorso completato tramite l’avv. __________ (I e V),
l’assicurata – con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito –
ha contestato la valutazione medica postulando il riconoscimento del diritto ad
una rendita intera. Contestualmente ha chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio producendo il relativo
certificato municipale con documentazione.
1.4. Con
la risposta di causa – vista
l’annotazione 4 febbraio 2014 nella quale i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________
ritenuta la nuova documentazione medica prodotta con il ricorso, hanno concluso
che “(…) le patologie di cui soffre l’A. sono state dettagliatamente
valutate, la nuova documentazione psichiatrica e somatica non fornisce elementi
atti a disconfermare la precedente valutazione peritale. (…)” (VIII/1) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il
ricorso puntualizzando che “(…) per quanto riguarda l’aspetto economico, non
contestato dalla ricorrente, lo scrivente Ufficio si limita a confermare il
calcolo eseguito dall’amministrazione. Si osserva che, in applicazione della
recente giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_179/2013 del 26.08.2013),
la riduzione al reddito da invalido per attività leggere, valutata pari all’8%
dall’UAI, va arrotondata al 10%; tuttavia ciò non influisce quanto al risultato
finale, poiché il grado d’invalidità risulta pari al 37% invece del 36% stabilito
dall’amministrazione (…)” (VIII).
1.5. Con
lettera del 6 febbraio 2014 l’avv. __________ ha trasmesso al TCA ulteriore
documentazione medica (X e allegati H/1-7).
1.6. Con
osservazioni 12 febbraio 2014 –
vista l’annotazione 12 febbraio 2014 nella quale il dr. __________ ha espresso
la seguente valutazione: “(…) dalla presente documentazione medica risulta
presenza di riflusso gastroesofageo, problematica trattabile con cambiamenti
dietetici e assunzione di pastiglie tipo Agopton, si tratta di patologia priva
di influsso sulla CL. L’attuale RM lombare non ha mostrato una sostanziale
differenza rispetto alle precedenti valutazioni, in particolare non è stata
riscontrata una compressione radicolare. (…)” (XII/1) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di
reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del
diritto ad una rendita intera senza specificare da quando.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Nel
caso in esame, ricevuta la domanda di prestazioni – vista la documentazione agli atti e ritenuta la
valutazione del 7 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 30/1) – l’amministrazione ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 31/1-3, 32/1-2, 35/1, 36/1, 38/1, e
39/1).
Dalla
perizia pluridisciplinare del 29 maggio 2013 (doc. AI 40/1-94) risulta che i
periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche
esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________),
pneumologica (dr. __________), neuropsicologica (dr. __________) e psichiatrica
(dr.ssa __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale con componente
cervicobrachiale a ds. su alterazioni degenerative piuttosto importanti ai segmenti
C4-C5, C5-C6 e in minor misura C6-C7, senza deficit neurologici associati.
Sindrome lombo vertebrale su importanti alterazioni
osteocondrotiche con pseudoanterolistesi di L4 su L5, nonché condrosi a livello
L5-S1, possibile instabilità segmentale, senza deficit neurologici associati.
Sindrome misto ansiosa depressiva (ICD-10 F 41.2)
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
Sindrome psicoorganica lieve (ICD-10 F 09).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Aneurisma asintomatico dell’arteria comunicante
anteriore.
Emicrania senz’aura, con possibile cefalea tensiva
associata.
Fibromialgia di tipo primario.
Sindrome del tunnel carpale s ds.
Gonalgie nell’ambito della diagnosi fibromialgica.
(…)" (doc. AI 40/25)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) La
capacità lavorativa medico-teorica nel suo ultimo impiego di insegnante
d’infor-matica viene giudicata del 70%, inteso come rendimento ridotto
sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore. (…)” (doc. AI
40/33), il SAM ha concluso:
"
(…)
8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le menomazioni constatate si situano prevalentemente
nella sfera psichiatrica.
Le valutazioni neurologica, reumatologica e
pneumologica non hanno mostrato la presenza di patologie che riducono la
capacità lavorativa dell'A. nel suo ultimo impiego.
La consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________ ritiene
che soffra di una sindrome mista ansioso depressiva, di una sindrome somatoforme
da dolore persistente e di una sindrome psicoorganica lieve, che giustificano
un'incapacità lavorativa del 30% per gli effetti di pertinenza psichiatrica a
partire dal 7.7.2009, epoca della relazione del Dr. med. __________ e del
contatto con il Dr. med. __________. Da allora il quadro non pare abbia
presentato rilevanti peggioramenti fatto salvo l'incipiente quadro cognitivo
che andrebbe rivalutato ad un anno anche con ulteriori tests inerenti. L'influenza
della diagnosi psichiatrica sulla capacità lavorativa è dovuta al fatto che
l'A. appare difettosa nel sostenere i sintomi dolorosi in relazione al quadro
ansioso e depressivo anche per la compartecipazione degli episodi cefalgici e
del quadro cognitivo che compromette nel complesso la caricabilità del
soggetto. Si registra accanto ad una difettualità nella caricabilità
psicofisica un aumento della rapida esauribilità. Per quanto riguarda la
prognosi a medio-lungo termine, la psichiatra consulente ritiene che sia dubbia
per il quadro somatico inerente all'aneurisma e la sua evoluzione futura e per
gli aspetti psicoorgaginici più in dettaglio.
Nella valutazione reumatologica il Dr. med. __________
ritiene che per quanto riguarda l'ultima attività professionale svolta quale
insegnate d'informatica, l'A. sarebbe da ritenere ancora attualmente abile al
lavoro nella forma completa. Sempre per le sole patologie dell'apparato muscolo
scheletrico si può ritenere l'A. inabile al lavoro per attività lavorative
pesanti nella forma del 30% a partire dalla sua visita. Da segnalare
un'incapacità lavorativa al 100% dall'8.4 all'8.5.2010 a seguito delle fratture
costali a sin. della costa VII e VIII. Pure inabile al lavoro nella forma completa
al 100% dall01.2.2011 per la durata di un mese per le fratture costali sul lato
ds. La prognosi, per quanto riguarda i disturbi dell'A. è piuttosto negativa.
Per quanto riguarda le problematiche di tipo degenerativo alla colonna vertebrale,
è da ritenere progredente.
Globalmente, circa l'evoluzione della capacità
lavorativa, risulta una capacità lavorativa residua del 70% già a partire dal
7.7.2009 (vedi atto corrispondente). L'incapacità è dovuta alle patologie
psichiatriche. Prognosi stazionaria per l'aspetto reumatologico, dubbia per
quello psichiatrico.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Per quanto riguarda la possibilità di provvedimenti
d'integrazione professionale e/o riformazione, la Dr.ssa med. __________,
psichiatra consulente, ritiene che questi non sembrano indicati in quest'A.,
anzi direbbe in effetti piuttosto controindicati finché non sarà più definita
la situazione rispetto all'eventuale sindrome psicorganica ed al programma per
l'aneurisma.
Dal lato reumatologico, per quanto riguarda un'attività
lavorativa adatta, che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da lui
elencate, l'A. presenterebbe ancora una capacità lavorativa nella forma
completa sull'arco di un'intera giornata con una redditività al 100%. In
quest'ambito ritiene adatta anche l'ultima attività svolta di insegnante
d'informatica. Stessa valutazione della capacità lavorativa sul piano
reumatologico per attività di tipo agente di compravendita e agente
commerciale. Per quanto riguarda l'attività di impiegata di commercio,
segretaria, assistente e contabile, vi sarebbe un'incapacità lavorativa del 20%
quale riduzione della redditività sul posto di lavoro per la necessità di pause
più prolungate e riduzione del tempo di lavoro.
Globalmente, in un mestiere leggero e adatto rispettoso
dei limiti funzionali reumatologici, l'A. presenta una capacità lavorativa
residua del 70% e questo a partire dal 7.7.2009. Vanno ritenuti periodi
d'incapacità lavorativa durante l'ospedalizzazione così come dal punto 8.
Sul piano terapeutico:
- il Dr. med. __________ non ritiene
che con ulteriori approcci di tipo terapeutico conservativo o invasivo si
potranno migliorare le condizioni di salute dell'A. in modo tale da migliorare
la sua capacità professionale;
- per l'aspetto psichiatrico, la
Dr.ssa med. __________ ritiene che una presa a carico e un'ottimizzazione della
terapia farmacologica potrebbero produrre un miglioramento psicopatologico e di
riflesso migliorare la gestione del quadro algico;
- il Dr. med. __________, neurologo
consulente, attualmente non ha proposte terapeutiche specifiche, ritiene
sicuramente utile portare avanti la cura profilattica per l'emicrania con Topiramato
75 mg/die.
- il consulente in pneumologia Dr. med__________
non ha proposte terapeutiche.
10 OSSERVZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Su espressa richiesta dell'A. la presente
perizia NON può essere inviata al medico curante Dr. med. __________ e
al Dr. med. __________.
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Alla domanda supplementare così rispondiamo:
Influenza dell'aneurisma sulla capacità
lavorativa? BPCO: vedi rapporto pneumologico del 6.5.2011 Dr. med. __________ (vedere
se indicata nuova valutazione specialistica).
Vedi consulti neurologico del Dr. med. __________ e
pneumologico del Dr. med. __________.
(…)" (doc. AI 40/33-35)
Il
dr. __________ – visti la lettera
24 luglio 2013 del dr. __________ indirizzata all’Ufficio AI (doc. AI 45/1-2) e
Fatti
i rapporti del 14 maggio 2013 del dr. __________ (doc. AI 45/6), del 22 maggio
2013 del dr. __________ (doc. AI 45/3-5) e del 15 luglio 2013 della dr.ssa __________
(doc. AI 45/7-9) – si è espresso
al riguardo nelle annotazioni del 17 settembre 2013 concludendo che gli atti vanno
sottoposti al SAM (doc. AI 49/1).
Con
complemento peritale del 24 ottobre 2013 (doc. AI 55/1-4) il SAM ha concluso
che “(…) le polipatologie dell’A. sono state tenute debitamente in considerazione.
Ricordiamo come l’A. sia stata valutata da 5 specialisti proprio per tener
conto di tutte le problematiche presentate. Ricordiamo come l’ultima attività
lavorativa dell’A. fosse quella di insegnante di informatica, lavoro fisicamente
non impegnativo. Considerata in particolare la problematica psichiatrica le
viene riconosciuta un’incapacità lavorativa del 30% inteso come rendimento ridotto
sull’arco di una giornata normale dovuta al fatto che l’A. necessita di
maggiori pause. I nuovi atti medici a nostra disposizione non riportano nuove
diagnosi o un sostanziale cambiamento dello stato di salute, anzi la valutazione
neurologica della Dr.ssa med. __________ del 14.5.2013 conferma un netto
miglioramento delle cefalee dopo l’introduzione della terapia profilattica con
topiramento. La problematica dell’aneu-risma cerebrale è stata ben trattata nel
consulto specialistico del Dr. med. __________ del 14.3.2013. L’aneurisma è
asintomatico, non comporta limitazioni della capacità lavorativa. Complessivamente
a parte la patologia psichiatrica, gli altri disturbi sono giudicati come non
inficianti la capacità lavorativa dell’A. Ribadiamo pertanto le nostre conclusioni
di una capacità lavorativa residua del 70% nel suo impiego d’inse-gnante
d’informatica ed in attività adatte rispettose dei limiti funzionali. (…)”
(doc. AI 55/4).
L’Ufficio
AI – considerate le risultanze
peritali e ritenuti il rapporto finale 4 giugno 2013 e le annotazioni 17
settembre e 25 ottobre 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 41/1-3, 49/1
e 56/1) nonché la valutazione del consulente in integrazione del 20 giugno 2013
con tabella 5 giugno 2013 e allegate riduzioni al reddito ipotetico da invalido
(doc. AI 43/1-3 e 42/1-4) – con
decisione 28 ottobre 2013 ha quindi negato all’assicu-rata il diritto a
prestazioni.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento
medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti
di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi
deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________
il quale – confermando le succitate
valutazioni con il rispettivo complemento del SAM, perizia, questa, che ha
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice
– ha stabilito un’inabilità lavorativa
del 30% in qualsiasi attività dal 7 luglio 2009 (vedi il rapporto finale SMR
del 4 giugno 2023 sub doc. AI 41/1-3 confermato nelle annotazioni del 25 ottobre
2013 sub. doc. AI 56/1).
La
dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 40/1-94 e 55/1-4) – che ha tenuto conto di tutta la documentazione
medica versata agli atti – non è
stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti
attestanti nuove patologie.
In
particolare, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, la dr.ssa __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia – che la segue dal 29 agosto 2013 con
consultazioni a scadenza bimensile –, nel certificato medico del 25
novembre 2013 (doc. C) ha rilevato:
"
(…)
A questo proposito vorrei fare qualche osservazione
sulla decisione AI del 28.10.2013, che nega alla signora qualsiasi prestazione
in quanto le è stato riconosciuto un grado d'invalidità del 36%.
La Dr.ssa __________, consulente psichiatrica, ha posto
le diagnosi di Sindrome mista ansioso-depressiva, Sindrome somatoforme da
dolore persistente e Sindrome psicoorgagica lieve.
Ha ritenuto, che il quadro ansioso depressivo non
produca un effetto rilevante sulla capacità lavorativa e che il deficit
cognitivo, reputato di qualità media non induca una franca difettualità nel
quotidiano ed ha valutato un'incapacità lavorativa del 30%, tenuto anche conto
della situazione organica inerente l'aneurisma e l'effetto destabilizzante che
ne consegue.
Senza contestare le diagnosi poste, a mio avviso il
grado d'incapacità lavorativa che ne consegue è troppo basso, in quanto alla
signoraRI 1 mancano le risorse psichiche per superare i disturbi di cui soffre
in modo da raggiungere una produttività del 70% in un posto di lavoro.
Ella si sente completamente sfiduciata e delusa per il
decorso della sua vita con abusi sessuali subiti nell'infanzia, un progetto di
emigrazione non riuscito in quanto non ha migliorato la sua condizione di vita
ed un matrimonio fallito con un ex-marito, sofferente di disturbi psichici, che
oltre ad averle fatto passare lunghi anni molto duri l'ha messa in gravi
difficoltà economiche, facendo grossi debiti a suo nome.
Nel 1999 è deceduto suo padre a causa di un aneurisma,
nel 2006 a 46 anni per problemi di cuore. Nell'aprile 2012 le è stato
Considerandi
diagnosticato tramite MRI un aneurisma cerebrale e da allora ella sente la sua
vita appesa ad un filo ed ha paura di morire da un momento all'altro come
successo a suo padre ed a sua sorella.
Un ulteriore carico le danno i continui dolori, che
diminuiscono ulteriormente la sua resistenza psichica.
I deficit cognitivi oggettivati infine non migliorano
sicuramente la situazione generale, specialmente se si pensa, che l'ultimo
lavoro svolto dall'assicurata era quello di insegnante d'informatica, attività,
che richiede elevate capacità cognitive.
Sono d'accordo, che le varie patologie prese
singolarmente non giustifichino una incapacità lavorativa superiore al 30%, ma
prese insieme causano delle limitazioni delle risorse psichiche da giustificare
una incapacità lavorativa del 50% almeno.
(…)" (doc. C)
Al
riguardo questo Tribunale osserva innanzitutto che i periti del SAM nell’anamnesi
famigliare e personale-sociale hanno, tra l’altro, evidenziato che “(…) il
padre è morto all’età di 66 anni per le conseguenze di un aneurisma celebrale
[…] una sorella è deceduta all’età di 46 anni improvvisamente per un infarto
miocardico acuto […] Purtroppo l’A. dai tre fino agli otto anni è stata
regolarmente abusata sessualmente dal nonno paterno […] Per problemi finanziari
l’A. non può recarsi in __________ da due anni a trovare la famiglia (piangendo
riferisce che non è nemmeno potuta andare ai funerali del padre e dei fratelli)
per precarietà economiche […] La coppia si sposa nel dicembre 1991. L’A.
descrive come il marito, dopo il matrimonio si sia rilevato un uomo molto
geloso e possessivo che non le dava libertà. L’A. spiega che non aveva fiducia
per avere figli con l’ex-marito. Dopo il matrimonio, quest’ultimo è diventato
un altro uomo, come se l’avesse comprata e avesse diritto su di lei. Dopo
vent’anni di matrimonio l’A. ha deciso di divorziare nel febbraio 2010 anche
se, secondo l’A. la relazione era già in crisi nel 2000. (…)” (doc. AI
40/10-11).
In
questo senso va rilevato che i periti del SAM hanno considerato tutte le
evenienze addotte dalla dr.ssa __________ nel succitato certificato medico del
25.
novembre 2013.
In
sede di discussione, avuto riguardo alla patologia psichiatrica, i periti hanno,
inoltre, evidenziato che “(…) i dati clinici emersi nei colloqui e le
diagnosi poste appaiono coerenti con i dati desunti dai tests compreso quello
del Dott__________. Il dato cognitivo che l’A. riconduce all’assunzione di
Topiramento però convince solo in parte sia per i dati della letteratura che
per il fatto che già a inizio 2012 il Dr. med. __________r riferiva la presenza
di deficit dell’attenzione e della concentrazione ma, soprattutto, riferiva di
episodi di disorientamento temporale narrato dai parenti dell’A. Alla Dr.ssa
med. __________ pare improbabile che il Topiramento induca stati confusionali così
come mi pare poco probabile un’azione così rilevante sul cognitivo come azione
unica. Alla Dr.ssa med. __________ sembrerebbe più plausibile un’azione
sincrona di diversi aspetti che riguardano L’A., interagenti (umore deflesso,
iatrogeno, difettosa ossigenazione temporanea in soggetto con BPCO ?). Di certo
c’è che una qualche difettualità nel cognitivo dell’A. è rintracciabile e di
qualità media. Esse di media appaiono ben compensate dall’A. e non inducono al
momento una più franca difettualità nel quotidiano (per quanto valutato nel
corso dei colloqui cui giunge da sola, con buona capacità d’orientamento e di
organizzazione. Nel corso dei colloqui non mostra rilevanti difetti della
memoria narrativa, né eccessivi della concentrazione). Il quadro misto
ansioso-depres-sivo, la nostra consulente non ritiene produca un effetto rilevante
rispetto al funzionamento dell’A. nel quotidiano come nell’attività lavorativa.
Semmai quel che appare essere prioritario nel determinare la difettualità
dell’A. è il quadro somatoforme che risulta meno facile da gestire in virtù della
copresenza della sindrome mista e del deficit del cognitivo con comportamento
sommatorio. La Dr.ssa med. __________ direbbe che nel complesso il quadro
produce una percentuale d’inabi-lità lavorativa del 30% che prende atto anche
della situazione organica inerente l’aneurisma e l’effetto destabilizzante
reattivo che induce nell’A. La percentuale va intesa come funzionale su un normale
orario di lavoro e, secondo la nostra consulente, non va sommata, ma integrata
con le altre eventuali percentuali fornite per cause somatiche in quanto in
essa alcuni aspetti somatici sono già stati presi in considerazione visto il
quadro somatoforme e le strette connessioni che produce tra soma e psichico.
Globalmente la consulente ritiene l’A. inabile al lavoro al 30% per aspetti di
pertinenza psichiatrica a partire dal luglio 2009, epoca della relazione del
dr. __________ e del contatto con il Dr. med. __________. Circa l’influenza
della diagnosi psichiatrica sulla capacità lavorativa, la consulente ritiene
che l’A. appare difettosa nel sostenere i sintomi dolorosi in relazione al
quadro ansioso e depressivo anche per la compartecipazione degli episodi
cefalgici e del quadro cognitivo che compromette nel complesso la caricabilità
dell’A. Si registra accanto ad una difettualità nella caricabilità psico-fisica
un aumento della rapida esauribilità. La prognosi risulta dubbia per il quadro
somatico inerente all’aneurisma e per la sua evoluzione futura e per gli
aspetti psicoorganici più in dettaglio. La consulente ritiene che una presa a
carico e una ottimizzazione della terapia farmacologica potrebbero produrre un
miglioramento psicopatologico e di riflesso migliorare la gestione del quadro
algico. (…)” (doc. AI 40/32).
La
dr.ssa __________ non contesta le diagnosi poste dalla dr.ssa __________ e,
senza confrontarsi debitamente e nemmeno adducendone chiaramente i motivi, si
limita ad esprimere una diversa valutazione rispetto a quella della consulente
dr.ssa __________ che i periti del SAM hanno fatto propria. Al riguardo anche i
medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, nell’annota-zione del 4 febbraio
2014, hanno concluso che la nuova documentazione psichiatrica non fornisce
nuovi elementi atti a contrastare la valutazione del SAM (cfr. VIII/1).
In
particolare – nella misura in cui la dr.ssa __________ ne abbia tenuto
conto nel certificato medico del 25 novembre 2013 – va qui pure
ricordato che fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
(in argomento vedi la STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti
e la STCA del 17 giugno 2009 inc. 32.2008.216).
Quanto
alle ulteriori patologie analizzate dal SAM va evidenziato quanto segue.
Il
dr. __________, FMH in neurologia, nel consulto del 14 marzo 2013 (doc. AI
40/40-43), ha concluso che “(…) dal punto di vista neurologico l’A. è abile
al 100% […] non vi è mai stata riduzione prolungata della capacità lavorativa
dal punto di vista neurologico […] non si può escludere un peggioramento
dell’aneurisma che potrebbe necessitare di misure chirurgiche. (…)” (doc.
AI 40/43).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel consulto del 26 marzo
2013.
(doc. AI 40/51-62), ha concluso che “(…) per quanto riguarda
un’attività lavorativa adatta che tenga in considerazione le limitazioni
funzionali da me sopra elencate l’assicurata presenterebbe ancora una capacità
lavorativa nella forma completa sull’arco di un’intera giornata con una redditività
al 100%. In questo ambito ritengo adatta anche l’ultima attività professionale
svolta di insegnante di informatica. Anche nelle attività svolte quale
indipendente nell’ambito di agente di compra-vendita e agente commerciale
l’assicurata sarebbe abile nella forma completa. Per quanto attiene l’attività
d’impiegata di commercio, di segretaria, assistente e contabile vi sarebbe
un’incapacità lavorativa del 20% quale riduzione della redditività sul posto di
lavoro per la necessità di pause più prolungate e riduzione del tempo di lavoro.
(…)” (doc. AI 46/61).
Il
dr. __________, FMH in malattie polmonari e capo servizio di pneumologia
dell’Ospedale Regionale __________, nel consulto del 22 marzo 2013 (doc. AI
40/63-67), ha concluso che “(…) la paziente non è da considerare dal punto
di vista medico teorico pneumologico inabile al lavoro rispettivamente non
presenta un’incapacità lavorativa persistente né un grado significativo di invalidità
per quanto riguarda la lieve affezione respiratoria. (…)” (doc. AI 40/65).
Rispecchiando
la perizia pluridisciplinare del SAM del 29 maggio 2013 con complemento del 24
ottobre 2013 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale deve dunque concludere che
dal luglio 2009 l’assicurata è abile al lavoro tanto nella sua attività
abituale quanto in un’altra attività adeguata nella misura del 70%.
Non
è possibile concludere differentemente per il fatto che il dr. __________, FMH
in medicina interna, infettiva, farmaceutica – il quale, oltretutto, non
ha potuto confrontarsi con la perizia del SAM che non gli è stata trasmessa
come da espressa richiesta; cfr. doc. AI 40/35 –, con scritto del 28 novembre
2013, ha concluso, in modo del tutto generico, che “(…) ribadisco che anche
se le singole patologie presenti in persone diverse non giustificano una
rendita AI la loro presenza in una singola persona giustificano una rendita superiore
al 50%. (…)” (doc. D).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore
documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale.
Al
riguardo questo Tribunale deve fare proprie le valutazioni 4 e 12 febbraio 2014
nelle quali i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ hanno rilevato che:
" (…)
- aggiornamento servizio di neurologia del
28.11
: il quadro si presenta invariato rispetto alla cefalea, importante
deflessione dell’umore e quadro di dolore polidistrettuale. Prevista risonanza
lombare. L’oggettività neurologica non risulta modificata.
- rapporto prof. __________ del 28.11.2013:
egli riconferma la sua valutazione già
precedentemente esposta, non vi sono nuovi elementi clinici.
- certificato dr. __________ del 31.1.2013:
tendinite stenosante dei flessori del IV dito a destra con nuova infiltrazione.
Non risulta problematica invalidante a lunga durata.
Le patologie di cui soffre l’A sono state
dettagliatamente valutate, la nuova documentazione psichiatrica e somatica non
fornisce elementi atti a disconfermare la precedente valutazione.
(…)" (VIII/1)
" (…)
Attuale nuova documentazione:
- pH metria esofagea del 28.1.2014 che mostra un
reflusso acido, si consiglia calo ponderale, cambiamenti dietetici e un
trattamento medicamentoso con inibitori della pompa protoni
- gastroscopia del 7.1.2014 in pratica nella norma
- Dr. __________, ORL, del 21.1.2014: esame
endoscopico della laringe con riscontro di flogosi della laringe da possibile
reflusso gastroesofageo
- RM lombare del 18.12.2013: lieve retrolistesi L3
su L4 e anterolistesi di grado I di L4 su L5, non si osservano compressioni
radicolari
Valutazione:
dalla presente documentazione risulta presenza di
riflusso gastroesofageo, problematica trattabile con cambiamenti dietetici e
assunzione di pastiglie tipo Agopton, si tratta di patologia priva di influsso
sulla CL.
L’attuale RM lombare non ha mostrato una sostanziale
differenza rispetto alle precedenti valutazioni, in particolare non è stata
riscontrata una compressione radicolare.
(…)" (XII/1)
In
simili circostanze, stante quanto precede, questo Tribunale deve dunque
confermare un’abilità lavorativa sia nella sua attività abituale che in
un’altra attività adeguata del 70% dal luglio 2009.
2.8
Quanto
alla valutazione economica, rimasta incontestata, il TCA rileva quanto segue.
Appurato
che all’insorgente va riconosciuta un’abilità del 70% nella sua attività
abituale come in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.6) e applicata la riduzione
del 10% (riduzione, quest’ultima, che il consulente in integrazione aveva
fissato all’8% e che a ragione è stata corretta al 10% in sede di risposta;
cfr. doc. AI 42/1-4, VIII e consid. 1.4), questo Tribunale rileva che già in
applicazione del raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e
riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,9C_776/2007 del 14 agosto 2008
e I 759/2005 del 21 agosto 2006) il grado d’invalidità sarebbe del 37% (100% -
[70% ridotto del 10%]) e non raggiungerebbe pertanto la soglia pensionabile del
40% (cfr. consid. 2.3).
È
dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad rendita.
Quanto
al rifiuto a provvedimenti professionali, rimasto incontestato, il TCA rileva
che i periti del SAM hanno concluso che “(…) per quanto riguarda la
possibilità di provvedimenti d’integrazione professionale e/o riformazione, la
Dr.__________, psichiatra consulente, ritiene che questi non sembrano indicati
in quest’A., anzi direbbe in effetti piuttosto controindicati finché non sarà
più definita la situazione rispetto all’even-tuale sindrome psicoorganica ed al
programma per l’aneuri-sma. (…)” (doc. AI 40/34).
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.10
L’assicurata
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372.
consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,
la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, la perizia del SAM e il suo complemento,
svolta nell’ambito della domanda di prestazioni, ha permesso di concludere con
la dovuta chiarezza per un grado d’abilità al lavoro del 70%, dal luglio 2009,
sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata e l’insorgente,
anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto
a contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione. Come visto sopra,
nonostante non le potesse sfuggire la necessità di contestare validamente le
conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM confermate nel complemento del
24.
ottobre 2013, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto
alcuna documentazione medica idonea a validamente contestare le valutazioni del
SAM e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato
di salute subentrata prima della decisione impugnata del 28 ottobre 2013.
In
simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia
e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti