32.2013.39
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 ottobre 2013Italiano53 min
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Numero d'incarto:
32.2013.39
Data decisione, Autorità:
21.10.2013, TCA
Titolo:
UAI ha correttamente attribuito all'assicurata una rendita AI limitata,poi soppressa,visto che dalle risultanze peritali ella è ancora pienamente abile al lavoro in attività adeguate,nelle quali non subisce un discapito economico sufficiente per continuare a beneficiare di una rendita
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.39
cr
Lugano
21 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2013
di
RI 1
contro
la decisione del 25 gennaio 2013 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1950, di professione operaia presso un’industria farmaceutica, in data 2
dicembre 2010 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,
motivata da “ipertiroidismo di tipo Basedow con tachicardia, fibromialgia,
minime alterazioni al rachide cervicale, disturbi statici del rachide,
importante tendinopatia bilaterale, osteoporosi ad alto rischio di frattura”
(doc. 3/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS),
l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 3 novembre 2011 (doc. 50/1-3), ha
attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2011
al 31 dicembre 2011, poi soppressa non sussistendo più alcun grado di
invalidità dopo tale data.
A seguito
delle contestazioni dell’assicurata contro il progetto di decisione del 3
novembre 2011 e dopo avere predisposto ulteriori accertamenti medici – in particolare
una perizia reumatologica affidata al dr. __________ (doc. 90) – con decisione
del 25 gennaio 2013, l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione di una rendita
intera di invalidità dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2011, poi soppressa in
mancanza di un grado di invalidità pensionabile dopo tale data (doc. III/bis e
IV/bis).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, con
il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, poiché la stessa
non sarebbe proporzionata al suo effettivo stato di salute (doc. I).
Nonostante
quanto emerso dalle perizie svolte dall’amministrazione, infatti, la ricorrente
ritiene di non poter più svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa, seppure
rispettosa delle sue limitazioni funzionali, dato che le sue condizioni di
salute non glielo permetterebbero (doc. II).
1.3. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid.
3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002
IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr.
anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que
le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art.
17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p.
ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que
le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble
de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale
importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de
reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la
fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique
susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent
s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble
somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue
pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions
sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è
di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid.
4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza
di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la
Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza
necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale
giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente
che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di
cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Nella
decisione del 25 gennaio 2013, l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2011 al 31
dicembre 2011, sopprimendola poi a partire dal 1° gennaio 2012, ritenuto che
dalla perizia psichiatrica del CPAS e da quelle reumatologiche del dr. __________
e del dr. __________ e dal successivo raffronto dei redditi è emerso che
l’interessata non presenta un grado di invalidità pensionabile dopo tale data.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi
2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a __________ dal 1° gennaio 2012.
2.9. Nel caso
concreto, dagli atti di causa risulta che l’UAI, con lo scopo di accertare in
maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha dapprima affidato al
Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) il compito di esperire una
perizia psichiatrica, visto che il reumatologo curante dell’interessata, dr. __________,
ha a più riprese sottolineato la predominanza, a suo parere, della
sintomatologia da dolore cronico (cfr. doc. 13-3; 13-6; ).
Nel referto peritale del 23 settembre 2011, il
dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e Direttore del CPAS,
dopo avere esposto l’anamnesi, i dati soggettivi e quelli oggettivi
dell’assicurata, ha escluso la presenza di qualsiasi diagnosi psichiatrica
(doc. 41-6), ritenendo che “non sussistono limitazioni per motivi psichiatrici
aggiuntive alle limitazioni già osservate per ragioni fisiche” (doc. 41-8).
Il dr. __________ ha sottolineato che le “risorse
psichiche dell’assicurata non sono limitate da alcun tipo di malattia psichica,
la tendenza fibromialgica, pur diagnosticata dal reumatologo, non configura
ancora una chiara forma di fibromialgia con andamento cronico. Ad ogni buon
conto l’assicurata mantiene una buona integrazione sociale ed una buona
capacità di investire le proprie energie in attività rivolte verso l’esterno,
seguendo anche le proprie passioni ed i propri interessi, attivandosi tutti i
giorni e trascorrendo ben poco tempo nella propria abitazione. Non siamo in
presenza di una comorbidità psichiatrica di alcun tipo e la struttura psichica
dell’assicurata non presenta aspetti problematici legati al vantaggio primario
di una malattia somatoforme. Lo stato invalidante è presente da solo un anno e
le terapie condotte secondo la regola dell’arte possono ancora produrre dei
benefici. Nella limitazione della capacità lavorativa giocano prevalentemente
dei fattori fisici oggettivi. Vi è la paura che il lavoro precedente possa
peggiorare lo stato di salute, causa l’osteoporosi, generando ad esempio delle
fratture ossee durante lo spostamento dei pesi. Questi timori non troverebbero
invece una conferma nel rapporto della ergoterapista, la quale avrebbe
segnalato che con opportuni adattamenti e con la disponibilità del datore di
lavoro di venire incontro all’assicurata, la funzionalità residua potrebbe
essere ancora sfruttata” (doc. 41/7-8).
L’amministrazione ha poi acquisito agli atti la
perizia reumatologica svolta per conto dell’assicuratore malattia dal dr. __________,
spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione.
Nel referto peritale dell’8 settembre 2011, il
dr. __________ ha posto le diagnosi di “periartropatia omeroscapolare
bilaterale, specialmente a sinistra in/con tendinopatie degenerative, a
sinistra complicate da calcificazioni intratendinee nel sovraspinato (secondo
ecografia del 30.09.2010); periartropatia della caviglia destra con limitazioni
funzionali in pro- e supinazione da artrosi tibio-tarsica (secondo TAC del
3.6.2011), lipomatosi perimalleolare laterale; sindrome lombospondilogena
cronica in/con discopatia / spondilartrosi in L5/S1 senza segni clinici di
neurocompressione; disturbi statici dei piedi (tendenzialmente piatti con
alluce valgo e dito a martello II a destra); probabile sindrome del tunnel
carpale a destra; osteoporosi lombare (T-score -2.8 secondo DEXA del
28.10.2010) in trattamento con bifosfonati; anamnesticamente tendenza
fibromialgica, in miglioramento dopo l’astensione dal lavoro; morbo di Basedow
in parziale controllo farmacologico” (doc. 10-6 inc. cassa malati).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________,
dopo avere indicato che l’incapacità lavorativa dell’interessata è presente da
Considerandi
agosto 2010, ha giudicato l’assicurata abile al lavoro al 50% nella sua
precedente attività di operaia presso un’industria farmaceutica – impiego
almeno in parte non rispettoso delle limitazioni funzionali dell’interessata –
ma ancora abile al lavoro in misura completa (tempo e rendimento) in
un’attività lavorativa leggera e confacente, rispettosa delle sue limitazioni
funzionali (doc. 10-9 inc. cassa malati).
A fronte
delle contestazioni presentate dall’assicurata contro il progetto di decisione
del 3 novembre 2011, l’Ufficio AI ha poi ritenuto opportuno ordinare una
valutazione peritale reumatologica, affidata al dr. __________, spec. FMH in medicina
interna e malattie reumatiche.
Nel
referto peritale del 19 novembre 2012, il dr. __________ ha posto le diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome del dolore cronico
di origine multifattoriale; sindrome cervico-/e lombovertebrale cronica su
discrete alterazioni degenerative multisegmentali, soprattutto a livello L5-S1;
periartropatia omero-scapolare cronica tendinopatica e calcificata a sx,
attualmente poco sintomatica; tarsalgie croniche a dx più che a sx su turbe
statiche dei piedi ed incipienti alterazioni degenerative a livello
tarso-metatarsale; tendenza alla cronicizzazione e generalizzazione dei dolori
con sviluppo fibromialgico”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa quelle di “1. stato dopo ipertireosi da morbo di Basedow.
Pregressa terapia tireostatica con Neo Mercazolo; 2. osteoporosi diagnosticata
nel 2010 e seguita da un trattamento con bifosfonati. All’ultimo controllo
densitometrico del 6.11.2012 conferma di un netto miglioramento con valori solo
osteopenici alla colonna vertebrale; 3. adiposità (BMI 29,2); 4. sindrome
ansiosa cronica” (doc. 90-8).
Quanto
alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha affermato “di poter confermare
quanto già correttamente attestato dal collega dr. __________ in occasione
della sua valutazione peritale per l’__________ del settembre 2011, quando
considerava l’assicurata inabile allo svolgimento di un’attività lavorativa
medio-pesante come quella da lei precedentemente svolta nella misura del 50%
(lavoro durante l’intero arco della giornata ma con rendimento ridotto), ma la
considerava ancora abile al lavoro in misura completa per un lavoro fisicamente
medio-leggero” (doc. 90/9-10). Il dr. __________ ha quindi valutato
l’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua ultima attività di operaia
presso una ditta farmaceutica, mentre nello svolgimento di attività
medio-leggere adeguate presenta solo una lieve limitazione della capacità
lavorativa di non oltre il 20% (doc. 90-11).
Il dr. __________
ha aggiunto che “per i problemi legati al morbo di Basedow, per cui non di
natura ortopedica-reumatologica, ritengo giustificata un’inabilità lavorativa
del 100% dall’agosto 2010, data della sua diagnosi, per circa sei mesi” (doc.
90-10).
Nel
rapporto finale del 26 novembre 2012, il dr. __________ del SMR, confermando il
precedente rapporto del 24 ottobre 2011, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% nella sua attività abituale, ma pienamente abile al lavoro, a
partire dal mese di settembre 2011, nello svolgimento di attività adatte (doc.
91-2).
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la
giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.
2.7
), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale psichaitrica
eseguita dai medici del CPAS e quelle reumatologiche del dr. __________ e del
dr. __________, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti
i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Le
conclusioni alle quali sono giunti i suddetti periti, pienamente condivise dal
dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 26 novembre 2012, del resto, non
sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti
delle patologie maggiormente invalidanti.
L’assicurata,
infatti, si è solo limitata a ripercorrere l’evoluzione negli anni di tutte le
proprie patologie, concludendo di non ritenersi più in grado di lavorare,
seppure in un’attività adatta, come preteso invece dal dr. __________ e dal dr.
__________ (doc. I e II).
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4): spetterà quindi all’assicurata, se del caso, inoltrare
un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa
documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire
sul suo grado di inabilità.
In
conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del CPAS e quelle del dr. __________
e del dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata
di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.
61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel
settore delle
assicurazioni sociali, che l’assicurata è inabile al
lavoro nella misura del 50% nella sua precedente attività di operaia presso una
ditta farmaceutica, mentre presenta una capacità lavorativa residua totale
nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni
funzionali.
Infine, il
TCA ritiene esigibile l’esercizio di un’attività adeguata da parte
dell’assicurata, 62enne al momento di emanazione della decisione impugnata. Al
riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerata un
fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme
ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla
realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza
9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche
DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che
misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa
residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto
delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid.
4.2.2
con riferimenti).
Il TCA
rileva che all’interessata, al momento di emanazione della decisione impugnata,
restavano ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una rendita di
vecchiaia. Non si può di conseguenza ritenere - secondo quanto stabilito dal
Tribunale federale, nei casi in cui un assicurato è molto vicino al pensionamento (cfr. I 462/02 del 26
maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; I 401/01 del 4 aprile 2002) -
che la sua capacità lavorativa residua non fosse più economicamente
utilizzabile (cfr., per dei casi analoghi, sentenza 9C_918/2008 consid.
4.2
, in cui l’Alta Corte ha considerato ammissibile la
realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
equilibrato, malgrado l'assicurato avesse compiuto sessant'anni; si
confrontino pure sentenze I 304/06 del 22 gennaio 2007 consid. 4.1 e 4.2, in
cui la capacità lavorativa di un assicurato sessantenne con limitazioni
psichiche e fisiche e una riduzione del 30% è stata considerata realizzabile; I 831/05 del 21 agosto 2006, in cui il TF ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in
altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di
reperire un impiego sul mercato equilibrato, e I 376/05 del 5 agosto
2005.
consid. 4.2, nella quale l’Alta Corte ha pure ritenuto realistiche le
possibilità di sfruttamento della capacità lavorativa residua del 100% in
attività leggere adeguate per un assicurato 60enne al momento della decisione
impugnata).
Inoltre, in una sentenza 32.2010.351 del 20 giugno 2011, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha già ritenuto esigibile pretendere che
un assicurato - di professione magazziniere, 63enne al momento dell’emissione della decisione contestata - sfrutti la sua
residua capacità lavorativa, del 100%, in attività adeguate; analoga
conclusione nella STCA 32.2007.81 del 13 dicembre 2007, cresciuta incontestata
in giudicato, nella quale il TCA ha considerato esigibile pretendere da un
assicurato - di professione elettromeccanico per
elettrodomestici industriali, 62enne al momento
dell’emissione della decisione contestata - che sfrutti la sua residua capacità
lavorativa, del 100%, in attività adeguate, non potendosi ritenere che la sua
capacità lavorativa residua non sia più economicamente utilizzabile, dato che gli restano ancora alcuni anni di attività prima di
beneficiare di una rendita di vecchiaia; alla medesima conclusione il
TCA è giunto anche nella sentenza 32.2006.244 del 15 ottobre 2007, cresciuta
incontestata in giudicato, concernente un assicurato, 62enne
al momento dell’emanazione della decisione impugnata, che a causa del danno
alla salute di cui era portatore presentava una totale inabilità lavorativa
nella sua precedente professione di capo magazziniere presso una ditta di materiali
da costruzione, ma una capacità lavorativa del 100% in attività leggere
adeguate.
2.10
In simili
condizioni, constatato che l’assicurata presenta una capacità lavorativa
residua del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,
inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui
nel caso concreto sono determinanti i dati del 2012 (la soppressione della
rendita è effettiva dal 1° gennaio 2012).
L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei
redditi con riferimento all’anno 2010, motivo per il quale i redditi da valido
e da invalido vanno aggiornati al 2012.
2.11
Per quel che
concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha tenuto conto
di un salario (2010) di fr. 34'475, conformemente a quanto indicato dal
precedente datore di lavoro dell’interessata per il 2009, adeguato al 2010 (cfr.
doc. 24-4).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato
contestato dall’assicurata.
Adeguando
tale importo al 2012 (+1% e +0.8%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito
web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido di
fr. 35'098.30.
2.12
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF
135.
V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2).
A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte
percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa
Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità
di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.--
mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011, un reddito mensile di fr. 4'437.94 oppure di fr. 53'255.30 per
l'intero anno (fr. 4'437.94 x 12) e per il 2012 di fr. 53’681.30.
Ritenuto che, come visto in precedenza, da un
punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata al 100%,
il reddito statistico citato non va ridotto.
2.13
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In una
sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni
circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione
percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio
della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo
una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato
che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando
esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi
dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola
il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio
del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno
giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale
federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli
di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza
del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza
precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido
motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre
verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e
contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una
direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio
Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.
5.6
L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze
9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare
l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate
sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"
menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità
che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è
sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la
riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di
5.
”
2.14
In concreto,
nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva
del 16%, così motivata: “8% per attività leggere e 8% per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari” (cfr. doc. 49/1-3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso
di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza
del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.13.) e visto che l’amministrazione non ha
attribuito alcuna riduzione percentuale per tenere conto dell’età
dell’assicurata (62enne al momento di emanazione della decisione impugnata), il
TCA non può condividere la scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione
del 16%, ma ritiene corretta una riduzione del 20%.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un
salario da invalido di fr. 53’681.30, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e
ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,
quindi, a fr. 42'945 (fr. 53’681.30 - (fr. 53’681.30 x 20 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 35'098.30
(consid. 2.11.), risulta un grado di invalidità dello 0%, percentuale che non dà
diritto ad una rendita di invalidità, come correttamente stabilito dall'amministrazione.
Il TCA rileva, a titolo
abbondanziale, che al medesimo risultato si giungerebbe anche nel caso in cui
si volesse considerare che nello svolgimento della propria attività di operaia
presso un’industria farmaceutica l’assicurata conseguisse un reddito (pari a
fr. 34'475 per il 2010) sotto la media dei salari per
un'attività equivalente (Tabella TA 1 2010, p.to 21, livello di qualifica 4:
fr. 4’548 riportato su 40.7 ore/settimana = fr. 4’627.60 x 12 mesi = fr.
55'531.10).
In
applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.12.
in fine, il reddito statistico da
invalido (fr. 53'681.30) andrebbe ridotto del 31.8% -
percentuale corrispondente al gap salariale del 36.8%
(fr. 55'531.10 vs. fr. 35'098.30), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8
maggio 2009) - e si attesterebbe a fr. 36'610.65 (risultato intermedio). Procedendo al
raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 36'610.65, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione del 20%,
il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 29'288.52 (fr.
36'610.65 - (fr. 36'610.65 x 20
: 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 35’098.30
(consid. 2.11.), risulterebbe un grado di invalidità dello 16.55%, percentuale che non darebbe
comunque diritto ad una rendita di invalidità, come correttamente stabilito dall'amministrazione.
L’UAI ha
pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni,
in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno
dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure
se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare – a partire dal 1° gennaio 2012.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità
dopo il 31 dicembre 2012, la decisione del 25 gennaio 2013 deve quindi essere
confermata.
2.15
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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