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Decisione

32.2013.219

Casalinga (91%) e salariata (9%). L'UAI ha attribuito un quarto di rendita dal 1.2.2013. Confermata inchiesta economica a domicilio e quella per l'attività professionale (metodo straordinario)

24 settembre 2014Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995,

p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento

professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella

misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK

1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute

l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di

regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al

riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre

2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,

recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto

delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre

il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo avviene allorché

egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando

tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata

dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui

esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se

ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il

libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo

reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente

(cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22

ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire

l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire

tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad esempio l’Alta Corte

aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente

in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7

giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I

761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un

cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

Nella STFA I 782/03 del 24

maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza

il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera

con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due

incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio,

non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe

avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a

disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente

accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende

simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo

alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura.

Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera

attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non

doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri

casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale

confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato

il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non

è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8

cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27

cpv. 1 OAI precisa che:

" Per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per

mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla

comunità."

L’invalidità viene così

valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare

mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158

consid. 3c).

2.7. Nel caso in cui invece

l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI secondo cui:

" Qualora

l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità

per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,

occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle

mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della

disabilità patita nei due ambiti."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

costantemente dichiarato dal Tribunale federale conforme alla legge e all’art.

8 CEDU (cfr. DTF 125 V 146; SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. e DTF 133 V 504).

In una sentenza pubblicata

in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha

ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

2.8. Dal punto di vista medico

l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione da parte del Servizio Medico

Regionale (SMR) dell’AI (doc. AI 20-1).

Nel rapporto del 27 marzo

2013 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha posto la diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombospondilogena/radicolare

su protrusione discale L3-L4 e L4-L5 con contatto radicolare bilaterale.

Fibrosi peri radicolare L5 destra. Protrusione discale L5-S1 con contatto

radice S1 sinistra. Stato dopo intervento per ED L4-L5 (14.10.2011). Stato dopo

revisione chirurgica per fistola liquorale (21.11.11)” (doc. AI 20-6).

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa residua, dopo un’inabilità totale dal mese di ottobre 2011

l’assicurata viene ritenuta inabile al 50% (rendimento ridotto), in ogni

attività, dal 4 settembre 2012 (doc. AI 20-2).

Essendo il quadro clinico

dell’assicurata incontestato (cfr. doc. I, IV), è quindi superfluo dilungarsi

su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.

2.9. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, ha in un

primo momento considerato __________ casalinga al 100% (doc. AI 21-1 e

inchiesta economica del 9 luglio 2013, doc. AI 23-1). In seguito, appurato come

l’assicurata svolgesse un’attività lucrativa quale amministratrice di immobili

(cfr. rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente, doc. AI

24-1), l’ha considerata salariata nella misura del 9% e casalinga per il

restante 91%.

La ricorrente ha

contestato la valutazione economica, nella misura in cui non tiene conto dell’attività

di assistente fotografa svolta con la compagna __________. Ciò che comporta – a

suo dire – “una valutazione del grado di invalidità che non riflette la

situazione reale” (doc. AI 35-1).

La

suddivisione dell’UAI merita tuttavia conferma alla luce delle conclusioni dell’ispettrice

__________ nel rapporto d’inchiesta del 20 agosto 2013 / 16 ottobre 2013 (doc.

AI 24-1, 30-1).

La

consulente ha infatti rilevato quanto segue:

" (…)

Innanzitutto l’assicurata, negli anni precedenti il

danno, era affiliata come persona senza attività lucrativa e non come

indipendente; lo è stata sino al 2006 mentre negli anni successivi non ha

esposto alcun reddito imponibile fiscalmente.

Gli utili indicati nella lettera inviataci nel

settembre 2012 non corrispondono, peraltro, con i redditi esposti nelle diverse

dichiarazioni fiscali; si tratta comunque di redditi assai modesti, nettamente

inferiori rispetto a quanto ci si attenderebbe per un’attività svolta a tempo

pieno, a maggior ragione se la cifra deve essere dimezzata.

Ragioni che non suffragano la pretesa della signora RI

1 di una collaborazione da un lato e di un lavoro al 100% dall’altro.

I redditi tassati mostrano chiaramente il calo avvenuto nel 2005,

al momento del trasferimento nell’abitazione di __________, proprio quando il

nucleo poteva beneficiare degli affitti.

Non da ultimo la telefonata con il tassatore, che ha negato che

sia stata dichiarata una collaborazione nello studio della compagna e chiesta

una deduzione per coniugi professionalmente attivi in azienda a carattere

famigliare." (doc. AI 24-4)

Su indicazione dell’ispettrice

__________, l’Ufficio AI ha quindi proceduto a definire l’onere lavorativo per

l’amministrazione degli immobili e/o della casa di vacanza che l’assicurata ha

dichiarato di aver effettuato prima del danno alla salute (cfr. scritto della

ricorrente del 14 agosto 2012, doc. AI 2-1).

L’UAI ha quindi interpellato

RI 1 sul genere di attività e sul numero di ore svolte per ciascuna attività

nell’amministrazione degli immobili, nella gestione della casa di vacanza e per

terze persone (amici e conoscenti) (doc. AI 24-2, 25-1).

La ricorrente, con gli

scritti del 23 settembre 2013 e del 2 ottobre 2013, dopo aver ribadito “che

la mia principale attività è quella di assistente fotografa” (doc. AI 26-2)

ha indicato i lavori amministrativi svolti per terzi (tassazioni), nonché quelli

relativi alla manutenzione delle case e al sostegno della madre anziana,

precisando il numero di ore settimanali impiegate.

Dal 2011 l’assicurata non

è più stata in grado di svolgere queste attività delegandole così a terzi (doc.

AI 26-2).

Nell’ambito

dell’applicazione del metodo straordinario la consulente __________ ha quindi

quantificato – sulla base delle dichiarazioni dell’assicurata – in 1 ora alla

settimana l’onere per l’amministrazione di immobili che corrisponde ad un

impegno del 2%, mentre la tenuta delle case di vacanza è stata quantificata in 3

ore alla settimana per sei mesi all’anno, pari al 7%, per un totale del 9%

(doc. AI 30-2).

La

suddivisione applicata dall’amministrazione può dunque essere confermata dal

TCA. La ricorrente ha contestato le conclusioni della valutazione economica

ribadendo che la sua condizione lavorativa reale è quella di assistente

fotografa, senza tuttavia oggettivare in maniera concreta tale conclusione.

La ripartizione

dell’attività salariata nella misura del 9% e di quella casalinga

per il restante 91% si fonda inoltre sulle stesse dichiarazioni della

ricorrente negli scritti del 23 settembre 2013 e 2 ottobre 2013 (doc. AI 26-1,

28-1).

2.10. Per quel che concerne la

valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha

fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica (doc. AI 29-1).

Nel rapporto del 18

ottobre 2013 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 43,5%

(cfr. doc. AI 29-8).

Come visto (cfr. consid.

2.6. e 2.7.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le

singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare

concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha

previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un

minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra

3095 prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione

dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,

controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione

(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia

dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,

pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti

e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato,

manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire

i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre

attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere

animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento,

attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e

ss. si legge ancora:

" Il totale

delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la

valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve

contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità

lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e

apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio

il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura

abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità,

non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della

diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per quanto riguarda la

determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il

TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. DTF

128.

V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Il TFA ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.11

Nella presente fattispecie,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata in un

rapporto del 18 ottobre 2013 (cfr. doc. 29-1 e segg.).

Per quanto riguarda le

singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1.

“Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per

importanza e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione” è

stata attribuita un’importanza del 35% con una percentuale di impedimenti del 30%

e d’invalidità del 10,5%.

Al pto. 5.3. “Pulizia

dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20% con una

percentuale di impedimenti del 70% e d’invalidità del 14%, mentre al pto. 5.4.

“Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una

percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del 2%.

L’assistente sociale al

pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato

un’importanza del 10% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità

del 3%. Infine, al pto. 5.7. “Diversi” è stata attribuita un’importanza

del 20% con una percentuale di impedimenti del 70% e d’invalidità del 14%.

Sulla base degli accertamenti

fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di

ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha dunque stabilito una

limitazione complessiva del 43,5%.

Valutando i singoli

impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle

dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune

mansioni domestiche.

Va innanzitutto rilevato

che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una

ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di

cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100%

all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica.

D’altra parte, esaminate

singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti

dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione

operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta

conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle

indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

In particolare va

sottolineato che occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e

dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla

prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159

cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197).

Va precisato, su questo

punto, che nel Messaggio del 29 novembre 2002 concernente la Legge federale sull'unione domestica registrata di

coppie omosessuali, RS 211.231, il Consiglio federale ha indicato che anche nell’ambito delle assicurazioni sociali e della previdenza

professionale i partner registrati devono essere equiparati ai coniugi (FF 2003

1221.

ch. 1.7.7). Il Tribunale federale ha ripreso questo concetto anche nella

sentenza 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009.

Ciò permette dunque di ritenere adeguate le percentuali

d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior

impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della

collaborazione della compagna __________.

A

tal proposito va pure attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,

di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al

miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le

incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale

secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce delle

considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete,

questo TCA ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale

casalinga (43,5%) stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.

L’interessata ha contestato la valutazione della consulente, in

particolare il punto 5.3. (pulizia appartamento) ritenendo superiore al 70% la

percentuale di impedimenti, il punto 5.4. censurando il 20% di impedimenti (spese

acquisti), il punto 5.7. (diversi) ritenendo superiore all’80% la propria

invalidità, nonché il 70% relativo alla gestione dell’appartamento di vacanze

considerato da lei troppo basso (vedi osservazioni del 28 ottobre 2013, doc. AI

35-1).

L’amministrazione ha sottoposto le osservazioni della ricorrente

al vaglio dell’ispettrice AI, la quale nelle osservazioni del 3 dicembre 2013 ha confermato le conclusioni del rapporto d’inchiesta, rilevando che le contestazioni mosse

dall’insorgente non apportano elementi nuovi rispetto a quelli emersi

dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto d’inchiesta (doc. AI

36-1).

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle valutazioni

espresse dall’assistente sociale, tanto più che per costante giurisprudenza un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria sull'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia

chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

2.12

Per quel che riguarda invece l’attività

dedicata all’esercizio di un’attività lucrativa, al fine di

stabilire il grado d’invalidità dell’assicurata, attiva quale amministratrice

di immobili l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).

La

circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112,

stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa

va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del

confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile

dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado

d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998

p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si

applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo

si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali

attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza

danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono

essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti

attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per

ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un

reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto

dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del

guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla

salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto

dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

Come

visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso

di un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato

prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni

affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende

dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di

un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione

concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti

estranei all’invalidità.

Di conseguenza l’Alta

Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a

stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36

consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Se tuttavia l’interessato

cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare

all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal

caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p.

106ss).

Dispositivo

Per questi motivi, secondo

la prassi la valutazione dell’invalidità di un indipendente viene eseguita

generalmente mediante l’applicazione del metodo straordinario.

Inoltre, è opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito

delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Come è già stato

rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita

unicamente in base a fattori medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36

consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275

consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute

sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

Nel caso in esame l’ispettrice AI incaricata dell’inchiesta

per l’attività professionale ha ritenuto di dover procedere, per la valutazione

dell’invalidità, all’applicazione del metodo straordinario “tenendo conto delle

attività cui l’assicurata è stata occupata prima del danno, sia per la tenuta

amministrativa dell’immobile, sia per la cura delle case di vacanza. Sia

per l’una che per l’altra attività si procederà con il valutare la perdita

applicando il metodo straordinario, dato che si tratta di attività assimilabili

all’attività lucrativa (marginale CIGI 3103 e seguenti) e non direttamente

ricondubili all’attività domestica” (doc.

AI 30-1)

Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione

il TCA ritiene corretta l’applicazione del metodo straordinario.

2.13. In applicazione di

tale metodo, l’ispettrice AI è giunta alla seguente ripartizione: (doc. 30-1).

Attività

Ponderazione

senza danno

Grado

d’incapacità

Incapacità

al lavoro ponderata

Valutazione

del grado

Amministrazione

immobili

2%

0%

0

Nessuna

inabilità medicalmente riconosciuta per attività contabili e amministrative

Pulizia

case di vacanza

4%

70%

2.8

Si applica

la stessa percentuale riconosciuta con il metodo specifico, al quale rimando

Cambio biancheria

case di vacanza (lavaggio e stiro)

3%

30%

0.9

Si applica

la stessa percentuale riconosciuta con il metodo specifico, al quale

rimando

Totale

9%

3.7

Dopo la ripartizione e il confronto tra campi di attività, si

procede applicando loro un reddito, con e senza invalidità:

Numero dei salari versati 12

Campi di

attività senza danno alla salute

Ponderazione

senza danno

Incapacità

al lavoro nei campi di attività

Base

salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione

del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno

Attività

amministrativa

immobili

2%

0%

1) Sfr. 5'782

Sfr. 1’388

Sfr. 0

Attività

pulizia case di vacanza

4%

70%

2) Sfr. 3’741

Sfr. 1’796

Sfr.

1’257

Attività

di cambio biancheria case di vacanza

3%

30%

3) Sfr.

4’027

Sfr.

1’450

Sfr. 435

4)

Sfr. 0

Sfr. 0

5)

Sfr. 0

Sfr. 0

6)

Sfr. 0

Sfr. 0

Totale

9%

4%

Sfr. 4’633

Sfr.

1’262

Secondo

richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010

1)

TA 7

pos. 23, livello 3, donne

2)

TA 7

pos. 35, livello di qualificazione 4, donne

3)

TA 7

pos. 34, livello di qualificazione 4, donne

4)

CA XX pos.

XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

5)

CA XX

pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

6)

CA XX

pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito

ipotetico senza invalidità

Sfr.

4’633

Reddito

da invalido

Sfr.

2’941

Diminuzione

del reddito dell'attività prof. imputabile al danno

Sfr.

1’692

Tasso

di diminuzione del reddito dell'attività professionale

37%

A complemento delle risultanze dell’inchiesta per persone attive

nell’economia domestica, si ottiene la seguente tabella, che riassume gli

impedimenti sia in ambito domestico, che nell’amministrazione e nella tenuta

delle case di vacanza:

6. Grado attuale degli impedimenti

attività

ripartizione

impedimento

Grado

d’invalidità

indipendente

9

37

3.3

casalinga

91

43.5

39.5

Totale

100

42.8

(doc. AI 30-2+3)

Questo

Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta

economica del 20 agosto 2013 / 16 ottobre 2013 (sul valore probante di tali

inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA

32.2005.197 del 6 settembre 2006).

La presa in

considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività

lucrativa indipendente dell’assicurata, tenendo conto dei “salari di riferimento

del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi

amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26

gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

2.14. Viste le quote parti tra

attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella

querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 42.9% (9 X 37% +

91 X 43.50%), arrotondato al 43% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità

che permette la concessione di un quarto di rendita di invalidità.

La

decisione impugnata va dunque confermata.

2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti