32.2013.48
Soppressione della rendita in via di revisione. Confermato il miglioramento dello stato valetudinario con conseguente grado d'invalidità non pensionabile
6 novembre 2013Italiano21 min
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Numero d'incarto:
32.2013.48
Data decisione, Autorità:
06.11.2013, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita in via di revisione. Confermato il miglioramento dello stato valetudinario con conseguente grado d'invalidità non pensionabile
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.48
BS/sc
Lugano
6 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 1° febbraio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1952, precedentemente attivo quale ferraiolo, nel novembre 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un infortunio occorsogli
sul lavoro il 15 dicembre 2009 (doc. AI 1).
Con
decisione 28 luglio 2011 (preavvisata il 23 maggio 2011) l’Ufficio AI lo ha posto
al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2011 con la seguente motivazione:
"
(…)
In base alla situazione attuale è possibile riconoscere
il diritto ad una rendita.
Al momento lei risulta tuttavia ancora in cura, e gli
atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non sono
concludenti, non potendo quindi quest'ultimo esprimersi in modo definitivo in merito
alla residua capacità di guadagno.
Lei è pertanto reso attento in merito al fatto che
rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione ex art. 17
LPGA, che potrà essere predisposta quanto l'Ufficio AI disporrà della documentazione
atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie
(cf. STFA 20.11.2008 in re J,9C_342/2008)."
(doc. 23/1)
1.2. Avviata
subito una procedura di revisione, richiamati gli atti dall’assicuratore contro
gli infortuni (in particolare il rapporto relativo alla vista medica di
chiusura del 22 ottobre 2012 effettuata dal medico di __________ dell’__________),
con decisione 1° febbraio 2013, preceduta dal progetto di decisione 26 novembre
2012, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso (doc. AI 61).
Accertata
una totale inabilità nella precedente professione, ma una piena abilità
lavorativa in attività adeguate, l’amministrazione ha segnatamente proceduto al
raffronto dei redditi (fr. 64’171.-- di reddito da valido; fr. 52’491.-- di
reddito da invalido) giungendo ad un grado d’invalidità del 18%.
1.3.
Contro la succitata decisione RI 1, per il tramite del __________, ha
inoltrato il presente ricorso, postulando il ripristino della rendita intera.
Contestata è la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa operata
in ambito LAINF e di cui alla decisione formale 28 gennaio 2013 dell’__________
contro la quale l’assicurato ha presentato opposizione. Il ricorrente chiede
pertanto, in via subordinata, la sospensione della procedura AI in attesa dell’evasione
dell’opposizione in ambito LAINF.
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso,
confermando la decisione contestata. L’amministrazione rileva in particolare come
l’assicurato, nonostante l’avesse anticipato in sede ricorsuale, non ha prodotto
alcun atto medico idoneo a mettere in discussione la valutazione medica dell’assicuratore
contro gli infortuni.
1.5. Il
26 settembre 2012 l’insorgente ha preso posizione sulla risposta di causa (VI).
Su richiesta del TCA, l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni, datate 15
ottobre 2012, in merito a quanto esposto dall’assicurato (VIII).
1.6. Con
scritto 11 aprile 2013 il __________ ha confermato il ricorso (VI), declinando
(successivamente) in data 13 settembre 2013 il mandato di rappresentanza
(VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. In
lite è la questione di sapere se rettamente l’Ufficio AI ha soppresso, con
effetto dal 1° aprile 2013 (il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione contestata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), la rendita
intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Va
evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola
la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che
ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo
reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente
all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500
franchi all’anno (cpv. 1).
Infine,
l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio
secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento
del reddito che non dipende dal rincaro.
2.5. Nel
caso in esame, trattandosi unicamente di affezioni invalidanti d’origine infortunistica,
l’Ufficio AI ha fondato il proprio giudizio sugli atti __________. In attesa,
come detto al consid. 1.1, che lo stato di salute si fosse stabilizzato, con
decisione 28 luglio 2011 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita
intera (cfr. consid. 1.1).
In
via di revisione, l’Ufficio AI ha ora soppresso la rendita ritenendo
l’assicurato inabile al 100% nella sua originaria attività di ferraiolo ma
pienamente abile in attività adeguate. L’am- ministrazione ha fatto riferimento
alla visita di chiusura del 22 ottobre 2012 eseguita dal medico __________
dell’__________ dr. __________. Dal relativo rapporto datato 25 ottobre 2012 si
evince che il succitato, specialista in chirurgia ortopedica, dopo aver
proceduto alla consueta anamnesi, elencati gli atti medici presenti
nell’inserto, viste le dichiarazioni dell’assicurato ed esaminati i referti, ha
posto la seguente diagnosi:
"
(…)
Diagnosi Stato dopo trauma
distorsivo e contusivo della spalla destra e del gomito destro avvenuto il
15.12.2009 con tendinopatia del sovraspinato e rottura parziale del sottoscapolare.
Stato
da artroscopia della spalla destra e acromioplastica il 14.01.2011.
Stato
da nuova artroscopia, re-inserzione del sottoscapolare, tenodesi del capo lungo
del bicipite, acromioplastica e resezione dell'articolazione acromioclavicolare
il 16.04.2012. (…)"
(doc. AI 84/6)
In
merito alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha concluso:
"
(…)
La situazione può essere considerata stabilizzata,
l'assicurato non può più riprendere il lavoro nell'attività di ferraiolo, egli
può però riprendere il lavoro al 100% in un'attività adeguata che rispetti
l'esigibilità del lavoro espressa.
Esigibilità del lavoro:
l'assicurato non ha limiti nel sollevare e portare pesi
fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi
dai 5 ai 10 kg fino all'altezza dei fianchi e di rado pesi da 10 a 25 kg, egli non può più sollevare pesi superiori ai 25 kg fino all'altezza dei fianchi.
L'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto e non può più sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l'altezza del petto.
L'assicurato non ha limiti nel maneggio di attrezzi
leggeri e di precisione, può talvolta maneggiare attrezzi di media entità e non
può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, egli può spesso effettuare
la rotazione manuale.
L'assicurato non può più effettuare lavori al di sopra
della testa, egli non ha limiti nell'effettuare la rotazione del tronco, non ha
limiti nell'assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti, non
ha limiti nell'assumere la posizione inginocchiata, non ha limiti nell'effettuare
la flessione delle ginocchia.
L'assicurato non ha limiti nell'assumere la posizione
seduta o in piedi e di lunga durata, egli non ha limiti nel camminare anche per
lunghi tragitti, non ha limiti nel camminare su terreno accidentato, non ha
limiti nel salire le scale e può talvolta salire le scale a pioli. (…)"
(doc. AI 84/6-7)
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medica operata dal
medico dell’I__________, facendo presente di essersi opposto alla decisione 28
gennaio 2013 dell’assicuratore contro gli infortuni, che ha fatto riferimento
alla perizia del dr. __________.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
2.7. La
nozione di invalidità in ambito AI
coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF
127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il
singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti;
d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente
indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non
essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V
292, 119 V 471). In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio
è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla
valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in
casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un
diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe,
neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una
decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA
ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione
dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione
approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale.
Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e
devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Il principio del
coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito
non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione
contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro
assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione
del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).
2.8. Ritornando
al caso in esame, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto lo specialista dell’I__________,
il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che
stabilisce una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate.
Certo
che nel rapporto 20 dicembre 2012 del dr. __________ dell’__________ di __________,
già valutato nella procedura amministrativa, ha evidenziato di aver spiegato
all’assicurato “che sono stati fatti correttamente due interventi con però
un residuo di importante dolore…”, precisando tuttavia che si tratta di dolore
“….senza disturbi funzionali alla spalla”, suggerendo una terapia
del dolore (sottolineatura del redattore; doc. AI 55/3). Egli ha poi concluso
che “dal punto di vista chirurgico-ortopedico non ho da offrire nulla a questo
paziente e la valutazione della rendita per la menomazione è di competenza
della __________ ovvero dell’assicurazione invalidità” (doc. AI 55/3),
indennità per menomazione che è stata decisa dall’INSAI il 28 gennaio 2013 insieme
ad una rendita d’invalidità del 20% (cfr. doc. 60).
Questo
TCA ritiene che il quadro clinico dell’assicurato è stato sufficientemente
chiarito dal dr. __________ e non vi sono ragioni per scostarsi dalla sua valutazione
circa la residua capacità lavorativa. D’altronde l’insorgente, contrariamente a
quanto preannunciato in sede di ricorso, non ha prodotto della documentazione
atta a mettere in dubbio la fondatezza della valutazione del succitato
specialista. Va poi ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti). Non solo, alla luce del tempo trascorso nel
frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti
medici preannunciati venissero prodotti, si deve concludere che
l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al
riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF
ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).
Infine,
visto quanto sopra, questo TCA non ritiene giustificato sospendere la presente
procedura in attesa dell’evasione dell’opposizione da parte dell’__________. All’assicurato
va comunque ricordato che potrà chiedere la revisione di questo giudizio nella
misura in cui l’esito della procedura LAINF sarà rilevante ai fini di una
diversa valutazione del grado d’invalidità con eventuale diritto ad una rendita.
Fatti
2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 8
novembre 2012 il consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle
limitazioni mediche, ha proceduto al calcolo del grado d’invalidità mediante il
raffronto dei redditi (doc. AI 48), riportato nella decisione contestata.
2.9.1 Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, determinante è di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.
381 e riferimenti).
Nel caso in esame,
quale reddito da valido il consulente, fondandosi sui conti individuali, ha
preso in considerazione un importo di fr. 64’171.--, aggiornato al 2010. Tale
dato – per altro non contestato – va confermato.
2.9.2 Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito
da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado
di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.
5.5).
Nella
fattispecie concreta, l’amministrazione ha utilizzato i
dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori
(categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e
SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un salario annuo lordo, aggiornato al 2010, di
fr. 61’754.--. L’amministrazione ha poi riconosciuto una riduzione di reddito
del 15%, quantificando un reddito da invalido di fr. 52’491.--.
Dal
raffronto dei redditi, il grado d’invalidità è risultato essere del 18%, non conferente
il diritto alla rendita, motivo per cui la soppressione della rendita è
corretta.
Ne
consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso
va respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’insor-gente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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