32.2013.24
Non entrata in materia. L'assicurato non ha reso verosimile una modifica del suo stato di salute psichico
4 novembre 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2013.24
Data decisione, Autorità:
04.11.2013, TCA
Titolo:
Non entrata in materia. L'assicurato non ha reso verosimile una modifica del suo stato di salute psichico
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 4 LAI
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.24
BS/sc
Lugano
4 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2013
di
RI 1
contro
la decisione del 28 dicembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1 RI
1classe 1955, da ultimo attivo quale operaio, nel mese di aprile 1997, ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
– concludente per una piena abilità lavorativa non presentando l’assicurato
alcuna affezione invalidante –, con decisione 18 maggio 1997 (preavvisata il 23
aprile 1997), l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 22).
A
seguito di una nuova domanda di prestazioni, l’amministrazione ha ordinato
un’altra perizia multidisciplinare in cui l’assicurato è stato ritenuto abile
al 66% nella sua abituale professione ma abile al 100% in attività adeguate.
Dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con decisione 23
settembre 2004, confermata con decisione su opposizione 9 gennaio 2006,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato
un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 83 e 90).
Con
decisione 12 gennaio 2007, confermando il progetto di decisione 14 novembre
2006, l’amministrazione non è entrata nel merito di una (terza) nuova domanda
di prestazioni (doc. AI 96 e 98).
Sostenendo
un peggioramento, il 29 febbraio 2008 l’assicurato ha inoltrato un’altra
domanda di prestazioni (doc. AI 106). Ordinata una (terza) perizia pluridisciplinare,
attestante, dal dicembre 2007, un’incapacità lavorativa del 20%, con decisione
3 maggio 2010 (preavvisata il 25 febbraio 2010), l’amministrazione ha
nuovamente respinto la domanda di rendita in quanto l’assicurato non presentava
alcun discapito economico (doc. AI 134).
Riguardo
alla quinta domanda di prestazioni, in data 28 marzo 2011 l’Ufficio AI ha emesso
una decisione di non entrata in materia (doc. AI 147), preceduta dal progetto
di decisione 15 febbraio 2011 (doc. AI 144).
1.2. Il 30 ottobre 2012
l’assicurato ha inoltrato un’ulteriore richiesta di prestazioni AI (doc. AI
146).
Con
decisione 28 dicembre 2012, preavvisata il 6 novembre 2012, l’amministrazione
ha emesso una decisione di non entrata in materia. Sulla base del parere del
proprio servizio medico, al quale è stato sottoposto per esame uno scritto dello
psichiatra curante, l’amministrazione ha sostenuto che non vi sono nuovi
elementi in grado di modificare la precedente decisione (doc. AI 151).
1.3. Contro
la suddetta decisione, l’assicurato ha interposto il presente ricorso, chiedendo
una rivalutazione del caso e di poter beneficiare di una rendita d’invalidità “commisurata
alle mie condizioni di salute che purtroppo e sottolineo, purtroppo, non mi
permettono di svolgere un’attività lucrativa di qualsivoglia natura, mio
malgrado”.
1.4. Con
la risposta di causa, l’amministrazione ha invece postulato la reiezione del
ricorso, ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica del suo
stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta
di prestazioni.
1.5. Pendente
causa l’assicurato ha prodotto uno scritto del suo psichiatra curante (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2012.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid.
4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag
Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova
domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
Fatti
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22
gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus
dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob
die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und
dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.
3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I
619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, l’assicurato sostiene un peggioramento della componente
psichiatrica, facendo riferimento a degli scritti del proprio psichiatra
curante, dr. __________.
Va
qui ricordato che nell’ambito dell’ultima perizia multisciplinare – posta a fondamento
della decisione 3 maggio 2010 (cfr. consid. 1.1) – l’assicurato è stato visto
da uno specialista in psichiaria e psicoterapia. Con rapporto 3 giugno 2009 il
dr. __________, diagnostica una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
lieve (ICD 10 F 33.0) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4), aveva valutato un’incapacità lavorativa del 20% dal 2007:
"
(…)
Si tratta di un quadro clinico di grado lieve.
L'assicurato mantiene quasi integre le sue funzioni cognitive, (salvo per
l'amnesia, ma come già detto appare poco chiara) e le funzioni biologiche e
volitive che sebbene appaiono compromesse sono di difficile quantificazione in
quanto presenta un comportamento passivo che non è giustificato dalle
caratteristiche globali del quadro clinico. Sebbene tenda ad isolarsi
socialmente, va ricordato che durante la mia attuale visita non ho riscontrato
particolari problemi nell'entrare in relazione con l'assicurato e che ogni
giorno egli esce di casa per fare i suoi giri e che frequenta assiduamente il
day hospital del Dr. __________ dove mantiene regolari contatti con operatori e
altri pazienti. (…)" (doc. AI 127/27)
Successivamente
all’ultimo progetto di decisione 6 novembre 2012 (cfr. consid. 1.2), con
scritto 5 dicembre 2012 il dr. __________, esprimendo il proprio disappunto e
perplessità per il prospettato rifiuto di prestazioni nei confronti del suo
paziente, ha evidenziato che:
"
(…)
Il paziente si trova da anni immobilizzato sia nelle
sue capacità pratiche, sia nella povertà psichica e intellettiva; impotente ed
incapace di difendere i propri diritti sociali, quelli assicurativi in
particolare.
Le sue condizioni psico-fisiche non lasciano dubbi
circa l'evoluzione cronica della patologia che lo affligge.
Chiediamo, pertanto, ancora una volta, cortesemente di rivalutare
il caso nell'ambito di un contributo peritale sempre fosse ancora necessario."
(doc. AI 148/1)
Con
annotazioni 19 dicembre 2012 il dr. __________ del SMR ha preso posizione in
merito al succitato scritto:
"
Per questo A. 57.enne.
In precedenza era stato valutato con perizie, l'ultima
al SAM (10.08.2009) con anche valutazione psichiatrica.
Già il 24.03.2012 lo psichiatra curante dr. __________
certificava "una grave compromissione dello stato clinico, psicopatologico
e valetudinario … a decorso ingravescente ed invalidante" che non fu
confermato dalla perizia (sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
lieve; sindrome somatoforme da dolore persistente, tendenza fibromialgica).
Nella lettera del 05.12.2012 non viene portato nessun
nuovo elemento."
(doc. AI 150/1)
Non
ritenendo dimostrata una sostanziale modifica dello stato di salute, l’Ufficio
AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita.
Pendente
causa il ricorrente ha prodotto lo scritto 7 marzo 2013 dello psichiatra
curante:
"
(…)
Sostanzialmente ciò che possiamo, ancora una volta,
evidenziare, è il lento, ma inarrestabile deterioramento psichico,
valetudinario e soprattutto cognitivo difficile da quantificare o da
oggettivare che il signor RI 1 sta vivendo.
Confermiamo quanto asserito nel ricorso del 1° febbraio
u.s., congiuntamente inoltrato con il paziente, cioè l'impossibilità di un
confronto con la realtà del lavoro a causa della mancanza di mezzi di salute
per confrontarsi con le esigenze di qualsivoglia tipo di lavoro.
Risulterebbe inadeguato da tutti i punti di vista, per
l'inaffidabilità, la discontinuità fra tutti, con conseguenze disastrose anche
per se stesso fermo restando che il paziente sia in grado di rendersene
conto." (doc. VI)
Orbene,
dai succitati scritti dello psichiatra curante non si desumono nuovi elementi,
rispettivamente una modifica della componente psichica. In particolare, il dr. __________
non pone nuove diagnosi, non documenta lo stato clinico né tantomeno si
confronta con la perizia del dr. __________, limitandosi invece a considerazioni
di carattere generale. Ad esempio, non descrivere “l’inarrestabile deterioramento
psichico, valetudinario e cognitivo”, limitandosi a scrivere che tale
deterioramento è “…. difficile da quantificare o da oggettivare”.
Visto
quanto sopra, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica
del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.
2.6. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente;
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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