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Decisione

32.2013.224

Revisione. Confermato l'aumento della prestazione a mezza rendita a causa del sorgere dell'invalidità con effetto dal 2012. Per il periodo precedente, all'assicurata è stata riconosciuta una rendita i

13 giugno 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i periti dovranno valutare se nel caso di specie la valutazione necessita o meno

di più osservazioni in un prolungato periodo di tempo].

Dal

rapporto 15 dicembre 2011 si evince che i medici del SAM, sulla base di tre

consultazioni specialistiche –psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr.

__________), neurologica (dr. __________) – avevano posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

grado lieve (ICD-10 F33.0).

Disturbo di personalità dipendente (ICD-10 F60.7).

Severa scoliosi dorso-lombare idiopatica dall'età di 13

anni con angolo di Cobb 58° con:

- sindrome dorso-spondilogena intermittente da

ca. tre anni;

- probabile conflitto tra l'arco costale ds. e

la cresta iliaca ds.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Tendenza all'iperlassità legamentare.

Ginocchia vare e ricurvate attualmente asintomatiche.

Stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale a

ds. nel 2007.

Alluce valgo bilaterale a predominanza ds.

Lieve tremore posturale e d'azione bilaterale agli arti

superiori (in DD: possibile minimo tremore essenziale).

Dolori al transito toraco-lombare a ds., non spiegati

da patologia neurologica. (…)" (Doc. Ai 99/29-30)

In

sintesi, sulla base dei succitati consulti i periti del SAM, confermando la

precedente valutazione psichiatrica del CPAS, avevano riscontrato anche una

diminuzione di rendimento del 20% per motivi reumatologici, escludendo tuttavia

un danno alla salute neurologico. Globalmente essi hanno valutato l’assicurata

abile nella misura del 75% nell’attività finora svolta d’impiegata d’ufficio,

di addetta allo smistamento della posta e come impiegata amministrativa (doc.

AI/38).

Con

la seconda decisione del 5 giugno 2012 l’Ufficio AI ha sostanzialmente confermato

la soppressione della rendita. A seguito di ulteriore documentazione prodotta

in sede giudiziaria, con decreto di stralcio 28 marzo 2012 questa Corte ha

rinviato gli atti all’amministrazione per l’espletamento di una nuova perizia

psichiatrica (cfr. consid. 1.3).

Con

rapporto 6 giugno 2013 la dr.ssa __________, diagnostica una sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD10:

F33.2) e modificazione duratura della personalità successiva a malattia mentale

(ICD 10: F62.1), ha riscontrato un peggioramento e valutato l’assicurata

inabile al 100% dal 26 giugno 2012 al 6 settembre 2012 (ospedalizzazione presso

la clinica __________) ed al 50% dal 7 settembre 2012 (doc. AI 139/8). Di

conseguenza, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha (nuovamente) riconosciuto

il diritto alla mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1° giugno 2012

(cfr. consid. 1.4).

In

sostanza, l’assicurata contesta la valutazione psichiatrica relativa al periodo

precedente al mese di giugno 2012.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nel

caso concreto, la ricorrente non contesta la valutazione psichiatrica eseguita

dalla dr. ssa __________ concernente l’inabilità lavorativa del 50% dal giugno

2012. Censurata è invece la valutazione medica relativa al periodo precedente.

Da

un attento esame degli atti questo TCA non può che confermare integralmente la

perizia 6 giugno 2013 della succitata specialista.

In

particolare, le perizie del CPAS (dr. __________) e del dr. __________

concordano per un’inabilità del 25%. Rispetto alla valutazione psichiatrica del

15 marzo 2007 del dr. __________ (doc. AI 19), posta a fondamento della decisione

di rendita del 27 agosto 2007 (cfr. consid.1.1), il dr. __________o nel suo

rapporto 9 settembre 2010 individuava un miglioramento dello stato psichico,

rilevando fra l’altro:

"

(…)

L'assicurata, dopo il crollo depressivo reattivo alla

perdita del lavoro e al decesso della sorella per un tumore, grazie alla presa

in carico specialistica presso lo psichiatra Dr. __________ ha beneficiato di

un miglioramento e di una stabilizzazione delle condizioni psichiche che, a

partire dal 2007, le hanno permesso di riprendere un'attività lavorativa al

40%. Quanto da noi oggettivato durante l'incontro con l'assicurata evidenzia un

ulteriore miglioramento del quadro clinico ora riconducibile ad uno stato

depressivo di lieve entità. Lo psichiatra curante medesimo negli ultimi 2

rapporti all'UAI diagnostica una sindrome depressiva ricorrente di gravità

lieve-media e si pronuncia favorevolmente rispetto alla prognosi.

Considerandi

A nostro avviso, il miglioramento delle condizioni

psichiche dell'assicurata da noi oggettivato, si ripercuote favorevolmente

sulla sua capacità lavorativa che, a partire dal momento della nostra perizia,

va considerato del 75%. Rimane una IL residua del 25% legata al lieve stato

depressivo residuo presente. (…)"

(doc. AI 70/6-7)

Certo,

come accennato sopra, a due riprese (rapporto 22 settembre 2009 in doc. AI 55 e rapporto 15 marzo 2010 in doc. AI 64) il dr. __________ aveva invece

diagnosticato una sindrome depressiva di gravità medio-lieve, concludendo

per una residua capacità lavorativa del 50%, sostanzialmente come aveva

valutato nel 2007 il dr. __________ e questo nonostante che lo stesso curante

avesse accertato una modifica nel senso migliorativo della componente

extra-somatica. Il dr__________, discostandosi da quanto valutato dallo psichiatra

curante e con riferimento alla sua dettagliata discussione dei dati peritali, ha

riscontrato un miglioramento della situazione psichica rispetto alla precedente

valutazione peritale. Per questo motivo egli ha fatto decorrere la (nuova) inabilità

del 25% dal momento della sua valutazione peritale, lasciando giocoforza, per

il periodo precedente, quella operata dal dr. __________.

Certo

che, come rilevato nel ricorso, il dr. __________ aveva ritenuto “attualmente”

non auspicabile un aumento del pensum lavorativo presso la __________ di __________

(del 40%) in quanto “significherebbe aumentare anche le ore di lavoro

notturno e questo al momento, vista la persistenza di uno stato depressivo

seppur lieve, risulta controindicato”. Egli aveva comunque ritenuto che “l’incremento

della percentuale lavorativa sarebbe invece da subito praticabile per quanto

concerne l’attività di impiegata d’ufficio che, in questo senso, sottoporrebbe

l’assicurata ad uno stress inferiore” (doc. AI 70/7).

Le

conclusioni del dr. __________ sono state confermate anche dal dr. __________, che

nel rapporto 14 ottobre 2011 aveva spiegato perché situava il quadro depressivo

in un episodio d’entità lieve, non concordando pertanto con il grado d’incapacità

lavorativa al 50% valutato dal curante (cfr. scritto 17 febbraio 2011 in doc. AI 82/24). Al riguardo il dr. __________ aveva fra l’altro evidenziato:

"

(…)

Il quadro clinico che osservo nella mia valutazione

attuale è di lieve entità. Da un punto di vista oggettivo si evidenzia una

lieve quota d'angoscia, con una conservazione delle funzioni cognitive, volitive

e biologiche. Il quadro parzialmente regressivo che presenta (maggiore ritiro

sociale dal 2007 e la tendenza ad assumere un comportamento passivo al suo

domicilio) é dato soprattutto dall'attitudine del comportamento passivo

conseguente al disturbo di personalità che presenta e non è la conseguenza

della gravità del quadro depressivo.

Si tratta di un'assicurata che presenta un disturbo di

personalità di tipo dipendente. La stessa ha investito la sua vita pulsionale

attorno al lavoro e alla sua famiglia d'origine. Appare emblematico il fatto

che non abbia mai investito in una relazione di coppia e che sia rimasta a condurre

una vita molto vicino ai suoi genitori. Per questo motivo la perdita del posto

di lavoro ha marcato per lei l'inizio della sua depressione prima e poi la

morte della sorella maggiore, alla quale era legata in modo quasi simbiotico.

La prova del fatto che siamo davanti ad un quadro di

lieve entità è dato dal fatto che nel corso degli ultimi 4 anni ha lavorato

realizzando orari irregolari, spesso con dei turni notturni che una persona con

una media o grave depressione non sarebbe in grado di reggere. Inoltre si tratta

di un lavoro che richiede un'alta capacità di concentrazione e attenzione.

Un altro elemento oggettivo che parla a favore di tale

impressione è il fatto che l'assicurata non ha seguito mai un trattamento

psicofarmacologico in modo regolare (interrompendoli di sua spontanea volontà),

e i dosaggi degli psicofarmaci è stato sempre blando. Inoltre non è mai stata

ricoverata come conseguenze della sua depressione." (doc. AI 99/42-43)

L’Ufficio

AI ha poi rettamente ricordato che nella sentenza di rinvio 30 maggio 2011 il

TCA aveva rilevato che “in particolare, per quel che concerne l’aspetto

psichiatrico, i periti dovranno valutare se nel caso di specie la valutazione necessita

o meno di più osservazioni in un prolungato periodo di tempo…”. Al riguardo,

in sede di perizia SAM 15 dicembre 2011, al punto no. 10, i periti avevano

concluso:

"

(…)

In considerazione del quadro clinico della perizianda,

con un inquadramento nosologico chiaro che non è in conflitto con la

valutazione del curante o con le perizie precedenti, non riteniamo utile che

l'A. venga sottoposta a un'osservazione su più incontri per la patologia

psichiatrica. (…)" (doc. AI 99/36)

Infine,

su richiesta della psichiatra SMR dr.ssa __________, nel complemento peritale

22.

giugno 2013 la dr.ssa __________ ha precisato:

"

(…)

Dai dati anamnestici, dagli status psichiatrici

effettuati dai colleghi dr. __________ e dr. __________ non vi sono elementi

per non confermare quanto valutato dai colleghi nelle rispettive perizie e

quindi le inabilità lavorative da loro valutate.

E' vero che entrambi hanno visto la paziente in una

sola occasione ma è anche vero che la paziente è stata vista da due esperti

periti in tempi successivi e la probabilità che abbiano avuto la

"fortuna" di vedere la paziente in "fasi non critiche"

della malattia è alquanto bassa è trascurabile.

Da sottolineare che la paziente nel nostro primo

incontro aveva confermato di aver avuto un leggero miglioramento prima di

essere stata dal dr. __________ e pertanto quanto valutato dal collega è verosimilmente

sovrapponibile alla sensazione soggettiva della paziente.

Anche il medico curante dr. __________ durante il

colloquio telefonico avuto ha confermato un netto peggioramento a partire dal

2012.

In conclusione, dalle notizie raccolte, dagli atti e

dall'anamnesi si conferma quanto valutato dai colleghi in particolare IL 25%

dal 06.09.2010, poi IL 100% dal 26.06.2012 al 06.09.2012 e IL 50% dal

07.09.2012

" (Doc. AI 142/2).

2.8

Per

quel che concerne il periodo d’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività

nel periodo 26 giugno 2012 – 6 settembre 2012, nella risposta di causa

l’Ufficio AI ha pertinentemente evidenziato come l’assicurata, in applicazione

dell’art. 29bis OAI, abbia diritto ad una rendita intera transitoria.

L’art.

29.

bis OAI prevede che se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente

periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far

nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’articolo 29 cpv. 1 LAI.

Il

citato articolo è pure applicabile se il diritto alla rendita, per incapacità

di lavoro della stessa origine, risorge meno di tre anni dopo la soppressione,

ma l'assicurato non può farlo valere (DTF 117 V 23). In virtù del rinvio di cui

all’art. 88a cpv. 1 OAI, l’art. 29 bis OAI è parimenti applicabile in ambito di

aumento di rendita in via di revisione (STCA 32.2006.98 del 18 aprile 2007;

cfr. anche Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et

survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, pagg. 837-838; cfr.

anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

2010, N. 457s, pag. 125).

Con

riferimento anche ai marg. 4004 e 4005 della Circolare sull’invalidità e grande

invalidità (CIGI), riportati per esteso nella risposta di causa, l’assicurata

ha diritto – immediatamente e senza lasciar trascorre un nuovo periodo di

attesa – ad una rendita intera dal 1° giugno 2012 (mese in cui è stato situato

il peggioramento del suo stato valetudinario) sino al 31 dicembre 2012 (tre

mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI).

Limitatamente

a questo punto il ricorso è da accogliere.

2.9

Per

quanto concerne la valutazione economica, ritenuto come dagli atti medici

risulti che l’assicurata metta a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa

nella precedente attività d’impiegata d’ufficio, in applicazione del cosiddetto

raffronto percentuale, l’Ufficio AI ha correttamente quantificato un’invalidità

del 25% dal 6 settembre 2010 al 25 giugno 2012 e del 50% dal 1° gennaio 2013.

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio

sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa

indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno

professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora

permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della

medesima proporzione (cosiddetto raffronto percentuale: DTF 114 V 313 consid.

3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche

STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012, 32.2011.21 dell’11 luglio 2011,

32.2010.209

del 13 gennaio 2011, 32.2010.69 del 9 dicembre 2010). Del resto,

tale modo di procedere è stato nella fattispecie in esame utilizzato in

occasione della prima domanda di prestazioni (doc. AI 38 e 47; cfr. consid.

1.

), ma non, a torto, nell’ambito della decisione 8 febbraio 2011 anche se

l’esito non sarebbe cambiato (infatti, con il raffronto dei redditi il grado

d’invalidità era stato quantificato in 25%, corrispondente alla stessa

percentuale dell’incapacità lavorativa quale impiegata d’ufficio; doc. AI 81;

cfr. consid. 1.2).

Non

può essere invece preso, come da richiesta ricorsuale, quale reddito da

invalido lo stipendio attualmente percepito dall’assicurata per l’impiego al

40% presso la __________. Conformemente ad un principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo

di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg), l’assicurata può ragionevolmente mettere a maggior

frutto al 50% la sua capacità lavorativa residua nella sua precedente attività.

In

conclusione, richiamato quanto sopra, l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita

dal 1° gennaio 2013, preceduto dal periodo di rendita intera transitoria (1°

giugno 2012 - 31 dicembre 2012). In tal senso la decisione contestata va modificata

ed il ricorso è parzialmente accolto.

2.10

Secondo l’art.

69.

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata

nella misura di fr. 300.--, mentre il restante importo è a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- di ripetibili parziali. (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 4 dicembre 2013 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una

rendita intera dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012 ed ad una mezza rendita

dal 1° gennaio 2013.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente in ragione di

fr. 300.-- e a carico dell’Ufficio AI in ragione di fr. 200.--, il quale verserà

all’insorgente fr. 1’000.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti