32.2013.215
Respinta domanda di prestazioni in assenza di un grado di invalidità rilevante; negati anche provvedimenti professionali
21 agosto 2014Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.215
FC
Lugano
21 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 19 novembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1984, già diplomato come panettiere e attivo come apprendista
selvicoltore, nell’ottobre 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI lamentando
un’aller-gia alla farina (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 19 novembre 2013 (preavvisata
il 10 ottobre 2013), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta ritenuto come dagli
atti acquisiti in sede di istruttoria risultava che il richiedente era da
ritenersi abile nell’abituale attività di panettiere pasticciere con dei
piccoli accorgimenti quali per esempio l’utilizzo di mascherine o guanti (doc.
AI 11).
1.3. L’assicurato
ha inoltrato il presente ricorso, contestando la decisione querelata, sulla
base di documentazione già agli atti e due nuovi certificati medici (I).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando,
sulla base dell’allegato parere del SMR, la valutazione medica posta alla base
della decisione.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti
professionali o ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, l’assicurato, di formazione panettiere, ha interrotto la propria
attività lamentando di essere sofferente di allergia alla farina. Nell’ottobre 2007 ha inoltrato una notifica di infortunio alla __________ (assicuratrice LAINF del datore di
lavoro), la quale, con decisione 25 ottobre 2007, ha negato la presenza di una malattia professionale ritenendo che i disturbi lamentati agli
organi della respirazione erano essenzialmente causati dalla pollinosi su
ipersensibilità a numerosi pollini e graminacee e non all’attività
professionale svolta (doc. AI 5-3). L’assicuratore infortuni si è basato su
un’approfondita valutazione specialistica effettuata dal dr. __________, spec.
FMH in medicina interna, immunologia clinica e allergologia. Nel suo rapporto
inoltrato il 7 maggio 2007 al dr. __________, generalista e curante
dell’assicurato, lo specialista, eseguiti test allergologici, ha posto le
diagnosi di “Possibile leggera allergia debuttante alla farina (con leggeri
sintomi di rinocongiuntivite sul posto di lavoro, possibile leggero eritema
alle mani, sospetto non confermato di asma bronchiale), Pollinosi su
ipersensibilità a numerosi pollini di alberi e di graminacee, allergia
anamnestica alla penicillina” e dopo aver ricordato che l’assicurato, sin
da piccolo sofferente di una moderata rino-congiuntivite stagionale,
aveva lamentato da alcuni mesi l'apparizione dì una leggera rino-congiuntivite
e di un arrossamento delle mani quando si trova sul posto di lavoro, con
disturbi a livello oculare e nasale, ha riferito di un reperto del Dosaggio
delle IgE specifiche (valutazione in 6 classi) positivo (in classe 2) per la
farina di grano, ma negativo per la farina di grano saraceno, l'avena, il mais
e la segale. Ha quindi formulato la seguente valutazione:
"
Il signor RI 1 è senza
ombra di dubbio un soggetto atopico dato che soffre da quattro anni di una
classica pollinosi. Il bilancio allergologico ha in effetti evidenziato una chiara
ipersensibilità a numerosi pollini di alberi e di graminacee che sicuramente possono
spiegare la sintomatologia stagionale di cui soffre il tuo giovane paziente da
circa quattro anni. Negli ultimi mesi il signor RI 1 ha notato l'apparizione di
una moderata rinocongiuntivite e di un eritema alle mani quando maneggia la
farina sul posto di lavoro. Il bilancio allergologico ha evidenziato un
risultato dubbio, per quanto riguarda i test cutanei effettuati con la tecnica
del Prick Prick con varie farine ed ha dato esito leggermente positivo al CAP
RAST per quanto riguarda la farina di grano. Non è dunque escluso che il tuo
paziente possa iniziare attualmente una allergia alla farina a cui è esposto professionalmente
come panettiere. Va detto che al momento attuale la sintomatologia sembra
essere piuttosto discreta e ho avuto l'impressione, discutendo con il tuo paziente,
che il signor RI 1 non sia più motivato a lavorare come panettiere e vorrebbe
poter beneficiare di una riqualifica professionale pagata dalla __________ In
tale contesto ho ritenuto indicato inviare il paziente al dr. __________, Pneumologo,
di cui puoi leggere in allegato le conclusioni. Al momento attuale è pertanto
assai difficile poter stabilire con certezza se vi sia una reale allergia alla
farina (la positività dei test cutanei e degli esami sierologici possono essere
dovuti unicamente ad una reazione crociata con i pollini di graminacee senza
obbligatoriamente che questi abbiano una conseguenza clinica rilevante). Dato
che iI tuo paziente non è più tornato alla mia consultazione dopo la
valutazione pneumologica non ho potuto discutere con il signor RI 1 la sua
problematica. Personalmente non ritengo, al momento attuale, che vi siano attualmente
gli estremi per annunciarlo come malattia professionale, ma non è escluso che,
tale problematica, possa svilupparsi con il tempo. D’altro canto, vista la
scarsa motivazione del paziente a proseguire la sua attività professionale come
panettiere e il rischio che in futuro possa realmente sviluppare problemi
allergici con la farina, si potrebbe annunciarlo alla __________ affinché venga
effettuata una prima valutazione dai loro specialisti. Sarebbe in effetti
peccato che il signor RI 1 sviluppi oggettivamente una severa allergia alla
farina nel corso dei prossimi anni, quando poi sarà più difficile
riqualificarlo professionalmente.”
Al referto ha allegato il rapporto reso il 26 marzo 2007 dal dr. __________,
pneumologo dell’Ospedale regionale di __________, il quale, effettuati i relativi
esami funzionali, ha negato la presenza di sicure affezioni respiratorie suggestive
per una sicura o probabile componente asmatica di una rinocongiuntivite
allergica di recente insorgenza. Ha quindi ammesso una lieve iperreagibilità
bronchiale che comunque non era tale da confermare la presenza di un’asma
bronchiale (doc. AI 6-12).
Dal
canto suo, con certificato del 11 giugno 2013, il curante dr. __________ si è
limitato a certificare che il paziente presentava “una possibile leggera
allergia alla farina con sintomatologia di rinocongiuntivite e eritema alle
mani” e in data 17 settembre 2013 a confermare la diagnosi di allergia alla
farina di grano con sintomatologia di rinocongiuntivite, precisando che “un’attività
professionale nell’ambito della ristorazione non è indicata dal profilo salute”
(doc. AI 6-1, 6-2).
Sulla
base di questi atti medici e dopo analisi della documentazione richiamata dalla
__________, l’amministrazio-ne ha concluso, mediante il progetto del 10 ottobre
2013 dapprima e la decisione contestata poi, che le problematiche respiratorie
lamentate non erano tali da determinare un’inca-pacità lavorativa, i sintomi
relativi alle diagnosi formulate potendo essere contenuti mediante semplici
accorgimenti come l’utilizzo di mascherine e guanti (doc. AI 7, 8).
L’assicurato,
che nel frattempo ha intrapreso un apprendistato quale selvicoltore, con
attribuzione di assegni di formazione, ha contestato questa decisione allegando
un nuovo certificato del medico curante del 14 ottobre 2013 attestante la
diagnosi di “allergia alla farina di grano con sintomatologia di rinocongiuntivite,
dermatite alle mani”, precisando che un tentativo di porto di guanti aveva
portato ad una dermatite disidrosica per eccessiva sudorazione. Secondo il dr. __________,
la ripresa di un’attività necessitante tali accorgimenti era da evitare (doc.
AI 11-19).
Ha
prodotto inoltre un rapporto del 18 novembre 2013 relativo ad una visita medica
di controllo su incarico dell’Ufficio regionale di collocamento del dr. __________,
internista (doc. A4).
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato
redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA
ritiene che rettamente l’Ufficio AI non ha riscontrato alcuna limitazione della
capacità lavorativa dell’assicurato. In particolare, richiamata la su- esposta
giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non si vedono
motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia
eseguita dal dr. __________ per il quale essenzialmente era data una possibile
leggera allergia debuttante alla farina (con leggeri sintomi di rinocongiuntivite
sul posto di lavoro, possibile leggero eritema alle mani, sospetto di asma
bronchiale), confermata solo in misura lieve (dosaggio delle IgE
specifiche, positivo in classe 2 su una valutazione in 6 classi e test cutanei
effettuati con la tecnica del Prick Prick con varie farine con esito
leggermente positivo per la farina di grano) dai test eseguiti dal dr. __________.
La rinocongiuntivite è stata definita moderata e pur non
escludendo che il paziente potesse sviluppare un’allergia alla farina, ha
osservato in sostanza di aver piuttosto avuto l'impressione che l’interessato non
fosse più motivato a lavorare come panettiere, volendo poter beneficiare di una
riqualifica professionale pagata dalla __________. Ha quindi ritenuto dubbia
l’esistenza di una reale allergia alla farina, la positività dei test cutanei e
degli esami sierologici potendo essere dovuti unicamente ad una reazione
crociata con i pollini di graminacee e negando la presenza di una malattia
professionale. In sostanza, sulla base degli accertamenti esperiti, anche per
conto dell’assicu-ratore infortuni coinvolto, non era stato possibile escludere
o confermare a priori una componente professionale nei disturbi allergici lamentati,
peraltro moderati, dal paziente.
Né
del resto l’insorgente ha prodotto, nel corso della procedura amministrativa o
in questa sede, documentazione medica idonea a contraddire la succitata concludente
valutazione specialistica rispettivamente a sostenere e a comprovare un
peggioramento delle sue condizioni rispetto alla valutazione del dr. __________
del maggio 2007. In particolare, con riferimento agli stringati e non motivati
certificati resi dal dr. __________, ribadite le considerazioni che si
impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti;
cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr.
consid. 2.5), la differente valutazione del curante in punto alla esigibilità
dell’attività precedentemente svolta è peraltro spiegabile con la diversità
degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.
STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile
di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano, come detto,
su un parere specialistico, non da ultimo anche considerando come il dr. __________
è generalista e quindi non specialista della materia che qui interessa.
In
sede di ricorso l’assicurato ha prodotto lo scritto 18 novembre 2013 del dr. __________,
internista e medico di fiducia della LADI, il quale ha sostenuto:
"
Valutazioni e proposte:
Si tratta quindi di un panettiere-pasticciere 29enne,
con una pollinosi dall'età di 22 anni che sarebbe nettamente diminuita
d'importanza nel giro di 4-5 anni e che nel 2007 ha interrotto la sua attività professionale per dei disturbi allergici a livello ORL e alle
mani. La valutazione allergologica effettuata nel 2007 non permetteva di
concludere con sicurezza per una malattia professionale (allergia alla farina)
e la decisione dell'__________ di non riconoscere una malattia professionale
non è purtroppo a quel momento stata impugnata dall'Assicurato. In seguito anche
l'AI ha quindi considerato abile il Signor RI 1 nella sua attività di panettiere-pasticciere
con l'ausilio di piccoli accorgimenti.
Purtroppo nel 2007 non era stata sufficientemente
approfondita la questione, avendo l'Assicurato optato per un'altra professione.
Basandomi tuttavia sull'anamnesi del paziente, che riferisce di non essere
praticamente più allergico ai pollini ma di aver accusato regolarmente entrando
in contatto con la farina sintomi quali eritemi alle mani e rinocongiuntivite (anche
nella professione di aiuto-cuoco), un'allergia alla farina sembra verosimile e
la ripresa di un'attività lavorativa quale panettiere-pasticciere presenterebbe
a mio avviso un rischio rilevante di peggiorare le manifestazioni allergiche.
In questo caso la conseguenza sarebbe quella di dover poi procedere a una
riqualifica professionale nel prossimo futuro. L'utilizzo di mascherine, oltre
a non proteggere gli occhi appare problematico per periodi prolungati;
l'utilizzo di guanti ha portato ad un'ipersudorazione con manifestazioni di
eczemi come documentato dal MC dr. __________.
In definitiva, anche se per i motivi elencati non si
può concludere con sicurezza per la presenza di una malattia professionale, il
rischio di sviluppo di una severa allergia alla farina in caso di'ripresa di
un'attività quale panettiere-pasticciere appare concreto.
Per fare chiarezza, una possibilità per il Signor RI 1
sarebbe stata quella di presentare delle osservazioni entro 30 giorni a
progetto a decisione AI, chiedendo una valutazione più approfondita. Se questo
non è stato fatto, per i motivi esposti ritengo ragionevole evitare di esporre
nuovamente il Signor RI 1 al rischio di peggioramento dell'allergia in
attività a contatto con la farina (panettiere-pasticciere; aiuto cuoco).
L'attività quale selvicoltore non presenta invece controindicazioni. Restando a
disposizione per eventuale ulteriore discussione, saluto cordialmente.” (doc.
A4)
Ora,
tale rapporto - che non si capisce se si sia basato su una valutazione clinica
o soltanto su una valutazione degli atti - si limita in sostanza ad una riesposizione
della situazione e degli accertamenti effettuati nel 2007, senza apportare
nuovi elementi e trae le sue conclusioni senza aver effettuato alcun
accertamento o esame ulteriore. Si evince quindi la conferma di disturbi allergici,
ma unicamente la presenza di un “rischio” di sviluppo di una severa allergia
alla farina in caso di ripresa di un’attività quale panettiere.
Questa
Corte non misconosce quindi l’esistenza di una problematica allergica, ma
tuttavia concorda con la valutazione 16 dicembre 2013 del SMR nel ritenere che
la documentazione medica prodotta non sia suscettibile di modificare le
conclusioni dell’amministrazione e di indicare una modifica dello stato di
salute dell’assicurato e tantomeno una nuova patologia. In effetti, rettamente
Fatti
il SMR rileva che:
"
(…)
- dalla documentazione presentata non risulta
verosimile che l’attività di panettiere-pasticciere non possa più essere svolta
per motivi di salute
- difficile ritenere l’attività di selvicoltore più
adatta per motivi medici in considerazione del fatto che nel 2007 era stata
diagnosticata una pollinosi con ipersensibilità a numerosi pollini di alberi e
di graminacei." (Doc. IV/bis)
Alla
luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
agli atti, che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute
dell’insorgente e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati), che l’assicurato appare abile nell'abituale attività
di panettiere-pasticciere con dei piccoli accorgimenti, quali per esempio l'utilizzo
di mascherine o di guanti.
In
assenza di un'incapacità lavorativa e, quindi di un grado d'invalidità, a ragione
l’amministrazione ha negato la concessione di una rendita.
Considerandi
2.7
Per quanto riguarda eventuali provvedimenti professionali, segnatamente
una riqualifica professionale, l’art. 17 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV
Praxis 1997 p. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione
professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere
o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità (cfr. anche Pratique
VSI 2000 p. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb).
Nella
specie gli stessi non entrano in considerazione, considerato come in base al
provvedimento querelato l’assicurato non subisce alcuna riduzione della
capacità lavorativa e, quindi, nemmeno una perdita di guadagno.
In proposito val
la pena comunque evidenziare che l’assicu-rato sta già seguendo una
riformazione professionale quale selvicoltore che egli ha scelto di sua
spontanea volontà.
In queste circostanze, dunque, la mancata
concessione di provvedimenti professionali va confermata.
Ne consegue
che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti