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Decisione

32.2013.23

Indipendente. Richiesta di prestazioni respinta. A giusta ragione l'amministrazione ha stabilito che l'insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno. Grado d'invalidità 16%

11 novembre 2013Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VII e VIII sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (doc. IX).

in

diritto

2.1. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure

no.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;

DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2. La giurisprudenza federale ha

stabilito che, nei casi in cui il calcolo attraverso il confronto dei

redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità deve

avvenire, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non

esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il

metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105

V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199).

Perciò

l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla

riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;

SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale

può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della

medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si

volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo

cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in

base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;

VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello

conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che

riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi

fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.3. L'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.1.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Occorre

ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito

conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Il reddito

da invalido, deve invece essere

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,

recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.4. L’Alta

Corte ammette di principio, la possibilità di un raffronto tra redditi da

attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto

2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente

di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che

l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati

contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato

correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.5. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, l’Ufficio AI ha fatto riferimento alla valutazione peritale

del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e perito certificato SIM, svolta

per conto dell’assicuratore malattia __________ (doc. LaMal 14-1).

Nel

referto del 14 ottobre 2011 il Dr. __________ ha diagnosticato una “ - Sindrome

lombovertebrale cronica con deficit sensitivo motorio di origine

pluriradicolare lombare all’arto inferiore destro, in: - Esiti da

decompressione bilaterale L3-S1 con accesso unilaterale destro, decompressione

delle radici di L4, L5 e S1 a destra, di discectomia L5/S1 da destra, il

31.12.2008. - Esiti da asportazione di ernia discale extraforaminale L3/L4 a

destra, stabilizzazione mediante TLIF L3/L4 e strumentazione posterolaterale

L3-S1 dalle due parti il 20.12.2010. – Note alterazioni degenerative

plurisegmentali. – Disturbi statici del rachide (piatto con scoliosi

destroconvessa altolombare).

Decondizionamento muscolare” (doc. LaMal 14-12).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha ritenuto

l’assicurato inabile al 100% nella sua attività di gerente, mentre in

un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali indicati dal perito,

l’assicurato è ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa di

8-9 ore, ma con una riduzione del rendimento del 10% a partire dal 1° giugno

2011 (doc. LaMal 14-13).

La

valutazione del Dr. __________ è stata confermata dal Dr. __________ del

Servizio Medico Regionale (SMR), medico generico FMH e perito certificato SIM, nel

rapporto del 16 dicembre 2011 e in quello del 23 maggio 2012 (doc. AI 28-1,

40-1).

Essendo il quadro clinico dell’assicurato

incontestato (cfr. doc. AI 53-1, doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su

questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.

2.6. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità dell’assicurato, socio e presidente con firma individuale della __________

(cfr. doc. AI 33-1), l’amministrazione – in applicazione del metodo

straordinario – ha dato mandato al servizio esterno di svolgere un’inchiesta

per l’attività professionale indipendente (doc. AI 30-1, 47-1).

La

circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che

l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre

calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei

redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi

– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è

determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;

RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai

lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone

che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si

accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona

assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in

che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito

delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del guadagno

applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si

ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi

procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla

valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e

senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere

considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività

(RCC 1979 p. 230).

Come visto

in precedenza (consid. 2.2.), secondo la giurisprudenza, nel caso di un indipendente

il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello

conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che

riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi

fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Se

tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la

ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo

dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più

possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

Per

questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un

indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo

straordinario.

Inoltre,

è opportuno ricordare che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di

carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110

V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la

valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori

medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92

in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì

rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno

(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

2.7. In concreto, nel rapporto d’inchiesta

per l’attività professionale indipendente del 24 agosto 2012 l’incaricato, dopo

aver esaminato lo stato di salute, la situazione attuale dell’attività

aziendale, la situazione del personale, il confronto tra campi di attività,

l’evoluzione dei redditi dell’impresa e i provvedimenti di integrazione, ha effettuato

la seguente valutazione dell’invalidità:

" (…)

7. Valutazione dell’invalidità

Per quanto riguarda

la valutazione dell’incapacità al guadagno in seno all’esercizio della propria

attività professionale di negoziante, considerata la struttura aziendale,

l’importanza della cifra d’affari conseguita e di riflesso la difficoltà a

poter determinare in modo preciso un’effettiva incidenza del danno alla salute

del titolare sul conseguimento, rispettivamente sulla diminuzione dei redditi,

intervenendo in simili strutture commerciali anche fattori d’ordine economico,

quali p.es la concorrenza dei grandi magazzini, si ritiene più consona

l’applicazione dl metodo straordinario, giusta la tabella T7S Suisse 2008.

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno

Direzione

30%

0%

1)

Sfr. 6'530

Sfr.

23’508

Sfr. 0

Produzione

salumi

20%

100%

2)

Sfr. 5'655

Sfr.

13’572

Sfr.

13’572

Vendita,

magazz ecc.

50%

80%

3)

Sfr. 4’268

Sfr.

25'608

Sfr.

20’486

4)

Sfr.

0

Sfr.

0

5)

Sfr.

0

Sfr.

0

6)

Sfr.

0

Sfr.

0

Totale

100%

60%

Sfr.

62’688

Sfr.

34’058

Secondo

richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008

1)

T7S, pos. 22, livello di qualificazione 03, uomini

2)

T7S, pos. 10, livello di qualificazione 03, uomini

3)

T7S, pos. 27, livello di qualificazione 04, uomini

4)

CAXX

pos. XX, livello di qualificazione XXdonne/uomini

5)

CAXX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

6)

CAXX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 62’688

Reddito da invalido

Sfr. 28’630

Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno

Sfr. 34’058

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

54%

All’interessato risulta ancora esigibile l’espletamento

delle incombenze a carattere direttivo in misura completa.

Non è invece più in grado di occuparsi della produzione

propria della salumeria. Anche per quanto riguarda le attività di magazzino,

esposizione della merce, vendita al bancone, consulenza alla clientela, ecc.,

gli impedimenti sono da considerarsi importanti, il tutto in ragione delle

limitazioni fisiche ben evidenziate dal lato medico. In questo ambito viene

considerata una incapacità dell’80%. Si fa inoltre riferimento al p.to 2.4 ed

alle indicazioni ad allegato 1.

8. Valutazione

Incapacità al guadagno del 54% quale

commerciante.

9. Proposta

Il grado d’invalidità dovrà tener conto

della valutazione della CGR " (doc. AI 47-8).

2.8. L’amministrazione

ha tuttavia proceduto ad un raffronto dei redditi anche per quanto riguarda le

attività adeguate.

L’Ufficio

AI, sulla base delle risultanze mediche, dei limiti funzionali e del percorso

socio-professionale di RI 1 ha infatti ritenuto esigibile un cambiamento di

professione (doc. AI 56-1).

Il legale del ricorrente ha

Considerandi

contestato il provvedimento dell’amministrazione, laddove non indica neppure

che genere di attività siano ipotizzabili e per le quali egli non ha comunque

né la formazione, né l’esperienza professionale (doc. AI 53-2).

A suo dire non avendo l’assicurato

mai cambiato professione non gli può essere imposto un cambiamento “dal

momento che non possiede alcuna esperienza professionale in un altro ambito

lavorativo” (cfr. doc. I, pag. 4).

Il TCA non ha

ragioni per discostarsi dalla decisione impugnata.

Su questo

tema il Tribunale federale nella sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente dall’inizio degli anni ‘90, capace al lavoro al 50%

sia nella precedente attività che in attività confacenti al suo stato di salute

(poi aumentata al 70%), ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione

invalidità vige il principio generale secondo il quale una persona invalida

deve, prima di domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è

possibile per attenuare le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo

un assicurato non ha diritto ad una rendita quando è capace, cambiando

professione, di ottenere un reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il

diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle circostanze oggettive

e soggettive del caso di specie.

Tra le circostanze

soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori personali come

l’età e la situazione professionale concreta. Fra le circostanze oggettive vi

sono l’esistenza del mercato equilibrato del lavoro e la durata prevedibile del

rapporto di lavoro.

Vedi anche la sentenza di

questa Corte 32.2012.165 del 29 novembre 2012, nel caso di un gerente di

ristorante nato nel 1953, inabile completamente nell’attività di cuoco, ma

abile al 70% per mansioni di tipo intellettuale-amministrativo e la sentenza

35.2013.9

del 24 luglio 2013 relativa ad un’assicurata di 55 anni che ha svolto

un’attività indipendente di gerente sino al 2002, inabile al 50% nella sua

attività, ma completamente abile in attività adeguate.

In entrambi i casi questa

Corte aveva ritenuto ragionevolmente esigibile il passaggio da un’attività

indipendente a una dipendente.

Nella sentenza del TCA

32.2010.266

del 28 ottobre 2011, confermata dall’Alta Corte nella decisione

9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, da un titolare di salone di coiffeur di 60

anni, che durante l’ultimo trentennio almeno ha lavorato in qualità di

indipendente, non è invece stato ritenuto esigibile un cambiamento di

professione.

Vedi anche la STF

9C_612/2007 del 14 luglio 2008, riguardante un assicurato sessantenne che, nel

corso degli ultimi quarant’anni, aveva svolto, dapprima, la professione di

falegname e, successivamente, di agricoltore, sempre a titolo indipendente,

dove non si poteva pretendere che abbandonasse l’attività indipendente.

Nella sentenza 9C_695/2010

del 15 marzo 2011, nel caso di un assicurato nato nel 1948, che ha lavorato

quale rappresentante/autista dal 1988 come dipendente della medesima società ha

evidenziato che l’insorgente, pur se al servizio del medesimo datore di lavoro

da 20 anni, era comunque già stato confrontato almeno una volta ad un

cambiamento professionale e il suo caso non poteva essere assimilato a quello

di un indipendente che ha sempre svolto la medesima attività (“En

l'occurrence, avant d'être au service du même employeur pendant 20 ans, il a

exercé le métier de serveur pour plusieurs employeurs. Il

a donc déjà été confronté au moins une fois au cours de son parcours

professionnel à un changement d'activité. Au demeurant, il ne ressort du

dossier aucun élément mettant en évidence d'éventuelles difficultés

d'adaptation que présenterait l'intéressé - lequel n'a, par ailleurs, apporté

aucun indice qui permettrait d'en douter. De surcroît, on ne saurait assimiler

le cas d'espèce à la situation de la personne qui a toujours travaillé en

qualité d'indépendant et doit, malgré un âge avancé, réintégrer le marché de

l'emploi en tant que salarié.»).

Pur

riconoscendo che l’UAI avrebbe potuto indicare in maniera più precisa le

attività che l’insorgente avrebbe potuto esercitare, il TF ha comunque

rammentato che vi è un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive che

non necessitano di alcuna formazione specifica e che l’interessato avrebbe

potuto svolgere (“6.3 Finalement, on soulignera que compte

tenu des limitations fonctionnelles décrites par les médecins, le nouveau poste

de travail n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations particulières. A ce sujet, comme le soulève le recourant, on peut regretter que l'office AI n'ait mentionné aucune activité exigible au cours de

l'instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de retenir que les

premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire ou violé le

droit fédéral. Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui

correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles

observées) que recouvre le marché du travail en général - et le marché du

travail équilibré en particulier - (arrêt I 383/06 du 5 avril 2007 consid.

4.

), on constate qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant

aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques du

recourant. Au demeurant, elles sont, en règle générale, disponibles

indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail

(arrêts 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et 8C_657/2010 du 19

novembre 2010 consid. 5.2.3). A titre d'exemples, on peut citer les activités

de surveillant de machines, gardien de parking ou ouvrier d'usine. »).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_560/2008 del 12 dicembre 2008, pubblicata in DTF 135 V

58, ha ammesso l’abituale raffronto dei redditi nel caso di un’assicurata,

nata nel 1945, di formazione sarta, che aveva lavorato sino alla fine del 1994

quale infermiera, in seguito quale ristoratrice indipendente e che il 30

dicembre 2005, essendo completamente inabile al lavoro nella sua precedente

attività ed abile al 50% in attività adatte al suo stato di salute, ha

domandato di essere messa al beneficio di una rendita AI.

Nella sentenza 9C_683/2010

del 10 dicembre 2010 invece si trattava di un’assicurata, nata nel 1963, attiva

quale ristoratrice indipendente dal luglio 1997, il cui fallimento è stato

aperto nel corso del 2004 e che nel mese di aprile 2006 si è annunciata presso

le autorità cantonali competenti, chiedendo di poter essere messa al beneficio

di una rendita AI, poiché completamente inabile nella precedente attività di ristoratrice

ed abile al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato valetudinario.

Nel caso concreto

l’assicurato è nato nel 1963, per cui, da un punto di vista oggettivo nulla

osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché egli non ha ancora

raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente

che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in

un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29

dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2).,

Egli dopo le scuole

dell’obbligo e l’avviamento professionale, ha svolto l’apprendistato di

macellaio a __________ dal 1978 al 1981 ottenendo l’attestato federale di

capacità. In seguito __________ ha lavorato alle dipendenze, sempre quale

macellaio, della __________ (1981-195), della macelleria __________

(1985-1986), della macelleria __________ (1986-1991) e ancora presso la

macelleria __________ (1991-1995). Dal 1995 è titolare del negozio di alimentari

__________ e dal 2005 è socio e presidente della __________ attiva nel

commercio al dettaglio di generi alimentari (doc. AI 33-1, 47-2/3, 55-1).

L’interessato è quindi già

stato più volte confrontato ad un cambiamento professionale, avendo lavorato

per più datori di lavoro, ed è inoltre passato da un’attività di macellaio dipendente

ad un’attività più ampia di gerenza nel commercio al dettaglio di generi

alimentari. Di conseguenza il passaggio da un’attività indipendente ad

un’attività dipendente (che ha già avuto luogo in senso contrario negli anni

’90-2000) non costituisce un ostacolo per l’insorgente.

Quanto alla mancanza di formazione invocata dal

patrocinatore dell’assicurato quale impedimento al poter reperire una attività

leggera adeguata (cfr. doc. I, pag. 4), il TCA sottolinea di avere già più

volte stabilito che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione,

costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a

causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro

un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini

intellettuali.

Ad

esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato

dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di

incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno

2006) - questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a

frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive trattandosi

di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un infortunio all’arto

superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità lavorativa ad attività

leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di pesi rilevanti e

l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire sopra l’orizzontale.

Alle

medesime conclusioni è giunto il TCA anche nella sentenza 32.2007.321 dell’8

ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata

straniera, nata nel 1955, priva di formazione, che in passato, prima del danno

alla salute (consistente essenzialmente in problemi al rachide, specialmente

agli arti superiori), aveva sempre svolto l’attività di operaia agricola.

L’Alta

Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99

del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati

stranieri, analfabeti e privi di formazione - attivi prima del danno alla

salute in attività manuali pesanti - che presentavano degli impedimenti funzionali

sostanzialmente di natura reumatologica-ortopedica.

È

poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua

giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha

confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza

DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato

o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente

offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici

e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482

consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

Il

Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41 del 24

luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le

attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione

(quali, ad esempio, quella di

impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso una

ditta farmaceutica), sottolineando che “le

professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili

senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3)”.

In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto

2012,

confermando la pronuncia di questo Tribunale

35.2012.17

del 18 giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di

un’assicurata, affetta da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e

ritenuta, dal profilo medico, ancora abile al lavoro al 100% in attività

adeguate, esistesse un mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui

realizzare la sua capacità lavorativa residua, esercitando attività leggere,

con possibilità di alternare la postura.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito che l’insorgente deve

cambiare professione per ridurre il danno ed ha applicato la procedura

ordinaria.

2.9

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011.

2.9.1

Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha

quantificato il reddito che egli avrebbe potuto percepire da sano in fr.

43'800.-- nel 2010 sulla base del questionario del datore di lavoro del 10

agosto 2011 (doc. AI 20-3) che aggiornati al 2011 sono pari a fr. 44'238.--

(+1,0%).

Il

ricorrente, da parte sua, ha postulato l’applicazione dell’importo di fr.

40'807.--, pari alla media del guadagno annuo da lui conseguito dal 1995 al

2010, per poi giustificare un’ulteriore riduzione sul guadagno da invalido

(doc. IV, pag. 2).

Richiamata

la giurisprudenza esposta al consid. 2.4., in particolare il fatto che di regola ci si fonda sull’ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; STF 9C_181/ 2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224)

e visto il questionario del datore di lavoro compilato dallo stesso RI 1

(doc. AI 20-7), il dato assunto dall’amministrazione risulta più attendibile.

Va

precisato che nella sentenza di questa Corte 32.2012.95 del 4 febbraio 2013, in un caso analogo, l’assicurato socio-gerente con diritto di firma individuale di una Sagl

percepiva in aggiunta al suo stipendio una quota parte (50%) sull’utile della

società.

In

concreto dalla documentazione contabile agli atti (cfr. doc. AI 37 / 46) non

risulta tuttavia che l’assicurato percepisse utili aziendali in aggiunta al

salario, tali da modificare in maniera rilevante il reddito da valido.

2.9.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve

essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF

134.

V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare

un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo

si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In una

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza per quanto riguarda il parallelismo dei redditi di

paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% e ha sottolineato

quanto segue a proposito dell’argomentazione dell’amministrazione secondo cui

il gap salariale sarebbe in realtà imputabile anche alla realtà

economico-sociale del Cantone Ticino:

"

(…)

4.6

Quanto all'eccezione secondo cui il gap

salariale - che non è contestato nel suo calcolo in quanto tale, ma solo nel

suo principio - poiché il salario percepito dall'assicurata sarebbe stato

perfettamente in linea con quelli versati in Ticino per impieghi analo­ghi,

essa, oltre a contraddire la tesi ricorsuale esposta al considerando

precedente, dimostra semmai che un reddito di fascia media (nazionale) non era

realisticamente conseguibile, rispettivamente non era ragionevolmente

esigibile, in ogni caso non nella fattispecie concreta viste anche la carente

formazione (5 anni di scuola dell'obbligo in Bosnia) e le precarie conoscenze

linguistiche già solo in italiano che impedivano all'opponente di realizzare un

salario medio (nazionale), se del caso fuori Cantone. Per riprendere quanto

esposto in DTF 135 V 58 consid. 3.4.4 pag., non si giustificherebbe in effetti

in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto

della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale)

realisticamente irrealizzabile (in questo senso in sostanza anche RtiD 11-2008

pag. 293, U 8/07). Il richiamo al consid. 5.3 della DTF 135 V 297 non soccorre

all'Ufficio ricorrente, non avendo il Tribunale federale in quella sede posto

altri principi. Similmente l’UAI non può trarre vantaggio dalla sentenza 1405/06 dei 29 maggio 2007; non fosse altro perché la sentenza U 75/03 alla quale è rinviato al

consid. 4.4 si riferisce in realtà a un altro tema, e più precisamente a quello

- non più in discussione - dell'inapplicabilità dei dati statistici relativi

alle "grandi regioni" (tabella TA13) per determinare il reddito

ipotetico da invalido. E inoltre perché il Tribunale federale ha comunque fatto

chiarezza sulla questione qui in discussione con la successiva sentenza

(citata) U 8/07. Inconferente si rivela infine pure il richiamo al consid. 4.5

della sentenza 9C112/2012 del 19 novembre 2012. In quella vertenza si trattava infatti di valutare la situazione di una assicurata la quale - a

differenza di quanto si è verificato in concreto - aveva continuato ad

esercitare le medesime attività svolte in precedenza anche dopo il danno alla

salute rendendo così logicamente inattuabile un adeguamento dei redditi”

(sentenza TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 5'109.29

mensili oppure a fr. 61'311.48 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2013, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'158.50 oppure di fr. 61'902.04 per

l'intero anno (fr. 5'158.50 x 12).

L’assicurato,

quale gerente del negozio di alimentari, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 44'238.--

anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.1.). Tale reddito si

situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri

per un’attività equivalente (cioè fr. 63'832.52, cfr. Tabella TA1 p.to 47 “Commercio

al dettaglio”, livello di qualifica 3, conoscenze professionali e

specializzate, fr. 5’052.-- X 12 mesi = 60’624.-- riportato su 41.7 = 63'200.52 e aggiornato al

2011).

Se si

riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza

di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 25,6% (parte

percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di

fr. 46'055.11.

L’Ufficio AI ha tuttavia

ritenuto di non applicare il gap salariale in quanto “l’assicurato si

è sempre accontentato di redditi modesti” (doc. IV, pag. 2/3).

Il ricorrente invece ha

contestato questa argomentazione (doc. I, VI).

La questione può rimanere

indecisa in quanto, come vedremo (cfr. consid. 2.9.4.) anche applicando il gap

salariale il ricorrente non raggiunge un grado d’invalidità pensionabile.

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico l’assicurato è

abile al 90% in attività adeguate, il

reddito statistico è ridotto del 10% e corrisponde a fr. 41'449.59 (fr. 46'055.11 ridotti del 10%) (sulla riduzione del reddito statistico da

invalido da operare in due fasi cfr. le STF 8C_931/2010 del 26 gennaio 2011 e

la STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

2.9.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio

della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo

una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha confermato quanto

stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi

dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola

il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso

nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.

Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza

del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza

precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido

motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre

verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e

contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una

direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio

Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.

5.6

L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze

9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare

l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate

sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"

menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno

dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il

resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove

applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a

un multiplo di 5.”

2.9.4

In concreto,

l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’8% per attività leggera (doc.

AI 48-4).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”

Nel caso

di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza

del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.9.3.), il TCA non può quindi condividere la

scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione dell’8% per attività leggera,

ma ritiene corretta una riduzione del 10%.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 41'449.59, ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 90% e ammettendo la riduzione del 10%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 37'304.63 confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44'238.--

(consid. 2.9.1) emerge un tasso d’invalidità del 15,6% arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità.

La

decisione del 17 dicembre 2012 va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.10

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di un nuovo accertamento

economico (doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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