32.2013.3
Istanza di diniego/denegata giustizia dichiarata irricevibile perché indirizzata alla Cassa di compensazione e non all'Ufficio AI competente per emettere le decisioni amministrative in ambito AI
9 gennaio 2013Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.3
Data decisione, Autorità:
09.01.2013, TCA
Titolo:
Istanza di diniego/denegata giustizia dichiarata irricevibile perché indirizzata alla Cassa di compensazione e non all'Ufficio AI competente per emettere le decisioni amministrative in ambito AI
DENEGATA GIUSTIZIA
IRRICEVIBILITÀ
art. 57 LAI
art. 56 cpv. 2 LPGA
hRaccomandata
Incarto n.
32.2013.3
BS
Lugano
9 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per denegata o
ritardata giustizia del 2 gennaio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto ed in diritto
che -
nel luglio 2009 RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti
(doc. A2);
- dopo
aver eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato un grado d’invalidità del 100% dal 1° marzo 2010, ridotto
a 41% dal 1° febbraio 2011 ed aumentato a 75% dal 1° luglio 2011, invitando con
delibera 2 aprile 2012 la CO 1AVS (in seguito: Cassa) a calcolare l’ammontare
delle prestazioni, a procedere ad eventuali richieste di compensazione e “in
seguito emanare e spedire la decisione” (doc. A3). In data 22 maggio 2012,
scaduto il termine di legge per le osservazioni al progetto di decisione,
l’amministrazione ha inviato alla Cassa le motivazioni da allegare “alla
decisione formale che intimerete non appena avrete terminato i calcoli di
vostra competenza” (sub doc. A3);
- con
scritto 6 settembre 2012 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha sollecitato
la Cassa ad emettere la “vostra decisione con diritto ad una rendita intera
d’invalidità e meglio come già statuito a suo tempo dall’Ufficio
dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino” (doc. A4), richiesta
ribadita con scritto 19 settembre 2012 (doc. A5);
. - in
risposta, il 20 settembre 2012 la Cassa ha informato l’assicurato di aver iniziato
la procedura di separazione dei redditi a seguito del suo divorzio, facendo
presente che solo dopo aver esaminato le eventuali richieste di compensazione
la decisione potrà essere notificata (doc. A6);
- nuovamente
sollecitato dall’assicurato, l’8 novembre 2012 la Cassa ha informato il legale
dell’assicurato di aver terminato la procedure di separazione dei redditi in
caso di divorzio, di aver chiesto la compensazione dei pagamenti, facendo già
presente di non corrispondere interessi di mora non essendosi l’interessato attenuto
all’obbligo di collaborare (doc. A8);
- con
scritto 20 novembre 2012 l’assicurato ha inviato alla Cassa uno scambio di
corrispondenza avuto con la __________ in merito alla richiesta (di
quest’ultima) di compensazione del 16 novembre 2012, chiedendo inoltre
spiegazioni sulla rinuncia a corrispondere interessi di mora (doc. A 14),
ricevendo risposta dalla Cassa il 22 novembre 2012 (doc. AI 15);
- in
data 2 gennaio 2013 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al
TCA un ricorso per denegata o ritardata giustizia, chiedendo che venga fatto ordine
a Hotela Cassa di compensazione AVS di emanare, nei tempi più contenuti, una
decisione in merito alla rendita d’invalidità, come pure di emanare, “dopo
aver considerato le argomentazioni della __________ e dell’assicurato, una
decisione in merito alla rendita a cui l’assicurato ha diritto retroattivamente;
già considerate eventuali compensazioni ed eventuali interessi moratori. Sino a
quest’ultima decisione, alla spettabile __________ è fatto ordine di
ripristinare il diritto alla sue piene prestazioni”. Sostanzialmente l’insorgente
rileva che già dall’8 novembre 2012 la Cassa aveva tutti gli elementi per poter
calcolare l’ammontare della rendita e procedere alle chieste compensazioni;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed
è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- l'art.
56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione;
- secondo
l'art. 2 Lptca il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità
competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione
oppure una decisione su opposizione o su reclamo;
- secondo
giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora una autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo
la giurisprudenza vi è pure un diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene
entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare
nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti
ivi citati). Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione
delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze
che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono
oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Secondo la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri rilevanti per stabilire se
il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU è stato rispettato,
sono la natura della procedura, la complessità del caso, il comportamento dell'amministrato
e il comportamento dell’autorità (sentenza del 23 maggio 2000 nella causa Van
Pelt c. Francia, par. 35; sentenza del 29 aprile 1998 nella causa Leterme c.
Francia, Racc. 1998-III, p. 987; vedi anche DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p.
527 e EuGRZ 1983 p. 483). Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso
singolarmente, decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze
specifiche di ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124
Fatti
I 139, 142 e i riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto,
i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono
obiettivamente ingiustificati. Poco importa che il ritardo sia dovuto a un
comportamento negligente dell’autorità o a un’altra circostanza (DTF 117 Ia 197
consid. 1c, 107 Ib 164s.);
- nel
caso in esame il ricorso per denegata o ritardata giustizia è irricevibile in
quanto, come verrà esposto in seguito, la Cassa non è competente ad emanare la
decisione in oggetto;
- in primo luogo
occorre ricordare che nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
l’Ufficio AI deve emettere una decisione scritta, ai sensi dell’art. 47 cpv. 1
LPA, in materia di prestazioni, crediti e restituzione nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l’interessato l’assicuratore (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der
Invalidenversicherung, 2010, n. 2190, p. 430). Secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo
di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o
alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha
il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA;
- premesso quanto
sopra, l’art. 57 LAI stabilisce che i compiti dell’Ufficio AI sono in
particolare i seguenti:
" a.
accertare i presupposti assicurativi;
b. valutare le possibilità di reintegrazione del richiedente, garantire
l’orientamento
professionale e il collocamento;
c. determinare i provvedimenti d’integrazione e sorvegliarne l’attuazione;
d. valutare il grado di invalidità;
e. decidere le prestazioni;
f. informare il pubblico.”
Segnatamente, terminata
l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.
74 cpv. 1 OAI);
- l'art. 60 LAI
prescrive che i compiti che incombono alla Cassa di compensazione sono quelli di:
a. collaborare all’accertamento dei
presupposti assicurativi;
b.
calcolare l’importo delle rendite, delle indennità giornaliere, degli assegni
per il periodo d’introduzione e degli assegni per spese di custodia e
d’assistenza;
c.
versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per il periodo
d’introduzione, gli assegni per spese di custodia e d’assistenza e, per quanto
riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.
Competente per calcolare e versare le rendite e gli assegni per
maggiorenni grandi invalidi è la cassa di compensazione a cui, al momento della
richiesta, spettava riscuotere i contributi AVS dell’assicurato (art. 44 OAI in
relazione con l’art. 122 cpv. 1 OAVS);
- spetta pertanto all’Ufficio
AI di esprimersi sul diritto alla rendita, mentre alla cassa di compensazione,
in caso positivo, di determinare l’ammontare della prestazione stessa;
- vero che, come
visto, nel caso concreto, terminata l’istruttoria, con la citata delibera 2
aprile 2012 l’Ufficio AI ha chiesto alla Cassa di determinare l’importo della
rendita, di procedere ad eventuali richieste di
compensazione e di “… emanare e spedire la decisione” (doc. A3) e che il
22 maggio 2012, scaduto il termine di legge per le osservazioni al progetto di
decisione, l’amministrazione ha inviato alla Cassa le motivazioni da allegare “alla
decisione formale che intimerete non appena avrete terminato i calcoli di
vostra competenza” (sub doc. A3);
- tale modo di
procedere è previsto dalla cifra 9002 delle Direttive sulle rendite (DR) che dispone
che l’emanazione della decisione in materia di rendite e di assegni per grandi
invalidi dell’AI è di competenza degli Uffici AI e che le Casse di compensazione
redigono le decisioni e le comunicano agli Uffici AI per l’emanazione,
riservati i casi in cui gli Uffici AI decidono direttamente;
- del resto, secondo il marginale 3001 della
Circolare sulla procedura AI “gli uffici AI
devono emanare in forma di decisione scritta tutti gli atti amministrativi con
i quali decidono quali siano i diritti e i doveri degli assicurati (art. 49
cpv. 1 LPGA, art. 57 cpv. 1 lett. g LAI, art. 41 cpv. 1 lett. d OAI)”;
- va poi ricordato
che in caso di
accoglimento di un ricorso per ritardata o dengata giustizia, il Tribunale
ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,
Verwaltungsverfahren, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, nota 507 p. 240;
cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b p. 110) e che nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità l’ingiunzione di emettere una decisione è
fatta nei confronti dell’Ufficio AI (cfr. Müller, op. cit., n. 2287,
p. 444);
- per
questi motivi, il ricorso per denegata o ritardata giustizia nei confronti di CO
1 CO 1AVS non può che essere dichiarato irricevibile;
-
in via abbondanziale va fatto presente che le censure sollevate
dall’assicurato riguardo alla compensazione delle rendite arretrate con le pretese
della __________ ed il prospettato mancato versamento di interessi di mora,
sono questioni di merito e non concernono l’eventuale ricorso per denegata o
ritardata giustizia.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster