32.2013.218
Revisione della rendita. Respinta la censura di tardività dell'emissione della decisione successiva alla comunicazione dell'esito della revisione. Rinvio degli atti per un aggiornamento della situazio
6 maggio 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.218
BS/sc
Lugano
6 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 novembre 2013 emanata da
in relazione all’assicurato:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
PI 1
rappr: RA 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. PI
1, classe 1965, da ultimo professionalmente attivo quale cuoco, nel marzo 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 3).
Raccolta
la pertinente documentazione, esperiti gli accertamenti medici (tra cui due
perizie pluridisciplinari del SAM del 21 febbraio 2005 e del 19 luglio 2005,
quest’ultima relativa ad un aggiornamento della valutazione della componente psichiatrica;
doc. AI 28 e 38) ed economici, con due decisioni formali del 25 novembre 2005
l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita dal 1°
novembre 2004 (secondo il calcolo della media retrospettiva) e di una rendita intera
(grado d’invalidità del 70%) dal 1° febbraio 2005 (doc. AI 51 e 52; per le
motivazioni cfr. doc. AI 52/4). Una copia delle decisioni è stata inviata per
conoscenza alla __________, competente per la determinazione ed il versamento
della prestazione, ed alla RI 1 (in seguito: Cassa pensione), presso la quale
l’assicurato era affiliato per il tramite del suo ex datore di lavoro.
1.2. Avviata
d’ufficio nell’ottobre 2007 una procedura di revisione, l’amministrazione ha
incaricato il CPAS (Centro peritale per le assicurazioni sociali) di allestire
una perizia psichiatrica. Fondandosi sul relativo rapporto 27 marzo 2008,
concludente per un’invalidità completa in qualsiasi attività (doc. AI 65/15),
con comunicazione 20 novembre 2008 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera
(doc. AI 69). Una copia della stessa è stata inviata alla __________, ma non
alla RI 1.
Con
comunicazione 3 maggio 2012, trasmessa in copia alla succitata Cassa di
compensazione, l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la prestazione assicurativa
(doc. AI 76).
1.3. In
data 27 luglio 2012 la RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione. Fondandosi
sulle perizie specialistiche eseguite dai propri medici fiduciari, dr. __________
(psichiatra) e dr.ssa __________ (neurochirurga), la Cassa pensione, sostenendo
in particolare come la patologia psichiatrica non sia (piu`) invalidante,
ritiene dato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato con
conseguente abilità lavorativa del 70% e soppressione del diritto alla rendita intera
(doc. AI 81).
Esaminate
dal proprio servizio medico (SMR) le succitate due valutazioni, con
comunicazione 16 maggio 2013 (con copia per conoscenza alla __________), l’Ufficio
AI ha nuovamente confermato il grado d’invalidità del 70% non avendo infatti
costatato alcun cambiamento della situazione valetudinaria (doc. AI 106 e 126).
La
comunicazione è stata inviata alla Cassa pensione con scritto raccomandato
dell’8 agosto 2013 (doc. AI 112). Quest’ultima, dopo aver preso visione della
documentazione richiamata dall’AI, il 10 settembre 2013 ha chiesto l’emanazione di una decisione formale (doc. AI 117).
Con
decisione 6 novembre 2013 l’Ufficio AI ha pertanto confermato il dritto alla
rendita dell’assicurato, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso (doc. AI 125).
1.4. Contro
la succitata decisione del 6 novembre 2013 la RI 1, sempre rappresentata
dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA. Contestando gli accertamenti
eseguiti dall’Ufficio AI, con riferimento alle citate valutazioni psichiatrica
e neurochirurgica eseguite dai propri medici fiduciari, l’istituto di previdenza
ribadisce come l’assicurato sia abile almeno al 70%, motivo per cui chiede il
rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda all’allestimento di una
perizia multidisciplinare. La Cassa pensione sostiene inoltre come
l’amministrazione non abbia esaminato sia l’obbligo di riduzione del danno da
parte dell’assicurato che la possibilità di adottare dei provvedimenti reintegrativi.
1.5. Con
la risposta di causa, fondandosi sulle annotazioni del proprio servizio medico,
l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti
d’ordine medico (VI).
1.6. Con
la risposta di causa (recte: osservazioni) 28 febbraio 2014 l’assicurato,
patrocinato dall’avv. RA 1 ha sostenuto l’intempestività del ricorso, considerando
l’agire della Cassa pensione come lesivo del principio della buona fede. Opponendosi
alla congiunzione delle cause, in estrema sintesi contesta la completezza degli
accertamenti medici eseguiti dall’istituto di previdenza e sostiene l’assenza
Fatti
di un miglioramento delle condizioni di salute giustificanti la chiesta soppressione
della rendita. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel
prosieguo.
1.7. Interpellato
dal TCA, con scritto 12 marzo 2014 la Cassa pensione ricorrente non si oppone
al rinvio degli atti proposto dall’Ufficio AI (IX).
Con
osservazioni 2 aprile 2014 l’Ufficio AI ribadisce la richiesta di rinvio atti
(X).
Con
lettera 7 aprile 2014 il legale dell’assicurato ritiene invece che la proposta
dell’amministrazione debba essere letta come l’avvio di una nuova procedura di
revisione motivo per cui l’annullamento della decisione contestata non si
giustifica. In alternativa, chiede che l’accertamento medico sia eseguito dal Tribunale
mediante l’allestimento di una perizia giudiziaria (XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. L’assicurato
sostiene la tardività del ricorso in quanto la comunicazione 16 maggio 2013,
alla quale è poi seguita la decisione qui impugnata (cfr. consid. 1.3), risulta
essere già debitamente cresciuta in giudicato anche se alla Cassa pensione non
è stata inviata direttamente dall’Ufficio AI, avendola tuttavia ricevuta per conoscenza
dal TCA con lettera 23 maggio 2013 durante la procedura in ambito LPP (doc.
VII/A13; cfr. consid. 1.4). Sostiene inoltre che l’agire della Cassa pensione
sia lesivo del principio della buona fede.
Va
in primo luogo ricordato che l'art. 74ter OAI prescrive (sottolineatura del redattore):
"
Se le condizioni per l’assegnazione
di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta
dell’assicurato, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte
senza la notificazione di una decisione (art. 58LAI):
a. provvedimenti sanitari;
b. provvedimenti d’ordine professionale;
c. ..;
d. mezzi ausiliari;
e. rimborso delle spese di viaggio;
f. rendite e assegni per grandi invalidi in
seguito a una revisione effettuata d’ufficio, a condizione che non sia
stata constatata alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il
diritto alle prestazioni.
g. prestazione transitoria."
L’art.
74quater prevede che:
"
1L'ufficio AI
comunica per iscritto all'assicurato la deliberazione emanata giusta articolo
74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la
notificazione di una decisione.
2Comunica
inoltre la decisione relativa alla prestazione transitoria di cui all'articolo 74ter
lettera g all'istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni e al
competente organo esecutivo dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni ha il diritto di chiedere
la notificazione di una decisione."
Se
l’assicurato non chiede l’emissione della decisione, la comunicazione cresce in
giudicato e non può più essere oggetto di ricorso (Müller, Das Verwaltungsverfahren
in der Invalidenversicherung, 2010, n. 2233, pag. 435). Per quel che concerne
il termine per richiedere una decisione formale cfr. Müller, op. cit. n. 2234,
pag. 436, ove riassume le diverse posizioni che vanno da trenta giorni ad un
massimo di un anno, con riferimento in particolare a DTF 134 V 151 consid. 5.2.
Nel
caso concreto, avendo la Cassa pensione chiesto la revisione della rendita
dell’assicurato, v’è da chiedersi se l’Ufficio AI invece di scegliere la forma
della comunicazione informale ex art. 74ter OAI non avrebbe dovuto scegliere la
via ordinaria della decisione (art. 52 LPGA e art. 60 cpv. 1 lett. a LAI), previo
preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (cfr. Müller, op. cit., n. 2228, pag. 434;
cfr. anche marg. 3034 della Circolare sulla proceduta AI). La questione – considerato
come sia stata comunque emanata una decisione formale – può tuttavia rimanere
indecisa e visto l’esito della presente procedura, l’annullamento della
decisione contestata per eventuale violazione del diritto di essere sentito risulterebbe
un eccessivo formalismo. Inoltre, va fatto presente che la Cassa pensioni ha
ricevuto solo con invio raccomandato dell’8 ottobre 2013 (doc. AI 112) la
comunicazione in parola (una copia pare essere stata inviata per posta semplice
il 18 giugno 2003, ma non ricevuta dalla Cassa pensione; cfr. doc. AI 109 e
doc. AI 113). L’assicurato sottolinea invece che la ricorrente ha ricevuto copia
della comunicazione 13 maggio 2013 direttamente dal TCA, con scritto 23 maggio
2013, nell’ambito della procedura LPP (doc. VII/A13), sostenendo quindi come abusiva
e tardiva la richiesta d’emissione di una decisione formale formulata il 10
settembre 2013 (cfr. consid. 1.3). Ora, tenuto conto della succitata
giurisprudenza, un lasso di tempo di 4 mesi per reagire può essere considerato ragionevole,
motivo per cui alla Cassa pensioni non può essere imputato alcunché.
Ne
consegue che le censure dell’assicurato non sono fondate.
2.3. Pacifica
è la legittimazione ex art. 59 LPGA della Cassa pensone a ricorrere contro la
presente decisione dell’Ufficio AI, a lei regolarmente notificata, stante il
suo obbligo prestativo a dipendenza del riconoscimento di prestazioni AI (DTF
132 V 5 consid. 3.3.1).
Nel
merito
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente confermato, in via di
revisione, il diritto alla rendita intera dell’assicurato.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
Considerandi
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28.
cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.6
Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.7
Nel
caso in esame, come visto, a fondamento della propria domanda di revisione la
Cassa pensione ha fatto esperire due perizie dai propri medici di fiducia. La
prima, di natura neurochirurgica, eseguita dalla dr.ssa __________ la quale nel
rapporto 26 giugno 2012 conclude per una piena abilità lavorativa rispettosa
delle limitazioni funzionali elencate (doc. AI 81/21). Con la perizia
psichiatrica del 10 luglio 2012 il dr. __________, diagnosticata una sindrome
somatoforme (ICFD 10: F 45.4) ed una sindrome depressiva recidivante, in
episodio attuale di grado lieve- medio (ICD 10: F 33.1), valuta un’incapacità
del 30-40% (doc. AI 81).
Esaminate
nuovamente le succitate valutazioni, con annotazioni 5 febbraio 2014 i dr. __________
e dr. __________ hanno concluso:
"
(…)
Alla luce di una verosimile incertezza sull'evoluzione
clinica e funzionale del caso, a distanza di 6 anni dalla perizia psichiatrica
CPAS del febbraio 2008, si proceda con perizia pluridisciplinare reumatologica,
neurologica, psichiatrica di decorso dal febbraio 2008 via.
L'osservazione psichiatrica sarà basata su più
incontri, da svolgersi in un arco di tempo ampio (almeno 60 giorni),
eventualmente anche con amministrazione di test psicologici/psicometrici, se
ritenuto necessario dai periti." (doc. VI/bis)
Questo
TCA concorda con la proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti di
natura pluridisciplinare. In particolare la componente psichiatrica va
attentamente valutata in uno spazio temporale ampio, così come rettamente rilevato
dal SMR. Trattandosi in casu di una depressione ricorrente, va ricordato che il
Tribunale amministrativo federale, in una sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero, dopo avere rilevato che la
patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di
gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di
riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione
psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un
unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un
periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata
dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni
del paziente, giurisprudenza fatta propria anche da questo Tribunale (cfr. STCA
32.2012.92
del 1° ottobre 2012, 32.2011.200 del 19 gennaio 2012, 32.2010.308
del 19 maggio 2011 e 32.2010.137 del 21 marzo 2011).
In
queste circostanze, il ricorso non la richiesta dell’assicurato di confermare
la decisione contestata e di avviare una nuova procedura di revisione non appare
pertinente.
Quanto
alla richiesta di espletare una perizia giudiziaria, va fatto presente che il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V
210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono
carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011); quest’ultima evenienza corrisponde al caso
concreto. Del resto, nella STF 8C_59/2011 del 10
agosto 2011, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di
scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli
atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
Visto
quanto sopra, il ricorso va accolto, la decisione contestata annullata e gli
atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda al menzionato accertamento
pluridisciplinare. In esito a tali nuovi accertamenti, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente in merito alla revisione.
Benché
vincente e patrocinato da un legale, l’istituto di previdenza ricorrente
non ha diritto a ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza,
nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o
agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V
169.
consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 pag. 164). Nessuna indennità
per ripetibili è assegnata a PI 1 risultando egli in sostanza soccombente.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 6 novembre 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al
consid. 2.7.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti