32.2013.28
Decorrenza del diritto alla rendita. Corretta l'attribuzione di una rendita intera a partire da sei mesi dopo la presentazione della nuova domanda dell'assicurato, giustificata dall'insorgere di una n
7 agosto 2013Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.28
Data decisione, Autorità:
07.08.2013, TCA
Ricorso:
TF,9C_658/2013, 26.12.2013
Titolo:
Decorrenza del diritto alla rendita. Corretta l'attribuzione di una rendita intera a partire da sei mesi dopo la presentazione della nuova domanda dell'assicurato, giustificata dall'insorgere di una nuova problematica medica di natura psichiatrica
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DECORRENZA DELLA RENDITA
NUOVA DOMANDA
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 29 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 29 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.28
cr/DC/sc
Lugano
7 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 gennaio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1956, in precedenza attivo in qualità di elettromeccanico, in data 19
giugno 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti per le conseguenze di un infortunio nel quale ha riportato
“schiacciamento mano sx” (doc. 1/1-8 + 15).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI – dopo avere
rilevato che, come indicato dal dr. __________ del SMR, dal profilo medico,
l’assicurato va considerato, come ritenuto dall’assicuratore infortuni, inabile
al lavoro al 100% dal 25 gennaio 2008 nella sua precedente attività, ma abile
al lavoro al 100% a partire dal 29 marzo 2010 nell’esercizio di attività
adeguate (cfr. doc. 49/1-3) - con progetto di decisione del 15 ottobre 2010
(doc. 50/1-3), poi confermato con decisione del 16 dicembre 2010 (doc. 53 e 54),
ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità a
decorrere dal 1° dicembre 2009 (trascorso l’anno d’attesa dettato dall’art. 28
cpv. 1 lett. b LAI e dopo sei mesi dal deposito della richiesta di prestazioni,
art. 29 cpv. 1 LAI) fino al 30 giugno 2010 (tre mesi dopo la visita medica di
chiusura – art. 88a cpv. 1 OAI).
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. Per gli
esiti dell’infortunio alla mano sinistra, RI 1, con decisione formale del 30
giugno 2010, cresciuta incontestata in giudicato, è stato posto
dall’assicuratore infortuni al beneficio di una rendita di invalidità del 20% a
decorrere dal 1° giugno 2010 (cfr. doc. 47/2-5).
1.3. In data 4
maggio 2011, RI 1 ha presentato all’Ufficio AI una nuova richiesta di
prestazioni, a seguito di “schiacciamento mano sn 1973; attacchi di panico
2000; depressione da due anni” (doc. 55/1-8).
Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, una perizia psichiatrica
a cura del dr. __________ del SMR (doc. 71), con comunicazione del 29 novembre
2011, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a provvedimenti
reintegrativi, assumendo i costi “per il periodo necessario ad acquisire la
resistenza di base dal 28.11.2011 al 28.2.2012” (doc. 76/1-3).
Tale
misura è poi stata prolungata, come indicato nella comunicazione del 29
febbraio 2012, tramite l’assunzione dei costi “di potenziamento della
resistenza dal 29.02.2012 al 30.08.2012” (doc. 81/1-3).
Al
termine di queste misure, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________
del SMR nel rapporto del 2 novembre 2012 (doc. 96/1-3), l’Ufficio AI, con progetto
di decisione del 5 novembre 2012, ha stabilito che “dal 1° giugno 2011 il
signor RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita AI con grado del 40% dopo un
anno di carenza con inabilità media di almeno il 40% (art. 28 LAI). A decorrere
dal 1° settembre 2011 (tre mesi dopo il riconoscimento del quarto di rendita
AI) ha diritto ad una rendita intera (grado del 100%). Questo diritto è
limitato al 31 agosto 2012, ovvero dal momento in cui si sono conclusi i
provvedimenti professionali. A decorrere dal 1° settembre 2012 avrà quindi
sempre diritto ad una rendita intera (grado AI del 72%). In considerazione
della tardività della domanda il versamento può avvenire solo dal 1° novembre
2011, ovvero sei mesi dopo il deposito della domanda” (doc. 99/1-3).
Al
termine della procedura di audizione, con decisione del 4 gennaio 2013,
l’Ufficio AI ha versato all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1°
novembre 2011 al 30 novembre 2011 e una rendita intera di invalidità dal dal 1°
agosto 2012 (cfr. doc. B).
Nelle
motivazioni allegate alla decisione del 4 gennaio 2013, l’Ufficio AI ha
indicato che “a decorrere dal 1° marzo 2012, ovvero alla scadenza dell’anno di
attesa, il signor RI 1 ha diritto ad una rendita intera (grado AI del 100%).
Questo diritto è limitato al 31 agosto 2012, ovvero dal momento in cui si sono
conclusi i provvedimenti professionali. A decorrere dal 1° settembre 2012 avrà
quindi sempre diritto ad una rendita intera (grado AI del 72%)” (doc. 103).
1.4. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata
e l’attribuzione di un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1° giugno
2011 e di una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2011 (doc. I).
L’avv. __________
della RA 1 ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. II).
Sostanzialmente
la patrocinatrice dell’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione,
rilevando che “con un grado di invalidità del 20% preesistente ed un’inabilità
lavorativa del 100% a partire dal 30 marzo 2011, l’assicurato ha concluso
l’anno di attesa il 29 giugno 2011.
A mente
della patrocinatrice del ricorrente, per stabilire il momento di decorrenza
della rendita, tenuto conto della volontà del legislatore in merito al nuovo
art. 29 LAI, “si impone l’applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a
OAI. Gli assicurati quindi nei casi in cui non devono assolvere un nuovo anno
di attesa (art. 29bis OAI) o in cui l’anno di attesa non dura 12 mesi, hanno
diritto al versamento della rendita a partire dal giorno del peggioramento (nei
casi di anno di attesa non sfruttato o di risorgere dell’invalidità ai sensi
dell’art. 29bis OAI) rispettivamente – quando viene applicata una media
retrospettiva – allo scadere dell’anno di attesa, ma al più presto a partire
dal giorno in cui hanno inoltrato la nuova domanda AI”.
Pertanto,
posto che l’assicurato, inabile totalmente al lavoro anche in attività adeguate
a partire dal 30 marzo 2011, ha presentato la nuova domanda AI il 5 maggio
2011, ben prima del termine di sei mesi fissato dalla legge, egli ha diritto,
secondo la patrocinatrice, ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2011 e a una
rendita intera dal 1° settembre 2011 (doc. I).
1.5. In data 19
febbraio 2013, la patrocinatrice dell'assicurato ha trasmesso al TCA il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V).
1.6. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.7. Con scritto
del 15 aprile 2013, la patrocinatrice del ricorrente ha nuovamente chiesto
l’accoglimento del ricorso, ribadendo le censure ricorsuali (doc. VIII).
1.8. Con
osservazioni del 23 aprile 2013, l’amministrazione, alla luce delle
argomentazioni già sviluppate nella risposta di causa, ha ribadito la richiesta
di reiezione del ricorso (doc. X).
Queste
considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XI),
per conoscenza.
1.9. In corso di
causa, il TCA - rilevata la differenza tra quanto indicato nella motivazione
del progetto di decisione del 5 novembre 2012 (diritto teorico ad un quarto di
rendita dal 1° giugno 2011 e diritto ad una rendita intera a decorrere dal 1°
settembre 2011; in considerazione, tuttavia, della tardività della domanda,
versamento solo dal 1° novembre 2011) e quanto invece riportato nella motivazione
della decisione impugnata (diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2012) -
ha chiesto all’Ufficio AI di precisare in che modo è stato calcolato il periodo
di attesa; quando è scaduto il periodo di attesa e quando è nato il diritto
alla rendita dell’assicurato (doc. XII).
L’Ufficio
AI ha risposto con scritto del 31 maggio 2013 (doc. XIV + bis), immediatamente
trasmesso all’assicurato per una presa di posizione (doc. XVII).
