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Decisione

32.2013.217

Rinvio degli atti,affinché l'amministrazione, alla luce del peggioramento della patologia cervicale evidenziata dagli specialisti, metta in atto i necessari accertamenti sia a livello reumatologico ch

29 settembre 2014Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VIII e gli

allegati, oltre al doc. X e l’allegato sono stati trasmessi all’UAI per

osservazioni (doc. XI).

1.8. Nelle osservazioni del 12

febbraio 2014 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al

vaglio del SMR, ha confermato la decisione impugnata (doc. XII+1).

Il doc. XII e l’allegato

sono stati inviatoi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XIII).

1.9. Il 14 maggio 2014 la

rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA due nuovi documenti medici

della __________ (doc. XIV)

I doc. XIV e gli allegati

sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XV).

1.10. Nelle osservazioni del 26

maggio 2014 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al

vaglio del SMR, ha nuovamente confermato il proprio provvedimento (doc. XVI+bis).

I doc. XVI e l’allegato

sono stati inviati alla patrocinatrice dell’assicurata per conoscenza (doc.

XVII).

1.11. Il 4 giugno 2014 l’avv. RI 1

ha censurato le osservazioni dell’UAI del 26 maggio 2014 nella misura in cui “consideri

soltanto una parte dei rapporti della __________” (doc. XVIII).

La lettera del 4 giugno

2014 dell’avv. RA 1 è stata inviata per conoscenza all’UAI (doc. XIX).

1.12. La patrocinatrice di RI 1 ha

quindi inviato due nuovi documenti della __________ e informato il TCA che

l’assicurata è rimasta degente presso la clinica dal 1° al 7 luglio 2014 per un

intervento chirurgico (doc. XX+1-2).

I doc. XX e gli allegati

sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXI).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

L’art. 28 cpv. 1 LAI, in

vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad

una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se

sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.

STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio

2003.

nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto

2002.

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno

2003.

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3

Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei

redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione

dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla

persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente

secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità

sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione

del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998.

p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996

IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia

forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique

VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998.

pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4

Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art.

16.

LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe

conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività

esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante

per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale

diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962.

pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al

riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre

2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5

L'Alta

Corte ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un

raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA

I 543/03 del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto

delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre

il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo avviene allorché

egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando

tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata

dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui

esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se

ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il

libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito

da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr.

STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate

quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa

dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad esempio l’Alta Corte

aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente

in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7

giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I

761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un

cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

Nella STFA I 782/03 del 24

maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza

il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera

con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due

incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio,

non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe

avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a

disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente

accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende

simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo

alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura.

Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera

attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non

doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri

casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale

confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato

il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6

Per costante

giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125.

V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005.

nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA

32.2005.83

del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.7

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che:

" Se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.8

Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125.

V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353.

e riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.

con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9

Nella decisione

dell’11 novembre 2013, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una

rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2012,

sopprimendola poi a partire dal 1° novembre 2012, ritenuto che dalle valutazioni

peritali del Dr. __________ e del Dr. __________ e del successivo raffronto dei

redditi, è emerso che l’interessata non presenta un grado di invalidità

pensionabile dopo tale data.

Il TCA è, quindi, chiamato

a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6. e 2.7., se l’UAI

ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal

1° novembre 2012.

2.10

Dagli

atti di causa risulta che l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione – dal

punto di vista medico – sulle perizie

specialistiche del 30

luglio 2011 e del 17 settembre 2012 del Dr. __________ (il perito reumatologo

aveva valutato l’assicurata – sempre per la __________ – già il 15 ottobre

2010) e su quella del 4 febbraio 2013 del Dr. __________.

Il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e perito certificato SIM, nel referto del 30 luglio

2011.

– svolto per conto della __________ – ha posto la seguente diagnosi:

" (…)

Sindrome

cervicospondilogena cronica a sinistra in

-

Alterazioni degenerative del rachide cervicale con osteocondrosi C4/C5

con bulging discale asimmetrico, con leggero restringimento del

forame di coniugazione a sinistra, marcata osteocondrosi C5/C6 con

ernia discale paramediana a destra con leggero restringimento osteodiscale

dei forami di coniugazione bilaterali e leggera compressione

del midollo spinale, incipiente osteocondrosi C6/C7 con

leggero bulging discale con moderato restringimento del forame di

coniugazione della radice di C7 a sinistra.

Sindrome lombospondilogena

cronica a destra in

- Alterazioni

degenerative della colonna lombare (moderata osteocondrosi

L3/L4 con contatto e con deviazione delle radici di L5

bilateralmente, moderata osteocondrosi con spondilartrosi L5/S1)

- Anomalia di

transizione lombosacrale con lombarizzazione di S1

- Disturbi statici

del rachide

- Tendenza ad

ipermobilità articolare

- Decondizionamento e

sbilancio muscolare

Periartropatia

omeroscapolare a sinistra con sintomatologia di attrito

Probabile

evoluzione verso una sindrome del dolore aspecifico” (doc. AI

53-19).

Il Dr. __________

ha quindi valutato l’assicurata inabile al 100% “in quanto cure specifiche

ancora in atto” (doc. AI 53-19). In merito alla prognosi, lo specialista ha

indicato che al termine delle cure presso la __________ l’assicurata potrà

riprendere il lavoro precedente di ausiliaria di pulizie nella misura del 25%,

mentre quale estetista al 50% (do. AI 53-20).

A seguito

dell’intervento di decompressione interlaminare ed interspinosa microchirurgica

L4/L5, svolto il 27 gennaio 2012 alla __________, l’amministrazione ha

predisposto un nuovo accertamento medico presso il Dr. __________ (doc. AI

82-19).

Nella

perizia del 17 settembre 2012 il Dr. __________ ha posto la seguente

diagnosi:

" (…)

Sindrome

cervicospondilogena cronica bilaterale

- Alterazioni

degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi C4/C5

con bulging discale asimmetrico, con leggero restringimento del

forame di coniugazione a sinistra, marcata osteocondrosi C5/C6 con

ernia discale paramediana destra con leggero restringimento osteodiscale

dei forami di coniugazione bilaterali e leggera compressione

del midollo spinale, di incipiente osteocondrosi C6/C7 con

leggero bulging discale con moderato restringimento del forame di

coniugazione della radice di C7 a sinistra).

Sindrome lombovertebrale

cronica in

- Esiti

da decompressione interlaminare ed interspinosa microchirurgica

L4/L5 dalle due parti, il 27.1.2012

- Alterazioni degenerative plurisegmentali del

rachide lombare (osteocondrosi L3/L4 con bulging

discale, discopatia L4/L5, osteocondrosi

con spondilartrosi L5/S1)

-

Anomalia di transizione lombosacrale con lombarizzazione di S1

-

Disturbi statici del rachide

-

Tendenza ad ipermobilità articolare

-

Decondizionamento e sbilancio muscolare

Periartropatia

omeroscapolare a sinistra” (doc. AI 83-21).

Il perito,

facendo riferimento alla valutazione di decorso della __________ del 12 marzo

2012.

(doc. LaMal 59-1), riferiva di un decorso postoperatorio molto

soddisfacente, con regressione della sintomatologia algica preoperatoria e

possibilità di ripresa progressiva del lavoro all’inizio di aprile 2012 (doc.

AI 83-20).

Il Dr. __________

ha perciò ritenuto l’assicurata abile nella sua ultima attività di ausiliaria

di pulizie dal 27 luglio 2012 (sei mesi dopo l’intervento chirurgico alla __________)

sull’arco di una giornata normale di lavoro con una diminuzione del rendimento

del 75%. Quale estetista invece la diminuzione del rendimento è del 50%, mentre

in attività adeguata l’abilità è del 100%, sempre a partire dalla medesima data

(doc. AI 83-21+22).

Su

indicazione del Dr. __________, l’Ufficio AI ha predisposto anche una

valutazione neurologica presso il Dr. __________ (cfr. doc. AI 83-20, pag. 20).

Il perito si è così espresso: “L’assicurata va anche sottoposta a perizia

neurologica specialistica, in quanto presenta una possibile paresi all’arto

inferiore destro rispettivamente non è esclusa una componente cervicoradicolare

irritativa”).

Il Dr. __________,

spec. FMH in neurologia, nella valutazione peritale del 4 febbraio 2013 ha posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:

" Sindrome lombospondilogena cronica con:

-

stato da decompressione interlaminare e interspinosa microchirurgica

L4/L5 bilaterale (27.01.2012)

- modeste

alterazioni degenerative lombari ai livello L3/L4 e L4/L5 e L5/S1

-

attualmente senza deficit neurologici radicolari

Sindrome

cervicospondilogena cronica bilaterale con:

- alterazioni

degenerative principalmente ai livelli C5/C6 e C6/C7 senza

lesioni delle strutture nervose a questo livello” (doc. AI 91- 6+7).

A

mente del perito dal punto di vista neurologico “non vi sono reperti

determinanti un’incapacità lavorativa” (doc. AI 91-8).

2.11

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi

di cui soffre non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

Al riguardo il TCA rileva

innanzitutto che in sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurata,

a quel momento patrocinata dall’avv. __________, ha prodotto il rapporto di

risonanza magnetica del 6 dicembre 2012 della Dr.ssa __________ dell’Ospedale

regionale di __________, che ha messo in evidenza un cambiamento a livello

C6-C7 con un “incipiente quadro di osteocondrosi conosciuta a cui si

associa attualmente componente di ernia discale medio-laterale destra che

indenta il midollo” (doc. AI 102-4).

Nelle annotazioni dell’11

aprile 2013 il Dr. __________ ha indicato semplicemente che la risonanza

magnetica “è stata presa in considerazione durante la perizia neurologica”

(doc. AI 104-1).

Il precedente legale di RI

1.

ha poi prodotto il rapporto RM del 10 maggio 2013 della Clinica __________

(doc. AI 109-1) e i referti del 7 e 24 giugno 2013 della __________ di __________

(doc. AI da 110-2 a 110-9).

Su indicazione del medico

Dr. __________ del SMR, l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione medica ai

due periti, Dr. __________ e Dr. __________ (doc. AI 113-1, 114-1, 115-1).

Il 12 agosto 2013 il Dr. __________

ha indicato, in particolare:

" (…)

Il 10.5.2013, la risonanza magnetica del rachide cervicale

mostrava discopatie plurisegmentali da C4 a C7 già, note al momento della mia

valutazione peritale del 17.9.2012; l'indagine neuroradiologica del rachide

cervicale del 10.5.2013 era anche a disposizione della specialista FMH in

neurologia Dr.ssa __________ della

clinica __________ il 4.6.2013, la quale nel suo scritto del

24.6.2013

concludeva: "Klinisch: schmerzhaft bedingte Bewegungseinschränkung,

ausgeprägte myofasziale Komponente, keine fokal neurologischen Defizite. ENNG:

normale Kennmuskulatur C5-C7 rechts-, normale Medianus- und Ulnarisneurographie

beidseits"; la specialista in neurologia Dr.ssa __________ sottolineava

che al momento della sua valutazione, l'assicurata non assumeva farmaci

analgesici in via regolare; sul piano terapeutico, la neurologa proponeva di

introdurre un trattamento miorilassante, l'inizio di un trattamento

fisioterapico, un approccio diagnostico-terapeutico infiltrativo delle faccette

intraapofisarie C6/C7 dalle due parti e C5/C6 bilateralmente, in caso di

insuccesso un'infiltrazione interfaccettaria C4/C5 dalle due parti; nello

scritto antecedente del 6.6.2013, lo

specialista FMH in neurochirurgia Dr. __________ della clinica __________,

scriveva: "Trotz der starken Schmerzen wird auf eine Oralanalgesie nur sporadisch

zurückgegriffen. Die Schmerzintensität wird derzeit mit einem VAS 5-6 angegeben.

Spezielle Auslöser für die Schmerzen sind nicht erurierbar. Frau RI 1 arbeitet

in einem Manikür-Salon und ist dort zu 100 % arbeitstätig.". In sintesi,

mettendo a confronto i dati soggettivi ed oggettivi eruiti durante la perizia

reumatologica del 17.9.2012 ma anche durante quella neurologica del 29.1.2013,

con la documentazione medica sopra elencata messami ora gentilmente a

disposizione, non sono subentrati cambiamenti dello stato di salute della

vostra assicurata in grado di modificare la valutazione della capacità

funzionale e di carico residua e quindi della capacità lavorativa nell'ultima

attività espletata come pure in lavori adatti allo stato di salute, formulati

nello scritto peritale del 17.9.2012.” (doc. AI 117-2).

Il Dr. __________, dal

canto suo, ha rilevato quanto segue:

" (…)

La documentazione più recente rispetto alla mia

valutazione del 29.01.2013 non porta nuovi elementi per quel che riguarda gli

aspetti neurologici. Si conferma da un lato la presenza di dolori a livello

cervicale e lombare, una dettagliata valutazione

neurologica con anche esteso esame elettrofisiologico eseguito presso clinica __________

conferma, come già avevo descritto nel mio esame, l'assenza di deficit

neurologici sia a livello del cingolo scapolare che del cingolo pelvico, in

particolare anche a questo esame si escludono deficit radicolari agli arti

superiori. La problematica a livello lombare viene descritta come di grado

lieve ("leicht"). La situazione concernente i dolori sembra essere

peggiorata rispetto alla mia valutazione a livello cervicale, dove si parla di

una sindrome cervicale acuta.

Non si sono però modificati gli aspetti strettamente

neurologici a proposito dei quali avevo preso posizione nella mia valutazione.

La componente cervicospondilogena algica è di competenza reumatologica e dunque

eventualmente questo aspetto dovrà essere rivalutato in questo ambito. Per quel

che riguarda invece gli aspetti neurologici penso che la dettagliata

valutazione alla clinica

__________ sia sufficiente per confermare in pratica

il reperto già da me descritto alla fine di gennaio 2013, che risultava, per

gli aspetti neurologici, normale." (doc. AI 116-2+3)

Nel mese di febbraio 2014

la patrocinatrice di RI 1 ha prodotto il rapporto del 30 ottobre 2013 della __________

(successivo all’ultima valutazione del Dr. __________, ma antecedente alla

decisione impugnata), in cui il Dr. __________ ha riferito che dopo le

infiltrazioni in C5/6 e C6/7 del luglio 2013, vi è stata una ricomparsa dei

dolori: “Im Anschluss an die Facettengelenksinfiltration C5/6 und C6/7

beidseits vom 19.07.2013 war die Patientin für sieben Wochen schmerzfrei. Nun

sind die bekannten Schmerzen erneut vorhanden”. Questo ha reso necessaria

una nuova infiltrazione (doc. S).

La rappresentante della

ricorrente ha poi prodotto lo scritto del 14 gennaio 2014 del Dr. __________

della __________, nel quale quello specialista ha comunicato al medico curante

Dr. __________ l’indicazione per un intervento di fissazione di almeno due

vertebre della colonna vertebrale (C5/C7), con possibilità anche del segmento

C4/5:

“Aufgrund des guten Ansprechens auf die Infiltrationen ist hier

sicherlich

eine Operationsindikation gegeben. Diese würde dann aus einer Spondylodese C5

bis C7 bestehen. Leider besteht auch im Segment

C4/5 bereits eine Bandscheiben protrusion mit einer Einengung des cervicalen

Spinalkanals, so dass

man bei einer Zweihöhenfusion überlegen müsste, ob auch dieses

Segment miterfasst werden müsste. Die andere

Frage, die sich jedoch stellt ist, ob beide infiltrierten Segmente tatsächlich

auch symptomatisch sind. Nachdem dieser Umstand das Ausmass der Operation

durchaus wesentlich mitbestimmt, denke ich, ware es hier sicherlich sinnvoll

noch eine Stufendiagnostik durchzuführen, beginnend im Segment C6/7,

anschliessend C5/6 und gegebenenfalls auch C4/5 aus rein diagnostischen

Gesichtspunkten. Im Anschluss an diese Stufendiagnostik wurde ich mich dann erneut mit der Patientin zusammensetzen und den definitiven operativen Eingriff

planen und durchführen. Zur Durchführung der Stufendiagnostik

würde ich Herrn Dr. __________ erneut bitten, die Patientin direct Aufzubieten.” (doc. M)

Nello scritto del 29 gennaio 2014 il Dr. __________, spec. FMH in

medicina interna, ha poi censurato la valutazione reumatologica del Dr. __________,

in particolare per quanto riguarda la patologia cervicale, ed ha rilevato:

" (…)

Nel rapporto peritale datato 17.09.2012 del perito

Dr. med. __________ reumatologo ed in particolare alla pagina 21 sotto il

capoverso B e C "conseguenze sulla capacità del lavoro e

conseguenze sulla capacità d'integrazione" lo

stesso perito

scrive: “Per le patologie di stretta competenza

reumatologica giudico l'assicurata a distanza di sei mesi dall'intervento

neurochirurgico subito al rachide lombare il 27.01.2012”.

Con questa premessa, si evincono chiaramente due

punti fondamentali per cui questa valutazione non va presa in considerazione.

Il primo è che viene scotomizzata la situazione a livello della colonna

cervicale, tralasciando quindi un'importante fonte di sofferenza e di

limitazione funzionale che la paziente ha sempre denunciato come essere

estremamente invalidante.

Come secondo ulteriore punto il Dr. med. __________,

non ha a mio avviso il diritto di esprimersi su degli aspetti puramente

neurochirurgici, in particolare in quanto attiene alla patologia cervicale.

A tutto ciò, bisogna aggiungere (vedi documenti in

allegato) che la paziente, in data 05.10.2013, ha subito inoltre un incidente

automobilistico con un colpo di frusta cervicale che è andato evidentemente a

peggiorare la già critica situazione. Non per nulla, è

stata poi presa a carico presso la __________, dove ha subito valutazioni

neurologiche, terapie infiltrative e probabilmente finirà per doversi pure

sottoporre ad un intervento neurochirurgico cervicale. Alla luce di ciò, trovo

assurda la decisione presa dall'Assicurazione Invalidità. La situazione clinica

deve sicuramente essere rivalutata perché intervenuto un cambiamento radicale

dello stato disalute della mia paziente.” (doc. P)

Il TCA constata che questa

nuova documentazione medica non è più stata sottoposta alla valutazione, né di

un reumatologo, né di un neurologo.

Nelle annotazioni del 12 febbraio 2014 il medico del SMR, Dr. __________,

ha concluso che la documentazione della __________ non oggettiva una

sostanziale modifica della situazione clinica (doc. XII1).

Questo

Tribunale non può condividere le conclusioni dell’amministrazione.

Dalla

documentazione medica prodotta dalla ricorrente emerge un peggioramento della

patologia cervicale, antecedente alla decisione impugnata, che ha successivamente

reso necessario un intervento chirugico di

spondilodesi (doc. T1 e doc. XX+1-2).

Agli atti

vi è innanzitutto la risonanza magnetica del 6 dicembre 2012 della

Dr.ssa __________ che aveva già messo in evidenza un cambiamento a livello C6-C7

rispetto al precedente esame (doc. AI 102-4).

Inotre, nelle osservazioni

del 30 luglio 2013 il perito neurologo Dr. __________ indicava che “La situazione concernente i dolori sembra essere peggiorata

rispetto alla mia valutazione a livello cervicale, dove si parla di una

sindrome cervicale acuta” (doc. 116-2, la

sottolineatura è del redattore).

Il peggioramento emerge

poi dal rapporto del 30 ottobre 2013 della __________, in cui viene riferito

della ricomparsa dei dolori in C5/6 e C6/7 e della necessità di una

nuova infiltrazione (doc. S).

Nello

scritto del 14 gennaio 2014 della __________ si giunge poi all’indicazione di

un intervento di fissazione di almeno due vertebre della colonna vertebrale

(C5/C7), con possibilità anche del segmento C4/5 (doc.M).

RI 1 ha inoltre subìto

l’intervento di spondilodesi “Ventrale Diskektomie C5/6 und C6/7 und

Spondylose mit Cage und Platte” alla __________ nel mese di luglio 2014

(degenza dal 1° al 7 luglio 2014) (doc. T1 e doc. XX+1-2).

In simili condizioni,

secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un

complemento peritale reumatologico / neurologico concludere con sufficiente tranquillità

che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal profilo strettamente somatico,

giustifichi una capacità lavorativa del 25%, quale ausiliaria di pulizie, del

50% quale estetista e una piena abilità in attività adeguata, come indicato dai

periti Dr. __________ e Dr. __________

In tale contesto va

ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio sopra esposto secondo

cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va

riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che

lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di sottolineare che non va tuttavia

dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del

fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un

periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre

2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

2.12

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.8.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti

all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va

quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché, alla luce del

peggioramento della patologia cervicale evidenziato dagli specialisti della __________,

metta in atto i necessari approfondimenti sia a livello reumatologico che

neurologico (consid. 2.11.) intesi a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia

le ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.13

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione dell’11 novembre 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando

2.12.

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti