32.2013.5
Nuova domanda di prestazioni. L'A. non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute. Confermata la decisione di non entrata in materia
7 ottobre 2013Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2013.5
Data decisione, Autorità:
07.10.2013, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni. L'A. non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute. Confermata la decisione di non entrata in materia
NUOVA DOMANDA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.5
FS
Lugano
7 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - nel
febbraio 2003 RI 1, nata nel 1963, ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni
AI (doc. AI 2/1/7) sfociata nella decisione su opposizione del 13 agosto 2004,
cresciuta incontestata in giudicato, con la quale l’amministra-zione le ha negato
il diritto ad una rendita avendo stabilito che ella non presenta alcuna incapacità
lavorativa tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività manuale
non qualificata (doc. AI 36/1-5);
- nel
novembre 2004 e nel maggio 2011 l’assicurata ha inoltrato una seconda ed una
terza domanda di prestazioni (doc. AI 39/1-7 e 46/1-6) sfociate nelle rispettive
decisioni del 3 febbraio 2005 e del 18 luglio 2011, anch’esse cresciute incontestate
in giudicato, con le quali l’amministrazione non è entrata in materia delle nuove
richieste di prestazioni (doc. AI 42/1-2 e 55/1-2);
- nell’ottobre
2012 l’assicurata ha inoltrato una quarta domanda di prestazioni (doc. AI
56/1-6);
- con
decisione 6 dicembere 2012 (doc. AI 63/1-2), preavvisata con progetto 26
ottobre 2012 (doc. AI 62/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della
nuova domanda non avendo la richiedente credibilmente dimostrato che dopo
l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive avevano subito
una modifica rilevante;
- contro
la decisione del 6 dicembre 2012 l’assicurata, rappresentata dal consulente RA
1, ha interposto il presente ricorso con il quale – contestata la valutazione
medica – ha postulato la retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché entri
nel merito della domanda di prestazioni del 18 ottobre 2011 e ordini una
valutazione psichiatrica;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – vista l’annotazione 14 gennaio 2013 nella
quale il medico SMR dr. __________, avuto riguardo al rapporto 18 ottobre 2012
del dr. __________, ha concluso che “(…) l’attuale rapporto dr. __________
contiene le note diagnosi già valutate nel 2003. Non è oggettivata una sostanziale
modifica dello stato di salute. (…)” (IV/bis) – ha chiesto di repingere
il ricorso rilevando, in particolare, che “(…) nel certificato del
18.10.2012, il medico curante – oltre non porre alcuna nuova diagnosi – non
allega documentazione specialistica (segnatamente di natura psichiatrica; cfr.
in tal senso la sentenza 8C_716/2011 del 5.1.2012 consid. 3.4). Nel documento
in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un
peggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)” (IV);
- i
suddetti doc. IV e IV/bis sono stati notificati all’insorgente che, ancorché
invitata espressamente a formulare osservazioni scritte sul doc. IV/bis, è
rimasta silente;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2011;
- qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio
2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale
condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid.
2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz,
2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen
Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V
198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso
in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il
principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Infine, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
Fatti
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265
consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a). La giurisprudenza sopra menzionata
va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il
nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20
giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22
gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus
dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob
die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und
dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.
3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I
619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- in
concreto, come accennato, con decisione su opposizione del 13 agosto 2004,
cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI – sulla base della perizia
20 ottobre 2003 (doc. AI 24/1-4) nella quale il dr. __________, FMH in reumatologia
e riabilitazione (posta la diagnosi di “(…) - fibromialgia - cervico-toracolombalgie
su alterazioni statiche della colonna vertebrale, con scoliosi destro convessa
nella zona toracale e sinistro convessa in quella lombare, nonché stato dopo
Morbo di Scheuermann toracale ed iniziali alterazioni degenerative a carattere
spondilosico a livello della parte medio alta della colonna toracale - iniziali
discopatie a livello L4/L5, L5/S1 (…)” (doc. AI 24/4)), ha espresso
la seguente valutazione “(…) questa paziente presenta come reperto
principale, una problematica fibromialgica con la presenza di un dolore
cronico, progrediente, praticamente diffuso a livello di tutto il corpo con
comunque una certa priorità dei disturbi a livello della colonna vertebrale. Sono
presenti inoltre tutti i tender points per la diagnosi di fibromialgia. Accanto
a questo problema primario, vi è una problematica di cervico-toracolombalgie nell’ambito
di alterazioni statiche con cifoscoliosi destro convessa nella zona toracale ed
una scoliosi sinistro convessa in quella lombare ed uno stato dopo Morbo di
Scheuermann toracale e delle alterazioni degenerative spondilosiche soprattutto
a livello anteriore nella zona medio alta della colonna toracale. Presenza
anche di minime discopatie a livello del segmento L4/L5 e L5/S1. Si tratta
comunque di reperti non particolarmente importanti. Tenendo in considerazione
quindi questi reperti clinici e radiologici, ritengo che la paziente non
presenti alcuna incapacità lavorativa. Essa è abile quindi al lavoro per
qualsiasi tipo di attività svolte antecedentemente come cameriera ai piani e
come pure per altre attività manuali non qualificate. (…)” (doc. AI 24/4) –, ha respinto
la richiesta di prestazioni del febbraio 2003 in quanto l’assicurata non presentava alcuna incapacità lavorativa tanto nella sua attività
abituale quanto in un’altra attività manuale non qualificata;
- con
decisioni del 3 febbraio 2005 e del 18 luglio 2011, anch’esse cresciute incontestate
in giudicato, l’Ufficio AI, come visto, non è poi entrato nel merito della
seconda e terza domanda di prestazioni (doc. AI 42/1-2 e 55/1-2). In particolare,
nell’ambito della terza domanda, sfociata nella decisione del 18 luglio 2011,
il medico SMR dr. __________ – tenuto conto dell’infortunio occorsole nel maggio 2010 e della documentazione
medica prodotta dall’assicurata all’epoca già rappresentata dal consulente RA 1
(cfr. doc. 45/1-4, 46/1-6, 49/1, 49/2-3, 49/4, 49/5-6 e 49/7-9) –,
nell’annotazio-ne del 1. giugno 2011, aveva concluso che “(…) nonostante la
lunga descrizione scientifica effettuata dal Dr. __________ sulla patologia
accusata dall’A., non possiamo entrare in materia per un mancato oggettivato
peggioramento dello stato di salute sulla stessa malattia conosciuta da tempo.
(…)” (doc. AI 51/1);
- con
la quarta domanda di prestazioni dell’ottobre 2012 l’assi-curata ha allegato il
rapporto 18 ottobre 2012 con il quale il dr. __________, FMH chirurgia – come già
fatto nel precedente attestato del 10 aprile 2011 sul quale, come visto sopra,
si era già espresso il dr. __________ (cfr. doc. AI 49/1 e 51/1) – si è limitato
a formulare una lunga descrizione della situazione valetudinaria della sua paziente
senza tuttavia fornire dati oggettivi e tantomeno reperti specialistici atti ad
oggettivare un peggioramento delle medesime diagnosi, già valutate nell’ambito
della procedura sfociata nella decisione su opposizione del 13 agosto 2004. In particolare, il curante, pur evidenziando che “(…) lo stato depressivo si è cronicizzato
e la paziente è in cura dal dr. __________ che tratta con sedute di
psicoterapia e farmaci antidepressivi. (…)” (doc. AI 57/1), non ha prodotto
la benché minima documentazione medico-specialistica psichiatrica. Al riguardo,
il medico SMR dr. __________ – dopo che in precedenza il medico SMR dr. __________ aveva già
concluso che “(…) nell’accorata lettera del dr. __________ [ndr.: si
riferisce al rapporto del 18 ottobre 2012] vengono ripetute le diagnosi e i
disturbi dell’A. come nelle precedenti richieste. Non si entra in materia. (…)”
(annotazione del 25 ottobre 2012 sub doc. AI 61/1) – nell’annotazione del 14
gennaio 2013 ha espresso la seguente valutazione: “(…) l’attuale rapporto
dr. __________ contiene le note diagnosi già valutate nel 2003. Non è
oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute. (…)” (IV/bis);
- anche
se preavvisato con il ricorso – “(…) l’autorità di prime cure non è esente dalla responsabilità
di aver scientemente omesso di interpellare il richiamato psichiatra,
che al riguardo si esprimerà comunque in sede di duplica, per il mezzo di una
relazione specifica (…)” (I, pag. 6) – l’insorgente non ha prodotto
alcun certificato del dr. __________. Alla luce del tempo trascorso nel
frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti
medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”,
si deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti
medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010,
con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del
10 dicembre 2009). Questo vale a maggiore
ragione visto che l’insorgente, anche se invitata espressamente a farlo (V) non
si è espressa sull’annotazione del 14 gennaio 2013 del dr. __________ (sub
IV/bis);
- nella
STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 – pertinentemente richiamata dall’Ufficio
AI in sede di risposta (per inciso va qui detto che, al contrario, la giurisprudenza
richiamata nel ricorso riguarda diverse fattispecie e non si adatta al caso concreto)
– il TF, confermando il giudizio di questo Tribunale, ha ritenuto
corretto non entratare in materia ad una nuova domanda visto il parere del medico
SMR stante il quale il medico curante non aveva posto alcuna diagnosi, non
aveva documentato lo stato clinico della sua paziente e nemmeno aveva allegato
documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. In
quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(&) questo accertamento non è
certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello
stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna
diagnosi né documenta lo stato clinico della paziente. Egli non allega
documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali.
Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga
per un pegggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)”
(STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4);
- in
concreto, anche nella presente fattispecie, ancorché non possa essere ritenuto
stringato, il rapporto 18 ottobre 2012 del dr. __________ non pone delle diagnosi
diverse rispetto a quelle evidenziate dal dr. __________ nella perizia del 20 ottobre
2003 e poste alla base della decisione su opposizione del 13 agosto 2004. Del resto
il dr. __________, nel nuovo rapporto del 18 ottobre 2012, non pone nuove
diagnosi, non documenta lo stato clinico e non allega né documentazione
specialistica né referti relativi ad esami strumentali. Inoltre, ma non da ultimo,
nemmeno, anche se preannunciata, l’insorgente, come visto, ha prodotto la
benché minima documentazione medico specialistica psichiatrica e, anche se
invitata espressamente a farlo, non ha contestato la valutazione del dr. __________
sopra riprodotta di cui all’annotazione del 14 gennaio 2013;
- in
queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica
del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
- visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Va
qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza
sociale (con scritto 23 ottobre 2012 l’operatore socio-amministrativo
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha infatti comunicato
all’Uffi-cio AI che all’assicurata “(…) sono concesse prestazioni di sostegno
sociale da parte del nostro Ufficio. (…)” (doc. AI 60/1)) e ricordato
che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvo-cato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti;
cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assicurata non può essere esonerata dalle spese in quanto nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente
vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa. In effetti, le valutazioni dei medici SMR hanno permesso di
concludere con la dovuta chiarezza che non era stato reso verosimile una
rilevante modifica del suo stato di salute e l’insorgente,
anche se patrocinata da un consulente e, lo si ribadisce, anche se non le
poteva sfuggire la necessità di farlo e anche se preannunciata e inoltre
espressamente invitata ad esprimersi, non ha apportato la benché minima documentazione
medico specialistica atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a
cui sono giunti i medici SMR.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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