1.10. Pendente
causa, il TCA ha pure interpellato l’UFAS, chiedendo se il diritto alla
rendita, nei casi di presentazione di una nuova domanda, nasce al più presto
sei mesi dopo la presentazione della stessa solo quando la prima domanda è
stata respinta, come indicato alla cifra marginale 2030 CIGI o anche qualora,
come nella presente fattispecie, in occasione della prima domanda sia stata
attribuita una rendita di invalidità limitata nel tempo, poi soppressa in
difetto di un grado di invalidità pensionabile (doc. XIII).
L’UFAS ha
risposto con scritto del 4 giugno 2013 (doc. XV), che è stato immediatamente
trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XVI).
1.11. Con
osservazioni del 10 giugno 2013, l’Ufficio AI rilevato di “allinearsi
integralmente” alla risposta dell’Autorità di vigilanza, ritenendo quindi che
il diritto alla rendita dell’assicurato possa decorrere solo dal 1° novembre
2011 (doc. XVIII).
Tale
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso al ricorrente (doc. XX), per
conoscenza.
1.12. Con scritto
del 17 giugno 2013, la patrocinatrice del ricorrente ha osservato che “il marg.
2030 CIGI, riferendosi ad una fattispecie del tutto diversa da quella in esame,
non fornisce alcuna indicazione utile per la valutazione del caso. Anche la
risposta dell’UFAS non fornisce alcuna indicazione utile, non esprimendosi in
merito alle censure mosse nell’atto ricorsuale” (doc. XIX).
Queste
considerazioni del ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc.
XXI), per conoscenza.
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha versato all’assicurato una
rendita intera di invalidità a partire dal 1° novembre 2011 o se, al contrario,
come richiesto dal ricorrente, egli abbia invece diritto, in applicazione della
media retrospettiva, ad un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1°
giugno 2011 e ad una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2011.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.3. Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (cfr., sul tema, U. Meyer, “Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG)”, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 29, pag. 360
segg.).
Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_583/2010 del 22
settembre 2011, ha precisato che l’art. 29 cpv. 1 LAI, nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2008, non si applica, tuttavia, nei casi
in cui, come nella fattispecie che era chiamato a giudicare - nella quale
l’assicurato era da ritenere totalmente inabile al lavoro a partire dal 2
ottobre 2005, ma aveva presentato la propria richiesta di prestazioni solo in
data 18 aprile 2008 - il periodo di attesa è iniziato a decorrere prima del 1°
gennaio 2008: in tale evenienza, il Tribunale federale ha osservato che la
questione deve essere risolta alla luce dell’art. 48 cpv. 2 vLAI, il quale
prevedeva che “se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la
richiesta, in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un
tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il
diritto e presenta la richiesta entro 12 mesi da quando ne ha avuto
conoscenza”.
Il Tribunale federale ha ribadito il concetto
nella sentenza 9C_473/2011 del 14 maggio 2012, nella quale ha indicato che, in
deroga all’articolo 29 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2008) e conformemente a quanto stabilito nella lettera circolare n° 253 del 12
dicembre 2007 dell’UFAS, l’assicurato, inabile al lavoro al 100% da aprile 2007
e che aveva presentato all’amministrazione una nuova domanda di prestazioni ben
prima del 31 dicembre 2008, avesse diritto ad una rendita a partire dal 1°
aprile 2008, alla scadenza dell’anno di carenza.
Nella STF
9C_432/2012,9C_441/2012 del 31 agosto 2012, consid. 3.3, la nostra Massima
autorità giudiziaria si è posta il quesito dell’ammissibilità della succitata
prassi, lasciandolo comunque aperto poiché in quel caso l’assicurato si era
annunciato dopo il 31 dicembre 2008.
Infine, con sentenza 9C_562/2012 del 18 ottobre 2012, consid. 3.4.,
pubblicata in 138 V 475, il TF ha stabilito che la lettera-circolare no. 253 del
12 dicembre 2007 - secondo cui basta un annuncio entro la fine del 2008 per
poter beneficiare immediatamente delle prestazioni di rendita, laddove il 1°
gennaio 2008 il periodo d'attesa non sia ancora decorso - è contraria alla
legge. Il termine di annuncio può - in caso di disciplina uniforme - essere
esteso, a salvaguardia del diritto, al massimo sino a fine giugno 2008.
2.4. Nel caso di
specie, dal profilo medico, è accertato e non oggetto di contestazioni fra le
parti il fatto che l’assicurato, per i disturbi di origine post-infortunistica,
rimasti stabili nel tempo, sia tuttora da considerare inabile al lavoro al 100%
nella sua precedente attività lavorativa a partire dal 25 gennaio 2008, ma
abile al lavoro al 100% in attività adeguate, a partire dal 29 marzo 2010, come
valutato in ambito LAINF nella visita medica di chiusura del 29 marzo 2010 (doc.
135 inc. LAINF), confermato dal dr. __________ del SMR nel rapporto medico del
26 agosto 2010 (doc. 49-2) e come ora ribadito dal dr. __________ del SMR nel
rapporto finale del 2 novembre 2012 (cfr. doc. 96-2, nel quale il medico ha
espressamente indicato che “per la patologia somatica e post-infortunistica è
valevole il rapporto SMR del 26 agosto 2010”).
A questi
disturbi di origine post-infortunistica si sono poi aggiunti dei disturbi di
natura psichiatrica, segnalati all’UAI in sede di nuova domanda nel mese di
maggio 2011, a seguito dei quali l’interessato - dopo essere stato sottoposto a
valutazione peritale da parte del dr. __________ del SMR e a dei provvedimenti
professionali - è stato considerato dallo stesso dr. __________ totalmente
inabile al lavoro a partire dal 30 marzo 2011 e abile al lavoro nella misura
del 35% dal 31 agosto 2012, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto che
“l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con
un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un
ambiente accogliente e poco stressante. Questo è valevole dal termine della misura
il 31.8.2012” (cfr. 96-2).
Controverso
fra le parti è, invece, il momento a partire dal quale l’interessato ha diritto
ad una rendita di invalidità.
Va,
innanzitutto rilevato che, a fronte dell’incongruenza tra quanto emerge dalla
decisione impugnata - dove risulta che l’Ufficio AI ha versato all’interessato
le prestazioni dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2011 e, conclusi i
provvedimenti professionali, nuovamente dal 1° agosto 2012 (cfr. doc. B) - e
quanto invece riportato nelle motivazioni della decisione stessa – laddove è
stato, invece, indicato che l’interessato ha diritto ad una rendita a partire
dal mese di marzo 2012 (cfr. doc. 103-2) - il TCA ha interpellato
l’amministrazione, chiedendole di indicare “con precisione come avete calcolato
il periodo di attesa; quando è scaduto il periodo di attesa e quando è nato il
diritto alla rendita dell’assicurato” (cfr. doc. XII).
In data
31 maggio 2013, l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la seguente presa di posizione
da parte dell’addetto agli assicurati __________:
"
(…)
Con progetto del 5 novembre 2012 venivano
assegnati al signor RI 1 i seguenti gradi AI:
-
40% dal 1.6.2011
-
100% dal 1.9.2011
-
72% dal 1.9.2012
Trattandosi di domanda tardiva (conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LAI) il versamento è potuto avvenire al più presto solo dal
1° novembre 2011.
In data 12 dicembre 2012, decorso il termine di
audizione, si è provveduto all’invio delle motivazioni alla Cassa di
compensazione di riferimento (CC 21). Sulle stesse venivano però riportati, erroneamente,
altri periodi (nel dettaglio non veniva applicata la media retrospettiva).
Questa differenza è dovuta sia ad un errore
informatico, sia ad un errore di verifica da parte dello scrivente.
Si conclude indicando che quanto riportato con
progetto del 5 novembre 2012 (con annessa delibera alla Cassa di compensazione)
risulta essere corretto (al contrario di quanto indicato nelle relative
motivazioni).
Per quel che concerne il calcolo dei periodi
riportati nel progetto si è reso necessario l’utilizzo della media
retrospettiva in considerazione del fatto che al signor RI 1 è stata in passato
(decisione del 16 dicembre 2010) accordata una rendita limitata, a seguito
della quale persisteva un grado AI pari al 20%.
Appurata la correttezza dell’utilizzo della media
retrospettiva, si è provveduto a verificare la data di nascita del diritto
(vedi tabella GED del 2 novembre 2011).
Cognome: Russo
Nome: Vincenzo
Maurizio
No AVS: 756.6796.5510.01
01.07.2010
30.03.2011
01.09.2012
29.03.2011
31.08.2012
30.11.2012
20.00%
100.00%
72.00%
2010 2011 2012 2013
Mensile Annuo mensile annuo mensile annuo mensileannuo
gennaio
20%
11.67%
100%
87.10%
febbraio
20%
13.33%
100%
93.76%
marzo
25%
15.43%
100%
100.00%
aprile
100%
23.76%
100%
100.00%
maggio
100%
32.10%
100%
100.00%
giugno
100%
40.43%
100%
100.00%
luglio
20%
100%
47.10%
100%
100.00%
agosto
20%
100%
53.76%
100%
100.00%
settembre
20%
100%
60.43%
72%
97.67%
ottobre
20%
100%
67.10%
72%
95.33%
novembre
20%
100%
73.76%
72%
93.00%
dicembre
20%
10.00%
100%
80.43%
Alla luce dei dati sopra esposti si considerava
quale data di inizio del diritto a prestazioni AI quella del 1° giugno 2011
(ovvero dal momento in cui eravamo in presenza di un grado AI pari almeno al
40% e dopo un anno di carenza con inabilità media di almeno il 40%).
Tre mesi dopo si è provveduto ad aumentare il
grado AI (come da progetto del novembre 2012).
In conclusione, per rispondere a quanto richiesto
dallo spettabile TCA:
-
Come è stato calcolato il periodo di attesa?
o
Si rimanda a quanto sopra indicato.
-
Quando è scaduto il periodo di attesa?
o
Conformemente all’utilizzo della media
retrospettiva, il periodo di attesa è scaduto nel giugno 2011 (9 mesi al 20% e
3 mesi al 100%).
-
Quando è nato il diritto alla rendita
dell’assicurato?
o
Il diritto ad una rendita AI nasce per il signor
RI 1 a decorrere dal 1° novembre 2011 (ovvero 6 mesi dopo il deposito della
richiesta di prestazioni AI, in ragione della tardività della domanda).” (Doc.
XIV/bis)
Alla luce
di queste considerazioni, il TCA ritiene quindi che la motivazione allegata
alla decisione impugnata sia errata, come riconosciuto dallo stesso funzionario
incaricato dell’amministrazione.
2.5. Questo
Tribunale ritiene invece corretta la rendita effettivamente riconosciuta e
versata dall’Ufficio AI all’assicurato, vale a dire una rendita intera di invalidità
dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2011 e una rendita intera a partire dal 1°
agosto 2012, al termine dei provvedimenti professionali.
Posto,
infatti, che l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni nel
mese di maggio 2011, il diritto a prestazioni non può, in ogni caso, sorgere
che sei mesi dopo la presentazione della stessa, vale a dire a partire dal 1°
novembre 2011.
Al
riguardo, il TCA rileva che essendo assodata e non oggetto di contestazione fra
le parti la circostanza che la totale incapacità lavorativa dell’interessato sul
mercato equilibrato del lavoro, a partire dal 30 marzo 2011, sia dovuta
all’insorgenza di una nuova problematica medica, di natura psichiatrica (cfr.
consid. 2.4.), la nascita del diritto alla rendita dell’assicurato non poteva sorgere
immediatamente al momento di presentazione della nuova domanda di prestazioni
presentata dall’assicurato.
Nel caso
di specie, infatti, dato che la nuova incapacità lavorativa dell’interessato è
stata causata anche dall’insorgenza di una nuova problematica medica, non può
trovare applicazione l’art. 29bis OAI, il quale concerne il risorgere
dell’invalidità dopo la soppressione della rendita. Tale disposizione prevede
infatti che “se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa
impostogli dall’articolo 28 cpv. 1 lettera b LAI”.
Torna
pertanto applicabile l’articolo 29 cpv. 1 LAI, a norma del quale il diritto
alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione della
richiesta formale di prestazioni secondo l’articolo 29 capoverso 1 LPGA.
Come indicato nella cifra marginale 2027 CIGI, “se un assicurato si
annuncia all’ufficio AI più di sei mesi dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa
(o del periodo d’attesa di cui al N. 2008 segg.), si tratta di una domanda
tardiva e l’interessato perde il diritto alla rendita per ogni mese di ritardo”.
La cifra marginale 2029 CIGI stabilisce, però,
che “la domanda non è tardiva se in occasione di una prima domanda l’amministrazione
non ha riconosciuto un diritto alla prestazione debitamente rivendicato né ha
adottato alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di
nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle prestazioni non riscosse sottostà
ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni, retroattivamente dal momento
della seconda domanda (Pratique VSI 1997 p. 186)”.
Ora, nel caso di specie, in esito alla prima
domanda di prestazioni presentata il 19 giugno 2009, l’Ufficio AI ha
correttamente attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente
al periodo compreso fra il 1° dicembre 2009 e il 30 giugno 2010. Non trova
quindi applicazione la cifra marginale 2029 CIGI.
La cifra marginale 2030 CIGI indica, per contro,
che “diversa è la situazione se il diritto alle prestazioni è stato esaminato e
giustamente respinto in occasione della prima domanda. Se l’ufficio AI entra
nel merito della seconda domanda, l’eventuale rendita sorge al più presto sei
mesi dopo la presentazione della richiesta di prestazioni (cfr. N. 2025)”.
Ritenuto che, come visto, in occasione della
prima domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha accordato all’interessato una
rendita limitata nel tempo, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità
inferiore al 40%, il TCA ha chiesto all’UFAS di precisare se la cifra marginale
2030 CIGI “trova applicazione solo nel caso in cui il
diritto alla rendita è stato negato dall’Ufficio AI in esito ad una prima
domanda di prestazioni oppure se la stessa trova applicazione anche nel caso in
cui, come nella fattispecie che siamo ora chiamati a valutare, al termine della
prima domanda di prestazioni l’amministrazione ha assegnato una rendita di
invalidità limitata nel tempo, poi soppressa in difetto di un grado di
invalidità pensionabile” (doc. XIII).
Il Capo del Servizio giuridico dell’UFAS, avv. __________,
con scritto del 4 giugno 2013, ha risposto:
"
Dal suo scritto del 14 maggio u.s. risulta che
la persona assicurata in seguito ad un infortunio ha beneficiato di una rendita
intera per un periodo limitato (dal 1.12.2009 al 30.06.2010). A seguito di una
patologia psichiatrica ha poi presentato un’incapacità totale al lavoro a
partire da marzo 2011. L’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita
intera dal 1° novembre 2011, vale a dire sei mesi dopo la nuova domanda di
prestazioni.
Lei pone la domanda dell’applicabilità dell’art.
29 cpv. 1 LAI nei casi in cui il diritto alla rendita rinasce.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale
federale (ad es. sentenza I 179/01 del 10 dicembre 2001, consid. 3a), se il
diritto alla rendita rinasce dopo che la persona assicurata ha presentato una
nuova incapacità lavorativa dovuta a una patologia differente da quella che
aveva aperto il diritto alla rendita, ci si trova di fronte ad un secondo caso
assicurativo. I giudici dell’Alta Corte hanno determinato che, in presenza di
queste circostanze, il periodo di attesa di un anno fissato dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI deve nuovamente essere adempiuto.
Trattandosi di un nuovo caso assicurativo,
riteniamo che non solo le condizioni dell’art. 28 cpv. 1 lett. b ma anche
quelle dell’art. 29 cpv. 1 LAI debbano essere rispettate.
Questo significa che il marginale 2030 CIGI è
applicabile anche in queste circostanze e non solo nei casi in cui il diritto
alle prestazioni è stato respinto in occasione della prima domanda.” (Doc. XV)
Il TCA può fare proprie queste considerazioni
dell’UFAS.
Pertanto, stante quanto sopra esposto, anche se, tenuto
conto della precedente incapacità lavorativa-lucrativa del 20% dell’assicurato
(cfr. al riguardo STF I 304/03 del 22 luglio 2003, nella quale l’Alta Corte ha
ribadito che “lorsque l’assuré ne peut plus exercer sa profession antérieure,
mais qu’il exerce une activité moins bien rémunérée et qu’il subit plus tard
une perte de gain supplémentaire due à son état de santé, le taux de
l’incapacité de travail pour la détermination de la période de carence se
confond pratiquement avec le taux de l’incapacité de gain (…). Dans un tel cas,
en effet, on ne peut, pour déterminer l’incapacité moyenne de travail, se
fonder uniquement sur l’incapacité subie par l’assuré par rapport à une
activité dans laquelle il est déjà partiellement invalide (voir à ce sujet ATF
104 V 144 consid. 2b)”) e dell’incapacità lavorativa del
100% sopraggiunta a partire dal mese di aprile 2011, l’assicurato avrebbe avuto
teoricamente diritto, in applicazione della media retrospettiva (cfr. sentenza
federale 9C_971/2009 del 14 giugno 2011, con la quale il TF ha ritenuto fondata
la censura sollevata dall’assicurato contro la sentenza 32.2009.96 del 13
ottobre 2009 con la quale questa Corte aveva rifiutato all’interessato, in sede
di seconda domanda, il diritto ad una rendita, in difetto di un grado di
invalidità pensionabile. In quel caso, l’Alta Corte, tenuto conto della
preesistente incapacità lavorativa del 25% e della piena incapacità lavorativa
sorta a decorrere dal mese di settembre 2007 fino al mese di luglio 2008, ha considerato che, in applicazione della media retrospettiva, l’assicurato avesse diritto ad
una rendita di invalidità – limitata nel tempo - a partire dal mese di dicembre
2007) ad una rendita di invalidità già a partire dal mese di giugno 2011, come
indicato dall’Ufficio AI (cfr. doc. XIV/bis), di fatto la stessa, in applicazione
dell’art. 29 cpv. 1 LAI, non può venire erogata, al più presto, che sei mesi
dopo l’inoltro della nuova richiesta di prestazioni, vale a dire a decorrere
dal 1° novembre 2011, come correttamente deciso dall’amministrazione.
Il diritto alla rendita di invalidità, come è
stato pure correttamente indicato dall’Ufficio AI, non sussiste durante il
periodo nel quale l’interessato ha beneficiato di provvedimenti professionali.
La decisione impugnata va quindi confermata.
2.6. Stante
l’attribuzione di una rendita intera di invalidità anche a partire dal 1°
settembre 2012, per un grado AI del 72%, il TCA ritiene di non doversi
esprimere oltre a proposito dell’esistenza o meno, nel caso concreto, di una
capacità lavorativa residua dell’assicurato, da sfruttare sul mercato
equilibrato del lavoro, tenuto conto del fatto che alla conclusione dei
provvedimenti professionali, nel rapporto del 17 settembre 2012, il
responsabile della __________ ha concluso che “l’assicurato può assicurare solo
un grado di impiego di 3 ore al giorno in una situazione protetta” (doc. 93-2);
che il consulente IP, nel rapporto del 2 ottobre 2012, ha concluso che “ritengo che 3 ore al giorno sarebbero forse sostenibili anche in un’attività
normale, ma con un ambiente lavorativo simile a quello protetto” (doc. 94-2) e
che il dr. __________ del SMR, nel rapporto finale del 2 novembre 2012, ha sottolineato che “l’assicurato presenta uno stato d’ansia scarsamente compatibile con
un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un
ambiente accogliente e poco stressante. Questo è valevole dal termine della
misura il 31 agosto 2012” (doc. 96-2).
A tale
riguardo va ricordato che nella sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, il
Tribunale federale ha stabilito che un assicurato - ritenuto, a causa del suo
disturbo di personalità, ancora abile al lavoro, al 50%, in attività da
svolgere in un determinato ambito lavorativo “protetto”, esente da stress
professionale e sociale - non disponesse, di fatto, di una capacità lavorativa
residua, da sfruttare sul mercato equilibrato del lavoro.
La nostra Massima Istanza ha infatti considerato
che “les concessions démesurées qui seraient demandées
à un éventuel employeur rendent en effet l'exercice d'une activité lucrative
incompatible avec les exigences actuelles du monde économique. Cela étant,
il convient d'admettre que le recourant n'est plus en mesure d'exploiter sa
capacité résiduelle de travail sur le plan économique”.
Alla luce di queste considerazioni, l’Alta Corte ha quindi
considerato che l’assicurato presentasse una invalidità totale, ciò che gli
dava il diritto di beneficiare di una rendita intera di invalidità.
In un’altra sentenza 9C_910/2011 del 30 marzo
2012, l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato equilibrato
del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato, ritenuto, da un
punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera completa solo in un
determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a svolgere compiti meno
complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo familiare e
tollerante. Il Tribunale federale ha infatti considerato che le concessioni
smisurate che verrebbero richieste ad un potenziale datore di lavoro, rendono
l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del
mondo economico.
Alla stessa conclusione è giunto il Tribunale federale anche nella
STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012, nella quale, confermando il giudizio di
questo Tribunale (cfr. STCA 35.2010.24 del 10 agosto 2011), ha concluso che “l'assicurato,
alla luce delle sue patologie, non è in grado di offrire quanto un datore di
lavoro si può aspettare in condizioni normali. Le concessioni smisurate che
quest'ultimo dovrebbe fare rendono pertanto l'esercizio di un'attività
lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico”.
L’Alta Corte ha infatti
precisato che “è senz'altro ammissibile un'attività in ambiente protetto,
paragonabile a quella svolta con l'amico A.________, che lo segue da vicino e
gli impartisce direttive precise, oppure a casa propria dove può agire
liberamente in un ambiente sicuro e di cui conosce ogni dettaglio. Posti di
lavoro del genere tuttavia non esistono più nel mercato del lavoro attuale. Al
riguardo questa Corte ha infatti già avuto modo di giudicare che
l'assicurazione invalidità deve tener conto delle modifiche strutturali del
mercato del lavoro. In particolare la struttura attuale non offre più le
condizioni che all'inizio degli anni novanta permettevano ad una persona nelle
condizioni dell'assicurato (che in quel caso soffriva di disturbi della
personalità che gli imponevano di lavorare in uno spazio confinato e protetto
al di fuori di qualsiasi stress professionale e sociale) di trovare un impiego
ed esercitare un'attività lavorativa in modo discontinuo. L'aumento della
produttività in seno alle imprese, la pressione circa la redditività o ancora
le necessità derivanti dalla gestione dei costi salariali pesano sugli
impiegati che devono dimostrare impegno e efficacia, integrarsi in una
struttura aziendale e quindi mostrare una capacità di adattamento importante
(sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009 consid. 6.2)”.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
2.8. L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. II).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Dal
certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. V/D) emerge
che l’assicurato, oltre alla rendita AI di fr. 1'984 mensili, percepisce anche
una rendita LAINF di fr. 472.80 mensili, mentre la moglie percepisce fr. 1'710
mensili per i lavori di portineria e fr. 1'200 mensili quale dipendente della __________
(cfr. doc. V/D).
Il reddito
Considerandi
complessivo della famiglia ammonta, quindi, complessivamente a fr. 5’366.80
mensili.
L’assicurato
ha poi dichiarato di non possedere alcuna sostanza e di possedere due autovetture,
una __________ e una __________ 1200 (cfr. doc. V/D).
Con tale
reddito l’assicurato deve far fronte a fr. 1'700.-- quale importo base mensile
per se stesso e la moglie, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale
LEF.
Tale
ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° settembre 2009).
Bisogna
poi computare il canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante,
che ammonta a fr. 1’543.-- al mese e i premi afferenti all’assicurazione
malattia, di fr. 900.05 mensili per i coniugi e il figlio convivente, senza
attività lucrativa (cfr. doc. V/D), per delle uscite mensili totali pari a fr. 4’143.05.
In simili
condizioni, anche volendo tenere conto del fatto che all'importo base mensile del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo LEF per coniugi di fr. 1'700.-- va aggiunto un supplemento del 15%-25% conformemente a quanto
stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, ossia fr.
255.
-- rispettivamente fr. 425.--, per delle uscite totali di fr. 4'398.05
rispettivamente di fr. 4’538.05, risulterebbe comunque un'eccedenza mensile.
Pertanto,
non può essere ammessa l’indigenza del ricorrente e la domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese
per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster