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Decisione

32.2013.218

Revisione della rendita. Respinta la censura di tardività dell'emissione della decisione successiva alla comunicazione dell'esito della revisione. Rinvio degli atti per un aggiornamento della situazio

6 maggio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di un miglioramento delle condizioni di salute giustificanti la chiesta soppressione

della rendita. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel

prosieguo.

1.7. Interpellato

dal TCA, con scritto 12 marzo 2014 la Cassa pensione ricorrente non si oppone

al rinvio degli atti proposto dall’Ufficio AI (IX).

Con

osservazioni 2 aprile 2014 l’Ufficio AI ribadisce la richiesta di rinvio atti

(X).

Con

lettera 7 aprile 2014 il legale dell’assicurato ritiene invece che la proposta

dell’amministrazione debba essere letta come l’avvio di una nuova procedura di

revisione motivo per cui l’annullamento della decisione contestata non si

giustifica. In alternativa, chiede che l’accertamento medico sia eseguito dal Tribunale

mediante l’allestimento di una perizia giudiziaria (XII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

2.2. L’assicurato

sostiene la tardività del ricorso in quanto la comunicazione 16 maggio 2013,

alla quale è poi seguita la decisione qui impugnata (cfr. consid. 1.3), risulta

essere già debitamente cresciuta in giudicato anche se alla Cassa pensione non

è stata inviata direttamente dall’Ufficio AI, avendola tuttavia ricevuta per conoscenza

dal TCA con lettera 23 maggio 2013 durante la procedura in ambito LPP (doc.

VII/A13; cfr. consid. 1.4). Sostiene inoltre che l’agire della Cassa pensione

sia lesivo del principio della buona fede.

Va

in primo luogo ricordato che l'art. 74ter OAI prescrive (sottolineatura del redattore):

"

Se le condizioni per l’assegnazione

di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta

dell’assicurato, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte

senza la notificazione di una decisione (art. 58LAI):

a. provvedimenti sanitari;

b. provvedimenti d’ordine professionale;

c. ..;

d. mezzi ausiliari;

e. rimborso delle spese di viaggio;

f. rendite e assegni per grandi invalidi in

seguito a una revisione effettuata d’ufficio, a condizione che non sia

stata constatata alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il

diritto alle prestazioni.

g. prestazione transitoria."

L’art.

74quater prevede che:

"

1L'ufficio AI

comunica per iscritto all'assicurato la deliberazione emanata giusta articolo

74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la

notificazione di una decisione.

2Comunica

inoltre la decisione relativa alla prestazione transitoria di cui all'articolo 74ter

lettera g all'istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni e al

competente organo esecutivo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni ha il diritto di chiedere

la notificazione di una decisione."

Se

l’assicurato non chiede l’emissione della decisione, la comunicazione cresce in

giudicato e non può più essere oggetto di ricorso (Müller, Das Verwaltungsverfahren

in der Invalidenversicherung, 2010, n. 2233, pag. 435). Per quel che concerne

il termine per richiedere una decisione formale cfr. Müller, op. cit. n. 2234,

pag. 436, ove riassume le diverse posizioni che vanno da trenta giorni ad un

massimo di un anno, con riferimento in particolare a DTF 134 V 151 consid. 5.2.

Nel

caso concreto, avendo la Cassa pensione chiesto la revisione della rendita

dell’assicurato, v’è da chiedersi se l’Ufficio AI invece di scegliere la forma

della comunicazione informale ex art. 74ter OAI non avrebbe dovuto scegliere la

via ordinaria della decisione (art. 52 LPGA e art. 60 cpv. 1 lett. a LAI), previo

preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (cfr. Müller, op. cit., n. 2228, pag. 434;

cfr. anche marg. 3034 della Circolare sulla proceduta AI). La questione – considerato

come sia stata comunque emanata una decisione formale – può tuttavia rimanere

indecisa e visto l’esito della presente procedura, l’annullamento della

decisione contestata per eventuale violazione del diritto di essere sentito risulterebbe

un eccessivo formalismo. Inoltre, va fatto presente che la Cassa pensioni ha

ricevuto solo con invio raccomandato dell’8 ottobre 2013 (doc. AI 112) la

comunicazione in parola (una copia pare essere stata inviata per posta semplice

il 18 giugno 2003, ma non ricevuta dalla Cassa pensione; cfr. doc. AI 109 e

doc. AI 113). L’assicurato sottolinea invece che la ricorrente ha ricevuto copia

della comunicazione 13 maggio 2013 direttamente dal TCA, con scritto 23 maggio

2013, nell’ambito della procedura LPP (doc. VII/A13), sostenendo quindi come abusiva

e tardiva la richiesta d’emissione di una decisione formale formulata il 10

settembre 2013 (cfr. consid. 1.3). Ora, tenuto conto della succitata

giurisprudenza, un lasso di tempo di 4 mesi per reagire può essere considerato ragionevole,

motivo per cui alla Cassa pensioni non può essere imputato alcunché.

Ne

consegue che le censure dell’assicurato non sono fondate.

2.3. Pacifica

è la legittimazione ex art. 59 LPGA della Cassa pensone a ricorrere contro la

presente decisione dell’Ufficio AI, a lei regolarmente notificata, stante il

suo obbligo prestativo a dipendenza del riconoscimento di prestazioni AI (DTF

132 V 5 consid. 3.3.1).

Nel

merito

2.4. Oggetto

del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente confermato, in via di

revisione, il diritto alla rendita intera dell’assicurato.

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

Considerandi

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28.

cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.6

Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.7

Nel

caso in esame, come visto, a fondamento della propria domanda di revisione la

Cassa pensione ha fatto esperire due perizie dai propri medici di fiducia. La

prima, di natura neurochirurgica, eseguita dalla dr.ssa __________ la quale nel

rapporto 26 giugno 2012 conclude per una piena abilità lavorativa rispettosa

delle limitazioni funzionali elencate (doc. AI 81/21). Con la perizia

psichiatrica del 10 luglio 2012 il dr. __________, diagnosticata una sindrome

somatoforme (ICFD 10: F 45.4) ed una sindrome depressiva recidivante, in

episodio attuale di grado lieve- medio (ICD 10: F 33.1), valuta un’incapacità

del 30-40% (doc. AI 81).

Esaminate

nuovamente le succitate valutazioni, con annotazioni 5 febbraio 2014 i dr. __________

e dr. __________ hanno concluso:

"

(…)

Alla luce di una verosimile incertezza sull'evoluzione

clinica e funzionale del caso, a distanza di 6 anni dalla perizia psichiatrica

CPAS del febbraio 2008, si proceda con perizia pluridisciplinare reumatologica,

neurologica, psichiatrica di decorso dal febbraio 2008 via.

L'osservazione psichiatrica sarà basata su più

incontri, da svolgersi in un arco di tempo ampio (almeno 60 giorni),

eventualmente anche con amministrazione di test psicologici/psicometrici, se

ritenuto necessario dai periti." (doc. VI/bis)

Questo

TCA concorda con la proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti di

natura pluridisciplinare. In particolare la componente psichiatrica va

attentamente valutata in uno spazio temporale ampio, così come rettamente rilevato

dal SMR. Trattandosi in casu di una depressione ricorrente, va ricordato che il

Tribunale amministrativo federale, in una sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero, dopo avere rilevato che la

patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di

gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di

riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione

psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un

unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un

periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata

dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni

del paziente, giurisprudenza fatta propria anche da questo Tribunale (cfr. STCA

32.2012.92

del 1° ottobre 2012, 32.2011.200 del 19 gennaio 2012, 32.2010.308

del 19 maggio 2011 e 32.2010.137 del 21 marzo 2011).

In

queste circostanze, il ricorso non la richiesta dell’assicurato di confermare

la decisione contestata e di avviare una nuova procedura di revisione non appare

pertinente.

Quanto

alla richiesta di espletare una perizia giudiziaria, va fatto presente che il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V

210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono

carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011); quest’ultima evenienza corrisponde al caso

concreto. Del resto, nella STF 8C_59/2011 del 10

agosto 2011, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

Visto

quanto sopra, il ricorso va accolto, la decisione contestata annullata e gli

atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda al menzionato accertamento

pluridisciplinare. In esito a tali nuovi accertamenti, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente in merito alla revisione.

Benché

vincente e patrocinato da un legale, l’istituto di previdenza ricorrente

non ha diritto a ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza,

nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o

agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V

169.

consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 pag. 164). Nessuna indennità

per ripetibili è assegnata a PI 1 risultando egli in sostanza soccombente.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 6 novembre 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al

consid. 2.7.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti