32.2013.213
Richiesta di prestazioni rifiutata in assenza di un grado di invalidità sufficiente; invalidità secondo la LAINF; accertamenti medici e economici operati dall'ammnistrazione giudicati corretti dal TCA
29 luglio 2014Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.213
FC
Lugano
29 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 novembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1967, già attivo come direttore lavori e coordinatore di progetti
energetici, nel settembre 2012 ha presentato una domanda di prestazioni AI per
adulti adducendo problemi al piede sinistro a seguito di un infortunio patito il
2 aprile 2012 (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 11 novembre 2013
(preavvisata il 1. ottobre 2013) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni ritenendo che l’assicurato fosse da considerare inabile al 100% dal
2 aprile 2012 al 14 marzo 2013, ma in seguito nuovamente pienamente abile sia
nell’abituale professione che in altra attività adeguata.
1.3. Per
il tramite del RA 1, l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, postulando
l’annullamento della succitata decisione ed il riconoscimento di una rendita. Contesta
in sostanza la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa operata
dall’amministrazione.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, interpellato il medico SMR, ha chiesto la
reiezione del ricorso, confermando in sostanza la decisione impugnata. Secondo
l’Ufficio AI, se l’assicurato andava ritenuto inabile al lavoro in qualsiasi
attività dal 2 aprile 2012, a decorrere dal 15 marzo 2013 andava considerato
nuovamente abile in misura completa in attività leggere compatibili con il suo
stato valetudinario, con un conseguente grado di invalidità nullo (doc. IV).
1.5. In
data 17 gennaio 2014 l’insorgente ha prodotto copia di corrispondenza pervenuta
dall’assicuratore infortuni (doc. B), la quale è stata sottoposta in visione
all’amministrazione.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è l’eventuale diritto alla rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, l'assicurato ha subito un incidente stradale in __________ il 2
aprile 2012, venendo investito da un'auto e riportando, tra l'altro, una
frattura multiframmentaria intra-articolare dislocata del calcagno sinistro,
dapprima trattata conservativamente mediante tutore e analgesia, in seguito anche
con fisioterapia. L'Ufficio Al ha dapprima richiamato gli atti dalla __________,
assicuratore LAINF. Ha quindi esaminato i vari certificati medici agli atti, in
particolare quelli resi dal dr. __________, chirurgo ortopedico, il quale ha
più volte attestato un'inabilità completa dal giorno dell'infortunio e il quale
nel gennaio 2013, considerato come il paziente avesse ancora disturbi a nove
mesi dalla frattura, ha fatto esperire un consulto dal dr. __________, chirurgo
ortopedico, per valutare la possibilità di un'eventuale artrodesi sottoastragalica.
Quest'ultimo specialista, nel certificato all'attenzione di __________ del 14
marzo 2013, si è così espresso:
" (…)
Diagnosi:
• Osteoartrosi moderata sottoastragalica post-traumatica
sx
• Stato dopo frattura multiframmentaria con
orizzontalizzazione caviglia sx aprile 2012
• Conflitto anteriore tibio-talare su
orizzontalizzazione talare post-frattura calcagno sx
Anamnesi:
Paziente inviato da Dr. __________ per valutazione di
una problematica di una sintomatologia dolorosa dopo frattura multiframmentaria
intraarticolare dislocata del
calcagno sx trattata conservativamente con irregolarità
dell'evoluzione verso un'osteoartrosi progressiva, attualmente apparentemente
compensata da scarpe
ortopediche di vario genere con ancora qualche
sensazione di insicurezza.
Il paziente nota anche una sensazione di rigidità
articolare che cerca di migliorare con dei movimenti regolari.
Status:
Paziente deambula con scarpe ortopediche della ditta __________
con delle compensazioni di assorbimento di stabilizzazione che ha trovato
recentemente e con e quale si trova meglio.
Ha una leggera tendenza occasionalmente alle
deambulazioni prolungate e un dolore anteriore. Rigidità articolare, leggeri
segni di conflitto anteriore.
Rx:
Frattura multiframmentaria calcagno con
orizzontalizzazione calcagno e talo con
riduzione Offset anteriore su rx settembre 2012.
RM caviglia 15.11.2012:
Stato dopo frattura multi frammentaria calcaneare
consolidata, orizzontalizzazione talo calcaneare, irregolarità sottostragalica
soprattutto posteriore.
Discussione e proposta:
Paziente che presenta una problematica di osteoartrosi
secondaria post-traumatica dopo frattura calcaneare con orizzontalizzazione,
associata a una sintomatologia dolorosa e rigidità classica attualmente ben
compensata con scarpe ortopediche probabilmente ancora leggermente da affinare
come consigliato presso un tecnico in ortopedia.
Non consiglio di effettuare esercizi di mobilizzazione
della sottoastragalica, anzi
maggior rigidità raggiungerà, meno saranno le
sollecitazioni articolari generative
e dolorose. L'uso di scarpe ortopediche mi sembra
fondamentale.
La dolenzia anteriore è probabilmente correlabile con
un impingment anteriore, vista l'orizzontalizzazione del talo e riduzione
dell'Offset anteriore. Questa non si
potrà modificare tranne al momento di un'eventuale
artrodesi in cui si dovrà valutare la verticalizzazione con innesto osseo
calcaneare posteriore. Il problema anteriore della tibio-tarsica è di poca rilevanza
in questo momento.
Ho informato il paziente che a medio/lungo termine non
si esclude una degenerazione completa, l'uso di infiltrazioni intraarticolari
di anestetico locale derivato dal cortisone e viscosupplementazione è da valutare
in un secondo tempo e come in ultima razio un'eventuale artrodesi che in questo
momento non ritengo utile.
Il paziente procederà ancora con le ultime correzioni
delle scarpe ortopediche." (doc. Al 34/2 e doc. A4)
Il
dr. __________ ha risposto ai quesiti di __________, assicuratore infortuni, in
data 26 agosto 2013 confermando le sue conclusioni espresse il 14 marzo 2013 e
affermando di non essere a conoscenza di un'inabilità lavorativa e che le
attività amministrative erano possibili "senza limiti” (doc. Al 39-2). Il
26 settembre 2013 lo specialista ha illustrato la situazione al dr. __________,
internista curante dell'assicurato, come segue:
"
(…)
Anamnesi:
Il paziente viene in controllo poiché negli ultimi mesi
ha notato un peggioramento dei dolori che denota a livello della
sottoastragalica a "forma di ferro di cavallo", come pure
anteriormente.
È seguito dal medico curante, è stato effettuato un
trattamento di onde d'urto nelle regioni dolorose di iperappoggio anteriore con
dei benefici relativi. Era stata valutata l'opzione di una RM per il momento
mai eseguita.
Status:
Sovrapponibile.
Procedere:
Sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici
ritroviamo essenzialmente gli elementi di peggioramento classici di un'artrosi
post-traumatica sottoastragalica con dolori "a ferro di cavallo" e
anteriori. Non escludo dei dolori di mal-appoggio eventualmente compensabili
con strategie terapeutiche conservative le più classiche ortopediche sono i
plantari, la scelta delle scarpe, gli antiinfiammatori, lasciando in riserva
per la sottoastragalica stessa, delle infiltrazioni intraarticolari sotto
controllo scopico.
Altre opinioni che esonerano dalle mie competenze non
posso valutare, ma am- metto che ci possano essere degli effetti specifici.
Non vedo nessuna indicazione su quanto mi evoca il
paziente per effettuare una RM, considerando la diagnosi di osteoartrosi
post-traumatica sottoastragalica.
A medio/lungo termine ad esaurimento dei trattamenti
conservativi e prima di una sofferenza troppo importante locale o irradiante o
con influssi alle articolazioni vicine, entrerebbe in considerazione un
intervento chirurgico di artrodesi con innesto osseo per correggere
l'appiattimento dell'angolo talo-calcaneare le cui fasi pre, per e
post-operatorie, vantaggi e svantaggi, rischi e complicazioni e obbiettivi di
recupero non completi, sono state spiegate.
Il paziente è in questo momento piuttosto propenso a
un'attitudine conservatrice.
Nessun controllo previsto. Resto a disposizione.
Per quanto riguarda le domande evocate dalla __________
rimando alle osservazioni che il paziente effettua che mi sembrano perfettamente
plausibili:
1. posizione di lunga durata in piedi? Il
paziente afferma la possibilità di stare
in posizione eretta qualche minuto leggermente
aumentato con il cambio della posizione. Prognosi verso il peggioramento.
2. Camminare su terreno regolare? Il paziente
afferma di avere la possibilità di deambulare alcune centinaia di metri.
Prognosi in progressivo peggioramento.
3. Camminare su terreno irregolare? Il paziente
afferma che la possibilità su terreni troppo irregolari è limitata qualche
istante, nota dei dolori in aumento. Prognosi verso il peggioramento.
4. Quale trattamenti e terapie sono previsti?
Per il momento attitudine conservatrice e a resistenza assoluta e dopo accordo
con il paziente, ad artrodesi come già evocato nel passato." (doc. A5)
Nel
suo rapporto all'AI del 17 ottobre 2012 il dr. __________, a dipendenza della
frattura al calcagno, aveva attestato un'inabilità lavorativa dal 6 aprile 2012 a data da definire (doc. Al 23). In un successivo rapporto del 6 luglio 2013 il curante ha precisato
che era da attendere una ripresa della capacità lavorativa a partire da data "da
definire dal dr. __________ (doc. Al 43-3).
__________
ha dal canto suo interpellato il dr. __________, chirurgo ortopedico, il quale
il 10 settembre 2013 ha ritenuto che gli esiti della frattura limitavano
l'assicurato nella deambulazione su terreni irregolari (doc. Al 43).
Nel
rapporto finale del 1. ottobre 2013 il medico SMR dr. __________, posta la
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "Osteoartrosi
moderata sottoastralgica post-traumatica, esiti dopo frattura
multi frammentaria nell'aprile 2012", precisato come l'attività lavorativa
dell'assicurato fosse da definire come leggera, ha concluso per una incapacità
lavorativa completa dal 2 aprile 2012 al 15 marzo 2013 e in seguito nulla (doc.
Al 53-2).
Di
conseguenza l'amministrazione, con progetto di decisione del 1. ottobre 2013, ha ritenuto giustificata, sia nella sua abituale professione che in qualsivoglia attività
lucrativa, un'incapacità lavorativa del 100% dal 2 aprile 2012 al 14 marzo 2013,
mentre che in seguito andava riammessa una completa capacità lavorativa,
ritenuto come dagli atti medici si evinceva che, a partire da tale data,
l'assicurato risultava abile sia nella sua abituale professione che in una
adeguata, nella misura del 100% per lo svolgimento di un'attività lucrativa. Di
conseguenza la domanda di prestazioni andava respinta "non essendo assolta
la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa con una media almeno
del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno,
presupposto indispensabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI".
In
fase di osservazioni al progetto l'assicurato ha fatto pervenire ulteriori certificati
datati 9 e 25 ottobre 2013 del dr. __________ attestanti un'inabilità lavorativa
completa sino al 27 ottobre rispettivamente 27 novembre 2013, senza motivazione
(doc. Al 56 e 59). Esaminata tale documentazione, il medico SMR dr. __________
ha ritenuto che la stessa non apportava nessun nuovo elemento clinico
confermando la conclusione di totale abilità lavorativa nell'attività da
ultimo svolta ed in ogni altra attività "dall'intensità leggera"
(doc. Al 61).
Di
conseguenza, mediante decisione 11 novembre 2013, l'Ufficio Al ha respinto al domanda confermando il progetto (doc. Al 62).
Nel
suo ricorso l'assicurato contesta dette conclusioni e produce una certificazione
15 gennaio 2013 del dr. __________ certificante un'inabilità lavorativa
completa dal 14 gennaio 2013 "fino a nuovo avviso" (doc. A3)
oltre ai rapporti del dr. __________ del 14 marzo e 26 settembre 2013 (doc. A4,
A5) e del dr. __________ del 27 aprile, 14 settembre, 9 e 25 ottobre 2013 già
agli atti, attestanti inabilità sino al 31 dicembre 2013 (doc. A6). Produce
inoltre un rapporto 3 dicembre 2013 del dr. __________ all'attenzione di __________
del seguente tenore:
"
CONCERNE: Signor __________, __________1967.
__________, infortunio del 02.04.2012, quando viene investito da un'auto in __________
Da questo infortunio ne risulta una frattura
multi-frammentaria intra-articolare dislocata al calcaneo ex. In seguito ha
fatto dei passi da gigante e la situazione è migliorata nettamente, ma
nonostante tutto, ha delle difficoltà immense alla deambulazione, in
particolare è incapace di muoversi su terreni scivolosi o bagnati.
È inoltre impossibilitato a muoversi sui terreni
irregolari, quali un ciottolato e nemmeno è pensabile che possa camminare su
terreni all'interno di cantieri.
La sintomatologia algica si manifesta dopo brevissimi
tratti di cammino, anche su una strada liscia e regolare.
La sintomatologia algica si manifesta pure a riposo ed
è localizzata nella caviglia, all'interno della superficie dell'articolazione
tibiale inferiore, sia dalla parte interna del malleolo che dalla parte della
trocrea del tallone.
Quando la sintomatologia all'interno della caviglia è
aumentata, cammina come sé avesse un ferro da stiro attaccato al piede scivola
sulla superficie, in quanto alzarlo e riappoggiarlo gli crea un dolore molto
intenso.
Questa deambulazione ha naturalmente delle
ripercussioni anche sul dorso, in particolare sulla zona lombare, dove
aumentano i fastidi in modo graduale.
Impossibilitato ad affrontare da solo questa
problematica, ho chiesto aiuto al prof. __________ ortopedico della clinica
universitaria di __________, che a sua volta ha individuato un'inadeguata confezione
della scarpa con suola ortopedica, motivo per cui mi manderà la sua relazione
prossimamente, in modo da poter rimodellare la scarpa ortopedica.
Mi chiede inoltre una RMI recente della caviglia, così
da poter analizzare meglio la problematica derivante dal paziente.
Ritengo che in queste circostanze il paziente, per il
lavoro che svolgeva prima, portando avanti dei progetti elaborati in fase di
costruzione insieme con i capocantieri, non potrà più frequentare i cantieri
perchè le superfici dei cantieri non sono lisce.
Posso quindi tranquillamente certificare e precisare
che il signor RI 1 è incapace di svolgere il suo lavoro come capo-progetto su
cantieri, finalizzato ad eseguire la realizzazione dei progetti finiti sulla
carta in ufficio.
Sino a quando non vi sarà una scarpa ortopedica e una
valutazione da un ortopedico specializzato come il prof. __________ che cerca
di integrare la problematica e la frattura multi-frammentaria del calcagno
nell'ambito del disturbo che il paziente presenta e che si estende su diversi
livelli di articolazioni all'interno del malleolo, penso che sia inevitabile
scriverlo inabile al lavoro al 100%.
Si dovrà insistere con le indagini radiologiche tipo
RMI per presentare al prof. __________ la situazione attuale delle
articolazioni del sistema tallo-calcaneare e del sistema tibio-calcaneare, onde
identificare le cause che portano a questa difficoltà di deambulazione.
Non appena sarò in possesso di tale documentazione, mi
permetterò di inviarvene una copia per conoscenza." (doc. A7)
L'assicuratore
LAINF valutata la documentazione agli atti, con decisione 28 novembre 2013, ha sospeso le indennità giornaliere a partire dal 14 marzo 2013 motivando:
"
(…)
Il 24.07.2012 il dott. __________ comunicava: la
frattura presenta una consolidazione su gran parte del calcagno, persiste solo
una zona ancora non consolidata
a livello del processo calcaneare antero-laterale e
sostentaculum tali. Globalmente l'evoluzione è favorevole dal punto di vista
clinico che da quello radiologico, non è però ancora completamente consolidata.
In data 15.11.2012 è stata eseguita una RMI che
mostrava un'avanzata consolidazione della frattura pluri-frammentaria del
calcagno con minimo edema sub condrale residuo anteriormente con minimo scalino
intra-articolare della faccia articolare anteriore, che costituisce una
preartrosi. Leggera forma di una sindrome del sinus tarsi. Tendinopatia
inserzionable del tendine di Achille e borsite pre-achillea.
Il 14.03.2013 il dott. med. __________, clinica __________,
ha diagnosticato osteoartrosi moderata sottoastragalica sinistra, stato dopo
frattura multi frammentaria con orizzontalizzazione caviglia sinistra e
conflitto anteriore tibio-talare su orizzontalizzazione talare post-frattura
calcagno sinistro.
Dal 14.03.2013 al 02.09.2013 nessuna consultazione
medica ha avuto luogo.
Nel certificato del 04.09.2013 dott. med. __________
attesta un'inabilità al lavoro al 100% già dal 14.03.2013 al 26.09.2013.
Secondo i suoi seguenti certificati questa inabilità al lavoro completa continua.
(...)
La documentazione medica è stata inoltrata in data
29.11.2012 al nostro medico consulente per valutare la durata dell'inabilità
lavorativa. Il nostro medico ritiene che non sia più giustificata un'inabilità
lavorativa al 100%. Infatti, la risonanza magnetica non ha evidenziato lesioni
rilevanti che giustifichino questo grado d'inabilità lavorativa. Già a
partire dalla metà di gennaio 2013 Lei sia nuovamente abile al lavoro almeno
nella misura del 50%. Inoltre, nel frattempo la frattura si è consolidata e non
è stata rilevata un'irritazione dell'articolazione tibio-tarsale inferiore. I
problemi legati al tendine d'Achille potrebbero essere risolti con una soletta ortopedica
che permetterebbe un rapido aumento dell'abilità lavorativa.
Dal rapporto del 14.03.2103 del dott. __________ emerge
che la sintomatologia dolorosa e rigidità classica è attualmente ben compensata
con scarpe ortopediche,
probabilmente ancora leggermente da affinare come
consigliato presso un tecnico in ortopedia. Nel questionario del 26.08.2013
dott. __________ conferma, che non sussisteva più un'inabilità lavorativa
("Secondo il rapporto del 14.03.2013 non a mia conoscenza").
Neanche dal rapporto del 26.09.2013 del dott. __________
emerge un'inabilità lavorativa. La sua valutazione si base essenzialmente sulle
indicazioni fornite da Lei stesso relativamente ai Suoi disturbi.
Nel certificato del 04.09.2013 il dott. __________
attesta un'inabilità al lavoro al 100% già dal 14.03.2013 al 26.09.2013.
Secondo i suoi seguenti certificati del 09.10.2013 questa inabilità al lavoro
completa continua. Però, il dott. __________ in qualità di internista non
dispone della qualifica specialistica per esprimersi con
competenza sulla problematica ortopedica. Di
conseguenza non si può riconoscere valenza probatoria alla sua valutazione
dell'inabilità al lavoro.
Dalla documentazione intera in nostro possesso emerge
che a causa dell'infortunio del 02.04.2012 da Lei subito, è provata
un'inabilità lavorativa al 100% massimo al 14.03.2013. I Suoi disturbi non La
limitano più nello svolgimento della Sua professione quale consulente in
direzione di sviluppo di processi energetici e, riprendendo il Suo lavoro, non
c'è pericolo di peggiorare lo stato di salute. È quindi esigibile che Lei
riprenda la Sua attività lavorativa." (doc. A8)
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio
2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I
462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05
del 25 aprile 2007).
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).
2.6. La
nozione di invalidità in ambito AI coincide di
massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare),
motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata
indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo
danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135,
126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la
funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi
settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della
medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il
grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti;
d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente
indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non
essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V
292, 119 V 471). In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio
è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla
valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in
casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un
diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe,
neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una
decisione dell'8 luglio 1999 (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore
infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto
che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico
che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi
dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione
dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia
tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
Il principio del
coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito
non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione
contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro
assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione
del secondo e viceversa (DTF 131 V 362, 133 V 549).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e le STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011,
9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto
riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo
Tribunale non intravede ragioni per mettere in dubbio le approfondite e
convincenti valutazioni operate dai medici specialisti interpellati nel corso
della procedura, segnatamente dal dr. __________ e dal SMR. Essi hanno in
effetti debitamente considerato e approfondito le affezioni invalidanti di cui
l’assicurato è portatore ed hanno proceduto, dopo un’attenta analisi dei dati
oggetti e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la residua capacità
lavorativa, giungendo ad una conclusione univoca che stabilisce un’inabilità
lavorativa nell’attività di consulente in direzione di sviluppo di processi
energetici - a motivo delle difficoltà incontrate a deambulare su terreni
scivolosi o bagnati o irregolari, come i cantieri –, ma comunque una capacità
lavorativa completa in attività leggere adeguate preferibilmente sedentarie, in
particolare in compiti amministrativi.
In
effetti, nella sua certificazione del 14 marzo 2013, il dr. __________, chirurgo
ortopedico, valutate le radiografie e la RM effettuata, confermata la diagnosi
di “Osteoartrosi moderata sottoastragalica post-traumatica sx in Stato dopo
frattura multiframmentaria con orizzontalizzazione caviglia sx aprile 2012 e
Conflitto anteriore tibio-talare su orizzontalizzazione talare post-frattura calcagno
sx”, ha rilevato come la problematica di una sintomatologia dolorosa
dopo frattura multiframmentaria intraarticolare dislocata del calcagno sinistro
trattata conservativamente, pur avendo un'evoluzione verso un'osteoartrosi
progressiva secondaria post-traumatica, appariva ben compensata da scarpe
ortopediche di vario genere con ancora qualche sensazione d'insicurezza,
probabilmente ancora leggermente da affinare come consigliato presso un tecnico
in ortopedia. Secondo lo specialista infatti l’uso di scarpe ortopediche era
fondamentale, rilevando altresì come la lamentata dolenzia anteriore era da
considerare di poca rilevanza. Il 26 agosto 2013, riferendosi alla visita del
14 marzo precedente, ha confermato le sue conclusioni negando l’esistenza di
un’inabilità lavorativa e dichiarato che le attività amministrative erano possibili
“senza limiti” (doc. AI 39-1). Nel successivo rapporto del 26 settembre
2013 sempre il dr. __________, ritenuta la situazione sovrapponibile a quella
constatata nel marzo precedente, malgrado
il denunciato peggioramento dei dolori a "forma di ferro di
cavallo", trattato dal medico curante con trattamento di onde d'urto
nelle regioni dolorose di iperappoggio anteriore, ha ribadito come l’assicurato
fosse al momento più propenso ad una attitudine conservatrice e si è limitato a
segnalare la possibilità di procedere in futuro ad un intervento chirurgico di
artrodesi con innesto osseo per correggere l'appiattimento dell'angolo
talo-calcaneare. Ha infine illustrato le limitazioni dell’assicurato incontrate
nella deambulazione (doc. A5).
Dette
conclusioni non sono state smentite da altre certificazioni agli atti, le quali
sono del resto state adeguatamente valutate dal medico SMR dr. __________, il
quale, nel rapporto del 1. ottobre 2013, posta la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “Osteoartrosi moderata sottoastralgica post-trau-matica,
esiti dopo frattura multi frammentaria nell’aprile 2012”, e precisato come
l’attività lavorativa dell’assicurato fosse da definire come leggera, ha
concluso per una incapacità lavorativa completa dal 2 aprile 2012 al 15 marzo
2013 (ossia alla data di valutazione da parte del dr. __________) e in seguito
nulla (doc. AI 53-2).
Del
resto, richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.6, va osservato che anche
l’assicuratore LAINF __________, valutata la documentazione agli atti, con
decisione del 28 novembre 2013 (non ancora cresciuta in giudicato), ha sospeso
le indennità giornaliere a partire dal 14 marzo 2013 rilevando come dal 14 marzo
al 2 settembre 2013 nessuna consultazione medica avesse avuto luogo e
osservando come dopo esame della documentazione medica il medico consulente avesse
concluso come non fosse più giustificata un'inabilità lavorativa al 100%, la
risonanza magnetica non avendo evidenziato lesioni rilevanti tali da
giustificare un’inabilità. A detta di __________, già a partire dalla metà di
gennaio 2013 l’assicurato era quindi da ritenere nuovamente abile al lavoro
almeno nella misura del 50%. Considerato inoltre come nel frattempo la frattura
si fosse consolidata e non fosse stata rilevata un'irritazione
dell'articolazione tibio-tarsale inferiore, osservato come la situazione fosse
ulteriormente migliorabile mediante una soletta ortopedica adeguata e rilevato
come dal rapporto del 14 marzo 2013 del dr. __________ non sussisteva più
un'inabilità lavorativa e come d’altra parte il dr. __________ non disponesse
della qualifica specialistica per esprimersi con competenza sulla problematica
ortopedica, l’assicuratore ha concluso che dal 14 marzo 2013 l’assicurato era
in grado di riprendere il suo lavoro (doc. A8).
Merita
d’altro canto piena conferma la valutazione 13 dicembre 2013 espressa in corso
di causa dal SMR riguardo alla residua capacità lavorativa del 100% in attività
adeguate, rispettose delle limitazioni segnalate dai medici, segnatamente
riguardanti la deambulazione su terreni sconnessi o le posizioni chinate o
inginocchiate, l’utilizzo di pedali o il trasporto di pesi superiori ai 15 kg, gli spostamenti prolungati, l’uso delle scale (doc. IV).
Questo Tribunale deve attribuire alle valutazioni del SMR pieno valore
probante conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali
(cfr. consid. 2.5), giacché egli è giunto a conclusioni logiche
dopo aver esaminato approfonditamente i punti litigiosi importanti e in piena
conoscenza dell’incarto.
A
questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI
Fatti
i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti). In una decisione del
24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), il TFA ha evidenziato il valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia.
Ciò
deve quindi a maggior ragione valere in caso di accordo tra parere del medico
curante e valutazione del SMR.
Con
specifico riferimento al parere espresso dal dr. __________, ribadite le
considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia
(anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5), la - parzialmente differente -
valutazione del curante in punto alla residua esigibilità lavorativa è peraltro
spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento
piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni
modo non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione
che si fondano, come detto, su concordanti pareri medici ai quali va conferita
piena forza probatoria. In proposito si osservi come per la giurisprudenza di
norma una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se il SMR dispone,
come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali
(nel caso di una perizia cfr. STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).
In
realtà il dr. __________, pur confermando lo stesso quadro diagnostico degli
altri specialisti che hanno valutato l’assicu-rato, dopo aver rilevato come
dalla frattura subita l’assicurato avesse fatto “passi da gigante” e la
situazione fosse “migliorata nettamente”, si è limitato a sottolineare
le difficoltà alla deambulazione su terreni scivolosi o bagnati, irregolari,
un ciottolato e terreni all'interno di cantieri e a rilevare l’accentuazio-ne
della sintomatologia dolorosa all'interno della caviglia, per la quale egli
aveva interpellato il prof. __________, ortopedico della clinica universitaria
di __________, per ottenere un parere specialistico (che tuttavia, a distanza
di diversi mesi, non è mai pervenuto) e per un'inadeguata confezione della
scarpa con suola ortopedica. In sostanza il curante si pronuncia tuttavia esclusivamente
sulla capacità lavorativa nel mestiere precedentemente esercitato, a dipendenza
dell’impossibilità di frequentare i terreni dei cantieri, non invece su quella
in attività leggere adeguate rispettose delle limitazioni da lui evidenziate
(doc. A7). Analogamente vale per i suoi stringati e non motivati certificati
di inabilità del 27 aprile, 4 settembre, 9 e 25 ottobre 2013 (doc. AI 56, 59).
Tali
valutazioni non possono pertanto modificare le predette conclusioni tratte dal
medico SMR.
Né
peraltro può essere di rilievo il fatto, addotto dal ricorrente, che egli avrebbe
formulato opposizione alla decisione dell’as-sicuratore LAINF, considerato come
le conclusioni dell’Ufficio AI si basano, come detto, su un’approfondita
valutazione della documentazione agli atti e che del resto, almeno in questa
sede, divergono in punto all’esigibilità dell’attività lavorativa
precedentemente esercitata.
All’assicurato
va comunque ricordato che egli potrà chiedere la revisione di questo giudizio
nella misura in cui l’esito della procedura dell’assicuratore infortuni sarà
rilevante ai fini di una diversa valutazione del grado d’invalidità con
eventuale diritto ad una rendita.
Pertanto,
alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e
concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo
stato di salute dell’assicurato (sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. anche le STFA I 938/05 del 24
agosto 2006 e I 143/07 del 14 settembre 2007), richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se
necessario cambiando professione (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che
se RI 1 non è più in grado di esercitare la precedente attività di direttore
lavori e coordinatore di progetti energetici dal 2 aprile 2012, tuttavia dal marzo
2013 va ritenuto abile in misura completa in attività adeguate rispettose dei limiti
funzionali elencati, ritenuto che in particolare non esistono limitazioni per
attività da eseguire seduti e con carichi variabili (doc. IVbis).
Contrariamente
a quanto sembra concludersi dalla decisione contestata infatti, l’assicurato,
almeno sino al momento decisivo della decisione stessa, non ha più riacquistato
la capacità lavorativa nella professione esercitata, a motivo delle difficoltà
di deambulazione su terreni irregolari.
Con
riferimento al possibile futuro peggioramento delle sue condizioni paventato
dai medici, segnatamente la possibile degenerazione completa a medio/lungo
termine dell’artrosi post-traumatica
sottoastragalica con dolori (certificato 14 marzo 2013 del dr. __________, doc.
AI 34), a prescindere dal fatto che potranno allora se del caso essere
approntate eventuali adeguate misure terapeutiche (quali l'uso di infiltrazioni
intraarticolari di anestetico locale derivato dal cortisone e viscosupplementazione
o in ultima analisi un’artrodesi; cfr. doc. AI 34), basti in questa sede
rilevare come il provvedimento in oggetto si pronuncia sulla situazione in
essere fino al momento determinante della resa della decisione stessa, la quale
delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). Il presente
giudizio non pregiudica per contro eventuali diritti del ricorrente nei
confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento in lite, ritenuto come in caso di peggioramento delle sue
condizioni il ricorrente avrà la facoltà di presentare una nuova domanda di
prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed
allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o
maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di inabilità.
D’altra
parte, va ricordato che se da un lato la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altro si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
Considerandi
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Inoltre,
quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469.
consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti. D’altra parte, come detto, il ricorrente non ha fornito, né in
sede amministrativa né in questa sede, documentazione medica che contraddica le
menzionate certificazioni agli atti e che possa in qualche modo attestare la presenza
di altre patologie rilevanti o una diversa valenza invalidante delle affezioni
di cui è portatore oppure l’intervento di un peggioramento dello
stato di salute rilevante (DTF 130 V
140, 129 V 4).
2.8
Per quel che
concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in
esame non sono dati i presupposti per intraprendere provvedimenti di ordine
professionale in considerazione del percorso scolastico-professionale e del
danno alla salute. Nella risposta di causa ha altresì evidenziato la presenza,
in un mercato adeguato del lavoro, di attività alternative da svolgere
dall’assicurato, prendendo in considerazione, come verrà detto nel prosieguo,
quale reddito da invalido i salari statistici e stabilendo una perdita di
guadagno e, quindi, un grado di invalidità dello 0%.
In
particolare, riguardo alla determinazione del grado
d’invali-dità, al fine di determinare l'incapacità al
guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3),
occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza
il danno alla salute e, quindi, nella sua ultima attività (reddito da valido)
con quello ipotetico risultante dalle attività esigibili nonostante
l’invalidità (reddito da invalido).
L’Ufficio
AI ha quindi rettamente quantificato il salario da valido computando il reddito
percepito quale direttore lavori e coordinatore progetti energetici di fr.
48'000.--, dichiarato dall’ultimo datore di lavoro per l’anno 2011 (doc. 22-3).
In
merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente
alla giurisprudenza e come si evince dalla risposta di causa, l’amministrazione
l’ha stabilito computando il reddito statistico conseguibile
nel 2011 in un’attività semplice e ripetitiva, pari a fr. 61'776.--, utilizzando
i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata
dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori, in un’attività semplice
e ripetitiva, nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.
347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).
L’Ufficio
AI ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali
(segnatamente per la necessità di effettuare lavori leggeri) del 3% e del 7%.
In relazione a tale riduzione
operata sul reddito statistico, deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale
(cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia
del 26 agosto 2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11 giugno
2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato
autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido
comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di
5.
e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per
ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano
conferma nella giurisprudenza federale.
In
concreto dunque, ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato fattori di riduzione
del 3% e 7%, per quanto esposto la riduzione dovrebbe ammontare complessivamente
al 15% (5 + 10) ottenendo quindi un reddito da invalido di fr. 52'509.60 (61'776.-- meno il 15%).
Dal
raffronto tra il reddito da valido di fr. 48’000.-- ed
il reddito da invalido di fr. 52'509.60 non risulta alcun tasso d’invalidità (48.000
- 52'509.60 x 100 : 48’000).
Anche
ammettendo una riduzione globale massima del 25%, l’assicurato non avrebbe
comunque diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 3,5 % [48’000 – 46’332 x 100 : 48’000].
Alla
medesima conclusione, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi di riferimento fino al 2013, anno dell’emissione della
decisione contestata. Infine, visto il basso tasso di invalidità, l’esito della
vertenza non muterebbe neanche volendo esaminare per ipotesi l’eventualità di
una riduzione del reddito statistico da invalido in presenza di un gap salariale
in applicazione della giurisprudenza per la quale quando il reddito da valido
differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico
settore economico (ossia di almeno il 5 %) ed è quindi da considerarsi considerevolmente
inferiore alla media, si può giustificare - soddisfatte ulteriori condizioni -
un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo
parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia
del 5% (DTF 135 V 297, 134 V 322 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5, U 8/07 del 20 febbraio 2008).
A
fronte di un’abilità lavorativa comunque completa in un’atti-vità adeguata dal marzo
2013, a ragione, quindi, l’amministra-zione ha concluso per l’assenza di un grado
di invalidità conferente il diritto ad una rendita di invalidità.
In
proposito va pure nuovamente
richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo
di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).
In
concreto, considerata tra l’altro l’ampia formazione e esperienza professionale
di cui può vantarsi il ricorrente (cfr. doc. AI 13), a ragione
l’amministrazione ha evidenziato nella risposta di causa che esiste un ventaglio
relativamente ampio di professioni possibili che non richiedono necessariamente
la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr.
pure la STF U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente
statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la
propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza
DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile
2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a
personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, o nei
servizi, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, o
di incasso o assemblaggio, che non comportano aggravi fisici e che possono
essere eseguite in posizione seduta (RCC 1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U
329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che,
tramite la riduzione del reddito riconosciuta dalla giurisprudenza (DTF 126 V
75) - in concreto ammessa nella misura generosa del 15% - si tiene conto delle
particolari limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte
Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti,
STF I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).
Ne
consegue che la decisione contestata dev’essere confermata – nella sua sostanza
e meglio nella misura in cui ha stabilito il rifiuto di una rendita di invalidità,
non essendo assolta la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa con
una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente
perdita di guadagno, presupposto indispensabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
lett. b LAI – mentre il ricorso va respinto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del
ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti