32.2013.42
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 novembre 2013Italiano36 min
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Numero d'incarto:
32.2013.42
Data decisione, Autorità:
06.11.2013, TCA
Titolo:
Viste le risultanze mediche, considerata l'evoluzione della capacità lavorativa in un'attività adeguata e ritenuta la valutazione economica a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1.5.2011, a una rendita intera dal 1.12.2011 e a mezza rendita dal 1.10. 2012
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.42
FS/sc
Lugano
6 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 5 e 18 febbraio 2013
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1950, da ultimo attivo quale impiegato alla manovra presso le __________,
nel novembre 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per i
postumi relativi ad un’operazione ad ambedue i menischi e una problematica
legata a due ernie discali e ad un’infiammazione al nervo sciatico (doc. AI 1/9).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – in particolare un accertamento tempestivo presso il datore di
lavoro ed i medici coinvolti sfociato nella comunicazione del 3 maggio 2011 con
la quale si concludeva che i provvedimenti integrativi non sono attuabili (doc.
AI 32/1-2; vedi anche il verbale di chiusura dell’11 marzo 2011 sub doc. AI
25/1-2), la perizia reumatologica del 2 ottobre 2012 a cura del dr. __________ (doc. AI 66/1-12), il rapporto finale 4 ottobre 2012 e l’annotazione
24 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 67/1-4 e 64/1) e le
valutazioni del consulente in integrazione del 25 ottobre e del 2 novembre 2012
(doc. AI 73/1-3 e 76/1-3) –, con decisioni del 5 e 18 febbraio 2013 (in parziale modifica,
viste le osservazioni del 19 dicembre 2012 (cfr. doc. AI 82/1-3), del progetto
d’assegnazione di rendita del 28 novembre 2012 che, a sua volta, aveva
annullato e sostituito quello del 20 gennaio 2012 (cfr. doc. AI 77/1-4 e 49/1-3)), l’Ufficio AI
ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. maggio 2011, a una rendita intera dal 1. dicembre 2011 e ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2012 (doc. AI
89/1-9, 91/1-11, 92/1-11 e 93/1-11).
1.3. Contro
queste decisioni – l’insorgente, pur indicando nel ricorso solo la decisione del 5
febbraio 2013, ha contestato anche l’attribuzione di una mezza rendita per un
periodo, quello dal 1. ottobre 2012 al 28 febbraio 2013, di cui alla decisione
del 18 febbraio 2013 (doc. AI 91/1-11); vi è dunque da ritenere che entrambe le
decisioni sono state impugnate –, tramite il Sindacato RA 1 l’assicurato
ha interposto il presente ricorso con il quale, contestata la valutazione
medica (ritenuta contraddittoria la perizia reumatologica del dr. __________),
ha chiesto che il diritto alla rendita intera, riconosciuto dal 1 dicembre 2011,
non sia ridotto ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2012.
1.4. Con
la risposta di causa – osservato, in particolare, che “(…) non è stata presentata
nessuna documentazione che attesti un peggioramento dello stato di salute del
ricorrente o che possa modificare le conclusioni mediche a cui si è giunti, si
può affermare che non vi sono elementi dal lato medico che depongano per
un’incapacità lavorativa dell’assicurato superiore a quella attestata. (…)”
e visto che il consulente in integrazione ha attestato: “(…) “[…] Ritengo che l’assicurato potrebbe essere
reintegrato nel settore industriale come addetto al controllo della qualità,
come autista-fattorino addetto alle consegne di merce leggera (fiori, prodotti
farmaceutici, pane) nel settore dei servizi. Per quel che concerne invece
l’attività di addetto alla pulizia presso __________ (__________) l’assicurato
è da ritenere non idoneo in quanto le limitazioni funzionali espresse in sede
medica non si addicono alle esigenze dell’attività (attraversamento
binari-terreni sconnessi, salire e scendere le scale, camminare).” (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
Contestualmente
l’amministrazione – oltre all’annotazione 3 aprile 2013 del medico SMR dr. __________ e
alla nota interna del 4 aprile 2013 del consulente in integrazione (IV/5-6) – ha allegato
le decisioni del 25 e 27 marzo 2013 che sostituiscono quelle del 5 e 18 febbraio
2013 (IV/1-4; le decisioni del 5 e 18 febbraio 2013 non erano infatti state
notificate correttamente alla RA 1 e l’Ufficio AI aveva avvisato il sindacato
che avrebbe provveduto ad una nuova intimazione; doc. AI 94/1).
Visto
che il tenore delle decisioni del 25 e 27 marzo 2013 è identico a quello delle
decisioni del 5 e 18 febbraio 2013 l’oggetto della lite non cambia.
1.5. Con
scritto 15 aprile 2013 l’insorgente ha preso posizione sulla risposta di causa
e – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – si è
confermato nelle richieste di giudizio.
1.6. Lo
scritto del 15 aprile 2013 è stato notificato all’Ufficio AI che, con
osservazioni del 24 aprile 2013, ha confermato la domanda di reiezione del
ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla
rendita intera con effetto dal 1. ottobre 2012.
L’insorgente
postula l’annullamento delle decisioni impugnate con riconoscimento del diritto
ad una rendita intera anche dopo il 30 settembre 2012.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007,
pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137).
2.5. Nel
caso in esame, l’Ufficio AI – dopo aver emesso il progetto d’assegnazione di rendita del 20
gennaio 2012 (doc. AI 49/1-3, progetto per il quale era prevista una revisione
a breve termine visto l’intervento chirurgico di protesi totale del ginocchio
sx effettuato il 15 novembre 2011 con allora attuale riabilitazione
post-operatoria; cfr. doc. AI 48/1-3) e considerata la valutazione 1. marzo
2012 (doc. AI 53/1) espressa dal medico SMR dr. __________ avuto riguardo
all’inabilità lavorativa del 100% dal 6 settembre 2011 risultante dai certificati
medici dell’Ospedale Regionale di __________ prodotti con le osservazioni del 7
febbraio 2012 (doc. AI 51/1 e allegati 51/2 e 51/3) – ha fondato le proprie
decisioni sulla perizia reumatologica del 2 ottobre 2010 (doc. AI 66/1-12),
eseguita dal dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna.
Raccolta
la documentazione medica, dopo aver esposto l’anamnesi e descritti lo status,
la documentazione radiologica e quella medica, il dr. __________ ha posto le
seguenti diagnosi:
"
(…)
A.4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
Gonartrosi bilaterale con:
- artroscopia bilaterale il
27.7.2010 con regolarizzazione delle lesioni meniscali mediali a dx, mediali e
laterali a sx;
- protesi totale ginocchio sx il
15.11.2011.
Sindrome lombo vertebrale cronica senza
neurologia su/con:
- discopatia L4/5 > L5/S1;
- stenosi foraminale bilaterale
di origine mista L4/5 (asintomatica).
A.4.1 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
Talassemia minore.
(…)" (doc. AI 66/8)
Il
perito, circa la valutazione e prognosi e le conseguenze sulla capacità lavorativa
e d’integrazione, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI:
La problematica principale e determinante
per il paz. e la capacità lavorativa, è dunque una gonartrosi bilaterale
evolutiva dal 2005, oggetto di un intervento artroscopico d.d.p. lo stesso
giorno nel luglio 2007 (ndr recte: 2010). Nel reperto intra-operatorio è
descritta una moderata condropatia dei condili femorali, un'assenza di
cartilagine a livello del piatto tibiale mediale e laterale del ginocchio dx,
solo una moderata condropatia tibiale a sx ed un'artrosi femoro-patellare a sx
di grado 2. Dopo questo intervento il paz. non è migliorato riuscendo a fatica
a riprendere un'attività lavorativa al 50%. I disturbi erano descritti come
progredenti al ginocchio sx, per cui il 15.11.2011 è stato praticato un
intervento di protesi totale a questo ginocchio. Anche dopo questo intervento
il paz. non ha avuto grandi benefici con persistenza di una limitazione di
movimento alla flessione, forte difficoltà a piegare il ginocchio, a camminare
in discesa o salita o sulle scale. Sente inoltre degli scrosci quando lo piega.
Al ginocchio dx è per contro presente una dolenza principalmente mediale, con
dei disturbi nettamente meno accentuati che non a sx.
Dal lato clinico il ginocchio sx presenta
una spiccata dolenza palpatoria anteriore con dolenza della porzione distale del
tendine quadricipite, della rotula e del tendine rotuleo, senza segni
flogistici. Sono per contro chiaramente udibili e percettibili delle importanti
crepitazioni retropatellari alla flessione-estensione. È inoltre presente un
versamento articolare ed una limitazione di movimento in particolare per quanto
riguarda la flessione (90°).
Il ginocchio dx è nettamente meno
sintomatico con un minimo versamento articolare, nessun segno flogistico,
dolore alla palpazione e alle prove meniscali per quanto riguarda il compartimento
mediale. La mobilità rimane per contro soddisfacente con una distanza
tallone-natica di 12 cm. All'esame clinico sono inoltre percettibili delle crepitazioni
femoro-tibiali laterali ai movimenti di flessione-estensione.
Il paz. cammina senza particolari difficoltà
in piano, pur zoppicando leggermente a sx. Per quanto riguarda la colonna
lombare vi è una dolenza palpatoria a livello del passaggio lombosacrale e
dell'osso sacro, una solo moderata limitazione di movimento e unicamente dei dolori
alla flessione laterale sx. Non vi sono segni radicolari irritativi o
deficitari agli arti inferiori.
Le Rx delle ginocchia del 09/2011
evidenziano un'artrosi femoro-tibiale mediale bilaterale e femoro-patellare a
sx. le Rx post-operatorie del ginocchio sx del novembre-dicembre 2011 e maggio
2012 mostrano […] una protesi totale ben posizionata e senza particolarità di
rilievo. Non sono a disposizione indagini radiologiche della colonna lombare,
che sono non di meno descritte nel rapporto del Dr. __________ del 2008
(discopatia soprattutto L4/5 con stenosi foraminale bilaterale mista e
discopatia meno pronunciata L5/S 1).
Per quanto riguarda le ginocchia il paz. non
ha notato alcun miglioramento significativo né dopo gli interventi artroscopici
né dopo l'intervento protetico a sx, con anzi una maggiore impotenza funzionale
soggettiva in seguito nonostante il trattamento riabilitativo. Persiste inoltre
un moderato versamento articolare ed una importante disfunzione dolorosa del
compartimento femoro-patellare. La gonartrosi dx è ben documentata
dall'intervento artroscopico nel 2007 (ndr recte: 2010). È per certi versi
sorprendente che, visto il grado di condropatia, il ginocchio dx risulti meno
sintomatico di quello sx. In ogni caso i disturbi soggettivi del paz. sono
credibili.
Per quanto riguarda la prognosi,
difficilmente si potrà contare su un miglioramento della situazione delle
ginocchia e ciò anche con un ev. intervento protetico al ginocchio dx.
Per quanto riguarda la colonna vertebrale il
paz. presenta una certa rigidità lombare, dei dolori tuttavia relativamente
moderati ed un solo bloccaggio acuto anamnestico circa 2 settimane fa.
Clinicamente è presente solo una lieve dolenza al passaggio lombosacrale ed una
certa rigidità di tutto il segmento lombare, tuttavia con solo lievi dolori
alla flessione laterale sx. Non vi sono disturbi radicolari né dal lato
anamnestico né da quello clinico, per cui la riferita stenosi foraminale L4-L5
bilaterale è un reperto unicamente radiologico senza alcuna corrispondenza
clinica. Anche sotto questo punto di vista i disturbi del paz. sono coerenti e
credibili.
Dal lato prognostico si deve considerare
probabile una stazionarietà del quadro clinico lombare anche in futuro.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI
LAVORO,
B.1 Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati:
Per quanto riguarda l'attività lavorativa il
paz. è dunque limitato in maniera nettamente predominante dalla patologia
degenerativa delle due ginocchia e solo in via subordinata da quella lombare.
Dal lato reumatologico si devono dunque ritenere i seguenti limiti funzionali:
L'assicurato non può dunque lavorare in
posizione inginocchiata o accovacciata, può salire solo occasionalmente e con
l'aiuto di un corrimano una o più rampe di scale. Può camminare normalmente in
piano su tragitti corti e medi (30 min.), non può camminare su terreni dissestati
o in pendenza. Può rimanere seduto o in posizione eretta per circa un'ora. Può
lavorare solo limitatamente in posizione eretta-chinata e con rotazioni del
tronco. Normale funzionalità degli arti superiori e delle mani. Il paz. può
sollevare o portare normalmente pesi fino a 5-10 kg a condizione di non doversi piegare per raccoglierli, solo occasionalmente pesi superiori.
B.2 Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
In funzione dei dati anamnestici e della
documentazione, risulta una inabilità lavorativa al 100% dal 18.05.2010 al
06.12.2010. In seguito il paz. ha ripreso il lavoro per soli tre giorni al 50%
dal 07.12.2010 poi di nuovo dal 03.01. al 13.02.2011 L'assicurato ha in seguito
svolto un'attività lavorativa più leggera, addetto a lavori di pulizia della __________
in misura del 50% fino al 06.09.2011. Dopo l'intervento protetico al ginocchio
non ha più ripreso alcuna attività lavorativa.
Nella sua attività di impiegato di manovra __________,
sulla base di quanto precede, questi periodi di inabilità lavorativa sono
senz'altro da giudicare adeguati. Una ripresa del lavoro nell'ambito di operaio
di "manovra" per __________ non è più ipotizzabile. A distanza di
circa 6 mesi dall'intervento di protesi al ginocchio sx, quindi a partire dal
01.06.2012 sarebbe per contro senz'altro possibile riprendere la sua ultima
attività di pulizie presso la __________ al 50%.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE:
C.1 É possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?
Non sono in corso o previsti provvedimenti di
integrazione. Il paz. dovrebbe eseguire una regolare ginnastica posturale, ciò
che potrebbe migliorare i disturbi lombari. Difficilmente un ev. intervento
protetico al ginocchio dx porterebbe ad un miglioramento della capacità lavorativa.
C.2 É possibile migliorare la
capacità di lavoro sul posto di lavoro attua- le?
No.
C.3 L'assicurato è in grado di
svolgere altre attività?
Un'attività adatta al paz. è dunque da
ritenersi un'attività leggera o variata e che rispetti i limiti funzionali
elencati sopra (B.1).
Dal punto di vista reumatologico e
medico-teorico, in tale attività si può considerare una capacità lavorativa del
50% dal 14.02. al 06.09.2011.
Così, sempre per un'attività adatta, circa 6
mesi dopo l'intervento protetico al ginocchio sx del 15 novembre 2011, dunque
dal 01.06.2012, si può considerare una capacità lavorativa residua di 3/4, vale
a dire per un lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto del 25%.
Nella stessa misura e per i stessi tempi
l'assicurato può occuparsi delle faccende domestiche abituali.
(…)" (doc. AI 66/8-12)
L’Ufficio
AI – viste le valutazioni del consulente in integrazione del 25 ottobre
e del 2 novembre 2012 (doc. AI 73/1-3 e 76/1-3) e ritenuta l’annotazione del 24
gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ in merito ai differenti periodi e gradi
di incapacità lavorativa sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata
(doc. AI 84/1) – con le decisioni del 5 e 18 febbraio 2013 ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. maggio 2011, a una rendita intera dal 1. dicembre 2011 e ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2012 (doc. AI 89/1-9,
91/1-11, 92/1-11 e 93/1-11).
L’insorgente
– lasciati incontestati l’attribuzione del diritto a tre quarti di
rendita dal 1. maggio 2011 (dopo l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI) e l’aumento del diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2011
(ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI tre mesi dopo l’inabilità totale attestata dal
servizio di ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________ dal settembre 2011;
doc. AI 51/2 e 51/3) – si é limitato a contestare che dopo gli interventi ai due menischi
del 27 luglio 2010 (doc. AI 16/9-10 e 16/11-12) e dopo l’intervento di posa di protesi
totale al ginocchio sinistro del 15 novembre 2011 (doc. AI 46/1-2) sia
subentrato un miglioramento tale da giustificare una capacità lavorativa del
75% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali posta dal
1. giugno 2012.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il
solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di
ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009
del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Ritornando
al caso in esame, questo TCA, per le ragioni di seguito esposte, non ha alcun
motivo per mettere in dubbio la validità della perizia del dr. __________.
Va
qui innanzitutto rilevato che, nella misura in cui con il punto 5 dello
scritto 15 aprile 2013 (VI) l’insorgente volesse far valere eventuali diritti
per il fatto che l’Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione il 20 gennaio
2012 poi annullato con il progetto del 28 novembre 2012 (cfr. doc. AI 49/1-3 e
77/1-4), nulla può essere concluso a favore dell’assicurato.
Infatti il preavviso non costituisce una decisione formale e l’amministrazione
non è obbligata a pronunciarsi conformemente allo stesso (cfr. il consid. 1
della STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010 nel quale l’Alta Corte ha
evidenziato inoltre che le obiezioni sollevate al preavviso non
assurgono infatti a rimedio di diritto che può essere ritirato con la
conseguenza che il progetto cresce in giudicato, le stesse configurando osservazioni
nell’ambito del diritto di essere sentito; rilevato inoltre che l’art. 57a LAI
va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo
all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione
ma anche sulla prevista decisione finale).
Come
accennato (cfr. consid. 2.5), il preavviso del 20 gennaio 2012 era stato
preceduto dal rapporto finale del 22 dicembre 2011 nel quale il dr. __________,
lo si ribadisce, aveva previsto una revisione a breve termine
visto l’intervento chirurgico di protesi totale del ginocchio sx effettuato il
15 novembre 2011 con allora attuale riabilitazione post-operatoria (doc. AI
48/1-3).
In
precedenza il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto 28 marzo
2011 indirizzato al dr. __________ del Medical Service __________ (doc. 5/1
dell’incarto Cassa malati) – osservato che aveva ripreso l’attività al 50% dal 6 dicembre 2010,
che nel gennaio 2011 era stato occupato principalmente nella sua attività di
impiegato di manovra (attività, questa, per lui troppo onerosa e che ha
richiesto l’intervento del chirurgo ortopedico dr. __________ che ha praticato
un’infiltra-zione nelle ginocchia con effetto nullo) e che una prossima
consultazione presso il dr. __________ era prevista per il 29 marzo 2011 – aveva
evidenziato che “(…) per quanto riguarda l’attività lavorativa, è da rilevare
che contrariamente a quanto è stato a Lei riferito, nel servizio __________ il
paziente ha potuto lavorare nella misura del 50%. In questa funzione egli dichiara
che l’onere non è così faticoso e anche se soffre di problemi alle ginocchia
egli riesce ancora a lavorare in questa misura del 50%. Quindi a parer mio egli
può sicuramente continuare a lavorare nella misura del 50% presso il servizio __________.
Prognosticamente è ancora difficile dire se questa capacità lavorativa potrà
essere a breve medio termine aumentata. (…)”(doc. 5/1 dell’incarto Cassa
malati).
Interpellato
il 27 aprile 2012 dall’Ufficio AI per un aggiornamento della documentazione
medica (doc. AI 54/1), il dr. __________, con scritto del 2 maggio 2012, aveva
comunicato che “(…) betreffs Herrn RI 1 haben wir keine weiteren Akten seit
letztem Jahr. Wir sind innerhalb der __________
so verblieben, dass man ohnehin mit einer monatelangen Arbeitsunfähigkeit
rechnen muss und es war auch geplant mit hoher Wahrscheinlichkeit das
Arbeitsverhältnis aufzulösen. Deshalb haben wir im Moment auf weitere
medizinische Anfragen verzichtet. (…)” (doc. AI 55/1). In precedenza, con scritto del 15 luglio 2011, il
dr. __________ aveva comunicato all’Ufficio AI che “(…) d’aprile non abbiamo
nuovi rapporti. Secondo le informazioni del datore di lavoro di fine aprile il
signor RI 1 continuava a lavorare al 50% (4 ore ogni giorno) presso il servizio
__________. (…)” (doc. AI 35/1).
Visto
quanto precede – ritenuto anche che il dr. __________, nel rapporto medico del 24
ottobre 2011, aveva posto l’indicazio-ne per un intervento di protesi totale
del ginocchio sinistro (doc. AI 44/1-5 in particolare il punto 1.8) e appurato che detto intervento era stato in effetti eseguito il 15 novembre 2011 (doc.
AI 46/1-2) –, l’Ufficio AI, conformemente alla valutazione del 26 giugno 2012
del dr. __________ (doc. AI 61/1), con comunicazione del 5 luglio 2012 (doc. AI
62/1-2), ha ordinato una perizia a cura del dr. __________.
A
mente di questo Tribunale, per il solo fatto che, come ripreso nell’anamnesi e
nella valutazione e prognosi del rapporto peritale del 2 ottobre 2012 (cfr.
consid. 2.5), soggettivamente l’assicurato non ritenga di aver avuto alcun
beneficio dagli interventi a cui è stato sottoposto, non è possibile concludere
(come preteso dall’insorgente che si ritiene inabile totalmente al lavoro) che
il dr. __________ sarebbe caduto in contraddizione attestando in seguito una
capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti
funzionali posta dal 1. giugno 2012 (ovvero, circa 6 mesi dopo l’intervento di
protesi totale del ginocchio sinistro del 15 novembre 2011).
Questo
vale a maggiore ragione visto che dopo gli interventi ai due menischi del 27
luglio 2010 vi é stata una ripresa dell’attività presso il servizio __________ __________
e che fino alla perizia del dr. __________ nessun medico si era espresso
chiaramente sull’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa residua in
un’attività adeguata.
In
questo senso il TCA deve fare propria l’annotazione del 3 aprile 2013 nella
quale il dr. __________ ha evidenziato che “(…) l’inabilità lavorativa per
qualsiasi attività attestata dal perito si riferisce al periodo di operazione e
relativa convalescenza. Purtroppo l’intervento di protesi al ginocchio non ha
portato ad un sostanziale miglioramento, va però detto che una gonartrosi non
esclude a priori una capacità lavorativa residua in attività confacente,
capacità lavorativa residua presente anche prima dell’intervento d’impianto
protesi. Quindi non si tratta di miglioramento ma apprezzamento della CL residua
in attività confacente presente sia prima che dopo l’intervento in questione.
(…)” (IV/5).
Del
resto – come rilevato, pertinentemente, dall’Ufficio AI nelle osservazioni
del 24 aprile 2014 –, l’insorgente “(…) non ha prodotto alcuna documentazione
medica (posteriore alla perizia) attestante un’attuale sua inabilità lavorativa
completa. (…)” (VIII).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al fatto che il dr.
__________ – a differenza di quanto concluso dal consulente in integrazione
nella nota del 4 aprile 2013: “(…) Per quel che concerne invece l’attività
di addetto alla pulizia presso __________S (__________) l’assicurato è da
ritenere non idoneo in quanto le limitazioni funzionali espresse in sede medica
non si addicono alle esigenze dell’attività (attraversamento __________-terreni
sconnessi, salire e scendere le scale, camminare) (…)” (IV/6) – ha
considerato l’attività di ausiliario di pulizie presso __________ come
rispettante le limitazioni funzionali poste.
Al
riguardo – a prescindere dal fatto che quanto attestato dal funzionario __________
nella nota del 24 febbraio 2011 (“(…) Contatto telefonicamente in data
odierna il sig. __________ delle __________, per avere informazioni a proposito
della ripresa lavorativa. Il Sig. __________ mi comunica che l’A. ha ripreso
l’occupazione (solo a scopo terapeutico senza alcuna produttività) a partire
dal 03.01.2011, ma che non ce la faceva. Vista la difficoltà (l’A. dice che
prova troppo dolore al ginocchio) la prova è terminata il 13.02.2011. A partire
dal 14.02.2011 l’A. è occupato (anche qui senza produttività) presso la società
di pulizie __________ (pulizie __________. (…)”
(doc. AI 23/1)) è contraddetto tanto dal rapporto 28 marzo 2011 del dr. __________
indirizzato al dr. __________ del Medical Service __________ di __________ (cfr.
doc. 5/1 dell’incarto Cassa malati, sopra parzialmente riprodotto) quanto dallo
scritto del 15 luglio 2011 del dr. __________ (doc. AI 35/1, sopra parzialmente
riprodotto) –, questo Tribunale può fare proprie le osservazioni dell’Ufficio AI
stante le quali “(…) in virtù della specificità del ruolo del Consulente
in integrazione professionale (cfr. pt. 7 della risposta di causa),
un’attività considerata in ambito medico rispettante le limitazioni funzionali
può senza alcuna palese contraddizione essere considerata come non aderente
alle reali esigenze del mondo del lavoro. È difatti il consulente in
integrazione professionale che valuta le effettive mansioni richieste agli assicurati
in una specifica attività. Il consulente ha inoltre affermato che unicamente
l’attività di addetto alle pulizie presso __________S (__________) non è
confacente all’assicurato a causa della necessità di salire e scendere le scale
(si tiene però ad evidenziare che le specificità di tale attività in seno __________
non figuravano nell’incarto AI al momento dell’esame peritale). L’impiego
dell’assicurato quale ausiliario di pulizie “generico” ad esempio in uffici non
può a priori essere esclusa. (…)” (VIII).
In
simili circostanze – appurato che alla perizia del dr. __________ va riconosciuta piena
forza probatoria e ritenuti i succitati certificati medici dell’Ospedale
Regionale di __________ che attestano un’inabilità totale dal settembre 2011 (cfr.
consid. 2.5 e doc. AI 51/2 e 51/3) – questo Tribunale deve dunque confermare
l’annotazione 24 gennaio 2013 nella quale il dr. __________ ha concluso:
"
(…)
In considerazione che l’A. dal 07.12.2010 ha ripreso la
propria attività lavorativa per soli tre giorni al 50% poi di nuovo dal 03.01
al 13.02.2011 e che in seguito ha svolto un’attività lavorativa più leggera al
50% fino al 06.09.2011 di addetto a lavori di pulizia della __________ si precisano
le seguenti IL:
Attività abituale
IL 100% dal 18.05.2010 e continua
Attività adeguata
IL 100% dal 18.05.2010
IL 50% dal 07.12.2010
IL 100% dal 06.09.2011
IL 25% dal 01.06.2012 e continua
(…)" (doc. AI 84/1
2.8. Quanto
alla reintegrabilità sul mercato del lavoro, a contare dal mese di maggio 2011
la stessa non è stata messa in dubbio visto che l’insorgente non ha contestato
l’attribuzione del diritto a tre quarti di rendita dal 1 maggio al 30 novembre
2011 (dopo l’anno di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. lett. b LAI e fino a
tre mesi dopo il peggioramento del settembre 2011 ex art. 88a cpv. 2 OAI).
D’altra
parte – partendo da una diversa valutazione della capacità lavorativa (cfr.
consid. 2.7) – l’insorgente non adduce alcun valido motivo atto a giustificare
l’asserita non reintegrabilità nel mondo del lavoro subentrata dopo
l’intervento di protesi totale al ginocchio sinistro.
Infatti
– a fronte della conclusione a cui è giunto il consulente in integrazione
nell’annotazione 4 aprile 2013 secondo la quale (tenuto conto dell’età, della
formazione scolastica, dell’esperienza professionale e delle limitazioni
funzionali espresse in sede medica) “(…) l’assicurato potrebbe essere
reintegrato nel settore industriale come addetto al controllo della qualità,
come autista-fattorino addetto alle consegne di merce leggera (fiori, prodotti
farmaceutici, pane) nel settore dei servizi. (…)” (IV/6) –, l’insorgente
si è limitato ad addurre in modo del tutto generico che “(…) senza voler
vantare conoscenze del mercato del lavoro come quelle vantate per definizione
dalla convenuta, l’affermazione [ndr. si riferisce alla valutazione del 4
aprile 2013 del consulente in integrazione] ci appare per lo meno azzardata,
tanto più che, nella valutazione agli atti AI (atto 76) del 2 novembre 2012,
riportava limitazioni funzionali importanti (…)” (VI).
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31
marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito
va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile
2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.
4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Ritenuta
la suenunciata giurisprudenza – in particolare, in merito all’età, viste le note marginali
3050-3052 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) con la giurisprudenza ivi citata;
note, queste, richiamate anche dall’Ufficio AI in sede di osservazioni del 24
aprile 2013 (cfr. VIII) – questo Tribunale non ha, nel caso concreto,
motivo per mettere in dubbio le suenunciate conclusioni del consulente che non
sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.
2.9. Quanto
alla valutazione economica – in quanto tale rimasta incontestata – questo Tribunale si
limita ad osservare quanto segue.
Nel
2012, partendo dal reddito di fr. 81'618.-- per il 2010 (doc. AI 73/1) – calcolato in
base alle indicazioni del datore di lavoro avuto anche riguardo alla media
delle indennità per turni versate negli anni dal 2007 al 2009 (cfr. doc. AI
9/3-7 in particolare il punto 2.11 e 69/1) –, il reddito da valido
ammonta a fr. 83'093.65 (81'618.-- aggiornati al 2012 aumentandoli del 1% per
il 2011 e del 0.8% per il 2012; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione
dei salari nominali totali, pubblicata il La Vie économique 10-2013 pag. 91).
Nel
2012, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e
ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 62'420.02 (fr. 4'901.--
[ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su
41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 10-2013, pag. 90-91] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Ritenuta
una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.7) e
applicata una riduzione del 20% – ipotesi questa a lui più favorevole, in
correzione della riduzione del 16% riconosciuta dal consulente in integrazione
(doc. AI 73/1) e conformemente alla STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 confermata
dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 – il reddito da
invalido si attesta a fr. 37'452.01 (62'420.02 x 75% ridotti del
20%).
Ritenuti
un reddito da valido di fr 83'093.65 e da invalido di fr. 37'452.01, si ottiene un grado d’invalidità del 55% ([83'093.65 - 37'452.01] x
100 : 83'093.65 = 54.92% arrotondato al 55% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto ad una mezza rendita
d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
È
dunque a ragione che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.
Considerandi
2.
), l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita intera ad una mezza
rendita con effetto dal 1. ottobre 2012.
Visto
che la capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata è data dal 1. giugno
2012.
e ritenuta l’applicabilità dell’art. 88a cpv. 1 OAI, ci si può chiedere se
non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento
impugnato (i tre mesi dopo i quali si può ritenere il miglioramento duraturo ai
sensi dell’art. 88a cpv.1 OAI sono infatti trascorsi con il 31 agosto 2012 e
quindi la riduzione della rendita potrebbe essere applicata già dal 1.
settembre 2012).
Il
TCA può infatti, in linea di principio, riformare una decisione a
svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere
posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il
ricorso (art. 20 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61
cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).
Questa
Corte, tuttavia, considerata l’esiguità della differenza (un mese con una
rendita intera al posto di una mezza rendita pari ad una differenza di fr.
1’076.--), rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che si
tratta unicamente di una facoltà (STFA del 23 giugno 2003 U 192/02, STFA del 22
aprile 2003 U 334/02, STFA del 2 giugno 2003 C 119/02, STFA del 17 giugno 2003 H 313/01 e DTF 119 V 249).
2.10
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno
dunque confermate e il ricorso respinto.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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