32.2013.32
L'Ufficio AI ha correttamente attribuito all'assicurato, beneficiario di un assegno di grande invalido di grado elevato, un contributo per l'assistenza relativo ad ore di assistenza effettivamente pre
6 novembre 2013Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.32
Data decisione, Autorità:
06.11.2013, TCA
Titolo:
L'Ufficio AI ha correttamente attribuito all'assicurato, beneficiario di un assegno di grande invalido di grado elevato, un contributo per l'assistenza relativo ad ore di assistenza effettivamente prestate. AG accolta
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 3 cpv. 1 LAG
art. 42QUATER cpv. 2 LAI
art. 42QUATER cpv. 3 LAI
art. 42quater cpv. 1 LAI
art. 42quinquies cpv. 1 LAI
art. 42septies cpv. 1 LAI
art. 42septies cpv. 2 LAI
art. 42septies cpv. 3 LAI
art. 42sexies cpv. 1 LAI
art. 42sexies cpv. 2 LAI
art. 42sexies cpv. 3 LAI
art. 42sexies cpv. 4 LAI
art. 61 let. f LPGA
art. 64 cpv. 1 LPGA
art. 64 cpv. 2 LPGA
art. 39e cpv. 1 OAI
art. 39e cpv. 2 OAI
art. 39e cpv. 3 OAI
art. 39e cpv. 4 OAI
art. 39f cpv. 1 OAI
art. 39f cpv. 2 OAI
art. 39f cpv. 3 OAI
art. 39f cpv. 4 OAI
art. 39g cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.32
LG/sc
Lugano
6 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 gennaio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1966, è al beneficio di una rendita intera d’invalidità (100%) e di un
assegno di grande invalido di grado elevato (100%) dal 1° ottobre 1986, per una
tetraplegia-tetraparesi spastica (doc. AI 22-1, 28-1).
Sia la
rendita intera d’invalidità che l’assegno di grande invalido sono stati
confermati in sede di revisione nel 1988, nel 1995 (doc. AI 22-2/4) e nel 2001
(doc. AI 30-1, 30-2).
Con
l’entrata in vigore della 4a revisione LAI, il 1° gennaio 2004, l’assegno di
grande invalido di grado elevato durante il soggiorno a domicilio è stato
adeguato (cfr. decisione del 25 marzo 2004, doc. AI 61-1).
Sia la
rendita intera d’invalidità che l’assegno di grande invalido sono stati
confermati nelle procedure di revisione del 2006 (doc. AI 73-1, 74-1) e del
2011 (doc. AI 152-1, 153-1).
1.2. In data 21
maggio 2012 l’assicurato ha presentato una domanda volta all’ottenimento del
contributo per l’assistenza dell’AI (doc. AI 168-1).
1.3. Esperiti gli
accertamenti del caso l’Ufficio AI, con il progetto di assegnazione del 19
settembre 2012, ha riconosciuto all’assicurato il diritto dal 1° maggio 2012 ad
un contributo per l’assistenza relativo ad ore di assistenza effettivamente
prestate pari ad una media di fr. 4'545.63 mensili, rispettivamente fr.
54'547.60 annuali (doc. AI 174-1).
1.4. A seguito
delle osservazioni dell’assicurato del 31 ottobre 2012, rappresentato a quel
momento da __________ (doc. AI 180-2) l’UAI, con la decisione qui impugnata del
16 gennaio 2013, ha riconosciuto a RI 1 il diritto dal 1° maggio 2012 ad un
contributo per l’assistenza relativo ad ore di assistenza effettivamente
prestate pari ad una media di fr. 4'669.13 mensili, rispettivamente fr.
56'029.60 annuali, con la seguente motivazione (doc. AI 191-1):
“(…)
Esito degli accertamenti
L'esito dei nostri accertamenti è riassunto
nell'allegato foglio di calcolo. Il foglio di calcolo illustra anche la
situazione iniziale sulla quale si basa il bisogno di aiuto. Ogni cambiamento
della situazione iniziale deve essere annunciato.
II contributo per l'assistenza è così composto:
Contributo per l’assistenza
Numero di unità per mese
Importo* in franchi
Al mese in franchi
Importo massimo annuale in franchi
Standard
di qualifica
89.14
32.50
2'897.05
34'764.60
Qualifica
B
-
-
-
-
Notte
30.42
54.20
1'648.58
19'783.00
Totale
4'545.63
54'547.60
Fatturare
al massimo al mese
6'818.45
*Adeguamenti delle aliquote relativi agli aumenti nominali dei
prezzi e dei salari saranno resi noti
tramite una comunicazione. Non comportano una nuova decisione.
Osservazioni al progetto:
Abbiamo preso atto delle osservazioni presentate
nei mesi di ottobre e novembre.
Con nota del 14 gennaio 2012 l'assistente sociale ha preso posizione rispetto a quanto indicato nella documentazione giunta
in nostro possesso e rispetto ai punti da lei contestati.
È stato innanzitutto chiarito il metodo di
calcolo utilizzato.
Calcolo e accertamento
2. Il sistema Fakt
permette la scelta del livello di dipendenza e stabilisce
automaticamente i minuti corrispondenti, non
modificabili dall'utilizzatore;
3. L'assicurato
contesta le riduzioni previste in diversi ambiti. Le riduzioni
stabilite nella CCA sono effettuate automaticamente dal sistema FAKT e
non sono modificabili dall'utilizzatore;
4. Anche il
conteggio di una persona adulta nella stessa economia domestica e la
relativa deduzione sono fattori non modificabili dall'utilizzatore
dei sistema FAKT;
5. Al limite
massimo individuale corrispondente a 240 ore sono state dedotte le
riduzioni previste dal sistema FAKT secondo la CCA per cui il massimo a
favore del signor RI 1 è di 204 ore.
(…)
9. Esercizio dell'attività lucrativa sul
mercato del lavoro regolare
Viene riconosciuto il livello 2 nell'esercizio
della sua attività lucrativa e viene modificato di conseguenza la scelta del
livello nel FAKT corrispondente alla costante necessità di aiuto.
Consegno il FAKT modificato come indicato per cui
il nuovo l'importo mensile a suo favore ammonta a CHF. 4'669.15 anziché CHF.
4.545.65.
II contributo per l'assistenza è così composto:
Contributo per l’assistenza
Numero di unità per mese
Importo* in franchi
Al mese in franchi
Importo massimo annuale in franchi
Standard
di qualifica
92.94
32.50
3'020.55
36'246.60
Qualifica
B
-
-
-
-
Notte
30.42
54.20
1'648.58
19'783.00
Totale
4'669.13
56'029.60
Fatturare
al massimo al mese
7'003.70
Decidiamo pertanto:
Dal 01 maggio 2012 lei ha diritto ad un
contributo per l'assistenza relativo ad ore di assistenza effettivamente
prestate pari ad una media di CHF 4'669.13 mensili, rispettivamente CHF 56'029.60
annuali.
Il rimborso verrà effettuato unicamente dopo la
ricezione del contratto di lavoro con la/le assistente/i e della prova
d'affiliazione come datore di lavoro alla cassa di compensazione.” (doc. AI
191-2/3).
1.5. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il rinvio degli atti
all’UAI “perché specifichi il tempo calcolato per ciascun bisogno di aiuto”
e in via subordinata la fissazione del contributo di assistenza in fr. 8'735.23
mensili / fr. 104'810.80 annui, con riserva di adeguamento una volta ricevute
le indicazioni sui bisogni in tempo calcolati per ogni singolo bisogno (doc.
I).
La
rappresentante del ricorrente ha contestato il calcolo del bisogno di aiuto
concreto per ogni singolo settore effettuato tramite il sistema Fakt, che
violerebbe – a suo dire – il diritto di essere sentiti (doc. I).
L’insorgente
ha quindi passato in rassegna i vari ambiti rilevando che al vestirsi e
svestirsi va assegnato il livello 4 invece del 3, con conseguente correzione
del tempo necessario di almeno 50 minuti al giorno. Medesima correzione è
necessaria per alzarsi/sedersi/sdraiarsi/spostarsi con il riconoscimento del
livello 4 e la correzione di 50 minuti. L’atto di mangiare e bere è – sempre
secondo l’avv. RA 1 – da classificare al livello 4 o in ogni caso il tempo
massimo del livello 3 corrispondente a 59 minuti al giorno (doc. I, pag. 3).
Il
ricorrente ha quindi chiesto che venga riconosciuto un bisogno supplementare
per vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi, igiene personale; spostamenti,
espletare bisogni corporali.
Per
quanto concerne l’alzarsi/sedersi/stare in piedi per vestirsi/svestirsi il
patrocinatore ha evidenziato che sono necessari due assistenti e chiesto che il
contributo di assistenza venga aumentato di almeno 2 ore al giorno pari a fr.
1'970.80 (doc. I, pag. 4).
Viene
quindi contestata la riduzione applicata dall’UAI “a causa di soggiorno in
istituzioni, curatela e persone adulte nella stessa economia domestica”, in
quanto all’assicurato non è stato riconosciuto il bisogno di aiuto massimo. La
riduzione sarebbe dunque di 1.9 ore e non di 11.18 (doc. I, pag. 4/5).
Infine,
l’avv. RA 1 ha ritenuto inammissibile – ai sensi dell’art. 39g OAI – la
riduzione per attività adulta nella stessa economia domestica effettuata
automaticamente dal sistema FAKT (doc. I, pag. 5).
La
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. II+1/4).
1.6. In risposta
l’UAI ha prodotto il rapporto di accertamento completo e le annotazioni
dell’assistente sociale del 14 marzo 2013. L’amministrazione, dopo aver ripreso
le basi legali del contributo di assistenza e i risultati dell’accertamento
svolto dall’assistente sociale, interpellata ulteriormente in sede di ricorso,
ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del
gravame (doc. V+1/3).
1.7. Con scritto
del 3 aprile 2013 il ricorrente ha ribadito la necessità di due assistenti
(doppia presenza) e in subordine l’applicazione di una tariffa maggiorata in
applicazione analogica dell’art. 39f cpv. 2 OAI. L’insorgente ha poi nuovamente
contestato la riduzione per la frequenza del centro diurno e quella per la
presenza dell’assistente nella stessa economia domestica applicate dall’UAI
(doc. VII).
Il doc.
VII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VIII).
in
diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 42 quater cpv.
1 LAI hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che:
a. percepiscono
un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4;
b. vivono a casa
propria; e
c. sono maggiorenni.
Il Consiglio federale
stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di
esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza
(cpv. 2).
Stabilisce le condizioni
alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza (cpv. 3).
L’art. 42 quinquies cpv. 1
LAI prevede che l'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a
copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli
sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):
a.
assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di
lavoro; e
b. che
non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto
o un parente in linea retta.
Giusta l’art. 42 sexies cpv.
1 LAI il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario
per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che
corrisponde alle prestazioni seguenti:
a. l'assegno per grandi
invalidi di cui agli articoli 42-42ter;
b.
Fatti
i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un
mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;
c.
il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a
LAMal.
Nel calcolo del contributo
per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o
semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni
d'aiuto (cpv. 2).
In deroga all'articolo 64
capoversi 1 e 2 LPGA, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun
contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo
alle cure secondo l'articolo 25a LAMal (cpv. 3).
Il
Consiglio federale stabilisce:
a.
gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il
contributo per l'assistenza;
b.
gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni
d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;
c.
i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro
secondo il CO, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le
prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente (cpv.
4).
Infine,
ai sensi dell’art. 42 septies cpv. 1 LAI, in deroga all'articolo 24 LPGA
il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in
cui l'assicurato rivendica tale diritto.
L'assicurato ha
diritto al contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto di cui dà
comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura (cpv. 2).
Il diritto si
estingue nel momento in cui l'assicurato:
a. non adempie più le
condizioni di cui all'articolo 42 quater;
b.
si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia
secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l'età di pensionamento;
oppure
c. decede (cpv. 3).
2.2. Secondo
l’art. 39e OAI cpv. 1 l’Ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile
riconosciuto in ore.
Il cpv. 2 prevede i limiti massimi di ore
mensili seguenti:
a.
per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere
a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione
dell'assegno per grandi invalidi:
1. 20 ore in caso di
grande invalidità di grado lieve,
Considerandi
2.
30 ore in caso di
grande invalidità di grado medio,
3.
40 ore in caso di
grande invalidità di grado elevato;
b. per prestazioni di
aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in
totale 60 ore;
c. per la sorveglianza
di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore.
Per
i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da
considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come
segue (cpv. 3):
a. per i sordociechi e i
sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita;
b. per i ciechi e gli
ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita;
c. per gli assicurati
con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37
capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita.
I limiti
massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte
che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto (cpv. 4).
L’art.
39.
f OAI fissa il contributo per l'assistenza a 32.80 franchi all'ora (cpv. 1 ).
Se
le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c
lettere e-g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo
per l'assistenza ammonta a 49.15 franchi all'ora (cpv. 2).
L'ufficio AI stabilisce il
contributo per l'assistenza per il servizio notturno in base all'intensità delle
prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a
87.40
franchi per notte (cpv. 3).
Per
l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei
prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33ter
LAVS (cpv. 4).
Infine, secondo l’art. 39g
cpv. 2 OAI l'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a:
a. 12 volte l'importo
mensile del contributo per l'assistenza;
b. 11 volte l'importo
mensile del contributo per l'assistenza, se:
1.
l'assicurato
convive con il coniuge, il partner registrato, il
convivente di fatto o un parente in linea retta, e
2.
la
persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce
a sua volta alcun assegno per grandi invalidi.
2.3
La Circolare UFAS sul
contributo d’assistenza, in vigore dal 1° gennaio 2013, fornisce le seguenti
indicazioni sul calcolo del contributo.
In
particolare la cifra 4005 prevede:
" (…)
Le besoin d’aide est calculé au moyen d’un
instrument d’enquête standardisé (FAKT) pour les prestations d’aide directes et
indirectes. Sont reconnues comme aide directe, outre les prestations destinées
à soutenir ou à réaliser des activités, les prestations qui compensent des
troubles de l’audition ou de la vue (interprétation, alphabet manuel, lecture).
Sont reconnus comme aide indirecte les instructions, le contrôle et la
surveillance lors de l’exécution des activités.
Dans le cadre de l’enquête, tous les besoins sont
recensés, indépendamment de la personne qui fournit l’aide pour le moment
(cifra 4006).
L’aide nécessaire fournie jusqu’ici gratuitement par
des collègues sur le lieu de travail (coups de main, etc.), par ex., est prise
en compte. Il ne faut pas chercher à savoir si l’assuré a l’intention de
rémunérer ces services à l’avenir (cifra 4007).
L’élément déterminant est l’aide qui est rendue
nécessaire par la situation liée au handicap, que cette aide soit effectivement
utilisée ou non. Les éléments individuels sont laissés de côté (par ex. la
fréquence à laquelle l’assuré se douche effectivement)” (cifra 4008).
Per quanto riguarda la suddivisione in gradi delle diverse attività
la cifra 4009 recita:
"
(…)
Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin
d’aide est divisé en cinq degrés, auxquels correspondent des valeurs en temps
pour le besoin d’aide (depuis le degré 0 = pas besoin d’aide, autonomie totale,
jusqu’au degré 4 = besoin d’aide pour tout, aucune autonomie). Les degrés, avec
les fourchettes correspondantes, sont saisis par domaine. Ils sont décrits à
l’annexe 3.
Le degré 0 s’applique quand l’assuré est autonome
(éventuellement grâce à des moyens auxiliaires) et n’a pas besoin d’aide (cifra
4010).
Le degré 1 s’applique quand il s’agit uniquement
d’une aide minime ou sporadique, mais régulière au sens de la contribution
d’assistance. Il comprend donc l’aide directe ou indirecte dont l’importance
est modeste ou qui n’est nécessaire que de temps à autre. Ce degré comprend
aussi l’aide qui ne peut pas être prise en compte dans l’API en raison du
manque de régularité ou qui n’est pas pertinente pour l’évaluation de
l’impotence. A ce degré l’assuré peut presque tout faire lui-même, mais il a
besoin ponctuelle-ment d’une aide directe ou indirecte.
Exemples
–
pédicure, sinon autonome;
–
hacher des morceaux de viande très durs;
–
contrôler qu’il ferme les fenêtres;
–
donner des instructions par rapport à l’heure du
cou-cher;
–
faire un trait de crayon pour le maquillage (cifra
4011) .
Le degré 2 s’applique quand l’assuré a besoin d’aide
pour plusieurs (= quelques, certains, différents) actes, mais qu’il peut encore
faire des choses par lui-même. Au degré 2, l’assuré peut exécuter lui-même une
partie des actes, mais pour le reste il a besoin d’une aide directe ou
d’instructions et de contrôles permanents (entre-temps il exécute certains
actes de manière autonome).
Exemples
– il faut dire à l’assuré quels vêtements sont
adaptés au temps ou aux circonstances et contrôler que ceux qu’il a choisis (en
l’absence de l’assistant) conviennent;
– l’assuré peut se laver et se sécher le haut du
corps, mais a besoin d’aide pour le bas ;
– l’assuré peut préparer des petits repas ou des
repas froids, mais a besoin d’aide pour éplucher et faire cuire (cifra 4012).
Le degré 3 s’applique quand l’assuré ne peut
participer que de façon minime aux différents actes ou n’apporter qu’une
modeste contribution pour faciliter l’exécution de la tâche. Au degré 3,
l’assuré a besoin d’aide pour la majorité des actes, il ne peut faire que de
petites choses, il a besoin de beaucoup d’aide directe ou d’une surveillance
fréquente (l’assistant doit donner des instructions et accompagner directement
la plupart des actes).
Exemples
–
l’assuré ne peut prendre que de petites choses –
des sous-vêtements – dans un tiroir ou sur une étagère;
–
l’assuré ne peut pas manger avec des couverts, mais
peut amener lui-même quelque chose, comme des biscuits, à la bouche;
–
l’assuré peut s’asseoir seul sous la douche;
–
l’assuré peut se tenir debout pour s’habiller;
–
l’assuré peut dicter des textes, mais est incapable
de se servir de moyens auxiliaires électroniques, de sorte qu’il faut tout
écrire et lire pour lui;
–
l’assuré se déplace sans but dans l’appartement, il
ne sait souvent plus où il en est et doit sans cesse être ra-mené à table ou
sur le canapé (cifra 4013).
Le degré 4 s’applique quand une contribution modeste
à un acte ou une aide pour son exécution n’est plus possible Au degré 4,
l’assuré a besoin d’une aide complète et per-manente pour tout, il ne peut rien
faire de manière auto-nome, il a besoin d’une aide directe complète ou
d’instructions permanentes et de surveillance constante pour tous les actes.
Exemple
-
l’assuré sort les vêtements de l’armoire, mais
l’assistant doit toujours être présent pour le surveiller et donner des
instructions;
-
il faut donner à manger et à boire à l’assuré;
-
l’assuré ne peut pas rester assis seul sous la
douche;
-
l’assuré ne peut pas se tenir debout pour
s’habiller;
-
l’assuré ne peut ni lire ni écrire et n’a aucune
idée de la valeur de l’argent;
-
l’assuré a des gestes compulsifs ou des blocages
impor-tants (par ex. il dévide tout le rouleau de papier WC, a peur de tirer la
chasse ou n’arrête pas de se laver les mains), de sorte que l’assistant doit
être présent en per-manence pour le stopper ou le stimuler (cifra 4014).
Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en
différentes activités. Pour chacune d’entre elles, il faut décider dans quel
degré classer l’assuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le
total des valeurs en minutes correspondant à chaque activité donne le degré
dans le domaine ou le sous-domaine en question (au moyen du tableau figurant à
l’annexe 3)” (cifra 4015).
Secondo
la cifra 4101:
"
(…)
Afin de déterminer le degré nécessaire pour chaque
prestation d’aide, l’office AI prend en compte les déclarations de l’assuré,
les remarques de la personne chargée de l’enquête et les valeurs résultant de
la pratique. Le FAKT contient des exemples de cas permettant de standardiser au
maximum les relevés. Ces exemples se trouvent aussi dans le document « Description
des degrés ».
Per
quanto riguarda il formulario Fakt, la cifra 6019 indica quanto segue:
" (…)
Pour l’instruction, l’office AI utilise le
formulaire FAKT. Pour l’enquête sur place, il peut également utiliser le
formulaire d’enquête sur papier, mais les remarques et classifications saisies
devront ensuite être reportées dans le FAKT. Ce dernier est un instrument d’évaluation
qui fait office de rapport d’enquête, calcule la contribution d’assistance et
synthétise les principales informations nécessaires à la prise de décision. Il
doit être sauvegardé à l’office AI et conservé pendant au moins une année. En
outre, une copie papier de tout le FAKT est conservée dans le dossier”.
2.4
Nella presente fattispecie l’Ufficio AI ha fondato la propria
decisione in primo luogo sull’auto-dichiarazione compilata dall’assicurato il
21.
maggio 2012 (doc. AI 169-1) e sugli accertamenti svolti dall’amministrazione
e riassunti nella tabella riprodotta nella decisione impugnata che prevede un
contributo -dal 1° maggio 2012 - per l'assistenza relativo ad ore di assistenza
effettivamente prestate pari ad una media di CHF 4'669.13 mensili,
rispettivamente CHF 56'029.60 annuali (cfr. doc. AI 191-2).
In merito
alle contestazioni sui tempi necessari nel fornire le prestazioni
d'aiuto, il TCA rileva quanto segue:
1.
Compimento degli atti ordinari della vita
-
vestirsi/svestirsi (pto.1.1.): il
TCA conferma la correttezza del livello 3. Come rilevato anche
dall’assistente sociale (doc. V 2) il livello 4 elenca situazioni contraddistinte
da deficit mentale, assente nel caso concreto, che impedisce la scelta degli
indumenti, la selezione e la preparazione. L’assicurato è invece in grado di scegliere la tenuta adatta e si può esprimere
senza alcuna difficoltà. Questa autonomia corrisponde al livello 3.
Il risultato finale secondo il sistema FAKT è dunque di livello 3 e
48.
minuti (doc. V).
-
alzarsi/sedersi/sdraiarsi/spostarsi in casa (pto.1.2.):
l’amministrazione ha riconosciuto il livello 2 per
la "mobilità (in casa, pto. 1.2.2.)", in quanto l'assicurato si
sposta con una sedia a rotelle elettrica e necessita di aiuto per porte e
finestre.
Per
tale livello è riconosciuto un fabbisogno di 5 minuti.
Il TCA
non ha ragione per scostarsi dalle conclusioni dell’assistente sociale, infatti
i livelli 3 e 4 descrivono situazioni di maggiore
dipendenza (anche mentale).
Il
risultato finale secondo il sistema FAKT è dunque di livello 3 con necessità di
aiuto di 35 minuti al giorno (doc. V).
- mangiare
e bere (pto. 1.3.2.): anche in questo caso non vi
sono ragioni per non ritenere corretto il livello 3, corrispondente ad un aiuto
di 37 minuti al giorno.
L’insorgente può servirsi di una posata fissata all'ortesi della
mano e può portare i bocconi alla bocca. Egli beve con la cannuccia se il
bicchiere è sul tavolo. Viene fissato inoltre un livello 3 finale con il
riconoscimento di 47 minuti giornalieri.
Il
livello 4 postulato dal ricorrente descrive, per contro, situazioni di maggiore
dipendenza non realizzate nel caso concreto (doc. V).
Su questo
punto nell'auto-dichiarazione del 21 maggio 2012 RI 1 aveva anch’egli indicato
il grado 3 (doc. V).
2.
Assistenti
Nella
decisione impugnata non è stata ritenuta necessaria la presenza di due
assistenti negli atti di vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/sdraiarsi, nel
fare la doccia o per espletare bisogni corporali, contrariamente a quanto
richiesto invece dall’assicurato (doc. I). Secondo la patrocinatrice di RI 1 non è sufficiente un solido appoggio per reggersi in piedi, ma
occorre che vi siano due assistenti “perché se perde l’equilibrio una
persona sola, se non è di costituzione forte (cosa rara nel settore sanitario),
non riesce a reggerlo”. Ciò che condurrebbe ad un aumento del contributo di
assitenza di 2 ore al giorno (fr. 1'970.80) (doc. I,
pag. 4).
Nelle
annotazioni del 14 gennaio 2013 la consulente ha negato la necessità di due
assistenti, sullla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
Durante l’incontro, al quale era presente l’assistente sociale
della __________, signora __________, il signor RI 1 ha evidenziato le sue
capacità residue e il suo lavoro costante per poterle mantenere e migliorare.
Egli stesso ha trovato soluzioni geniali per semplificare il lavoro di chi
l’aiuta giornalmente nelle cure personali. Ha allestito l’appartamento di sua
proprietà con tutti gli accorgimenti necessari ad offrirgli la maggiore autonomia
possibile. Un’allieva dell’Ecole Supérieur en Education Sociale di __________,
nel 2011 ha svolto il suo lavoro di diploma seguendo il signor RI 1 nella
quotidianità e ha documentato i vari momenti in un video. Il signor RI 1 mi ha
consegnato una copia del video che ho visionato con interesse. L’allieva, per
esempio, riesce da sola ad aiutare il signor RI 1 a passare dalla carrozzella
al sedile dell’automobile. Il signor RI 1 è alto 2 m e pesa 110 kg mentre la giovane allieva ha una statura di poco superiore ad 1m e 60.
Dal colloquio è emerso, per come io ho compreso, che il signor RI
1.
può mantenere la posizione eretta se dispone di un solido appoggio.
Facendo riferimento a questa descrizione non ho ritenuto fosse il
caso di indicare la necessità della presenza di due assistenti al momento di
vestirsi/svestirsi, nell’alzarsi/sedersi/sdraiarsi, nel fare la doccia o
espletare i bisogni corporali così come richiede l’assicurato nelle
osservazioni al progetto.
Al momento della compilazione del FAKT avevo telefonato al signor RI
1.
per ulteriori dettagli e anche in questa occasione non mi è stata riferita la
necessità di due assistenti in diversi momenti indicati dall’assicurato solo in
seguito.
Per maggiore chiarezza ho telefonato al signor __________,
responsabile di __________ il servizio che garantisce le cure di base
all’assicurato. Il signor __________ mi spiega che normalmente, un’assistente
riesce a mobilizzare il signor RI 1 senza necessitare dell’aiuto di un’altra
persona. Raramente, e sottolinea raramente, si recano a domicilio due
assistenti di __________. Il signor __________ riferisce inoltre che il signor RI
1.
ha un badante che non è incaricato delle cure personali, ma può dare una mano
nel caso vi fosse la necessità (in particolare se l’assicurato non sta bene).
In base alle indicazioni fin qui riportate la necessità di aiuto
di due assistenti in ogni operazione di mobilizzazione del signor RI 1 non
sussiste. Come ha indicato l’assicurato anche durante il giorno necessita di
cambiare posizione per cui, la persona che assiste l’assicurato deve
provvedere. Se nel video si osserva una giovane allieva, senza formazione
specifica, aiutando il signor RI 1 nel cambio di posizione, è lecito supporre
che professioniste delle cure lo possano ugualmente fare” (doc. 188-1/2).
Tali conclusioni sono confermate
anche dal medico del SMR, Dr. __________ il 17 gennaio 2013 (doc. AI 192-1).
Questo
Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere
in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la
quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri
concreti.
3.
Frequenza del centro
diurno
Nella
decisione impugnata l’UAI ha effettuato una riduzione di 1.5 giorni alla
settimana perché l’assicurato frequenta un giorno e mezzo alla settimana il
Centro diurno, __________ (doc. AI 190-2, doc. V). Circostanza che l’assicurato
ha indicato nell’auto-dichiarazione (doc. AI 169-2).
Il ricorrente ha
contestato questa riduzione, in quanto non risulta che gli sia stato
riconosciuto il bisogno di aiuto massimo giusta l’art. 39e cpv. 4 OAI (doc. I,
pag. 4).
Tuttavia,
la cifra 4022 della Circolare UFAS prevede:
"
Lors d’un séjour dans une institution (atelier,
centre de jour ou de réadaptation, école spéciale), le besoin d’aide est réduit
de 10% par jour pour les sous-domaines Se lever, s’asseoir et se coucher;
Manger et boire et Aller aux toi-lettes, ainsi que pour Prise et administration
de médica-ments; Gouttes ou pommade ophtalmiques; Prophylaxie des escarres de
décubitus; Soin des escarres de décubi-tus; Epidermolyse bulleuse; Thérapie
respiratoire et Aspi-ration laryngée."
Inoltre,
come evidenziato dall’UAI la riduzione del 15% (pari a un giorno e mezzo) è comunque
più favorevole all’assicurato in quanto la cifra 4099 della Circolare UFAS prevede
che le mezze giornate sono da calcolare come giornate intere (doc. V).
Il TCA non ha dunque motivi
per distanziarsi dal calcolo dell’amministrazione.
4.
Riduzione per
persone adulte nella stessa economia domestica
In sede ricorsuale il
legale dell’assicurato ha contestato la riduzione effettuata “per persona
adulta che vive nella stessa economia domestica”, in quanto RI 1 non
convive con il coniuge, partner registrato o convivente di fatto o parente in
linea retta, come richiesto dall’art. 39g OAI (doc. I, pag. 5).
L’UAI in
risposta ha tuttavia precisato che il bisogno di aiuto del signor RI 1 è stato
stabilito dall'amministrazione su base annua di 12 mesi (cfr. doc. AI 190-2), e
non su 11 mesi giusta l'art. 39g cpv. 2 lett. a OAI e secondo la nota marginale
n. 4111 della Circolare CCA.
La
cifra 4030 della Circolare UFAS prevede tuttavia quanto segue :
" (…)
Suivant la composition du ménage, le besoin d’aide
lié au handicap est augmenté ou réduit :
– s’il
y a d’autres adultes dans le ménage, la déduction est de 33% pour un ou deux adultes
supplémentaires et de 45% à partir du troisième. Les jeunes de moins de 25 ans
ne sont pas pris en compte;
– s’il
y a dans le ménage des enfants mineurs ou des jeunes de moins de 25 ans en
formation, le supplément est de 25 % pour le premier enfant et de 12,5 % pour
chaque enfant suivant. Si les enfants ou les jeunes ne résident chez l’assuré
qu’à temps partiel (par ex. en cas de séparation ou de divorce), la réduction
est propor-tionnelle ;
– les
jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas en formation ne sont pris en compte
ni pour les suppléments ni pour les réductions.
Aucune réduction ou
augmentation n’est octroyée dans le sous-domaine Administration s’il y a dans
le ménage d’autres adultes, des enfants mineurs ou des jeunes en formation.
In considerazione del fatto che l’assicurato ha assunto quale
assistente la signora __________ (che vive nella stessa abitazione
dell'assicurato e dunque fa parte della stessa economia domestica), con effetto
dal 1 ° agosto 2012, per 103 ore mensili, incluso il servizio notturno (cfr. doc.
V), l’UAI ha effettuato una riduzione del 33% per la presenza di uno o due
adulti nella stessa economia domestica.
Ovvero,
una riduzione di 20 minuti nel sottogruppo "pasti", di 10
minuti per "pulizia e ordine dell'alloggio", di 5 minuti per
"acquisti e commissioni", e di 3 minuti per "bucato/cura
dei vestiti" come risulta dal rapporto (cfr. doc. V, pti 2.2.3, 2.3.3,
2.4.4
e 2.5.3.).
Anche in
questo caso il TCA non ha ragioni per non ritenere corretto il calcolo
dell’amministrazione.
In conclusione,
alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le
circostante concrete, questo TCA ritiene corretto il contributo fissato
dall’amministrazione per le ore di assistenza effettivamente prestate pari ad
una media di CHF 4'669.13 mensili, rispettivamente CHF 56'029.60
annuali (cfr. doc. AI 191-2).
Va peraltro ricordato che secondo la
giurisprudenza un intervento dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della
persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa
appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
2.5
In data 20
febbraio 2013 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II+1/4).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Dalle
tavole processuali, in particolare dalla decisione di prestazione complementare
AI dell’11 gennaio 2013 si evince che il ricorrente, per il periodo dal 1°
gennaio 2013, ha entrate pari a fr. 37'853.--, inferiori alle uscite di fr.
45'847.-- (doc. II).
In tali
circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato non possiede
inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale
appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di
fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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