32.2013.216
Conferma della decisione che riconosce una rendita AI del 50%. Le valutazioni mediche prodotte dall'assicurato non sono atte a sovvertire la perizia allestita dall'UAI
22 settembre 2014Italiano60 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.216
cs
Lugano
22 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 novembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nato nel __________, da ultimo __________ e __________ presso la __________,
il 26 giugno 2012 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc.
AI 2). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, l’UAI, con decisione del
15 novembre 2013, preavvisata dal progetto del 7 giugno 2013 (doc. AI 58-1), lo
ha messo al beneficio di una rendita AI del 50% (grado d’invalidità del 53%),
con effetto dal 1° marzo 2013 (doc. II/1).
B. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione,
chiedendo il riconoscimento di un grado d’invalidità pari almeno al 60% a
partire dal 1° marzo 2013, con attribuzione della relativa rendita AI e
domandano l’allestimento di una perizia giudiziaria ed il suo interrogatorio (doc.
I).
Nel
merito l’insorgente sostiene da una parte che la sua incapacità lavorativa è
superiore al 50% a va situata almeno all’80% e che il calcolo del raffronto dei
redditi è stato effettuato in modo errato ed in dispregio della giurisprudenza
(chiara e univoca) del Tribunale federale. In particolare il ricorrente
contesta la perizia psichiatrica effettuata dal CPAS, allegando le valutazioni
del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che l’ha visitato il 3
e 4 luglio 2013 e che avrebbe rilevato un peggioramento del quadro clinico.
Circa
l’aspetto economico, l’assicurato sostiene che la valutazione del reddito da
valido non sia corretta, avendo percepito un salario maggiore rispetto a quello
preso in considerazione dall’UAI.
C. Con
risposta del 16 gennaio 2014 l’amministrazione ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. V).
D. Con
osservazioni del 23 gennaio 2014 il ricorrente ha ribadito la necessità di far
esperire una perizia giudiziaria (doc. VII), mentre il 30 gennaio 2014 l’UAI ha
confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc. IX).
In
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003).
Nel merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA
del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9
agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid.
4.2, I 475/01).
3. In concreto l’assicurato contesta la perizia allestita in sede
amministrativa, rilevando che il dr. med. __________, specialista FMH
psichiatria e psicoterapia, ha costatato un peggioramento del suo stato di
salute.
Nel
caso di specie l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia medica
psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________ __________, FMH psichiatria
e psicoterapia, Direttrice del Centro peritale per le assicurazioni sociali
(CPAS) e della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________
del __________, le quali, dopo aver visitato il ricorrente in data 18 aprile 2013
e 3 maggio 2013, nel referto redatto il 3 maggio 2013, dopo aver descritto i
dati clinici, l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurato, i dati oggettivi e
la terapia psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi con ripercussioni
sulla capacità di lavoro di sindrome da disadattamento evoluta in episodio
depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1).
Dalla
perizia emerge:
" DATI
SOGGETTIVI DELL’ASSICURATO
Si è sentito “ferito in
modo micidiale, distrutto nell’immagine e nella personalità e la cosa che gli
fa più rabbia è che non c’è ragione; gli è stata fatta una tremenda
ingiustizia, più ci pensa e più si arrabbia. Prima accettava tutte le sfide,
avrebbe accettato la disdetta se questa fosse stata motivata”. Ora non ha
voglia di fare niente, non ha alcuna motivazione, si sente sempre stanco, sente
che gli hanno “devastato la credibilità in tutto”. Ha paura di fare qualsiasi
cosa, “è diventato emotivo, per esempio gli capita di commuoversi davanti ai
film, cosa di cui si vergogna”.
Il morale è definito “sotto
le scarpe”; riporta pensieri sull’inutilità della propria vita in assenza di
un’ideazione suicidale attiva e di propositi eterolesivi. Afferma di lottare
per i suoi figli.
Il sonno è leggermente
migliorato con i farmaci ma è caratterizzato ancora da un’insonnia centrale.
L’ideazione è polarizzata sulle tematiche legate al licenziamento.
Si alimenta senza piacere
né voglia; non c’è stato un calo di peso.
Ha lasciato gran parte
dei suoi hobby quale __________.
Definisce l’attenzione e
la concentrazione “un po` basse”, talora dimentica cose legate alla
quotidianità.
Rispetto al futuro dice
di rendersi conto di “non essere più come prima”. Spera di riuscire a
dimenticare e a superare questa situazione.
Ha degli amici che però
tende a frequentare di meno poiché non ha voglia di vederli e fatica a
confrontarsi con la nuova immagine che è convinto di dare di sé.
Si discute la possibilità
di essere impiegato magari a tempo parziale con altre mansioni che non
prevedano la gestione di gruppi ma l’assicurato assolutamente non accetta
questa possibilità poiché ritiene che la sua forza fosse il lavoro di gruppo,
elemento invece che gli è stato contestato in occasione del licenziamento.
(…)
3. DATI OGGETTIVI
Esame psichico
Giunge agli appuntamenti
in anticipo, essendo arrivato da solo e guidando l’auto.
E’ discretamente curato
nell’igiene e nell’abbigliamento.
E’ lucido e orientato nei
vari domini e verso la situazione peritale.
L’atteggiamento assunto
verso il perito è autentico, collaborante e discretamente empatico pure in
presenza di una certa tensione endopsichica e irritabilità latenti e talora
vissuti di vergogna.
Le funzioni cognitive
superiori attenzione, concentrazione e memoria non appaiono sensibilmente
compromesse. Dal punto di vista cognitivo sono conservate buone competenze;
l’assicurato fra l’altro conosce molto bene, oltre all’italiano, il francese e
il tedesco.
Comportamento non
verbale: la mimica e l’espressione del viso rilevano ansia, tristezza,
sconforto, in qualche occasione compare un pianto che viene subito trattenuto;
il contatto di sguardo è mantenuto; la voce è sostenuta da toni
sufficientemente modulati; la postura non evidenzia particolari alterazioni.
L’eloquio spontaneo è
presente, le pause di conversazione e le latenze alla risposta sono mantenute,
Fatti
i nessi associativi sono solidi.
Il tono dell’umore è
deflesso e irritabile, l’affettività lievemente coartata, l’emotività è
piuttosto labile; la quota energetica e la spinta volitiva sono ridotte; per
quanto concerne l’istinto vitale sussistono idee sull’inutilità della propria
vita in assenza di propositi auto o eterolesivi.
L’immagine personale è
contaminata da importanti vissuti di disistima e inadeguatezza mentre non
sussistono sentimenti di colpa inap-propriati, essendo l’attribuzione di responsabilità
rivolta all’esterno. La proiezione nel futuro è tendenzialmente negativa.
La quota di ansia libera
è generalmente media.
Non si rilevano franchi
sintomi psicotici.
Attendibilità e critica
di malattia sono discrete.
(…)
Siamo confrontati con un
uomo di __________, peritato __________ tramite valutazione fiduciaria dal Dr. __________.
Il collega depone per una sindrome da disadattamento con reazione depressiva
prolungata, sottolinea il rischio di cronicizzare il vissuto patologico
nell’attesa di ricevere un risarcimento per quanto subito, portando quindi ad
un aggravamento a livello diagnostico e prognostico. Indica già un’evoluzione
in tal senso con segni che depongono per un iniziale disturbo depressivo
endogeno. Ritiene opportuna una presa a carico specialistica. Giudica esigibile
la ripresa della capacità lavorativa in misura totale a ottobre.
Il rapporto medico
stilato dalla psichiatra curante Dr.ssa __________ nel dicembre 2012 evidenzia
un episodio depressivo di media gravità, da lei certificato a partire da
ottobre, inizio della presa a carico. Lo ritiene totalmente inabile per
l’ultima professione e indica una prognosi incerta a medio termine.
In precedenza
nell’ottobre 2012 il medico curante aveva certificato un’inabilità lavorativa totale
a partire dal marzo 2012.
In questo ambito viene
chiesta una perizia psichiatrica, con la richiesta di valutare anche la
possibile compresenza di fattori psico-sociali.
L’attuale esame peritale
conferma l’evoluzione negativa paventata dal Dr. __________ con un decorso da
una sindrome da disadattamento a una vera e propria patologia dell’umore,
attuale episodio depressivo di media gravità.
L’assicurato non presenta
alcuna stigmata psicopatologica antecedente all’evento stressante determinato
dal __________.
(…)
L’evento del
licenziamento risulta essere traumatico in sé e per le modalità con le quali si
verifica ovvero con carattere improvviso e con una motivazione legata a __________
che egli ritiene essere un suo punto di forza; la situazione è di ardua
elaborazione poiché viene a intaccare uno degli elementi fondanti l’identità
personale, il senso di efficacia e di autostima. Nel corso dei mesi, lungi
dall’evolvere positivamente, si è strutturato quel bisogno di riconoscimento
del danno subito evidenziato nella perizia del Dr. __________. Questo spiega
anche la scarsa propensione dell’assicurato nei confronti dell’intervento
psicoterapico e la decisione da lui presa recentemente di sospenderlo in attesa
del risultato dell’esame peritale.
La dinamica intrapsichica
sopraindicata ha favorito l’evoluzione in una patologia endogena dell’umore e
in un episodio depressivo che attualmente risulta essere ancora di gravità
media, come certificato nel dicembre 2012 dalla Dr.ssa __________.
La presenza di questo disturbo
è oggettivata dall’esame psichico e trova conferma nella descrizione soggettiva
effettuata dall’assicurato (per la trattazione esaustiva si rimanda ai
rispettivi paragrafi).
La descrizione della
giornata è coerente coi dati oggettivi e soggettivi ed evidenzia deficit e
risorse dell’assicurato. Fra i primi si annoverano la riduzione delle relazioni
interpersonali, facendo egli fatica a confrontarsi con gli altri data la nuova
percezione di sé e la riduzione di investimento in attività piacevoli. Le risorse
residue vengono esplicate nella cura personale e nella gestione della casa, fra
cui lo svolgimento della spesa e la gestione burocratica, ambiti ai quali
adempie senza particolari problemi.
Si sottolinea inoltre il
persistere di risorse importanti dal punto di vista cognitivo ovvero di buone
competenze e anche per quanto concerne gli aspetti legati all’istruzione, fra
cui la conoscenza molto buona oltre che dell’italiano del francese e del
tedesco.
Complessivamente il
quadro clinico depone per una capacità lavorativa pari al 50% con riduzione
dell’orario, per l’ultima attività e attività confacenti. A livello
medico-teorico l’ultimo lavoro svolto in qualità di __________ può essere
ancora effettuato, cambiando le mansioni, ovvero escludendo l’assicurato dalla
gestione di gruppi, ambito che in questo momento non riesce ad affrontare per
il senso di inadeguatezza derivato dal non avere elaborato il licenziamento e
le modalità per i quali è avvenuto.
Nel corso del secondo
colloquio si sono discussi con l’assicurato eventuali ambiti di reinserimento
professionale ed è emerso come sia più gestibile e tollerabile una introduzione
nel mondo del lavoro in un’attività differente, che non lo metta a diretto
confronto con quello che era nel passato, confronto dal quale riuscirebbe
perdente e che, elicitando gli aspetti narcisistici, potrebbe compromettere il
recupero professionale. Si potrebbero considerare per esempio mansioni di tipo
impiegatizio.
E’ opportuno mantenere la
presa a carico specialistica farmacologica e psicologica, considerando che
queste non sussistono da molto tempo e auspicandosi che possano portare a
miglioramenti clinici.
Si consiglia una
rivalutazione fra 18-24 mesi” (doc. AI 50-8)
Il
24 maggio 2013 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, sulla base degli atti medici raccolti dall’UAI, si è espresso
circa l’evoluzione dello stato di salute del ricorrente, attestando un’incapacità
lavorativa totale dal 1° marzo 2012 e del 50% dal 1° ottobre 2012, sia nella
precedente attività, che in attività leggere e confacenti al suo stato di
salute (doc. AI 55).
In
sede di osservazioni l’insorgente ha prodotto un certificato del 5 luglio 2013
del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo le
visite del 3 e 4 luglio 2013, ha affermato:
" (…)
Quanto emerso dalla mia
valutazione evidenzia un ulteriore peggioramento del quadro clinico attualmente
riconducibile ad uno stato depressivo medio-grave (ICD 10 F32.2).
Il signor RI 1 lamenta
labilità emotiva, incapacità di gestire le proprie emozioni, sentimenti di
rovina ed inutilità, tendenza all’isolamento sociale, vergogna, difficoltà
nelle relazioni interpersonali, mancanza di energie, anedonia, astenia,
diminuzione dell’appetito, disturbi del sonno e stanchezza diurna,
rimuginazioni e pensieri negativi persistenti, confusione, sensazione di
“essere divorato dentro e che tutto sia crollato”, persistente stato di
allerta.
Non è più la persona di
un tempo e nulla è più come prima. Non è più in grado di investire
affettivamente, si sente distaccato da tutto e da tutti.
Lamenta un importante
calo della libido e presenza di idee di morte, apparentemente senza
progettualità.
All’esame psichico il
signor RI 1 risulta sufficientemente curato nell’aspetto; è vigile, orientato e
collaborante.
Il volto esprime
sofferenza, tristezza, rassegnazione, ansia e preoccupazione.
L’atteggiamento è
rassegnato e la capacità di proiettarsi nel futuro compromessa.
L’eloquio deve essere
stimolato ed è sostenuto da toni della voce scarsamente modulati in presenza di
una mimica ed una gestica ridotte e improntate a tristezza e rassegnazione.
Egli si esprime in modo
coerente ed articolato ma si evidenziano deficit della memoria e difficoltà a
mantenere la concentrazione.
I nessi associativi sono
saldi, il pensiero è corretto nella forma e nel contenuto.
Sono presenti sentimenti
di autosvalutazione, impotenza, rassegnazione vergogna, inutilità,
inadeguatezza ed una diminuzione dell’autostima.
Rilevo una marcata
deflessione timica in presenza di idee di morte, apparentemente senza
progettualità. Lo slancio vitale è notevolmente ridotto.
La critica di malattia è
presente e l’attendibilità rispetto alla narrazione dei fatti è buona.
Il quadro psicopatologico
da me evidenziato determina attualmente un’inabilità lavorativa dell’80%.
Si pone l’indicazione per
un potenziamento della terapia antidepressiva.
Vista l’instabilità delle
condizioni psichiche del signor RI 1 è indicata una rivalutazione peritale che
preveda più incontri nell’arco di un periodo di osservazione di 2-3 mesi."
(doc. AI 66-9)
Chiamata
a prendere posizione la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
__________, ha affermato:
" - il collega
indica un quadro clinico aggravatosi rispetto a quanto da noi osservato. In
occasione della nostra perizia, datata 3 maggio, avevamo infatti diagnosticato
un episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1) mentre il collega certifica la presenza di un episodio depressivo medio-grave, apponendo
il codice ICD 10 F 32.2, che corrisponde a un episodio depressivo grave; si
rimarca quindi già a livello nosografico una certa imprecisione
nell’identificazione del grado di severità. L’ICD 10 infatti non prevede un
codice intermedio fra l’episodio depressivo medio e quello grave e, se non sono
soddisfatti tutti i criteri per identificarlo grave, è corretto certificare
quello medio.
In ogni caso, esaminando
poi reperti soggettivi e oggettivi, non emerge un quadro clinico più severo
rispetto a quello da noi rilevato in occasione dell’esame peritale ma una
situazione psicopatologica del tutto sovrapponibile.
L’unico elemento che
diverge è il riscontro da parte del perito di “deficit della memoria e
difficoltà a mantenere la concentrazione”, lamentati dall’assicurato anche in
occasione della nostra perizia ma non oggettivati durante i due colloqui
peritali. Questo elemento però non fa variare la gravità, poiché secondo l’ICD
10 il criterio relativo al deficit nelle funzioni cognitive superiori (C4) era
già stato considerato nella nostra perizia, essendo considerato soddisfatto
come riscontro oggettivo ma anche solo come dato soggettivo.
La valutazione effettuata
dal Dr ____________________ quindi è riconducibile a un episodio depressivo di
media gravità: infatti, secondo criteri ICD 10, sono soddisfatti i primi tre
sintomi del punto B ovvero un “umore depresso abnorme… presente per la maggior
parte della giornata… in gran parte non influenzato dalle circostanze e
persistente per almeno due settimane”; una “perdita di interesse o piacere per
attività normalmente piacevoli”; una “diminuita energia o aumentata
faticabilità”.
Rispetto al punto C sono
presenti una “perdita di sicurezza o di autostima”, “lamentazioni o evidenza di
una diminuita capacità di pensare o concentrarsi, come indecisione e
titubanza”, “disturbi del sonno di qualsiasi tipo”. Non si rilevano invece
“sentimenti irragionevoli di auto-biasimo o sentimenti di colpa eccessivi e
inappropriati”, poiché l’assicurato attribuisce del tutto all’esterno il
licenziamento e le conseguenze che ne sono derivate; non sussistono neppure
“pensieri ricorrenti di morte o suicidio o qualunque comportamento suicidario”,
infatti sia in occasione della nostra perizia che dell’esame effettuato dal Dr __________
emergono idee di morte non indicate come pervasive e senza progettualità.
Allo stesso modo non sono
segnalate “modificazioni dell’attività psicomotoria” né “…dell’appetito”,
poiché queste ultime per soddisfare il criterio devono comportare “…
conseguenti variazioni di peso”. Rispetto al criterio C sono quindi soddisfatti
3 item.
La valutazione
dell’episodio depressivo medio secondo ICD 10 prevede che siano soddisfatti
almeno due punti del criterio B e un numero di item del criterio C tali da
raggiungere almeno il numero totale di 6. L’assetto psichico dell’assicurato
rientra in questo ambito di media gravità.
Per sussistere un
episodio depressivo grave devono essere presenti tutti e tre i criteri del
punto B e un numero di quelli relativi al punto C tali da raggiungere almeno 8
item.
- Teniamo inoltre a
precisare che la valutazione del grado di inabilità lavorativa dovuta al danno
alla salute non si basa, come una stretta equazione, sulla diagnosi nosografica
ma piuttosto sulla valutazione delle ricadute funzionali ovvero sul bilancio
fra deficit e risorse. La nostra valutazione di queste, che appare nel
paragrafo “descrizione della giornata”, evidenzia la presenza di deficit ma
anche di risorse residue, che possono essere spese in modo proficuo anche nel
contesto professionale, con le limitazioni di orario e le indicazioni sulle
attività confacenti da noi descritte.
Per contro l’esame del
Dr. __________ non comprende alcuna valutazione funzionale e la conclusione sul
grado di inabilità lavorativa sembra quindi desunta solo dal quadro clinico.
Tale considerazione
appare quindi non sostanziata.
- Infine consideriamo che
la valutazione dell’inabilità lavorativa di lunga durata, ovvero per
l’eventuale attribuzione di una rendita di invalidità, deve considerare non
solo il quadro osservato in sede di esame peritale ma anche il decorso del
disturbo psichico a partire dal suo esordio. Questo elemento risulta ancora più
importante quando si è in presenza di una patologia dell’umore, che per
definizione ha carattere episodico.
L’esame degli atti
comprende la valutazione assicurativa effettuata dal Dr. __________ e il
rapporto medico della Dr.ssa __________ psichiatra curante. Il primo esame
conclude per una sindrome da disadattamento che sta già evolvendo in un
episodio depressivo da lieve a medio, il secondo indica la presenza di un
episodio depressivo medio; non sono indicate remissioni quindi siamo davanti al
primo episodio depressivo.
Considerando l’evoluzione
del disturbo psichico, a partire dal suo esordio, non emerge quindi alcun dato
che indichi una condizione più grave di quella da noi oggettivata né di
instabilità; è stato quindi possibile giungere alle nostre conclusioni senza
necessità di effettuare un’osservazione prolungata.
Per quanto discusso, in
assenza di argomentazioni di rilievo a indicare variazioni del quadro clinico e
delle conseguenze funzionali, ribadiamo le nostre conclusioni peritali e
l’opportunità di una rivalutazione a distanza di 18-24 mesi, mantenendo la
presa a carico specialistica e adottando i provvedimenti di reintegrazione
illustrati." (doc. AI 71-2)
Il 25
novembre 2013 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Avevo diagnosticato un
episodio depressivo medio-grave codificandolo F32.2 (secondo ICD-10) non per
“una certa imprecisione” ma poiché, non esistendo un codice intermedio, era
l’unica possibilità per sottolineare un peggioramento del quadro
psicopatologico.
Le condizioni psichiche
dell’assicurato risultavano, al momento della mia valutazione, evolute
negativamente come da me oggettivato e descritto.
All’esame psichico, oltre
ai deficit di memoria e concentrazione, avevo oggettivato, quali elementi di
peggioramento, sentimenti di autosvalutazione, impotenza, rassegnazione,
vergogna, inutilità, inadeguatezza, una diminuzione dell’autostima, mimica e
gestica ridotte (quindi attività psicomotoria rallentata).
Marcata deflessione del
tono dell’umore in presenza di idee di morte, apparentemente senza
progettualità, ed una notevole riduzione dello slancio vitale.
Vengono inoltre
menzionati disturbi del sonno, diminuzione dell’appetito e della libido.
Per quanto concerne
l’investimento sulla realtà esterna, ricordo quanto riferitomi dall’assicurato:
“sento che tutto è
crollato, non sono più la persona di un tempo, nulla è più come prima, non sono
più in grado di investire affettivamente, mi sento distaccato da tutto e da
tutti.”
E’ proprio il decorso ad
evidenziare un’evoluzione negativa del quadro clinico.
Infatti il dr. __________
parla di una sindrome da disadattamento in evoluzione, la dottoressa __________
di un episodio depressivo di media gravità e, chi scrive, di un episodio
depressivo medio-grave.
Le condizioni psichiche
sono quindi instabili e impongono un’osservazione prolungata nel tempo.
Quanto descritto mi
permette di confermare, in termini di inabilità lavorativa, le conclusioni del
mio rapporto datato 5 luglio 2013.” (doc. D)
Il
7 gennaio 2014 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________
e la dr.ssa med. __________, specialista psichiatria e psicoterapia, __________,
in risposta al medico SMR, dr. med. __________, hanno affermato:
" (…) non ci è
possibile esprimerci rispetto al certificato prodotto 25.11.2013 dal Dr. __________,
non avendo più visto l’assicurato da luglio dello stesso anno, data della
nostra perizia.
Rimettiamo all’UAI la
decisione su un’eventuale entrata in materia e diamo la nostra disponibilità,
se del caso, per effettuare una nuova perizia." (doc. V/2)
Da
parte sua il dr. med. __________, medico SMR, FMH psichiatria e psicoterapia,
il 15 gennaio 2014, ha affermato:
" Ho preso
nozione della risposta dei periti CPAS, dr. ssa __________, dr.ssa __________
alle osservazioni dello psichiatra curante, dr. __________i, del 25.11.2013. I
periti, nei fatti, non si esprimono sull’eventuale instabilità dello stato
clinico enunciata dallo psichiatra curante.
Tuttavia, devo osservare
che il dr. __________ nel suo scritto del 25.11.2013 conferma in termini
d’inabilità lavorativa le conclusioni del suo precedente rapporto del
5.07.2013, al quale i periti, dr.ssa __________ e dr.ssa __________ avevano
risposto in modo esaustivo ed articolato confermando le conclusioni della
perizia CPAS da loro allestita in maggio 2013. Nonostante che in novembre 2013
il dr. __________ scriva di condizioni cliniche instabili, egli non cambia la
sua presa di posizione sulla funzionalità lavorativa del suo paziente. In altre
parole, l’apprezzamento del curante sull’incapacità lavorativa dell’A.to non si
è modificato.
Pertanto, la presa di
posizione dei periti al rapporto del dr. __________ del luglio 2013 rimane
valevole così come le prese di posizione SMR sul caso, ivi compreso il rapporto
SMR finale del 24.05.2013." (doc. V/3)
4. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista
medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i
diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei
servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che
la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa
al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM;
Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per
l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait
d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto
riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
Considerandi
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) »
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
5.
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in
dubbio la perizia del CPAS del 3 maggio 2013 (doc. AI 50-1).
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Le
perite, dopo aver riassunto i dati clinici e l’anamnesi, aver descritto i dati
soggettivi dell’assicurato, i dati oggettivi e la terapia psichiatrica attuale,
hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome da
disadattamento evoluta, episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1).
Le
perite si sono espresse su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno
esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed
hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle
indicazioni risultanti dalle visite effettuate nei mesi di aprile e maggio 2013.
Al referto va
attribuita piena forza probante.
Del
resto, il dr. med. __________, nei suoi attestati del 5 luglio 2013 (doc. C) e
del 25 novembre 2013 (doc. D), non contesta il contenuto del referto peritale
(e delle precedenti valutazioni dei dr. med. __________ [FMH psichiatria e
psicoterapia, medico fiduciario dell’assicuratore malattie], __________ [FMH
medicina generale e curante dell’assicurato] e __________ [FMH psichiatria e
psicoterapia e curante dell’assicurato]), ma sostiene piuttosto che nel frattempo
vi sarebbe stato un peggioramento dello stato di salute, tanto da ritenere
l’insorgente non più incapace al lavoro “solo” al 50%, bensì all’80% (cfr. doc.
C: “quanto emerso dalla mia valutazione evidenzia un ulteriore peggioramento
del quadro clinico attualmente riconducibile ad uno stato depressivo
medio-grave (ICD 10 F32.2)”).
Le
certificazioni del dr. med. __________ non sono tuttavia atte a sovvertire le
valutazioni del CPAS, giacché, come evidenzia la dr.ssa med. __________ nel
complemento del 22 luglio 2013 (doc. AI 71-2/3) e come si vedrà qui di seguito,
lo specialista non oggettiva un peggioramento dello stato di salute
dell’assicurato, ma descrive piuttosto una situazione per la maggior parte sovrapponibile
a quella riscontrata in occasione delle visite effettuate nei mesi di aprile e
maggio 2013 presso il CPAS.
Dal
referto peritale si evince che l’assicurato non ha voglia di fare niente, si
sente sempre stanco, sente che gli hanno devastato la credibilità, ha paura di
fare qualsiasi cosa, è diventato emotivo, riporta pensieri sull’inutilità della
vita “in assenza di un’ideazione suicidale attiva e di propositi etero
lesivi”. Il sonno è caratterizzato da un’insonnia centrale e si alimenta
senza piacere né voglia, ha lasciato i suoi hobby perché non ha voglia ed è
stanco, definisce l’attenzione e la concentrazione “un po’ basse” e
talora dimentica cose legate alla quotidianità, ha degli amici che però tende a
frequentare di meno (doc. AI 50-4/5).
Il
dr. med. __________ riporta una situazione valetudinaria simile, evidenziando
che l’insorgente lamenta una labilità emotiva ed un’incapacità a gestire le
proprie emozioni (già evidenziate nella perizia CPAS: “è diventato emotivo,
per esempio gli capita di commuoversi davanti ai film, cosa di cui si vergogna”),
sentimenti di rovina ed inutilità, nonché tendenza all’isolamento sociale,
vergogna e difficoltà nelle relazioni interpersonali (già evidenziate nella
perizia CPAS: “ha paura di fare qualsiasi cosa”; “riporta pensieri
sull’inutilità della propria vita”; “ha lasciato gran parte dei suoi
hobby”; “ha degli amici che però tende a frequentare meno”; “fra i primi
si annoverano la riduzione delle relazioni interpersonali, facendo egli fatica
a confrontarsi con gli altri data la nuova percezione di sé e la riduzione di
investimento in attività piacevoli”), mancanza di energie, anedonia,
astenia, stanchezza diurna (già evidenziate nella perizia CPAS: “ora non ha
più voglia di fare niente, non ha alcuna motivazione, si sente sempre stanco”),
diminuzione dell’appetito e disturbi del sonno (già evidenziati nella perizia
CPAS: “si alimenta senza piacere né voglia” e “il sonno è leggermente
migliorato con i farmaci ma è caratterizzato ancora da un’insonnia centrale”),
rimuginazioni e pensieri negativi persistenti, confusione, sensazione di
“essere divorato dentro e che tutto sia crollato”, persistente stato di allerta
(già evidenziati nella perizia CPAS: “sente che gli hanno “devastato la
credibilità in tutto”; “l’immagine personale è contaminata da importanti
vissuti di disistima e inadeguatezza”; “la proiezione del futuro è
tendenzialmente negativa”), non è più la persona di un tempo
e nulla è più come prima (già evidenziato nella perizia CPAS: “prima
accettava tutte le sfide, avrebbe accettato la disdetta se questa fosse stata
motivata. Ora non ha voglia di fare niente, non ha alcuna motivazione (…)”;
“rispetto al futuro dice di rendersi contro di “non essere più come prima”),
non è più in grado di investire affettivamente, si sente
distaccato da tutto e da tutti (già evidenziato nella perizia CPAS: “Ha degli amici che però tende a frequentare meno poiché non ha
voglia di vederli e fatica a confrontarsi con la nuova immagine che è convinto
di dare di sé”), lamenta un importante calo della libido e presenza di idee
di morte, apparentemente senza progettualità (già evidenziati nella
perizia CPAS: “Il morale è definito “sotto le scarpe”; riporta pensieri
sull’inutilità della vita in assenza di un’ideazione suicidale attiva e di
propositi eterolesivi”; “attualmente ha un’amica ma connota il rapporto
come non significativo dicendo che non ha più fiducia nelle persone”).
Il
dr. med. __________ ha rilevato che in occasione delle visite del mese di
luglio 2013 l’interessato risultava sufficientemente curato nell’aspetto,
vigile, orientato e collaborante (come in occasione delle visite presso il
CPAS: “E’ discretamente curato nell’igiene e nell’abbigliamento. E’ lucido e
orientato nei vari domini e verso la situazione peritale.”), che il volto
esprimeva sofferenza, tristezza, rassegnazione, ansia e preoccupazione (come al
momento della valutazione del CPAS: “la mimica e l’espressione del viso
rilevano ansia, tristezza, sconforto, in qualche occasione compare un pianto
che viene subito trattenuto”), che l’atteggiamento è rassegnato e la
capacità di proiettarsi nel futuro compromessa (quando è stato visitato dal
CPAS era stato riscontrato che “l’immagine personale è contaminata da
importanti vissuti di disistima e inadeguatezza” e che la “proiezione
nel futuro è tendenzialmente negativa”), che vi sono sentimenti di
autosvalutazione, impotenza, rassegnazione, vergogna, inutilità, inadeguatezza
ed una diminuzione dell’autostima (già presenti in aprile e maggio 2013: “(…)
presenza di una certa tensione endopsichica e irritabilità latenti e talora
vissuti di vergogna”; “l’immagine personale è contaminata da importanti
vissuti di disistima e inadeguatezza”).
Anche
la marcata deflessione timica in presenza di idee di morte, apparentemente
senza progettualità, era già stata rilevata in occasione delle visite peritali
(“per quanto concerne l’istinto vitale sussistono idee sull’inutilità della
propria vita in assenza di propositi auto o eterolesivi”).
La
differenza, rispetto alle visite effettuate presso il CPAS, consiste nel fatto
che l’eloquio deve essere stimolato ed è sostenuto da toni della voce
scarsamente modulati, in presenza di una mimica ed una gestica ridotte e
improntate a tristezza e rassegnazione (mentre in aprile e maggio 2013 le
perite hanno rilevato come “l’eloquio spontaneo è presente, le pause di
conversazione e le latenze alla risposta sono mantenute, i nessi associativi
sono solidi” e che “la voce è sostenuta da toni sufficientemente
modulati”, mentre già era stata rilevata la presenza una quota energetica e
una spinta volitiva ridotta e la presenza di disistima e inadeguatezza) e,
soprattutto che il dr. med. __________ ha rilevato deficit nella memoria e
difficoltà a mantenere la concentrazione, pur sottolineando che “i nessi
associativi sono saldi, il pensiero è corretto nella forma e nel contenuto”.
Tuttavia,
come rilevato dalla dr.ssa med. __________ in sede di osservazioni, questa
differenza non giustifica una diversa valutazione dell’incapacità lavorativa
del ricorrente (50% secondo le perite, 80% secondo il curante), né, tantomeno,
una diagnosi diversa rispetto a quella posta in sede peritale. Neppure sono
segno di un peggioramento.
La
specialista ha infatti evidenziato che questo elemento, ossia il “deficit
della memoria e difficoltà a mantenere la concentrazione” (lamentati
dall’assicurato in occasione della perizia ma non oggettivati durante i due
colloqui peritali [doc. AI 71-2]), non fa variare la gravità della patologia
poiché il criterio relativo al deficit nelle funzioni cognitive superiori era
già stato considerato nel referto del 3 maggio 2013.
Inoltre
la dr.ssa med. __________ senza essere smentita su questo punto
dal dr. med. __________ (cfr. presa di posizione del 25 novembre 2013, doc. D),
rileva che la valutazione dell’episodio depressivo medio secondo ICD 10 prevede
che siano soddisfatti almeno due punti del criterio B e un numero di item del
criterio C tale da raggiungere almeno il totale di 6 e che l’assetto psichico
dell’assicurato rientra in questo ambito di media gravità. Ora, le conclusioni
del dr. med. __________ sono anch’esse riconducibili ad un episodio depressivo
di media gravità. Infatti, sono soddisfatti i primi tre sintomi del
punto B secondo i criteri ICD 10 (umore depresso abnorme, presente per la
maggior parte della giornata, in gran parte non influenzato dalle circostanze e
persistente per almeno due settimane; una perdita di interesse o piacere per
attività normalmente piacevoli; una diminuita energia o aumentata
affaticabilità) e tre item del punto C (perdita di sicurezza e autostima;
lamentazioni o evidenza di una diminuita capacità di pensare o concentrarsi
come indecisione e titubanza; disturbi del sonno di qualsiasi tipo).
Per
contro, rammenta la dr.ssa med. __________, non sono presenti sentimenti di
colpa eccessivi e inappropriati, poiché l’interessato attribuisce del tutto
all’esterno il licenziamento e le conseguenze che ne sono derivate, né sono
presenti pensieri ricorrenti di morte o suicidio o qualunque comportamento
suicidario. Le idee di morte sono infatti indicate come pervasive e senza
progettualità. Ora, per poter diagnosticare un episodio depressivo grave, oltre
alla presenza dei tre criteri del punto B, è necessaria anche la presenza di
criteri del punto C, tale da raggiungere almeno gli 8 item. Ciò che in concreto
non è il caso.
Il
Dr. med. __________, del resto, con le osservazioni del 25 novembre 2013, che
non fanno stato di un’ulteriore visita successiva a quelle del mese di luglio
2013, non smentisce quanto affermato dalla perita circa gli elementi da
prendere in considerazione per poter diagnosticare un episodio depressivo
grave, ma rileva piuttosto che ha utilizzato la codificazione F32.2 secondo
l’ICD-10 per sottolineare il peggioramento del quadro psicopatologico, che
tuttavia, come ampiamente descritto in precedenza, non è avvenuto rispetto alle
visite dei mesi di aprile e maggio 2013; ciò esclude la presenza di
un’instabilità dello stato valetudinario del ricorrente, del resto pure negata
dalla dr.ssa med. __________ (cfr. doc. AI 71-2).
Inoltre,
la valutazione dell’incapacità lavorativa dell’80% sembra essere fondata
unicamente sulla patologia di cui soffre il ricorrente, e meglio la diagnosi,
senza prendere in considerazione una valutazione delle ricadute funzionali,
facendo un bilancio tra i deficit e le risorse, ciò che hanno invece fatto le
perite dal CPAS (doc. AI 71-3).
L’insorgente
evidenzia che queste ultime, il 7 gennaio 2014, hanno dato la loro “disponibilità,
se del caso, per effettuare una nuova perizia” (doc. V/2). Da questa
locuzione l’interessato, contrariamente a quanto sembra emergere dalle sue
osservazioni del 23 gennaio 2014 (doc. VII), non può tuttavia trarre alcun
vantaggio. Infatti, il solo fatto di essere disponibile per effettuare una
nuova perizia, non implica che una nuova valutazione peritale sia necessaria.
Circostanza quest’ultima che le specialiste non hanno del resto rilevato.
Non
va poi dimenticato che le conclusioni peritali sono state confermate anche dal
dr. med. __________, medico SMR, FMH psichiatria e psicoterapia, sia il 24
maggio 2013 (doc. AI 55-1), che il 15 gennaio 2014 (doc. V/3).
A
questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale non ha alcun motivo per
scostarsi dalla perizia del CPAS del 3 maggio 2013 e dalle valutazioni del
medico SMR, dr. med__________, e deve di conseguenza confermare che
l’interessato è incapace al lavoro al 100% dal 1° marzo 2012 al 30 settembre
2012.
ed al 50% con effetto dal 1° ottobre 2012, ciò sia nella precedente
attività che in qualsiasi professione adatta al suo stato di salute.
Va
qui ancora evidenziato che secondo costante giurisprudenza, l’autorità
giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (cfr. fra le
tante: DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento. Ne segue che se
l’interessato ritiene che il suo stato di salute è peggiorato successivamente
all’emanazione della decisione in esame, può inoltrare una nuova richiesta che
sarà oggetto di un procedimento separato.
6.
Va
ora esaminato se l’UAI ha correttamente calcolato il grado d’invalidità del
ricorrente.
Per
quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U
243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC
1992.
pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle
circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la
frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono
degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI
1993.
Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag.
224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito
in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile
(cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande
invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Per
costante giurisprudenza, allorquando si tratta di stabilire il reddito da
valido nel caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei
all’invalidità, l’Alta Corte applica i dati statistici (cfr. sentenza
32.2013.61
del 22 novembre 2013).
Nella
STFA I 95/03 del 28 gennaio 2004 il TFA, ritenuta la disdetta del posto di
lavoro non riconducibile a motivi di salute, ha concluso per l’applicazione dei
dati statistici validi per un’attività semplice e ripetitiva: “(…) Was das Einkommen ohne Gesundheitsschaden (Valideneinkommen)
betrifft, ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht vom zuletzt
verdienten Lohn auszugehen, da die Versicherte wegen erfolgter (leidensfremder)
Kündigung nicht mehr an diesem Arbeitsplatz tätig ware. Unter der (noch
abzuklärenden) Annahme einer Teil- oder Vollerwerbstätigkeit ist davon auszugehen,
dass die Beschwerdeführerin einer einfachen und repetitiven Tätigkeit nachgehen
würde, wobei für die lohnmässige Bestimmung auf Tabellenlöhne abzustellen ist. (…)” (STFA I 95/03 del 28 gennaio 2004, consid.
4.2
).
La
nostra massima Istanza è giunta alla medesima conclusione nelle STFA I 792/05
del 15 marzo 2006 e I 98/06 del 21 aprile 2006. Nella STFA I 98/06 sono stati
applicati i dati statistici nel caso di un assicurato che aveva perso il posto
di lavoro a seguito di una ristrutturazione: “(…) Der
Beschwerdeführer hat seine letzte Arbeitsstelle infolge einer Umstrukturierung,
mithin aus invaliditätsfremden Gründen, verloren. Das mutmassliche Einkommen
ohne Behinderung (Valideneinkommen) lässt sich daher nicht auf der Basis des
zuletzt erzielten Verdienstes bestimmen, sondern muss gestützt auf die
Tabellenwerte der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen
Lohnstrukturerhebung (LSE) ermittelt werden. (…)”
(STFA I 98/06 del 21 aprile 2006, consid. 4.1).
Nella
STF 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, sempre nel caso di un assicurato che aveva
perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità, il TF ha confermato il
giudizio cantonale che per calcolare il reddito da valido aveva applicato i
dati statistici e, confermandosi nella propria giurisprudenza, ha ribadito che “(…)
Für das Valideneinkommen hat das kantonale Gericht zu
Recht nicht auf den zuletzt bei der früheren Arbeitgeberin verdienten Lohn
abgestellt, weil der Beschwerdeführer diese Stelle nach den verbindlichen
Feststellungen des kantonalen Gerichts aus invaliditätsfremden Gründen verloren
hat und als Gesunder nicht mehr an der bisherigen langjährigen Arbeitsstelle
tätig wäre. Das Vorgehen des kantonalen Gerichts entspricht der höchstrichterlichen
Rechtsprechung (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 28. Januar
2004, I 95/03, E. 4.2.2). Es besteht kein Anlass, von dieser Rechtsprechung
abzugehen. (…)” (STF 9C_5/2009 del 16 luglio
2009, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata poi ancora ribadita nelle STF 9C_130/2010 del 14 aprile
2010, consid. 3.3.1;9C_660/2010 del 20 ottobre 2010, consid. 4.4.1;
9C_234/2011 del 10 giugno 2011, consid. 3.3;9C_751/2011 del 30 aprile 2012, consid.
4.
e 9C_394/2013 del 27 settembre 2013, consid. 3.3. Nella STF 9C_394/2013 del
27.
settembre 2013 il TF ha, in particolare, evidenziato che allorquando
l’ultimo salario percepito dall’assicurato è superiore alla media esso può
essere considerato quale reddito da valido solo se è stabilito con la
verosimiglianza preponderante che l’interessato avrebbe continuato a
percepirlo: “(…) Lorsque le salaire réalisé en
dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne, il ne peut
être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s'il est établi,
au degré de la vraisemblance prépondérante, que la personne assurée aurait
continué à le percevoir. Autrement dit, n'est pas déterminant pour la fixation
du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée
réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui
qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêt 9C_5/2009 du 16
juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181; voir également arrêt I
95/03 du 28 janvier 2004 consid. 4.2.2; Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
2011, n. 2082 p. 552; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
[IVG], 2010, p. 301). (…)” (STF 9C_394/2013 del 27 settembre 2013,
consid. 3.3).
Conformemente
a quanto ancora recentemente deciso da questo Tribunale nella (citata) sentenza
32.2013.61
del 22 novembre 2013, anche nel caso di specie occorre far capo,
come correttamente effettuato dall’UAI, ai dati statistici riportati nella
tabella RSS. Infatti, in concreto non vi è alcun dubbio che l’interessato ha
perso il posto di lavoro per motivi estranei allo stato di salute e che è
divenuto incapace al lavoro proprio in seguito al licenziamento (cfr. doc. AI
1-1; 1-2; doc. AI 11-3: “l’inizio della sintomatologia è diretta conseguenza
del licenziamento per lui imprevedibile, imprevisto ed anche immotivato”;
cfr. anche la perizia del CPAS). Questa circostanza, del resto, non è
contestata.
Ritenuto
inoltre che in base alle valutazioni del consulente in integrazione
professionale, sulla base dei titoli di studio conseguiti, l’insorgente avrebbe
potuto esercitare un’attività lavorativa nell’ambito delle attività
amministrative (cfr. anche perizia CPAS, doc. AI 50-8), a giusta ragione l’UAI
ha preso in considerazione i dati evinti dalla divisione economica 82, con
conoscenze di qualifica 3 (conoscenze professionali specializzate).
In
base alla succitata tabella nel 2010 il reddito da valido ammonta a fr. 74'100.60
(5'881 : 40 X 42 [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in la Vie économique, 7/8
2013.
pag. 94], moltiplicati per 12 [ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio
1999, consid. 3a]).
Nel
2011.
il reddito da valido ammonta invece a fr. 74'841.60, nel 2012 a fr. 75’695, nel 2013 (anno d’inizio del diritto alla rendita) a fr. 76'225 (fr. 74'100.60 aumentati
dello 1.0% per il 2011, dello 0.9% per il 2012 [42.1 ore] e dello 0.7% nel 2013;
cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2013, pag. 91 e stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, in:
www.bsf.admin.ch).
7.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, come visto, lo stesso è determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale
federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il
reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al
salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve
essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF
134.
V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare
un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo
si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
concreto, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7
aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1
elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel
2010.
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), categoria
3, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'909.--,
ossia fr. 70’908 all’anno (5'909 X 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5
consid. 3a).
Secondo
la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio
2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la
Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per
ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html)).
Il
salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 72’113
(Fr. 70’908 : 100 x 101,7) nel 2012, ultimo anno disponibile.
Questi dati si riferiscono, però, ad un
tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 75’178 (Fr. 72’113:
40.
x 41,7).
Nel 2013 esso ammonterebbe a fr. 75’704
(75’178 + [0,7% di fr. 75’178]; cfr.
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/ lohnentwicklung/quartal.html).
Come
rilevato dallo stesso insorgente, presso l’attuale datore di lavoro, egli
avrebbe guadagnato un importo superiore rispetto a quello previsto dalle
tabelle RSS per un’attività equivalente (cfr. considerando precedente).
Ne
segue che in concreto non sono in ogni caso realizzati i presupposti per
ridurre il reddito statistico da invalido ai sensi della sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009.
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale,
quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla
violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione
amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte
sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna
rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del
proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del
diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza
valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale
cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di
circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti
un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia
su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella
sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere
di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare –
a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il
giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si
rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung
[IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale del 6%, tuttavia non più
possibile in virtù della predetta giurisprudenza. In concreto il TCA ritiene
più consona alla giurisprudenza una riduzione del 10%.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 76'225 con quello da invalido di fr. 75’704,
ridotto dapprima del 50% a fr. 37'852 e poi del 10% a fr. 34’067, si ottiene un
grado d’invalidità del 55% che dà diritto a mezza rendita, come calcolato dalla
cassa.
Questo
TCA evidenzia infine abbondanzialmente quanto segue.
Se
si volesse seguire, per pura ipotesi di lavoro, la tesi ricorsuale, e meglio
utilizzare il salario percepito dal ricorrente nell’ultima attività lavorativa
da lui svolta quale reddito da valido, nel preciso caso di specie, tenuto conto
che l’insorgente è incapace al lavoro al 50% sia nella precedente attività che
in qualsiasi professione adatta al suo stato di salute, l’esito non sarebbe
diverso.
Infatti,
conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394
consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità”. Egli dovrebbe pertanto
continuare a svolgere la sua precedente attività al 50% ed in questo caso
andrebbe effettuato un paragone percentuale dei redditi (“Prozent Vergleich;
“comparaison en pour-cent”) che condurrebbe al riconoscimento di una
rendita, al massimo, del 50%.
Infatti
il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia
nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di
invalidità del 30%.
Alla
medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17
marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione:
" 2.5 Par un
troisième moyen, le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir
procédé à une comparaison des revenus avec et sans invalidité. Alléguant un
revenu sans invalidité de 113'900 fr. et un revenu d'invalide de 30'000 fr., il
est d'avis que le taux d'incapacité de gain est de 74 %.
Ce point de vue est mal
fondé. Dans la mesure où la capacité de travail de l'intéressé est encore de 50
% dans son ancienne activité, le revenu qu'il pourrait obtenir en mettant à
profit sa capacité résiduelle de travail correspond à une incapacité de gain de
50.
%. (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313; 104 V 135
consid. 2b p. 136 s.)."
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso va respinto,
mentre la decisione impugnata merita conferma.
8.
L’insorgente,
con il ricorso, accenna all’assunzione di numerose prove, tra le quali il
richiamo dell’incarto AI, prodotto dall’amministrazione con la risposta di
causa, l’allestimento di una perizia giudiziaria e l’interrogatorio/deposizione
personale (doc. I).
Per
quanto concerne la perizia, questo Tribunale ha già diffusamente spiegato per
quale motivo il referto del CPAS è ampiamente sufficiente per giudicare il caso
di specie, senza che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti medici
(cfr. consid. 5).
A
proposito della richiesta di interrogatorio personale va invece evidenziato che
l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo
ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che
ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I
472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,
consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (l’assicurato chiede il suo interrogatorio/la sua
deposizione), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua
ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica
richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione
dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere
l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Va
ancora rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II
469.
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
9.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti