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Decisione

32.2013.221

Confermata la soppressione della rendita in via di revisione

6 ottobre 2014Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I

succitati scritti del 12 aprile e del 12 agosto 2013 del dr. __________ sono stati

sottoposti al dr. __________ (doc. AI 80/1) che, con complemento dell’8

settembre 2013 (doc. AI 81/1-2), ha osservato: “(…) la lettera non porta

novità a livello diagnostico. Nel suo scritto, parla di segni degenerativi

della cuffia già citati nella mia diagnosi con stato dopo artroscopia della

spalla dx, ricostruzione del sopraspinato e lesione parziale dello stesso e del

sub scapolare con persistente ed importante deficit di mobilità. Non mi è

chiaro dalla lettera quali sono i limiti funzionali per il dr. __________. La

spalla però non è sottoposta a particolare carichi ai lavori al computer, se il

posto di lavoro risponde alle esigenze ergonomiche. In particolare il paziente

deve poter appoggiare gli avambracci scaricando così sia la muscolatura

toracale sia il sopraspinato, utilizzare dei mouse ergonomici che permettono di

non dover eseguire ulteriori rotazioni con il braccio o usare quest’ultimo con

il braccio sinistro cosa fattibile dopo un po’ di allenamento. La posizione in

abduzione è molto relativa in quanto se ci guardiamo noi stessi al computer

lavoriamo con un braccio in 20 gradi di adduzione e non in abduzione completa.

Al computer inoltre non abbiamo movimenti ripetuti di adduzione oltre i 60

gradi quindi non possiamo avere dolori dovuti all’impingement. I dolori

toracali sono probabilmente dovuti ad un certo decondizionamento in paziente

che non lavora da tempo e forse una postura non corretta sul posto di lavoro.

Personalmente non vedo controindicazione nell’ambito di attività leggere dove

non viene utilizzata particolarmente la spalla e secondo le limitazioni da me

descritte. Nella sua lettera del 12.08.13 il Dr. __________ parla di una

perizia neutra ma non so fino a che punto egli sia a conoscenza del fatto che

io abbia eseguito una perizia nel corso del mese di gennaio. Ricordo che allora

avevo anche valutato la spalla contro-laterale con un’ecografia funzionale.

Ricordo che sono membro della Società Svizzera di Ecografia e che sono tutore

nell’ambito della Sonografia Funzionale dell’apparato locomotorio. Con gli

attuali apparecchi ecografici la sensibilità e la specificità della sonografia,

nell’ambito di valutazione di lesioni tendinee, è paragonabile a quella di una

RM. Non ho eseguito personalmente una Rx della colonna cervicale in quanto

all’esame clinico quest’ultima risultava normo movibile e senza particolari

dolenzie alla palpazione. (…)” (doc. AI 81/1-2).

2.8. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI

o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici

esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3b/bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10

pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va

poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________ il

quale – confermando la perizia

reumatologica del 19 gennaio con complemento dell’8 settembre 2013 del dr. __________

(doc. AI 50/1-10 e 81/1-2), perizia, questa, che ha compiutamente valutato le

affezioni di cui l’assicurato è portatore –

ha stabilito un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 16

agosto 2010 e un abilità lavorativa del 100% in un’attività adeguata dal 14

gennaio 2013 (vedi il rapporto finale SMR del 24 gennaio 2013 sub doc. AI 51/1-3

confermato, da ultimo [anche se indicato erroneamente con la data del

26.08.2013], nelle annotazioni del 16 settembre 2013 sub. doc. AI 56/1).

Innanzitutto

va sottolineato che la perizia reumatologica del 19 gennaio con complemento

dell’8 settembre 2013 del dr. __________ –

atti, questi, a cui, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid.

2.8), va riconosciuta forza probatoria piena –

non è stata validamente contestata da nessun altro medico specialista.

Il

dr. __________, nei sopra riprodotti rapporti del 12 aprile e del 12 agosto

2013 (cfr. consid. 2.7), non si é espresso in merito alla capacità lavorativa residua

e nemmeno si è puntualmente confrontato con le conclusioni a cui è giunto il perito.

Lo stesso specialista – dopo aver

evidenziato, sostanzialmente, la difficoltà di mantenere l’arto in abduzione

per mobilizzare il mouse visto il substrato organico della spalla e la

progressiva usura dovuta al progrediente impingement sottoacromiale con

possibilità di sviluppare in futuro un’ artropatia da rottura della cuffia dei

rotatori – ha concluso che “(…)

Alfine di poter effettuare una valutazione corretta non solo riguardante la

spalla destra, ma anche la spalla contro laterale, il rachide cervicale e lo

stato generale di salute del paziente, propongo l’esecuzione di una perizia

neutra sullo stato di salute in base agli incarti finora assimilati e in base

alla valutazione clinica. (…)” (doc. AI 77/3).

Al

riguardo, nel complemento dell’8 settembre 2013 (doc. AI 81/1-2) – atto, lo si ribadisce, a cui va

riconosciuta forza probatoria piena –

il perito dr. __________ ha osservato che il dr. __________ non apporta novità

a livello diagnostico, che la spalla in un posto di lavoro al computer

rispettoso delle esigenze ergonomiche non è sottoposta a particolari carichi,

che non è possibile avere dolori dovuti all’impingement visto che al computer

non abbiamo movimenti ripetuti di adduzione oltre i 60 gradi e che non vede

controindicazioni nell’ambito di attività leggere rispettose delle limitazioni

poste dove non venga utilizzata particolarmente la spalla. Il perito ha inoltre

ririlevato che ha valutato anche la spalla contro-laterale con un’ecografia

funzionale e che non ha eseguito una Rx della colonna cervicale in quanto

all’esame clinico quest’ultima risultava normo-movibile e senza particolari

dolenzie alla palpazione.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle censure

sollevate al punto 10 del ricorso. In merito questo Tribunale ribadisce che il

dr. __________ si è espresso chiaramente circa la capacità lavorativa residua

in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti nella perizia

del 19 gennaio 2013 (doc. AI 50/1-10) e che il dr. __________, con i certificati

del 12 aprile e del 12 agosto (doc. AI 58/1 e 77/2-3), oltre a non confrontarsi

con il perito, non ha neppure addotto validi motivi che potessero mettere in

dubbio la valutazione peritale. Inoltre, come visto sopra, con il complemento

dell’8 settembre 2013 il dr. __________ si è espresso sui succitati certificati

del dr. __________ concludendo, in modo convincente, che “(…) non posso che

riconfermare quanto scritto nella perizia. (…)” (doc. AI 81/2).

Giova

qui rilevare che il dr. __________, nel rapporto del 24 giugno 2011 indirizzato

alla Dr.ssa __________ (doc. AI 23/27-28), aveva già concluso che “(…) a mio

avviso per cercare di risolvere il problema di tipo amministrativo, sarebbe la

possibilità di un reinserimento del Sig. RI 1 all’interno del dipartimento con

una mansione diversa ovvero non un lavoro di forza per almeno la misura del

50%. (…)” (doc. AI 23/27 la sottolineatura è del redattore).

Va

qui inoltre ricordato che in ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF

125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc); Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a

imporre nuovi accertamenti (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2 e

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 entrambe con i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati). In particolare, nella STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013, l’Alta Corte ha ricordato che “(…) il medico curante, che

vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a

farsi un’idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il

cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento

(…)” (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2 e riferimenti).

In

particolare, quo al contestato miglioramento dello stato di salute – a prescindere dal fatto che nella

decisione del 6 gennaio 2012, ritenuta la necessità di dover aggiornare gli

atti medici, l’Ufficio AI si era già espressamente riservato la possibilità di

procedere ad una revisione all’inizio del 2012 (cfr. consid. 2.6) –, questo Tribunale rileva quanto segue.

Il

dr. __________, nell’annotazione del 23 settembre 2013 (doc. AI 84/1) – posti a confronto, da una parte, il

rapporto del 4 ottobre 2011 con il quale il dr. __________ aveva interpellato

per una valutazione il PD dr. __________ rilevando, tra l’altro, che “(…) la

flessione anteriore massima raggiungibile è di 100°, l’abduzione 70°,

intrarotazione ed extrarotazione decisamente limitate. I dolori sono nettamente

diminuiti ma è ancora presente una capsulite. (…)” (doc. AI 23/32-33) e,

dall’altra parte, la perizia del 19 gennaio 2013 nella quale il dr. __________,

circa l’esame delle articolazioni delle estremità superiori, ha attestato: “(…)

SPALLE: Distanza pollice vertebra prominens 0/21 cm a sinistra 0/37 cm a

destra, mobilità spalla sinistra nella norma, spalla drt abduzione 80 gradi

ante flessione 90 gradi, a sinistra abduzione 110 gradi ante flessione 140

gradi presenza di dolenza alla digitopressione del tendine lungo del biceps e

articolare, assenza di sinovite. Test di Jobe, Lift-off

e Body-cross nella norma. A destra diminuzione della forza per la

rotazione interna a destra. (…)” (doc. AI 50/4) – ha concluso che:

"

(…)

Il miglioramento dello stato di salute dell’A., dalla

date del rapporto medico SMR del 10.10.2011 alla data della perizia

reumatologica del Dr. __________ del 19.01.2013, è dato:¨

1) dall’assenza nel 2013 di processi infiammatori

limitanti notevolmente la funzionalità della spalla dx, che invece erano

presenti nel 2011, come infatti citava il Dr. med. __________ a pag 2

del rapporto del 04.10.2011 rispettivamente: “Il post-operatorio è stato

caratterizzato dall’insorgenza di una sindrome infiammatoria tanto da far

sospettare un processo infettivo …” ed ancora “I dolori sono nettamente diminuiti

ma è ancora presente una capsulite”, ripeto situazioni che all’atto della

perizia Dr. med. __________ non sono presenti;

2) dal miglioramento dei risultati di alcune

misurazioni e dei Test funzionali della spalla dx, rispettivamente: -

(04.10.2011): abduzione 70°, intrarotazione ed extrarotazione decisamente

limitate; - (19.01.2013): abduzione 80°; Test di Jobe, Test di Lift-off nella

norma (oltre che nella norma anche il test per l’eventuale presenza di rigidità

posteriore della spalla rispettivamente Test di Body-cross, anch’esso nella

Considerandi

norma).

(…)" (doc. AI

84/1)

Questo

Tribunale, conformemente alla succitata giurispruden-za (cfr. consid. 2.7), può

fare propria la valutazione del medico SMR dr. __________ che attesta

in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un

effettivo cambiamento nello stato di salute (in argomento cfr. la STF

9C_158/2012 del 5 aprile 2013, consid. 5.2).

Va

qui del resto ribadito che nell’ambito della decisione del 6 gennaio 2012

l’Ufficio AI aveva chiaramente evidenziato la necessità di aggiornamenti medici

e di procedere a breve ad una revisione (cfr. consid. 2.6). Inoltre, nelle motivazioni

(doc. AI (doc. AI 34/1-2), l’ufficio AI aveva concluso che (…) dalla documentazione

agli atti risulta che lei dal 16 agosto 2010 presenta una pressoché totale

incapacità lavorativa in qualsiasi tipo di attività professionale. (…)”

(doc. AI 34/1) ancorché il dr. __________, nel rapporto del 24 giugno 2011 indirizzato

alla Dr.ssa __________ (doc. AI 23/27-28), aveva rilevato che “(…) a mio

avviso per cercare di risolvere il problema di tipo amministrativo, sarebbe la

possibilità di un reinserimento del Sig. RI 1 all’interno del dipartimento con

una mansione diversa ovvero non un lavoro di forza per almeno la misura del 50%.

(…)” (doc. AI 23/27).

In

simili circostanze vi è da ritenere che all’epoca, ritenuta la situazione non

ancora stabile (il dr. __________ il 4 ottobre 2011 aveva chiesto ancora un

parere al PD dr. __________ della clinica universitaria __________; i cui atti

sono stati poi considerati nella perizia del dr. __________), la capacità lavorativa

residua in un’attività adeguata non era ancora stata oggetto di approfonditi

accertamenti medici e di conseguenza irrilevante è la censura stante la quale

l’Ufficio AI non avrebbe valutato sufficientemente se il miglioramento dello

stato di salute giustifichi una capacità lavorativa del 100% in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti (“(…)

per quanto attiene al “miglioramento dello stato di salute” […] l’UAI non ha

sufficientemente valutato le conseguenze decisionali giusta il principio della

proporzionalità; e meglio se il detto miglioramento possa aver determinato in

sì breve periodo un ribaltamento diametrale del coefficiente di incapacità

lavorativa, passato, in attività adeguate, dallo 0% al 100%. (…)” (VI pag. 4)).

Riguardo

ai certificati medici del 15 e 16 aprile 2014 del dr. __________ e del dr. __________,

prodotti con lo scritto del 23 aprile 2014 (cfr. consid. 1.7), va rilevato

quanto segue.

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato del 16 aprile 2014 ha attestato: “(…) Ho visitato l’ultima volta il signor RI 1 in data 10.12.2013 per uno stato

di agitazione e di sconforto psichico importante con numerose somatizzazioni

viscerali gastroenteriche e disturbi del sonno. Ho consigliato e convinto il

signor RI 1 di affrontare l’importante problematica psichica rivolgendosi ad

uno psichiatra. Con il suo consenso ho indirizzato il paziente al collega psichiatra

dr. __________. (…)” (doc. M).

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato

del 15 aprile 2014 – posto che

segue regolarmente il paziente su segnalazione del dr. __________ dall’11

febbraio 2014 a causa di una serie di disturbi nervosi –, ha attestato che “(…) il paziente in

seguito a vari avvenimenti, recentemente, gli è stato comunicato la

soppressione della rendita d’invalidità che aveva da anni e tutto ciò ha sviluppato

una serie di disturbi e disagi psichici importanti tali da giustificare la sua

inabilità lavorativa nella misura completa, a partire almeno dalla data del

11.02.2014

al continua. Per quel che riguarda la sua diagnosi psichiatrica si

tratta di una reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome

da disadattamento (ICD 10 F 43.2). Come già accennato, tale evento ha

scatenato una reazione acuta da stress e un cambiamento significativo del suo

modo di vivere, spesso accompagnato dalle circostanze spiacevoli prolungate,

umore depressivo, stati d’ansia e una serie di disturbi neurovegetativi che gli

impediscono una sua eventuale ripresa dell’abilità lavorativa che fra l’altro è

peggiorata anche a causa dei suoi importanti disturbi organici persistenti già

da tempo. (…)” (doc. N).

Dal

tenore dei succitati certificati medici –

a prescindere dal fatto che in merito a quello del dr. __________ i medici SMR

dr. __________ e dr.ssa __________, nell’annotazione del 5 maggio 2014, hanno

concluso che “(…) l’attuale certificazione riporta una diagnosi di stato

reattivo a problematiche psicosociali. In passato non viene riportato nessuna

problematica psichiatrica. La certificazione attuale non giustifica accertamenti

psichiatrici, viene comunque messa in evidenza la connessione con fattori extra

AI (…)” (XI/1) –, applicando

il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per

l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011

consid. 3.3;8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193

consid. 2 pag. 195), questo

Tribunale deve concludere che in ogni caso l’asserito peggioramento è reattivo

alla decisione impugnata e quindi posteriore alla stessa. In questo senso lo

stesso insorgente, ritenuto il certificato del 15 aprile 2014 del dr. __________,

afferma che la problematica psichica si è manifestata immediatamente dopo la

decisione dell’Ufficio AI (“(…)

la sindrome psichiatrica di cui soffre il mio cliente […] è da rapportare

all’infausta decisione dell’UAI […] Ne consegue che bisogna considerare un

tutt’uno nel quadro della problematica invalidante; e questo sia per gli

effetti clinici evidenti, ma anche sotto il profilo temporale, essendosi

manifestata, la problematica psichica conseguente, immediatamente; in ogni caso

molto prima che la decisione UAI acquisisse valore di res giudicata. (…)”

(XIII pag. 2)).

Di

conseguenza, prima della decisione impugnata, che delimita dal punto di vista

temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132

V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), non vi sono motivi per discostarsi

dalla perizia del 19 gennaio con complemento dell’8 settembre 2013 del dr. __________.

Il

citato peggioramento verrà pertanto esaminato dall’Ufficio AI, al quale sono

inviati gli atti di causa, nell’ambito di una nuova domanda di rendita.

In

conclusione, ricordato che contestualmente alla decisione del 6 gennaio 2012

con cui ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera l’Ufficio AI aveva già

ritenuto necessario procedere a breve ad una revisione (cfr. consid. 2.6),

rispecchiando la perizia del 19 gennaio con complemento dell’8 settembre 2013

del dr. __________ (doc. AI 50/1-10 e 81/1-2) tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo

provato un peggioramento dopo il mese di gennaio 2013 e prima dell’11 novembre 2013, a ragione l’Ufficio AI ha confermato un’incapacità lavorativa totale nella sua attività

abituale di operaio manutenzione strade dall’agosto 2010 e, dal 14 gennaio 2013

(data della visita del dr. __________), una capacità lavorativa del 100% in

un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

2.10

L’assicurato,

contrariamente a quanto valutato dall’Ufficio AI, ritiene di non poter essere

reintegrato nel mercato libero e, in particolare – vista la valutazione del 9 dicembre 2013 (doc. L) nella

quale la signora __________, formatrice di adulti (cfr. doc. I), ha concluso

che “(…) il livello delle conoscenze non permette l’uso sistematico di un

personal computer. (…)” (doc. L) –

sostiene che non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al

corso d’informatica base individuale (cfr. doc. 56/1-2) svolto presso la __________

(“(…) come si possa

ragionevolmente ritenere che ad una persona, che si diparte da sotto zero in

fatto di conoscenze tecnologiche in genere, dopo non aver palpato calamo da

immemore pezza e di età non propriamente adeguata, possano bastare “10 ore” di

corso (recte: 10 unità didattiche) per acquisire quelle “conoscenze da poter

spendere nel mercato libero del lavoro” (grassetto nostro), pur se “in

attività adeguata”, proprio non è dato a capire, se non facendo riferimento ad

accezioni miracolistiche. (…)” (I pag. 13)).

Al

proposito occorre innanzitutto ricordare che il concetto d’invalidità è

riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima

teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo

tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi

criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a

profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da

escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta

lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer

1995.

no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va

altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale,

sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente

al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29

marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007

del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue

capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR

1995.

UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,

un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in concreto, questo

è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di

mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella

contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Nel

caso in esame il consulente in integrazione, nella valutazione del 14 gennaio

2014.

(IV/bis) – ritenute le

limitazioni funzionali indicate dal dr. __________, nelle annotazioni del 24

gennaio, 23 settembre e 18 novembre 2013 (doc. AI 51/1-5, 84/1 e 88/1), sulla

base della perizia del 19 gennaio con complemento dell’8 settembre 2013 del dr.

__________, – ha concluso che “(…)

• Le attività che può svolgere l’assicurato, senza l’applicazione di

ulteriori provvedimenti professionali e in mancanza di un diploma federale nel

mondo del lavoro, sono da considerare semplici e ripetitive; • A livello

medico si stabilisce che l’assicurato è destrimane e proprio tale braccio è

scarsamente impiegabile a causa della malattia. Questo significa dover trovare

delle attività che siano esigibili limitatamente alla situazione di salute

dell’assicurato. Ora, vale la pena richiamare che il mondo del lavoro,

soprattutto nel settore terziario è sufficientemente ampio per considerare una

possibilità di reintegrazione dell’assicurato. Nel caso concreto per

l’assicurato entrano in linea di conto attività semplici, ripetitive, nel

settore dell’accoglienza e ricezione (ad esempio call center o desk in un

albergo), nella vendita (laddove non ci sia l’obbligo di impiegare i due arti

superiori contemporaneamente, per esempio addetto alla vendita di carburanti e

altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente

d’incasso) oppure come operaio generico nella mansioni per esempio di

assemblaggio di componentistica leggera, controllo qualità, rifinitura,

etichettatura (per esempio nel campo orologiero). Per rafforzare le capacità

lavorative dell’assicurato in merito all’utilizzo di apparecchiatura informatiche

(nozioni basi di Windows e pacchetto office) apprese durante la misura erogata

e probabilmente affievolitesi a causa della mancanza di utilizzo costante,

occorre ribadire che l’A. su richiesta può beneficiare ulteriormente delle

misure messe a disposizione dal nostro Ufficio tramite l’aiuto al collocamento.

(…)” (IV/bis).

Alla

luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha, nel caso

concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni del consulente.

In

particolare l’insorgente non può essere seguito laddove – vedi in questo senso anche il punto 8

delle osservazioni del 14 agosto 2014 (doc. F) –

pretende che nel suo caso non vi sia più alcuna attività lavorativa possibile adducendo

che “(…) persino lo Stato, ossia il maggior datore di lavoro del Cantone,

con le possibilità più variegate in fatto di tipologie di occupazione, ha

escluso possibilità concrete. (…)” (VI pag. 5).

Non

è certo possibile concludere in questo senso per il solo fatto che la dr.ssa __________,

ritenuta l’impossibilità di svolgere la sua attività quale operaio presso il

Centro manutenzione strade, abbia concluso che “(…) un’attività lavorativa

alternativa – fisicamente molto leggera – all’interno dell’Am-ministrazione

cantonale purtroppo, per il momento, non appare reperibile. (…)” (doc. AI

26/1). Infatti, già per la specificazione che “(…) per il momento (…)”

non è reperibile, vi è da ritenere che una tale attività esista.

È

inoltre da ritenere che l’assicurato, tenuto conto anche del-l’obbligo di diminuire

il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b e 400 consid. 4b con i riferimenti ivi citati),

possa ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una preparazione

professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione

al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Ad esempio va menzionato il

settore dell’industria, in cui possono essere eseguite attività di controllo e

di sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi

sono mansioni che non presuppongono particolari attitudini

intellettuali e che non comportano aggravi fisici e possono essere

svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura. Va qui inoltre ricordato che l’Alta

Corte ha ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1). Con STFA I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.

5.2

, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici

mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un

chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un

magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla

spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi

differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Per

quel che concerne l’età, nel gennaio 2013 – momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 –, allorquando è stato ritenuto abile al

100% in un’attività adeguata, l’insorgen-te aveva quasi 51 anni. Egli non aveva ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la

giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per

valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto

equilibrato (STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, consid. 4.3.2 e riferimenti).

Quanto

poi all’assenza di una formazione professionale, il TCA sottolinea di avere già

più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli

assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro

originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono

reperire sul mercato generale del lavoro un’attivi-tà fisicamente

leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra

le altre, le STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014, consid. 2.9 e riferimenti).

In

concreto quindi, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo Tribunale

ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro esistano

delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il

ricorrente, nonostante i disturbi che interessano il suo arto superiore destro,

sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

2.11

Quanto

alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.

Nel

2014.

(anno in cui viene soppressa la rendita) –

partendo da un reddito annuo per il 2011 di fr. 64'182.-- (vedi il punto 2.10

del questionario per il datore di lavoro sub doc. AI 18/1-8 e la tabella

elaborata il 29 gennaio 2013 sub doc. AI 62/1) e aggiornati al 2014 (aumentati

dello 0.7% per il 2012 [cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei

salari nominali settore 10-33 industria manifatturiera in La Vie économique

1/2-2014 pag. 95] + 0.7% per il 2013 e 0.8 per il 2014 [stima trimestrale

dell’Ufficio federale di statistica]) –

si ottiene un reddito da valido di fr. 65'604.36.

Nel

2014, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale

di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,

livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 63'359.81 (fr. 4'901.-- [ultimo

dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su 41.7 ore

[cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2014, pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aumentati dello 0.7% per il 2013 e

dello 0.8 per il 2014; stima trimestrale dell’ufficio federale di statistica).

Stante

una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e applicando la

riduzione del 10% riconosciuta dal consulente in integrazione (“(…) visto quanto espresso in precedenza,

si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 10% per attività

leggere e del/lo 0% per altri fattori di riduzione. (…)” (doc. AI 62/3)), il reddito da invalido ammonta a

fr. 57'023.82 (fr. 63'359.81 ridotti del 10%

= fr. 57'023.82).

Ritenuti

un reddito da valido di fr. 65'604.36 e da invalido di fr. 57'023.82,

si ottiene un grado d’invalidità del 13% ([65'604.36 - 57'023.82]

x 100 : 65'604.36 = 13.07% arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita

d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

2.12

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede –

in particolare, la perizia reumatologica del 19 gennaio con complemento dell’8

settembre 2013 nella quale il dr. __________, ritenuto stabilizzato lo stato di

salute, ha attestato una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti dal gennaio 2013 (cfr. consid. 2.7 e

2.

) –, il ricorso va dunque

respinto e la decisione impugnata confermata.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli

atti sono inviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.9.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti