32.2013.220
Violazione del diritto di essere sentito in procedura AI; procedura di preavviso ex art. 57a LAI
8 aprile 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.220
rg/sc
Lugano
8 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 novembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1 ha beneficiato del diritto ad una rendita intera da settembre 2004 a ottobre 2005 (doc. AI 39). Una seconda domanda di prestazioni dell’aprile 2010 è stata
respinta con decisione 29 febbraio 2012, cresciuta in giudicato (il ricorso 26
marzo 2012 contro questa decisione è stato ritirato il 26 aprile 2012; STCA
32.2012.86 e doc. AI 84, 87);
- nel
giugno 2013 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni facendo
valere – sulla base di nuova certificazione medica – un peggioramento del suo
stato di salute rispettivamente della sua capacità lavorativa (doc. AI 88-90);
- sottoposta
suddetta nuova documentazione al SMR, con progetto di decisione 10 ottobre 2013
(doc. AI 93) – notificato il 28 otto-bre 2013 (doc. AI 104-53) –
l’amministrazione ha prospettato al-l’interessata di non entrare nel merito
della nuova domanda di prestazioni assegnandole un termine di 30 giorni per eventuali
osservazioni (doc. AI 93, 96);
- per
decisione formale 18 novembre 2013, l’Ufficio AI ha statuito la non entrata in
materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. B);
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, insorge
contro suddetta decisione amministrativa. Postula in via principale l’annullamento
del querelato provvedimento per violazione del diritto di essere sentito avendo
segnatamente l’Ufficio AI emanato la decisione formale 18 novembre 2013 prima
della scadenza del termine di 30 giorni per presentare le osservazioni al
progetto di decisione, in via subordinata chiede il rinvio degli atti perché
l’amministrazione entri nel merito della nuova domanda;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI riconosce che la decisione impugnata è stata
emanata con largo anticipo rispetto al termine previsto per l’inoltro delle
osservazioni, impedendo così all’assi-curata di formulare le proprie obiezioni.
Propone pertanto il rinvio degli atti al fine di garantire il diritto di essere
sentito;
- con
scritto 23 gennaio 2014, preso atto della risposta di causa, l’insorgente ribadisce
la propria richiesta di annullamento del-l’impugnata decisione con rinvio della
causa all’amministrazione affinché entri nel merito della domanda di prestazioni;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
-
secondo l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato,
per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di
prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato
ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA;
- giusta
l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni
sul preavviso entro 30 giorni. L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'Ufficio
AI per iscritto oppure o-ralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio
AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art.
73ter cpv. 2 OAI);
- ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite.
Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio
2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di pren-derne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze
Fatti
ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale
formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid.
5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di
tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è
tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi
innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione
di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V
437 consid. 3d/aa);
- l’art.
57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo
all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione
ma anche sulla prevista decisione finale (STF
9C_176/2010 del 4 maggio 2010 e ivi riferimenti);
- nel
caso in esame è incontestato – ed emerge del resto chiaramente dagli atti – che
l’Ufficio AI ha emesso il 18 novembre 2013 la decisione impugnata senza attendere
la scadenza del termine di 30 giorni impartito all’assicurata per presentare
sue eventuali osservazioni al progetto di decisione del 10 ottobre 2013 notificatole
il 28 ottobre 2013 (doc. Q, doc. AI 104-53), violando così in maniera grave il
Considerandi
diritto di essere sentito di quest’ultima (cfr. STCA 32.2011.30 del 18
ottobre 2011). L’assicurata, infatti, non ha avuto modo di
formulare le proprie obiezioni e non è stata così messa nelle condizioni di
poter esercitare il proprio diritto di esprimersi prima della resa di una decisione
a lei sfavorevole;
- questa
grave violazione non può essere eccezionalmente sanata davanti al TCA. Ammettere
il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il principio del
diritto d'essere sentito in quanto tale (STCA 32. 2011.230 e 32.2008.170);
- stante
quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI perché garantisca il diritto d'essere sentito, dando segnatamente l'opportunità
all'assicurata di prendere posizione sul progetto di decisione del 10 ottobre 2013. In seguito l’amministrazione emanerà una nuova decisione soggetta a ricorso;
- visto
quanto sopra, il ricorso va accolto. Vincente in causa, siccome patrocinata da
un legale, l'assicurata ha diritto ad un’in-dennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’as-se-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 18 novembre 2013 è annullata.
§§
Gli
atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perchè proceda come indicato nei
considerandi.
2.- Le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti