32.2013.217
Rinvio degli atti,affinché l'amministrazione, alla luce del peggioramento della patologia cervicale evidenziata dagli specialisti, metta in atto i necessari accertamenti sia a livello reumatologico ch
29 settembre 2014Italiano44 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.217
LG/sc
Lugano
29 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 novembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1973, da
ultimo attiva in qualità di ausiliaria di economia domestica e estetista
indipendente, in data 30 luglio 2010 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “problemi
alla schiena” (doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 70-1), un accertamento
medico reumatologico a cura del Dr. __________ (doc. AI 83-1) e uno neurologico
da parte del Dr. __________ (doc. AI 91-1), l’Ufficio AI con la decisione
dell’11 novembre 2013 (doc. AI 106-1), preavvisata con progetto del 7 febbraio
2013 (doc. AI 93-1), ha attribuito all’assicurata una rendita intera
d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° aprile 2011 e
il 31 ottobre 2012.
1.3. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento
di un’inabilità lavorativa totale, sia come ausiliaria di economia domestica,
sia come estetista, e l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, a far
tempo dal 18 aprile 2010 (doc. I).
La ricorrente ha
contestato la valutazione reumatologica del Dr. __________ del 17 settembre 2012, in particolare il miglioramento evidenziato dal perito che – secondo l’insorgente – “è stato
di cortissima durata e non ha per nulla perdurato nel tempo”. RI 1 non ha
infatti potuto riprendere il lavoro come descritto dal perito (doc. I, pag. 2).
Anche la valutazione
neurologica del Dr. __________ è stata contestata, sia nelle modalità (troppo
breve), sia nelle conclusioni. Il perito avrebbe ignorato un peggioramento a
livello cervicale e di ernia discale. A sostegno delle proprie argomentazioni la
ricorrente ha fatto riferimento ai referti della __________ (doc. I, pag. 3).
L’avv. __________ ha
quindi concluso precisando che l’attività di estetista deve già considerarsi
un’attività adeguata. Il fatto che neanche questa sia praticabile “dimostra
la credibilità del peggioramento di salute” (doc. I, pag. 4).
1.4. In data 21 gennaio 2014 la
patrocinatrice di RI 1 ha trasmesso al TCA gli scritti del 14 e del 17 gennaio
2014 della __________ relativi alla consultazione dell’assicurata avvenuta il
14 gennaio 2014 (doc. IV).
1.5. In risposta, l’Ufficio AI ha
confermato la bontà del provvedimento impugnato, sulla base delle perizie
specialistiche del Dr. __________ e del Dr. __________. Per quanto riguarda la
documentazione medica presentata dalla ricorrente, essa è stata sottoposta al
vaglio del SMR che non l’ha ritenuta influente ai fini della vertenza (doc.
V+bis).
Anche la valutazione
economica viene confermata dall’UAI, in particolare l’attività di estetista “non
può essere considerata come adeguata alla luce dei limiti funzionali elencati
dal perito e del mansionario compreso in tale attività” (doc. V+bis).
1.6. Con le osservazioni del 3
febbraio 2014 l’avv. RA 1 si riconferma nelle proprie contestazioni della
perizia reumatologica del Dr. __________ ritenuta incompleta “perché oltre
agli importanti dolori alla colonna cervicale, ella presenta un problema
importante sul resto della colonna con effetti sul braccio e mano e
indebolimento muscolare generale”. La patrocinatrice ha fatto riferimento
ai referti della __________ e a quello del Dr. __________ (doc. VIII).
L’avv. RA 1 ha quindi
ribadito che la risonanza magnetica cervicale del Dr. __________ “che
dimostra un peggioramento della situazione cervicale” non è stato presa in
considerazione nel dovuto modo dal neurologo Dr. __________ (doc. VIII).
1.7. Il 7 febbraio 2014 la
patrocinatrice di RI 1 ha prodotto il rapporto sull’infiltrazione svolta
dall’assicurata il 30 ottobre 2013 alla __________ (doc. X)
Fatti
I doc. VIII e gli
allegati, oltre al doc. X e l’allegato sono stati trasmessi all’UAI per
osservazioni (doc. XI).
1.8. Nelle osservazioni del 12
febbraio 2014 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al
vaglio del SMR, ha confermato la decisione impugnata (doc. XII+1).
Il doc. XII e l’allegato
sono stati inviatoi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XIII).
1.9. Il 14 maggio 2014 la
rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA due nuovi documenti medici
della __________ (doc. XIV)
I doc. XIV e gli allegati
sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XV).
1.10. Nelle osservazioni del 26
maggio 2014 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al
vaglio del SMR, ha nuovamente confermato il proprio provvedimento (doc. XVI+bis).
I doc. XVI e l’allegato
sono stati inviati alla patrocinatrice dell’assicurata per conoscenza (doc.
XVII).
1.11. Il 4 giugno 2014 l’avv. RI 1
ha censurato le osservazioni dell’UAI del 26 maggio 2014 nella misura in cui “consideri
soltanto una parte dei rapporti della __________” (doc. XVIII).
La lettera del 4 giugno
2014 dell’avv. RA 1 è stata inviata per conoscenza all’UAI (doc. XIX).
1.12. La patrocinatrice di RI 1 ha
quindi inviato due nuovi documenti della __________ e informato il TCA che
l’assicurata è rimasta degente presso la clinica dal 1° al 7 luglio 2014 per un
intervento chirurgico (doc. XX+1-2).
I doc. XX e gli allegati
sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXI).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in
vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992.
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003.
nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002.
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003.
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3
Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998.
p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998.
pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4
Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art.
16.
LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe
conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività
esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale
diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio
2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962.
pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari
(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination
von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al
riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre
2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5
L'Alta
Corte ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un
raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA
I 543/03 del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto
delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre
il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché
egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando
tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata
dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui
esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se
ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il
libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito
da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr.
STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate
quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa
dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad esempio l’Alta Corte
aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente
in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7
giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I
761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un
cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
Nella STFA I 782/03 del 24
maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza
il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera
con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due
incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio,
non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe
avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a
disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente
accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende
simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo
alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura.
Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera
attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non
doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri
casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale
confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato
il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6
Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125.
V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005.
nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83
del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.7
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.8
Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125.
V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può
disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto
peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il giudice può scostarsene
anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,
ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia
giudiziaria.
Questi principi sono stati
confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il
Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto
concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella
perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una
superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
353.
e riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.
con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Infine, va ricordato che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9
Nella decisione
dell’11 novembre 2013, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una
rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2012,
sopprimendola poi a partire dal 1° novembre 2012, ritenuto che dalle valutazioni
peritali del Dr. __________ e del Dr. __________ e del successivo raffronto dei
redditi, è emerso che l’interessata non presenta un grado di invalidità
pensionabile dopo tale data.
Il TCA è, quindi, chiamato
a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6. e 2.7., se l’UAI
ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal
1° novembre 2012.
2.10
Dagli
atti di causa risulta che l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione – dal
punto di vista medico – sulle perizie
specialistiche del 30
luglio 2011 e del 17 settembre 2012 del Dr. __________ (il perito reumatologo
aveva valutato l’assicurata – sempre per la __________ – già il 15 ottobre
2010) e su quella del 4 febbraio 2013 del Dr. __________.
Il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e perito certificato SIM, nel referto del 30 luglio
2011.
– svolto per conto della __________ – ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
Sindrome
cervicospondilogena cronica a sinistra in
-
Alterazioni degenerative del rachide cervicale con osteocondrosi C4/C5
con bulging discale asimmetrico, con leggero restringimento del
forame di coniugazione a sinistra, marcata osteocondrosi C5/C6 con
ernia discale paramediana a destra con leggero restringimento osteodiscale
dei forami di coniugazione bilaterali e leggera compressione
del midollo spinale, incipiente osteocondrosi C6/C7 con
leggero bulging discale con moderato restringimento del forame di
coniugazione della radice di C7 a sinistra.
Sindrome lombospondilogena
cronica a destra in
- Alterazioni
degenerative della colonna lombare (moderata osteocondrosi
L3/L4 con contatto e con deviazione delle radici di L5
bilateralmente, moderata osteocondrosi con spondilartrosi L5/S1)
- Anomalia di
transizione lombosacrale con lombarizzazione di S1
- Disturbi statici
del rachide
- Tendenza ad
ipermobilità articolare
- Decondizionamento e
sbilancio muscolare
Periartropatia
omeroscapolare a sinistra con sintomatologia di attrito
Probabile
evoluzione verso una sindrome del dolore aspecifico” (doc. AI
53-19).
Il Dr. __________
ha quindi valutato l’assicurata inabile al 100% “in quanto cure specifiche
ancora in atto” (doc. AI 53-19). In merito alla prognosi, lo specialista ha
indicato che al termine delle cure presso la __________ l’assicurata potrà
riprendere il lavoro precedente di ausiliaria di pulizie nella misura del 25%,
mentre quale estetista al 50% (do. AI 53-20).
A seguito
dell’intervento di decompressione interlaminare ed interspinosa microchirurgica
L4/L5, svolto il 27 gennaio 2012 alla __________, l’amministrazione ha
predisposto un nuovo accertamento medico presso il Dr. __________ (doc. AI
82-19).
Nella
perizia del 17 settembre 2012 il Dr. __________ ha posto la seguente
diagnosi:
" (…)
Sindrome
cervicospondilogena cronica bilaterale
- Alterazioni
degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi C4/C5
con bulging discale asimmetrico, con leggero restringimento del
forame di coniugazione a sinistra, marcata osteocondrosi C5/C6 con
ernia discale paramediana destra con leggero restringimento osteodiscale
dei forami di coniugazione bilaterali e leggera compressione
del midollo spinale, di incipiente osteocondrosi C6/C7 con
leggero bulging discale con moderato restringimento del forame di
coniugazione della radice di C7 a sinistra).
Sindrome lombovertebrale
cronica in
- Esiti
da decompressione interlaminare ed interspinosa microchirurgica
L4/L5 dalle due parti, il 27.1.2012
- Alterazioni degenerative plurisegmentali del
rachide lombare (osteocondrosi L3/L4 con bulging
discale, discopatia L4/L5, osteocondrosi
con spondilartrosi L5/S1)
-
Anomalia di transizione lombosacrale con lombarizzazione di S1
-
Disturbi statici del rachide
-
Tendenza ad ipermobilità articolare
-
Decondizionamento e sbilancio muscolare
Periartropatia
omeroscapolare a sinistra” (doc. AI 83-21).
Il perito,
facendo riferimento alla valutazione di decorso della __________ del 12 marzo
2012.
(doc. LaMal 59-1), riferiva di un decorso postoperatorio molto
soddisfacente, con regressione della sintomatologia algica preoperatoria e
possibilità di ripresa progressiva del lavoro all’inizio di aprile 2012 (doc.
AI 83-20).
Il Dr. __________
ha perciò ritenuto l’assicurata abile nella sua ultima attività di ausiliaria
di pulizie dal 27 luglio 2012 (sei mesi dopo l’intervento chirurgico alla __________)
sull’arco di una giornata normale di lavoro con una diminuzione del rendimento
del 75%. Quale estetista invece la diminuzione del rendimento è del 50%, mentre
in attività adeguata l’abilità è del 100%, sempre a partire dalla medesima data
(doc. AI 83-21+22).
Su
indicazione del Dr. __________, l’Ufficio AI ha predisposto anche una
valutazione neurologica presso il Dr. __________ (cfr. doc. AI 83-20, pag. 20).
Il perito si è così espresso: “L’assicurata va anche sottoposta a perizia
neurologica specialistica, in quanto presenta una possibile paresi all’arto
inferiore destro rispettivamente non è esclusa una componente cervicoradicolare
irritativa”).
Il Dr. __________,
spec. FMH in neurologia, nella valutazione peritale del 4 febbraio 2013 ha posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:
" Sindrome lombospondilogena cronica con:
-
stato da decompressione interlaminare e interspinosa microchirurgica
L4/L5 bilaterale (27.01.2012)
- modeste
alterazioni degenerative lombari ai livello L3/L4 e L4/L5 e L5/S1
-
attualmente senza deficit neurologici radicolari
Sindrome
cervicospondilogena cronica bilaterale con:
- alterazioni
degenerative principalmente ai livelli C5/C6 e C6/C7 senza
lesioni delle strutture nervose a questo livello” (doc. AI 91- 6+7).
A
mente del perito dal punto di vista neurologico “non vi sono reperti
determinanti un’incapacità lavorativa” (doc. AI 91-8).
2.11
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi
di cui soffre non sono stati chiariti in modo soddisfacente.
Al riguardo il TCA rileva
innanzitutto che in sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurata,
a quel momento patrocinata dall’avv. __________, ha prodotto il rapporto di
risonanza magnetica del 6 dicembre 2012 della Dr.ssa __________ dell’Ospedale
regionale di __________, che ha messo in evidenza un cambiamento a livello
C6-C7 con un “incipiente quadro di osteocondrosi conosciuta a cui si
associa attualmente componente di ernia discale medio-laterale destra che
indenta il midollo” (doc. AI 102-4).
Nelle annotazioni dell’11
aprile 2013 il Dr. __________ ha indicato semplicemente che la risonanza
magnetica “è stata presa in considerazione durante la perizia neurologica”
(doc. AI 104-1).
Il precedente legale di RI
1.
ha poi prodotto il rapporto RM del 10 maggio 2013 della Clinica __________
(doc. AI 109-1) e i referti del 7 e 24 giugno 2013 della __________ di __________
(doc. AI da 110-2 a 110-9).
Su indicazione del medico
Dr. __________ del SMR, l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione medica ai
due periti, Dr. __________ e Dr. __________ (doc. AI 113-1, 114-1, 115-1).
Il 12 agosto 2013 il Dr. __________
ha indicato, in particolare:
" (…)
Il 10.5.2013, la risonanza magnetica del rachide cervicale
mostrava discopatie plurisegmentali da C4 a C7 già, note al momento della mia
valutazione peritale del 17.9.2012; l'indagine neuroradiologica del rachide
cervicale del 10.5.2013 era anche a disposizione della specialista FMH in
neurologia Dr.ssa __________ della
clinica __________ il 4.6.2013, la quale nel suo scritto del
24.6.2013
concludeva: "Klinisch: schmerzhaft bedingte Bewegungseinschränkung,
ausgeprägte myofasziale Komponente, keine fokal neurologischen Defizite. ENNG:
normale Kennmuskulatur C5-C7 rechts-, normale Medianus- und Ulnarisneurographie
beidseits"; la specialista in neurologia Dr.ssa __________ sottolineava
che al momento della sua valutazione, l'assicurata non assumeva farmaci
analgesici in via regolare; sul piano terapeutico, la neurologa proponeva di
introdurre un trattamento miorilassante, l'inizio di un trattamento
fisioterapico, un approccio diagnostico-terapeutico infiltrativo delle faccette
intraapofisarie C6/C7 dalle due parti e C5/C6 bilateralmente, in caso di
insuccesso un'infiltrazione interfaccettaria C4/C5 dalle due parti; nello
scritto antecedente del 6.6.2013, lo
specialista FMH in neurochirurgia Dr. __________ della clinica __________,
scriveva: "Trotz der starken Schmerzen wird auf eine Oralanalgesie nur sporadisch
zurückgegriffen. Die Schmerzintensität wird derzeit mit einem VAS 5-6 angegeben.
Spezielle Auslöser für die Schmerzen sind nicht erurierbar. Frau RI 1 arbeitet
in einem Manikür-Salon und ist dort zu 100 % arbeitstätig.". In sintesi,
mettendo a confronto i dati soggettivi ed oggettivi eruiti durante la perizia
reumatologica del 17.9.2012 ma anche durante quella neurologica del 29.1.2013,
con la documentazione medica sopra elencata messami ora gentilmente a
disposizione, non sono subentrati cambiamenti dello stato di salute della
vostra assicurata in grado di modificare la valutazione della capacità
funzionale e di carico residua e quindi della capacità lavorativa nell'ultima
attività espletata come pure in lavori adatti allo stato di salute, formulati
nello scritto peritale del 17.9.2012.” (doc. AI 117-2).
Il Dr. __________, dal
canto suo, ha rilevato quanto segue:
" (…)
La documentazione più recente rispetto alla mia
valutazione del 29.01.2013 non porta nuovi elementi per quel che riguarda gli
aspetti neurologici. Si conferma da un lato la presenza di dolori a livello
cervicale e lombare, una dettagliata valutazione
neurologica con anche esteso esame elettrofisiologico eseguito presso clinica __________
conferma, come già avevo descritto nel mio esame, l'assenza di deficit
neurologici sia a livello del cingolo scapolare che del cingolo pelvico, in
particolare anche a questo esame si escludono deficit radicolari agli arti
superiori. La problematica a livello lombare viene descritta come di grado
lieve ("leicht"). La situazione concernente i dolori sembra essere
peggiorata rispetto alla mia valutazione a livello cervicale, dove si parla di
una sindrome cervicale acuta.
Non si sono però modificati gli aspetti strettamente
neurologici a proposito dei quali avevo preso posizione nella mia valutazione.
La componente cervicospondilogena algica è di competenza reumatologica e dunque
eventualmente questo aspetto dovrà essere rivalutato in questo ambito. Per quel
che riguarda invece gli aspetti neurologici penso che la dettagliata
valutazione alla clinica
__________ sia sufficiente per confermare in pratica
il reperto già da me descritto alla fine di gennaio 2013, che risultava, per
gli aspetti neurologici, normale." (doc. AI 116-2+3)
Nel mese di febbraio 2014
la patrocinatrice di RI 1 ha prodotto il rapporto del 30 ottobre 2013 della __________
(successivo all’ultima valutazione del Dr. __________, ma antecedente alla
decisione impugnata), in cui il Dr. __________ ha riferito che dopo le
infiltrazioni in C5/6 e C6/7 del luglio 2013, vi è stata una ricomparsa dei
dolori: “Im Anschluss an die Facettengelenksinfiltration C5/6 und C6/7
beidseits vom 19.07.2013 war die Patientin für sieben Wochen schmerzfrei. Nun
sind die bekannten Schmerzen erneut vorhanden”. Questo ha reso necessaria
una nuova infiltrazione (doc. S).
La rappresentante della
ricorrente ha poi prodotto lo scritto del 14 gennaio 2014 del Dr. __________
della __________, nel quale quello specialista ha comunicato al medico curante
Dr. __________ l’indicazione per un intervento di fissazione di almeno due
vertebre della colonna vertebrale (C5/C7), con possibilità anche del segmento
C4/5:
“Aufgrund des guten Ansprechens auf die Infiltrationen ist hier
sicherlich
eine Operationsindikation gegeben. Diese würde dann aus einer Spondylodese C5
bis C7 bestehen. Leider besteht auch im Segment
C4/5 bereits eine Bandscheiben protrusion mit einer Einengung des cervicalen
Spinalkanals, so dass
man bei einer Zweihöhenfusion überlegen müsste, ob auch dieses
Segment miterfasst werden müsste. Die andere
Frage, die sich jedoch stellt ist, ob beide infiltrierten Segmente tatsächlich
auch symptomatisch sind. Nachdem dieser Umstand das Ausmass der Operation
durchaus wesentlich mitbestimmt, denke ich, ware es hier sicherlich sinnvoll
noch eine Stufendiagnostik durchzuführen, beginnend im Segment C6/7,
anschliessend C5/6 und gegebenenfalls auch C4/5 aus rein diagnostischen
Gesichtspunkten. Im Anschluss an diese Stufendiagnostik wurde ich mich dann erneut mit der Patientin zusammensetzen und den definitiven operativen Eingriff
planen und durchführen. Zur Durchführung der Stufendiagnostik
würde ich Herrn Dr. __________ erneut bitten, die Patientin direct Aufzubieten.” (doc. M)
Nello scritto del 29 gennaio 2014 il Dr. __________, spec. FMH in
medicina interna, ha poi censurato la valutazione reumatologica del Dr. __________,
in particolare per quanto riguarda la patologia cervicale, ed ha rilevato:
" (…)
Nel rapporto peritale datato 17.09.2012 del perito
Dr. med. __________ reumatologo ed in particolare alla pagina 21 sotto il
capoverso B e C "conseguenze sulla capacità del lavoro e
conseguenze sulla capacità d'integrazione" lo
stesso perito
scrive: “Per le patologie di stretta competenza
reumatologica giudico l'assicurata a distanza di sei mesi dall'intervento
neurochirurgico subito al rachide lombare il 27.01.2012”.
Con questa premessa, si evincono chiaramente due
punti fondamentali per cui questa valutazione non va presa in considerazione.
Il primo è che viene scotomizzata la situazione a livello della colonna
cervicale, tralasciando quindi un'importante fonte di sofferenza e di
limitazione funzionale che la paziente ha sempre denunciato come essere
estremamente invalidante.
Come secondo ulteriore punto il Dr. med. __________,
non ha a mio avviso il diritto di esprimersi su degli aspetti puramente
neurochirurgici, in particolare in quanto attiene alla patologia cervicale.
A tutto ciò, bisogna aggiungere (vedi documenti in
allegato) che la paziente, in data 05.10.2013, ha subito inoltre un incidente
automobilistico con un colpo di frusta cervicale che è andato evidentemente a
peggiorare la già critica situazione. Non per nulla, è
stata poi presa a carico presso la __________, dove ha subito valutazioni
neurologiche, terapie infiltrative e probabilmente finirà per doversi pure
sottoporre ad un intervento neurochirurgico cervicale. Alla luce di ciò, trovo
assurda la decisione presa dall'Assicurazione Invalidità. La situazione clinica
deve sicuramente essere rivalutata perché intervenuto un cambiamento radicale
dello stato disalute della mia paziente.” (doc. P)
Il TCA constata che questa
nuova documentazione medica non è più stata sottoposta alla valutazione, né di
un reumatologo, né di un neurologo.
Nelle annotazioni del 12 febbraio 2014 il medico del SMR, Dr. __________,
ha concluso che la documentazione della __________ non oggettiva una
sostanziale modifica della situazione clinica (doc. XII1).
Questo
Tribunale non può condividere le conclusioni dell’amministrazione.
Dalla
documentazione medica prodotta dalla ricorrente emerge un peggioramento della
patologia cervicale, antecedente alla decisione impugnata, che ha successivamente
reso necessario un intervento chirugico di
spondilodesi (doc. T1 e doc. XX+1-2).
Agli atti
vi è innanzitutto la risonanza magnetica del 6 dicembre 2012 della
Dr.ssa __________ che aveva già messo in evidenza un cambiamento a livello C6-C7
rispetto al precedente esame (doc. AI 102-4).
Inotre, nelle osservazioni
del 30 luglio 2013 il perito neurologo Dr. __________ indicava che “La situazione concernente i dolori sembra essere peggiorata
rispetto alla mia valutazione a livello cervicale, dove si parla di una
sindrome cervicale acuta” (doc. 116-2, la
sottolineatura è del redattore).
Il peggioramento emerge
poi dal rapporto del 30 ottobre 2013 della __________, in cui viene riferito
della ricomparsa dei dolori in C5/6 e C6/7 e della necessità di una
nuova infiltrazione (doc. S).
Nello
scritto del 14 gennaio 2014 della __________ si giunge poi all’indicazione di
un intervento di fissazione di almeno due vertebre della colonna vertebrale
(C5/C7), con possibilità anche del segmento C4/5 (doc.M).
RI 1 ha inoltre subìto
l’intervento di spondilodesi “Ventrale Diskektomie C5/6 und C6/7 und
Spondylose mit Cage und Platte” alla __________ nel mese di luglio 2014
(degenza dal 1° al 7 luglio 2014) (doc. T1 e doc. XX+1-2).
In simili condizioni,
secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un
complemento peritale reumatologico / neurologico concludere con sufficiente tranquillità
che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal profilo strettamente somatico,
giustifichi una capacità lavorativa del 25%, quale ausiliaria di pulizie, del
50% quale estetista e una piena abilità in attività adeguata, come indicato dai
periti Dr. __________ e Dr. __________
In tale contesto va
ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio sopra esposto secondo
cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va
riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che
lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di sottolineare che non va tuttavia
dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del
fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un
periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre
2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances
sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.
124).
2.12
Nella già citata sentenza
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.8.) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio.
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti
all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La decisione impugnata va
quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché, alla luce del
peggioramento della patologia cervicale evidenziato dagli specialisti della __________,
metta in atto i necessari approfondimenti sia a livello reumatologico che
neurologico (consid. 2.11.) intesi a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia
le ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
2.13
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
2.14
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione dell’11 novembre 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando
2.12.
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre
versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti