32.2013.49
Necessari ulteriori approfondimenti di carattere medico prima di potersi esprimere sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato. Rinvio atti a UAI per aggiornamento reumatologico e fisiatrico aus
21 novembre 2013Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.49
Data decisione, Autorità:
21.11.2013, TCA
Titolo:
Necessari ulteriori approfondimenti di carattere medico prima di potersi esprimere sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato. Rinvio atti a UAI per aggiornamento reumatologico e fisiatrico auspicato da stesso SMR
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.49
cr/DC/sc
Lugano
21 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 febbraio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1959, in precedenza attivo in qualità di socio e gerente di un esercizio
pubblico, in data 15 maggio 2012 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti, motivata da “due ernie discali” (doc. 6/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di
decisione dell’11 settembre 2012 (doc. 25/1-3), ha attribuito all’assicurato
una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2012, ma, vista la tardività
della domanda, con versamento effettivo solo a partire dal 1° settembre 2012.
Dopo
avere tuttavia ricevuto copia di due perizie specialistiche fatte esperire dall’assicuratore
malattia dell’interessato (doc. 31-1), l’Ufficio AI, con “progetto di decisione
dell’11 dicembre 2012 che annulla e sostituisce il precedente progetto di
decisione dell’11 settembre 2012” (doc. 38/1-3), poi confermato con decisione
dell’8 febbraio 2013 (doc. 43/1-3), ha rifiutato all’assicurato il diritto a
prestazioni.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° novembre
2012 (doc. I).
L’avv. RA
1 ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente
il legale del ricorrente ha contestato la decisione con la quale l’Ufficio AI,
dopo avere in un primo momento accordato una rendita di invalidità, ha poi
annullato la propria decisione e rifiutato all’interessato il diritto a
prestazioni, sulla base di accertamenti medici eseguiti autonomamente
dall’assicuratore malattia, senza essere tempestivamente tramessi
all’assicurato.
Il
patrocinatore ha quindi fatto valere una violazione del diritto di essere
sentito dell’assicurato, dato che le suddette perizie sarebbero state allestite
unilateralmente dall’assicuratore malattia, senza rispettare il diritto di
partecipazione dell’interessato.
Il legale
ha inoltre criticato il modo di agire dell’amministrazione, rea di avere
proceduto ad una riconsiderazione della decisione di attribuzione del diritto
ad una rendita a favore dell’interessato, senza tuttavia che fossero adempiuti
Fatti
i requisiti di cui all’art. 53 LPGA (doc. I).
1.3. In data 20
marzo 2013, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA copia dei
referti peritali redatti per conto dell’assicuratore malattia in data 20 agosto
2012 dal dr. __________ (doc. O) e in data 7 ottobre 2012 dal dr. __________
(doc. P), ribadendo l’esistenza di una incapacità lavorativa dell’interessato
giustificante il diritto ad una rendita di invalidità a decorrere dal mese di
novembre 2012 (doc. IV).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.5. Con
osservazioni del 29 marzo 2013, l’amministrazione ha rilevato che “dalla
concludente valutazione del 23 ottobre 2012 stilata dal dr. __________ (la
quale tiene debitamente conto sia del doc. O che del doc. P incarto TCA) emerge
chiaramente come l’assicurato sia da considerare abile al lavoro al 75% a
partire dal 1° novembre 2012 rispettivamente nella misura del 100% a far tempo
dal 1° dicembre 2012” (doc. IX).
1.6. Con scritto
del 15 aprile 2013, il patrocinatore del ricorrente ha ribadito le critiche a
proposito della violazione del diritto di essere sentito, dato che l’Ufficio AI
“non ha trasmesso all’assicurato tutta la documentazione richiesta e necessaria
ad una completa consultazione del fascicolo che lo riguardava” (doc. XI).
1.7. In data 5
giugno 2013, il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Con il
ricorso l’insorgente ha fatto valere una violazione del diritto di essere
sentito poiché le perizie reumatologica e neurologica ordinate
dall’assicuratore malattia non avrebbero fatto parte dell’incarto AI, non
permettendogli di prendere posizione in merito.
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF
129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131
consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di
essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie
decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF
del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto, dagli atti emerge che in data 15 febbraio 2013 l’avv. __________
dello studio legale dell’avv. RA 1 ha chiesto all’Ufficio AI di trasmetterle l’incarto
completo AI dell’interessato (doc. 44-1).
Il 19
febbraio 2013 l’UAI ha trasmesso allo studio legale RA 1 gli atti componenti
l’incarto masterizzati su un CD (doc. 46-1). Apparentemente, viste le
contestazioni del ricorrente, negli atti non figuravano le perizie
reumatologica del dr. __________ e neurologica del dr. __________ allestite su
richiesta dell’assicuratore malattie.
Va
tuttavia evidenziato, come indicato dall’amministrazione nella risposta di
causa, che i referti peritali in questione potevano essere ottenuti dal
patrocinatore tramite una richiesta formulata direttamente nei confronti dell’assicuratore
malattia (come poi effettivamente avvenuto, cfr. doc. IV), o per il tramite del
reumatologo curante, dr. __________, al quale erano stati trasmessi per
conoscenza (cfr. doc. 30-5 inc. cassa malati), come del resto riconosciuto
dall’assicurato stesso nelle osservazioni del 21 dicembre 2012 (cfr. doc. 40-2,
nel quale ha rilevato che “tutti i referti medici dei dr. __________ e __________
sono stati inviati al mio medico dr. __________ il quale è informato delle
osservazioni citate”).
I referti
peritali in discussione, inoltre, fanno parte dell’incarto AI prodotto
dall’amministrazione unitamente alla risposta di causa e visionabile in ogni
momento dal ricorrente presso la cancelleria di questo Tribunale.
In
concreto, visto che il legale dell’assicurato ha comunque potuto visionare le
perizie reumatologica e neurologica nell’ambito della procedura innanzi al TCA
e ha potuto fare valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode
del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente, occorre concludere che, in
ogni caso, l’asserita violazione del diritto di essere sentito è stata sanata
in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni
(cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
127 V 431).
Il TCA deve pertanto
entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione
di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza
di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la
Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza
necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale
giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
Considerandi
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4
).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti
del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, ritiene necessari ulteriori approfondimenti di carattere
medico.
La decisione di rifiuto delle prestazioni qui
impugnata si fonda sulle annotazioni del 3 dicembre 2012, nelle quali il medico
del SMR ha osservato:
"
Con riferimento alla perizia del dr. __________
– neurologo, su richiesta della Cassa Malati – Assicurazione __________, che
esclude coinvolgimenti neurologici, e in riferimento alla presa di posizione
del rapporto finale del 11.09.2012, si conferma la “scaletta” della ripresa
lavorativa dell’A. anche in attività abituale; pertanto riassumendo:
-
IL 100% dal 01.09.2011 al 31.06.2012
-
IL 50% dal 01.07.2012 al 31.10.2012
-
IL 25% dal 01.11.2012 al 30.11.2012
-
IL 0% dal 01.12.2012 al continua.” (Doc.
34-1)
Il TCA
rileva che le percentuali di inabilità lavorativa indicate dal SMR sono quelle
poste dal dr. __________ e dal dr. __________ nelle valutazioni peritali
reumatologiche-neurologiche da loro eseguite su incarico dell’assicuratore
malattia.
Infatti,
nel referto del 23 ottobre 2012, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia,
sulla base della propria valutazione peritale del 20 agosto 2012 – nella quale
ha indicato che “non è plausibile una inabilità lavorativa totale così
prolungata in presenza di riscontri, tutto sommato, blandi sia allo stato
clinico sia nei riscontri radio strumentali (risonanza magnetica, scintigrafia
ossea). Il paziente stesso si professa disponibile ad una ripresa lavorativa in
ambiti idonei eventualmente sotto egida AI”, considerando quindi l’interessato
“sicuramente in grado di lavorare in misura almeno del 50% e questo a partire
almeno dal 1.7.2012 anche in attività di esercente indipendente di ritrovo
pubblico e, a maggior ragione, in mansione confacenti” (doc. 30-5 inc. cassa
malati) - e tenuto conto dell’approfondimento neurologico eseguito dal dr. __________
il 7 ottobre 2012 – nel quale lo specialista in neurologia ha ritenuto che “le
patologie sopra riscontrate non impediscono la ripresa a tempo parziale, con
rendimento ridotto, verosimilmente attualmente attorno al 50%, percentuale che
potrà essere successivamente progressivamente aumentata, dopo un adeguato
allenamento al lavoro” (doc. 31-2 inc. cassa malati) - ha concluso che
l’assicurato sia inabile al lavoro al 50% dal 1° luglio 2012, poi inabile al
lavoro al 25% dal 1° novembre 2012 e, infine, totalmente abile al lavoro a
decorrere dal 1° dicembre 2012 (cfr. doc. 32-1 inc. cassa malati).
Il TCA
rileva, tuttavia, che in un primo momento, prima di avere conoscenza delle
conclusioni peritali appena esposte, nel rapporto dell’11 settembre 2012, il medico
del SMR - poste le diagnosi principali di “lombosciatalgia cronica con
sacralgia a sin; grave discopatia L4-L5, l5-S1; protrusioni, ernie mediane
L3-L4, L4-L5 e L4-L5-S1 senza contatto radicolare; spondilartrosi (RM del
26.1
)”, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
quella di “ipoestesia alla coscia anteriore a ds” e quali diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa quelle di “esiti da infiltrazione
faccettaria L4-L5 bilaterale con beneficio passeggero; iperfissazione a carico
del soma D10 e del tratto laterale della medesima costa a des (scintigrafia
ossea trifasica del 24.4.2012); fegato steatosico indenne da lesioni focali;
ipertrofia prostatica” (doc. 24-1) - aveva considerato l’assicurato totalmente
inabile al lavoro a partire dal 1° settembre 2011, con una prognosi incerta,
osservando:
"
Dalla relazione del dr. __________ del Servizio
di riabilitazione di __________, si rileva che l’A. presenta un’importante
lombalgia invalidante che ne impedisce la normale deambulazione. È stato
ricoverato presso la Clinica di __________ per un periodo di riabilitazione
fisioterapica, ma al momento senza importanti benefici. Il dr. __________
dichiara l’A. inabile al 100% per qualsiasi attività fino al termine
dell’approccio osteopatico, ma non ne indica i tempi.
Si propone quindi una rivalutazione fra sei mesi,
previo aggiornamento degli atti medici, soprattutto di quelli reumatologici e
fisiatrici.” (Doc. 24-3)
A quest’ultimo proposito, il TCA rileva che, nel
referto del 9 agosto 2012, il dr. __________, Capo Servizio del Servizio di riabilitazione
di __________, dopo avere esposto le diagnosi relative alle patologie
dell’interessato, ha rilevato che il Primario, dr. __________, FMH in fisiatria
e riabilitazione, ha ritenuto che “la valutazione clinica potrebbe giustificare
la sintomatologia a livello lombo-sacrale ma non il bruciore al piede e propone
un approccio osteopatico mirato. Dopo tale trattamento la capacità funzionale
del paziente sarà rivalutata” (doc. 21/3-4).
Ora, dal referto peritale del 20 agosto 2012 del
dr. __________, risulta che l’interessato si è effettivamente sottoposto al
trattamento osteopatico proposto dal dr. __________. Il dr. __________ ha
infatti rilevato che “recentemente si sarebbe rivolto ad un osteopata di __________
(verosimilmente signor __________): una prima volta il 13 agosto scorso e la
seconda prevista ancora nella settimana corrente”, aggiungendo che
“l’assicurato prosegue la terapia di osteopatia finalmente intrapresa il 13
agosto 2012” (doc. 30-5 inc. cassa malati).
Nonostante la terapia osteopatica intrapresa
dall’interessato, tuttavia, l’Ufficio AI non ha approfondito quale sia stata
l’evoluzione del problema del bruciore al piede dell’interessato, né ha
proceduto ad una rivalutazione della capacità funzionale una volta finito il
trattamento osteopatico (del quale, peraltro, nemmeno si sa se e quando sia
terminato) attraverso una rivalutazione a livello fisiatrico, come del resto
inizialmente indicato dallo stesso SMR.
Il medico del SMR, nel rapporto dell’11 settembre
2012, dopo essersi dichiarato concorde con il dr. __________ a proposito di una
totale inabilità lavorativa dell’interessato sino al termine dell’approccio
osteopatico, ha poi proposto “una rivalutazione fra sei mesi, previo
aggiornamento degli atti medici, soprattutto di quelli reumatologici e
fisiatrici” (cfr. doc. 24-3).
Al contrario, nelle annotazioni del 7 dicembre
2012.
il medico del SMR ha proceduto lui stesso ad indicare i limiti funzionali
dell’interessato, osservando:
"
Relativamente ai limiti funzionali, gli stessi
sono i seguenti:
-
carico massimo: 10/15 kg
-
deve alternare le posizioni di postura al
bisogno
-
non ha difficoltà nello svolgere lavori di
precisione
-
non necessita di pause supplementari
-
non può chinarsi
-
non può inginocchiarsi
-
non può accovacciarsi
-
non può utilizzare scale a pioli.” (Doc. 36-1)
Il TCA, per i motivi sopra esposti, non può
concordare con queste considerazioni del medico del SMR, ma ritiene
indispensabile, prima di potersi esprimere a proposito della capacità
lavorativa residua dell’interessato, che l’Ufficio AI proceda all’aggiornamento
reumatologico e fisiatrico auspicato dallo stesso SMR, così da verificare se
effettivamente l’interessato abbia recuperato una capacità lavorativa residua
del 50% dal 1° luglio 2012, del 75% dal 1° novembre 2012 e del 100% dal 1°
dicembre 2012 come previsto dal dr. Simoni nel referto peritale del 23 ottobre
2012.
redatto per conto dell’assicuratore malattia.
Questa soluzione si giustifica anche alla luce
del fatto che una rivalutazione approfonfida della situazione è stata chiesta
anche dal reumatologo curante dell’assicurato, dr. __________ (doc. 39-1).
2.6
Nella già
citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio
degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto al più presto l’aggiornamento degli atti medici
reumatologici e fisiatrici.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.7
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto
priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del
14.
marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF
9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso
(DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24
settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§
La decisione impugnata dell’8 febbraio 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.5. e 2.6..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
del 6 marzo 2013.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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