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Decisione

32.2013.213

Richiesta di prestazioni rifiutata in assenza di un grado di invalidità sufficiente; invalidità secondo la LAINF; accertamenti medici e economici operati dall'ammnistrazione giudicati corretti dal TCA

29 luglio 2014Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.

4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti). In una decisione del

24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), il TFA ha evidenziato il valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia.

Ciò

deve quindi a maggior ragione valere in caso di accordo tra parere del medico

curante e valutazione del SMR.

Con

specifico riferimento al parere espresso dal dr. __________, ribadite le

considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia

(anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5), la - parzialmente differente -

valutazione del curante in punto alla residua esigibilità lavorativa è peraltro

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni

modo non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione

che si fondano, come detto, su concordanti pareri medici ai quali va conferita

piena forza probatoria. In proposito si osservi come per la giurisprudenza di

norma una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se il SMR dispone,

come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali

(nel caso di una perizia cfr. STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).

In

realtà il dr. __________, pur confermando lo stesso quadro diagnostico degli

altri specialisti che hanno valutato l’assicu-rato, dopo aver rilevato come

dalla frattura subita l’assicurato avesse fatto “passi da gigante” e la

situazione fosse “migliorata nettamente”, si è limitato a sottolineare

le difficoltà alla deambulazione su terreni scivolosi o bagnati, irregolari,

un ciottolato e terreni all'interno di cantieri e a rilevare l’accentuazio-ne

della sintomatologia dolorosa all'interno della caviglia, per la quale egli

aveva interpellato il prof. __________, ortopedico della clinica universitaria

di __________, per ottenere un parere specialistico (che tuttavia, a distanza

di diversi mesi, non è mai pervenuto) e per un'inadeguata confezione della

scarpa con suola ortopedica. In sostanza il curante si pronuncia tuttavia esclusivamente

sulla capacità lavorativa nel mestiere precedentemente esercitato, a dipendenza

dell’impossibilità di frequentare i terreni dei cantieri, non invece su quella

in attività leggere adeguate rispettose delle limitazioni da lui evidenziate

(doc. A7). Analogamente vale per i suoi stringati e non motivati certificati

di inabilità del 27 aprile, 4 settembre, 9 e 25 ottobre 2013 (doc. AI 56, 59).

Tali

valutazioni non possono pertanto modificare le predette conclusioni tratte dal

medico SMR.

peraltro può essere di rilievo il fatto, addotto dal ricorrente, che egli avrebbe

formulato opposizione alla decisione dell’as-sicuratore LAINF, considerato come

le conclusioni dell’Ufficio AI si basano, come detto, su un’approfondita

valutazione della documentazione agli atti e che del resto, almeno in questa

sede, divergono in punto all’esigibilità dell’attività lavorativa

precedentemente esercitata.

All’assicurato

va comunque ricordato che egli potrà chiedere la revisione di questo giudizio

nella misura in cui l’esito della procedura dell’assicuratore infortuni sarà

rilevante ai fini di una diversa valutazione del grado d’invalidità con

eventuale diritto ad una rendita.

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e

concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo

stato di salute dell’assicurato (sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. anche le STFA I 938/05 del 24

agosto 2006 e I 143/07 del 14 settembre 2007), richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se

necessario cambiando professione (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che

se RI 1 non è più in grado di esercitare la precedente attività di direttore

lavori e coordinatore di progetti energetici dal 2 aprile 2012, tuttavia dal marzo

2013 va ritenuto abile in misura completa in attività adeguate rispettose dei limiti

funzionali elencati, ritenuto che in particolare non esistono limitazioni per

attività da eseguire seduti e con carichi variabili (doc. IVbis).

Contrariamente

a quanto sembra concludersi dalla decisione contestata infatti, l’assicurato,

almeno sino al momento decisivo della decisione stessa, non ha più riacquistato

la capacità lavorativa nella professione esercitata, a motivo delle difficoltà

di deambulazione su terreni irregolari.

Con

riferimento al possibile futuro peggioramento delle sue condizioni paventato

dai medici, segnatamente la possibile degenerazione completa a medio/lungo

termine dell’artrosi post-traumatica

sottoastragalica con dolori (certificato 14 marzo 2013 del dr. __________, doc.

AI 34), a prescindere dal fatto che potranno allora se del caso essere

approntate eventuali adeguate misure terapeutiche (quali l'uso di infiltrazioni

intraarticolari di anestetico locale derivato dal cortisone e viscosupplementazione

o in ultima analisi un’artrodesi; cfr. doc. AI 34), basti in questa sede

rilevare come il provvedimento in oggetto si pronuncia sulla situazione in

essere fino al momento determinante della resa della decisione stessa, la quale

delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). Il presente

giudizio non pregiudica per contro eventuali diritti del ricorrente nei

confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento in lite, ritenuto come in caso di peggioramento delle sue

condizioni il ricorrente avrà la facoltà di presentare una nuova domanda di

prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed

allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o

maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di inabilità.

D’altra

parte, va ricordato che se da un lato la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altro si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

Considerandi

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Inoltre,

quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti. D’altra parte, come detto, il ricorrente non ha fornito, né in

sede amministrativa né in questa sede, documentazione medica che contraddica le

menzionate certificazioni agli atti e che possa in qualche modo attestare la presenza

di altre patologie rilevanti o una diversa valenza invalidante delle affezioni

di cui è portatore oppure l’intervento di un peggioramento dello

stato di salute rilevante (DTF 130 V

140, 129 V 4).

2.8

Per quel che

concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in

esame non sono dati i presupposti per intraprendere provvedimenti di ordine

professionale in considerazione del percorso scolastico-professionale e del

danno alla salute. Nella risposta di causa ha altresì evidenziato la presenza,

in un mercato adeguato del lavoro, di attività alternative da svolgere

dall’assicurato, prendendo in considerazione, come verrà detto nel prosieguo,

quale reddito da invalido i salari statistici e stabilendo una perdita di

guadagno e, quindi, un grado di invalidità dello 0%.

In

particolare, riguardo alla determinazione del grado

d’invali-dità, al fine di determinare l'incapacità al

guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3),

occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza

il danno alla salute e, quindi, nella sua ultima attività (reddito da valido)

con quello ipotetico risultante dalle attività esigibili nonostante

l’invalidità (reddito da invalido).

L’Ufficio

AI ha quindi rettamente quantificato il salario da valido computando il reddito

percepito quale direttore lavori e coordinatore progetti energetici di fr.

48'000.--, dichiarato dall’ultimo datore di lavoro per l’anno 2011 (doc. 22-3).

In

merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente

alla giurisprudenza e come si evince dalla risposta di causa, l’amministrazione

l’ha stabilito computando il reddito statistico conseguibile

nel 2011 in un’attività semplice e ripetitiva, pari a fr. 61'776.--, utilizzando

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori, in un’attività semplice

e ripetitiva, nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.

347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).

L’Ufficio

AI ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali

(segnatamente per la necessità di effettuare lavori leggeri) del 3% e del 7%.

In relazione a tale riduzione

operata sul reddito statistico, deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale

(cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia

del 26 agosto 2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11 giugno

2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato

autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido

comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di

5.

e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per

ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano

conferma nella giurisprudenza federale.

In

concreto dunque, ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato fattori di riduzione

del 3% e 7%, per quanto esposto la riduzione dovrebbe ammontare complessivamente

al 15% (5 + 10) ottenendo quindi un reddito da invalido di fr. 52'509.60 (61'776.-- meno il 15%).

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 48’000.-- ed

il reddito da invalido di fr. 52'509.60 non risulta alcun tasso d’invalidità (48.000

- 52'509.60 x 100 : 48’000).

Anche

ammettendo una riduzione globale massima del 25%, l’assicurato non avrebbe

comunque diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 3,5 % [48’000 – 46’332 x 100 : 48’000].

Alla

medesima conclusione, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi di riferimento fino al 2013, anno dell’emissione della

decisione contestata. Infine, visto il basso tasso di invalidità, l’esito della

vertenza non muterebbe neanche volendo esaminare per ipotesi l’eventualità di

una riduzione del reddito statistico da invalido in presenza di un gap salariale

in applicazione della giurisprudenza per la quale quando il reddito da valido

differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico

settore economico (ossia di almeno il 5 %) ed è quindi da considerarsi considerevolmente

inferiore alla media, si può giustificare - soddisfatte ulteriori condizioni -

un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (DTF 135 V 297, 134 V 322 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5, U 8/07 del 20 febbraio 2008).

A

fronte di un’abilità lavorativa comunque completa in un’atti-vità adeguata dal marzo

2013, a ragione, quindi, l’amministra-zione ha concluso per l’assenza di un grado

di invalidità conferente il diritto ad una rendita di invalidità.

In

proposito va pure nuovamente

richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo

di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a

profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova

professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).

In

concreto, considerata tra l’altro l’ampia formazione e esperienza professionale

di cui può vantarsi il ricorrente (cfr. doc. AI 13), a ragione

l’amministrazione ha evidenziato nella risposta di causa che esiste un ventaglio

relativamente ampio di professioni possibili che non richiedono necessariamente

la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr.

pure la STF U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente

statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la

propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza

DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile

2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, o nei

servizi, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, o

di incasso o assemblaggio, che non comportano aggravi fisici e che possono

essere eseguite in posizione seduta (RCC 1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U

329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che,

tramite la riduzione del reddito riconosciuta dalla giurisprudenza (DTF 126 V

75) - in concreto ammessa nella misura generosa del 15% - si tiene conto delle

particolari limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte

Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti,

STF I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata – nella sua sostanza

e meglio nella misura in cui ha stabilito il rifiuto di una rendita di invalidità,

non essendo assolta la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa con

una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente

perdita di guadagno, presupposto indispensabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1

lett. b LAI – mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del

ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti