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Decisione

32.2013.33

Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità sufficiente; valutata la documentazione medica prodotta col ricorso, su proposta dell'Ufficio AI, il TCA gli rinvia gli atti per accertamenti ult

22 luglio 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I margini di miglioramento auspicati non sono stati

raggiunti poiché l'A. appare dispersivo e lento nell'esecuzione.

Il rendimento risulta basso (difficile da quantificare

in che misura).

L'A. investe molte energie nella preparazione, nella

valutazione del lavoro da intraprendere e questo contribuisce ad allungare i

tempi di esecuzione. Tende a voler eseguire i lavoro adottando la sua modalità

di lavoro, discostandosi dal modo di operare dei colleghi. (…)" (doc. A3)

nonché

un rapporto 18 febbraio 2013 del dr. __________ attestante:

"

Con la presente mi

riferisco alla vostra decisione recente di riconoscere un grado di invalidità

del 38%, quindi di non percepire nulla.

È una decisione incomprensibile.

Il paziente è in condizioni psico-fisiche precarie.

Non è più in grado di svolgere un lavoro con i ritmi di

oggi richiesti.

Sta svolgendo uno stage di prova (comune di __________).

Non è nemmeno stata presa in considerazione la

valutazione fatta su questa prova di lavoro (perché è ancora in corso fino alla

fine di febbraio).

Questa decisione è destinata ad aumentare i problemi

psichici del mio paziente. Chiedo di rivalutare il caso dopo la fine dello

stage di lavoro e la sua valutazione." (doc. A5)

Il

curante ha ulteriormente precisato in data 11 marzo 2013:

"

Mi riferisco alla

lettera del 22.02.13.

Anamnesi:

caduto il 13.12.12 con forte contusione della mano sx.

PS __________ forte contusione, inabilità lavorativa al

100% dal 13.12.12 al 16.12.12. Ripresa il 17.12.12.

In seguito miglioramento.

Inizio febbraio acutizzazione dei dolori con flessione

volare e supinazione/pronazione limitata.

Ho rimesso la stecca, inizio fisioterapia dal terapista

__________. Inabilità al 100% dal 7.02.13 per un periodo ancora indeterminato.

Prossima consultazione il 27.03.13." (doc. AI 106)

In

proposito il medico SMR dr. __________, psichiatra, ha affermato il 28 febbraio

2013 che era necessario “procedere con un aggiornamento completo degli atti

medici, soprattutto __________ alla luce della recente notifica d’infortunio”

(doc. IV). Di conseguenza, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la

retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici

(IV). Con osservazioni del 6 giugno 2013 ha confermato tale richiesta, giustificata anche dal fatto che successivamente al periodo di lavoro a titolo di prova

svolto dall’assicurato presso il comune di Pianezzo sino al 22 febbraio 2013

nessun medico si era pronunciato in merito all’evoluzione della residua capacità

lavorativa (XV).

Il

ricorrente ha prodotto copia del certificato d’infortunio 13 dicembre 2012 attestante

un’inabilità lavorativa sino al 19 maggio 2013 (doc. B).

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Meyer Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001; DTF 130 V 352).

2.7. Nella

fattispecie, l’Ufficio AI, sulla base della perizia SAM, ha sostanzialmente

ritenuto di dover riconoscere un’inabilità lavorativa completa

in ogni attività dal 10 marzo 2006 (data dell’infortunio in cui l’assicurato ha

riportato un trauma cranico e altre lesioni) sino al mese di agosto 2006 e,

quindi, del 40% nell’attività abituale quale muratore e del 30% in attività adeguate

(con conseguente grado di invalidità del 38%) a dipendenza del diagnosticato

deficit cognitivo di grado medio su pregresso trauma cranico e della sindrome

da disadattamento, reazione depressiva prolungata. L’amministrazione

si è basata essenzialmente sulle certificazioni acquisite agli atti, sulla

perizia SAM e sul rapporto finale del 27 aprile 2011 (completato

in data 25 maggio e 5 luglio 2011, doc. AI 31, 37-1, 42-1) del medico SMR dr. __________.

Tale tesi è

contestata dal ricorrente, il quale, riferendosi ai certificati del dr. __________

e dei rapporti relativi al periodo di accertamento professionale presso il __________,

sostiene in sintesi di essere inabile al lavoro in misura superiore.

Ora,

ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 25 gennaio 2013 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti prodotti

con il ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto

si riferisce anche alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del

provvedimento contestato.

Al riguardo, visto

da un lato il certificato 18 febbraio 2013 del dr. __________ (doc. A/5 e

sopra consid. 2.5), appare in particolare verosimile che ancora prima

dell’emissione del provvedimento contestato l’interessato abbia sviluppato dei

problemi “psico-fisici”, verosimilmente di natura psichiatrica e neurologica, idonei

a limitare la sua capacità lavorativa in misura non trascurabile e potenzialmente

superiore a quella accertata nell’ambito della perizia SAM. Detta evoluzione

appare verosimilmente successiva alla perizia SAM del 14 aprile 2011 e, quindi,

di quasi due anni antecedente alla decisione contestata, e avrebbe pertanto dovuto

essere convenientemente indagata prima dell’emissione del provvedimento oggetto

di ricorso. La necessità di un accertamento ulteriore era del resto pure stata segnalata

dal curante in data 2 agosto 2012 (doc. A4 e sopra consid. 2.5).

Inoltre la

necessità di ulteriori chiarimenti sarebbe dovuta apparire come indicata anche alla

luce dei rapporti resi al termine dell’accertamento professionale svoltosi dal

3 al 28 ottobre 2011 presso il CAP di __________. Nel rapporto 7 novembre 2011

infatti i responsabili del CAP avevano indicato una capacità lavorativa in un'attività lavorativa semplice del 50% (mentre che la precedente

attività o lavori simili risultavano difficilmente concretizzabili) (doc. AI 59/8

e sopra consid. 2.5).

Nel

successivo rapporto del 3 e 4 aprile 2012 anche i responsabili del __________ avevano

evidenziato le notevoli difficoltà incontrate dall’assicurato affermando :

"

(…)

Elementi quali le difficoltà di memoria e di

concentrazione, una certa lentezza, e un atteggiamento in generale poco

adeguato al contesto sono caratteristiche che ho osservato, e che a mio parere,

unite all'età dell'assicurato, compromettono in, modo determinante le

possibilità di reinserimento e di collocamento a lungo termine. Già in un ambiente

protetto come il nostro le difficoltà incontrate sono state parecchie.

(…)

Per concludere, riteniamo che la situazione sia

abbastanza chiara: il signor __________ presenta delle difficoltà tali per cui

il rendimento risulta parecchio diminuito, dalle prove fatte nei vari settori

del nostro centro mai superiore al 50%, e la collocabilità molto difficile,

questo in qualsiasi professione. Per questi motivi, durante l'incontro con la

consulente signora __________, avvenuto l'8 marzo scorso, e in accordo con lei,

abbiamo proposto di concludere anticipatamente il periodo di osservazione.

(…)

Osservazioni generali

(Impressioni emerse durante il periodo formativo,

immagine dell'assicurato, modo di porsi nei confronti del lavoro, ...)

Durante il breve periodo di osservazione di due

settimane avvenuto nel settore della meccanica, il signor RI 1 ha svolto dei

lavori semplici di manutenzione.

Abbiamo potuto notare che l'assicurato fatica ad

adattarsi ai cambiamenti e lavora con poca precisione e con lentezza. Fa fatica

a memorizzare le consegne e a più riprese ha bisogno di essere rassicurato sul

lavoro assegnato

Emerge una certa difficoltà ad accettare le consegne e

si giustifica con racconti riguardanti il suo vissuto di capo muratore inoltre

mette sempre in discussione qualsiasi osservazione che gli si rivolge.

L'inserimento in un gruppo diventa problematico visto

al suo modo di porsi dettando legge e comandando gli altri.

Da quanto emerso in questo periodi di osservazione

riteniamo che l'assicurato ha delle serie difficoltà di inserimento dovute al

suo comportamento e al suo grado di rendimento che non supera il 50%."

(doc. AI 64/2-3)

Del

resto anche il medico SMR dr. __________, psichiatra, nelle annotazioni del 22

giugno 2012, esaminati i citati rapporti professionali, aveva espresso dubbi

sulla possibilità, teorica, di recuperare a breve una capacità lavorativa del

70% in attività adeguate affermando :

"

(…)

Posso pertanto terminare affermando che le riferite

difficoltà e lentezza riscontrate a __________ appaiono legate in parte ai noti

limiti funzionali mentre in parte sono d'origine temperamentale rispettivamente

caratteriale, dunque non patologica. Appare dunque giustificato confermare,

come in rapporto SMR del 27 aprile 2011, una IL 30% come muratore dipendente,

rispettivamente in attività adeguate ai limiti funzionali descritti, da agosto

2006.

Per quanto riguarda il rendimento ridotto al 50%

riscontrato a __________ questa percentuale comprende sia l'inabilità del 30%

medicalmente giustificata sia un 20% appartenente alla sfera temperamentale

rispettivamente caratteriale, dunque non d'interesse medico, difficoltà queste

verosimilmente pre-esistenti all'evento del 2006 e che hanno inciso sulla vita

professionale travagliata dell'A.to.

È indubbio che, alla luce della lunga assenza dal mondo

del lavoro, una capacità lavorativa del 70% potrebbe essere messa in pratica

non nell'immediato ma dovranno essere poste in atto adeguate misure di

reinserimento e accompagnamento per fare in modo che tale capacità sia

raggiunta durante circa sei mesi." (doc. AI 67/2)

Ma v’è di più.

L’amministrazione, valutata la documentazione agli atti, ha ritenuto indicato

sottoporre l’assicurato ad un periodo di lavoro a titolo di prova, svoltosi

presso il Municipio di __________ dal 20 agosto al 20 novembre 2012 e poi prolungato

sino al 22 febbraio 2013 (doc. AI 94). Nonostante l’esecuzione di tale

provvedimento professionale fosse ancora in corso, l’Ufficio AI ha provveduto

alla resa della decisione contestata il 25 gennaio 2013, senza attendere che

l’assicurato portasse a termine tale lavoro e, quindi, valutarne gli esiti, se

del caso anche risottoponendo la pratica al medico SMR o ai periti del SAM.

Si deve quindi

presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato

di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili

fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

Del

resto, come accennato (cfr. consid. 2.5), esaminate le certificazioni prodotte

in sede ricorsuale, anche l’amministra-zione, sentito il preavviso del medico

SMR (il quale ha sollecitato “un aggiornamento completo degli atti medici”,

doc. IV), nella risposta di causa del 28 febbraio 2013 (IV) ha dichiarato di

ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti medici.

Anche per quanto

riguarda le conseguenze del nuovo infortunio patito dall’assicurato il 13

dicembre 2012, e in particolare la forte contusione alla mano sinistra (doc. AI

106) con conseguente periodi di inabilità lavorativa certificati sino al maggio

2013 (doc. B), la situazione non appare sufficientemente chiarita, ove si

consideri che contrariamente a quanto concluso dall’amministrazione, la ripresa

della capacità lavorativa in attività adeguate nella misura del 70% parrebbe

esclusa (quantomeno a titolo transitorio) già solo a dipendenza delle conseguenze

di tale nuovo infortunio occorso il 13 dicembre 2012 e, quindi, in epoca precedente

alla decisione contestata.

Questa Corte

ritiene quindi necessario esperire ulteriori chiarimenti medici, segnatamente

di natura psichiatrica/neuro- logica e ortopedica (per quanto riferito alla

mano sinistra), mediante non solo il richiamo degli atti dall’assicuratore infortuni,

ma anche un aggiornamento peritale specialistico, ritenuto come la documentazione

all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e

attendibile giudizio sullo stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni

invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del

provvedimento querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).

Contrariamente

infatti a quanto sostenuto dal ricorrente, il quale reputa sostanzialmente che

le sue condizioni siano già sufficientemente chiarite mediante la documentazione

agli atti, questo Tribunale, per le suesposte ragioni e conformemente anche a

quanto concluso dal medico SMR, ritiene imprescindibile procedere a nuovi

accertamenti. In effetti, la documentazione agli atti appare lacunosa e anche

le certificazioni del dr. __________ che peraltro è generalista e quindi non

specialista nelle materie che qui interessano, non sono esaustive (doc. A/5 e XV/bis).

In effetti, le stesse non solo non giungono ad una diagnosi precisa, ma nemmeno si esprimono con sufficiente chiarezza sul momento in cui

è subentrata l’incapacità lavorativa, sull’evoluzione della stessa nel tempo e

del resto neppure chiaramente sui motivi della certificata inabilità lavorativa

e sono quindi bisognose di ulteriore approfondimento. Non è peraltro superfluo

sottolineare che per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore

del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

A

dipendenza dell’esito dei nuovi accertamenti medici, l’Ufficio AI valuterà

l’opportunità di procedere ad un complemento pluridisciplinare,

interpellando il SAM, che valuti approfonditamente la situazione

dell’assicurato e la sua evoluzione nel corso degli anni, tenendo conto delle

diverse diagnosi poste.

In

proposito deve in effetti essere ricordato che secondo l’Alta

Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che

soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole

valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo

ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti,

la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03

del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul

grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito

di una perizia pluridisciplinare, ritenuto che una semplice addizione di diverse inabilità lavorative

parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia

pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso,

un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo (STF I 514/06 del 25 maggio 2007,

pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p. 43-45).

2.8. Nella

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha

già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,

wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten

Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,

wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che,

come detto, si rileva lacunoso. Considerate le patologie di cui è portatore

l’assicurato, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico/neurologico

ed ortopedico, ed eventualmente, a dipendenza dell’esito dello stesso, reumatologico,

ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire

ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurato ed ad una

valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle

varie patologie di cui soffre, nell’originaria professione di muratore ed in

attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del

provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà

nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto

alla rendita, se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e

questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr.

in proposito il consid. 2.3).

2.9. Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli

accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.7. e 2.8

e renda una nuova decisione.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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