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Decisione

32.2013.220

Violazione del diritto di essere sentito in procedura AI; procedura di preavviso ex art. 57a LAI

8 aprile 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale

formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid.

5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di

tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è

tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi

innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione

di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V

437 consid. 3d/aa);

- l’art.

57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo

all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione

ma anche sulla prevista decisione finale (STF

9C_176/2010 del 4 maggio 2010 e ivi riferimenti);

- nel

caso in esame è incontestato – ed emerge del resto chiaramente dagli atti – che

l’Ufficio AI ha emesso il 18 novembre 2013 la decisione impugnata senza attendere

la scadenza del termine di 30 giorni impartito all’assicurata per presentare

sue eventuali osservazioni al progetto di decisione del 10 ottobre 2013 notificatole

il 28 ottobre 2013 (doc. Q, doc. AI 104-53), violando così in maniera grave il

Considerandi

diritto di essere sentito di quest’ultima (cfr. STCA 32.2011.30 del 18

ottobre 2011). L’assicurata, infatti, non ha avuto modo di

formulare le proprie obiezioni e non è stata così messa nelle condizioni di

poter esercitare il proprio diritto di esprimersi prima della resa di una decisione

a lei sfavorevole;

- questa

grave violazione non può essere eccezionalmente sanata davanti al TCA. Ammettere

il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il principio del

diritto d'essere sentito in quanto tale (STCA 32. 2011.230 e 32.2008.170);

- stante

quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI perché garantisca il diritto d'essere sentito, dando segnatamente l'opportunità

all'assicurata di prendere posizione sul progetto di decisione del 10 ottobre 2013. In seguito l’amministrazione emanerà una nuova decisione soggetta a ricorso;

- visto

quanto sopra, il ricorso va accolto. Vincente in causa, siccome patrocinata da

un legale, l'assicurata ha diritto ad un’in-dennità per ripetibili (art. 61

lett. g LPGA);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’as-se-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 18 novembre 2013 è annullata.

§§

Gli

atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perchè proceda come indicato nei

considerandi.

2.- Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti