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Decisione

32.2013.46

Rinvio per nuovi accertamenti di natura psichiatrica (componente somatoforme) e per definire se la capacità lavorativa del 50% definita dal perito ortopedico è ulteriormente ridotta dalla componente p

18 giugno 2013Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VII, VIII+bis sono stati trasmessi all’assicurato per osservazioni (doc. IX).

1.17. L’avv. RA 1 –

in data 15 maggio 2013 – sulla base delle conclusioni del Dr. __________ ha

ribadito il diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1° gennaio 2008.

Egli ha

quindi mantenuto la richiesta dell’audizione testimoniale della consulente in

integrazione professionale (doc. X).

I

doc. IX, X sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).

1.18. Il 31 maggio

2013 l’UAI si è riconfermato sia dal punto di vista medico, facendo riferimento

alle conclusioni del SMR, sia da quello economico, sulla base del rapporto

della consulente in integrazione professionale (doc. XII).

I doc. XI

e XII sono stati trasmessi allo RA 1 per conoscenza (doc. XIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della

LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o

di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;

DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.3. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I

404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid.

2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile

inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia

l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad

es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una sentenza

9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha

ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di

rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e

socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica

psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.

3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il

Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata

in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai

disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che

rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile

non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

In

tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E.

5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April

2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V

279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente

(cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.;

DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.4. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.5. L’art. 17 cpv.

1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito

che

una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né

un caso di riconsiderazione.

Alle

stesse conclusioni è arrivato il TF in una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile

2013 nella quale l’Alta Corte ha ritenuto che il perito amministrativo non aveva

documentato con il grado della verosimiglianza preponderante il miglioramento

del disturbo depressivo ed ha rinviato gli atti al TCA al fine di allestire una

perizia giudiziaria.

2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

Considerandi

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4

).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Il TCA è chiamato

a stabilire, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4. e 2.5., se l’UAI

ha correttamente o meno attribuito all’assicurato una rendita intera

d’invalidità limitatamente al periodo compreso tra il 1°

settembre 2006, versata a decorrere dal 1° maggio 2007 ex art. 48 LAI (domanda

tardiva) e una mezza rendita dal 1° marzo 2009.

L’amministrazione,

nella precedente decisione del 28 ottobre 2010 (doc. AI 91-1) aveva attribuito

le prestazioni all’assicurato sulla base della valutazione del Dr. __________,

svolta per conto dell’assicuratore __________ (cfr. doc. AI 23-1), e di quella

del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) (cfr. doc. AI 77-1).

Nella

sentenza del 9 maggio 2011 (inc.32.2010.235) questa Corte aveva concluso che la

valutazione psichiatrica del 18 marzo 2010 svolta dal Dr. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia e dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, per conto del CPAS, non prestasse il fianco a critiche.

Nel

referto citato i periti avevano diagnosticato “Disturbi di personalità misti

(ICD-10:F61.0 / tratti di quello borderline e di quello dipendente)” e

ritenuto che la sintomatologia depressiva unita ai disturbi di personalità

poteva generare per l’anno 2009 un’inabilità lavorativa del 50%, mentre dal

mese di gennaio 2010 i disturbi psichici diagnosticati compromettevano la

capacità lavorativa, nella sua attività o in altre idonee, nella misura del 30%

(doc. AI 77-7).

I periti

avevano indicato che la prognosi sarebbe stata determinata dall'evoluzione

futura della problematica ortopedico-reumatologica (e quindi dalla sindrome

algica che ne deriva) (doc. AI 77-7/8).

Per

quanto riguarda invece la patologia ortopedica l’assicurato era stato

sottoposto ad un esame peritale da parte del Dr. __________, spec. FMH in

medicina interna, specialista in cardiologia e medicina psicosomatica e

psicosociale AMPP, che nel referto del 7 ottobre 2008 aveva posto la diagnosi

ripresa a pag. 21 della sentenza del 9 maggio 2011 (inc. 32.2010.325) e

descritto i limiti funzionali e le attività ritenute adeguate ed esigibili

nella misura del 100% (doc. AI 23-6/8).

Alla luce

quindi delle divergenze fra la valutazione del Dr. __________ e i rapporti

specialistici del Dr. __________ (doc. AI 87-11, 87-14) e del Dr. __________

(doc. 99-3), il TCA aveva ritenuto indicati ulteriori accertamenti di natura

ortopedica, intesi a delucidare l’aspetto diagnostico e le ripercussioni dei

disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurato, in particolare a stabilire

se vi sia stato o meno un peggioramento della patologia alla spalla in epoca

successiva alla perizia del Dr. __________.

In

esito a questo complemento istruttorio, l’amministrazione avrebbe dovuto

effettuare una valutazione globale delle patologie (psichiatrica e ortopedica)

e pronunciarsi sul diritto alla rendita.

2.8

L’Ufficio ha

quindi dato mandato alla Dr.ssa __________ di procedere ad una valutazione

ortopedica dell’assicurato.

Nel

rapporto peritale del 19 settembre 2011 la Dr.ssa __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, dopo aver esposto l’anamnesi dell’assicurato, i dati

soggettivi e quello obiettivi ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità

di lavoro di

“- stato

dopo lussazione traumatica della spalla destra nel 1999; lussazione abituale

nel 2003 e 2004 con - stato dopo artroscopia con stabilizzazione anteriore il

18.10

;

-

artroscopia con reinserzione del labbro e ritensionamento capsulare il

10.11

; ricostruzione della cuffia dei rotatori, borsectomia

subacromio-deltoidea parziale e acromioplastica il 07.11.2007; - artroscopia

con sinoviectomia e asportazione delle aderenze il 09.04.2008; artroscopia con

artrolisi, borsectomia e decompressione sottoacromiale il 06.05.2010; - stato

dopo impianto di uno stimolatore per il N. soprascapolare destro il 25.02.2011;

- stato ansioso-depressivo reattivo a dolore cronico nell’anno 2009 e di nuovo

dal 22.12.2010; - dal gennaio 2010 disturbi di personalità misti/tratti di

quelli borderline e di quello dipendente” (doc. AI

144-10).

La

specialista ha evidenziato un peggioramento dello stato funzionale della spalla

destra rispetto all’esame clinico del Dr. __________: “come destrimano la

funzionalità limitata della spalla destra limita la caricabilità

dell’assicurato in generale in modo notevole” (doc. AI 144-11).

La perita

ha concluso indicando un’inabilità lavorativa completa (100%) nella professione

di cuoco dal 5 settembre 2005, mentre in attività adeguate l’inabilità è del

50% (tempo parziale) con un rendimento ridotto al 50% dal 24 agosto 2011 (data

dell’esame clinico) (doc. AI 144-11/12).

Va

evidenziato che la perita ha inglobato nella valutazione del 50% di inabilità

anche la patologia psichiatrica: “il rendimento del lavoro è anche ridotto

al 50% perché dal lato psichiatrico esiste una diminuzione della memoria,

attenzione e concentrazione” (doc. AI 144-11).

Per

quanto riguarda la prognosi la Dr.ssa __________ non si aspetta miglioramenti

sostanziali da parte dell’arto superiore destro, anche se “potrebbero

subentrare processi di assuefazione e scoperta di movimenti di

risparmio/alternativi” (doc. AI 144-12).

La

perizia ortopedica ha quindi permesso di chiarire le divergenze che avevano

giustificato il rinvio nella sentenza di questa Corte del 9 maggio 2011. In particolare, per quanto riguarda il peggioramento della spalla destra successivo alla

valutazione del Dr. __________ (del 2008) che concludeva per una piena abilità

lavorativa contrariamente ai pareri dei medici curanti Dr. __________ e Dr. __________

(cfr. sentenza 9 maggio 2011, inc.32.2010.325. pag. 24 e 25).

L’Ufficio

AI ha anche predisposto un accertamento professionale presso il Centro

d’accertamento professionale (CAP) di __________. Dopo un primo tentativo nel

febbraio 2012 interrotto a causa di una “recidiva di una nota calcolosi

renale ad acido urico” (doc. AI 153-3), l’assicurato è stato sottoposto ad

un secondo accertamento dal 26 marzo al 10 aprile 2012.

Nel

rapporto del 4 maggio 2012 il Dr. __________, il responsabile __________ e la

consulente per l’accertamento __________, hanno ripreso la diagnosi medica

posta dalla Dr.ssa __________ e dal SMR (cfr. doc. AI 146-1, 144-10, 162-3) e

concluso evidenziando “un’importante differenza tra il rendimento lavorativo

fornito dall’A. e quello valutato dai medici” (doc. AI 162-7). Nell’esame

della funzionalità è emerso come RI 1, anche in attività leggere non possa

garantire / sostenere una capacità lavorativa del 50% intesa come quattro ore

di presenza (doc. AI 162-7).

Secondo i

responsabili del CAP l’assicurato, tenuto conto delle attitudini, delle

capacità cognitive e delle competenze e previo un adeguato periodo di

riallenamento al lavoro, ha le risorse per esercitare un’attività di tipo

commerciale-amministrativo a tempo parziale rispettosa dei limiti funzionali

come, per esempio, l’impiegato d’ufficio (doc. AI 162-7).

2.9

L’Ufficio AI

– in sede di risposta – dopo aver richiesto un aggiornamento degli atti medici

all’assicuratore __________ ha postulato il rinvio degli atti per una nuova

valutazione psichiatrica (doc. IV+ 1-5).

In

particolare, secondo il medico del SMR, Dr. __________, il rinvio si

giustifica:

"

(…)

In considerazione del tempo ormai trascorso dalla

valutazione peritale psichiatrica, in considerazione del fatto che si è in

presenza d’una problematica con componente somatoforme e in considerazione che

soggettivamente l’assicurato si ritiene inabile al 100% con impossibilità di

inserimento lavorativo si rende necessaria rivalutazione peritale psichiatrica,

centro peritale, per chiarire i seguenti punti:

-

Evoluzione dello stato psichico rispetto alla valutazione Vianello

del 2010

-

Definire se la CL residua somatica (mezza giornata in attività leggera)

è ulteriormente ridotta dalla problematica psichica.

-

Valutazione dettagliata dei criteri di Förster onde permettere una

valutazione adeguata dell’esigibilità lavorativa.

-

Presenza o meno di una dipendenza da oppiacei con influsso sulla

CL.

Prima della perizia è indicato aggiornare

l’incarto richiedendo un rapporto al dr. __________, MC e al dr. __________,

psichiatra curante.

Per quanto concerne il lato somatico rimane

valida la valutazione somatica della dr.ssa __________, ossia ½ giornata in

attività adatta."

(doc. IV 5)

Questa

Corte condivide la richiesta di rinvio formulata dall’amministrazione, per le

ragioni che seguono.

Nella

perizia del CPAS del 18 marzo 2010 il Dr. __________ e il Dr. __________ nel

fissare un’inabilità lavorativa nella sua attività o in altre idonee del 50%

per il 2009 e del 30% dal mese di gennaio 2010 avevano specificato che la

prognosi, data la diagnosi, “sarà determinata dall'evoluzione futura della

problematica ortopedico-reumatologica (e quindi dalla sindrome algica che ne

deriva)” (doc. AI 77-7)

Come

visto, la Dr.ssa __________ nel settembre 2011 ha evidenziato un peggioramento dello stato funzionale della spalla destra rispetto all’esame

clinico del Dr. __________ del 2008 (doc. AI 144-13). Di conseguenza, già solo

per questo motivo si giustifica un aggiornamento del quadro psichiatrico per il

periodo successivo alla perizia del CPAS (marzo 2010), ma antecedente alla

decisione dell’UAI del 28 ottobre 2010.

Per

quanto riguarda la componente somatoforme l’UAI ha fatto riferimento allo scritto

del 31 luglio 2011 del medico curante Dr. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, il quale ha indicato che RI 1 è in cura dal 22 dicembre 2010

(posteriormente alla valutazione del CPAS) per uno stato ansioso-depressivo

reattivo a dolore cronico (ICD10: Sindrome mista ansioso-depressiva, F 41.2)

(doc. VIII+bis; AI 44-29).

Una

diagnosi che diverge da quanto avevano indicato i periti del CPAS nel marzo del

2010.

(doc. AI 77-7) e il SMR nel rapporto del 23 settembre 2011 (doc. AI

146-1).

Secondo

il Dr. __________ la qualità di vita di RI 1 è notevolmente compromessa a causa

di questo stato psicopatologico (doc. AI 44-29).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 28 ottobre 2010 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

concreto, nel referto del 31 luglio 2011 il

Dr. __________ ha indicato di seguire il paziente dal 22 dicembre 2010 (due

mesi dopo la decisione del 28 ottobre 2010).

Secondo

questa Corte il rapporto va comunque preso in considerazione, in quanto visto

il periodo di tempo relativamente breve intercorso tra la decisione e l’inizio

della presa a carico del Dr. __________ non si può escludere che le conclusioni

del medico facciano riferimento ad un quadro clinico antecedente

al mese di ottobre 2010. Esso è dunque suscettibile di mettere in evidenza elementi

di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 28 ottobre

2010.

(cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

L’amministrazione

dovrà quindi approfondire la questione sollevata dal Dr. __________, nelle

annotazioni del 10 aprile 2013 (doc. IV5), della componente somatoforme, nonché

i criteri di Förster, e definire se la capacità lavorativa del 50% posta dalla

Dr.ssa __________ è ulteriormente ridotta dalla problematica psichiatrica.

Infine,

andrà chiarita la presenza o meno di una dipendenza da oppiacei con influsso

sulla capacità lavorativa.

In

seguito andrà esperita anche una nuova valutazione economica da parte dei

consulenti in integrazione, volta a chiarire i motivi della differenza tra il

rendimento lavorativo fornito dall’assicurato e quello valutato dai medici

emersa nel rapporto del 4 maggio 2012 del CAP e sollevata dal ricorrente (cfr.

doc. I, VI).

2.10

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

L'Alta

Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio

degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI.

In esito ai complementi istruttori indicati al consid. 2.9., l’amministrazione

effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurato,

debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

2.11

L’assicurato dinanzi

al TCA ha chiesto l’audizione testimoniale della consulente in integrazione

professionale (doc. VI, X).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene che

non sia necessario procedere all’audizione testimoniale della consulente in

integrazione. D’altra parte l’amministrazione, dopo aver esperito la

valutazione medica suidicata, procederà ad un’ulteriore valutazione economica da

parte di un consulente in integrazione professionale volta proprio a chiarire

le attività ancora esigibili dall’assicurato.

2.12

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 19 febbraio 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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