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32.2013.42

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6 novembre 2013Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137).

2.5. Nel

caso in esame, l’Ufficio AI – dopo aver emesso il progetto d’assegnazione di rendita del 20

gennaio 2012 (doc. AI 49/1-3, progetto per il quale era prevista una revisione

a breve termine visto l’intervento chirurgico di protesi totale del ginocchio

sx effettuato il 15 novembre 2011 con allora attuale riabilitazione

post-operatoria; cfr. doc. AI 48/1-3) e considerata la valutazione 1. marzo

2012 (doc. AI 53/1) espressa dal medico SMR dr. __________ avuto riguardo

all’inabilità lavorativa del 100% dal 6 settembre 2011 risultante dai certificati

medici dell’Ospedale Regionale di __________ prodotti con le osservazioni del 7

febbraio 2012 (doc. AI 51/1 e allegati 51/2 e 51/3) – ha fondato le proprie

decisioni sulla perizia reumatologica del 2 ottobre 2010 (doc. AI 66/1-12),

eseguita dal dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna.

Raccolta

la documentazione medica, dopo aver esposto l’anamnesi e descritti lo status,

la documentazione radiologica e quella medica, il dr. __________ ha posto le

seguenti diagnosi:

"

(…)

A.4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa:

Gonartrosi bilaterale con:

- artroscopia bilaterale il

27.7.2010 con regolarizzazione delle lesioni meniscali mediali a dx, mediali e

laterali a sx;

- protesi totale ginocchio sx il

15.11.2011.

Sindrome lombo vertebrale cronica senza

neurologia su/con:

- discopatia L4/5 > L5/S1;

- stenosi foraminale bilaterale

di origine mista L4/5 (asintomatica).

A.4.1 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa:

Talassemia minore.

(…)" (doc. AI 66/8)

Il

perito, circa la valutazione e prognosi e le conseguenze sulla capacità lavorativa

e d’integrazione, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI:

La problematica principale e determinante

per il paz. e la capacità lavorativa, è dunque una gonartrosi bilaterale

evolutiva dal 2005, oggetto di un intervento artroscopico d.d.p. lo stesso

giorno nel luglio 2007 (ndr recte: 2010). Nel reperto intra-operatorio è

descritta una moderata condropatia dei condili femorali, un'assenza di

cartilagine a livello del piatto tibiale mediale e laterale del ginocchio dx,

solo una moderata condropatia tibiale a sx ed un'artrosi femoro-patellare a sx

di grado 2. Dopo questo intervento il paz. non è migliorato riuscendo a fatica

a riprendere un'attività lavorativa al 50%. I disturbi erano descritti come

progredenti al ginocchio sx, per cui il 15.11.2011 è stato praticato un

intervento di protesi totale a questo ginocchio. Anche dopo questo intervento

il paz. non ha avuto grandi benefici con persistenza di una limitazione di

movimento alla flessione, forte difficoltà a piegare il ginocchio, a camminare

in discesa o salita o sulle scale. Sente inoltre degli scrosci quando lo piega.

Al ginocchio dx è per contro presente una dolenza principalmente mediale, con

dei disturbi nettamente meno accentuati che non a sx.

Dal lato clinico il ginocchio sx presenta

una spiccata dolenza palpatoria anteriore con dolenza della porzione distale del

tendine quadricipite, della rotula e del tendine rotuleo, senza segni

flogistici. Sono per contro chiaramente udibili e percettibili delle importanti

crepitazioni retropatellari alla flessione-estensione. È inoltre presente un

versamento articolare ed una limitazione di movimento in particolare per quanto

riguarda la flessione (90°).

Il ginocchio dx è nettamente meno

sintomatico con un minimo versamento articolare, nessun segno flogistico,

dolore alla palpazione e alle prove meniscali per quanto riguarda il compartimento

mediale. La mobilità rimane per contro soddisfacente con una distanza

tallone-natica di 12 cm. All'esame clinico sono inoltre percettibili delle crepitazioni

femoro-tibiali laterali ai movimenti di flessione-estensione.

Il paz. cammina senza particolari difficoltà

in piano, pur zoppicando leggermente a sx. Per quanto riguarda la colonna

lombare vi è una dolenza palpatoria a livello del passaggio lombosacrale e

dell'osso sacro, una solo moderata limitazione di movimento e unicamente dei dolori

alla flessione laterale sx. Non vi sono segni radicolari irritativi o

deficitari agli arti inferiori.

Le Rx delle ginocchia del 09/2011

evidenziano un'artrosi femoro-tibiale mediale bilaterale e femoro-patellare a

sx. le Rx post-operatorie del ginocchio sx del novembre-dicembre 2011 e maggio

2012 mostrano […] una protesi totale ben posizionata e senza particolarità di

rilievo. Non sono a disposizione indagini radiologiche della colonna lombare,

che sono non di meno descritte nel rapporto del Dr. __________ del 2008

(discopatia soprattutto L4/5 con stenosi foraminale bilaterale mista e

discopatia meno pronunciata L5/S 1).

Per quanto riguarda le ginocchia il paz. non

ha notato alcun miglioramento significativo né dopo gli interventi artroscopici

né dopo l'intervento protetico a sx, con anzi una maggiore impotenza funzionale

soggettiva in seguito nonostante il trattamento riabilitativo. Persiste inoltre

un moderato versamento articolare ed una importante disfunzione dolorosa del

compartimento femoro-patellare. La gonartrosi dx è ben documentata

dall'intervento artroscopico nel 2007 (ndr recte: 2010). È per certi versi

sorprendente che, visto il grado di condropatia, il ginocchio dx risulti meno

sintomatico di quello sx. In ogni caso i disturbi soggettivi del paz. sono

credibili.

Per quanto riguarda la prognosi,

difficilmente si potrà contare su un miglioramento della situazione delle

ginocchia e ciò anche con un ev. intervento protetico al ginocchio dx.

Per quanto riguarda la colonna vertebrale il

paz. presenta una certa rigidità lombare, dei dolori tuttavia relativamente

moderati ed un solo bloccaggio acuto anamnestico circa 2 settimane fa.

Clinicamente è presente solo una lieve dolenza al passaggio lombosacrale ed una

certa rigidità di tutto il segmento lombare, tuttavia con solo lievi dolori

alla flessione laterale sx. Non vi sono disturbi radicolari né dal lato

anamnestico né da quello clinico, per cui la riferita stenosi foraminale L4-L5

bilaterale è un reperto unicamente radiologico senza alcuna corrispondenza

clinica. Anche sotto questo punto di vista i disturbi del paz. sono coerenti e

credibili.

Dal lato prognostico si deve considerare

probabile una stazionarietà del quadro clinico lombare anche in futuro.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI

LAVORO,

B.1 Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati:

Per quanto riguarda l'attività lavorativa il

paz. è dunque limitato in maniera nettamente predominante dalla patologia

degenerativa delle due ginocchia e solo in via subordinata da quella lombare.

Dal lato reumatologico si devono dunque ritenere i seguenti limiti funzionali:

L'assicurato non può dunque lavorare in

posizione inginocchiata o accovacciata, può salire solo occasionalmente e con

l'aiuto di un corrimano una o più rampe di scale. Può camminare normalmente in

piano su tragitti corti e medi (30 min.), non può camminare su terreni dissestati

o in pendenza. Può rimanere seduto o in posizione eretta per circa un'ora. Può

lavorare solo limitatamente in posizione eretta-chinata e con rotazioni del

tronco. Normale funzionalità degli arti superiori e delle mani. Il paz. può

sollevare o portare normalmente pesi fino a 5-10 kg a condizione di non doversi piegare per raccoglierli, solo occasionalmente pesi superiori.

B.2 Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

In funzione dei dati anamnestici e della

documentazione, risulta una inabilità lavorativa al 100% dal 18.05.2010 al

06.12.2010. In seguito il paz. ha ripreso il lavoro per soli tre giorni al 50%

dal 07.12.2010 poi di nuovo dal 03.01. al 13.02.2011 L'assicurato ha in seguito

svolto un'attività lavorativa più leggera, addetto a lavori di pulizia della __________

in misura del 50% fino al 06.09.2011. Dopo l'intervento protetico al ginocchio

non ha più ripreso alcuna attività lavorativa.

Nella sua attività di impiegato di manovra __________,

sulla base di quanto precede, questi periodi di inabilità lavorativa sono

senz'altro da giudicare adeguati. Una ripresa del lavoro nell'ambito di operaio

di "manovra" per __________ non è più ipotizzabile. A distanza di

circa 6 mesi dall'intervento di protesi al ginocchio sx, quindi a partire dal

01.06.2012 sarebbe per contro senz'altro possibile riprendere la sua ultima

attività di pulizie presso la __________ al 50%.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE:

C.1 É possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

Non sono in corso o previsti provvedimenti di

integrazione. Il paz. dovrebbe eseguire una regolare ginnastica posturale, ciò

che potrebbe migliorare i disturbi lombari. Difficilmente un ev. intervento

protetico al ginocchio dx porterebbe ad un miglioramento della capacità lavorativa.

C.2 É possibile migliorare la

capacità di lavoro sul posto di lavoro attua- le?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di

svolgere altre attività?

Un'attività adatta al paz. è dunque da

ritenersi un'attività leggera o variata e che rispetti i limiti funzionali

elencati sopra (B.1).

Dal punto di vista reumatologico e

medico-teorico, in tale attività si può considerare una capacità lavorativa del

50% dal 14.02. al 06.09.2011.

Così, sempre per un'attività adatta, circa 6

mesi dopo l'intervento protetico al ginocchio sx del 15 novembre 2011, dunque

dal 01.06.2012, si può considerare una capacità lavorativa residua di 3/4, vale

a dire per un lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto del 25%.

Nella stessa misura e per i stessi tempi

l'assicurato può occuparsi delle faccende domestiche abituali.

(…)" (doc. AI 66/8-12)

L’Ufficio

AI – viste le valutazioni del consulente in integrazione del 25 ottobre

e del 2 novembre 2012 (doc. AI 73/1-3 e 76/1-3) e ritenuta l’annotazione del 24

gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ in merito ai differenti periodi e gradi

di incapacità lavorativa sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata

(doc. AI 84/1) – con le decisioni del 5 e 18 febbraio 2013 ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. maggio 2011, a una rendita intera dal 1. dicembre 2011 e ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2012 (doc. AI 89/1-9,

91/1-11, 92/1-11 e 93/1-11).

L’insorgente

– lasciati incontestati l’attribuzione del diritto a tre quarti di

rendita dal 1. maggio 2011 (dopo l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI) e l’aumento del diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2011

(ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI tre mesi dopo l’inabilità totale attestata dal

servizio di ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________ dal settembre 2011;

doc. AI 51/2 e 51/3) – si é limitato a contestare che dopo gli interventi ai due menischi

del 27 luglio 2010 (doc. AI 16/9-10 e 16/11-12) e dopo l’intervento di posa di protesi

totale al ginocchio sinistro del 15 novembre 2011 (doc. AI 46/1-2) sia

subentrato un miglioramento tale da giustificare una capacità lavorativa del

75% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali posta dal

1. giugno 2012.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il

solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di

ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009

del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Ritornando

al caso in esame, questo TCA, per le ragioni di seguito esposte, non ha alcun

motivo per mettere in dubbio la validità della perizia del dr. __________.

Va

qui innanzitutto rilevato che, nella misura in cui con il punto 5 dello

scritto 15 aprile 2013 (VI) l’insorgente volesse far valere eventuali diritti

per il fatto che l’Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione il 20 gennaio

2012 poi annullato con il progetto del 28 novembre 2012 (cfr. doc. AI 49/1-3 e

77/1-4), nulla può essere concluso a favore dell’assicurato.

Infatti il preavviso non costituisce una decisione formale e l’amministrazione

non è obbligata a pronunciarsi conformemente allo stesso (cfr. il consid. 1

della STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010 nel quale l’Alta Corte ha

evidenziato inoltre che le obiezioni sollevate al preavviso non

assurgono infatti a rimedio di diritto che può essere ritirato con la

conseguenza che il progetto cresce in giudicato, le stesse configurando osservazioni

nell’ambito del diritto di essere sentito; rilevato inoltre che l’art. 57a LAI

va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo

all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione

ma anche sulla prevista decisione finale).

Come

accennato (cfr. consid. 2.5), il preavviso del 20 gennaio 2012 era stato

preceduto dal rapporto finale del 22 dicembre 2011 nel quale il dr. __________,

lo si ribadisce, aveva previsto una revisione a breve termine

visto l’intervento chirurgico di protesi totale del ginocchio sx effettuato il

15 novembre 2011 con allora attuale riabilitazione post-operatoria (doc. AI

48/1-3).

In

precedenza il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto 28 marzo

2011 indirizzato al dr. __________ del Medical Service __________ (doc. 5/1

dell’incarto Cassa malati) – osservato che aveva ripreso l’attività al 50% dal 6 dicembre 2010,

che nel gennaio 2011 era stato occupato principalmente nella sua attività di

impiegato di manovra (attività, questa, per lui troppo onerosa e che ha

richiesto l’intervento del chirurgo ortopedico dr. __________ che ha praticato

un’infiltra-zione nelle ginocchia con effetto nullo) e che una prossima

consultazione presso il dr. __________ era prevista per il 29 marzo 2011 – aveva

evidenziato che “(…) per quanto riguarda l’attività lavorativa, è da rilevare

che contrariamente a quanto è stato a Lei riferito, nel servizio __________ il

paziente ha potuto lavorare nella misura del 50%. In questa funzione egli dichiara

che l’onere non è così faticoso e anche se soffre di problemi alle ginocchia

egli riesce ancora a lavorare in questa misura del 50%. Quindi a parer mio egli

può sicuramente continuare a lavorare nella misura del 50% presso il servizio __________.

Prognosticamente è ancora difficile dire se questa capacità lavorativa potrà

essere a breve medio termine aumentata. (…)”(doc. 5/1 dell’incarto Cassa

malati).

Interpellato

il 27 aprile 2012 dall’Ufficio AI per un aggiornamento della documentazione

medica (doc. AI 54/1), il dr. __________, con scritto del 2 maggio 2012, aveva

comunicato che “(…) betreffs Herrn RI 1 haben wir keine weiteren Akten seit

letztem Jahr. Wir sind innerhalb der __________

so verblieben, dass man ohnehin mit einer monatelangen Arbeitsunfähigkeit

rechnen muss und es war auch geplant mit hoher Wahrscheinlichkeit das

Arbeitsverhältnis aufzulösen. Deshalb haben wir im Moment auf weitere

medizinische Anfragen verzichtet. (…)” (doc. AI 55/1). In precedenza, con scritto del 15 luglio 2011, il

dr. __________ aveva comunicato all’Ufficio AI che “(…) d’aprile non abbiamo

nuovi rapporti. Secondo le informazioni del datore di lavoro di fine aprile il

signor RI 1 continuava a lavorare al 50% (4 ore ogni giorno) presso il servizio

__________. (…)” (doc. AI 35/1).

Visto

quanto precede – ritenuto anche che il dr. __________, nel rapporto medico del 24

ottobre 2011, aveva posto l’indicazio-ne per un intervento di protesi totale

del ginocchio sinistro (doc. AI 44/1-5 in particolare il punto 1.8) e appurato che detto intervento era stato in effetti eseguito il 15 novembre 2011 (doc.

AI 46/1-2) –, l’Ufficio AI, conformemente alla valutazione del 26 giugno 2012

del dr. __________ (doc. AI 61/1), con comunicazione del 5 luglio 2012 (doc. AI

62/1-2), ha ordinato una perizia a cura del dr. __________.

A

mente di questo Tribunale, per il solo fatto che, come ripreso nell’anamnesi e

nella valutazione e prognosi del rapporto peritale del 2 ottobre 2012 (cfr.

consid. 2.5), soggettivamente l’assicurato non ritenga di aver avuto alcun

beneficio dagli interventi a cui è stato sottoposto, non è possibile concludere

(come preteso dall’insorgente che si ritiene inabile totalmente al lavoro) che

il dr. __________ sarebbe caduto in contraddizione attestando in seguito una

capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posta dal 1. giugno 2012 (ovvero, circa 6 mesi dopo l’intervento di

protesi totale del ginocchio sinistro del 15 novembre 2011).

Questo

vale a maggiore ragione visto che dopo gli interventi ai due menischi del 27

luglio 2010 vi é stata una ripresa dell’attività presso il servizio __________ __________

e che fino alla perizia del dr. __________ nessun medico si era espresso

chiaramente sull’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa residua in

un’attività adeguata.

In

questo senso il TCA deve fare propria l’annotazione del 3 aprile 2013 nella

quale il dr. __________ ha evidenziato che “(…) l’inabilità lavorativa per

qualsiasi attività attestata dal perito si riferisce al periodo di operazione e

relativa convalescenza. Purtroppo l’intervento di protesi al ginocchio non ha

portato ad un sostanziale miglioramento, va però detto che una gonartrosi non

esclude a priori una capacità lavorativa residua in attività confacente,

capacità lavorativa residua presente anche prima dell’intervento d’impianto

protesi. Quindi non si tratta di miglioramento ma apprezzamento della CL residua

in attività confacente presente sia prima che dopo l’intervento in questione.

(…)” (IV/5).

Del

resto – come rilevato, pertinentemente, dall’Ufficio AI nelle osservazioni

del 24 aprile 2014 –, l’insorgente “(…) non ha prodotto alcuna documentazione

medica (posteriore alla perizia) attestante un’attuale sua inabilità lavorativa

completa. (…)” (VIII).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al fatto che il dr.

__________ – a differenza di quanto concluso dal consulente in integrazione

nella nota del 4 aprile 2013: “(…) Per quel che concerne invece l’attività

di addetto alla pulizia presso __________S (__________) l’assicurato è da

ritenere non idoneo in quanto le limitazioni funzionali espresse in sede medica

non si addicono alle esigenze dell’attività (attraversamento __________-terreni

sconnessi, salire e scendere le scale, camminare) (…)” (IV/6) – ha

considerato l’attività di ausiliario di pulizie presso __________ come

rispettante le limitazioni funzionali poste.

Al

riguardo – a prescindere dal fatto che quanto attestato dal funzionario __________

nella nota del 24 febbraio 2011 (“(…) Contatto telefonicamente in data

odierna il sig. __________ delle __________, per avere informazioni a proposito

della ripresa lavorativa. Il Sig. __________ mi comunica che l’A. ha ripreso

l’occupazione (solo a scopo terapeutico senza alcuna produttività) a partire

dal 03.01.2011, ma che non ce la faceva. Vista la difficoltà (l’A. dice che

prova troppo dolore al ginocchio) la prova è terminata il 13.02.2011. A partire

dal 14.02.2011 l’A. è occupato (anche qui senza produttività) presso la società

di pulizie __________ (pulizie __________. (…)”

(doc. AI 23/1)) è contraddetto tanto dal rapporto 28 marzo 2011 del dr. __________

indirizzato al dr. __________ del Medical Service __________ di __________ (cfr.

doc. 5/1 dell’incarto Cassa malati, sopra parzialmente riprodotto) quanto dallo

scritto del 15 luglio 2011 del dr. __________ (doc. AI 35/1, sopra parzialmente

riprodotto) –, questo Tribunale può fare proprie le osservazioni dell’Ufficio AI

stante le quali “(…) in virtù della specificità del ruolo del Consulente

in integrazione professionale (cfr. pt. 7 della risposta di causa),

un’attività considerata in ambito medico rispettante le limitazioni funzionali

può senza alcuna palese contraddizione essere considerata come non aderente

alle reali esigenze del mondo del lavoro. È difatti il consulente in

integrazione professionale che valuta le effettive mansioni richieste agli assicurati

in una specifica attività. Il consulente ha inoltre affermato che unicamente

l’attività di addetto alle pulizie presso __________S (__________) non è

confacente all’assicurato a causa della necessità di salire e scendere le scale

(si tiene però ad evidenziare che le specificità di tale attività in seno __________

non figuravano nell’incarto AI al momento dell’esame peritale). L’impiego

dell’assicurato quale ausiliario di pulizie “generico” ad esempio in uffici non

può a priori essere esclusa. (…)” (VIII).

In

simili circostanze – appurato che alla perizia del dr. __________ va riconosciuta piena

forza probatoria e ritenuti i succitati certificati medici dell’Ospedale

Regionale di __________ che attestano un’inabilità totale dal settembre 2011 (cfr.

consid. 2.5 e doc. AI 51/2 e 51/3) – questo Tribunale deve dunque confermare

l’annotazione 24 gennaio 2013 nella quale il dr. __________ ha concluso:

"

(…)

In considerazione che l’A. dal 07.12.2010 ha ripreso la

propria attività lavorativa per soli tre giorni al 50% poi di nuovo dal 03.01

al 13.02.2011 e che in seguito ha svolto un’attività lavorativa più leggera al

50% fino al 06.09.2011 di addetto a lavori di pulizia della __________ si precisano

le seguenti IL:

Attività abituale

IL 100% dal 18.05.2010 e continua

Attività adeguata

IL 100% dal 18.05.2010

IL 50% dal 07.12.2010

IL 100% dal 06.09.2011

IL 25% dal 01.06.2012 e continua

(…)" (doc. AI 84/1

2.8. Quanto

alla reintegrabilità sul mercato del lavoro, a contare dal mese di maggio 2011

la stessa non è stata messa in dubbio visto che l’insorgente non ha contestato

l’attribuzione del diritto a tre quarti di rendita dal 1 maggio al 30 novembre

2011 (dopo l’anno di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. lett. b LAI e fino a

tre mesi dopo il peggioramento del settembre 2011 ex art. 88a cpv. 2 OAI).

D’altra

parte – partendo da una diversa valutazione della capacità lavorativa (cfr.

consid. 2.7) – l’insorgente non adduce alcun valido motivo atto a giustificare

l’asserita non reintegrabilità nel mondo del lavoro subentrata dopo

l’intervento di protesi totale al ginocchio sinistro.

Infatti

– a fronte della conclusione a cui è giunto il consulente in integrazione

nell’annotazione 4 aprile 2013 secondo la quale (tenuto conto dell’età, della

formazione scolastica, dell’esperienza professionale e delle limitazioni

funzionali espresse in sede medica) “(…) l’assicurato potrebbe essere

reintegrato nel settore industriale come addetto al controllo della qualità,

come autista-fattorino addetto alle consegne di merce leggera (fiori, prodotti

farmaceutici, pane) nel settore dei servizi. (…)” (IV/6) –, l’insorgente

si è limitato ad addurre in modo del tutto generico che “(…) senza voler

vantare conoscenze del mercato del lavoro come quelle vantate per definizione

dalla convenuta, l’affermazione [ndr. si riferisce alla valutazione del 4

aprile 2013 del consulente in integrazione] ci appare per lo meno azzardata,

tanto più che, nella valutazione agli atti AI (atto 76) del 2 novembre 2012,

riportava limitazioni funzionali importanti (…)” (VI).

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di

competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31

marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito

va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile

2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.

4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Ritenuta

la suenunciata giurisprudenza – in particolare, in merito all’età, viste le note marginali

3050-3052 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) con la giurisprudenza ivi citata;

note, queste, richiamate anche dall’Ufficio AI in sede di osservazioni del 24

aprile 2013 (cfr. VIII) – questo Tribunale non ha, nel caso concreto,

motivo per mettere in dubbio le suenunciate conclusioni del consulente che non

sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.

2.9. Quanto

alla valutazione economica – in quanto tale rimasta incontestata – questo Tribunale si

limita ad osservare quanto segue.

Nel

2012, partendo dal reddito di fr. 81'618.-- per il 2010 (doc. AI 73/1) – calcolato in

base alle indicazioni del datore di lavoro avuto anche riguardo alla media

delle indennità per turni versate negli anni dal 2007 al 2009 (cfr. doc. AI

9/3-7 in particolare il punto 2.11 e 69/1) –, il reddito da valido

ammonta a fr. 83'093.65 (81'618.-- aggiornati al 2012 aumentandoli del 1% per

il 2011 e del 0.8% per il 2012; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione

dei salari nominali totali, pubblicata il La Vie économique 10-2013 pag. 91).

Nel

2012, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 62'420.02 (fr. 4'901.--

[ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su

41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 10-2013, pag. 90-91] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Ritenuta

una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.7) e

applicata una riduzione del 20% – ipotesi questa a lui più favorevole, in

correzione della riduzione del 16% riconosciuta dal consulente in integrazione

(doc. AI 73/1) e conformemente alla STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 confermata

dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 – il reddito da

invalido si attesta a fr. 37'452.01 (62'420.02 x 75% ridotti del

20%).

Ritenuti

un reddito da valido di fr 83'093.65 e da invalido di fr. 37'452.01, si ottiene un grado d’invalidità del 55% ([83'093.65 - 37'452.01] x

100 : 83'093.65 = 54.92% arrotondato al 55% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto ad una mezza rendita

d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

È

dunque a ragione che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.

Considerandi

2.

), l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita intera ad una mezza

rendita con effetto dal 1. ottobre 2012.

Visto

che la capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata è data dal 1. giugno

2012.

e ritenuta l’applicabilità dell’art. 88a cpv. 1 OAI, ci si può chiedere se

non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento

impugnato (i tre mesi dopo i quali si può ritenere il miglioramento duraturo ai

sensi dell’art. 88a cpv.1 OAI sono infatti trascorsi con il 31 agosto 2012 e

quindi la riduzione della rendita potrebbe essere applicata già dal 1.

settembre 2012).

Il

TCA può infatti, in linea di principio, riformare una decisione a

svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere

posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il

ricorso (art. 20 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61

cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

Questa

Corte, tuttavia, considerata l’esiguità della differenza (un mese con una

rendita intera al posto di una mezza rendita pari ad una differenza di fr.

1’076.--), rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che si

tratta unicamente di una facoltà (STFA del 23 giugno 2003 U 192/02, STFA del 22

aprile 2003 U 334/02, STFA del 2 giugno 2003 C 119/02, STFA del 17 giugno 2003 H 313/01 e DTF 119 V 249).

2.10

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno

dunque confermate e il ricorso respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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