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Decisione

32.2013.5

Nuova domanda di prestazioni. L'A. non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute. Confermata la decisione di non entrata in materia

7 ottobre 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265

consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a). La giurisprudenza sopra menzionata

va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il

nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20

giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

- nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR

2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22

gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus

dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und

dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen

zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.

3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I

619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

- in

concreto, come accennato, con decisione su opposizione del 13 agosto 2004,

cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI – sulla base della perizia

20 ottobre 2003 (doc. AI 24/1-4) nella quale il dr. __________, FMH in reumatologia

e riabilitazione (posta la diagnosi di “(…) - fibromialgia - cervico-toracolombalgie

su alterazioni statiche della colonna vertebrale, con scoliosi destro convessa

nella zona toracale e sinistro convessa in quella lombare, nonché stato dopo

Morbo di Scheuermann toracale ed iniziali alterazioni degenerative a carattere

spondilosico a livello della parte medio alta della colonna toracale - iniziali

discopatie a livello L4/L5, L5/S1 (…)” (doc. AI 24/4)), ha espresso

la seguente valutazione “(…) questa paziente presenta come reperto

principale, una problematica fibromialgica con la presenza di un dolore

cronico, progrediente, praticamente diffuso a livello di tutto il corpo con

comunque una certa priorità dei disturbi a livello della colonna vertebrale. Sono

presenti inoltre tutti i tender points per la diagnosi di fibromialgia. Accanto

a questo problema primario, vi è una problematica di cervico-toracolombalgie nell’ambito

di alterazioni statiche con cifoscoliosi destro convessa nella zona toracale ed

una scoliosi sinistro convessa in quella lombare ed uno stato dopo Morbo di

Scheuermann toracale e delle alterazioni degenerative spondilosiche soprattutto

a livello anteriore nella zona medio alta della colonna toracale. Presenza

anche di minime discopatie a livello del segmento L4/L5 e L5/S1. Si tratta

comunque di reperti non particolarmente importanti. Tenendo in considerazione

quindi questi reperti clinici e radiologici, ritengo che la paziente non

presenti alcuna incapacità lavorativa. Essa è abile quindi al lavoro per

qualsiasi tipo di attività svolte antecedentemente come cameriera ai piani e

come pure per altre attività manuali non qualificate. (…)” (doc. AI 24/4) –, ha respinto

la richiesta di prestazioni del febbraio 2003 in quanto l’assicurata non presentava alcuna incapacità lavorativa tanto nella sua attività

abituale quanto in un’altra attività manuale non qualificata;

- con

decisioni del 3 febbraio 2005 e del 18 luglio 2011, anch’esse cresciute incontestate

in giudicato, l’Ufficio AI, come visto, non è poi entrato nel merito della

seconda e terza domanda di prestazioni (doc. AI 42/1-2 e 55/1-2). In particolare,

nell’ambito della terza domanda, sfociata nella decisione del 18 luglio 2011,

il medico SMR dr. __________ – tenuto conto dell’infortunio occorsole nel maggio 2010 e della documentazione

medica prodotta dall’assicurata all’epoca già rappresentata dal consulente RA 1

(cfr. doc. 45/1-4, 46/1-6, 49/1, 49/2-3, 49/4, 49/5-6 e 49/7-9) –,

nell’annotazio-ne del 1. giugno 2011, aveva concluso che “(…) nonostante la

lunga descrizione scientifica effettuata dal Dr. __________ sulla patologia

accusata dall’A., non possiamo entrare in materia per un mancato oggettivato

peggioramento dello stato di salute sulla stessa malattia conosciuta da tempo.

(…)” (doc. AI 51/1);

- con

la quarta domanda di prestazioni dell’ottobre 2012 l’assi-curata ha allegato il

rapporto 18 ottobre 2012 con il quale il dr. __________, FMH chirurgia – come già

fatto nel precedente attestato del 10 aprile 2011 sul quale, come visto sopra,

si era già espresso il dr. __________ (cfr. doc. AI 49/1 e 51/1) – si è limitato

a formulare una lunga descrizione della situazione valetudinaria della sua paziente

senza tuttavia fornire dati oggettivi e tantomeno reperti specialistici atti ad

oggettivare un peggioramento delle medesime diagnosi, già valutate nell’ambito

della procedura sfociata nella decisione su opposizione del 13 agosto 2004. In particolare, il curante, pur evidenziando che “(…) lo stato depressivo si è cronicizzato

e la paziente è in cura dal dr. __________ che tratta con sedute di

psicoterapia e farmaci antidepressivi. (…)” (doc. AI 57/1), non ha prodotto

la benché minima documentazione medico-specialistica psichiatrica. Al riguardo,

il medico SMR dr. __________ – dopo che in precedenza il medico SMR dr. __________ aveva già

concluso che “(…) nell’accorata lettera del dr. __________ [ndr.: si

riferisce al rapporto del 18 ottobre 2012] vengono ripetute le diagnosi e i

disturbi dell’A. come nelle precedenti richieste. Non si entra in materia. (…)”

(annotazione del 25 ottobre 2012 sub doc. AI 61/1) – nell’annotazione del 14

gennaio 2013 ha espresso la seguente valutazione: “(…) l’attuale rapporto

dr. __________ contiene le note diagnosi già valutate nel 2003. Non è

oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute. (…)” (IV/bis);

- anche

se preavvisato con il ricorso – “(…) l’autorità di prime cure non è esente dalla responsabilità

di aver scientemente omesso di interpellare il richiamato psichiatra,

che al riguardo si esprimerà comunque in sede di duplica, per il mezzo di una

relazione specifica (…)” (I, pag. 6) – l’insorgente non ha prodotto

alcun certificato del dr. __________. Alla luce del tempo trascorso nel

frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti

medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”,

si deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti

medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010,

con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del

10 dicembre 2009). Questo vale a maggiore

ragione visto che l’insorgente, anche se invitata espressamente a farlo (V) non

si è espressa sull’annotazione del 14 gennaio 2013 del dr. __________ (sub

IV/bis);

- nella

STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 – pertinentemente richiamata dall’Ufficio

AI in sede di risposta (per inciso va qui detto che, al contrario, la giurisprudenza

richiamata nel ricorso riguarda diverse fattispecie e non si adatta al caso concreto)

– il TF, confermando il giudizio di questo Tribunale, ha ritenuto

corretto non entratare in materia ad una nuova domanda visto il parere del medico

SMR stante il quale il medico curante non aveva posto alcuna diagnosi, non

aveva documentato lo stato clinico della sua paziente e nemmeno aveva allegato

documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. In

quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(&) questo accertamento non è

certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello

stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna

diagnosi né documenta lo stato clinico della paziente. Egli non allega

documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali.

Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga

per un pegggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)”

(STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4);

- in

concreto, anche nella presente fattispecie, ancorché non possa essere ritenuto

stringato, il rapporto 18 ottobre 2012 del dr. __________ non pone delle diagnosi

diverse rispetto a quelle evidenziate dal dr. __________ nella perizia del 20 ottobre

2003 e poste alla base della decisione su opposizione del 13 agosto 2004. Del resto

il dr. __________, nel nuovo rapporto del 18 ottobre 2012, non pone nuove

diagnosi, non documenta lo stato clinico e non allega né documentazione

specialistica né referti relativi ad esami strumentali. Inoltre, ma non da ultimo,

nemmeno, anche se preannunciata, l’insorgente, come visto, ha prodotto la

benché minima documentazione medico specialistica psichiatrica e, anche se

invitata espressamente a farlo, non ha contestato la valutazione del dr. __________

sopra riprodotta di cui all’annotazione del 14 gennaio 2013;

- in

queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica

del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

- visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Va

qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza

sociale (con scritto 23 ottobre 2012 l’operatore socio-amministrativo

dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha infatti comunicato

all’Uffi-cio AI che all’assicurata “(…) sono concesse prestazioni di sostegno

sociale da parte del nostro Ufficio. (…)” (doc. AI 60/1)) e ricordato

che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvo-cato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti;

cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assicurata non può essere esonerata dalle spese in quanto nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, le valutazioni dei medici SMR hanno permesso di

concludere con la dovuta chiarezza che non era stato reso verosimile una

rilevante modifica del suo stato di salute e l’insorgente,

anche se patrocinata da un consulente e, lo si ribadisce, anche se non le

poteva sfuggire la necessità di farlo e anche se preannunciata e inoltre

espressamente invitata ad esprimersi, non ha apportato la benché minima documentazione

medico specialistica atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a

cui sono giunti i medici SMR.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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