32.2013.46
Rinvio per nuovi accertamenti di natura psichiatrica (componente somatoforme) e per definire se la capacità lavorativa del 50% definita dal perito ortopedico è ulteriormente ridotta dalla componente p
18 giugno 2013Italiano44 min
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Numero d'incarto:
32.2013.46
Data decisione, Autorità:
18.06.2013, TCA
Titolo:
Rinvio per nuovi accertamenti di natura psichiatrica (componente somatoforme) e per definire se la capacità lavorativa del 50% definita dal perito ortopedico è ulteriormente ridotta dalla componente psichiatrica
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.46
LG/sc
Lugano
18 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 febbraio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con la
decisione del 17 settembre 2009 RI 1 è stato messo al beneficio di una rendita
intera d'invalidità (grado 100%) dal 1° settembre 2006, ma versata unicamente a
partire dal 1° maggio 2007 (essendo la domanda tardiva), sino al 31 gennaio
2009.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dallo RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento di una
rendita intera d’invalidità dal 1° maggio 2007 a tempo indeterminato, e in via subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi
accertamenti medici (doc. AI 53-3).
1.3. In risposta
l’UAI, dopo aver sentito il parere del Servizio Medico Regionale (SMR), ha
invitato il ricorrente ad oggettivare la patologia psichiatrica, di cui ha
fatto cenno il Dr. __________ nel referto dell’8 ottobre 2009 (doc. AI 56-1).
1.4. Il
ricorrente ha quindi prodotto il rapporto del 2 novembre 2009 del Centro per la
Terapia del Dolore __________ (doc. AI 58-3) e il referto del 23 novembre 2009
del Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________ (doc. AI
59-3).
1.5. In sede di
osservazioni del 7 dicembre 2009 l’UAI ha proposto in via principale la retrocessione
degli atti all’amministrazione per un accertamento peritale di carattere
psichiatrico con protesta di tasse, spese e ripetitibili, e in via subordinata
la reiezione del ricorso (doc. AI 63-1).
1.6. Il
ricorrente si è dichiarato d’accordo alla retrocessione dell’incarto
contestando l’attribuzione delle spese e delle ripetibili a RI 1 (doc. AI 64-3,
66-3, 67-2).
1.7. Il TCA, con
decreto dell’11 febbraio 2010, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta
transazione consistente nell’annullamento della decisione e nel rinvio degli
atti all’Ufficio AI per procedere ad un accertamento peritale psichiatrico e a
un esame degli effetti della dipendenza medicamentosa. L’importo delle
ripetibili da versare all’assicurato, da parte dell’UAI, è stato fissato in fr.
800.-- (cfr. inc. 32.2009.178, doc. AI 68-1).
1.8. In data 17
marzo 2010 RI 1 è stato sottoposto ad un accertamento medico psichiatrico
presso il Dr. __________, per conto del Centro Peritale per le Assicurazioni
Sociali (CPAS) (cfr. rapporto del 18 marzo 2010, doc. AI 77-1).
1.9. Esperito questo
accertamento e una nuova valutazione economica (doc. AI 83-1), l’UAI con
decisione del 28 ottobre 2010 (doc. AI 91-1), preavvisata con progetto del 24
agosto 2010 (doc. AI 85-1) ha attribuito all’assicurato una rendita intera
d’invalidità (grado 100%) dal 1° settembre 2006, versata a decorrere dal 1°
maggio 2007 ex art. 48 LAI (domanda tardiva), sino al 31 marzo 2009 e una mezza
rendita (grado 53%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e
il 31 marzo 2010, per poi negarla successivamente essendo il grado d’invalidità
inferiore al 40%.
1.10. Contro questa
decisione l’assicurato, sempre rappresentato dallo RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’assegnazione di una
rendita del 100% dal 1° settembre 2009 e in via subordinata il rinvio degli
atti all’amministrazione affinché approfondisca la patologia psichiatrica (doc.
I).
1.11. Il TCA - con
sentenza del 9 maggio 2011 (inc. 32.2010.325) - ha accolto il ricorso ritenendo,
alla luce delle divergenze di valutazione tra le conclusioni del Dr. __________,
risalenti al 2008, e i rapporti più recenti del Dr. __________ e del Dr. __________,
non sufficientemente chiarita la questione ortopedica. Per contro, questa Corte
ha prestato adesione alla perizia psichiatrica del CPAS (doc. AI 119-1).
1.12. Il 13 luglio
2011 l’Ufficio AI ha predisposto una valutazione ortopedica presso la Dr.ssa __________
(doc. AI 142-1).
Esperito
tale accertamento (cfr. rapporto del 19 settembre 2011, doc. AI 144-1) e una
nuova valutazione economica con un accertamento professionale presso il Centro
di __________ (doc. AI 148-1, 162-1), l’UAI con decisione del 19 febbraio 2013
(doc. AI 184-1) ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità
(grado 100%) dal 1° settembre 2006, versata a decorrere dal 1° maggio 2007, ex
art. 48 LAI (domanda tardiva) e una mezza rendita (grado 59%) dal 1° marzo
2009.
1.13. Contro questa
decisione l’assicurato, tramite lo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera
d’invalidità dal 1° gennaio 2008 e in via subordinata l’annullamento della
decisione impugnata l’emanazione di una nuova decisione “solo dopo che il
medico SMR avrà licenziato un nuovo e dettagliato rapporto, di cui il
ricorrente sia messo preventivamente a conoscenza, comprensivo delle
ragioni che lo spingono eventualmente a riconfermare la precedente situazione
malgrado quanto emerso a conclusione del periodo di accertamento professionale
effettuato dal signor RI 1 presso il Centro d’Accertamento Professionale di __________”
(doc. I).
Secondo
l’insorgente le conclusioni della Dr.ssa __________ non potevano indurre
l’amministrazione a ritenere un’inabilità del 50% in attività adeguate. A
maggior ragione considerando che il primo periodo di accertamento professionale
dell’assicurato a __________ è stato interrotto – secondo il legale –, in
quanto i lavori affidati a RI 1 non erano compatibili con il suo stato di
salute, e al termine del secondo periodo i responsabili hanno concluso per una
capacità lavorativa teorica del 25% (doc. I).
Vi è –
secondo il ricorrente e la consulente per l’accertamento (cfr. doc. AI 162-7) –
un’importante differenza tra il rendimento lavorativo fornito dall’assicurato
in sede di accertamento e quello valutato in sede medica, per quanto concerne
le attività di tipo amministrativo-commerciale (doc. I).
1.14. In risposta
l’UAI, dopo aver richiesto un aggiornamento degli atti medici all’assicurazione
militare e sottoposto la pratica all’esame del Servizio Medico Regionale (SMR),
ha postulato in via principale il rinvio degli atti per una nuova valutazione
psichiatrica e un’ulteriore valutazione da parte del consulente in integrazione
professionale, mentre in via subordinata ha chiesto la conferma della decisione
impugnata (doc. IV+1-5).
1.15. Nelle
osservazioni del 19 aprile 2013 il patrocinatore dell’assicurato si è opposto
alla richiesta di rinvio atti formulata dall’amministrazione. A suo dire
l’assicurato è stato già oggetto di parecchie valutazioni, sia di natura fisica
che psichiatrica, “tanto che gli elementi per poter finalmente stabilire una
rendita al 100% sono ormai ampiamente maturi” (doc. VI, pag. 2).
L’insorgente
ha quindi nuovamente contestato l’inabilità parziale del 50% fissata
dall’amministrazione, in quanto “esiste un’importante differenza tra il
rendimento lavorativo fornito dall’assicurato e quello valutato dai medici per
quanto concerne quelle attività di tipo amministrativo-commerciale per le quali
gli stessi medici ritenevano il qui ricorrente abile nella misura seppur
limitata del 50%” (doc. VI, pag. 3).
Il
ricorrente ha quindi chiesto l’audizione testimoniale della consulente in
integrazione professionale (doc. IV, pag. 3).
1.16. L’UAI, nelle
osservazioni del 30 aprile 2013, ha ribadito che a seguito del referto del
medico curante specialista Dr. – allegato al ricorso – il Dr. del SMR, ha
segnalato la presenza di una problematica con componente somatoforme che rende
indispensabile una nuova valutazione psichiatrica comprensiva dell’analisi
dettagliata dei criteri di Förster. Valutazione che si rende necessaria anche per
indagare sulla presenza o meno di una dipendenza da oppiacei con influsso sulla
capacità lavorativa.
L’UAI,
alla luce anche delle considerazioni allegate della consulente in integrazione
professionale, ha postulato in via principale il rinvio degli atti, mentre in
via subordinata la conferma della decisione impuganta e la reiezione del
ricorso (doc. VIII+bis).
Fatti
I doc.
VII, VIII+bis sono stati trasmessi all’assicurato per osservazioni (doc. IX).
1.17. L’avv. RA 1 –
in data 15 maggio 2013 – sulla base delle conclusioni del Dr. __________ ha
ribadito il diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1° gennaio 2008.
Egli ha
quindi mantenuto la richiesta dell’audizione testimoniale della consulente in
integrazione professionale (doc. X).
I
doc. IX, X sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).
1.18. Il 31 maggio
2013 l’UAI si è riconfermato sia dal punto di vista medico, facendo riferimento
alle conclusioni del SMR, sia da quello economico, sulla base del rapporto
della consulente in integrazione professionale (doc. XII).
I doc. XI
e XII sono stati trasmessi allo RA 1 per conoscenza (doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I
404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid.
2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile
inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia
l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad
es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza
9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha
ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di
rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e
socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica
psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.
3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il
Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata
in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai
disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che
rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile
non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.
In
tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E.
5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April
2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V
279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente
(cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.;
DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17 cpv.
1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito
che
una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né
un caso di riconsiderazione.
Alle
stesse conclusioni è arrivato il TF in una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile
2013 nella quale l’Alta Corte ha ritenuto che il perito amministrativo non aveva
documentato con il grado della verosimiglianza preponderante il miglioramento
del disturbo depressivo ed ha rinviato gli atti al TCA al fine di allestire una
perizia giudiziaria.
2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
Considerandi
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4
).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al
riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere
conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7
Il TCA è chiamato
a stabilire, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4. e 2.5., se l’UAI
ha correttamente o meno attribuito all’assicurato una rendita intera
d’invalidità limitatamente al periodo compreso tra il 1°
settembre 2006, versata a decorrere dal 1° maggio 2007 ex art. 48 LAI (domanda
tardiva) e una mezza rendita dal 1° marzo 2009.
L’amministrazione,
nella precedente decisione del 28 ottobre 2010 (doc. AI 91-1) aveva attribuito
le prestazioni all’assicurato sulla base della valutazione del Dr. __________,
svolta per conto dell’assicuratore __________ (cfr. doc. AI 23-1), e di quella
del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) (cfr. doc. AI 77-1).
Nella
sentenza del 9 maggio 2011 (inc.32.2010.235) questa Corte aveva concluso che la
valutazione psichiatrica del 18 marzo 2010 svolta dal Dr. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia e dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, per conto del CPAS, non prestasse il fianco a critiche.
Nel
referto citato i periti avevano diagnosticato “Disturbi di personalità misti
(ICD-10:F61.0 / tratti di quello borderline e di quello dipendente)” e
ritenuto che la sintomatologia depressiva unita ai disturbi di personalità
poteva generare per l’anno 2009 un’inabilità lavorativa del 50%, mentre dal
mese di gennaio 2010 i disturbi psichici diagnosticati compromettevano la
capacità lavorativa, nella sua attività o in altre idonee, nella misura del 30%
(doc. AI 77-7).
I periti
avevano indicato che la prognosi sarebbe stata determinata dall'evoluzione
futura della problematica ortopedico-reumatologica (e quindi dalla sindrome
algica che ne deriva) (doc. AI 77-7/8).
Per
quanto riguarda invece la patologia ortopedica l’assicurato era stato
sottoposto ad un esame peritale da parte del Dr. __________, spec. FMH in
medicina interna, specialista in cardiologia e medicina psicosomatica e
psicosociale AMPP, che nel referto del 7 ottobre 2008 aveva posto la diagnosi
ripresa a pag. 21 della sentenza del 9 maggio 2011 (inc. 32.2010.325) e
descritto i limiti funzionali e le attività ritenute adeguate ed esigibili
nella misura del 100% (doc. AI 23-6/8).
Alla luce
quindi delle divergenze fra la valutazione del Dr. __________ e i rapporti
specialistici del Dr. __________ (doc. AI 87-11, 87-14) e del Dr. __________
(doc. 99-3), il TCA aveva ritenuto indicati ulteriori accertamenti di natura
ortopedica, intesi a delucidare l’aspetto diagnostico e le ripercussioni dei
disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurato, in particolare a stabilire
se vi sia stato o meno un peggioramento della patologia alla spalla in epoca
successiva alla perizia del Dr. __________.
In
esito a questo complemento istruttorio, l’amministrazione avrebbe dovuto
effettuare una valutazione globale delle patologie (psichiatrica e ortopedica)
e pronunciarsi sul diritto alla rendita.
2.8
L’Ufficio ha
quindi dato mandato alla Dr.ssa __________ di procedere ad una valutazione
ortopedica dell’assicurato.
Nel
rapporto peritale del 19 settembre 2011 la Dr.ssa __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, dopo aver esposto l’anamnesi dell’assicurato, i dati
soggettivi e quello obiettivi ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità
di lavoro di
“- stato
dopo lussazione traumatica della spalla destra nel 1999; lussazione abituale
nel 2003 e 2004 con - stato dopo artroscopia con stabilizzazione anteriore il
18.10
;
-
artroscopia con reinserzione del labbro e ritensionamento capsulare il
10.11
; ricostruzione della cuffia dei rotatori, borsectomia
subacromio-deltoidea parziale e acromioplastica il 07.11.2007; - artroscopia
con sinoviectomia e asportazione delle aderenze il 09.04.2008; artroscopia con
artrolisi, borsectomia e decompressione sottoacromiale il 06.05.2010; - stato
dopo impianto di uno stimolatore per il N. soprascapolare destro il 25.02.2011;
- stato ansioso-depressivo reattivo a dolore cronico nell’anno 2009 e di nuovo
dal 22.12.2010; - dal gennaio 2010 disturbi di personalità misti/tratti di
quelli borderline e di quello dipendente” (doc. AI
144-10).
La
specialista ha evidenziato un peggioramento dello stato funzionale della spalla
destra rispetto all’esame clinico del Dr. __________: “come destrimano la
funzionalità limitata della spalla destra limita la caricabilità
dell’assicurato in generale in modo notevole” (doc. AI 144-11).
La perita
ha concluso indicando un’inabilità lavorativa completa (100%) nella professione
di cuoco dal 5 settembre 2005, mentre in attività adeguate l’inabilità è del
50% (tempo parziale) con un rendimento ridotto al 50% dal 24 agosto 2011 (data
dell’esame clinico) (doc. AI 144-11/12).
Va
evidenziato che la perita ha inglobato nella valutazione del 50% di inabilità
anche la patologia psichiatrica: “il rendimento del lavoro è anche ridotto
al 50% perché dal lato psichiatrico esiste una diminuzione della memoria,
attenzione e concentrazione” (doc. AI 144-11).
Per
quanto riguarda la prognosi la Dr.ssa __________ non si aspetta miglioramenti
sostanziali da parte dell’arto superiore destro, anche se “potrebbero
subentrare processi di assuefazione e scoperta di movimenti di
risparmio/alternativi” (doc. AI 144-12).
La
perizia ortopedica ha quindi permesso di chiarire le divergenze che avevano
giustificato il rinvio nella sentenza di questa Corte del 9 maggio 2011. In particolare, per quanto riguarda il peggioramento della spalla destra successivo alla
valutazione del Dr. __________ (del 2008) che concludeva per una piena abilità
lavorativa contrariamente ai pareri dei medici curanti Dr. __________ e Dr. __________
(cfr. sentenza 9 maggio 2011, inc.32.2010.325. pag. 24 e 25).
L’Ufficio
AI ha anche predisposto un accertamento professionale presso il Centro
d’accertamento professionale (CAP) di __________. Dopo un primo tentativo nel
febbraio 2012 interrotto a causa di una “recidiva di una nota calcolosi
renale ad acido urico” (doc. AI 153-3), l’assicurato è stato sottoposto ad
un secondo accertamento dal 26 marzo al 10 aprile 2012.
Nel
rapporto del 4 maggio 2012 il Dr. __________, il responsabile __________ e la
consulente per l’accertamento __________, hanno ripreso la diagnosi medica
posta dalla Dr.ssa __________ e dal SMR (cfr. doc. AI 146-1, 144-10, 162-3) e
concluso evidenziando “un’importante differenza tra il rendimento lavorativo
fornito dall’A. e quello valutato dai medici” (doc. AI 162-7). Nell’esame
della funzionalità è emerso come RI 1, anche in attività leggere non possa
garantire / sostenere una capacità lavorativa del 50% intesa come quattro ore
di presenza (doc. AI 162-7).
Secondo i
responsabili del CAP l’assicurato, tenuto conto delle attitudini, delle
capacità cognitive e delle competenze e previo un adeguato periodo di
riallenamento al lavoro, ha le risorse per esercitare un’attività di tipo
commerciale-amministrativo a tempo parziale rispettosa dei limiti funzionali
come, per esempio, l’impiegato d’ufficio (doc. AI 162-7).
2.9
L’Ufficio AI
– in sede di risposta – dopo aver richiesto un aggiornamento degli atti medici
all’assicuratore __________ ha postulato il rinvio degli atti per una nuova
valutazione psichiatrica (doc. IV+ 1-5).
In
particolare, secondo il medico del SMR, Dr. __________, il rinvio si
giustifica:
"
(…)
In considerazione del tempo ormai trascorso dalla
valutazione peritale psichiatrica, in considerazione del fatto che si è in
presenza d’una problematica con componente somatoforme e in considerazione che
soggettivamente l’assicurato si ritiene inabile al 100% con impossibilità di
inserimento lavorativo si rende necessaria rivalutazione peritale psichiatrica,
centro peritale, per chiarire i seguenti punti:
-
Evoluzione dello stato psichico rispetto alla valutazione Vianello
del 2010
-
Definire se la CL residua somatica (mezza giornata in attività leggera)
è ulteriormente ridotta dalla problematica psichica.
-
Valutazione dettagliata dei criteri di Förster onde permettere una
valutazione adeguata dell’esigibilità lavorativa.
-
Presenza o meno di una dipendenza da oppiacei con influsso sulla
CL.
Prima della perizia è indicato aggiornare
l’incarto richiedendo un rapporto al dr. __________, MC e al dr. __________,
psichiatra curante.
Per quanto concerne il lato somatico rimane
valida la valutazione somatica della dr.ssa __________, ossia ½ giornata in
attività adatta."
(doc. IV 5)
Questa
Corte condivide la richiesta di rinvio formulata dall’amministrazione, per le
ragioni che seguono.
Nella
perizia del CPAS del 18 marzo 2010 il Dr. __________ e il Dr. __________ nel
fissare un’inabilità lavorativa nella sua attività o in altre idonee del 50%
per il 2009 e del 30% dal mese di gennaio 2010 avevano specificato che la
prognosi, data la diagnosi, “sarà determinata dall'evoluzione futura della
problematica ortopedico-reumatologica (e quindi dalla sindrome algica che ne
deriva)” (doc. AI 77-7)
Come
visto, la Dr.ssa __________ nel settembre 2011 ha evidenziato un peggioramento dello stato funzionale della spalla destra rispetto all’esame
clinico del Dr. __________ del 2008 (doc. AI 144-13). Di conseguenza, già solo
per questo motivo si giustifica un aggiornamento del quadro psichiatrico per il
periodo successivo alla perizia del CPAS (marzo 2010), ma antecedente alla
decisione dell’UAI del 28 ottobre 2010.
Per
quanto riguarda la componente somatoforme l’UAI ha fatto riferimento allo scritto
del 31 luglio 2011 del medico curante Dr. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, il quale ha indicato che RI 1 è in cura dal 22 dicembre 2010
(posteriormente alla valutazione del CPAS) per uno stato ansioso-depressivo
reattivo a dolore cronico (ICD10: Sindrome mista ansioso-depressiva, F 41.2)
(doc. VIII+bis; AI 44-29).
Una
diagnosi che diverge da quanto avevano indicato i periti del CPAS nel marzo del
2010.
(doc. AI 77-7) e il SMR nel rapporto del 23 settembre 2011 (doc. AI
146-1).
Secondo
il Dr. __________ la qualità di vita di RI 1 è notevolmente compromessa a causa
di questo stato psicopatologico (doc. AI 44-29).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 28 ottobre 2010 – quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR
2003.
IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In
concreto, nel referto del 31 luglio 2011 il
Dr. __________ ha indicato di seguire il paziente dal 22 dicembre 2010 (due
mesi dopo la decisione del 28 ottobre 2010).
Secondo
questa Corte il rapporto va comunque preso in considerazione, in quanto visto
il periodo di tempo relativamente breve intercorso tra la decisione e l’inizio
della presa a carico del Dr. __________ non si può escludere che le conclusioni
del medico facciano riferimento ad un quadro clinico antecedente
al mese di ottobre 2010. Esso è dunque suscettibile di mettere in evidenza elementi
di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 28 ottobre
2010.
(cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
L’amministrazione
dovrà quindi approfondire la questione sollevata dal Dr. __________, nelle
annotazioni del 10 aprile 2013 (doc. IV5), della componente somatoforme, nonché
i criteri di Förster, e definire se la capacità lavorativa del 50% posta dalla
Dr.ssa __________ è ulteriormente ridotta dalla problematica psichiatrica.
Infine,
andrà chiarita la presenza o meno di una dipendenza da oppiacei con influsso
sulla capacità lavorativa.
In
seguito andrà esperita anche una nuova valutazione economica da parte dei
consulenti in integrazione, volta a chiarire i motivi della differenza tra il
rendimento lavorativo fornito dall’assicurato e quello valutato dai medici
emersa nel rapporto del 4 maggio 2012 del CAP e sollevata dal ricorrente (cfr.
doc. I, VI).
2.10
Nella già
citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio.
L'Alta
Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio
degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI.
In esito ai complementi istruttori indicati al consid. 2.9., l’amministrazione
effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurato,
debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.
2.11
L’assicurato dinanzi
al TCA ha chiesto l’audizione testimoniale della consulente in integrazione
professionale (doc. VI, X).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene che
non sia necessario procedere all’audizione testimoniale della consulente in
integrazione. D’altra parte l’amministrazione, dopo aver esperito la
valutazione medica suidicata, procederà ad un’ulteriore valutazione economica da
parte di un consulente in integrazione professionale volta proprio a chiarire
le attività ancora esigibili dall’assicurato.
2.12
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
un importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
2.13
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 19 febbraio 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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