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Decisione

32.2013.21

Terza domanda di prestazioni. A ragione l'Ufficio AI non entra nel merito della domanda. La documentazione medica prodotta tardivamente con il ricorso va trasmessa all'Ufficio AI perché la tratti alla

11 aprile 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti,

all’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura amministrativa non

ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a perlomeno rendere verosimile una

rilevante modifica del suo stato di salute subentrata dopo la decisione del 17

aprile 2009, non poteva sfuggire la necessità di documentare

tale circostanza. Questo vale a maggiore ragione visto che già

nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione del 4 febbraio 2009

l’assicura-ta aveva, tra l’altro, preannunciato un referto medico a cura del

dr. __________ in seguito non prodotto (doc. AI 59/1 e 64/1) e che anche nella

seconda domanda del febbraio 2010 (sfociata nella decisione del 22 aprile 2010,

cresciuta incontestata in giudicato, di non entrata in materia visto che non

era stato credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive si fossero

modificate in modo rilevante dopo la decisione di rifiuto del 17 aprile 2009;

doc. AI 74/1) ella si era accontentata di elencare i nomi dei medici curanti.

In queste circostanze il ricorso doveva apparire sin

dall'inizio palesemente privo di possibilità di esito favorevole.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del

gratuito patrocinio è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti vanno

trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi dei

considerandi.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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