32.2013.219
Casalinga (91%) e salariata (9%). L'UAI ha attribuito un quarto di rendita dal 1.2.2013. Confermata inchiesta economica a domicilio e quella per l'attività professionale (metodo straordinario)
24 settembre 2014Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.219
LG/sc
Lugano
24 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1956, casalinga
e amministratrice di immobili / assistente fotografa, in data 14 agosto 2012 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere
affetta da “ernia discale nel 2011 operata ottobre 2011 operata per
complicazioni novembre 2011; discopatia cronica degenerativa lombare
plurisegmentaria. Fibrosi peri-radicolare L5 a destra. Protrusione focale L5/S1
a sinistra con contatto radicolare S1 a destra. Labirintite” (doc. AI
1-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta per l’attività
professionale indipendente (doc. AI 24-1) e un’inchiesta economica per le persone
che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 29-1), l’Ufficio AI con la
decisione del 6 dicembre 2013 (doc. AI 38-1), preavvisata con progetto del 23
ottobre 2013 (doc. AI 31-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita
d’invalidità, a far tempo dal 1° febbraio 2013.
1.3. Contro questa decisione RI 1
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo di essere dichiarata
invalida al 50% (doc. I).
In buona sostanza
l’assicurata, dopo aver brevemente riassunto il proprio inter professionale, ha
chiesto una rivalutazione del proprio caso, sulla base delle seguenti
motivazioni:
" (…)
Nel 1992 ho iniziato una nuova attività in proprio come assistente
fotografa che ho continuato a svolgere fino all’insorgere della malattia nel
2011.
Ho sempre versato i contributi AVS come indipendente sino al 2007
anno in cui mi sono unita in partenariato con la mia compagna __________.
Da quel momento, su consiglio evidentemente scorretto che ora è
completamente a mio discapito, ho iniziato a pagare l’AVS come persona senza
attività lucrativa visto che beneficiamo di una tassazione unica famiglia. In
effetti dal 2007 la nostra dichiarazione delle imposte è stata modificata in
tassazione unica.
Nel 2011 è insorta la malattia e le conseguenti complicazioni dopo
l’operazione di ernia discale, quindi ho iniziato l’iter per avere un supporto
dall’AI.
È stato a questo momento che ho scoperto che la scelta fatta di
non continuare a pagare l’AVS in qualità di indipendente dal 2007 al 2011 mi ha stralciata dalla posizione di lavoratrice in proprio anche se nella vita pratica io ho
continuato il mio lavoro fino al 2011.
Quindi l’AI nel suo calcolo considera la mia posizione
esclusivamente come casalinga penalizzandomi in modo eccessivo per la
scelta sbagliata di non continuare a pagare i contributi in qualità di
indipendente negli ultimi 4 anni.
In questo modo il calcolo sulla perdita di guadagno e sul grado di
invalidità si basa erroneamente ed esclusivamente sulla condizione di casalinga
tralasciando completamente il mio lavoro reale di assistente fotografa.
Sono d’accordo che è stato un mio errore di valutazione e che per
mancanza di accertamento dei dati ricevuti e ignoranza ho creduto di essere
coperta, grazie all’unione di partenariato, per ogni eventuale situazione
futura.
Trovo comunque ingiusto che non si voglia tener conto, almeno in
parte, della mia situazione reale al momento della malattia e soprattutto che
non si tenga conto nel calcolo del grado d’invalidità anche nella mia
condizione lavorativa reale di assistente fotografa svolta fino all’insorgere
della malattia.
Chiedo quindi gentilmente al tribunale delle assicurazioni di
poter rivalutare il mio caso.
La somma stabilita all’ora dall’AI di fr. 331.- non basta
nemmeno a pagare le spese di cassa malati.
Ho sempre pagato l’assicurazione obbligatoria e ora, anche
volendo, non mi è più possibile accedere alla complementare e quindi per ogni
terapia alternativa devo sostenere i costi privatamente.
La mia richiesta alla AI nel ricorso del 28 ottobre 2013 era di
poter essere dichiarata invalida al 50%, in modo di poter essere aiutata
ad affrontare le spese della cassa malati e le spese vive causate dalla
malattia e una partecipazione alla perdita di guadagno." (doc. I).
Nello scritto del 12
dicembre 2013 la ricorrente ha aggiunto:
" (…)
Nel marzo 2007 quando mi sono unita in partenariato con __________,
la legge era appena entrata in vigore e vigeva ancora un po’ di confusione in
merito alla sua applicazione.
Prima della mia unione in partenariato le mie prestazioni come
assistente fotografa le fatturavo allo studio fotografico __________ visto che
le nostre tassazioni erano separata.
Dal 2007 con l’unione registrata non ho più fatturato le mie
prestazioni a __________ poiché il mio guadagno veniva sommato al suo nelle
entrate dello studio fotografico.
Per chiarimenti sul procedere al cambiamento di tassazione avevo
interpellato l’ufficio di Locarno e per quanto riguarda le tassazioni è
funzionato bene però l’errore è stato commesso riguardo ai contributi AVS.
Devo anche dire che l’aspetto di invalidità all’ora non mi aveva
nemmeno sfiorata e probabilmente anche il funzionario si era preoccupato di
precisare che era importante che il versamento dell’AVS di __________ fosse
adeguato per ambedue senza pensare ad una eventuale situazione di invalidità.
Specifico questo perché di fatto è stata una mancanza in buona
fede e per questo chiedo al Tribunale delle assicurazioni di tener conto di
questo aspetto particolare della entrata in vigore della nuova situazione di
imponibilità come coppia in unione registrata." (doc. IV).
1.4. In risposta, l’Ufficio AI ha
confermato sia la valutazione medica che quella economica. In particolare,
l’amministrazione ha confermato l’applicazione del metodo misto (9% parte salariata,
91% parte casalinga), nonché il rapporto d’inchiesta economica per attività
professionale indipendente e quello per le persone che si occupano
dell’economia domestica (doc. VI).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di
rendita AI dal 1° febbraio 2013.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l¿ncidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995,
p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio
2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento
professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK
1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute
l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di
regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari
(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination
von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al
riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre
2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991
pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,
recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto
delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre
il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché
egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando
tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata
dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui
esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se
ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il
libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo
reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente
(cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22
ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire
l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire
tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad esempio l’Alta Corte
aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente
in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7
giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I
761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un
cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
Nella STFA I 782/03 del 24
maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza
il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera
con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due
incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio,
non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe
avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a
disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente
accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende
simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo
alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura.
Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera
attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non
doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri
casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale
confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato
il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI precisa che:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla
comunità."
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c).
2.7. Nel caso in cui invece
l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui:
" Qualora
l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle
mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della
disabilità patita nei due ambiti."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
costantemente dichiarato dal Tribunale federale conforme alla legge e all’art.
8 CEDU (cfr. DTF 125 V 146; SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. e DTF 133 V 504).
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.8. Dal punto di vista medico
l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione da parte del Servizio Medico
Regionale (SMR) dell’AI (doc. AI 20-1).
Nel rapporto del 27 marzo
2013 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha posto la diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombospondilogena/radicolare
su protrusione discale L3-L4 e L4-L5 con contatto radicolare bilaterale.
Fibrosi peri radicolare L5 destra. Protrusione discale L5-S1 con contatto
radice S1 sinistra. Stato dopo intervento per ED L4-L5 (14.10.2011). Stato dopo
revisione chirurgica per fistola liquorale (21.11.11)” (doc. AI 20-6).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa residua, dopo un’inabilità totale dal mese di ottobre 2011
l’assicurata viene ritenuta inabile al 50% (rendimento ridotto), in ogni
attività, dal 4 settembre 2012 (doc. AI 20-2).
Essendo il quadro clinico
dell’assicurata incontestato (cfr. doc. I, IV), è quindi superfluo dilungarsi
su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
2.9. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, ha in un
primo momento considerato __________ casalinga al 100% (doc. AI 21-1 e
inchiesta economica del 9 luglio 2013, doc. AI 23-1). In seguito, appurato come
l’assicurata svolgesse un’attività lucrativa quale amministratrice di immobili
(cfr. rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente, doc. AI
24-1), l’ha considerata salariata nella misura del 9% e casalinga per il
restante 91%.
La ricorrente ha
contestato la valutazione economica, nella misura in cui non tiene conto dell’attività
di assistente fotografa svolta con la compagna __________. Ciò che comporta – a
suo dire – “una valutazione del grado di invalidità che non riflette la
situazione reale” (doc. AI 35-1).
La
suddivisione dell’UAI merita tuttavia conferma alla luce delle conclusioni dell’ispettrice
__________ nel rapporto d’inchiesta del 20 agosto 2013 / 16 ottobre 2013 (doc.
AI 24-1, 30-1).
La
consulente ha infatti rilevato quanto segue:
" (…)
Innanzitutto l’assicurata, negli anni precedenti il
danno, era affiliata come persona senza attività lucrativa e non come
indipendente; lo è stata sino al 2006 mentre negli anni successivi non ha
esposto alcun reddito imponibile fiscalmente.
Gli utili indicati nella lettera inviataci nel
settembre 2012 non corrispondono, peraltro, con i redditi esposti nelle diverse
dichiarazioni fiscali; si tratta comunque di redditi assai modesti, nettamente
inferiori rispetto a quanto ci si attenderebbe per un’attività svolta a tempo
pieno, a maggior ragione se la cifra deve essere dimezzata.
Ragioni che non suffragano la pretesa della signora RI
1 di una collaborazione da un lato e di un lavoro al 100% dall’altro.
I redditi tassati mostrano chiaramente il calo avvenuto nel 2005,
al momento del trasferimento nell’abitazione di __________, proprio quando il
nucleo poteva beneficiare degli affitti.
Non da ultimo la telefonata con il tassatore, che ha negato che
sia stata dichiarata una collaborazione nello studio della compagna e chiesta
una deduzione per coniugi professionalmente attivi in azienda a carattere
famigliare." (doc. AI 24-4)
Su indicazione dell’ispettrice
__________, l’Ufficio AI ha quindi proceduto a definire l’onere lavorativo per
l’amministrazione degli immobili e/o della casa di vacanza che l’assicurata ha
dichiarato di aver effettuato prima del danno alla salute (cfr. scritto della
ricorrente del 14 agosto 2012, doc. AI 2-1).
L’UAI ha quindi interpellato
RI 1 sul genere di attività e sul numero di ore svolte per ciascuna attività
nell’amministrazione degli immobili, nella gestione della casa di vacanza e per
terze persone (amici e conoscenti) (doc. AI 24-2, 25-1).
La ricorrente, con gli
scritti del 23 settembre 2013 e del 2 ottobre 2013, dopo aver ribadito “che
la mia principale attività è quella di assistente fotografa” (doc. AI 26-2)
ha indicato i lavori amministrativi svolti per terzi (tassazioni), nonché quelli
relativi alla manutenzione delle case e al sostegno della madre anziana,
precisando il numero di ore settimanali impiegate.
Dal 2011 l’assicurata non
è più stata in grado di svolgere queste attività delegandole così a terzi (doc.
AI 26-2).
Nell’ambito
dell’applicazione del metodo straordinario la consulente __________ ha quindi
quantificato – sulla base delle dichiarazioni dell’assicurata – in 1 ora alla
settimana l’onere per l’amministrazione di immobili che corrisponde ad un
impegno del 2%, mentre la tenuta delle case di vacanza è stata quantificata in 3
ore alla settimana per sei mesi all’anno, pari al 7%, per un totale del 9%
(doc. AI 30-2).
La
suddivisione applicata dall’amministrazione può dunque essere confermata dal
TCA. La ricorrente ha contestato le conclusioni della valutazione economica
ribadendo che la sua condizione lavorativa reale è quella di assistente
fotografa, senza tuttavia oggettivare in maniera concreta tale conclusione.
La ripartizione
dell’attività salariata nella misura del 9% e di quella casalinga
per il restante 91% si fonda inoltre sulle stesse dichiarazioni della
ricorrente negli scritti del 23 settembre 2013 e 2 ottobre 2013 (doc. AI 26-1,
28-1).
2.10. Per quel che concerne la
valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha
fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica (doc. AI 29-1).
Nel rapporto del 18
ottobre 2013 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 43,5%
(cfr. doc. AI 29-8).
Come visto (cfr. consid.
2.6. e 2.7.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o
parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le
singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare
concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha
previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un
minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra
3095 prevede:
" Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione
dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,
controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione
(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia
dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,
pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti
e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato,
manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire
i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre
attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere
animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento,
attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096 e
ss. si legge ancora:
" Il totale
delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la
valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve
contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità
lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e
apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio
il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura
abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità,
non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della
diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la
determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il
TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza
valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. DTF
128.
V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984.
p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I
102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Il TFA ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.11
Nella presente fattispecie,
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata in un
rapporto del 18 ottobre 2013 (cfr. doc. 29-1 e segg.).
Per quanto riguarda le
singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1.
“Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per
importanza e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione” è
stata attribuita un’importanza del 35% con una percentuale di impedimenti del 30%
e d’invalidità del 10,5%.
Al pto. 5.3. “Pulizia
dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20% con una
percentuale di impedimenti del 70% e d’invalidità del 14%, mentre al pto. 5.4.
“Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una
percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del 2%.
L’assistente sociale al
pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato
un’importanza del 10% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità
del 3%. Infine, al pto. 5.7. “Diversi” è stata attribuita un’importanza
del 20% con una percentuale di impedimenti del 70% e d’invalidità del 14%.
Sulla base degli accertamenti
fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di
ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha dunque stabilito una
limitazione complessiva del 43,5%.
Valutando i singoli
impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle
dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune
mansioni domestiche.
Va innanzitutto rilevato
che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una
ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di
cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100%
all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica.
D’altra parte, esaminate
singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti
dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili
elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione
operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta
conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle
indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
In particolare va
sottolineato che occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e
dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla
prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159
cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197).
Va precisato, su questo
punto, che nel Messaggio del 29 novembre 2002 concernente la Legge federale sull'unione domestica registrata di
coppie omosessuali, RS 211.231, il Consiglio federale ha indicato che anche nell’ambito delle assicurazioni sociali e della previdenza
professionale i partner registrati devono essere equiparati ai coniugi (FF 2003
1221.
ch. 1.7.7). Il Tribunale federale ha ripreso questo concetto anche nella
sentenza 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009.
Ciò permette dunque di ritenere adeguate le percentuali
d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior
impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della
collaborazione della compagna __________.
A
tal proposito va pure attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,
di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al
miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le
incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale
secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla luce delle
considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete,
questo TCA ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale
casalinga (43,5%) stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.
L’interessata ha contestato la valutazione della consulente, in
particolare il punto 5.3. (pulizia appartamento) ritenendo superiore al 70% la
percentuale di impedimenti, il punto 5.4. censurando il 20% di impedimenti (spese
acquisti), il punto 5.7. (diversi) ritenendo superiore all’80% la propria
invalidità, nonché il 70% relativo alla gestione dell’appartamento di vacanze
considerato da lei troppo basso (vedi osservazioni del 28 ottobre 2013, doc. AI
35-1).
L’amministrazione ha sottoposto le osservazioni della ricorrente
al vaglio dell’ispettrice AI, la quale nelle osservazioni del 3 dicembre 2013 ha confermato le conclusioni del rapporto d’inchiesta, rilevando che le contestazioni mosse
dall’insorgente non apportano elementi nuovi rispetto a quelli emersi
dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto d’inchiesta (doc. AI
36-1).
Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle valutazioni
espresse dall’assistente sociale, tanto più che per costante giurisprudenza un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria sull'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia
chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
2.12
Per quel che riguarda invece l’attività
dedicata all’esercizio di un’attività lucrativa, al fine di
stabilire il grado d’invalidità dell’assicurata, attiva quale amministratrice
di immobili l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).
La
circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112,
stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa
va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del
confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile
dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado
d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998
p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si
applica spesso ai lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo
si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali
attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza
danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono
essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti
attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per
ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un
reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto
dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del
guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla
salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto
dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).
Come
visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso
di un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di conseguenza l’Alta
Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a
stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se tuttavia l’interessato
cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare
all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal
caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p.
106ss).
Dispositivo
Per questi motivi, secondo
la prassi la valutazione dell’invalidità di un indipendente viene eseguita
generalmente mediante l’applicazione del metodo straordinario.
Inoltre, è opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito
delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Come è già stato
rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita
unicamente in base a fattori medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute
sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
Nel caso in esame l’ispettrice AI incaricata dell’inchiesta
per l’attività professionale ha ritenuto di dover procedere, per la valutazione
dell’invalidità, all’applicazione del metodo straordinario “tenendo conto delle
attività cui l’assicurata è stata occupata prima del danno, sia per la tenuta
amministrativa dell’immobile, sia per la cura delle case di vacanza. Sia
per l’una che per l’altra attività si procederà con il valutare la perdita
applicando il metodo straordinario, dato che si tratta di attività assimilabili
all’attività lucrativa (marginale CIGI 3103 e seguenti) e non direttamente
ricondubili all’attività domestica” (doc.
AI 30-1)
Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione
il TCA ritiene corretta l’applicazione del metodo straordinario.
2.13. In applicazione di
tale metodo, l’ispettrice AI è giunta alla seguente ripartizione: (doc. 30-1).
Attività
Ponderazione
senza danno
Grado
d’incapacità
Incapacità
al lavoro ponderata
Valutazione
del grado
Amministrazione
immobili
2%
0%
0
Nessuna
inabilità medicalmente riconosciuta per attività contabili e amministrative
Pulizia
case di vacanza
4%
70%
2.8
Si applica
la stessa percentuale riconosciuta con il metodo specifico, al quale rimando
Cambio biancheria
case di vacanza (lavaggio e stiro)
3%
30%
0.9
Si applica
la stessa percentuale riconosciuta con il metodo specifico, al quale
rimando
Totale
9%
3.7
Dopo la ripartizione e il confronto tra campi di attività, si
procede applicando loro un reddito, con e senza invalidità:
Numero dei salari versati 12
Campi di
attività senza danno alla salute
Ponderazione
senza danno
Incapacità
al lavoro nei campi di attività
Base
salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione
del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno
Attività
amministrativa
immobili
2%
0%
1) Sfr. 5'782
Sfr. 1’388
Sfr. 0
Attività
pulizia case di vacanza
4%
70%
2) Sfr. 3’741
Sfr. 1’796
Sfr.
1’257
Attività
di cambio biancheria case di vacanza
3%
30%
3) Sfr.
4’027
Sfr.
1’450
Sfr. 435
4)
Sfr. 0
Sfr. 0
5)
Sfr. 0
Sfr. 0
6)
Sfr. 0
Sfr. 0
Totale
9%
4%
Sfr. 4’633
Sfr.
1’262
Secondo
richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010
1)
TA 7
pos. 23, livello 3, donne
2)
TA 7
pos. 35, livello di qualificazione 4, donne
3)
TA 7
pos. 34, livello di qualificazione 4, donne
4)
CA XX pos.
XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
5)
CA XX
pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
6)
CA XX
pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
Reddito
ipotetico senza invalidità
Sfr.
4’633
Reddito
da invalido
Sfr.
2’941
Diminuzione
del reddito dell'attività prof. imputabile al danno
Sfr.
1’692
Tasso
di diminuzione del reddito dell'attività professionale
37%
A complemento delle risultanze dell’inchiesta per persone attive
nell’economia domestica, si ottiene la seguente tabella, che riassume gli
impedimenti sia in ambito domestico, che nell’amministrazione e nella tenuta
delle case di vacanza:
6. Grado attuale degli impedimenti
attività
ripartizione
impedimento
Grado
d’invalidità
indipendente
9
37
3.3
casalinga
91
43.5
39.5
Totale
100
42.8
”
(doc. AI 30-2+3)
Questo
Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta
economica del 20 agosto 2013 / 16 ottobre 2013 (sul valore probante di tali
inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA
32.2005.197 del 6 settembre 2006).
La presa in
considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività
lucrativa indipendente dell’assicurata, tenendo conto dei “salari di riferimento
del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi
amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26
gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).
2.14. Viste le quote parti tra
attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella
querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 42.9% (9 X 37% +
91 X 43.50%), arrotondato al 43% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità
che permette la concessione di un quarto di rendita di invalidità.
La
decisione impugnata va dunque confermata.
2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti