Lexipedia

Decisione

32.2013.3

Istanza di diniego/denegata giustizia dichiarata irricevibile perché indirizzata alla Cassa di compensazione e non all'Ufficio AI competente per emettere le decisioni amministrative in ambito AI

9 gennaio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 139, 142 e i riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto,

i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono

obiettivamente ingiustificati. Poco importa che il ritardo sia dovuto a un

comportamento negligente dell’autorità o a un’altra circostanza (DTF 117 Ia 197

consid. 1c, 107 Ib 164s.);

- nel

caso in esame il ricorso per denegata o ritardata giustizia è irricevibile in

quanto, come verrà esposto in seguito, la Cassa non è competente ad emanare la

decisione in oggetto;

- in primo luogo

occorre ricordare che nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

l’Ufficio AI deve emettere una decisione scritta, ai sensi dell’art. 47 cpv. 1

LPA, in materia di prestazioni, crediti e restituzione nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l’interessato l’assicuratore (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der

Invalidenversicherung, 2010, n. 2190, p. 430). Secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo

di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o

alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha

il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA;

- premesso quanto

sopra, l’art. 57 LAI stabilisce che i compiti dell’Ufficio AI sono in

particolare i seguenti:

" a.

accertare i presupposti assicurativi;

b. valutare le possibilità di reintegrazione del richiedente, garantire

l’orientamento

professionale e il collocamento;

c. determinare i provvedimenti d’integrazione e sorvegliarne l’attuazione;

d. valutare il grado di invalidità;

e. decidere le prestazioni;

f. informare il pubblico.”

Segnatamente, terminata

l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.

74 cpv. 1 OAI);

- l'art. 60 LAI

prescrive che i compiti che incombono alla Cassa di compensazione sono quelli di:

a. collaborare all’accertamento dei

presupposti assicurativi;

b.

calcolare l’importo delle rendite, delle indennità giornaliere, degli assegni

per il periodo d’introduzione e degli assegni per spese di custodia e

d’assistenza;

c.

versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per il periodo

d’introduzione, gli assegni per spese di custodia e d’assistenza e, per quanto

riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.

Competente per calcolare e versare le rendite e gli assegni per

maggiorenni grandi invalidi è la cassa di compensazione a cui, al momento della

richiesta, spettava riscuotere i contributi AVS dell’assicurato (art. 44 OAI in

relazione con l’art. 122 cpv. 1 OAVS);

- spetta pertanto all’Ufficio

AI di esprimersi sul diritto alla rendita, mentre alla cassa di compensazione,

in caso positivo, di determinare l’ammontare della prestazione stessa;

- vero che, come

visto, nel caso concreto, terminata l’istruttoria, con la citata delibera 2

aprile 2012 l’Ufficio AI ha chiesto alla Cassa di determinare l’importo della

rendita, di procedere ad eventuali richieste di

compensazione e di “… emanare e spedire la decisione” (doc. A3) e che il

22 maggio 2012, scaduto il termine di legge per le osservazioni al progetto di

decisione, l’amministrazione ha inviato alla Cassa le motivazioni da allegare “alla

decisione formale che intimerete non appena avrete terminato i calcoli di

vostra competenza” (sub doc. A3);

- tale modo di

procedere è previsto dalla cifra 9002 delle Direttive sulle rendite (DR) che dispone

che l’emanazione della decisione in materia di rendite e di assegni per grandi

invalidi dell’AI è di competenza degli Uffici AI e che le Casse di compensazione

redigono le decisioni e le comunicano agli Uffici AI per l’emanazione,

riservati i casi in cui gli Uffici AI decidono direttamente;

- del resto, secondo il marginale 3001 della

Circolare sulla procedura AI “gli uffici AI

devono emanare in forma di decisione scritta tutti gli atti amministrativi con

i quali decidono quali siano i diritti e i doveri degli assicurati (art. 49

cpv. 1 LPGA, art. 57 cpv. 1 lett. g LAI, art. 41 cpv. 1 lett. d OAI)”;

- va poi ricordato

che in caso di

accoglimento di un ricorso per ritardata o dengata giustizia, il Tribunale

ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la

procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,

Verwaltungsverfahren, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, nota 507 p. 240;

cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b p. 110) e che nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità l’ingiunzione di emettere una decisione è

fatta nei confronti dell’Ufficio AI (cfr. Müller, op. cit., n. 2287,

p. 444);

- per

questi motivi, il ricorso per denegata o ritardata giustizia nei confronti di CO

1 CO 1AVS non può che essere dichiarato irricevibile;

-

in via abbondanziale va fatto presente che le censure sollevate

dall’assicurato riguardo alla compensazione delle rendite arretrate con le pretese

della __________ ed il prospettato mancato versamento di interessi di mora,

sono questioni di merito e non concernono l’eventuale ricorso per denegata o

ritardata giustizia.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster