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Decisione

32.2013.216

Conferma della decisione che riconosce una rendita AI del 50%. Le valutazioni mediche prodotte dall'assicurato non sono atte a sovvertire la perizia allestita dall'UAI

22 settembre 2014Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i nessi associativi sono solidi.

Il tono dell’umore è

deflesso e irritabile, l’affettività lievemente coartata, l’emotività è

piuttosto labile; la quota energetica e la spinta volitiva sono ridotte; per

quanto concerne l’istinto vitale sussistono idee sull’inutilità della propria

vita in assenza di propositi auto o eterolesivi.

L’immagine personale è

contaminata da importanti vissuti di disistima e inadeguatezza mentre non

sussistono sentimenti di colpa inap-propriati, essendo l’attribuzione di responsabilità

rivolta all’esterno. La proiezione nel futuro è tendenzialmente negativa.

La quota di ansia libera

è generalmente media.

Non si rilevano franchi

sintomi psicotici.

Attendibilità e critica

di malattia sono discrete.

(…)

Siamo confrontati con un

uomo di __________, peritato __________ tramite valutazione fiduciaria dal Dr. __________.

Il collega depone per una sindrome da disadattamento con reazione depressiva

prolungata, sottolinea il rischio di cronicizzare il vissuto patologico

nell’attesa di ricevere un risarcimento per quanto subito, portando quindi ad

un aggravamento a livello diagnostico e prognostico. Indica già un’evoluzione

in tal senso con segni che depongono per un iniziale disturbo depressivo

endogeno. Ritiene opportuna una presa a carico specialistica. Giudica esigibile

la ripresa della capacità lavorativa in misura totale a ottobre.

Il rapporto medico

stilato dalla psichiatra curante Dr.ssa __________ nel dicembre 2012 evidenzia

un episodio depressivo di media gravità, da lei certificato a partire da

ottobre, inizio della presa a carico. Lo ritiene totalmente inabile per

l’ultima professione e indica una prognosi incerta a medio termine.

In precedenza

nell’ottobre 2012 il medico curante aveva certificato un’inabilità lavorativa totale

a partire dal marzo 2012.

In questo ambito viene

chiesta una perizia psichiatrica, con la richiesta di valutare anche la

possibile compresenza di fattori psico-sociali.

L’attuale esame peritale

conferma l’evoluzione negativa paventata dal Dr. __________ con un decorso da

una sindrome da disadattamento a una vera e propria patologia dell’umore,

attuale episodio depressivo di media gravità.

L’assicurato non presenta

alcuna stigmata psicopatologica antecedente all’evento stressante determinato

dal __________.

(…)

L’evento del

licenziamento risulta essere traumatico in sé e per le modalità con le quali si

verifica ovvero con carattere improvviso e con una motivazione legata a __________

che egli ritiene essere un suo punto di forza; la situazione è di ardua

elaborazione poiché viene a intaccare uno degli elementi fondanti l’identità

personale, il senso di efficacia e di autostima. Nel corso dei mesi, lungi

dall’evolvere positivamente, si è strutturato quel bisogno di riconoscimento

del danno subito evidenziato nella perizia del Dr. __________. Questo spiega

anche la scarsa propensione dell’assicurato nei confronti dell’intervento

psicoterapico e la decisione da lui presa recentemente di sospenderlo in attesa

del risultato dell’esame peritale.

La dinamica intrapsichica

sopraindicata ha favorito l’evoluzione in una patologia endogena dell’umore e

in un episodio depressivo che attualmente risulta essere ancora di gravità

media, come certificato nel dicembre 2012 dalla Dr.ssa __________.

La presenza di questo disturbo

è oggettivata dall’esame psichico e trova conferma nella descrizione soggettiva

effettuata dall’assicurato (per la trattazione esaustiva si rimanda ai

rispettivi paragrafi).

La descrizione della

giornata è coerente coi dati oggettivi e soggettivi ed evidenzia deficit e

risorse dell’assicurato. Fra i primi si annoverano la riduzione delle relazioni

interpersonali, facendo egli fatica a confrontarsi con gli altri data la nuova

percezione di sé e la riduzione di investimento in attività piacevoli. Le risorse

residue vengono esplicate nella cura personale e nella gestione della casa, fra

cui lo svolgimento della spesa e la gestione burocratica, ambiti ai quali

adempie senza particolari problemi.

Si sottolinea inoltre il

persistere di risorse importanti dal punto di vista cognitivo ovvero di buone

competenze e anche per quanto concerne gli aspetti legati all’istruzione, fra

cui la conoscenza molto buona oltre che dell’italiano del francese e del

tedesco.

Complessivamente il

quadro clinico depone per una capacità lavorativa pari al 50% con riduzione

dell’orario, per l’ultima attività e attività confacenti. A livello

medico-teorico l’ultimo lavoro svolto in qualità di __________ può essere

ancora effettuato, cambiando le mansioni, ovvero escludendo l’assicurato dalla

gestione di gruppi, ambito che in questo momento non riesce ad affrontare per

il senso di inadeguatezza derivato dal non avere elaborato il licenziamento e

le modalità per i quali è avvenuto.

Nel corso del secondo

colloquio si sono discussi con l’assicurato eventuali ambiti di reinserimento

professionale ed è emerso come sia più gestibile e tollerabile una introduzione

nel mondo del lavoro in un’attività differente, che non lo metta a diretto

confronto con quello che era nel passato, confronto dal quale riuscirebbe

perdente e che, elicitando gli aspetti narcisistici, potrebbe compromettere il

recupero professionale. Si potrebbero considerare per esempio mansioni di tipo

impiegatizio.

E’ opportuno mantenere la

presa a carico specialistica farmacologica e psicologica, considerando che

queste non sussistono da molto tempo e auspicandosi che possano portare a

miglioramenti clinici.

Si consiglia una

rivalutazione fra 18-24 mesi” (doc. AI 50-8)

Il

24 maggio 2013 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, sulla base degli atti medici raccolti dall’UAI, si è espresso

circa l’evoluzione dello stato di salute del ricorrente, attestando un’incapacità

lavorativa totale dal 1° marzo 2012 e del 50% dal 1° ottobre 2012, sia nella

precedente attività, che in attività leggere e confacenti al suo stato di

salute (doc. AI 55).

In

sede di osservazioni l’insorgente ha prodotto un certificato del 5 luglio 2013

del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo le

visite del 3 e 4 luglio 2013, ha affermato:

" (…)

Quanto emerso dalla mia

valutazione evidenzia un ulteriore peggioramento del quadro clinico attualmente

riconducibile ad uno stato depressivo medio-grave (ICD 10 F32.2).

Il signor RI 1 lamenta

labilità emotiva, incapacità di gestire le proprie emozioni, sentimenti di

rovina ed inutilità, tendenza all’isolamento sociale, vergogna, difficoltà

nelle relazioni interpersonali, mancanza di energie, anedonia, astenia,

diminuzione dell’appetito, disturbi del sonno e stanchezza diurna,

rimuginazioni e pensieri negativi persistenti, confusione, sensazione di

“essere divorato dentro e che tutto sia crollato”, persistente stato di

allerta.

Non è più la persona di

un tempo e nulla è più come prima. Non è più in grado di investire

affettivamente, si sente distaccato da tutto e da tutti.

Lamenta un importante

calo della libido e presenza di idee di morte, apparentemente senza

progettualità.

All’esame psichico il

signor RI 1 risulta sufficientemente curato nell’aspetto; è vigile, orientato e

collaborante.

Il volto esprime

sofferenza, tristezza, rassegnazione, ansia e preoccupazione.

L’atteggiamento è

rassegnato e la capacità di proiettarsi nel futuro compromessa.

L’eloquio deve essere

stimolato ed è sostenuto da toni della voce scarsamente modulati in presenza di

una mimica ed una gestica ridotte e improntate a tristezza e rassegnazione.

Egli si esprime in modo

coerente ed articolato ma si evidenziano deficit della memoria e difficoltà a

mantenere la concentrazione.

I nessi associativi sono

saldi, il pensiero è corretto nella forma e nel contenuto.

Sono presenti sentimenti

di autosvalutazione, impotenza, rassegnazione vergogna, inutilità,

inadeguatezza ed una diminuzione dell’autostima.

Rilevo una marcata

deflessione timica in presenza di idee di morte, apparentemente senza

progettualità. Lo slancio vitale è notevolmente ridotto.

La critica di malattia è

presente e l’attendibilità rispetto alla narrazione dei fatti è buona.

Il quadro psicopatologico

da me evidenziato determina attualmente un’inabilità lavorativa dell’80%.

Si pone l’indicazione per

un potenziamento della terapia antidepressiva.

Vista l’instabilità delle

condizioni psichiche del signor RI 1 è indicata una rivalutazione peritale che

preveda più incontri nell’arco di un periodo di osservazione di 2-3 mesi."

(doc. AI 66-9)

Chiamata

a prendere posizione la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

__________, ha affermato:

" - il collega

indica un quadro clinico aggravatosi rispetto a quanto da noi osservato. In

occasione della nostra perizia, datata 3 maggio, avevamo infatti diagnosticato

un episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1) mentre il collega certifica la presenza di un episodio depressivo medio-grave, apponendo

il codice ICD 10 F 32.2, che corrisponde a un episodio depressivo grave; si

rimarca quindi già a livello nosografico una certa imprecisione

nell’identificazione del grado di severità. L’ICD 10 infatti non prevede un

codice intermedio fra l’episodio depressivo medio e quello grave e, se non sono

soddisfatti tutti i criteri per identificarlo grave, è corretto certificare

quello medio.

In ogni caso, esaminando

poi reperti soggettivi e oggettivi, non emerge un quadro clinico più severo

rispetto a quello da noi rilevato in occasione dell’esame peritale ma una

situazione psicopatologica del tutto sovrapponibile.

L’unico elemento che

diverge è il riscontro da parte del perito di “deficit della memoria e

difficoltà a mantenere la concentrazione”, lamentati dall’assicurato anche in

occasione della nostra perizia ma non oggettivati durante i due colloqui

peritali. Questo elemento però non fa variare la gravità, poiché secondo l’ICD

10 il criterio relativo al deficit nelle funzioni cognitive superiori (C4) era

già stato considerato nella nostra perizia, essendo considerato soddisfatto

come riscontro oggettivo ma anche solo come dato soggettivo.

La valutazione effettuata

dal Dr ____________________ quindi è riconducibile a un episodio depressivo di

media gravità: infatti, secondo criteri ICD 10, sono soddisfatti i primi tre

sintomi del punto B ovvero un “umore depresso abnorme… presente per la maggior

parte della giornata… in gran parte non influenzato dalle circostanze e

persistente per almeno due settimane”; una “perdita di interesse o piacere per

attività normalmente piacevoli”; una “diminuita energia o aumentata

faticabilità”.

