32.2013.45
Richiesta di una rendita AI parzialmente accolta sulla base del referto allestito nella parallela procedura in ambito di assicurazione malattie in caso di perdita di guadagno
28 ottobre 2013Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.45
Data decisione, Autorità:
28.10.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI parzialmente accolta sulla base del referto allestito nella parallela procedura in ambito di assicurazione malattie in caso di perdita di guadagno
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.45
cs
Lugano
28 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 febbraio 2013
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1972, da ultimo attivo quale “baggerista-autista” presso
la __________, impresa di trasporto inerti, il 27 gennaio 2012 ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’AI (doc. AI 1-1).
B. Dopo
aver eseguito gli accertamenti ritenuti necessari, ed in particolare aver
richiamato gli atti dell’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno,
ivi inclusi i referti del dr. med. __________, l’UAI, con decisione dell’11
febbraio 2013 (doc. A), preavvisata dal progetto dell’8 novembre 2012 (doc. AI
34-1), tenuto conto della completa inabilità lavorativa nella precedente
attività e di una capacità lavorativa del 75% in attività leggere dal 6
settembre 2012, dopo aver proceduto con il raffronto dei redditi, ed aver in
particolare ridotto del 7% il reddito da invalido a causa della necessità di
svolgere esclusivamente attività leggere, ha respinto la richiesta di
prestazioni poiché il grado d’invalidità raggiunge il 37% ed è inferiore al
grado pensionabile del 40%.
C. Il
5 marzo 2013 RI 1 ha scritto al TCA contestando sia la decisione formale
dell’UAI dell’11 febbraio 2013 (cfr. inc. 32.2013.45), sia le prese di
posizione dell’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno del 13
settembre 2012 e del 1° marzo 2013 (doc. I, inc. 36.2013.13).
L’interessato
evidenzia di essere stato vittima di un infortunio il 28 novembre 2012 e
sostiene che, in ogni caso, il suo stato valetudinario è peggiorato. A comprova
ha prodotto certificati medici del dr. med. __________, FMH medicina interna,
master in reumatologia e malattie metaboliche dell’osso.
D. Con
risposta del 3 aprile 2013 l’UAI ha proposto di respingere il ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
E. Pendente
causa l’insorgente ha ulteriormente preso posizione (doc. VI), mentre il TCA ha
trasmesso all’UAI, per osservazioni, il referto del 4 settembre 2013 del dr.
med. __________ allestito su ordine del Tribunale nelle more della parallela
procedura in ambito di assicurazione malattie (doc. XXXVI, inc. 36.2013.13),
nonché la successiva precisazione dello specialista del 23 settembre 2013 (doc.
XLI, inc. 36.2013.13).
F. Con
osservazioni del 16 ottobre 2013 (doc. IX), cui ha allegato la presa di
posizione dell’11 ottobre 2013 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. IX/1),
l’UAI ha ribadito la proposta di reiezione dell’impugnativa, rilevando che il
dr. med. __________ non indica alcuna modifica oggettiva del quadro clinico
dell’assicurato rispetto alla precedente visita, che il peggioramento è dovuto
alla sintomatologia algica (problema soggettivo riferito al dolore) espressa
dall’assicurato e che in ogni caso, in applicazione dell’art. 88a cpv. 2 OAI,
in concreto non sono ancora scaduti i tre mesi dal peggioramento dello stato di
salute nel momento in cui è stata resa la decisione dell’11 febbraio 2013.
G. All’insorgente
è stato assegnato un termine scadente il 23 ottobre 2013 per presentare
eventuali osservazioni scritte (doc. X).
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.Oggetto del contendere è la questione di
sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita dell’AI.
La petizione nei confronti dell’assicuratore malattie sarà decisa
con una sentenza separata (inc. 36.2013.13).
nel
merito
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica
di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
4. Nel
caso di specie in seguito alla richiesta di prestazioni AI inoltrata dal
ricorrente, l’UAI ha richiamato dall’assicuratore contro le malattie tutta la
documentazione medica inerente l’interessato, tra cui una valutazione del 5
settembre 2012 del dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione.
Lo
specialista, dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato reumatologico e
neurologico periferico e la radiologia, ha posto la diagnosi di sindrome
lombovertebrale cronica con limitazioni funzionali persistenti in/con turbe
statiche importanti del rachide (piatto con scoliosi rotatoria destro convessa,
non decompensata), alterazioni degenerative plurisegmentali tra L2 ed L5 (RM
del 04.01.2012: osteocondrosi attivata in L2/3, sospetta instabilità laterale
in L3/4), acromegalia da macroadenoma ipofisario operato nel 2003 con revisione
chirurgica dopo 2 mesi, ipopituitarismo in trattamento (doc. Cassa malati 30-1).
Lo
specialista ha poi affermato:
" (…)
In base alle mie
constatazioni della visita precedente avvenuta il 09.03.2012 avevo ritenuto
indicato sottoporre il paziente ad una riabilitazione intensiva in regime
stazionario allo scopo di migliorare e stabilizzare le sue condizioni fisiche
determinate da una sintomatologia dolorosa e limitazioni funzionali del tratto
lombare riconducibili ad alterazioni degenerative plurisegmentali importanti
(in nesso alla sua patologia endocrinologica). La degenza nella Clinica di __________
della durata di 4 settimane non ha purtroppo modificato in maniera
significativa né la sofferenza soggettiva né i reperti oggettivi. Il paziente
presenta tutt’ora limitazioni rilevanti della funzione lombare e di conseguenza
della caricabilità fisica, impossibilitandolo a riprendere la sua attività
lucrativa per la quale egli è da ritenere non più idoneo (incapacità lavorativa
definitiva del 100%).
Le sue condizioni di salute appaiono ormai
stabili.
(….)
Nel rispetto delle
presenti limitazioni (che risultano piuttosto importanti) il signor RI 1 può
essere considerato abile nella misura del 75% circa, inteso come presenza
normale sul posto di lavoro ma con un rendimento ridotto a causa dei
persistenti dolori. Personalmente ritengo che il suo stato di salute non gli
permetta di riciclarsi nel mondo del lavoro per le vie normali, non essendo
collocabile senza misure di sostegno (tramite l’AI).
La prognosi a medio
lungo termine resta riservata. Alla patologia degenerativa del tratto lombare è
inerente un certo potenziale di peggioramento con possibili ulteriori
ripercussioni anche sullo stato clinico del paziente. Non vi sono purtroppo
altre misure terapeutiche di quanto già concretizzato” (doc. Cassa malati 30-1)
Il
28 marzo 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
Valutazione:
-
la caduta del 28.11.2012 non ha comportato dei
danni strutturali
-
permane una problematica di tipo degenerativo
accertata in 2 occasioni dal dr. __________ il quale indica limitazioni funzionali
piuttosto importanti e il quale ritiene che l’assicurato non possa essere
riciclato nel mondo del lavoro per vie normali.
-
La breve descrizione dello status fornita dal
dr. __________ non si distanzia in modo sostanziale dallo status dettagliato fornito
dal dr. __________
In conclusione
Assenza di modifica
sostanziale dello stato di salute dell’assicurato.
Da verificare se è
stato dato seguito alle indicazioni del dr. __________ che l’assicurato non è
inseribile nel mondo del lavoro tramite le vie normali.” (doc. IV/1)
L’insorgente
è poi stato nuovamente visitato il 4 settembre 2013 dal dr. med. __________, il
quale, dopo aver descritto l’anamnesi intermedia, lo stato reumatologico e
neurologico periferico e posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica
con limitazioni funzionali persistenti in/con turbe statiche importanti del
rachide (piatto con scoliosi rotatoria destroconvessa, non decompensata),
alterazioni degenerative plurisegmentali tra L2 ed L5 comprendenti il
compartimento discale e quello osteoarticolare (osteocondrosi e
spondilartrosi), trauma contusivo lombare (evento del 28.11.2012) senza sequele
postinfortunistiche né cliniche né radiologiche, acromegalia da macroadenoma
ipofisario operato nel 2003 con revisione chirurgica dopo 2 mesi;
ipopituitarismo in trattamento, ha affermato:
" (…)
La presente
valutazione ha come scopo di verificare un’eventuale modifica dello stato di
salute del paziente in confronto all’esame precedente da me effettuato il
05.09.2012 con una verifica della sua capacità lavorativa che avevo giudicato
del 75% per un’attività confacente, rispettosa delle limitazioni funzionali
stabilite in dettaglio (pag. 5 e 6 del mio rapporto di allora).
Passeggiando il
28.11.2012 il paziente era scivolato sul bagnato cadendo sulle natiche e sulla
colonna vertebrale con da allora un peggioramento della sintomatologia dolorosa
in zona lombare. Gli accertamenti radiologici (lastre convenzionali della
colonna lombare del 01.12.2012 ed RM lombare del 22.08.2013) non hanno evidenziato
sequele morfologiche di natura post-traumatica mostrando un quadro strutturale
paragonabile ad indagini analoghe effettuate prima dell’infortunio (lastre
convenzionali della colonna lombare del 15.05.2009 e RM lombare del
04.01.2012). Nel referto della recente RM viene segnalato unicamente un
cambiamento del segnala in L2/3 indicativo per una certa regressione dello
stato flogistico precedente (da considerare un segni indiretto di una minore
irritabilità del segmento).
Il trattamento attuato
nel corso del 2013 a base di sedute di fisioterapia (ancora in corso) e con la
somministrazione al bisogno di analgesici ed antiinfiammatori avrebbe attenuato
i dolori solo parzialmente, ritenuti sempre maggiori in confronto a quanto
segnalato in settembre 2012. Le caratteristiche della sofferenza sarebbero
invece rimaste le stesse con una descrizione analoga come nei 2 esami
precedenti. Anche i miei reperti clinici sono paragonabili ai riscontri
precedenti con alterazioni statiche e funzionali rilevanti del rachide dove il
paziente presenta un appiattimento delle curvature fisiologiche associate ad
una deviazione scoliotica destroconvessa con componente rotatoria all’origine
anche della (leggera) deformazione della gabbia toracica segnalata dal paziente
e già presente nelle visite precedenti. La funzionalità della colonna
vertebrale resta ulteriormente compromessa con limitazioni della mobilità
paragonabili all’esame precedente. Si conferma pure l’insufficienza della
muscolatura autoctona del rachide. A tutto ciò si aggiungono le caratteristiche
dell’acromegalia nell’aspetto fisico senza limitazioni funzionali delle
articolazioni periferiche (inclusa la spalla destra). Come precedentemente non
ho potuto rilevare eventuali complicanze neurocompressive specialmente in
relazione alla colonna lombare con una situazione neurologica degli arti
inferiori nella norma. Ho riletto con il paziente le mie due relazioni
precedenti, soffermandomi in particolare sulla valutazione della sua capacità
funzionale residuale come stabilita il 05.09.2012. Le limitazioni ivi elencate
sono ancora quelle attuali, confermate anche dal paziente che ha segnalato
quale unica modifica maggiori difficoltà nel salire e scendere le scale,
possibile solo in forma ridotta.
Nel rispetto delle sue
risorse fisiche come stabilite in settembre del 2012 avevo giudicato il
paziente allora abile al lavoro nella misura del 75% con una riduzione del
rendimento dettata dalla persistente sintomatologia dolorosa. Le dichiarazioni
del paziente in merito alla sua presente sintomatologia, giudicata maggiore di
allora appaiono coerenti e credibili, pur non essendoci una modifica della
patologia morfologica (da ritenere sempre rilevante). Considero perciò la
capacità lavorativa attuale del paziente limitata al 50% inteso come misto tra
rendimento ridotto e presenza ridotta e questo per attività rispettose della
capacità funzionale definita nel rapporto del 05.09.2012. Il danno alla salute
con risvolti sulla capacità lavorativa è di natura morbosa in relazione alle
alterazioni statiche e degenerative della colonna vertebrale senza che
l’infortunio subito il 28.11.2012 abbia un ulteriore influsso (stato quo ante
raggiunto).
Posso quindi
riassumere: la capacità lavorativa del signor RI 1 in attività leggere e
confacenti al suo stato di salute è del 50% inteso come misto tra riduzione del
rendimento e della presenza.
L’infortunio del
28.11.2012 non incide su tale percentuale, non essendoci ulteriori sequele
funzionali e/o strutturali.” (doc. XXXVI, inc. 36.2013.13)
Interpellato
dal Giudice delegato del TCA, il 23 settembre 2013 il dr. med. __________ ha
precisato:
" (…)
Con la sua lettera del
23.09.2013 mi chiede di stabilire se possibile la data esatta o per lo meno il
periodo in cui la capacità lavorativa del paziente a margine sarebbe passata
dal 75% al 50%.
Il paziente mi ha
riferito del peggioramento della sintomatologia avvenuto in seguito alla sua
caduta a fine novembre del 2012. Le sequele di una contusione della schiena con
la dinamica riferita guariscono normalmente entro un massimo di tre mesi (stato
quo ante raggiunto). La successiva e persistente riduzione della capacità
lavorativa dovuta alla patologia morbosa e da me calcolata del 50% si fissa
quindi dal 01.03.2013 in poi.” (doc. XLI, inc. 36.2013.13)
L’11
ottobre 2013 il medico SMR, dr. med. __________ ha preso posizione
sull’ulteriore valutazione del dr. med. __________, affermando:
" (…)
diagnosi:
-
sindrome lombo vertebrale cronica con
limitazioni funzionali persistenti in/con turbe statiche importanti del rachide
- alterazioni
degenerative plurisegmentali L2-L5
- trauma contusivo lombare (evento del 28.11.2012 senza sequele
postinfortunistiche
-
acromegalia operata con ipopituitarismo in
trattamento
il dr. __________
attualmente riconosce un impedimento del 50% (aumento della sintomatologia
algica ritenuta coerente ma senza modifica oggettiva del quadro)
Con scritto del
23.9.2013 il dr. __________ riconosce un peggioramento databile con la caduta
avvenuta il 28.11.2012.
Da notare che a
livello oggettivo lo stato di salute dell’assicurato non si è modificato ma
attualmente il perito riconosce un maggior peso invalidante alla sintomatologia
algica, sintomatologia algica ritenuta adeguata al danno alla salute.” (doc.
IX/1)
Va
ancora evidenziato che l’insorgente ha prodotto ulteriori certificati medici
del dr. med. __________, FMH medicina interna, master in reumatologia e
malattie metaboliche dell’osso, del 26 febbraio 2013 e del 9 aprile 2013 che
concludono sostanzialmente per un’incapacità lavorativa totale (doc. B1 e B2).
5. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che
le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del
23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del
25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista
medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
6. In
concreto, alla luce delle valutazioni del dr. med. __________, FMH malattie
reumatiche, fisiatria e riabilitazione, questo Tribunale deve concludere che
l’interessato, completamente inabile nella sua precedente professione, è capace
al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le
limitazioni descritte dallo specialista, al 75% dal 6 settembre 2012 ed al 50%
dal 28 novembre 2012.
Infatti,
il riferimento al 1° marzo 2013 contenuto nello scritto del 23 settembre 2013
del dr. med. __________, è rilevante unicamente nell’ambito dell’assicurazione
contro le malattie, non essendo il rischio infortunio coperto dalla polizza
assicurativa (cfr. inc. 36.2013.13). Per contro, tenendo conto dell’infortunio,
il peggioramento dello stato di salute dell’insorgente, come del resto
evidenziato anche dal medico SMR, dr. med. __________ (doc. IX/1), è avvenuto il
28 novembre 2012 ed a partire da quella data l’interessato è incapace al lavoro
al 50% in attività leggere (cfr. doc. XLI, inc. 36.2013.13: “Il paziente mi
Considerandi
ha riferito del peggioramento della sintomatologia avvenuto in seguito alla sua
caduta a fine novembre 2012. le sequele di una contusione della schiena con la
dinamica riferita guariscono normalmente entro un massimo di tre mesi (stato
quo ante raggiunto). La successiva e persistente riduzione della capacità
lavorativa dovuta alla patologia morbosa e da me calcolata del 50% si fissa
quindi dal 01.03.2013 in poi”).
Le
valutazioni del dr. med. __________ del 5 settembre 2012 e del 4 settembre 2013
sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Lo
specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base
delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate.
Ai
referti va attribuita piena forza probante.
La
differente valutazione medica della capacità lavorativa tra il dr. med. __________
(0% in qualsiasi attività) e il dr. med. __________ (50%, in precedenza 75%), è
spiegabile, anche, con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di
trattamento piuttosto che di perizia; cfr. anche sentenza 9C_151/2011 del 27
gennaio 2012, sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010
del 29 settembre 2010).
Circa
il rilievo dell’amministrazione secondo cui non viene indicata alcuna modifica
oggettiva del quadro clinico per giustificare il peggioramento dello stato di
salute, va evidenziato quanto segue.
Il
medico SMR, dr. med. __________, non mette in discussione l’avvenuto
peggioramento valetudinario, ma afferma che “a livello oggettivo lo stato di
salute dell’assicurato non si è modificato ma attualmente il perito riconosce
un maggior peso invalidante alla sintomatologia algica, sintomatologia algica
ritenuta adeguata al danno alla salute.” (doc. IX/1).
Da
parte sua il dr. med. __________, già nel referto del 5 settembre 2012, fatto
proprio anche dall’UAI (doc. AI 51-1), aveva concluso affermando che le
limitazioni funzionali erano piuttosto importanti, che l’interessato, in
attività leggere, “può essere considerato abile nella misura del 75% circa”
(sottolineatura del redattore), che “il suo stato di salute non gli permetta
di riciclarsi nel mondo del lavoro per le vie normali, non essendo collocabile
senza misure di sostegno (tramite l’AI)” e soprattutto che “la prognosi
a lungo termine resta riservata. Alla patologia degenerativa del tratto
lombare è inerente un certo potenziale di peggioramento con possibili ulteriori
ripercussioni anche sullo stato clinico del paziente” (sottolineature
del redattore).
Lo
specialista aveva pertanto già sottolineato il potenziale di peggioramento
dello stato di salute della patologia degenerativa cui è affetto l’insorgente. Per
cui la circostanza che l’interessato, con la medesima diagnosi, abbia subito un
peggioramento dello stato valetudinario con ripercussioni sulla capacità
lavorativa in attività leggere, non solo è possibile, ma nel preciso caso di
specie era pure stato anticipato dal medesimo dr. med. __________. Il
successivo infortunio, avvenuto il 28 novembre 2012, ha avuto quale conseguenza di rendere immediatamente visibile la degenerazione della malattia e
le conseguenze sulla capacità lavorativa.
Quanto
alla circostanza che al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’11
febbraio 2013, non erano ancora trascorsi 3 mesi dal 28 novembre 2012, giorno
del peggioramento dello stato di salute, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, per
il quale se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni
consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di
assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto
in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole, e
pertanto il medesimo non potrebbe essere preso in considerazione nell’ambito
della presente procedura, tenuto conto del limite temporale che restringe il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, va evidenziato quanto
segue.
L’insorgente,
in sede di osservazioni al progetto di decisione dell’8 novembre 2012 (doc. AI
34-1), ha trasmesso in copia all’UAI uno scritto del 6 dicembre 2012,
indirizzato all’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, tramite il
quale segnalava l’infortunio avvenuto il 28 novembre 2012, la successiva visita
al pronto soccorso presso l’Ospedale Regionale di __________, l’attestazione di
un’incapacità lavorativa totale per 10 giorni e la necessità di “rivedere”
il medico specialista che lo ha visitato all’ospedale (doc. 42-1).
Ora,
alla luce di quanto descritto, l’UAI avrebbe dovuto maggiormente indagare le
conseguenze sulla capacità lavorativa dell’infortunio di fine novembre 2012.
Certo,
l’amministrazione ha chiesto, il 7 gennaio 2013, al medico curante, un
aggiornamento (doc. AI 45-1). Tuttavia, la lettera del 17 gennaio 2013 del dr.
med. __________, che attestava una sostanziale stabilità dello stato di salute
del ricorrente, non era sufficiente per decidere in assenza di ulteriori atti
medici. Il curante infatti da una parte non ha ritenuto un peggioramento dello
stato di salute perché già in precedenza riteneva l’insorgente inabile al
lavoro al 100%. D’altra parte dallo scritto del 17 gennaio 2013 emerge che il
curante ha apparentemente confuso la capacità lavorativa nella precedente
attività, con quella in attività leggere, ritenendole di fatto la medesima cosa
(cfr. doc. AI 45-2: “Tali limitazioni vengono pure chiaramente oggettivate
nel rapporto del Dr. __________r del 05.09.2012 e giudicate dallo stesso
specialista quali “rilevanti e tali da impedirne una ripresa della precedente
attività lavorativa quale autista nella misura del 100%”. Nonostante tali
limitazioni viene comunque peritata un’abilità lavorativa del 75% oltretutto
con normale presenza sul posto di lavoro e solo con rendimento ridotto. Pur non
essendo uno specialista, ed in ogni caso non ritenendomi in grado di stabilire
percentuali di caricabilità per ogni singola risorsa fisica, tali valutazioni
mi sembrano tra loro discrepanti e ritengo da questo punto di vista opportuno
sottoporre il paziente ad una vostra valutazione peritale e non assumere quanto
formulato dal medico dell’assicurazione quali considerazioni conclusive”).
Per
cui l’UAI avrebbe dovuto ulteriormente indagare quanto avvenuto il 28 novembre
2012, chiedendo gli atti medici al nosocomio __________.
Del
resto, trattandosi di un avvenimento che l’insorgente ha in ogni caso segnalato
prima dell’emissione della decisione impugnata, l’amministrazione non può
trincerarsi dietro il termine di tre mesi di cui all’art. 88a OAI. Altrimenti
per l’UAI sarebbe sufficiente emettere una decisione prima dello scadere del
termine di tre mesi per evitare di doversi chinare su peggioramenti dello stato
di salute avvenuti e segnalati prima dell’emissione della rispettiva decisione
formale.
In
queste condizioni, nel preciso caso di specie, alla luce della circostanza che
il peggioramento è avvenuto ed è stato segnalato prima dell’emissione della
decisione impugnata e che il dr. med. __________r, nel suo referto del 4
settembre 2013 e nella successiva precisazione del 23 settembre 2013 ha attestato che l’infortunio del 28 novembre 2012 ha portato ad una riduzione della capacità
lavorativa in attività semplici e ripetitive dal 75% al 50%, questo TCA deve
tenerne conto nella presente procedura.
In
concreto occorre di conseguenza esaminare non solo se l’interessato ha diritto
ad una rendita al termine dell’anno di attesa ma se, dal 1° marzo 2013, ossia
tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute, vi è una modifica del
grado d’invalidità.
7.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel
caso in esame l’amministrazione ha stabilito che l’insorgente, nella precedente
attività di meccanico-autista-baggerista, avrebbe percepito, nel 2010, fr.
67'918 (doc. A1).
Tale
dato non è stato contestato (cfr. del resto doc. AI 56-3 e doc. AI 4-1).
Nel
2011.
il reddito ammonterebbe di conseguenza a fr. 68'597 (+ 1% ;
cfr. la Vie économique, 7/8 2013, pag. 95, Tabella 10.2), nel 2012 a fr. 69'146 (+ 0.8%, cfr. la Vie économique, 7/8 2013, pag. 95, Tabella 10.2) e nel 2013 a fr. 69'492 (+ 0.5%, cfr. stima trimestrale del II°
trimestre 2013 in: www.bfs.admin.ch).
8.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008
dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8 2013, p. 94), esso ammonta a fr.
5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9
febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5
consid. 3a), che corrisponde, nel 2011, a fr. 61'910 (4'901 : 40 X 41.7 [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8
2013, p. 94] X 12 : 2150 X 2171 [cfr. tabella B 10.3, pubblicata
in La Vie économique, 7/8 2013, p. 95), nel 2012 a fr. 62'395 (61'910 : 2171 X 2188) e nel 2013 a fr. 62'707 (+ 0.5%, dati provvisori relativi al
II° trimestre in: www.bfs.admin.ch).
Come
visto, l’assicurato, quale meccanico-autista-baggerista, avrebbe guadagnato fr.
69'492 nel 2013.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”: fr. 5’310 : 40 X 41.4 X 12 mesi = 65'950
nel 2010, fr. 66’594 [:2150 X 2171] nel 2011, fr. 67'115 [: 2171 X 2188] nel
2012.
e fr. 67'451 nel 2013 [+ 0.5%]).
Non
vi sono di conseguenza i presupposti per ridurre il salario statistico da
invalido in base al gap salariale (cfr. sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4
Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello
dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla
violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della
decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto
l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata
più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito
del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali
del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può,
senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del
Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo
di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura
altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento
poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di
prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente
a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita
semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito
della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte
riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”
Nel
caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione del 7% per attività leggere.
In
concreto, alla luce della recente giurisprudenza federale (cfr. sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013), tenuto conto delle importanti limitazioni
funzionali (cfr. doc. XXXVI/4 pag. 5 e seguenti, in particolare pag. 6: “[…]
Nel rispetto delle presenti limitazioni (che risultano piuttosto importanti)
[…]”) e del fatto che l’attore, dopo un periodo di capacità lavorativa in
attività leggere al 75%, si è visto ridurre ulteriormente la capacità
lavorativa al 50%, il salario statistico da invalido va ridotto del 10%.
Ne
segue che nel 2012, il reddito da invalido di fr. 62'395 va ridotto del 25% (capacità lavorativa del 75%) a fr. 46’796 ed in
seguito del 10% (riduzione per attività leggere) a fr. 42'116 e raffrontato con
quello da valido di fr. 69’146, per un grado d’invalidità del 39,01 %,
arrotondato al 39% (cfr. DTF 130 V 121), che non dà diritto a nessuna rendita
(cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).
Tre
mesi dopo il peggioramento dello stato di salute avvenuto il 28 novembre 2012,
ossia dal 1° marzo 2013, il grado d’invalidità è invece del 59%. Infatti il
reddito da invalido 62’707 va ridotto del 50% (incapacità lavorativa in
attività leggere) a fr. 31’354 ed in seguito del 10% (riduzione sociale) a fr.
28’219 e raffrontato con quello da valido di fr. 69’492, per un grado
d’invalidità del 59,39%, arrotondato al 59% (cfr. DTF 130 V 121) e che dà
diritto a mezza rendita AI (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).
In
queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che l’UAI dovrà
versare al ricorrente mezza rendita AI con effetto dal 1° marzo 2013.
9.
Va
infine rilevato che l’insorgente, sia in sede di ricorso che di osservazioni,
accenna all’allestimento di una perizia giudiziaria (doc. I e VI).
In
concreto, nell’ambito della parallela procedura concernente l’assicurazione
malattie (inc. 36.2013.13), il TCA, dopo aver sentito l’insorgente nel corso di
un’udienza ed aver raccolto il suo consenso, ha deciso di far eseguire una
nuova valutazione ad opera del dr. med. __________, il quale, il 4 settembre 2013, ha nuovamente esaminato approfonditamente l’interessato ed ha descritto la nuova situazione
valetudinaria (doc. XXXVI, inc. 36.2013.13).
Il
ricorrente, nell’ambito della parallela procedura di cui all’inc. 36.2013.13,
ha del resto aderito alle conclusioni dello specialista (doc. XLVIII, inc.
36.2013
).
Accertato
che il referto è conforme ai parametri giurisprudenziali per conferire ad un
parere specialistico il valore di prova (cfr. consid. 5 e 6), questo TCA
ritiene superfluo procedere con l’assunzione di ulteriori accertamenti.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
10.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza
le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico di metà ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
L’UAI verserà al ricorrente mezza rendita AI con effetto dal 1° marzo 2013.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente in ragione
di fr. 250.-- e dell’UAI in ragione di fr. 250.--.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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