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Decisione

32.2013.49

Necessari ulteriori approfondimenti di carattere medico prima di potersi esprimere sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato. Rinvio atti a UAI per aggiornamento reumatologico e fisiatrico aus

21 novembre 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti di cui all’art. 53 LPGA (doc. I).

1.3. In data 20

marzo 2013, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA copia dei

referti peritali redatti per conto dell’assicuratore malattia in data 20 agosto

2012 dal dr. __________ (doc. O) e in data 7 ottobre 2012 dal dr. __________

(doc. P), ribadendo l’esistenza di una incapacità lavorativa dell’interessato

giustificante il diritto ad una rendita di invalidità a decorrere dal mese di

novembre 2012 (doc. IV).

1.4. L’UAI, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.5. Con

osservazioni del 29 marzo 2013, l’amministrazione ha rilevato che “dalla

concludente valutazione del 23 ottobre 2012 stilata dal dr. __________ (la

quale tiene debitamente conto sia del doc. O che del doc. P incarto TCA) emerge

chiaramente come l’assicurato sia da considerare abile al lavoro al 75% a

partire dal 1° novembre 2012 rispettivamente nella misura del 100% a far tempo

dal 1° dicembre 2012” (doc. IX).

1.6. Con scritto

del 15 aprile 2013, il patrocinatore del ricorrente ha ribadito le critiche a

proposito della violazione del diritto di essere sentito, dato che l’Ufficio AI

“non ha trasmesso all’assicurato tutta la documentazione richiesta e necessaria

ad una completa consultazione del fascicolo che lo riguardava” (doc. XI).

1.7. In data 5

giugno 2013, il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA il

certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. XVI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

2.2. Con il

ricorso l’insorgente ha fatto valere una violazione del diritto di essere

sentito poiché le perizie reumatologica e neurologica ordinate

dall’assicuratore malattia non avrebbero fatto parte dell’incarto AI, non

permettendogli di prendere posizione in merito.

Ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF

129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131

consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di

essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie

decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di

poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF

del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In

concreto, dagli atti emerge che in data 15 febbraio 2013 l’avv. __________

dello studio legale dell’avv. RA 1 ha chiesto all’Ufficio AI di trasmetterle l’incarto

completo AI dell’interessato (doc. 44-1).

Il 19

febbraio 2013 l’UAI ha trasmesso allo studio legale RA 1 gli atti componenti

l’incarto masterizzati su un CD (doc. 46-1). Apparentemente, viste le

contestazioni del ricorrente, negli atti non figuravano le perizie

reumatologica del dr. __________ e neurologica del dr. __________ allestite su

richiesta dell’assicuratore malattie.

Va

tuttavia evidenziato, come indicato dall’amministrazione nella risposta di

causa, che i referti peritali in questione potevano essere ottenuti dal

patrocinatore tramite una richiesta formulata direttamente nei confronti dell’assicuratore

malattia (come poi effettivamente avvenuto, cfr. doc. IV), o per il tramite del

reumatologo curante, dr. __________, al quale erano stati trasmessi per

conoscenza (cfr. doc. 30-5 inc. cassa malati), come del resto riconosciuto

dall’assicurato stesso nelle osservazioni del 21 dicembre 2012 (cfr. doc. 40-2,

nel quale ha rilevato che “tutti i referti medici dei dr. __________ e __________

sono stati inviati al mio medico dr. __________ il quale è informato delle

osservazioni citate”).

I referti

peritali in discussione, inoltre, fanno parte dell’incarto AI prodotto

dall’amministrazione unitamente alla risposta di causa e visionabile in ogni

momento dal ricorrente presso la cancelleria di questo Tribunale.

In

concreto, visto che il legale dell’assicurato ha comunque potuto visionare le

perizie reumatologica e neurologica nell’ambito della procedura innanzi al TCA

e ha potuto fare valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode

del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente, occorre concludere che, in

ogni caso, l’asserita violazione del diritto di essere sentito è stata sanata

in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni

(cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF

127 V 431).

Il TCA deve pertanto

entrare nel merito del ricorso.

Nel

merito

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurato.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore

dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione

di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio

l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza

di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la

Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza

necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale

giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

Considerandi

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4

).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti

del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, ritiene necessari ulteriori approfondimenti di carattere

medico.

La decisione di rifiuto delle prestazioni qui

impugnata si fonda sulle annotazioni del 3 dicembre 2012, nelle quali il medico

del SMR ha osservato:

"

Con riferimento alla perizia del dr. __________

– neurologo, su richiesta della Cassa Malati – Assicurazione __________, che

esclude coinvolgimenti neurologici, e in riferimento alla presa di posizione

del rapporto finale del 11.09.2012, si conferma la “scaletta” della ripresa

lavorativa dell’A. anche in attività abituale; pertanto riassumendo:

-

IL 100% dal 01.09.2011 al 31.06.2012

-

IL 50% dal 01.07.2012 al 31.10.2012

-

IL 25% dal 01.11.2012 al 30.11.2012

-

IL 0% dal 01.12.2012 al continua.” (Doc.

34-1)

Il TCA

rileva che le percentuali di inabilità lavorativa indicate dal SMR sono quelle

poste dal dr. __________ e dal dr. __________ nelle valutazioni peritali

reumatologiche-neurologiche da loro eseguite su incarico dell’assicuratore

malattia.

Infatti,

nel referto del 23 ottobre 2012, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia,

sulla base della propria valutazione peritale del 20 agosto 2012 – nella quale

ha indicato che “non è plausibile una inabilità lavorativa totale così

prolungata in presenza di riscontri, tutto sommato, blandi sia allo stato

clinico sia nei riscontri radio strumentali (risonanza magnetica, scintigrafia

ossea). Il paziente stesso si professa disponibile ad una ripresa lavorativa in

ambiti idonei eventualmente sotto egida AI”, considerando quindi l’interessato

“sicuramente in grado di lavorare in misura almeno del 50% e questo a partire

almeno dal 1.7.2012 anche in attività di esercente indipendente di ritrovo

pubblico e, a maggior ragione, in mansione confacenti” (doc. 30-5 inc. cassa

malati) - e tenuto conto dell’approfondimento neurologico eseguito dal dr. __________

il 7 ottobre 2012 – nel quale lo specialista in neurologia ha ritenuto che “le

patologie sopra riscontrate non impediscono la ripresa a tempo parziale, con

rendimento ridotto, verosimilmente attualmente attorno al 50%, percentuale che

potrà essere successivamente progressivamente aumentata, dopo un adeguato

allenamento al lavoro” (doc. 31-2 inc. cassa malati) - ha concluso che

l’assicurato sia inabile al lavoro al 50% dal 1° luglio 2012, poi inabile al

lavoro al 25% dal 1° novembre 2012 e, infine, totalmente abile al lavoro a

decorrere dal 1° dicembre 2012 (cfr. doc. 32-1 inc. cassa malati).

Il TCA

rileva, tuttavia, che in un primo momento, prima di avere conoscenza delle

conclusioni peritali appena esposte, nel rapporto dell’11 settembre 2012, il medico

del SMR - poste le diagnosi principali di “lombosciatalgia cronica con

sacralgia a sin; grave discopatia L4-L5, l5-S1; protrusioni, ernie mediane

L3-L4, L4-L5 e L4-L5-S1 senza contatto radicolare; spondilartrosi (RM del

26.1

)”, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

quella di “ipoestesia alla coscia anteriore a ds” e quali diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa quelle di “esiti da infiltrazione

faccettaria L4-L5 bilaterale con beneficio passeggero; iperfissazione a carico

del soma D10 e del tratto laterale della medesima costa a des (scintigrafia

ossea trifasica del 24.4.2012); fegato steatosico indenne da lesioni focali;

ipertrofia prostatica” (doc. 24-1) - aveva considerato l’assicurato totalmente

inabile al lavoro a partire dal 1° settembre 2011, con una prognosi incerta,

osservando:

"

Dalla relazione del dr. __________ del Servizio

di riabilitazione di __________, si rileva che l’A. presenta un’importante

lombalgia invalidante che ne impedisce la normale deambulazione. È stato

ricoverato presso la Clinica di __________ per un periodo di riabilitazione

fisioterapica, ma al momento senza importanti benefici. Il dr. __________

dichiara l’A. inabile al 100% per qualsiasi attività fino al termine

dell’approccio osteopatico, ma non ne indica i tempi.

Si propone quindi una rivalutazione fra sei mesi,

previo aggiornamento degli atti medici, soprattutto di quelli reumatologici e

fisiatrici.” (Doc. 24-3)

A quest’ultimo proposito, il TCA rileva che, nel

referto del 9 agosto 2012, il dr. __________, Capo Servizio del Servizio di riabilitazione

di __________, dopo avere esposto le diagnosi relative alle patologie

dell’interessato, ha rilevato che il Primario, dr. __________, FMH in fisiatria

e riabilitazione, ha ritenuto che “la valutazione clinica potrebbe giustificare

la sintomatologia a livello lombo-sacrale ma non il bruciore al piede e propone

un approccio osteopatico mirato. Dopo tale trattamento la capacità funzionale

del paziente sarà rivalutata” (doc. 21/3-4).

Ora, dal referto peritale del 20 agosto 2012 del

dr. __________, risulta che l’interessato si è effettivamente sottoposto al

trattamento osteopatico proposto dal dr. __________. Il dr. __________ ha

infatti rilevato che “recentemente si sarebbe rivolto ad un osteopata di __________

(verosimilmente signor __________): una prima volta il 13 agosto scorso e la

seconda prevista ancora nella settimana corrente”, aggiungendo che

“l’assicurato prosegue la terapia di osteopatia finalmente intrapresa il 13

agosto 2012” (doc. 30-5 inc. cassa malati).

Nonostante la terapia osteopatica intrapresa

dall’interessato, tuttavia, l’Ufficio AI non ha approfondito quale sia stata

l’evoluzione del problema del bruciore al piede dell’interessato, né ha

proceduto ad una rivalutazione della capacità funzionale una volta finito il

trattamento osteopatico (del quale, peraltro, nemmeno si sa se e quando sia

terminato) attraverso una rivalutazione a livello fisiatrico, come del resto

inizialmente indicato dallo stesso SMR.

Il medico del SMR, nel rapporto dell’11 settembre

2012, dopo essersi dichiarato concorde con il dr. __________ a proposito di una

totale inabilità lavorativa dell’interessato sino al termine dell’approccio

osteopatico, ha poi proposto “una rivalutazione fra sei mesi, previo

aggiornamento degli atti medici, soprattutto di quelli reumatologici e

fisiatrici” (cfr. doc. 24-3).

Al contrario, nelle annotazioni del 7 dicembre

2012.

il medico del SMR ha proceduto lui stesso ad indicare i limiti funzionali

dell’interessato, osservando:

"

Relativamente ai limiti funzionali, gli stessi

sono i seguenti:

-

carico massimo: 10/15 kg

-

deve alternare le posizioni di postura al

bisogno

-

non ha difficoltà nello svolgere lavori di

precisione

-

non necessita di pause supplementari

-

non può chinarsi

-

non può inginocchiarsi

-

non può accovacciarsi

-

non può utilizzare scale a pioli.” (Doc. 36-1)

Il TCA, per i motivi sopra esposti, non può

concordare con queste considerazioni del medico del SMR, ma ritiene

indispensabile, prima di potersi esprimere a proposito della capacità

lavorativa residua dell’interessato, che l’Ufficio AI proceda all’aggiornamento

reumatologico e fisiatrico auspicato dallo stesso SMR, così da verificare se

effettivamente l’interessato abbia recuperato una capacità lavorativa residua

del 50% dal 1° luglio 2012, del 75% dal 1° novembre 2012 e del 100% dal 1°

dicembre 2012 come previsto dal dr. Simoni nel referto peritale del 23 ottobre

2012.

redatto per conto dell’assicuratore malattia.

Questa soluzione si giustifica anche alla luce

del fatto che una rivalutazione approfonfida della situazione è stata chiesta

anche dal reumatologo curante dell’assicurato, dr. __________ (doc. 39-1).

2.6

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio

degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto al più presto l’aggiornamento degli atti medici

reumatologici e fisiatrici.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.7

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF

9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso

(DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24

settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§

La decisione impugnata dell’8 febbraio 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.5. e 2.6..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

del 6 marzo 2013.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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