Rispetto al punto C sono

presenti una “perdita di sicurezza o di autostima”, “lamentazioni o evidenza di

una diminuita capacità di pensare o concentrarsi, come indecisione e

titubanza”, “disturbi del sonno di qualsiasi tipo”. Non si rilevano invece

“sentimenti irragionevoli di auto-biasimo o sentimenti di colpa eccessivi e

inappropriati”, poiché l’assicurato attribuisce del tutto all’esterno il

licenziamento e le conseguenze che ne sono derivate; non sussistono neppure

“pensieri ricorrenti di morte o suicidio o qualunque comportamento suicidario”,

infatti sia in occasione della nostra perizia che dell’esame effettuato dal Dr __________

emergono idee di morte non indicate come pervasive e senza progettualità.

Allo stesso modo non sono

segnalate “modificazioni dell’attività psicomotoria” né “…dell’appetito”,

poiché queste ultime per soddisfare il criterio devono comportare “…

conseguenti variazioni di peso”. Rispetto al criterio C sono quindi soddisfatti

3 item.

La valutazione

dell’episodio depressivo medio secondo ICD 10 prevede che siano soddisfatti

almeno due punti del criterio B e un numero di item del criterio C tali da

raggiungere almeno il numero totale di 6. L’assetto psichico dell’assicurato

rientra in questo ambito di media gravità.

Per sussistere un

episodio depressivo grave devono essere presenti tutti e tre i criteri del

punto B e un numero di quelli relativi al punto C tali da raggiungere almeno 8

item.

- Teniamo inoltre a

precisare che la valutazione del grado di inabilità lavorativa dovuta al danno

alla salute non si basa, come una stretta equazione, sulla diagnosi nosografica

ma piuttosto sulla valutazione delle ricadute funzionali ovvero sul bilancio

fra deficit e risorse. La nostra valutazione di queste, che appare nel

paragrafo “descrizione della giornata”, evidenzia la presenza di deficit ma

anche di risorse residue, che possono essere spese in modo proficuo anche nel

contesto professionale, con le limitazioni di orario e le indicazioni sulle

attività confacenti da noi descritte.

Per contro l’esame del

Dr. __________ non comprende alcuna valutazione funzionale e la conclusione sul

grado di inabilità lavorativa sembra quindi desunta solo dal quadro clinico.

Tale considerazione

appare quindi non sostanziata.

- Infine consideriamo che

la valutazione dell’inabilità lavorativa di lunga durata, ovvero per

l’eventuale attribuzione di una rendita di invalidità, deve considerare non

solo il quadro osservato in sede di esame peritale ma anche il decorso del

disturbo psichico a partire dal suo esordio. Questo elemento risulta ancora più

importante quando si è in presenza di una patologia dell’umore, che per

definizione ha carattere episodico.

L’esame degli atti

comprende la valutazione assicurativa effettuata dal Dr. __________ e il

rapporto medico della Dr.ssa __________ psichiatra curante. Il primo esame

conclude per una sindrome da disadattamento che sta già evolvendo in un

episodio depressivo da lieve a medio, il secondo indica la presenza di un

episodio depressivo medio; non sono indicate remissioni quindi siamo davanti al

primo episodio depressivo.

Considerando l’evoluzione

del disturbo psichico, a partire dal suo esordio, non emerge quindi alcun dato

che indichi una condizione più grave di quella da noi oggettivata né di

instabilità; è stato quindi possibile giungere alle nostre conclusioni senza

necessità di effettuare un’osservazione prolungata.

Per quanto discusso, in

assenza di argomentazioni di rilievo a indicare variazioni del quadro clinico e

delle conseguenze funzionali, ribadiamo le nostre conclusioni peritali e

l’opportunità di una rivalutazione a distanza di 18-24 mesi, mantenendo la

presa a carico specialistica e adottando i provvedimenti di reintegrazione

illustrati." (doc. AI 71-2)

Il 25

novembre 2013 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Avevo diagnosticato un

episodio depressivo medio-grave codificandolo F32.2 (secondo ICD-10) non per

“una certa imprecisione” ma poiché, non esistendo un codice intermedio, era

l’unica possibilità per sottolineare un peggioramento del quadro

psicopatologico.

Le condizioni psichiche

dell’assicurato risultavano, al momento della mia valutazione, evolute

negativamente come da me oggettivato e descritto.

All’esame psichico, oltre

ai deficit di memoria e concentrazione, avevo oggettivato, quali elementi di

peggioramento, sentimenti di autosvalutazione, impotenza, rassegnazione,

vergogna, inutilità, inadeguatezza, una diminuzione dell’autostima, mimica e

gestica ridotte (quindi attività psicomotoria rallentata).

Marcata deflessione del

tono dell’umore in presenza di idee di morte, apparentemente senza

progettualità, ed una notevole riduzione dello slancio vitale.

Vengono inoltre

menzionati disturbi del sonno, diminuzione dell’appetito e della libido.

Per quanto concerne

l’investimento sulla realtà esterna, ricordo quanto riferitomi dall’assicurato:

“sento che tutto è

crollato, non sono più la persona di un tempo, nulla è più come prima, non sono

più in grado di investire affettivamente, mi sento distaccato da tutto e da

tutti.”

E’ proprio il decorso ad

evidenziare un’evoluzione negativa del quadro clinico.

Infatti il dr. __________

parla di una sindrome da disadattamento in evoluzione, la dottoressa __________

di un episodio depressivo di media gravità e, chi scrive, di un episodio

depressivo medio-grave.

Le condizioni psichiche

sono quindi instabili e impongono un’osservazione prolungata nel tempo.

Quanto descritto mi

permette di confermare, in termini di inabilità lavorativa, le conclusioni del

mio rapporto datato 5 luglio 2013.” (doc. D)

Il

7 gennaio 2014 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________

e la dr.ssa med. __________, specialista psichiatria e psicoterapia, __________,

in risposta al medico SMR, dr. med. __________, hanno affermato:

" (…) non ci è

possibile esprimerci rispetto al certificato prodotto 25.11.2013 dal Dr. __________,

non avendo più visto l’assicurato da luglio dello stesso anno, data della

nostra perizia.

Rimettiamo all’UAI la

decisione su un’eventuale entrata in materia e diamo la nostra disponibilità,

se del caso, per effettuare una nuova perizia." (doc. V/2)

Da

parte sua il dr. med. __________, medico SMR, FMH psichiatria e psicoterapia,

il 15 gennaio 2014, ha affermato:

" Ho preso

nozione della risposta dei periti CPAS, dr. ssa __________, dr.ssa __________

alle osservazioni dello psichiatra curante, dr. __________i, del 25.11.2013. I

periti, nei fatti, non si esprimono sull’eventuale instabilità dello stato

clinico enunciata dallo psichiatra curante.

Tuttavia, devo osservare

che il dr. __________ nel suo scritto del 25.11.2013 conferma in termini

d’inabilità lavorativa le conclusioni del suo precedente rapporto del

5.07.2013, al quale i periti, dr.ssa __________ e dr.ssa __________ avevano

risposto in modo esaustivo ed articolato confermando le conclusioni della

perizia CPAS da loro allestita in maggio 2013. Nonostante che in novembre 2013

il dr. __________ scriva di condizioni cliniche instabili, egli non cambia la

sua presa di posizione sulla funzionalità lavorativa del suo paziente. In altre

parole, l’apprezzamento del curante sull’incapacità lavorativa dell’A.to non si

è modificato.

Pertanto, la presa di

posizione dei periti al rapporto del dr. __________ del luglio 2013 rimane

valevole così come le prese di posizione SMR sul caso, ivi compreso il rapporto

SMR finale del 24.05.2013." (doc. V/3)

4. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i

diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei

servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che

la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa

al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM;

Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per

l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait

d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto

riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

Considerandi

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) »

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

5.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in

dubbio la perizia del CPAS del 3 maggio 2013 (doc. AI 50-1).

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Le

perite, dopo aver riassunto i dati clinici e l’anamnesi, aver descritto i dati

soggettivi dell’assicurato, i dati oggettivi e la terapia psichiatrica attuale,

hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome da

disadattamento evoluta, episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1).

Le

perite si sono espresse su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno

esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed

hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle

indicazioni risultanti dalle visite effettuate nei mesi di aprile e maggio 2013.

Al referto va

attribuita piena forza probante.

Del

resto, il dr. med. __________, nei suoi attestati del 5 luglio 2013 (doc. C) e

del 25 novembre 2013 (doc. D), non contesta il contenuto del referto peritale

(e delle precedenti valutazioni dei dr. med. __________ [FMH psichiatria e

psicoterapia, medico fiduciario dell’assicuratore malattie], __________ [FMH

medicina generale e curante dell’assicurato] e __________ [FMH psichiatria e

psicoterapia e curante dell’assicurato]), ma sostiene piuttosto che nel frattempo

vi sarebbe stato un peggioramento dello stato di salute, tanto da ritenere

l’insorgente non più incapace al lavoro “solo” al 50%, bensì all’80% (cfr. doc.

C: “quanto emerso dalla mia valutazione evidenzia un ulteriore peggioramento

del quadro clinico attualmente riconducibile ad uno stato depressivo

medio-grave (ICD 10 F32.2)”).

Le

certificazioni del dr. med. __________ non sono tuttavia atte a sovvertire le

valutazioni del CPAS, giacché, come evidenzia la dr.ssa med. __________ nel

complemento del 22 luglio 2013 (doc. AI 71-2/3) e come si vedrà qui di seguito,

lo specialista non oggettiva un peggioramento dello stato di salute

dell’assicurato, ma descrive piuttosto una situazione per la maggior parte sovrapponibile

a quella riscontrata in occasione delle visite effettuate nei mesi di aprile e

maggio 2013 presso il CPAS.

Dal

referto peritale si evince che l’assicurato non ha voglia di fare niente, si

sente sempre stanco, sente che gli hanno devastato la credibilità, ha paura di

fare qualsiasi cosa, è diventato emotivo, riporta pensieri sull’inutilità della

vita “in assenza di un’ideazione suicidale attiva e di propositi etero

lesivi”. Il sonno è caratterizzato da un’insonnia centrale e si alimenta

senza piacere né voglia, ha lasciato i suoi hobby perché non ha voglia ed è

stanco, definisce l’attenzione e la concentrazione “un po’ basse” e

talora dimentica cose legate alla quotidianità, ha degli amici che però tende a

frequentare di meno (doc. AI 50-4/5).

Il

dr. med. __________ riporta una situazione valetudinaria simile, evidenziando

che l’insorgente lamenta una labilità emotiva ed un’incapacità a gestire le

proprie emozioni (già evidenziate nella perizia CPAS: “è diventato emotivo,

per esempio gli capita di commuoversi davanti ai film, cosa di cui si vergogna”),

sentimenti di rovina ed inutilità, nonché tendenza all’isolamento sociale,

vergogna e difficoltà nelle relazioni interpersonali (già evidenziate nella

perizia CPAS: “ha paura di fare qualsiasi cosa”; “riporta pensieri

sull’inutilità della propria vita”; “ha lasciato gran parte dei suoi

hobby”; “ha degli amici che però tende a frequentare meno”; “fra i primi

si annoverano la riduzione delle relazioni interpersonali, facendo egli fatica

a confrontarsi con gli altri data la nuova percezione di sé e la riduzione di

investimento in attività piacevoli”), mancanza di energie, anedonia,

astenia, stanchezza diurna (già evidenziate nella perizia CPAS: “ora non ha

più voglia di fare niente, non ha alcuna motivazione, si sente sempre stanco”),

diminuzione dell’appetito e disturbi del sonno (già evidenziati nella perizia

CPAS: “si alimenta senza piacere né voglia” e “il sonno è leggermente

migliorato con i farmaci ma è caratterizzato ancora da un’insonnia centrale”),

rimuginazioni e pensieri negativi persistenti, confusione, sensazione di

“essere divorato dentro e che tutto sia crollato”, persistente stato di allerta

(già evidenziati nella perizia CPAS: “sente che gli hanno “devastato la

credibilità in tutto”; “l’immagine personale è contaminata da importanti

vissuti di disistima e inadeguatezza”; “la proiezione del futuro è

tendenzialmente negativa”), non è più la persona di un tempo

e nulla è più come prima (già evidenziato nella perizia CPAS: “prima

accettava tutte le sfide, avrebbe accettato la disdetta se questa fosse stata

motivata. Ora non ha voglia di fare niente, non ha alcuna motivazione (…)”;

“rispetto al futuro dice di rendersi contro di “non essere più come prima”),

non è più in grado di investire affettivamente, si sente

distaccato da tutto e da tutti (già evidenziato nella perizia CPAS: “Ha degli amici che però tende a frequentare meno poiché non ha

voglia di vederli e fatica a confrontarsi con la nuova immagine che è convinto

di dare di sé”), lamenta un importante calo della libido e presenza di idee

di morte, apparentemente senza progettualità (già evidenziati nella

perizia CPAS: “Il morale è definito “sotto le scarpe”; riporta pensieri

sull’inutilità della vita in assenza di un’ideazione suicidale attiva e di

propositi eterolesivi”; “attualmente ha un’amica ma connota il rapporto

come non significativo dicendo che non ha più fiducia nelle persone”).

Il

dr. med. __________ ha rilevato che in occasione delle visite del mese di

luglio 2013 l’interessato risultava sufficientemente curato nell’aspetto,

vigile, orientato e collaborante (come in occasione delle visite presso il

CPAS: “E’ discretamente curato nell’igiene e nell’abbigliamento. E’ lucido e

orientato nei vari domini e verso la situazione peritale.”), che il volto

esprimeva sofferenza, tristezza, rassegnazione, ansia e preoccupazione (come al

momento della valutazione del CPAS: “la mimica e l’espressione del viso

rilevano ansia, tristezza, sconforto, in qualche occasione compare un pianto

che viene subito trattenuto”), che l’atteggiamento è rassegnato e la

capacità di proiettarsi nel futuro compromessa (quando è stato visitato dal

CPAS era stato riscontrato che “l’immagine personale è contaminata da

importanti vissuti di disistima e inadeguatezza” e che la “proiezione

nel futuro è tendenzialmente negativa”), che vi sono sentimenti di

autosvalutazione, impotenza, rassegnazione, vergogna, inutilità, inadeguatezza

ed una diminuzione dell’autostima (già presenti in aprile e maggio 2013: “(…)

presenza di una certa tensione endopsichica e irritabilità latenti e talora

vissuti di vergogna”; “l’immagine personale è contaminata da importanti

vissuti di disistima e inadeguatezza”).

Anche

la marcata deflessione timica in presenza di idee di morte, apparentemente

senza progettualità, era già stata rilevata in occasione delle visite peritali

(“per quanto concerne l’istinto vitale sussistono idee sull’inutilità della

propria vita in assenza di propositi auto o eterolesivi”).

La

differenza, rispetto alle visite effettuate presso il CPAS, consiste nel fatto

che l’eloquio deve essere stimolato ed è sostenuto da toni della voce

scarsamente modulati, in presenza di una mimica ed una gestica ridotte e

improntate a tristezza e rassegnazione (mentre in aprile e maggio 2013 le

perite hanno rilevato come “l’eloquio spontaneo è presente, le pause di

conversazione e le latenze alla risposta sono mantenute, i nessi associativi

sono solidi” e che “la voce è sostenuta da toni sufficientemente

modulati”, mentre già era stata rilevata la presenza una quota energetica e

una spinta volitiva ridotta e la presenza di disistima e inadeguatezza) e,

soprattutto che il dr. med. __________ ha rilevato deficit nella memoria e

difficoltà a mantenere la concentrazione, pur sottolineando che “i nessi

associativi sono saldi, il pensiero è corretto nella forma e nel contenuto”.

Tuttavia,

come rilevato dalla dr.ssa med. __________ in sede di osservazioni, questa

differenza non giustifica una diversa valutazione dell’incapacità lavorativa

del ricorrente (50% secondo le perite, 80% secondo il curante), né, tantomeno,

una diagnosi diversa rispetto a quella posta in sede peritale. Neppure sono

segno di un peggioramento.

La

specialista ha infatti evidenziato che questo elemento, ossia il “deficit

della memoria e difficoltà a mantenere la concentrazione” (lamentati

dall’assicurato in occasione della perizia ma non oggettivati durante i due

colloqui peritali [doc. AI 71-2]), non fa variare la gravità della patologia

poiché il criterio relativo al deficit nelle funzioni cognitive superiori era

già stato considerato nel referto del 3 maggio 2013.

Inoltre

la dr.ssa med. __________ senza essere smentita su questo punto

dal dr. med. __________ (cfr. presa di posizione del 25 novembre 2013, doc. D),

rileva che la valutazione dell’episodio depressivo medio secondo ICD 10 prevede

che siano soddisfatti almeno due punti del criterio B e un numero di item del

criterio C tale da raggiungere almeno il totale di 6 e che l’assetto psichico

dell’assicurato rientra in questo ambito di media gravità. Ora, le conclusioni

del dr. med. __________ sono anch’esse riconducibili ad un episodio depressivo

di media gravità. Infatti, sono soddisfatti i primi tre sintomi del

punto B secondo i criteri ICD 10 (umore depresso abnorme, presente per la

maggior parte della giornata, in gran parte non influenzato dalle circostanze e

persistente per almeno due settimane; una perdita di interesse o piacere per

attività normalmente piacevoli; una diminuita energia o aumentata

affaticabilità) e tre item del punto C (perdita di sicurezza e autostima;

lamentazioni o evidenza di una diminuita capacità di pensare o concentrarsi

come indecisione e titubanza; disturbi del sonno di qualsiasi tipo).

Per

contro, rammenta la dr.ssa med. __________, non sono presenti sentimenti di

colpa eccessivi e inappropriati, poiché l’interessato attribuisce del tutto

all’esterno il licenziamento e le conseguenze che ne sono derivate, né sono

presenti pensieri ricorrenti di morte o suicidio o qualunque comportamento

suicidario. Le idee di morte sono infatti indicate come pervasive e senza

progettualità. Ora, per poter diagnosticare un episodio depressivo grave, oltre

alla presenza dei tre criteri del punto B, è necessaria anche la presenza di

criteri del punto C, tale da raggiungere almeno gli 8 item. Ciò che in concreto

non è il caso.

Il

Dr. med. __________, del resto, con le osservazioni del 25 novembre 2013, che

non fanno stato di un’ulteriore visita successiva a quelle del mese di luglio

2013, non smentisce quanto affermato dalla perita circa gli elementi da

prendere in considerazione per poter diagnosticare un episodio depressivo

grave, ma rileva piuttosto che ha utilizzato la codificazione F32.2 secondo

l’ICD-10 per sottolineare il peggioramento del quadro psicopatologico, che

tuttavia, come ampiamente descritto in precedenza, non è avvenuto rispetto alle

visite dei mesi di aprile e maggio 2013; ciò esclude la presenza di

un’instabilità dello stato valetudinario del ricorrente, del resto pure negata

dalla dr.ssa med. __________ (cfr. doc. AI 71-2).

Inoltre,

la valutazione dell’incapacità lavorativa dell’80% sembra essere fondata

unicamente sulla patologia di cui soffre il ricorrente, e meglio la diagnosi,

senza prendere in considerazione una valutazione delle ricadute funzionali,

facendo un bilancio tra i deficit e le risorse, ciò che hanno invece fatto le

perite dal CPAS (doc. AI 71-3).

L’insorgente

evidenzia che queste ultime, il 7 gennaio 2014, hanno dato la loro “disponibilità,

se del caso, per effettuare una nuova perizia” (doc. V/2). Da questa

locuzione l’interessato, contrariamente a quanto sembra emergere dalle sue

osservazioni del 23 gennaio 2014 (doc. VII), non può tuttavia trarre alcun

vantaggio. Infatti, il solo fatto di essere disponibile per effettuare una

nuova perizia, non implica che una nuova valutazione peritale sia necessaria.

Circostanza quest’ultima che le specialiste non hanno del resto rilevato.

Non

va poi dimenticato che le conclusioni peritali sono state confermate anche dal

dr. med. __________, medico SMR, FMH psichiatria e psicoterapia, sia il 24

maggio 2013 (doc. AI 55-1), che il 15 gennaio 2014 (doc. V/3).

A

questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale non ha alcun motivo per

scostarsi dalla perizia del CPAS del 3 maggio 2013 e dalle valutazioni del

medico SMR, dr. med__________, e deve di conseguenza confermare che

l’interessato è incapace al lavoro al 100% dal 1° marzo 2012 al 30 settembre

2012.

ed al 50% con effetto dal 1° ottobre 2012, ciò sia nella precedente

attività che in qualsiasi professione adatta al suo stato di salute.

Va

qui ancora evidenziato che secondo costante giurisprudenza, l’autorità

giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (cfr. fra le

tante: DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).

I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento. Ne segue che se

l’interessato ritiene che il suo stato di salute è peggiorato successivamente

all’emanazione della decisione in esame, può inoltrare una nuova richiesta che

sarà oggetto di un procedimento separato.

6.

Va

ora esaminato se l’UAI ha correttamente calcolato il grado d’invalidità del

ricorrente.

Per

quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U

243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC

1992.

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI

1993.

Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag.

224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito

in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile

(cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande

invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Per

costante giurisprudenza, allorquando si tratta di stabilire il reddito da

valido nel caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei

all’invalidità, l’Alta Corte applica i dati statistici (cfr. sentenza

32.2013.61

del 22 novembre 2013).

Nella

STFA I 95/03 del 28 gennaio 2004 il TFA, ritenuta la disdetta del posto di

lavoro non riconducibile a motivi di salute, ha concluso per l’applicazione dei

dati statistici validi per un’attività semplice e ripetitiva: “(…) Was das Einkommen ohne Gesundheitsschaden (Valideneinkommen)

betrifft, ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht vom zuletzt

verdienten Lohn auszugehen, da die Versicherte wegen erfolgter (leidensfremder)

Kündigung nicht mehr an diesem Arbeitsplatz tätig ware. Unter der (noch

abzuklärenden) Annahme einer Teil- oder Vollerwerbstätigkeit ist davon auszugehen,

dass die Beschwerdeführerin einer einfachen und repetitiven Tätigkeit nachgehen

würde, wobei für die lohnmässige Bestimmung auf Tabellenlöhne abzustellen ist. (…)” (STFA I 95/03 del 28 gennaio 2004, consid.

4.2

).

La

nostra massima Istanza è giunta alla medesima conclusione nelle STFA I 792/05

del 15 marzo 2006 e I 98/06 del 21 aprile 2006. Nella STFA I 98/06 sono stati

applicati i dati statistici nel caso di un assicurato che aveva perso il posto

di lavoro a seguito di una ristrutturazione: “(…) Der

Beschwerdeführer hat seine letzte Arbeitsstelle infolge einer Umstrukturierung,

mithin aus invaliditätsfremden Gründen, verloren. Das mutmassliche Einkommen

ohne Behinderung (Valideneinkommen) lässt sich daher nicht auf der Basis des

zuletzt erzielten Verdienstes bestimmen, sondern muss gestützt auf die

Tabellenwerte der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen

Lohnstrukturerhebung (LSE) ermittelt werden. (…)”

(STFA I 98/06 del 21 aprile 2006, consid. 4.1).

Nella

STF 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, sempre nel caso di un assicurato che aveva

perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità, il TF ha confermato il

giudizio cantonale che per calcolare il reddito da valido aveva applicato i

dati statistici e, confermandosi nella propria giurisprudenza, ha ribadito che “(…)

Für das Valideneinkommen hat das kantonale Gericht zu

Recht nicht auf den zuletzt bei der früheren Arbeitgeberin verdienten Lohn

abgestellt, weil der Beschwerdeführer diese Stelle nach den verbindlichen

Feststellungen des kantonalen Gerichts aus invaliditätsfremden Gründen verloren

hat und als Gesunder nicht mehr an der bisherigen langjährigen Arbeitsstelle

tätig wäre. Das Vorgehen des kantonalen Gerichts entspricht der höchstrichterlichen

Rechtsprechung (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 28. Januar

2004, I 95/03, E. 4.2.2). Es besteht kein Anlass, von dieser Rechtsprechung

abzugehen. (…)” (STF 9C_5/2009 del 16 luglio

2009, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata poi ancora ribadita nelle STF 9C_130/2010 del 14 aprile

2010, consid. 3.3.1;9C_660/2010 del 20 ottobre 2010, consid. 4.4.1;

9C_234/2011 del 10 giugno 2011, consid. 3.3;9C_751/2011 del 30 aprile 2012, consid.

4.

e 9C_394/2013 del 27 settembre 2013, consid. 3.3. Nella STF 9C_394/2013 del

27.

settembre 2013 il TF ha, in particolare, evidenziato che allorquando

l’ultimo salario percepito dall’assicurato è superiore alla media esso può

essere considerato quale reddito da valido solo se è stabilito con la

verosimiglianza preponderante che l’interessato avrebbe continuato a

percepirlo: “(…) Lorsque le salaire réalisé en

dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne, il ne peut

être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s'il est établi,

au degré de la vraisemblance prépondérante, que la personne assurée aurait

continué à le percevoir. Autrement dit, n'est pas déterminant pour la fixation

du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée

réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui

qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêt 9C_5/2009 du 16

juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181; voir également arrêt I

95/03 du 28 janvier 2004 consid. 4.2.2; Michel Valterio, Droit de

l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],

2011, n. 2082 p. 552; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

[IVG], 2010, p. 301). (…)” (STF 9C_394/2013 del 27 settembre 2013,

consid. 3.3).

Conformemente

a quanto ancora recentemente deciso da questo Tribunale nella (citata) sentenza

32.2013.61

del 22 novembre 2013, anche nel caso di specie occorre far capo,

come correttamente effettuato dall’UAI, ai dati statistici riportati nella

tabella RSS. Infatti, in concreto non vi è alcun dubbio che l’interessato ha

perso il posto di lavoro per motivi estranei allo stato di salute e che è

divenuto incapace al lavoro proprio in seguito al licenziamento (cfr. doc. AI

1-1; 1-2; doc. AI 11-3: “l’inizio della sintomatologia è diretta conseguenza

del licenziamento per lui imprevedibile, imprevisto ed anche immotivato”;

cfr. anche la perizia del CPAS). Questa circostanza, del resto, non è

contestata.

Ritenuto

inoltre che in base alle valutazioni del consulente in integrazione

professionale, sulla base dei titoli di studio conseguiti, l’insorgente avrebbe

potuto esercitare un’attività lavorativa nell’ambito delle attività

amministrative (cfr. anche perizia CPAS, doc. AI 50-8), a giusta ragione l’UAI

ha preso in considerazione i dati evinti dalla divisione economica 82, con

conoscenze di qualifica 3 (conoscenze professionali specializzate).

In

base alla succitata tabella nel 2010 il reddito da valido ammonta a fr. 74'100.60

(5'881 : 40 X 42 [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in la Vie économique, 7/8

2013.

pag. 94], moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a]).

Nel

2011.

il reddito da valido ammonta invece a fr. 74'841.60, nel 2012 a fr. 75’695, nel 2013 (anno d’inizio del diritto alla rendita) a fr. 76'225 (fr. 74'100.60 aumentati

dello 1.0% per il 2011, dello 0.9% per il 2012 [42.1 ore] e dello 0.7% nel 2013;

cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2013, pag. 91 e stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, in:

www.bsf.admin.ch).

7.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, come visto, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale

federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il

reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al

salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve

essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF

134.

V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare

un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo

si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7

aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel

2010.

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), categoria

3, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'909.--,

ossia fr. 70’908 all’anno (5'909 X 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5

consid. 3a).

Secondo

la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio

2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per

ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html)).

Il

salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 72’113

(Fr. 70’908 : 100 x 101,7) nel 2012, ultimo anno disponibile.

Questi dati si riferiscono, però, ad un

tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 75’178 (Fr. 72’113:

40.

x 41,7).

Nel 2013 esso ammonterebbe a fr. 75’704

(75’178 + [0,7% di fr. 75’178]; cfr.

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/ lohnentwicklung/quartal.html).

Come

rilevato dallo stesso insorgente, presso l’attuale datore di lavoro, egli

avrebbe guadagnato un importo superiore rispetto a quello previsto dalle

tabelle RSS per un’attività equivalente (cfr. considerando precedente).

Ne

segue che in concreto non sono in ogni caso realizzati i presupposti per

ridurre il reddito statistico da invalido ai sensi della sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009.

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale,

quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione

amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte

sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna

rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del

proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del

diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale

cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di

circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti

un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia

su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella

sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere

di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare –

a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il

giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si

rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung

[IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale del 6%, tuttavia non più

possibile in virtù della predetta giurisprudenza. In concreto il TCA ritiene

più consona alla giurisprudenza una riduzione del 10%.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 76'225 con quello da invalido di fr. 75’704,

ridotto dapprima del 50% a fr. 37'852 e poi del 10% a fr. 34’067, si ottiene un

grado d’invalidità del 55% che dà diritto a mezza rendita, come calcolato dalla

cassa.

Questo

TCA evidenzia infine abbondanzialmente quanto segue.

Se

si volesse seguire, per pura ipotesi di lavoro, la tesi ricorsuale, e meglio

utilizzare il salario percepito dal ricorrente nell’ultima attività lavorativa

da lui svolta quale reddito da valido, nel preciso caso di specie, tenuto conto

che l’insorgente è incapace al lavoro al 50% sia nella precedente attività che

in qualsiasi professione adatta al suo stato di salute, l’esito non sarebbe

diverso.

Infatti,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394

consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità”. Egli dovrebbe pertanto

continuare a svolgere la sua precedente attività al 50% ed in questo caso

andrebbe effettuato un paragone percentuale dei redditi (“Prozent Vergleich;

“comparaison en pour-cent”) che condurrebbe al riconoscimento di una

rendita, al massimo, del 50%.

Infatti

il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia

nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%.

Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione:

" 2.5 Par un

troisième moyen, le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir

procédé à une comparaison des revenus avec et sans invalidité. Alléguant un

revenu sans invalidité de 113'900 fr. et un revenu d'invalide de 30'000 fr., il

est d'avis que le taux d'incapacité de gain est de 74 %.

Ce point de vue est mal

fondé. Dans la mesure où la capacité de travail de l'intéressé est encore de 50

% dans son ancienne activité, le revenu qu'il pourrait obtenir en mettant à

profit sa capacité résiduelle de travail correspond à une incapacité de gain de

50.

%. (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313; 104 V 135

consid. 2b p. 136 s.)."

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso va respinto,

mentre la decisione impugnata merita conferma.

8.

L’insorgente,

con il ricorso, accenna all’assunzione di numerose prove, tra le quali il

richiamo dell’incarto AI, prodotto dall’amministrazione con la risposta di

causa, l’allestimento di una perizia giudiziaria e l’interrogatorio/deposizione

personale (doc. I).

Per

quanto concerne la perizia, questo Tribunale ha già diffusamente spiegato per

quale motivo il referto del CPAS è ampiamente sufficiente per giudicare il caso

di specie, senza che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti medici

(cfr. consid. 5).

A

proposito della richiesta di interrogatorio personale va invece evidenziato che

l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che

ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I

472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurato chiede il suo interrogatorio/la sua

deposizione), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua

ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica

richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione

dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere

l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Va

ancora rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

9.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti