32.2013.23
Indipendente. Richiesta di prestazioni respinta. A giusta ragione l'amministrazione ha stabilito che l'insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno. Grado d'invalidità 16%
11 novembre 2013Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2013.23
Data decisione, Autorità:
11.11.2013, TCA
Titolo:
Indipendente. Richiesta di prestazioni respinta. A giusta ragione l'amministrazione ha stabilito che l'insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno. Grado d'invalidità 16%
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
METODO STRAORDINARIO
PERIZIA
RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.23
LG/sc
Lugano
11 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso
del 31 gennaio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 dicembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1963, titolare dal 1995 del negozio di alimentari __________ a __________ e
dal 2005 socio e presidente della __________ e dunque indipendente, in data 20
maggio 2011 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti indicando di essere affetto da “ernia del disco” (doc. AI
2-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta
economica per l’attività professionale indipendente (doc. 47-1), l’Ufficio AI
con la decisione del 17 dicembre 2012 (doc. AI 56-1), preavvisata con progetto
del 19 ottobre 2012 (dco. AI 49-1), ha respinto la richiesta di prestazioni non
essendo presente alcun grado d’invalidità.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e
il rinvio per nuovi accertamenti (doc. I, pag. 5).
Il
ricorrente ha, in buona sostanza, contestato la valutazione economica svolta
dall’amministrazione, in particolare il cambiamento professionale che
quest’ultima gli impone per sfruttare la sua capacità di lavoro residua in attività
adeguate.
Attività
adeguate, leggere e ripetitive che – secondo l’insorgente – sono oggettivamente
irrealizzabili (doc. I, pag. 2).
Il legale
ha poi contestato il metodo di calcolo utilizzato dall’amministrazione che non ha
determinato il reddito da invalido sulla base della situzione concreta
dell’interessato, ma tramite i rilevamenti statistici (doc. I, pag. 3).
Egli ha
inoltre rilevato che nel calcolo economico applicabile a RI 1 non è stato
considerato che il reddito da lui percepito prima dell’insorgenza del danno
alla salute era considerevol-mente inferiore alla media dei salari erogata per
un’attività simile (doc. I, pag. 3).
1.4. In risposta
l’UAI, sulla base della valutazione economica effettuata, si è riconfermato nel
proprio provvedimento e ha postulato la reiezione integrale del gravame. In
particolare, l’amministrazione ha reputato esigibile dall’assicurato un
cambiamento di professione e un suo reintegro sul mercato del lavoro in
attività leggere e non qualificate.
Per
quanto riguarda la questione del gap salariale l’UAI ha ritenuto
inapplicabile la percentuale del 26,3%, in quanto l’insorgente si è sempre
accontentato di redditi modesti (doc. IV).
1.5. In data 7
marzo 2013 l’insorgente ha contestato l’affermazione dell’UAI, secondo cui RI 1
si sarebbe accontentato di un salario modesto e quindi si giustifica – a suo
dire – una riduzione adeguata al valore statistico di riferimento.
Il
patrocinatore ha quindi quantificato il reddito da valido in
fr.
40'807.-- prendendo in considerazione la media annua del guadagno conseguito dall’assicurato
dal 1995 al 2010 che condurrebbe – visto che è inferiore a quanto stabilito
dall’UAI – ad un’ulteriore riduzione sul reddito da invalido (doc. VI).
Il doc.
IV è stato inviato per osservazioni all’UAI (doc. VII).
1.6. Nelle
osservazioni del 25 marzo 2013 l’UAI ha confermato l’inapplicabilità del
parallelismo dei redditi (doc. VIII).
Fatti
I doc.
VII e VIII sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (doc. IX).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2. La giurisprudenza federale ha
stabilito che, nei casi in cui il calcolo attraverso il confronto dei
redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità deve
avvenire, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non
esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il
metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199).
Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.3. L'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.1.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Occorre
ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito
conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Il reddito
da invalido, deve invece essere
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,
recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.4. L’Alta
Corte ammette di principio, la possibilità di un raffronto tra redditi da
attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto
2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente
di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che
l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati
contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato
correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.5. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha fatto riferimento alla valutazione peritale
del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e perito certificato SIM, svolta
per conto dell’assicuratore malattia __________ (doc. LaMal 14-1).
Nel
referto del 14 ottobre 2011 il Dr. __________ ha diagnosticato una “ - Sindrome
lombovertebrale cronica con deficit sensitivo motorio di origine
pluriradicolare lombare all’arto inferiore destro, in: - Esiti da
decompressione bilaterale L3-S1 con accesso unilaterale destro, decompressione
delle radici di L4, L5 e S1 a destra, di discectomia L5/S1 da destra, il
31.12.2008. - Esiti da asportazione di ernia discale extraforaminale L3/L4 a
destra, stabilizzazione mediante TLIF L3/L4 e strumentazione posterolaterale
L3-S1 dalle due parti il 20.12.2010. – Note alterazioni degenerative
plurisegmentali. – Disturbi statici del rachide (piatto con scoliosi
destroconvessa altolombare).
–
Decondizionamento muscolare” (doc. LaMal 14-12).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha ritenuto
l’assicurato inabile al 100% nella sua attività di gerente, mentre in
un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali indicati dal perito,
l’assicurato è ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa di
8-9 ore, ma con una riduzione del rendimento del 10% a partire dal 1° giugno
2011 (doc. LaMal 14-13).
La
valutazione del Dr. __________ è stata confermata dal Dr. __________ del
Servizio Medico Regionale (SMR), medico generico FMH e perito certificato SIM, nel
rapporto del 16 dicembre 2011 e in quello del 23 maggio 2012 (doc. AI 28-1,
40-1).
Essendo il quadro clinico dell’assicurato
incontestato (cfr. doc. AI 53-1, doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su
questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
2.6. Al fine di stabilire il grado
d’invalidità dell’assicurato, socio e presidente con firma individuale della __________
(cfr. doc. AI 33-1), l’amministrazione – in applicazione del metodo
straordinario – ha dato mandato al servizio esterno di svolgere un’inchiesta
per l’attività professionale indipendente (doc. AI 30-1, 47-1).
La
circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che
l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre
calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei
redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi
– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è
determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;
RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai
lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone
che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si
accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona
assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in
che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito
delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del guadagno
applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si
ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi
procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla
valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e
senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere
considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività
(RCC 1979 p. 230).
Come visto
in precedenza (consid. 2.2.), secondo la giurisprudenza, nel caso di un indipendente
il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se
tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la
ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più
possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
Per
questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un
indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo
straordinario.
Inoltre,
è opportuno ricordare che
l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di
carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110
V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la
valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori
medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92
in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì
rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno
(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
2.7. In concreto, nel rapporto d’inchiesta
per l’attività professionale indipendente del 24 agosto 2012 l’incaricato, dopo
aver esaminato lo stato di salute, la situazione attuale dell’attività
aziendale, la situazione del personale, il confronto tra campi di attività,
l’evoluzione dei redditi dell’impresa e i provvedimenti di integrazione, ha effettuato
la seguente valutazione dell’invalidità:
" (…)
7. Valutazione dell’invalidità
Per quanto riguarda
la valutazione dell’incapacità al guadagno in seno all’esercizio della propria
attività professionale di negoziante, considerata la struttura aziendale,
l’importanza della cifra d’affari conseguita e di riflesso la difficoltà a
poter determinare in modo preciso un’effettiva incidenza del danno alla salute
del titolare sul conseguimento, rispettivamente sulla diminuzione dei redditi,
intervenendo in simili strutture commerciali anche fattori d’ordine economico,
quali p.es la concorrenza dei grandi magazzini, si ritiene più consona
l’applicazione dl metodo straordinario, giusta la tabella T7S Suisse 2008.
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione senza danno
Incapacità al lavoro nei campi di attività
Base salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno
Direzione
30%
0%
1)
Sfr. 6'530
Sfr.
23’508
Sfr. 0
Produzione
salumi
20%
100%
2)
Sfr. 5'655
Sfr.
13’572
Sfr.
13’572
Vendita,
magazz ecc.
50%
80%
3)
Sfr. 4’268
Sfr.
25'608
Sfr.
20’486
4)
Sfr.
0
Sfr.
0
5)
Sfr.
0
Sfr.
0
6)
Sfr.
0
Sfr.
0
Totale
100%
60%
Sfr.
62’688
Sfr.
34’058
Secondo
richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008
1)
T7S, pos. 22, livello di qualificazione 03, uomini
2)
T7S, pos. 10, livello di qualificazione 03, uomini
3)
T7S, pos. 27, livello di qualificazione 04, uomini
4)
CAXX
pos. XX, livello di qualificazione XXdonne/uomini
5)
CAXX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
6)
CAXX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
Reddito ipotetico senza invalidità
Sfr. 62’688
Reddito da invalido
Sfr. 28’630
Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno
Sfr. 34’058
Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale
54%
All’interessato risulta ancora esigibile l’espletamento
delle incombenze a carattere direttivo in misura completa.
Non è invece più in grado di occuparsi della produzione
propria della salumeria. Anche per quanto riguarda le attività di magazzino,
esposizione della merce, vendita al bancone, consulenza alla clientela, ecc.,
gli impedimenti sono da considerarsi importanti, il tutto in ragione delle
limitazioni fisiche ben evidenziate dal lato medico. In questo ambito viene
considerata una incapacità dell’80%. Si fa inoltre riferimento al p.to 2.4 ed
alle indicazioni ad allegato 1.
8. Valutazione
Incapacità al guadagno del 54% quale
commerciante.
9. Proposta
Il grado d’invalidità dovrà tener conto
della valutazione della CGR " (doc. AI 47-8).
2.8. L’amministrazione
ha tuttavia proceduto ad un raffronto dei redditi anche per quanto riguarda le
attività adeguate.
L’Ufficio
AI, sulla base delle risultanze mediche, dei limiti funzionali e del percorso
socio-professionale di RI 1 ha infatti ritenuto esigibile un cambiamento di
professione (doc. AI 56-1).
Il legale del ricorrente ha
Considerandi
contestato il provvedimento dell’amministrazione, laddove non indica neppure
che genere di attività siano ipotizzabili e per le quali egli non ha comunque
né la formazione, né l’esperienza professionale (doc. AI 53-2).
A suo dire non avendo l’assicurato
mai cambiato professione non gli può essere imposto un cambiamento “dal
momento che non possiede alcuna esperienza professionale in un altro ambito
lavorativo” (cfr. doc. I, pag. 4).
Il TCA non ha
ragioni per discostarsi dalla decisione impugnata.
Su questo
tema il Tribunale federale nella sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente dall’inizio degli anni ‘90, capace al lavoro al 50%
sia nella precedente attività che in attività confacenti al suo stato di salute
(poi aumentata al 70%), ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione
invalidità vige il principio generale secondo il quale una persona invalida
deve, prima di domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è
possibile per attenuare le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo
un assicurato non ha diritto ad una rendita quando è capace, cambiando
professione, di ottenere un reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il
diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle circostanze oggettive
e soggettive del caso di specie.
Tra le circostanze
soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori personali come
l’età e la situazione professionale concreta. Fra le circostanze oggettive vi
sono l’esistenza del mercato equilibrato del lavoro e la durata prevedibile del
rapporto di lavoro.
Vedi anche la sentenza di
questa Corte 32.2012.165 del 29 novembre 2012, nel caso di un gerente di
ristorante nato nel 1953, inabile completamente nell’attività di cuoco, ma
abile al 70% per mansioni di tipo intellettuale-amministrativo e la sentenza
35.2013.9
del 24 luglio 2013 relativa ad un’assicurata di 55 anni che ha svolto
un’attività indipendente di gerente sino al 2002, inabile al 50% nella sua
attività, ma completamente abile in attività adeguate.
In entrambi i casi questa
Corte aveva ritenuto ragionevolmente esigibile il passaggio da un’attività
indipendente a una dipendente.
Nella sentenza del TCA
32.2010.266
del 28 ottobre 2011, confermata dall’Alta Corte nella decisione
9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, da un titolare di salone di coiffeur di 60
anni, che durante l’ultimo trentennio almeno ha lavorato in qualità di
indipendente, non è invece stato ritenuto esigibile un cambiamento di
professione.
Vedi anche la STF
9C_612/2007 del 14 luglio 2008, riguardante un assicurato sessantenne che, nel
corso degli ultimi quarant’anni, aveva svolto, dapprima, la professione di
falegname e, successivamente, di agricoltore, sempre a titolo indipendente,
dove non si poteva pretendere che abbandonasse l’attività indipendente.
Nella sentenza 9C_695/2010
del 15 marzo 2011, nel caso di un assicurato nato nel 1948, che ha lavorato
quale rappresentante/autista dal 1988 come dipendente della medesima società ha
evidenziato che l’insorgente, pur se al servizio del medesimo datore di lavoro
da 20 anni, era comunque già stato confrontato almeno una volta ad un
cambiamento professionale e il suo caso non poteva essere assimilato a quello
di un indipendente che ha sempre svolto la medesima attività (“En
l'occurrence, avant d'être au service du même employeur pendant 20 ans, il a
exercé le métier de serveur pour plusieurs employeurs. Il
a donc déjà été confronté au moins une fois au cours de son parcours
professionnel à un changement d'activité. Au demeurant, il ne ressort du
dossier aucun élément mettant en évidence d'éventuelles difficultés
d'adaptation que présenterait l'intéressé - lequel n'a, par ailleurs, apporté
aucun indice qui permettrait d'en douter. De surcroît, on ne saurait assimiler
le cas d'espèce à la situation de la personne qui a toujours travaillé en
qualité d'indépendant et doit, malgré un âge avancé, réintégrer le marché de
l'emploi en tant que salarié.»).
Pur
riconoscendo che l’UAI avrebbe potuto indicare in maniera più precisa le
attività che l’insorgente avrebbe potuto esercitare, il TF ha comunque
rammentato che vi è un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive che
non necessitano di alcuna formazione specifica e che l’interessato avrebbe
potuto svolgere (“6.3 Finalement, on soulignera que compte
tenu des limitations fonctionnelles décrites par les médecins, le nouveau poste
de travail n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations particulières. A ce sujet, comme le soulève le recourant, on peut regretter que l'office AI n'ait mentionné aucune activité exigible au cours de
l'instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de retenir que les
premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire ou violé le
droit fédéral. Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui
correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles
observées) que recouvre le marché du travail en général - et le marché du
travail équilibré en particulier - (arrêt I 383/06 du 5 avril 2007 consid.
4.
), on constate qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant
aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques du
recourant. Au demeurant, elles sont, en règle générale, disponibles
indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail
(arrêts 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et 8C_657/2010 du 19
novembre 2010 consid. 5.2.3). A titre d'exemples, on peut citer les activités
de surveillant de machines, gardien de parking ou ouvrier d'usine. »).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_560/2008 del 12 dicembre 2008, pubblicata in DTF 135 V
58, ha ammesso l’abituale raffronto dei redditi nel caso di un’assicurata,
nata nel 1945, di formazione sarta, che aveva lavorato sino alla fine del 1994
quale infermiera, in seguito quale ristoratrice indipendente e che il 30
dicembre 2005, essendo completamente inabile al lavoro nella sua precedente
attività ed abile al 50% in attività adatte al suo stato di salute, ha
domandato di essere messa al beneficio di una rendita AI.
Nella sentenza 9C_683/2010
del 10 dicembre 2010 invece si trattava di un’assicurata, nata nel 1963, attiva
quale ristoratrice indipendente dal luglio 1997, il cui fallimento è stato
aperto nel corso del 2004 e che nel mese di aprile 2006 si è annunciata presso
le autorità cantonali competenti, chiedendo di poter essere messa al beneficio
di una rendita AI, poiché completamente inabile nella precedente attività di ristoratrice
ed abile al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato valetudinario.
Nel caso concreto
l’assicurato è nato nel 1963, per cui, da un punto di vista oggettivo nulla
osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché egli non ha ancora
raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente
che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in
un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29
dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2).,
Egli dopo le scuole
dell’obbligo e l’avviamento professionale, ha svolto l’apprendistato di
macellaio a __________ dal 1978 al 1981 ottenendo l’attestato federale di
capacità. In seguito __________ ha lavorato alle dipendenze, sempre quale
macellaio, della __________ (1981-195), della macelleria __________
(1985-1986), della macelleria __________ (1986-1991) e ancora presso la
macelleria __________ (1991-1995). Dal 1995 è titolare del negozio di alimentari
__________ e dal 2005 è socio e presidente della __________ attiva nel
commercio al dettaglio di generi alimentari (doc. AI 33-1, 47-2/3, 55-1).
L’interessato è quindi già
stato più volte confrontato ad un cambiamento professionale, avendo lavorato
per più datori di lavoro, ed è inoltre passato da un’attività di macellaio dipendente
ad un’attività più ampia di gerenza nel commercio al dettaglio di generi
alimentari. Di conseguenza il passaggio da un’attività indipendente ad
un’attività dipendente (che ha già avuto luogo in senso contrario negli anni
’90-2000) non costituisce un ostacolo per l’insorgente.
Quanto alla mancanza di formazione invocata dal
patrocinatore dell’assicurato quale impedimento al poter reperire una attività
leggera adeguata (cfr. doc. I, pag. 4), il TCA sottolinea di avere già più
volte stabilito che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione,
costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a
causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro
un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini
intellettuali.
Ad
esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato
dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di
incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno
2006) - questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a
frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive trattandosi
di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un infortunio all’arto
superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità lavorativa ad attività
leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di pesi rilevanti e
l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire sopra l’orizzontale.
Alle
medesime conclusioni è giunto il TCA anche nella sentenza 32.2007.321 dell’8
ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata
straniera, nata nel 1955, priva di formazione, che in passato, prima del danno
alla salute (consistente essenzialmente in problemi al rachide, specialmente
agli arti superiori), aveva sempre svolto l’attività di operaia agricola.
L’Alta
Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99
del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati
stranieri, analfabeti e privi di formazione - attivi prima del danno alla
salute in attività manuali pesanti - che presentavano degli impedimenti funzionali
sostanzialmente di natura reumatologica-ortopedica.
È
poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il
Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua
giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha
confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
"
8.2
Come rettamente rilevato dal Presidente del
Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in
posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta
in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già
ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza
DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).
Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato
o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente
offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir
eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici
e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482
consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
Il
Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41 del 24
luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le
attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione
(quali, ad esempio, quella di
impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso una
ditta farmaceutica), sottolineando che “le
professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili
senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28
ottobre 2003 consid. 3.3)”.
In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto
2012,
confermando la pronuncia di questo Tribunale
35.2012.17
del 18 giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di
un’assicurata, affetta da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e
ritenuta, dal profilo medico, ancora abile al lavoro al 100% in attività
adeguate, esistesse un mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui
realizzare la sua capacità lavorativa residua, esercitando attività leggere,
con possibilità di alternare la postura.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito che l’insorgente deve
cambiare professione per ridurre il danno ed ha applicato la procedura
ordinaria.
2.9
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011.
2.9.1
Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha
quantificato il reddito che egli avrebbe potuto percepire da sano in fr.
43'800.-- nel 2010 sulla base del questionario del datore di lavoro del 10
agosto 2011 (doc. AI 20-3) che aggiornati al 2011 sono pari a fr. 44'238.--
(+1,0%).
Il
ricorrente, da parte sua, ha postulato l’applicazione dell’importo di fr.
40'807.--, pari alla media del guadagno annuo da lui conseguito dal 1995 al
2010, per poi giustificare un’ulteriore riduzione sul guadagno da invalido
(doc. IV, pag. 2).
Richiamata
la giurisprudenza esposta al consid. 2.4., in particolare il fatto che di regola ci si fonda sull’ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; STF 9C_181/ 2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224)
e visto il questionario del datore di lavoro compilato dallo stesso RI 1
(doc. AI 20-7), il dato assunto dall’amministrazione risulta più attendibile.
Va
precisato che nella sentenza di questa Corte 32.2012.95 del 4 febbraio 2013, in un caso analogo, l’assicurato socio-gerente con diritto di firma individuale di una Sagl
percepiva in aggiunta al suo stipendio una quota parte (50%) sull’utile della
società.
In
concreto dalla documentazione contabile agli atti (cfr. doc. AI 37 / 46) non
risulta tuttavia che l’assicurato percepisse utili aziendali in aggiunta al
salario, tali da modificare in maniera rilevante il reddito da valido.
2.9.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve
essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF
134.
V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare
un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo
si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In una
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza per quanto riguarda il parallelismo dei redditi di
paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% e ha sottolineato
quanto segue a proposito dell’argomentazione dell’amministrazione secondo cui
il gap salariale sarebbe in realtà imputabile anche alla realtà
economico-sociale del Cantone Ticino:
"
(…)
4.6
Quanto all'eccezione secondo cui il gap
salariale - che non è contestato nel suo calcolo in quanto tale, ma solo nel
suo principio - poiché il salario percepito dall'assicurata sarebbe stato
perfettamente in linea con quelli versati in Ticino per impieghi analoghi,
essa, oltre a contraddire la tesi ricorsuale esposta al considerando
precedente, dimostra semmai che un reddito di fascia media (nazionale) non era
realisticamente conseguibile, rispettivamente non era ragionevolmente
esigibile, in ogni caso non nella fattispecie concreta viste anche la carente
formazione (5 anni di scuola dell'obbligo in Bosnia) e le precarie conoscenze
linguistiche già solo in italiano che impedivano all'opponente di realizzare un
salario medio (nazionale), se del caso fuori Cantone. Per riprendere quanto
esposto in DTF 135 V 58 consid. 3.4.4 pag., non si giustificherebbe in effetti
in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto
della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale)
realisticamente irrealizzabile (in questo senso in sostanza anche RtiD 11-2008
pag. 293, U 8/07). Il richiamo al consid. 5.3 della DTF 135 V 297 non soccorre
all'Ufficio ricorrente, non avendo il Tribunale federale in quella sede posto
altri principi. Similmente l’UAI non può trarre vantaggio dalla sentenza 1405/06 dei 29 maggio 2007; non fosse altro perché la sentenza U 75/03 alla quale è rinviato al
consid. 4.4 si riferisce in realtà a un altro tema, e più precisamente a quello
- non più in discussione - dell'inapplicabilità dei dati statistici relativi
alle "grandi regioni" (tabella TA13) per determinare il reddito
ipotetico da invalido. E inoltre perché il Tribunale federale ha comunque fatto
chiarezza sulla questione qui in discussione con la successiva sentenza
(citata) U 8/07. Inconferente si rivela infine pure il richiamo al consid. 4.5
della sentenza 9C112/2012 del 19 novembre 2012. In quella vertenza si trattava infatti di valutare la situazione di una assicurata la quale - a
differenza di quanto si è verificato in concreto - aveva continuato ad
esercitare le medesime attività svolte in precedenza anche dopo il danno alla
salute rendendo così logicamente inattuabile un adeguamento dei redditi”
(sentenza TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 5'109.29
mensili oppure a fr. 61'311.48 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2013, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'158.50 oppure di fr. 61'902.04 per
l'intero anno (fr. 5'158.50 x 12).
L’assicurato,
quale gerente del negozio di alimentari, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 44'238.--
anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.1.). Tale reddito si
situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri
per un’attività equivalente (cioè fr. 63'832.52, cfr. Tabella TA1 p.to 47 “Commercio
al dettaglio”, livello di qualifica 3, conoscenze professionali e
specializzate, fr. 5’052.-- X 12 mesi = 60’624.-- riportato su 41.7 = 63'200.52 e aggiornato al
2011).
Se si
riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza
di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 25,6% (parte
percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di
fr. 46'055.11.
L’Ufficio AI ha tuttavia
ritenuto di non applicare il gap salariale in quanto “l’assicurato si
è sempre accontentato di redditi modesti” (doc. IV, pag. 2/3).
Il ricorrente invece ha
contestato questa argomentazione (doc. I, VI).
La questione può rimanere
indecisa in quanto, come vedremo (cfr. consid. 2.9.4.) anche applicando il gap
salariale il ricorrente non raggiunge un grado d’invalidità pensionabile.
Ritenuto che, come visto in
precedenza da un punto di vista medico l’assicurato è
abile al 90% in attività adeguate, il
reddito statistico è ridotto del 10% e corrisponde a fr. 41'449.59 (fr. 46'055.11 ridotti del 10%) (sulla riduzione del reddito statistico da
invalido da operare in due fasi cfr. le STF 8C_931/2010 del 26 gennaio 2011 e
la STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
2.9.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio
della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo
una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha confermato quanto
stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi
dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola
il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso
nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.
Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale
federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli
di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza
del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza
precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido
motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre
verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e
contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una
direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio
Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.
5.6
L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze
9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare
l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate
sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"
menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno
dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il
resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove
applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a
un multiplo di 5.”
2.9.4
In concreto,
l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’8% per attività leggera (doc.
AI 48-4).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”
Nel caso
di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza
del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.9.3.), il TCA non può quindi condividere la
scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione dell’8% per attività leggera,
ma ritiene corretta una riduzione del 10%.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 41'449.59, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 90% e ammettendo la riduzione del 10%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 37'304.63 confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44'238.--
(consid. 2.9.1) emerge un tasso d’invalidità del 15,6% arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita d’invalidità.
La
decisione del 17 dicembre 2012 va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.10
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di un nuovo accertamento
economico (doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.11
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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