32.2013.52
L'UAI ha rettamente respinto una domanda di prestazioni non ritenendo comprovato un peggioramento delle condizioni rispetto alla precedente decisione che aveva riconosciuto una rendita per tempo deter
14 novembre 2013Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.52
Data decisione, Autorità:
14.11.2013, TCA
Titolo:
L'UAI ha rettamente respinto una domanda di prestazioni non ritenendo comprovato un peggioramento delle condizioni rispetto alla precedente decisione che aveva riconosciuto una rendita per tempo determinato
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
NUOVA DOMANDA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.52
FC/sc
Lugano
14 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 febbraio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1di professione venditrice, nell’ottobre 2009 ha presentato una domanda di prestazioni, adducendo dolori a schiena, braccia, collo e gambe. Con
decisione del 12 giugno 2012 l’Ufficio AI le ha attribuito una rendita intera
d'invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1. aprile al
30 novembre 2010.
1.2. Nel
settembre 2012 l’assicurata ha presentato una seconda richiesta di prestazioni
facendo valere un aggravamento delle sue condizioni. Esperiti gli accertamenti
del caso, l'Ufficio AI, con decisione del 8 febbraio 2013, confermativa di un
progetto del 21 dicembre 2012, ha negato l’intervento di un peggioramento rispetto
alla precedente decisione e, quindi, respinto la domanda di prestazioni.
1.3. Contro
questa decisione l'assicurata, rappresentata dall'RA 1, ha inoltrato tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, l’esecuzione
di una perizia giudiziaria e l’audizione del dr. __________, di cui produce uno
scritto (doc. I e B).
1.4. L'Ufficio
AI, in risposta, rilevato come l’assicurata non avesse prodotto documentazione
comprovante un peggioramento delle sue condizioni, ha chiesto la conferma della
sua decisione e la reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità.
Secondo
la ricorrente, rispetto alla decisione del 12 giugno 2012 (con la quale l’amministrazione
le ha accordato una rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1.
aprile al 30 novembre 2010, doc. AI 77), sarebbe subentrato un peggioramento
delle sue condizioni di salute. L’Ufficio AI nega invece l’intervento di un simile
peggioramento.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di
prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale
e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In
tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
Giusta l’art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto
alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel
caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze
dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V
264 consid. 6b/dd p. 275 con riferimenti).
Le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA sono inoltre applicabili
anche quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo (DTF 133 V 545, 131 V 120 e 164).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale
vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., p. 268;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a
OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo
mese che segue la notifica della decisione.
Fatti
2.5. Nel
caso in esame, con decisione del 12 giugno 2012 è stata riconosciuta una
rendita intera dal 1. aprile al 30 novembre 2010 in accoglimento della domanda con la quale l’assicurata faceva valere di essere sofferente di dolori
a schiena, braccia, collo e gambe, a seguito di un trauma contusivo distorsivo
alla colonna lombare patito nel marzo 2009 (doc. AI 1 e 10). L’amministrazione
si è basata sulla documentazione agli atti richiamata dall’assicuratore
infortuni e malattia, e su una perizia bi-disciplinare eseguita il 27 gennaio
2012 dal SAM attestante le diagnosi seguenti:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso
depressiva (I CD-10;F43.22).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10;
F45.4).
Sindrome del dolore cronico
- DD: sindrome fibromialgica primaria.
Sindrome panvertebrale cronica su:
- leggere turbe statiche;
- discrete alterazioni degenerative sia a
livello cervicale che lombare;
- insufficienza muscolare;
- DD: nell'ambito della diagnosi 1.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Conosciuto nodulo tiroideo a ds.
Ipertensione arteriosa per il momento non trattata (da
camice bianco?)."
(doc. AI 69/40)
Sulla base di consulti di natura psichiatrica e reumatologica
eseguiti rispettivamente dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________, il SAM era
giunto alle seguenti conclusioni:
"
(…)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. deve essere ritenuta abile al lavoro nella misura
del 70% nell'attività lavorativa finora svolta di commessa-cassiera.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista psichiatrico l'A. deve essere
ritenuta abile al lavoro nella misura dell'70% a causa di una sindrome
somatoforme da dolore persistente e una sindrome da disadattamento con reazione
mista ansiosodepressiva. La capacità del 70% è presente da settembre 2010
intesa come un'attività sull'arco di un'intera giornata lavorativa con
rendimento ridotto nella misura del 30%.
Dal punto di vita reumatologico la presenza di una
sindrome del dolore cronico, sindrome fibromialgica o sindrome somatoforme e
una sindrome panvertebrale cronica con leggere turbe statiche giustificano una
riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20% a causa della presenza
del dolore cronico e non tanto da vere e proprie patologie reumatologiche tali
da limitare la capacità lavorativa, pertanto le due incapacità lavorative non
vanno sommate, ma si sovrappongono completamente poiché entrambe sono
determinate dal dolore cronico che domina il quadro clinico. Facciamo notare
che per quanto concerne i criteri di Förster non siamo in presenza di un ritiro
sociale importante, non siamo In presenza di una patologia psichiatrica grave,
né di una patologia somatica grave. Vi è stato un ricovero a __________ nel
2009 con scarsi benefici. Non vi sono stati altri ricoveri riabilitativi o
psichiatrici. Pertanto l'incapacità lavorativa così come sopra descritta deve
essere ritenuta a partire da settembre 2010 con una prognosi che deve essere
considerata come stazionaria nel tempo.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Anche in un'attività lavorativa leggera-adatta, l'A. deve
essere ritenuta abile al lavoro nella misura del 70%.
Come casalinga l'A. deve essere ritenuta abile al
lavoro nella misura dell'80% a causa di ritmi e tempi di lavoro più rallentati
che può adeguare alle sue modalità di lavoro. (…)" (doc. AI 69/41)
Secondo
il SMR, ammesse le diagnosi poste dal SAM, dal marzo 2009 l’assicurata era da
considerare totalmente inabile a dipendenza dei postumi infortunistici dapprima
e in seguito di malattia, ritenuto comunque che da settembre 2010 andava
ammessa un’abilità del 70% nella sua attività di commessa-cassiera e in
attività leggere rispettose dei limiti funzionali indicati (rapporto finale del
7 febbraio 2012, doc. AI 71). Alla luce di questi accertamenti l’Ufficio AI ha
statuito la concessione di una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile
al 30 novembre 2010, mediante decisione del 12 giugno 2012 cresciuta incontestata
in giudicato (doc. AI 77).
In
occasione della nuova domanda di prestazioni del settembre 2012, sono stati fra
l’altro prodotti certificati dei curanti dr. __________, generalista, attestante
la presenza di “sindrome lombosacrale vertebrale sino a lombospondilogena
cronica e sindrome somatoforme” (doc. AI 82) e dr. __________, psichiatra, indicante
un peggioramento progressivo “non solo in senso depressivo, quanto piuttosto
in ciò che concerne i rapporti interpersonali” (doc. AI 82-2). Nel successivo
rapporto medico all’Ufficio AI del 24 ottobre 2012 il dr. __________ che ha in
cura l’assicurata dal maggio 2012, confermate in sostanza le diagnosi di “sindrome
lombosacrale vertebrale, lombospondilogena cronica, sindrome
cervico-toraco-lombosacrale, decondizionamento muscolare, periartropatia
dell’anca, sindrome somatoforme e sindrome depressiva reattiva ansia libera molto
alta”, ha concluso affermando che l’assicurata era da considerare inabile
in misura completa dal luglio 2010 (doc. AI 87). Dal canto suo il dr. __________,
nel rapporto medico del 13 dicembre 2012, precisato di non aver più visto
l’assicurata dal 3 luglio 2012, ha posto le diagnosi di “sindrome mista
ansioso depressiva F 41.2 e sospetta sindrome somatoforme da dolore persistente
F45.4” e concluso per un’inabilità come cassiera del 50% dal 15 novembre
2010 al 3 luglio 2012 osservando:
"
(…)
Nel corso del lungo periodo di indagine e trattamento
si è progressivamente sviluppata una alterazione della condizione psichica
della paziente. Inizialmente le cure dopo l'infortunio procedevano all'insegna
della collaborazione e della fiducia, in seguito la paziente si è sentita
prematuramente spinta verso la ripresa lavorativa. ha vissuto negativamente la
negazione di cure stazionarie e infine vi è stato il licenziamento. La paziente
si è sentita raggirata, vittima di accordi fra medici, assistente sociale,
datore di lavoro; si è sentita defraudata del proprio diritto a cure fisiche
adeguate, non creduta quando riferiva dei suoi disturbi, e trattata in modo
sommamente ingiusto con il licenziamento. La conseguenza è stata una graduale
perdita di fiducia nei confronti delle varie figure professionali che avevano
un ruolo nelle sua situazione. Esse sono state vissute come insincere,
scorrette, segretamente in accordo nell'agire alle sue spalle, o quantomeno non
sufficientemente impegnate nel perorare la sua causa. Piano piano tutte le vie
si sono chiuse. La paziente riferiva soggettivamente non solo il persistere,
bensì il peggioramento dei suoi disturbi, con una progressiva impossibilità di
svolgere anche i lavori domestici. L'irrigidirsi del suo vissuto sia per quanto
concerne i dolori, sia per quanto riguarda le proprie convinzioni a proposito
di mancate cure, accordi fra medici e datore di lavoro e insufficiente impegno
da parte dei curanti, ha portato la paziente a prendere distacco da chi aveva
cercato di aiutarla, a ritrovarsi isolata, senza sbocchi possibili, diffidente
e sfiduciata rispetto a tutti.
Referto medico
L'evoluzione sopra descritta configurava in occasione
dell'ultima consultazione un atteggiamento in cui a prevalere non erano tanto
gli aspetti ansioso-depressivi, quanto una diffidenza e una chiusura e
incoercibilità riguardo alle opinioni, da far pensare ad una alterazione quasi
persecutoria della sua capacità di giudizio.
Prognosi
Dal mio punto di vista - volendo evitare di esprimermi
sulle patologie somatiche naturalmente meglio valutate da altri colleghi -
l'esame della sua capacità lavorativa dovrebbe considerare con particolare
attenzione questa particolare disposizione psichica che arrischia quantomeno di
rendere precario e fragile ogni rapporto interpersonale e in particolare
lavorativo. Ritengo che ci possa essere un nesso fra lo stato di forte tensione
permanente che la paziente vive e i dolori che poi descrive, ma soprattutto mi
preoccupa la sua vigilanza ipersensibile e interpretativa nei rapporti interpersonali.
(…)
Domande sull'attività professionale svolta finora
Quali impedimenti fisici, mentali e psichici è
possibile riscontrare?
Al momento dell'ultimo colloquio erano in primo piano
una forte tensione, la rabbia, l'ideazione totalmente dominata dalla problematica
dell'infortunio, l'incoercibilità delle sue interpretazioni e dalla diffidenza
che ne derivava.
Come si ripercuotono sul lavoro?
Lo stato di tensione, la diffidenza e la focalizzazione
del pensiero potrebbe influire molto sia riducendo o compromettendo le risorse
necessarie per un'attività da svolgere, sia rendendola molto suscettibile nei
rapporti interpersonali in ambito lavorativo. (…)" (doc. AI 90/3-4)
Sentito il medico SMR dr. __________ (per il quale non era
desumibile un peggioramento rispetto alla precedente valutazione del febbraio
2012; cfr. Annotazioni del 20 dicembre 2012, doc. AI 92), con progetto di
decisione 21 dicembre 2012 l’amministrazione ha respinto la domanda di
prestazioni (doc. AI 93). È quindi pervenuto uno scritto del 22 gennaio 2013 con
il quale il dr. __________ ha contestato le conclusioni dell’amministrazione
rimproverandole di non aver adeguatamente approfondito la situazione della sua
paziente (doc. AI 98/1).
L’Ufficio
AI, nuovamente interpellato il medico SMR (doc. AI 101), mediante la decisione
contestata dell'8 febbraio 2013, ha confermato il diniego di prestazioni, ritenendo
non essere stata comprovata una sostanziale modifica dello stato di salute e,
quindi, del grado di capacità lavorativa (doc. AI 102).
La
ricorrente sostiene invece una rilevante modifica delle proprie condizioni di
salute, producendo uno stringato certificato del 13 febbraio 2013 del dr. __________,
il quale afferma di non condividere le conclusioni dell’AI (doc. A5).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il
TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che dal punto di vista medico non vi
è stata una rilevante modifica delle condizioni di salute, rispettivamente
della capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione del 12 giugno 2012 di attribuzione
di una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30 novembre
2010.
In
effetti, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici (e in particolare le STF 8C_426/2011 del
29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale),
questo Tribunale non intravede ragioni per mettere in dubbio le convincenti
valutazioni del medico SMR dr. __________, il quale, nell’Annotazione del 20
dicembre 2012, dopo aver esaminato le certificazioni del dr. __________ e del
dr. __________, ha concluso che dalle stesse non era possibile ammettere una
modifica della situazione rispetto alle precedenti valutazioni poste alla base
dell’attribuzione della rendita intera per il periodo da aprile a novembre
2010, segnatamente la perizia bidisciplinare SAM del gennaio 2012 (doc. AI 91,
92 e 69). Sulla base di tali accertamenti andava quindi confermata, dal settembre
2010, un’abilità lavorativa del 70% nella precedente attività quale cassiera e
in un’attività leggera adeguata.
In
effetti, nei rispettivi rapporti medici (dell’ottobre e dicembre 2012), i
curanti dell’assicurata riferiscono in sostanza delle medesime diagnosi e della
stessa sintomatologia contenute nella perizia SAM resa pochi mesi prima (il 27
gennaio 2012), pur traendo una diversa conclusione in punto alla capacità lavorativa.
Essi non indicano tuttavia minimamente i motivi che permetterebbero, per
ipotesi, di distanziarsi dalle conclusioni tratte dall’amministrazione e non consentono
quindi di ammettere l’intervento di un peggioramento delle sue condizioni.
Del
resto, come fatto notare dal SMR, la certificazione del dr. __________, che ha in
cura l’assicurata “solo” dal 21 maggio 2012, fa decorrere l’inabilità lavorativa
completa dal luglio 2010 mentre che la perizia SAM aveva statuito la ripresa della
capacità lavorativa del 70% dal settembre 2010. A prescindere dalle riserve che si impongono su una valutazione posta dal curante a posteriori
a quasi due anni dal momento in cui viene ipotizzato l’inizio dell’inabilità
lavorativa, va detto che la stessa si pone quindi in contrasto con le
risultanze degli accertamenti peritali effettuati nell’ambito della precedente
procedura posti alla base della decisione 12 giugno 2012, cresciuta
incontestata in giudicato e pertanto vincolante.
Del
resto, con particolare riferimento alla sintomatologia algica diffusa descritta
dalla paziente e riportata dal curante, va osservato che già i periti del SAM avevano
illustrato come la stessa non trovasse nessun chiaro ed evidente correlato
strutturale somatico alla valutazione reumatologica, ortopedica,
rispettivamente neuro ortopedica (doc. AI 69).
Né
del resto il rapporto del dr. __________ del 13 dicembre 2012 permette di scostarsi
dalle conclusioni dell’amministra-zione, rilevato pure come lo stesso ponga in
sostanza le medesime conclusioni, dal punto di vista sia delle diagnosi che
delle ripercussioni sulla capacità lavorativa (inabilità del 50%), già esposte
nel precedente certificato del 4 febbraio 2011 che era stato opportunamente esaminato
dai periti del SAM in occasione della perizia del gennaio 2012 (doc. AI 69-9).
Anche la terapia medicamentosa risulta sostanzialmente analoga a quella
somministrata nel 2011 (doc. AI 69-29). Non si può inoltre prescindere
dall’osservare che appare quantomeno contradditorio che a dispetto del quadro
di particolare gravità patologica descritto nel rapporto 13 dicembre 2012, il
dr. __________ indichi di aver visitato l’ultima volta la paziente il 3 luglio
2012, ossia quasi sei mesi prima (doc. AI 90).
Questo
Tribunale deve quindi attribuire alla valutazione del medico SMR pieno valore
probante conformemente ai succitati parametri
giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6), giacché egli è giunto a
conclusioni logiche, dopo aver esaminato approfonditamente i punti litigiosi
importanti e in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi).
Al
riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto
come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI,
di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del
diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 p. 174, con riferimenti). In una decisione del 24 agosto
2006 nella causa B. (I 938/05), il TFA ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia.
Del
resto l’assicurata, successivamente alla valutazione SMR del 20 dicembre 2012 (doc.
AI 92) e prima della resa della decisione contestata o in sede ricorsuale, non
ha prodotto alcun documento atto a mettere in qualche modo in dubbio le conclusioni
del medico SMR o a sostanziare l’intervento di un peggioramento delle sue condizioni.
Non
possono in effetti mutare alle predette conclusioni gli scarni certificati del
dr. __________ del 22 gennaio 2013 (col quale egli si limita a denunciare una
presunta, ma non motivata, mancanza di approfondimento da parte dell’Ufficio
AI, doc. AI 98) e del 13 febbraio 2013 (nel quale egli afferma unicamente di
non condividere le conclusioni della decisione impugnata, doc. A5).
Con
riferimento quindi ai pareri espressi dal dr. __________ e dal dr. __________,
ribadite le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai
medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio
2011, U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), la differente valutazione
dei medici curanti in punto alla residua esigibilità lavorativa è peraltro
spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento
piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni
modo non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni
dell’amministrazione che si fondano, come detto, su un referto del SMR che
risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza per conferirgli piena forza
probatoria.
Pertanto,
alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e
concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo
stato di salute della ricorrente, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die
Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA
ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che la situazione
valetudinaria dell’interessata non ha
subito un rilevante peggioramento rispetto alla decisione di attribuzione
di una rendita per un periodo limitato del 12 giugno 2012, per cui a ragione
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento degli ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente (audizione
del dr. __________ e perizia psichiatrica, I). Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130
Considerandi
II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Ne
consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del gravame.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster