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Decisione

32.2013.47

Respinta una domanda di revisione presentata da un assicurato titolare di tre quarti di rendita. Negato l'intervento di un peggioramento delle condizioni di salute

22 ottobre 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto

come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI,

di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del

diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del

SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da

un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con

riferimenti). In una decisione del 24 agosto 2006 nella causa

B. (I 938/05), il TFA ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia.

Del

resto l’assicurato, successivamente all’esecuzione del rapporto finale SMR del

18 dicembre 2012 e prima della resa della decisione contestata o in sede ricorsuale,

non ha prodotto alcun documento atto a in qualche modo mettere in dubbio le conclusioni

dei medici SMR o a sostanziare l’intervento di un peggioramento delle sue

condizioni. Anche il dr. __________, il quale in sede di osservazioni al

progetto di decisione aveva lamentato la presunta mancanza di una valutazione

medica (doc. AI 153), non ha più ritenuto di doversi esprimere in sede

ricorsuale, segnatamente in merito agli accertamenti esperiti presso l’SMR a livello

psichiatrico rispettivamente internistico-reumatologico, malgrado l’espresso

riferimento a tali accertamenti nella decisione contestata.

Va

osservato che a sostegno di una rilevante modifica delle sue condizioni l’assicurato

aveva fatto valere, dando avvio alla procedura di revisione poi sfociata nella

decisione qui contestata, i postumi di un infortunio automobilistico con colpo

di frusta patito il 28 marzo 2012 e delle conseguenti gravi cervicalgie (doc.

AI 125, 136). Per il resto, il quadro descritto dal suo medico curante era

sostanzialmente sovrapponibile alle precedenti certificazioni (doc. AI 136),

come rettamente sottolineato dai medici SMR (doc. AI 146).

Per

quel che riguarda gli esiti dell’incidente della circolazione, nella

valutazione del 18 dicembre 2012 i medici SMR hanno osservato che non erano oggettivabili deficit neurologici focali, osservando pure che la

mobilità del rachide era limitata in gran parte da attiva resistenza. Quanto

alla sintomatologia riferita al rachide cervicale, la stessa era di origine

degenerativa e preesistente all’incidente stradale, come dimostrato dalle

indagini radiologiche (doc. AI 146). Da queste conclusioni non vi è motivo di

scostarsi.

Con

riferimento quindi al parere espresso dal dr. __________ nei certificati 8

maggio e 19 luglio 2012 e 30 gennaio 2013 (doc. AI 125, 136, 153), ribadite le

considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia

(anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, U 202/01 del 7 dicembre

2001; cfr. consid. 2.6), la differente valutazione del curante in punto alla

residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli

incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile

di modificare le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto,

su un referto del SMR che risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza

per conferirgli piena forza probatoria.

Per

il resto, come detto non sono stati prodotti atti che permettano di stabilire

una maggiore incidenza sulla capacità lavorativa delle patologie di cui è

portatore l’assicurato e nemmeno nel ricorso, infine, sono

stati apportati elementi nuovi o considerazioni che permettano di distanziarsi

dalle conclusioni del SMR o in qualche modo sostanziare l’intervento di un

peggioramento delle condizioni.

In

proposito va peraltro ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò

fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e

concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo

stato di salute del ricorrente, rispecchiando in particolare il rapporto del

SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(sul valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR cfr. anche le STFA I 938/05 del 24 agosto 2006 e I 143/07 del 14

settembre 2007), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che l’interessato non ha subito un rilevante peggioramento della situazione

invalidante rispetto all’ultima decisione di conferma del diritto a tre quarti

di rendita.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130

Considerandi

II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Visto

quanto sopra, il diritto a tre quarti di rendita va confermato come pure, quindi,

la decisione contestata, mentre il ricorso deve essere respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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