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Decisione

32.2013.31

Rendita limitata nel tempo. Conferma della valutazione medica ed economica

28 marzo 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi

su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nel

caso in esame, raccolta ed aggiornata la documentazione medica dell’assicuratore

LAINF, sulla base della perizia multidisciplinare 24 aprile 2009 del __________,

con rapporto 26 maggio 2009 il Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ha ritenuto

l’assicurato inabile al 100% nella sua attività di agente di sicurezza, ma

pienamente abile in attività leggere adeguate dal novembre 2005, esclusi i

periodi d’incapacità al 100% per gli interventi chirurgici eseguiti (doc. AI 50;

la documentazione che verrà citata si riferisce all’inc. 32.2012.57). Fondandosi

sul rapporto 12 agosto 2010 del consulente in integrazione professionale,

concludente per un grado d’invalidi-tà del 14% (doc. AI 70), con la decisione

23 novembre 2011 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI

106).

A

seguito del ricorso 12 gennaio 2012, con rapporto 18 gennaio 2012 il SMR ha

riesaminato la propria valutazione medica, in particolare tenendo conto degli esiti

dell’infortunio alla spalla destra occorso in data 23 aprile 2009 (cfr. doc. 62

atti LAINF), concludendo:

"

(...)

Valutazione:

Per quanto concerne l'evoluzione della CL in attività

confacente possiamo sicuramente ritenere una capacità lavorativa piena in

attività confacente dal 30.6.2008, data rapporto dr. __________. Il seguente

intervento di artroscopia ha comportato al massimo una interruzione della CL in

attività di tipo amministrativo di poche settimane.

Per quanto concerne l'evoluzione della CL

dall'infortunio del 2005 al 29.6.2008 bisogna attenersi alla IL riconosciute

dall'assicuratore LAINF in assenza di altra documentazione.

Dall'attuale documentazione non risulta documentata una

attuale modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla valutazione __________

del 2009.

Vi è stato un intercorrente nuovo traumatismo a livello

della spalla il 23.4.2009 che ha portato ad una IL completa per qualsiasi

attività. A partire al più tardi dal 19.11.2010, data della prima visita presso

il __________, la situazione clinica è rimasta invariata, quindi a partire da

tale data l'assicurato ha ricuperato una CL come da __________.

Da notare che le recenti rivalutazioni della spalla e

del ginocchio non hanno evidenziato danni strutturali rilevanti, stesso vale

per la problematica della schiena (vedi valutazione del 2008).

Da notare pure che in occasione della valutazione

peritale __________ erano pure stati presi in considerazione i disturbi a

livello della rachide dorsale nel definire i limiti funzionali.

Permane quindi un'esigibilità del 100% per attività di

tipo amministrativo."

(doc. AI 114/2, inc. 32.2012.57)

Riconoscendo

quindi una totale incapacità lavorativa dal 1° novembre 2005 al 29 giugno 2008

(sequele del primo infortunio) e dal 23 aprile 2009 al 18 novembre 2010

(ripercussioni del secondo infortunio), riesaminata la decisione 23 novembre

2011, con la nuova pronunzia 23 gennaio 2012 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato

al beneficio di due rendite intere transitorie: dal 1° aprile 2007 al 30

settembre 2008 e dal 1° luglio 2009 al 28 febbraio 2011 (doc. AI 115).

Con

il presente (secondo) ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione

del SMR, sostenendo come non siano state prese in considerazione anche le patologie

extra-infortunistiche, in particolare le lombaggini a causa di una scoliosi

toraco-lombare.

2.7. Occorre

in primo luogo rilevare come nella perizia multidisciplinare 24 aprile 2009 il __________

escludendo la presenza di affezioni d’ordine psichiatrico, abbia preso in

considerazione tutte le affezioni somatiche di cui l’assicurato è

portatore. In particolare, anche le lombalgie su turbe statiche (extra-infortunistiche)

le quali, dal punto di vista funzionale, gli impediscono di stare in piedi o

seduto a lungo, portare pesi e fare attività fisiche (cfr. perizia p. 17; doc.

AI 47/17). Va poi ricordato che i periti, tenuto conto anche delle sequele dell’in-

fortunio al ginocchio sinistro (quello alla spalla destra è accaduto successivamente

alla perizia eseguita nei giorni 18 e 19 febbraio 2011), concludevano per una

piena abilità lavorativa in attività sedentaria di tipo amministrativo, con occasionali

cambiamenti della posizione. Essi hanno per contro escluso la possibilità di

ripresa della precedente attività di agente di sicurezza (cfr. perizia p. 18;

doc. AI 47/18).

Vero

che i periti avevano fatto presente che occorreva attendere i risultati delle

operazioni chirurgiche (alle ginocchia) per una valutazione sulle attività adeguate

(“Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être

exercée (par ex. heures par jour)? En théorie, une

activité adaptée pourrait être exerccée a temps complet. Pour cette évaluation,

il faudra toutefois tenir compte du résultat des operations prévues

prochainement »); perizia p. 21 punto 3.2; doc. AI

47/21), interventi che non risultano essere stati eseguiti. Sta di fatto

che nella perizia 29 settembre 2011 della Clinica universitaria

__________, eseguita su mandato della __________ per fare il punto sulla

situazione al ginocchio sinistro, dopo l’esecuzioni di un’artroscopia (13

novembre 2010) e di una radiografia (18 marzo 2011), i periti, concludendo per

un nesso con probabilità preponderante tra gli attuali disturbi e l’infortunio

del 1° novembre 2011, hanno concluso per una totale abilità in attività

sedentarie con cambio della posizione di carico (“In einer vorwiegend sitzenden

Tätigkeit besteht keine Einschränkung der Arbeistfähigkeit. Diese Belastung ist für den Exploranden zumutbar (…) Alle Tätigkeiten in vorwiegend sitzender Position unter

wechselbelastenden Tätigkeiten sind für den Exploranden angepasst und zumutbar”;

punti n. 6.4 e 6.6; doc. AI 92/30-31).

L’assicurato

rileva che il 12 agosto 2011 ha subito un nuovo infortunio alla spalla destra,

causandogli una tenosinovite del capo del muscolo bicipite di destra, come da

rapporto medico di pronto soccorso dello stesso giorno (doc. E), rapporto che è

stato già vagliato dall’Ufficio AI nella precedente procedura. Nell’ambito

della seconda perizia eseguita dalla Clinica __________ per conto dell’assicuratore

LAINF, la problematica alla spalla destra è stata esaurientemente esaminata.

Nel rapporto 21 settembre 2011 (quindi dopo l’episodio del 12 agosto 2011),

ammesso con probabilità preponderante un nesso causale naturale con

l’infortunio del 23 aprile 2009 (doc. AI 91/15), i periti hanno parimenti

ritenuto un’abilità al 100% in attività sedentarie (doc. AI 91/16). A titolo

informativo va detto che per questo evento la __________, con decisione su

opposizione 8 agosto 2012, ha negato il proprio obbligo prestativo sostenendo

da un lato che i dolori alla spalla destra non sono da porre in relazione a un

infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che tali dolori non costituiscono

neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio. Tale decisione è

stata confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza del 21 marzo 2013 (inc.

35.2012.73).

In

queste circostanze, dunque, con le citate annotazioni 18 gennaio 2012 – cui va

conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5) – il SMR ha correttamente ritenuto

che l’as-sicurato, riservati i periodi di totale incapacità lavorativa dovuti

ai due infortuni, è abile al 100% in attività adeguate con effetto dal 19

novembre 2010, corrispondente al giorno della prima delle tre visite mediche

dell’interessato presso la Clinica __________ (le altre due sono avvenute il 18

marzo 2011 e 16 settembre 2011) per l’esecuzione delle perizie 21 e 29 settembre

2011. Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione medica che contraddica

la succitata valutazione.

2.8. Per quel che concerne l’aspetto economico, fondandosi sul rapporto

12 aprile 2010 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 70),

tenendo conto delle limitazioni mediche, l’Ufficio AI ha stabilito, mediante il

raffronto dei redditi, un grado d’invalidità del 14%, il cui calcolo è stato

esposto nella decisione 23 novembre 2011 e ripreso in quella del 23 gen- naio

2012.

2.8.1 Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, determinante è di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381 e riferimenti).

Nel caso in esame,

quale reddito da valido il consulente, fondandosi sui dati forniti dall’ex

datore di lavoro, ha preso in considerazione un importo di fr. 91’000.-- (fr.

7000 per 13 mensilità) riferito al 2005, importo corrispondente anche al salario

assicurato LAINF determinante per il versamento della relativa indennità giornaliera.

Tale importo è stato aggiornato al 2006 (fr. 92'081.--). Questa modalità di calcolo

risulta essere corretta e non è stata contesta dal ricorrente, il quale nel suo

ricorso ha unicamente fatto riferimento al dato aggiornato al 2008 (fr.

95'473).

2.8.2 Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso

di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a

frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non

riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene

operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.

5.5).

Nella

fattispecie concreta, il consulente ha considerato che:

"

(…)

L'assicurato, vista l'esperienza manageriale –

imprenditoriale maturata e alla qualifica di base di disegnatore del genio

civile (diploma ottenuto nel giugno 1997, dunque relativamente recente e che

l'assicurato potrebbe dunque riprendere dopo un breve periodo d'introduzione),

potrebbe intraprendere attività professionali corrispondenti alla divisione

economica 3 delle RSS (per i dettagli del calcolo e riduzioni si veda allegati

al rapporto).

Inoltre l'assicurato nel settore della sicurezza

potrebbe esercitare attività qualificate di responsabilità più organizzative e

decisionali (per il calcolo del salario si veda scheda allegata al rapporto).

Queste attività sono sufficientemente presenti nel

mercato libero del lavoro. (…)" (doc. AI 70/2, inc. 32.2012.57)

Accertato

che nel settore della sicurezza l’assicurato può mettere a maggior frutto la

sua residua capacità lavorativa, il consulente ha preso in considerazione,

quale reddito da invalido, fr. 78'960 (anno 2006). Dal raffronto tra i due

redditi di riferimento è risultato un grado d’invalidità del 14% (92'081 - 78'960 x 100 : 92'081).

Questo

calcolo non può essere confermato, anche se, l’esito finale (assenza di un

grado d’invalidità pensionabile) rimane lo stesso. Rettamente l’insorgente rileva

come medicalmente non può esercitare la sua precedente attività di agente di sicurezza.

Al riguardo, come già detto, i periti del __________ avevano escluso tale

ipotesi e nel rapporto 26 maggio 2009 il SMR aveva concluso che “… è poco

probabile che in futuro l’A. possa recuperare le capacità fisiche necessarie

per svolgere attività di “guardia del corpo” o “istruttore di combattimento”

(doc. AI 50/2).

È

dunque corretto fare riferimento alla professione di disegnatore del genio

civile (ipotesi del resto avallata dal ricorrente stesso), prendendo quale

reddito i salari statistici nazionali relativi alla Tabella TA 1, come dal

citato rapporto 12 agosto 2010 del consulente. Quest’ultimo ha rettamente preso

in considerazione il ramo economico 75, con livello di qualifica 3 (conoscenze professionali

e specializzate), riconoscendo una riduzione del 15% per contingenze personali,

giungendo per il 2006 ad un salario statistico di fr. 59'633.--. Il consulente

ha anche esaminato la possibilità di una riduzione del cosiddetto gap

salariale, in casu escludendola. Non può invece essere preso quale base di

calcolo, secondo la proposta dall’assicurato, il contatto (cantonale) collettivo

di categoria (CCLD) poiché, come ricordato sopra, fanno stato i valori di

reddito nazionali.

Visto

quanto sopra, dal raffronto di un reddito da valido di fr. 92'081.-- con un

reddito da invalido di fr. 59'633.-- risulta un grado d’invalidità non

pensionabile del 35,24%. Allo stesso risultato (incapacità al guadagno

inferiore al 40%) si giunge anche aggiornando i dati di riferimento al 2009

(cfr. tabelle di calcolo in doc. AI 72).

In conclusione, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con

effetto dal 28 febbraio 2011, ossia tre mesi dopo il miglioramento accertato (19

novembre 2010; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso

va respinto.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’insor-gente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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