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Decisione

32.2013.32

L'Ufficio AI ha correttamente attribuito all'assicurato, beneficiario di un assegno di grande invalido di grado elevato, un contributo per l'assistenza relativo ad ore di assistenza effettivamente pre

6 novembre 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un

mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;

c.

il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a

LAMal.

Nel calcolo del contributo

per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o

semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni

d'aiuto (cpv. 2).

In deroga all'articolo 64

capoversi 1 e 2 LPGA, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun

contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo

alle cure secondo l'articolo 25a LAMal (cpv. 3).

Il

Consiglio federale stabilisce:

a.

gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il

contributo per l'assistenza;

b.

gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni

d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;

c.

i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro

secondo il CO, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le

prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente (cpv.

4).

Infine,

ai sensi dell’art. 42 septies cpv. 1 LAI, in deroga all'articolo 24 LPGA

il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in

cui l'assicurato rivendica tale diritto.

L'assicurato ha

diritto al contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto di cui dà

comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura (cpv. 2).

Il diritto si

estingue nel momento in cui l'assicurato:

a. non adempie più le

condizioni di cui all'articolo 42 quater;

b.

si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia

secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l'età di pensionamento;

oppure

c. decede (cpv. 3).

2.2. Secondo

l’art. 39e OAI cpv. 1 l’Ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile

riconosciuto in ore.

Il cpv. 2 prevede i limiti massimi di ore

mensili seguenti:

a.

per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere

a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione

dell'assegno per grandi invalidi:

1. 20 ore in caso di

grande invalidità di grado lieve,

Considerandi

2.

30 ore in caso di

grande invalidità di grado medio,

3.

40 ore in caso di

grande invalidità di grado elevato;

b. per prestazioni di

aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in

totale 60 ore;

c. per la sorveglianza

di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore.

Per

i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da

considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come

segue (cpv. 3):

a. per i sordociechi e i

sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita;

b. per i ciechi e gli

ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita;

c. per gli assicurati

con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37

capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita.

I limiti

massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte

che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto (cpv. 4).

L’art.

39.

f OAI fissa il contributo per l'assistenza a 32.80 franchi all'ora (cpv. 1 ).

Se

le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c

lettere e-g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo

per l'assistenza ammonta a 49.15 franchi all'ora (cpv. 2).

L'ufficio AI stabilisce il

contributo per l'assistenza per il servizio notturno in base all'intensità delle

prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a

87.40

franchi per notte (cpv. 3).

Per

l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei

prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33ter

LAVS (cpv. 4).

Infine, secondo l’art. 39g

cpv. 2 OAI l'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a:

a. 12 volte l'importo

mensile del contributo per l'assistenza;

b. 11 volte l'importo

mensile del contributo per l'assistenza, se:

1.

l'assicurato

convive con il coniuge, il partner registrato, il

convivente di fatto o un parente in linea retta, e

2.

la

persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce

a sua volta alcun assegno per grandi invalidi.

2.3

La Circolare UFAS sul

contributo d’assistenza, in vigore dal 1° gennaio 2013, fornisce le seguenti

indicazioni sul calcolo del contributo.

In

particolare la cifra 4005 prevede:

" (…)

Le besoin d’aide est calculé au moyen d’un

instrument d’enquête standardisé (FAKT) pour les prestations d’aide directes et

indirectes. Sont reconnues comme aide directe, outre les prestations destinées

à soutenir ou à réaliser des activités, les prestations qui compensent des

troubles de l’audition ou de la vue (interprétation, alphabet manuel, lecture).

Sont reconnus comme aide indirecte les instructions, le contrôle et la

surveillance lors de l’exécution des activités.

Dans le cadre de l’enquête, tous les besoins sont

recensés, indépendamment de la personne qui fournit l’aide pour le moment

(cifra 4006).

L’aide nécessaire fournie jusqu’ici gratuitement par

des collègues sur le lieu de travail (coups de main, etc.), par ex., est prise

en compte. Il ne faut pas chercher à savoir si l’assuré a l’intention de

rémunérer ces services à l’avenir (cifra 4007).

L’élément déterminant est l’aide qui est rendue

nécessaire par la situation liée au handicap, que cette aide soit effectivement

utilisée ou non. Les éléments individuels sont laissés de côté (par ex. la

fréquence à laquelle l’assuré se douche effectivement)” (cifra 4008).

Per quanto riguarda la suddivisione in gradi delle diverse attività

la cifra 4009 recita:

"

(…)

Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin

d’aide est divisé en cinq degrés, auxquels correspondent des valeurs en temps

pour le besoin d’aide (depuis le degré 0 = pas besoin d’aide, autonomie totale,

jusqu’au degré 4 = besoin d’aide pour tout, aucune autonomie). Les degrés, avec

les fourchettes correspondantes, sont saisis par domaine. Ils sont décrits à

l’annexe 3.

Le degré 0 s’applique quand l’assuré est autonome

(éventuellement grâce à des moyens auxiliaires) et n’a pas besoin d’aide (cifra

4010).

Le degré 1 s’applique quand il s’agit uniquement

d’une aide minime ou sporadique, mais régulière au sens de la contribution

d’assistance. Il comprend donc l’aide directe ou indirecte dont l’importance

est modeste ou qui n’est nécessaire que de temps à autre. Ce degré comprend

aussi l’aide qui ne peut pas être prise en compte dans l’API en raison du

manque de régularité ou qui n’est pas pertinente pour l’évaluation de

l’impotence. A ce degré l’assuré peut presque tout faire lui-même, mais il a

besoin ponctuelle-ment d’une aide directe ou indirecte.

Exemples

pédicure, sinon autonome;

hacher des morceaux de viande très durs;

contrôler qu’il ferme les fenêtres;

donner des instructions par rapport à l’heure du

cou-cher;

faire un trait de crayon pour le maquillage (cifra

4011) .

Le degré 2 s’applique quand l’assuré a besoin d’aide

pour plusieurs (= quelques, certains, différents) actes, mais qu’il peut encore

faire des choses par lui-même. Au degré 2, l’assuré peut exécuter lui-même une

partie des actes, mais pour le reste il a besoin d’une aide directe ou

d’instructions et de contrôles permanents (entre-temps il exécute certains

actes de manière autonome).

Exemples

– il faut dire à l’assuré quels vêtements sont

adaptés au temps ou aux circonstances et contrôler que ceux qu’il a choisis (en

l’absence de l’assistant) conviennent;

– l’assuré peut se laver et se sécher le haut du

corps, mais a besoin d’aide pour le bas ;

– l’assuré peut préparer des petits repas ou des

repas froids, mais a besoin d’aide pour éplucher et faire cuire (cifra 4012).

Le degré 3 s’applique quand l’assuré ne peut

participer que de façon minime aux différents actes ou n’apporter qu’une

modeste contribution pour faciliter l’exécution de la tâche. Au degré 3,

l’assuré a besoin d’aide pour la majorité des actes, il ne peut faire que de

petites choses, il a besoin de beaucoup d’aide directe ou d’une surveillance

fréquente (l’assistant doit donner des instructions et accompagner directement

la plupart des actes).

Exemples

l’assuré ne peut prendre que de petites choses –

des sous-vêtements – dans un tiroir ou sur une étagère;

l’assuré ne peut pas manger avec des couverts, mais

peut amener lui-même quelque chose, comme des biscuits, à la bouche;

l’assuré peut s’asseoir seul sous la douche;

l’assuré peut se tenir debout pour s’habiller;

l’assuré peut dicter des textes, mais est incapable

de se servir de moyens auxiliaires électroniques, de sorte qu’il faut tout

écrire et lire pour lui;

l’assuré se déplace sans but dans l’appartement, il

ne sait souvent plus où il en est et doit sans cesse être ra-mené à table ou

sur le canapé (cifra 4013).

Le degré 4 s’applique quand une contribution modeste

à un acte ou une aide pour son exécution n’est plus possible Au degré 4,

l’assuré a besoin d’une aide complète et per-manente pour tout, il ne peut rien

faire de manière auto-nome, il a besoin d’une aide directe complète ou

d’instructions permanentes et de surveillance constante pour tous les actes.

Exemple

-

l’assuré sort les vêtements de l’armoire, mais

l’assistant doit toujours être présent pour le surveiller et donner des

instructions;

-

il faut donner à manger et à boire à l’assuré;

-

l’assuré ne peut pas rester assis seul sous la

douche;

-

l’assuré ne peut pas se tenir debout pour

s’habiller;

-

l’assuré ne peut ni lire ni écrire et n’a aucune

idée de la valeur de l’argent;

-

l’assuré a des gestes compulsifs ou des blocages

impor-tants (par ex. il dévide tout le rouleau de papier WC, a peur de tirer la

chasse ou n’arrête pas de se laver les mains), de sorte que l’assistant doit

être présent en per-manence pour le stopper ou le stimuler (cifra 4014).

Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en

différentes activités. Pour chacune d’entre elles, il faut décider dans quel

degré classer l’assuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le

total des valeurs en minutes correspondant à chaque activité donne le degré

dans le domaine ou le sous-domaine en question (au moyen du tableau figurant à

l’annexe 3)” (cifra 4015).

Secondo

la cifra 4101:

"

(…)

Afin de déterminer le degré nécessaire pour chaque

prestation d’aide, l’office AI prend en compte les déclarations de l’assuré,

les remarques de la personne chargée de l’enquête et les valeurs résultant de

la pratique. Le FAKT contient des exemples de cas permettant de standardiser au

maximum les relevés. Ces exemples se trouvent aussi dans le document « Description

des degrés ».

Per

quanto riguarda il formulario Fakt, la cifra 6019 indica quanto segue:

" (…)

Pour l’instruction, l’office AI utilise le

formulaire FAKT. Pour l’enquête sur place, il peut également utiliser le

formulaire d’enquête sur papier, mais les remarques et classifications saisies

devront ensuite être reportées dans le FAKT. Ce dernier est un instrument d’évaluation

qui fait office de rapport d’enquête, calcule la contribution d’assistance et

synthétise les principales informations nécessaires à la prise de décision. Il

doit être sauvegardé à l’office AI et conservé pendant au moins une année. En

outre, une copie papier de tout le FAKT est conservée dans le dossier”.

2.4

Nella presente fattispecie l’Ufficio AI ha fondato la propria

decisione in primo luogo sull’auto-dichiarazione compilata dall’assicurato il

21.

maggio 2012 (doc. AI 169-1) e sugli accertamenti svolti dall’amministrazione

e riassunti nella tabella riprodotta nella decisione impugnata che prevede un

contributo -dal 1° maggio 2012 - per l'assistenza relativo ad ore di assistenza

effettivamente prestate pari ad una media di CHF 4'669.13 mensili,

rispettivamente CHF 56'029.60 annuali (cfr. doc. AI 191-2).

In merito

alle contestazioni sui tempi necessari nel fornire le prestazioni

d'aiuto, il TCA rileva quanto segue:

1.

Compimento degli atti ordinari della vita

-

vestirsi/svestirsi (pto.1.1.): il

TCA conferma la correttezza del livello 3. Come rilevato anche

dall’assistente sociale (doc. V 2) il livello 4 elenca situazioni contraddistinte

da deficit mentale, assente nel caso concreto, che impedisce la scelta degli

indumenti, la selezione e la preparazione. L’assicurato è invece in grado di scegliere la tenuta adatta e si può esprimere

senza alcuna difficoltà. Questa autonomia corrisponde al livello 3.

Il risultato finale secondo il sistema FAKT è dunque di livello 3 e

48.

minuti (doc. V).

-

alzarsi/sedersi/sdraiarsi/spostarsi in casa (pto.1.2.):

l’amministrazione ha riconosciuto il livello 2 per

la "mobilità (in casa, pto. 1.2.2.)", in quanto l'assicurato si

sposta con una sedia a rotelle elettrica e necessita di aiuto per porte e

finestre.

Per

tale livello è riconosciuto un fabbisogno di 5 minuti.

Il TCA

non ha ragione per scostarsi dalle conclusioni dell’assistente sociale, infatti

i livelli 3 e 4 descrivono situazioni di maggiore

dipendenza (anche mentale).

Il

risultato finale secondo il sistema FAKT è dunque di livello 3 con necessità di

aiuto di 35 minuti al giorno (doc. V).

- mangiare

e bere (pto. 1.3.2.): anche in questo caso non vi

sono ragioni per non ritenere corretto il livello 3, corrispondente ad un aiuto

di 37 minuti al giorno.

L’insorgente può servirsi di una posata fissata all'ortesi della

mano e può portare i bocconi alla bocca. Egli beve con la cannuccia se il

bicchiere è sul tavolo. Viene fissato inoltre un livello 3 finale con il

riconoscimento di 47 minuti giornalieri.

Il

livello 4 postulato dal ricorrente descrive, per contro, situazioni di maggiore

dipendenza non realizzate nel caso concreto (doc. V).

Su questo

punto nell'auto-dichiarazione del 21 maggio 2012 RI 1 aveva anch’egli indicato

il grado 3 (doc. V).

2.

Assistenti

Nella

decisione impugnata non è stata ritenuta necessaria la presenza di due

assistenti negli atti di vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/sdraiarsi, nel

fare la doccia o per espletare bisogni corporali, contrariamente a quanto

richiesto invece dall’assicurato (doc. I). Secondo la patrocinatrice di RI 1 non è sufficiente un solido appoggio per reggersi in piedi, ma

occorre che vi siano due assistenti “perché se perde l’equilibrio una

persona sola, se non è di costituzione forte (cosa rara nel settore sanitario),

non riesce a reggerlo”. Ciò che condurrebbe ad un aumento del contributo di

assitenza di 2 ore al giorno (fr. 1'970.80) (doc. I,

pag. 4).

Nelle

annotazioni del 14 gennaio 2013 la consulente ha negato la necessità di due

assistenti, sullla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

Durante l’incontro, al quale era presente l’assistente sociale

della __________, signora __________, il signor RI 1 ha evidenziato le sue

capacità residue e il suo lavoro costante per poterle mantenere e migliorare.

Egli stesso ha trovato soluzioni geniali per semplificare il lavoro di chi

l’aiuta giornalmente nelle cure personali. Ha allestito l’appartamento di sua

proprietà con tutti gli accorgimenti necessari ad offrirgli la maggiore autonomia

possibile. Un’allieva dell’Ecole Supérieur en Education Sociale di __________,

nel 2011 ha svolto il suo lavoro di diploma seguendo il signor RI 1 nella

quotidianità e ha documentato i vari momenti in un video. Il signor RI 1 mi ha

consegnato una copia del video che ho visionato con interesse. L’allieva, per

esempio, riesce da sola ad aiutare il signor RI 1 a passare dalla carrozzella

al sedile dell’automobile. Il signor RI 1 è alto 2 m e pesa 110 kg mentre la giovane allieva ha una statura di poco superiore ad 1m e 60.

Dal colloquio è emerso, per come io ho compreso, che il signor RI

1.

può mantenere la posizione eretta se dispone di un solido appoggio.

Facendo riferimento a questa descrizione non ho ritenuto fosse il

caso di indicare la necessità della presenza di due assistenti al momento di

vestirsi/svestirsi, nell’alzarsi/sedersi/sdraiarsi, nel fare la doccia o

espletare i bisogni corporali così come richiede l’assicurato nelle

osservazioni al progetto.

Al momento della compilazione del FAKT avevo telefonato al signor RI

1.

per ulteriori dettagli e anche in questa occasione non mi è stata riferita la

necessità di due assistenti in diversi momenti indicati dall’assicurato solo in

seguito.

Per maggiore chiarezza ho telefonato al signor __________,

responsabile di __________ il servizio che garantisce le cure di base

all’assicurato. Il signor __________ mi spiega che normalmente, un’assistente

riesce a mobilizzare il signor RI 1 senza necessitare dell’aiuto di un’altra

persona. Raramente, e sottolinea raramente, si recano a domicilio due

assistenti di __________. Il signor __________ riferisce inoltre che il signor RI

1.

ha un badante che non è incaricato delle cure personali, ma può dare una mano

nel caso vi fosse la necessità (in particolare se l’assicurato non sta bene).

In base alle indicazioni fin qui riportate la necessità di aiuto

di due assistenti in ogni operazione di mobilizzazione del signor RI 1 non

sussiste. Come ha indicato l’assicurato anche durante il giorno necessita di

cambiare posizione per cui, la persona che assiste l’assicurato deve

provvedere. Se nel video si osserva una giovane allieva, senza formazione

specifica, aiutando il signor RI 1 nel cambio di posizione, è lecito supporre

che professioniste delle cure lo possano ugualmente fare” (doc. 188-1/2).

Tali conclusioni sono confermate

anche dal medico del SMR, Dr. __________ il 17 gennaio 2013 (doc. AI 192-1).

Questo

Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere

in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la

quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri

concreti.

3.

Frequenza del centro

diurno

Nella

decisione impugnata l’UAI ha effettuato una riduzione di 1.5 giorni alla

settimana perché l’assicurato frequenta un giorno e mezzo alla settimana il

Centro diurno, __________ (doc. AI 190-2, doc. V). Circostanza che l’assicurato

ha indicato nell’auto-dichiarazione (doc. AI 169-2).

Il ricorrente ha

contestato questa riduzione, in quanto non risulta che gli sia stato

riconosciuto il bisogno di aiuto massimo giusta l’art. 39e cpv. 4 OAI (doc. I,

pag. 4).

Tuttavia,

la cifra 4022 della Circolare UFAS prevede:

"

Lors d’un séjour dans une institution (atelier,

centre de jour ou de réadaptation, école spéciale), le besoin d’aide est réduit

de 10% par jour pour les sous-domaines Se lever, s’asseoir et se coucher;

Manger et boire et Aller aux toi-lettes, ainsi que pour Prise et administration

de médica-ments; Gouttes ou pommade ophtalmiques; Prophylaxie des escarres de

décubitus; Soin des escarres de décubi-tus; Epidermolyse bulleuse; Thérapie

respiratoire et Aspi-ration laryngée."

Inoltre,

come evidenziato dall’UAI la riduzione del 15% (pari a un giorno e mezzo) è comunque

più favorevole all’assicurato in quanto la cifra 4099 della Circolare UFAS prevede

che le mezze giornate sono da calcolare come giornate intere (doc. V).

Il TCA non ha dunque motivi

per distanziarsi dal calcolo dell’amministrazione.

4.

Riduzione per

persone adulte nella stessa economia domestica

In sede ricorsuale il

legale dell’assicurato ha contestato la riduzione effettuata “per persona

adulta che vive nella stessa economia domestica”, in quanto RI 1 non

convive con il coniuge, partner registrato o convivente di fatto o parente in

linea retta, come richiesto dall’art. 39g OAI (doc. I, pag. 5).

L’UAI in

risposta ha tuttavia precisato che il bisogno di aiuto del signor RI 1 è stato

stabilito dall'amministrazione su base annua di 12 mesi (cfr. doc. AI 190-2), e

non su 11 mesi giusta l'art. 39g cpv. 2 lett. a OAI e secondo la nota marginale

n. 4111 della Circolare CCA.

La

cifra 4030 della Circolare UFAS prevede tuttavia quanto segue :

" (…)

Suivant la composition du ménage, le besoin d’aide

lié au handicap est augmenté ou réduit :

– s’il

y a d’autres adultes dans le ménage, la déduction est de 33% pour un ou deux adultes

supplémentaires et de 45% à partir du troisième. Les jeunes de moins de 25 ans

ne sont pas pris en compte;

– s’il

y a dans le ménage des enfants mineurs ou des jeunes de moins de 25 ans en

formation, le supplément est de 25 % pour le premier enfant et de 12,5 % pour

chaque enfant suivant. Si les enfants ou les jeunes ne résident chez l’assuré

qu’à temps partiel (par ex. en cas de séparation ou de divorce), la réduction

est propor-tionnelle ;

– les

jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas en formation ne sont pris en compte

ni pour les suppléments ni pour les réductions.

Aucune réduction ou

augmentation n’est octroyée dans le sous-domaine Administration s’il y a dans

le ménage d’autres adultes, des enfants mineurs ou des jeunes en formation.

In considerazione del fatto che l’assicurato ha assunto quale

assistente la signora __________ (che vive nella stessa abitazione

dell'assicurato e dunque fa parte della stessa economia domestica), con effetto

dal 1 ° agosto 2012, per 103 ore mensili, incluso il servizio notturno (cfr. doc.

V), l’UAI ha effettuato una riduzione del 33% per la presenza di uno o due

adulti nella stessa economia domestica.

Ovvero,

una riduzione di 20 minuti nel sottogruppo "pasti", di 10

minuti per "pulizia e ordine dell'alloggio", di 5 minuti per

"acquisti e commissioni", e di 3 minuti per "bucato/cura

dei vestiti" come risulta dal rapporto (cfr. doc. V, pti 2.2.3, 2.3.3,

2.4.4

e 2.5.3.).

Anche in

questo caso il TCA non ha ragioni per non ritenere corretto il calcolo

dell’amministrazione.

In conclusione,

alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le

circostante concrete, questo TCA ritiene corretto il contributo fissato

dall’amministrazione per le ore di assistenza effettivamente prestate pari ad

una media di CHF 4'669.13 mensili, rispettivamente CHF 56'029.60

annuali (cfr. doc. AI 191-2).

Va peraltro ricordato che secondo la

giurisprudenza un intervento dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa

appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

2.5

In data 20

febbraio 2013 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II+1/4).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Dalle

tavole processuali, in particolare dalla decisione di prestazione complementare

AI dell’11 gennaio 2013 si evince che il ricorrente, per il periodo dal 1°

gennaio 2013, ha entrate pari a fr. 37'853.--, inferiori alle uscite di fr.

45'847.-- (doc. II).

In tali

circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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