Lexipedia

Decisione

32.2013.24

Non entrata in materia. L'assicurato non ha reso verosimile una modifica del suo stato di salute psichico

4 novembre 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR

2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22

gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus

dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und

dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen

zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.

3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I

619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame, l’assicurato sostiene un peggioramento della componente

psichiatrica, facendo riferimento a degli scritti del proprio psichiatra

curante, dr. __________.

Va

qui ricordato che nell’ambito dell’ultima perizia multisciplinare – posta a fondamento

della decisione 3 maggio 2010 (cfr. consid. 1.1) – l’assicurato è stato visto

da uno specialista in psichiaria e psicoterapia. Con rapporto 3 giugno 2009 il

dr. __________, diagnostica una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

lieve (ICD 10 F 33.0) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4), aveva valutato un’incapacità lavorativa del 20% dal 2007:

"

(…)

Si tratta di un quadro clinico di grado lieve.

L'assicurato mantiene quasi integre le sue funzioni cognitive, (salvo per

l'amnesia, ma come già detto appare poco chiara) e le funzioni biologiche e

volitive che sebbene appaiono compromesse sono di difficile quantificazione in

quanto presenta un comportamento passivo che non è giustificato dalle

caratteristiche globali del quadro clinico. Sebbene tenda ad isolarsi

socialmente, va ricordato che durante la mia attuale visita non ho riscontrato

particolari problemi nell'entrare in relazione con l'assicurato e che ogni

giorno egli esce di casa per fare i suoi giri e che frequenta assiduamente il

day hospital del Dr. __________ dove mantiene regolari contatti con operatori e

altri pazienti. (…)" (doc. AI 127/27)

Successivamente

all’ultimo progetto di decisione 6 novembre 2012 (cfr. consid. 1.2), con

scritto 5 dicembre 2012 il dr. __________, esprimendo il proprio disappunto e

perplessità per il prospettato rifiuto di prestazioni nei confronti del suo

paziente, ha evidenziato che:

"

(…)

Il paziente si trova da anni immobilizzato sia nelle

sue capacità pratiche, sia nella povertà psichica e intellettiva; impotente ed

incapace di difendere i propri diritti sociali, quelli assicurativi in

particolare.

Le sue condizioni psico-fisiche non lasciano dubbi

circa l'evoluzione cronica della patologia che lo affligge.

Chiediamo, pertanto, ancora una volta, cortesemente di rivalutare

il caso nell'ambito di un contributo peritale sempre fosse ancora necessario."

(doc. AI 148/1)

Con

annotazioni 19 dicembre 2012 il dr. __________ del SMR ha preso posizione in

merito al succitato scritto:

"

Per questo A. 57.enne.

In precedenza era stato valutato con perizie, l'ultima

al SAM (10.08.2009) con anche valutazione psichiatrica.

Già il 24.03.2012 lo psichiatra curante dr. __________

certificava "una grave compromissione dello stato clinico, psicopatologico

e valetudinario … a decorso ingravescente ed invalidante" che non fu

confermato dalla perizia (sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

lieve; sindrome somatoforme da dolore persistente, tendenza fibromialgica).

Nella lettera del 05.12.2012 non viene portato nessun

nuovo elemento."

(doc. AI 150/1)

Non

ritenendo dimostrata una sostanziale modifica dello stato di salute, l’Ufficio

AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita.

Pendente

causa il ricorrente ha prodotto lo scritto 7 marzo 2013 dello psichiatra

curante:

"

(…)

Sostanzialmente ciò che possiamo, ancora una volta,

evidenziare, è il lento, ma inarrestabile deterioramento psichico,

valetudinario e soprattutto cognitivo difficile da quantificare o da

oggettivare che il signor RI 1 sta vivendo.

Confermiamo quanto asserito nel ricorso del 1° febbraio

u.s., congiuntamente inoltrato con il paziente, cioè l'impossibilità di un

confronto con la realtà del lavoro a causa della mancanza di mezzi di salute

per confrontarsi con le esigenze di qualsivoglia tipo di lavoro.

Risulterebbe inadeguato da tutti i punti di vista, per

l'inaffidabilità, la discontinuità fra tutti, con conseguenze disastrose anche

per se stesso fermo restando che il paziente sia in grado di rendersene

conto." (doc. VI)

Orbene,

dai succitati scritti dello psichiatra curante non si desumono nuovi elementi,

rispettivamente una modifica della componente psichica. In particolare, il dr. __________

non pone nuove diagnosi, non documenta lo stato clinico né tantomeno si

confronta con la perizia del dr. __________, limitandosi invece a considerazioni

di carattere generale. Ad esempio, non descrivere “l’inarrestabile deterioramento

psichico, valetudinario e cognitivo”, limitandosi a scrivere che tale

deterioramento è “…. difficile da quantificare o da oggettivare”.

Visto

quanto sopra, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica

del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

2.6. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente;

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster