32.2013.33
Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità sufficiente; valutata la documentazione medica prodotta col ricorso, su proposta dell'Ufficio AI, il TCA gli rinvia gli atti per accertamenti ult
22 luglio 2013Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.33
Data decisione, Autorità:
22.07.2013, TCA
Titolo:
Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità sufficiente; valutata la documentazione medica prodotta col ricorso, su proposta dell'Ufficio AI, il TCA gli rinvia gli atti per accertamenti ulteriori
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.33
FC/sc
Lugano
22 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2013
di
RI 1
contro
la decisione del 25 gennaio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1960, di formazione muratore, nel mese di maggio 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando di essere affetto da esiti di un
infortunio patito nel marzo 2006 (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti del
caso, con decisione del 25 gennaio 2013, confermativa di un progetto del 17
luglio 2012 (doc. AI 70 e 99), l’Ufficio AI ha respinto la domanda avendo
determinato un grado di invalidità del 38% e, quindi, insufficiente per la
concessione di una rendita di invalidità.
1.2. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, allegando due certificati del medico
curante e documentazione relativa al periodo di accertamento professionale effettuato,
ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e chiesto in
sostanza l’attribuzione di almeno un quarto di rendita.
1.3. Nella
risposta 28 febbraio 2013 l’amministrazione, riferendosi all’allegata annotazione
del SMR, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti per espletare ulteriori accertamenti di natura medica (IV). Con
scritto 28 marzo 2013 l’Ufficio AI ha prodotto un certificato del medico curante
dell’assicurato (VIII).
1.4. Con
prese di posizione del 20 marzo, 5 aprile, 18 maggio,
1°
e 13 giugno 2013 il ricorrente si è ulteriormente confermato nelle proprie domande
e allegazioni, sollecitando la resa di una decisione (VI, X, XII, XIII).
Con
osservazioni 6 giugno 2013 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di rinvio atti
per effettuare ulteriori accertamenti medici e il richiamo dell’incarto dall’assicuratore
infortuni (XV).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione ha respinto la domanda
di prestazioni dell’assicurato fissando un grado di invalidità del 38%.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]
almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 2003, p. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del
29 settembre 1998)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; I 148/98 del 29 settembre 1998; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.5. Nell’evenienza concreta, ricevuta la domanda di prestazioni,
l’amministrazione ha richiamato gli atti dell’assicuratore LAINF in relazione
ad infortuni patiti dall’assicurato il 25 agosto 2003 (con una lesione al
ginocchio destro) e il 10 marzo 2006 (con trauma cranico, frattura del polso
sinistro e lesione alla colonna vertebrale). Ha quindi esaminato i vari certificati
medici agli atti, in particolare quelli resi dal dr. __________, neurologo (per
il quale a far tempo dal mese di ottobre 2006 l’assicurato era di nuovo abile
al 50% e dopo un mese in misura completa, doc. AI 71-1 e 80) e quelli del
medico curante dr. __________, generalista. Nel suo rapporto del 16 settembre
2010 il dr. __________, psichiatra, ha attestato la presenza di una “sindrome
da disadattamento, reazione depressiva prolungata” non esprimendosi tuttavia
sulla capacità lavorativa (doc. AI 22-6). Dal canto suo la __________, valutando
gli esiti dell’infortunio, ha dichiarato l’assicurato nuovamente abile in
misura completa dal 4 febbraio 2008 (doc. AI 19). Nelle sue annotazioni del 3 novembre
2010 il medico SMR ha esposto quanto segue:
"
Il 10.03.06 mentre
lavorava in un cantiere edile l'A. cadeva a testa in giù da un'altezza di
due metri procurandosi un trauma cranico con frattura cranica frontale.
II 25.01.08 la __________ comunica che l'A. è stato
dichiarato abile al lavoro in misura completa dal 04.02.08.
II 16.03.10 il dottor __________ radiologo referta TC
cerebrale in cui conclude TC nella norma, tuttavia gli spazi subaracnoidali
a livello della convessità sono lievemente allargati in ambito di atrofia o pre
atrofia aspecifica (d'origine post traumatica oppure uso/abuso di medicine o
sostanze, oppure di natura ereditaria).
II 20.04.10 la dottoressa ____________________
logopedista e neuropsicologa attesta la valutazione neuropsicologica
effettuata il 14.04.10 evidenzia una compromissione di grado medio: la relazione
con l'infortunio del 2006 è verosimile anche se fattori psicologici in buona
parte reattivi alla situazione attuale ma eventualmente anche precedenti,
concorrono molto probabilmente a complicare il quadro. La ripresa di un lavoro
dovrebbe avvenire in maniera progressiva idealmente in una situazione semi
protetta.
II 10.07.10 il dottor __________ medico curante attesta
deficit neuropsicologico importante post traumatico, politrauma con frattura
cranica, commozione cerebrale, frattura D316, frattura polso, depressione post
traumatica. Ritiene la prognosi valetudinaria poco favorevole considerando
che tutti i tentativi di ripresa lavorativa sono falliti dopo pochi giorni o
qualche settimana. Ritiene necessarie cure psicoterapiche regolari.
II 16.09.10 il dottor __________ psichiatra attesta sindrome
da diradamento, reazione depressiva prolungata IL 20% nell'attività abituale
di muratore.
Procedere
Considerando la probabile persistenza della
compromissione dello stato di salute con ripercussioni sul grado valetudinario
nonostante la risoluzione della __________, chiedere valutazione specialistica
polidisciplinare in ambito SAM finalizzata a:
• descrizione dello stato di salute
attuale, della sua evoluzione dall'esordio della patologia ad oggi, delle
prospettive prognostiche e degli interventi ipotizzabili finalizzati al
miglioramento del quadro valetudinario;
• descrizione delle risorse presenti e
degli eventuali limiti funzionali nell'attività consueta e in altre
eventualmente esigibili;
• è inoltre importante definire
l'eziopatogenesi di quanto rilevato; se cioè la problematica è riconducibile
unicamente all'evento traumatico o se intervengono fattori extrainfortunistici."
(doc. AI 24/1)
L’amministrazione
ha quindi ordinato l’esecuzione di una valutazione pluridisciplinare a cura del
SAM, il quale, effettuate valutazioni specialistiche in ambito psichiatrico (dr.ssa
__________, reumatologico (dr. __________) e neurologico (dr. __________),
nella perizia del 14 aprile 2011 ha posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Deficit cognitivo di grado medio con/su:
- pregresso trauma cranico, 10.3.2006;
- pregressa frattura cranica
frontale con irradiazione nel seno frontale e nell'etmoide a sin.
Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata
(ICD-10 F 43.21).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Gonalgie bilaterali con/su:
- iniziali alterazioni di tipo degenerativo;
- pregressi interventi artroscopici
di meniscectomia (13.2.2004 a ds.; a sin. data sconosciuta).
Sindrome toracovertebrale con/su:
- pregresse minime fratture
d'impressione dei corpi vertebrali Th3, TM e Th5 (10.3.2006);
- senza grosse deformazioni statiche;
- disturbo di assimilazione lombosacrale con
lombalizzazione di S1;
- discopatia prevalentemente del
penultimo disco lombare con osteocondrosi e spondilosi.
Lievi cefalee postraumatiche di tipo tensivo.
Pregressa frattura del radio lococlassico a sin.
(…)" (doc. AI 29/17)
ponendo
le seguenti valutazioni e conclusioni:
"
(…)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. presenta una capacità lavorativa del 60% come
muratore e capo-muratore.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una
capacità lavorativa dell'80% dal novembre 2009. La prognosi è favorevole e si
consiglia una presa a carico psichiatrica. Inoltre è terapeutico anche il
reinserirsi a livello lavorativo per permettere all'A. di recuperare la propria
sicurezza, l'autostima e l'identità sociale. L'A. presenta una fragilità ed una
vulnerabilità psichica che lo rendono facilmente suscettibile allo stress e con
il rischio di scompensi psichici.
Dal punto di vista reumatologico l'A. è totalmente
abile al lavoro.
Dal punto di vista neurologico a causa dei deficit
cognitivi di grado medio (concernenti la memoria, l'attenzione, la capacità di
comprensione e la presenza di deficit esecutivi), l'A. presenta una capacita
lavorativa del 60%, come muratore indipendente e capomuratore. Lavorando
invece in modo non indipendente, nell'ambito di un gruppo di più persone,
potendo lavorare in collaborazione con un collega, l'A. raggiunge una capacità
lavorativa del 70%. Dopo un riallenamento questa capacità lavorativa potrebbe
anche aumentare.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del
60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come muratore
indipendente e capo-muratore da inizio agosto 2006 (dal 10.3.2006 vi è una
prolungata incapacità lavorativa al 100% dovuta all'incidente, ai controlli ed
al ricovero ospedaliero per un problema gastrointestinale) e continua. E'
presente, invece, una capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto) come muratore non indipendente (lavorando in
un gruppo di più persone, con la possibilità di collaborare con un collega e
svolgendo lavori semplici ed intellettualmente non complessi) sempre da inizio
agosto 2006 e continua.
In futuro non è da prevedere un miglioramento della
sopraccitata capacità lavorativa.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Si consiglia un aiuto al collocamento ed un
riallenamento lavorativo. Una ripresa lavorativa è anche terapeutica.
Dal punto di vista psichiatrico I'A. raggiunge una
capacità lavorativa dell'80% (come discusso precedentemente).
Dal punto di vista reumatologico l'A. è totalmente
abile al lavoro.
Dal punto di vista neurologico l'A. raggiunge una
capacità lavorativa del 70% in un lavoro da svolgere in collaborazione con un
collega ed in un gruppo.
Globalmente l'A. raggiunge una capacità lavorativa del
70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in
un'attività da svolgere in gruppo, in collaborazione con un collega; deve
trattarsi di un'attività semplice ed intellettualmente non complessa; questa
capacità lavorativa è presente da agosto 2006 e continua. Precedentemente vi è
stata una capacità lavorativa dello 0% dal 10.3.2006 (incidente) sino a fine
luglio 2006 (dimissione ospedaliera dopo un evento a livello intestinale).
Si consiglia una presa a carico psichiatrica ed un
riallenamento lavorativo. Grazie a queste misure è possibile che la capacità
lavorativa in un'attività adatta possa migliorare; è poco probabile che possa
raggiungere il 100%."
(doc. AI 29/22-23)
Nel
rapporto finale 27 aprile 2011 il medico SMR dr. __________ ha fatto proprie le
conclusioni del SAM (doc. 31), precisando ulteriormente in data 25 maggio 2011
che erano da considerare esigibili attività con carico massimo di 25 Kg (doc. AI 37). Il 5 luglio 2011 il medico SMR ha ulteriormente precisato che con limiti
funzionali si intendevano “disturbi di memoria (deficit di apprendimento e
rievocazione), deficit attentivi (rallentamento e difficoltà di
focalizzazione), deficit esecutivi (ridotte abilità strategiche e di
pianificazione), riduzione della capacità di comprensione”, dovendosi
altresì considerare la personalità dell’assicurato poco differenziata con ridotte
capacità relazionali e adattive (doc. AI 42).
Dopo
aver interpellato il consulente professionale, il quale ha concluso per un
grado di invalidità del 38% (doc. AI 38), l’Ufficio AI ha comunicato
all’assicurato la necessità di procedere ad un accertamento professionale
presso il Centro Accertamento Professionale (CAP) di __________ dal 3 ottobre
al 28 ottobre 2011 e successivamente nuovamente presso il Centro professionale
e sociale __________ dal 7 novembre 2011 al 10 maggio 2012, con contemporanea
concessione delle indennità giornaliere (doc. AI 52 e 53, 57). In un rapporto
del 7 novembre 2011 i responsabili del CAP hanno concluso:
"
(…)
Conclusioni e proposte
L'accertamento ha permesso di evidenziare che
- I'A. potrebbe svolgere un'attività
lavorativa semplice in qualità di aiuto con una presenza giornaliera completa
ma con un rendimento inizialmente stimato attorno al 50%
- necessita di un periodo in cui
prepararsi all'esercizio di una nuova attività, comprendere le mansioni attribuitegli
e familiarizzare con l'esercizio delle stesse
- la precedente attività o
lavori simili risultano difficilmente concretizzabili perché necessitanti lo
svolgimento di compiti in serie (singole attività che dipendono l'una
dall'altra e che di conseguenza richiedono delle facoltà cognitive e di pianificazione
che attualmente l'A. non riesce a garantire)."
(doc. AI 59/8)
Nel
rapporto di osservazione del 3 e 4 aprile 2012 dal canto loro i responsabili
del __________ sono giunti a conclusioni analoghe (doc. AI 64/2-3).
Sentito
il medico SMR (cfr. le Annotazioni del 22 giugno 2012 del medico SMR dr. __________,
psichiatra, doc. AI 67), e il consulente IP (doc AI 69), mediante progetto di
decisione del 17 luglio 2012, l’ Ufficio AI ha quindi ritenuto di dover
riconoscere un’inabilità lavorativa completa in ogni attività
dalla data dell’infortunio (10 marzo 2006) sino all’agosto 2006 e, quindi, del
40% nell’attività abituale quale muratore e del 30% in attività adeguate, con
conseguente grado di invalidità del 38% e, quindi, di grado inferiore al grado
minimo sufficiente per la concessione di una rendita di invalidità (doc. AI 70).
L’assicurato
si è opposto a tale progetto e il suo curante ha affermato in data 2 agosto
2012 quanto segue:
"
Con la presente mi
riferisco alla vostra decisione dell'AI.
Come medico di famiglia non la posso condividere.
Conosco il paziente dal 1996, prima quando era marito,
padre di famiglia e muratore con un lavoro regolare.
Dopo la separazione della moglie è stato in grande
difficoltà psicologica.
Dopo l'infortunio del 10.03.2006 ha avuto un ulteriore
peggioramento delle sue condizioni psichiche-mentali.
Gli accertamenti neuropsicologici confermano un deficit
cognitivo di grado medio (concentrazione-memoria).
Anche dalla valutazione del centro d'accertamento
professionale (ottobre 2011) risulta un rendimento lavorativo del 50%.
Il calcolo dell'AI dell'incapacità lavorativa del 38%
ha accentuato comprensibilmente la componente depressiva. E' disperato e
rischia di scompensare ulteriormente con tendenza a comportamenti aggressivi e
impetuosi. Sono d'accordo per una presa a carico psichiatrica intensa con
colloqui e farmacoterapia.
Una ripresa lavorativa regolare è impensabile in questo
momento. I vari tentativi di integrarsi in un contesto lavorativo sono sempre
falliti a causa delle sue difficoltà di concentrazione e apprendimento.
Chiedo all'AI di dare il tempo necessario al paziente
di seguire una psicoterapia e farmacoterapia e di valutare in seguito (dopo 1
anno) il risultato.
Nel frattempo dovrebbe percepire una rendita."
(doc. AI 80/1-2)
Nel
frattempo l’Ufficio AI ha concesso all’assicurato un lavoro a titolo di prova a
norma dell’art. 18a LAI presso il Municipio di __________, da svolgersi dal 20
agosto al 20 novembre 2012 (doc. AI 88), poi prolungato con comunicazione del
22 novembre 2012 sino al 22 febbraio 2013 (doc. AI 94 e 96).
Con
provvedimento del 25 gennaio 2012 l’Ufficio AI, non ritenendo comprovati elementi
atti a determinare una rivalutazione clinica della capacità lavorativa, ha
confermato il progetto di decisione (doc. AI 99).
Di
fronte al TCA, il ricorrente ha prodotto il rapporto 18 febbraio 2013 del consulente
AI con riferimento al periodo di lavoro a titolo di prova presso il comune di __________
concludente come segue:
"
(…)
Commento sugli obiettivi e il loro
raggiungimento
Fatti
I margini di miglioramento auspicati non sono stati
raggiunti poiché l'A. appare dispersivo e lento nell'esecuzione.
Il rendimento risulta basso (difficile da quantificare
in che misura).
L'A. investe molte energie nella preparazione, nella
valutazione del lavoro da intraprendere e questo contribuisce ad allungare i
tempi di esecuzione. Tende a voler eseguire i lavoro adottando la sua modalità
di lavoro, discostandosi dal modo di operare dei colleghi. (…)" (doc. A3)
nonché
un rapporto 18 febbraio 2013 del dr. __________ attestante:
"
Con la presente mi
riferisco alla vostra decisione recente di riconoscere un grado di invalidità
del 38%, quindi di non percepire nulla.
È una decisione incomprensibile.
Il paziente è in condizioni psico-fisiche precarie.
Non è più in grado di svolgere un lavoro con i ritmi di
oggi richiesti.
Sta svolgendo uno stage di prova (comune di __________).
Non è nemmeno stata presa in considerazione la
valutazione fatta su questa prova di lavoro (perché è ancora in corso fino alla
fine di febbraio).
Questa decisione è destinata ad aumentare i problemi
psichici del mio paziente. Chiedo di rivalutare il caso dopo la fine dello
stage di lavoro e la sua valutazione." (doc. A5)
Il
curante ha ulteriormente precisato in data 11 marzo 2013:
"
Mi riferisco alla
lettera del 22.02.13.
Anamnesi:
caduto il 13.12.12 con forte contusione della mano sx.
PS __________ forte contusione, inabilità lavorativa al
100% dal 13.12.12 al 16.12.12. Ripresa il 17.12.12.
In seguito miglioramento.
Inizio febbraio acutizzazione dei dolori con flessione
volare e supinazione/pronazione limitata.
Ho rimesso la stecca, inizio fisioterapia dal terapista
__________. Inabilità al 100% dal 7.02.13 per un periodo ancora indeterminato.
Prossima consultazione il 27.03.13." (doc. AI 106)
In
proposito il medico SMR dr. __________, psichiatra, ha affermato il 28 febbraio
2013 che era necessario “procedere con un aggiornamento completo degli atti
medici, soprattutto __________ alla luce della recente notifica d’infortunio”
(doc. IV). Di conseguenza, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la
retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici
(IV). Con osservazioni del 6 giugno 2013 ha confermato tale richiesta, giustificata anche dal fatto che successivamente al periodo di lavoro a titolo di prova
svolto dall’assicurato presso il comune di Pianezzo sino al 22 febbraio 2013
nessun medico si era pronunciato in merito all’evoluzione della residua capacità
lavorativa (XV).
Il
ricorrente ha prodotto copia del certificato d’infortunio 13 dicembre 2012 attestante
un’inabilità lavorativa sino al 19 maggio 2013 (doc. B).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Meyer Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001; DTF 130 V 352).
2.7. Nella
fattispecie, l’Ufficio AI, sulla base della perizia SAM, ha sostanzialmente
ritenuto di dover riconoscere un’inabilità lavorativa completa
in ogni attività dal 10 marzo 2006 (data dell’infortunio in cui l’assicurato ha
riportato un trauma cranico e altre lesioni) sino al mese di agosto 2006 e,
quindi, del 40% nell’attività abituale quale muratore e del 30% in attività adeguate
(con conseguente grado di invalidità del 38%) a dipendenza del diagnosticato
deficit cognitivo di grado medio su pregresso trauma cranico e della sindrome
da disadattamento, reazione depressiva prolungata. L’amministrazione
si è basata essenzialmente sulle certificazioni acquisite agli atti, sulla
perizia SAM e sul rapporto finale del 27 aprile 2011 (completato
in data 25 maggio e 5 luglio 2011, doc. AI 31, 37-1, 42-1) del medico SMR dr. __________.
Tale tesi è
contestata dal ricorrente, il quale, riferendosi ai certificati del dr. __________
e dei rapporti relativi al periodo di accertamento professionale presso il __________,
sostiene in sintesi di essere inabile al lavoro in misura superiore.
Ora,
ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in
concreto il 25 gennaio 2013 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti prodotti
con il ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto
si riferisce anche alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del
provvedimento contestato.
Al riguardo, visto
da un lato il certificato 18 febbraio 2013 del dr. __________ (doc. A/5 e
sopra consid. 2.5), appare in particolare verosimile che ancora prima
dell’emissione del provvedimento contestato l’interessato abbia sviluppato dei
problemi “psico-fisici”, verosimilmente di natura psichiatrica e neurologica, idonei
a limitare la sua capacità lavorativa in misura non trascurabile e potenzialmente
superiore a quella accertata nell’ambito della perizia SAM. Detta evoluzione
appare verosimilmente successiva alla perizia SAM del 14 aprile 2011 e, quindi,
di quasi due anni antecedente alla decisione contestata, e avrebbe pertanto dovuto
essere convenientemente indagata prima dell’emissione del provvedimento oggetto
di ricorso. La necessità di un accertamento ulteriore era del resto pure stata segnalata
dal curante in data 2 agosto 2012 (doc. A4 e sopra consid. 2.5).
Inoltre la
necessità di ulteriori chiarimenti sarebbe dovuta apparire come indicata anche alla
luce dei rapporti resi al termine dell’accertamento professionale svoltosi dal
3 al 28 ottobre 2011 presso il CAP di __________. Nel rapporto 7 novembre 2011
infatti i responsabili del CAP avevano indicato una capacità lavorativa in un'attività lavorativa semplice del 50% (mentre che la precedente
attività o lavori simili risultavano difficilmente concretizzabili) (doc. AI 59/8
e sopra consid. 2.5).
Nel
successivo rapporto del 3 e 4 aprile 2012 anche i responsabili del __________ avevano
evidenziato le notevoli difficoltà incontrate dall’assicurato affermando :
"
(…)
Elementi quali le difficoltà di memoria e di
concentrazione, una certa lentezza, e un atteggiamento in generale poco
adeguato al contesto sono caratteristiche che ho osservato, e che a mio parere,
unite all'età dell'assicurato, compromettono in, modo determinante le
possibilità di reinserimento e di collocamento a lungo termine. Già in un ambiente
protetto come il nostro le difficoltà incontrate sono state parecchie.
(…)
Per concludere, riteniamo che la situazione sia
abbastanza chiara: il signor __________ presenta delle difficoltà tali per cui
il rendimento risulta parecchio diminuito, dalle prove fatte nei vari settori
del nostro centro mai superiore al 50%, e la collocabilità molto difficile,
questo in qualsiasi professione. Per questi motivi, durante l'incontro con la
consulente signora __________, avvenuto l'8 marzo scorso, e in accordo con lei,
abbiamo proposto di concludere anticipatamente il periodo di osservazione.
(…)
Osservazioni generali
(Impressioni emerse durante il periodo formativo,
immagine dell'assicurato, modo di porsi nei confronti del lavoro, ...)
Durante il breve periodo di osservazione di due
settimane avvenuto nel settore della meccanica, il signor RI 1 ha svolto dei
lavori semplici di manutenzione.
Abbiamo potuto notare che l'assicurato fatica ad
adattarsi ai cambiamenti e lavora con poca precisione e con lentezza. Fa fatica
a memorizzare le consegne e a più riprese ha bisogno di essere rassicurato sul
lavoro assegnato
Emerge una certa difficoltà ad accettare le consegne e
si giustifica con racconti riguardanti il suo vissuto di capo muratore inoltre
mette sempre in discussione qualsiasi osservazione che gli si rivolge.
L'inserimento in un gruppo diventa problematico visto
al suo modo di porsi dettando legge e comandando gli altri.
Da quanto emerso in questo periodi di osservazione
riteniamo che l'assicurato ha delle serie difficoltà di inserimento dovute al
suo comportamento e al suo grado di rendimento che non supera il 50%."
(doc. AI 64/2-3)
Del
resto anche il medico SMR dr. __________, psichiatra, nelle annotazioni del 22
giugno 2012, esaminati i citati rapporti professionali, aveva espresso dubbi
sulla possibilità, teorica, di recuperare a breve una capacità lavorativa del
70% in attività adeguate affermando :
"
(…)
Posso pertanto terminare affermando che le riferite
difficoltà e lentezza riscontrate a __________ appaiono legate in parte ai noti
limiti funzionali mentre in parte sono d'origine temperamentale rispettivamente
caratteriale, dunque non patologica. Appare dunque giustificato confermare,
come in rapporto SMR del 27 aprile 2011, una IL 30% come muratore dipendente,
rispettivamente in attività adeguate ai limiti funzionali descritti, da agosto
2006.
Per quanto riguarda il rendimento ridotto al 50%
riscontrato a __________ questa percentuale comprende sia l'inabilità del 30%
medicalmente giustificata sia un 20% appartenente alla sfera temperamentale
rispettivamente caratteriale, dunque non d'interesse medico, difficoltà queste
verosimilmente pre-esistenti all'evento del 2006 e che hanno inciso sulla vita
professionale travagliata dell'A.to.
È indubbio che, alla luce della lunga assenza dal mondo
del lavoro, una capacità lavorativa del 70% potrebbe essere messa in pratica
non nell'immediato ma dovranno essere poste in atto adeguate misure di
reinserimento e accompagnamento per fare in modo che tale capacità sia
raggiunta durante circa sei mesi." (doc. AI 67/2)
Ma v’è di più.
L’amministrazione, valutata la documentazione agli atti, ha ritenuto indicato
sottoporre l’assicurato ad un periodo di lavoro a titolo di prova, svoltosi
presso il Municipio di __________ dal 20 agosto al 20 novembre 2012 e poi prolungato
sino al 22 febbraio 2013 (doc. AI 94). Nonostante l’esecuzione di tale
provvedimento professionale fosse ancora in corso, l’Ufficio AI ha provveduto
alla resa della decisione contestata il 25 gennaio 2013, senza attendere che
l’assicurato portasse a termine tale lavoro e, quindi, valutarne gli esiti, se
del caso anche risottoponendo la pratica al medico SMR o ai periti del SAM.
Si deve quindi
presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato
di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili
fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.
Del
resto, come accennato (cfr. consid. 2.5), esaminate le certificazioni prodotte
in sede ricorsuale, anche l’amministra-zione, sentito il preavviso del medico
SMR (il quale ha sollecitato “un aggiornamento completo degli atti medici”,
doc. IV), nella risposta di causa del 28 febbraio 2013 (IV) ha dichiarato di
ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti medici.
Anche per quanto
riguarda le conseguenze del nuovo infortunio patito dall’assicurato il 13
dicembre 2012, e in particolare la forte contusione alla mano sinistra (doc. AI
106) con conseguente periodi di inabilità lavorativa certificati sino al maggio
2013 (doc. B), la situazione non appare sufficientemente chiarita, ove si
consideri che contrariamente a quanto concluso dall’amministrazione, la ripresa
della capacità lavorativa in attività adeguate nella misura del 70% parrebbe
esclusa (quantomeno a titolo transitorio) già solo a dipendenza delle conseguenze
di tale nuovo infortunio occorso il 13 dicembre 2012 e, quindi, in epoca precedente
alla decisione contestata.
Questa Corte
ritiene quindi necessario esperire ulteriori chiarimenti medici, segnatamente
di natura psichiatrica/neuro- logica e ortopedica (per quanto riferito alla
mano sinistra), mediante non solo il richiamo degli atti dall’assicuratore infortuni,
ma anche un aggiornamento peritale specialistico, ritenuto come la documentazione
all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e
attendibile giudizio sullo stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni
invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del
provvedimento querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).
Contrariamente
infatti a quanto sostenuto dal ricorrente, il quale reputa sostanzialmente che
le sue condizioni siano già sufficientemente chiarite mediante la documentazione
agli atti, questo Tribunale, per le suesposte ragioni e conformemente anche a
quanto concluso dal medico SMR, ritiene imprescindibile procedere a nuovi
accertamenti. In effetti, la documentazione agli atti appare lacunosa e anche
le certificazioni del dr. __________ che peraltro è generalista e quindi non
specialista nelle materie che qui interessano, non sono esaustive (doc. A/5 e XV/bis).
In effetti, le stesse non solo non giungono ad una diagnosi precisa, ma nemmeno si esprimono con sufficiente chiarezza sul momento in cui
è subentrata l’incapacità lavorativa, sull’evoluzione della stessa nel tempo e
del resto neppure chiaramente sui motivi della certificata inabilità lavorativa
e sono quindi bisognose di ulteriore approfondimento. Non è peraltro superfluo
sottolineare che per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore
del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
A
dipendenza dell’esito dei nuovi accertamenti medici, l’Ufficio AI valuterà
l’opportunità di procedere ad un complemento pluridisciplinare,
interpellando il SAM, che valuti approfonditamente la situazione
dell’assicurato e la sua evoluzione nel corso degli anni, tenendo conto delle
diverse diagnosi poste.
In
proposito deve in effetti essere ricordato che secondo l’Alta
Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che
soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole
valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo
ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti,
la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03
del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul
grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito
di una perizia pluridisciplinare, ritenuto che una semplice addizione di diverse inabilità lavorative
parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia
pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso,
un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo (STF I 514/06 del 25 maggio 2007,
pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p. 43-45).
2.8. Nella
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha
già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),
o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,
wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten
Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,
wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che,
come detto, si rileva lacunoso. Considerate le patologie di cui è portatore
l’assicurato, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico/neurologico
ed ortopedico, ed eventualmente, a dipendenza dell’esito dello stesso, reumatologico,
ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire
ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurato ed ad una
valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle
varie patologie di cui soffre, nell’originaria professione di muratore ed in
attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del
provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà
nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto
alla rendita, se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e
questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr.
in proposito il consid. 2.3).
2.9. Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli
accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.7. e 2.8
e renda una nuova decisione.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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