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Decisione

32.2013.215

Respinta domanda di prestazioni in assenza di un grado di invalidità rilevante; negati anche provvedimenti professionali

21 agosto 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

il SMR rileva che:

"

(…)

- dalla documentazione presentata non risulta

verosimile che l’attività di panettiere-pasticciere non possa più essere svolta

per motivi di salute

- difficile ritenere l’attività di selvicoltore più

adatta per motivi medici in considerazione del fatto che nel 2007 era stata

diagnosticata una pollinosi con ipersensibilità a numerosi pollini di alberi e

di graminacei." (Doc. IV/bis)

Alla

luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

agli atti, che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute

dell’insorgente e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati), che l’assicurato appare abile nell'abituale attività

di panettiere-pasticciere con dei piccoli accorgimenti, quali per esempio l'utilizzo

di mascherine o di guanti.

In

assenza di un'incapacità lavorativa e, quindi di un grado d'invalidità, a ragione

l’amministrazione ha negato la concessione di una rendita.

Considerandi

2.7

Per quanto riguarda eventuali provvedimenti professionali, segnatamente

una riqualifica professionale, l’art. 17 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV

Praxis 1997 p. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione

professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere

o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione

professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione

professionale a causa dell’invalidità (cfr. anche Pratique

VSI 2000 p. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb).

Nella

specie gli stessi non entrano in considerazione, considerato come in base al

provvedimento querelato l’assicurato non subisce alcuna riduzione della

capacità lavorativa e, quindi, nemmeno una perdita di guadagno.

In proposito val

la pena comunque evidenziare che l’assicu-rato sta già seguendo una

riformazione professionale quale selvicoltore che egli ha scelto di sua

spontanea volontà.

In queste circostanze, dunque, la mancata

concessione di provvedimenti professionali va confermata.

Ne consegue

che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti