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Decisione

32.2013.45

Richiesta di una rendita AI parzialmente accolta sulla base del referto allestito nella parallela procedura in ambito di assicurazione malattie in caso di perdita di guadagno

28 ottobre 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

4. Nel

caso di specie in seguito alla richiesta di prestazioni AI inoltrata dal

ricorrente, l’UAI ha richiamato dall’assicuratore contro le malattie tutta la

documentazione medica inerente l’interessato, tra cui una valutazione del 5

settembre 2012 del dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione.

Lo

specialista, dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato reumatologico e

neurologico periferico e la radiologia, ha posto la diagnosi di sindrome

lombovertebrale cronica con limitazioni funzionali persistenti in/con turbe

statiche importanti del rachide (piatto con scoliosi rotatoria destro convessa,

non decompensata), alterazioni degenerative plurisegmentali tra L2 ed L5 (RM

del 04.01.2012: osteocondrosi attivata in L2/3, sospetta instabilità laterale

in L3/4), acromegalia da macroadenoma ipofisario operato nel 2003 con revisione

chirurgica dopo 2 mesi, ipopituitarismo in trattamento (doc. Cassa malati 30-1).

Lo

specialista ha poi affermato:

" (…)

In base alle mie

constatazioni della visita precedente avvenuta il 09.03.2012 avevo ritenuto

indicato sottoporre il paziente ad una riabilitazione intensiva in regime

stazionario allo scopo di migliorare e stabilizzare le sue condizioni fisiche

determinate da una sintomatologia dolorosa e limitazioni funzionali del tratto

lombare riconducibili ad alterazioni degenerative plurisegmentali importanti

(in nesso alla sua patologia endocrinologica). La degenza nella Clinica di __________

della durata di 4 settimane non ha purtroppo modificato in maniera

significativa né la sofferenza soggettiva né i reperti oggettivi. Il paziente

presenta tutt’ora limitazioni rilevanti della funzione lombare e di conseguenza

della caricabilità fisica, impossibilitandolo a riprendere la sua attività

lucrativa per la quale egli è da ritenere non più idoneo (incapacità lavorativa

definitiva del 100%).

Le sue condizioni di salute appaiono ormai

stabili.

(….)

Nel rispetto delle

presenti limitazioni (che risultano piuttosto importanti) il signor RI 1 può

essere considerato abile nella misura del 75% circa, inteso come presenza

normale sul posto di lavoro ma con un rendimento ridotto a causa dei

persistenti dolori. Personalmente ritengo che il suo stato di salute non gli

permetta di riciclarsi nel mondo del lavoro per le vie normali, non essendo

collocabile senza misure di sostegno (tramite l’AI).

La prognosi a medio

lungo termine resta riservata. Alla patologia degenerativa del tratto lombare è

inerente un certo potenziale di peggioramento con possibili ulteriori

ripercussioni anche sullo stato clinico del paziente. Non vi sono purtroppo

altre misure terapeutiche di quanto già concretizzato” (doc. Cassa malati 30-1)

Il

28 marzo 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Valutazione:

-

la caduta del 28.11.2012 non ha comportato dei

danni strutturali

-

permane una problematica di tipo degenerativo

accertata in 2 occasioni dal dr. __________ il quale indica limitazioni funzionali

piuttosto importanti e il quale ritiene che l’assicurato non possa essere

riciclato nel mondo del lavoro per vie normali.

-

La breve descrizione dello status fornita dal

dr. __________ non si distanzia in modo sostanziale dallo status dettagliato fornito

dal dr. __________

In conclusione

Assenza di modifica

sostanziale dello stato di salute dell’assicurato.

Da verificare se è

stato dato seguito alle indicazioni del dr. __________ che l’assicurato non è

inseribile nel mondo del lavoro tramite le vie normali.” (doc. IV/1)

L’insorgente

è poi stato nuovamente visitato il 4 settembre 2013 dal dr. med. __________, il

quale, dopo aver descritto l’anamnesi intermedia, lo stato reumatologico e

neurologico periferico e posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica

con limitazioni funzionali persistenti in/con turbe statiche importanti del

rachide (piatto con scoliosi rotatoria destroconvessa, non decompensata),

alterazioni degenerative plurisegmentali tra L2 ed L5 comprendenti il

compartimento discale e quello osteoarticolare (osteocondrosi e

spondilartrosi), trauma contusivo lombare (evento del 28.11.2012) senza sequele

postinfortunistiche né cliniche né radiologiche, acromegalia da macroadenoma

ipofisario operato nel 2003 con revisione chirurgica dopo 2 mesi;

ipopituitarismo in trattamento, ha affermato:

" (…)

La presente

valutazione ha come scopo di verificare un’eventuale modifica dello stato di

salute del paziente in confronto all’esame precedente da me effettuato il

05.09.2012 con una verifica della sua capacità lavorativa che avevo giudicato

del 75% per un’attività confacente, rispettosa delle limitazioni funzionali

stabilite in dettaglio (pag. 5 e 6 del mio rapporto di allora).

Passeggiando il

28.11.2012 il paziente era scivolato sul bagnato cadendo sulle natiche e sulla

colonna vertebrale con da allora un peggioramento della sintomatologia dolorosa

in zona lombare. Gli accertamenti radiologici (lastre convenzionali della

colonna lombare del 01.12.2012 ed RM lombare del 22.08.2013) non hanno evidenziato

sequele morfologiche di natura post-traumatica mostrando un quadro strutturale

paragonabile ad indagini analoghe effettuate prima dell’infortunio (lastre

convenzionali della colonna lombare del 15.05.2009 e RM lombare del

04.01.2012). Nel referto della recente RM viene segnalato unicamente un

cambiamento del segnala in L2/3 indicativo per una certa regressione dello

stato flogistico precedente (da considerare un segni indiretto di una minore

irritabilità del segmento).

Il trattamento attuato

nel corso del 2013 a base di sedute di fisioterapia (ancora in corso) e con la

somministrazione al bisogno di analgesici ed antiinfiammatori avrebbe attenuato

i dolori solo parzialmente, ritenuti sempre maggiori in confronto a quanto

segnalato in settembre 2012. Le caratteristiche della sofferenza sarebbero

invece rimaste le stesse con una descrizione analoga come nei 2 esami

precedenti. Anche i miei reperti clinici sono paragonabili ai riscontri

precedenti con alterazioni statiche e funzionali rilevanti del rachide dove il

paziente presenta un appiattimento delle curvature fisiologiche associate ad

una deviazione scoliotica destroconvessa con componente rotatoria all’origine

anche della (leggera) deformazione della gabbia toracica segnalata dal paziente

e già presente nelle visite precedenti. La funzionalità della colonna

vertebrale resta ulteriormente compromessa con limitazioni della mobilità

paragonabili all’esame precedente. Si conferma pure l’insufficienza della

muscolatura autoctona del rachide. A tutto ciò si aggiungono le caratteristiche

dell’acromegalia nell’aspetto fisico senza limitazioni funzionali delle

articolazioni periferiche (inclusa la spalla destra). Come precedentemente non

ho potuto rilevare eventuali complicanze neurocompressive specialmente in

relazione alla colonna lombare con una situazione neurologica degli arti

inferiori nella norma. Ho riletto con il paziente le mie due relazioni

precedenti, soffermandomi in particolare sulla valutazione della sua capacità

funzionale residuale come stabilita il 05.09.2012. Le limitazioni ivi elencate

sono ancora quelle attuali, confermate anche dal paziente che ha segnalato

quale unica modifica maggiori difficoltà nel salire e scendere le scale,

possibile solo in forma ridotta.

Nel rispetto delle sue

risorse fisiche come stabilite in settembre del 2012 avevo giudicato il

paziente allora abile al lavoro nella misura del 75% con una riduzione del

rendimento dettata dalla persistente sintomatologia dolorosa. Le dichiarazioni

del paziente in merito alla sua presente sintomatologia, giudicata maggiore di

allora appaiono coerenti e credibili, pur non essendoci una modifica della

patologia morfologica (da ritenere sempre rilevante). Considero perciò la

capacità lavorativa attuale del paziente limitata al 50% inteso come misto tra

rendimento ridotto e presenza ridotta e questo per attività rispettose della

capacità funzionale definita nel rapporto del 05.09.2012. Il danno alla salute

con risvolti sulla capacità lavorativa è di natura morbosa in relazione alle

alterazioni statiche e degenerative della colonna vertebrale senza che

l’infortunio subito il 28.11.2012 abbia un ulteriore influsso (stato quo ante

raggiunto).

Posso quindi

riassumere: la capacità lavorativa del signor RI 1 in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute è del 50% inteso come misto tra riduzione del

rendimento e della presenza.

L’infortunio del

28.11.2012 non incide su tale percentuale, non essendoci ulteriori sequele

funzionali e/o strutturali.” (doc. XXXVI, inc. 36.2013.13)

Interpellato

dal Giudice delegato del TCA, il 23 settembre 2013 il dr. med. __________ ha

precisato:

" (…)

Con la sua lettera del

23.09.2013 mi chiede di stabilire se possibile la data esatta o per lo meno il

periodo in cui la capacità lavorativa del paziente a margine sarebbe passata

dal 75% al 50%.

Il paziente mi ha

riferito del peggioramento della sintomatologia avvenuto in seguito alla sua

caduta a fine novembre del 2012. Le sequele di una contusione della schiena con

la dinamica riferita guariscono normalmente entro un massimo di tre mesi (stato

quo ante raggiunto). La successiva e persistente riduzione della capacità

lavorativa dovuta alla patologia morbosa e da me calcolata del 50% si fissa

quindi dal 01.03.2013 in poi.” (doc. XLI, inc. 36.2013.13)

L’11

ottobre 2013 il medico SMR, dr. med. __________ ha preso posizione

sull’ulteriore valutazione del dr. med. __________, affermando:

" (…)

diagnosi:

-

sindrome lombo vertebrale cronica con

limitazioni funzionali persistenti in/con turbe statiche importanti del rachide

- alterazioni

degenerative plurisegmentali L2-L5

- trauma contusivo lombare (evento del 28.11.2012 senza sequele

postinfortunistiche

-

acromegalia operata con ipopituitarismo in

trattamento

il dr. __________

attualmente riconosce un impedimento del 50% (aumento della sintomatologia

algica ritenuta coerente ma senza modifica oggettiva del quadro)

Con scritto del

23.9.2013 il dr. __________ riconosce un peggioramento databile con la caduta

avvenuta il 28.11.2012.

Da notare che a

livello oggettivo lo stato di salute dell’assicurato non si è modificato ma

attualmente il perito riconosce un maggior peso invalidante alla sintomatologia

algica, sintomatologia algica ritenuta adeguata al danno alla salute.” (doc.

IX/1)

Va

ancora evidenziato che l’insorgente ha prodotto ulteriori certificati medici

del dr. med. __________, FMH medicina interna, master in reumatologia e

malattie metaboliche dell’osso, del 26 febbraio 2013 e del 9 aprile 2013 che

concludono sostanzialmente per un’incapacità lavorativa totale (doc. B1 e B2).

5. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che

le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del

25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

6. In

concreto, alla luce delle valutazioni del dr. med. __________, FMH malattie

reumatiche, fisiatria e riabilitazione, questo Tribunale deve concludere che

l’interessato, completamente inabile nella sua precedente professione, è capace

al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le

limitazioni descritte dallo specialista, al 75% dal 6 settembre 2012 ed al 50%

dal 28 novembre 2012.

Infatti,

il riferimento al 1° marzo 2013 contenuto nello scritto del 23 settembre 2013

del dr. med. __________, è rilevante unicamente nell’ambito dell’assicurazione

contro le malattie, non essendo il rischio infortunio coperto dalla polizza

assicurativa (cfr. inc. 36.2013.13). Per contro, tenendo conto dell’infortunio,

il peggioramento dello stato di salute dell’insorgente, come del resto

evidenziato anche dal medico SMR, dr. med. __________ (doc. IX/1), è avvenuto il

28 novembre 2012 ed a partire da quella data l’interessato è incapace al lavoro

al 50% in attività leggere (cfr. doc. XLI, inc. 36.2013.13: “Il paziente mi

Considerandi

ha riferito del peggioramento della sintomatologia avvenuto in seguito alla sua

caduta a fine novembre 2012. le sequele di una contusione della schiena con la

dinamica riferita guariscono normalmente entro un massimo di tre mesi (stato

quo ante raggiunto). La successiva e persistente riduzione della capacità

lavorativa dovuta alla patologia morbosa e da me calcolata del 50% si fissa

quindi dal 01.03.2013 in poi”).

Le

valutazioni del dr. med. __________ del 5 settembre 2012 e del 4 settembre 2013

sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Lo

specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base

delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

La

differente valutazione medica della capacità lavorativa tra il dr. med. __________

(0% in qualsiasi attività) e il dr. med. __________ (50%, in precedenza 75%), è

spiegabile, anche, con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia; cfr. anche sentenza 9C_151/2011 del 27

gennaio 2012, sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010

del 29 settembre 2010).

Circa

il rilievo dell’amministrazione secondo cui non viene indicata alcuna modifica

oggettiva del quadro clinico per giustificare il peggioramento dello stato di

salute, va evidenziato quanto segue.

Il

medico SMR, dr. med. __________, non mette in discussione l’avvenuto

peggioramento valetudinario, ma afferma che “a livello oggettivo lo stato di

salute dell’assicurato non si è modificato ma attualmente il perito riconosce

un maggior peso invalidante alla sintomatologia algica, sintomatologia algica

ritenuta adeguata al danno alla salute.” (doc. IX/1).

Da

parte sua il dr. med. __________, già nel referto del 5 settembre 2012, fatto

proprio anche dall’UAI (doc. AI 51-1), aveva concluso affermando che le

limitazioni funzionali erano piuttosto importanti, che l’interessato, in

attività leggere, “può essere considerato abile nella misura del 75% circa”

(sottolineatura del redattore), che “il suo stato di salute non gli permetta

di riciclarsi nel mondo del lavoro per le vie normali, non essendo collocabile

senza misure di sostegno (tramite l’AI)” e soprattutto che “la prognosi

a lungo termine resta riservata. Alla patologia degenerativa del tratto

lombare è inerente un certo potenziale di peggioramento con possibili ulteriori

ripercussioni anche sullo stato clinico del paziente” (sottolineature

del redattore).

Lo

specialista aveva pertanto già sottolineato il potenziale di peggioramento

dello stato di salute della patologia degenerativa cui è affetto l’insorgente. Per

cui la circostanza che l’interessato, con la medesima diagnosi, abbia subito un

peggioramento dello stato valetudinario con ripercussioni sulla capacità

lavorativa in attività leggere, non solo è possibile, ma nel preciso caso di

specie era pure stato anticipato dal medesimo dr. med. __________. Il

successivo infortunio, avvenuto il 28 novembre 2012, ha avuto quale conseguenza di rendere immediatamente visibile la degenerazione della malattia e

le conseguenze sulla capacità lavorativa.

Quanto

alla circostanza che al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’11

febbraio 2013, non erano ancora trascorsi 3 mesi dal 28 novembre 2012, giorno

del peggioramento dello stato di salute, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, per

il quale se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni

consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto

in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole, e

pertanto il medesimo non potrebbe essere preso in considerazione nell’ambito

della presente procedura, tenuto conto del limite temporale che restringe il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, va evidenziato quanto

segue.

L’insorgente,

in sede di osservazioni al progetto di decisione dell’8 novembre 2012 (doc. AI

34-1), ha trasmesso in copia all’UAI uno scritto del 6 dicembre 2012,

indirizzato all’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, tramite il

quale segnalava l’infortunio avvenuto il 28 novembre 2012, la successiva visita

al pronto soccorso presso l’Ospedale Regionale di __________, l’attestazione di

un’incapacità lavorativa totale per 10 giorni e la necessità di “rivedere”

il medico specialista che lo ha visitato all’ospedale (doc. 42-1).

Ora,

alla luce di quanto descritto, l’UAI avrebbe dovuto maggiormente indagare le

conseguenze sulla capacità lavorativa dell’infortunio di fine novembre 2012.

Certo,

l’amministrazione ha chiesto, il 7 gennaio 2013, al medico curante, un

aggiornamento (doc. AI 45-1). Tuttavia, la lettera del 17 gennaio 2013 del dr.

med. __________, che attestava una sostanziale stabilità dello stato di salute

del ricorrente, non era sufficiente per decidere in assenza di ulteriori atti

medici. Il curante infatti da una parte non ha ritenuto un peggioramento dello

stato di salute perché già in precedenza riteneva l’insorgente inabile al

lavoro al 100%. D’altra parte dallo scritto del 17 gennaio 2013 emerge che il

curante ha apparentemente confuso la capacità lavorativa nella precedente

attività, con quella in attività leggere, ritenendole di fatto la medesima cosa

(cfr. doc. AI 45-2: “Tali limitazioni vengono pure chiaramente oggettivate

nel rapporto del Dr. __________r del 05.09.2012 e giudicate dallo stesso

specialista quali “rilevanti e tali da impedirne una ripresa della precedente

attività lavorativa quale autista nella misura del 100%”. Nonostante tali

limitazioni viene comunque peritata un’abilità lavorativa del 75% oltretutto

con normale presenza sul posto di lavoro e solo con rendimento ridotto. Pur non

essendo uno specialista, ed in ogni caso non ritenendomi in grado di stabilire

percentuali di caricabilità per ogni singola risorsa fisica, tali valutazioni

mi sembrano tra loro discrepanti e ritengo da questo punto di vista opportuno

sottoporre il paziente ad una vostra valutazione peritale e non assumere quanto

formulato dal medico dell’assicurazione quali considerazioni conclusive”).

Per

cui l’UAI avrebbe dovuto ulteriormente indagare quanto avvenuto il 28 novembre

2012, chiedendo gli atti medici al nosocomio __________.

Del

resto, trattandosi di un avvenimento che l’insorgente ha in ogni caso segnalato

prima dell’emissione della decisione impugnata, l’amministrazione non può

trincerarsi dietro il termine di tre mesi di cui all’art. 88a OAI. Altrimenti

per l’UAI sarebbe sufficiente emettere una decisione prima dello scadere del

termine di tre mesi per evitare di doversi chinare su peggioramenti dello stato

di salute avvenuti e segnalati prima dell’emissione della rispettiva decisione

formale.

In

queste condizioni, nel preciso caso di specie, alla luce della circostanza che

il peggioramento è avvenuto ed è stato segnalato prima dell’emissione della

decisione impugnata e che il dr. med. __________r, nel suo referto del 4

settembre 2013 e nella successiva precisazione del 23 settembre 2013 ha attestato che l’infortunio del 28 novembre 2012 ha portato ad una riduzione della capacità

lavorativa in attività semplici e ripetitive dal 75% al 50%, questo TCA deve

tenerne conto nella presente procedura.

In

concreto occorre di conseguenza esaminare non solo se l’interessato ha diritto

ad una rendita al termine dell’anno di attesa ma se, dal 1° marzo 2013, ossia

tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute, vi è una modifica del

grado d’invalidità.

7.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel

caso in esame l’amministrazione ha stabilito che l’insorgente, nella precedente

attività di meccanico-autista-baggerista, avrebbe percepito, nel 2010, fr.

67'918 (doc. A1).

Tale

dato non è stato contestato (cfr. del resto doc. AI 56-3 e doc. AI 4-1).

Nel

2011.

il reddito ammonterebbe di conseguenza a fr. 68'597 (+ 1% ;

cfr. la Vie économique, 7/8 2013, pag. 95, Tabella 10.2), nel 2012 a fr. 69'146 (+ 0.8%, cfr. la Vie économique, 7/8 2013, pag. 95, Tabella 10.2) e nel 2013 a fr. 69'492 (+ 0.5%, cfr. stima trimestrale del II°

trimestre 2013 in: www.bfs.admin.ch).

8.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8 2013, p. 94), esso ammonta a fr.

5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9

febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5

consid. 3a), che corrisponde, nel 2011, a fr. 61'910 (4'901 : 40 X 41.7 [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8

2013, p. 94] X 12 : 2150 X 2171 [cfr. tabella B 10.3, pubblicata

in La Vie économique, 7/8 2013, p. 95), nel 2012 a fr. 62'395 (61'910 : 2171 X 2188) e nel 2013 a fr. 62'707 (+ 0.5%, dati provvisori relativi al

II° trimestre in: www.bfs.admin.ch).

Come

visto, l’assicurato, quale meccanico-autista-baggerista, avrebbe guadagnato fr.

69'492 nel 2013.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”: fr. 5’310 : 40 X 41.4 X 12 mesi = 65'950

nel 2010, fr. 66’594 [:2150 X 2171] nel 2011, fr. 67'115 [: 2171 X 2188] nel

2012.

e fr. 67'451 nel 2013 [+ 0.5%]).

Non

vi sono di conseguenza i presupposti per ridurre il salario statistico da

invalido in base al gap salariale (cfr. sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito

del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali

del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può,

senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del

Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo

di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura

altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento

poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di

prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente

a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita

semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito

della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte

riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Nel

caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione del 7% per attività leggere.

In

concreto, alla luce della recente giurisprudenza federale (cfr. sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013), tenuto conto delle importanti limitazioni

funzionali (cfr. doc. XXXVI/4 pag. 5 e seguenti, in particolare pag. 6: “[…]

Nel rispetto delle presenti limitazioni (che risultano piuttosto importanti)

[…]”) e del fatto che l’attore, dopo un periodo di capacità lavorativa in

attività leggere al 75%, si è visto ridurre ulteriormente la capacità

lavorativa al 50%, il salario statistico da invalido va ridotto del 10%.

Ne

segue che nel 2012, il reddito da invalido di fr. 62'395 va ridotto del 25% (capacità lavorativa del 75%) a fr. 46’796 ed in

seguito del 10% (riduzione per attività leggere) a fr. 42'116 e raffrontato con

quello da valido di fr. 69’146, per un grado d’invalidità del 39,01 %,

arrotondato al 39% (cfr. DTF 130 V 121), che non dà diritto a nessuna rendita

(cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).

Tre

mesi dopo il peggioramento dello stato di salute avvenuto il 28 novembre 2012,

ossia dal 1° marzo 2013, il grado d’invalidità è invece del 59%. Infatti il

reddito da invalido 62’707 va ridotto del 50% (incapacità lavorativa in

attività leggere) a fr. 31’354 ed in seguito del 10% (riduzione sociale) a fr.

28’219 e raffrontato con quello da valido di fr. 69’492, per un grado

d’invalidità del 59,39%, arrotondato al 59% (cfr. DTF 130 V 121) e che dà

diritto a mezza rendita AI (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).

In

queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che l’UAI dovrà

versare al ricorrente mezza rendita AI con effetto dal 1° marzo 2013.

9.

Va

infine rilevato che l’insorgente, sia in sede di ricorso che di osservazioni,

accenna all’allestimento di una perizia giudiziaria (doc. I e VI).

In

concreto, nell’ambito della parallela procedura concernente l’assicurazione

malattie (inc. 36.2013.13), il TCA, dopo aver sentito l’insorgente nel corso di

un’udienza ed aver raccolto il suo consenso, ha deciso di far eseguire una

nuova valutazione ad opera del dr. med. __________, il quale, il 4 settembre 2013, ha nuovamente esaminato approfonditamente l’interessato ed ha descritto la nuova situazione

valetudinaria (doc. XXXVI, inc. 36.2013.13).

Il

ricorrente, nell’ambito della parallela procedura di cui all’inc. 36.2013.13,

ha del resto aderito alle conclusioni dello specialista (doc. XLVIII, inc.

36.2013

).

Accertato

che il referto è conforme ai parametri giurisprudenziali per conferire ad un

parere specialistico il valore di prova (cfr. consid. 5 e 6), questo TCA

ritiene superfluo procedere con l’assunzione di ulteriori accertamenti.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza

le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

L’UAI verserà al ricorrente mezza rendita AI con effetto dal 1° marzo 2013.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente in ragione

di fr. 250.-- e dell’UAI in ragione di fr. 250.--.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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