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Decisione

32.2013.52

L'UAI ha rettamente respinto una domanda di prestazioni non ritenendo comprovato un peggioramento delle condizioni rispetto alla precedente decisione che aveva riconosciuto una rendita per tempo deter

14 novembre 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2.5. Nel

caso in esame, con decisione del 12 giugno 2012 è stata riconosciuta una

rendita intera dal 1. aprile al 30 novembre 2010 in accoglimento della domanda con la quale l’assicurata faceva valere di essere sofferente di dolori

a schiena, braccia, collo e gambe, a seguito di un trauma contusivo distorsivo

alla colonna lombare patito nel marzo 2009 (doc. AI 1 e 10). L’amministrazione

si è basata sulla documentazione agli atti richiamata dall’assicuratore

infortuni e malattia, e su una perizia bi-disciplinare eseguita il 27 gennaio

2012 dal SAM attestante le diagnosi seguenti:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso

depressiva (I CD-10;F43.22).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10;

F45.4).

Sindrome del dolore cronico

- DD: sindrome fibromialgica primaria.

Sindrome panvertebrale cronica su:

- leggere turbe statiche;

- discrete alterazioni degenerative sia a

livello cervicale che lombare;

- insufficienza muscolare;

- DD: nell'ambito della diagnosi 1.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Conosciuto nodulo tiroideo a ds.

Ipertensione arteriosa per il momento non trattata (da

camice bianco?)."

(doc. AI 69/40)

Sulla base di consulti di natura psichiatrica e reumatologica

eseguiti rispettivamente dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________, il SAM era

giunto alle seguenti conclusioni:

"

(…)

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. deve essere ritenuta abile al lavoro nella misura

del 70% nell'attività lavorativa finora svolta di commessa-cassiera.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista psichiatrico l'A. deve essere

ritenuta abile al lavoro nella misura dell'70% a causa di una sindrome

somatoforme da dolore persistente e una sindrome da disadattamento con reazione

mista ansiosodepressiva. La capacità del 70% è presente da settembre 2010

intesa come un'attività sull'arco di un'intera giornata lavorativa con

rendimento ridotto nella misura del 30%.

Dal punto di vita reumatologico la presenza di una

sindrome del dolore cronico, sindrome fibromialgica o sindrome somatoforme e

una sindrome panvertebrale cronica con leggere turbe statiche giustificano una

riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20% a causa della presenza

del dolore cronico e non tanto da vere e proprie patologie reumatologiche tali

da limitare la capacità lavorativa, pertanto le due incapacità lavorative non

vanno sommate, ma si sovrappongono completamente poiché entrambe sono

determinate dal dolore cronico che domina il quadro clinico. Facciamo notare

che per quanto concerne i criteri di Förster non siamo in presenza di un ritiro

sociale importante, non siamo In presenza di una patologia psichiatrica grave,

né di una patologia somatica grave. Vi è stato un ricovero a __________ nel

2009 con scarsi benefici. Non vi sono stati altri ricoveri riabilitativi o

psichiatrici. Pertanto l'incapacità lavorativa così come sopra descritta deve

essere ritenuta a partire da settembre 2010 con una prognosi che deve essere

considerata come stazionaria nel tempo.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Anche in un'attività lavorativa leggera-adatta, l'A. deve

essere ritenuta abile al lavoro nella misura del 70%.

Come casalinga l'A. deve essere ritenuta abile al

lavoro nella misura dell'80% a causa di ritmi e tempi di lavoro più rallentati

che può adeguare alle sue modalità di lavoro. (…)" (doc. AI 69/41)

Secondo

il SMR, ammesse le diagnosi poste dal SAM, dal marzo 2009 l’assicurata era da

considerare totalmente inabile a dipendenza dei postumi infortunistici dapprima

e in seguito di malattia, ritenuto comunque che da settembre 2010 andava

ammessa un’abilità del 70% nella sua attività di commessa-cassiera e in

attività leggere rispettose dei limiti funzionali indicati (rapporto finale del

7 febbraio 2012, doc. AI 71). Alla luce di questi accertamenti l’Ufficio AI ha

statuito la concessione di una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile

al 30 novembre 2010, mediante decisione del 12 giugno 2012 cresciuta incontestata

in giudicato (doc. AI 77).

In

occasione della nuova domanda di prestazioni del settembre 2012, sono stati fra

l’altro prodotti certificati dei curanti dr. __________, generalista, attestante

la presenza di “sindrome lombosacrale vertebrale sino a lombospondilogena

cronica e sindrome somatoforme” (doc. AI 82) e dr. __________, psichiatra, indicante

un peggioramento progressivo “non solo in senso depressivo, quanto piuttosto

in ciò che concerne i rapporti interpersonali” (doc. AI 82-2). Nel successivo

rapporto medico all’Ufficio AI del 24 ottobre 2012 il dr. __________ che ha in

cura l’assicurata dal maggio 2012, confermate in sostanza le diagnosi di “sindrome

lombosacrale vertebrale, lombospondilogena cronica, sindrome

cervico-toraco-lombosacrale, decondizionamento muscolare, periartropatia

dell’anca, sindrome somatoforme e sindrome depressiva reattiva ansia libera molto

alta”, ha concluso affermando che l’assicurata era da considerare inabile

in misura completa dal luglio 2010 (doc. AI 87). Dal canto suo il dr. __________,

nel rapporto medico del 13 dicembre 2012, precisato di non aver più visto

l’assicurata dal 3 luglio 2012, ha posto le diagnosi di “sindrome mista

ansioso depressiva F 41.2 e sospetta sindrome somatoforme da dolore persistente

F45.4” e concluso per un’inabilità come cassiera del 50% dal 15 novembre

2010 al 3 luglio 2012 osservando:

"

(…)

Nel corso del lungo periodo di indagine e trattamento

si è progressivamente sviluppata una alterazione della condizione psichica

della paziente. Inizialmente le cure dopo l'infortunio procedevano all'insegna

della collaborazione e della fiducia, in seguito la paziente si è sentita

prematuramente spinta verso la ripresa lavorativa. ha vissuto negativamente la

negazione di cure stazionarie e infine vi è stato il licenziamento. La paziente

si è sentita raggirata, vittima di accordi fra medici, assistente sociale,

datore di lavoro; si è sentita defraudata del proprio diritto a cure fisiche

adeguate, non creduta quando riferiva dei suoi disturbi, e trattata in modo

sommamente ingiusto con il licenziamento. La conseguenza è stata una graduale

perdita di fiducia nei confronti delle varie figure professionali che avevano

un ruolo nelle sua situazione. Esse sono state vissute come insincere,

scorrette, segretamente in accordo nell'agire alle sue spalle, o quantomeno non

sufficientemente impegnate nel perorare la sua causa. Piano piano tutte le vie

si sono chiuse. La paziente riferiva soggettivamente non solo il persistere,

bensì il peggioramento dei suoi disturbi, con una progressiva impossibilità di

svolgere anche i lavori domestici. L'irrigidirsi del suo vissuto sia per quanto

concerne i dolori, sia per quanto riguarda le proprie convinzioni a proposito

di mancate cure, accordi fra medici e datore di lavoro e insufficiente impegno

da parte dei curanti, ha portato la paziente a prendere distacco da chi aveva

cercato di aiutarla, a ritrovarsi isolata, senza sbocchi possibili, diffidente

e sfiduciata rispetto a tutti.

Referto medico

L'evoluzione sopra descritta configurava in occasione

dell'ultima consultazione un atteggiamento in cui a prevalere non erano tanto

gli aspetti ansioso-depressivi, quanto una diffidenza e una chiusura e

incoercibilità riguardo alle opinioni, da far pensare ad una alterazione quasi

persecutoria della sua capacità di giudizio.

Prognosi

Dal mio punto di vista - volendo evitare di esprimermi

sulle patologie somatiche naturalmente meglio valutate da altri colleghi -

l'esame della sua capacità lavorativa dovrebbe considerare con particolare

attenzione questa particolare disposizione psichica che arrischia quantomeno di

rendere precario e fragile ogni rapporto interpersonale e in particolare

lavorativo. Ritengo che ci possa essere un nesso fra lo stato di forte tensione

permanente che la paziente vive e i dolori che poi descrive, ma soprattutto mi

preoccupa la sua vigilanza ipersensibile e interpretativa nei rapporti interpersonali.

(…)

Domande sull'attività professionale svolta finora

Quali impedimenti fisici, mentali e psichici è

possibile riscontrare?

Al momento dell'ultimo colloquio erano in primo piano

una forte tensione, la rabbia, l'ideazione totalmente dominata dalla problematica

dell'infortunio, l'incoercibilità delle sue interpretazioni e dalla diffidenza

che ne derivava.

Come si ripercuotono sul lavoro?

Lo stato di tensione, la diffidenza e la focalizzazione

del pensiero potrebbe influire molto sia riducendo o compromettendo le risorse

necessarie per un'attività da svolgere, sia rendendola molto suscettibile nei

rapporti interpersonali in ambito lavorativo. (…)" (doc. AI 90/3-4)

Sentito il medico SMR dr. __________ (per il quale non era

desumibile un peggioramento rispetto alla precedente valutazione del febbraio

2012; cfr. Annotazioni del 20 dicembre 2012, doc. AI 92), con progetto di

decisione 21 dicembre 2012 l’amministrazione ha respinto la domanda di

prestazioni (doc. AI 93). È quindi pervenuto uno scritto del 22 gennaio 2013 con

il quale il dr. __________ ha contestato le conclusioni dell’amministrazione

rimproverandole di non aver adeguatamente approfondito la situazione della sua

paziente (doc. AI 98/1).

L’Ufficio

AI, nuovamente interpellato il medico SMR (doc. AI 101), mediante la decisione

contestata dell'8 febbraio 2013, ha confermato il diniego di prestazioni, ritenendo

non essere stata comprovata una sostanziale modifica dello stato di salute e,

quindi, del grado di capacità lavorativa (doc. AI 102).

La

ricorrente sostiene invece una rilevante modifica delle proprie condizioni di

salute, producendo uno stringato certificato del 13 febbraio 2013 del dr. __________,

il quale afferma di non condividere le conclusioni dell’AI (doc. A5).

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il

TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che dal punto di vista medico non vi

è stata una rilevante modifica delle condizioni di salute, rispettivamente

della capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione del 12 giugno 2012 di attribuzione

di una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30 novembre

2010.

In

effetti, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici (e in particolare le STF 8C_426/2011 del

29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio

2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale),

questo Tribunale non intravede ragioni per mettere in dubbio le convincenti

valutazioni del medico SMR dr. __________, il quale, nell’Annotazione del 20

dicembre 2012, dopo aver esaminato le certificazioni del dr. __________ e del

dr. __________, ha concluso che dalle stesse non era possibile ammettere una

modifica della situazione rispetto alle precedenti valutazioni poste alla base

dell’attribuzione della rendita intera per il periodo da aprile a novembre

2010, segnatamente la perizia bidisciplinare SAM del gennaio 2012 (doc. AI 91,

92 e 69). Sulla base di tali accertamenti andava quindi confermata, dal settembre

2010, un’abilità lavorativa del 70% nella precedente attività quale cassiera e

in un’attività leggera adeguata.

In

effetti, nei rispettivi rapporti medici (dell’ottobre e dicembre 2012), i

curanti dell’assicurata riferiscono in sostanza delle medesime diagnosi e della

stessa sintomatologia contenute nella perizia SAM resa pochi mesi prima (il 27

gennaio 2012), pur traendo una diversa conclusione in punto alla capacità lavorativa.

Essi non indicano tuttavia minimamente i motivi che permetterebbero, per

ipotesi, di distanziarsi dalle conclusioni tratte dall’amministrazione e non consentono

quindi di ammettere l’intervento di un peggioramento delle sue condizioni.

Del

resto, come fatto notare dal SMR, la certificazione del dr. __________, che ha in

cura l’assicurata “solo” dal 21 maggio 2012, fa decorrere l’inabilità lavorativa

completa dal luglio 2010 mentre che la perizia SAM aveva statuito la ripresa della

capacità lavorativa del 70% dal settembre 2010. A prescindere dalle riserve che si impongono su una valutazione posta dal curante a posteriori

a quasi due anni dal momento in cui viene ipotizzato l’inizio dell’inabilità

lavorativa, va detto che la stessa si pone quindi in contrasto con le

risultanze degli accertamenti peritali effettuati nell’ambito della precedente

procedura posti alla base della decisione 12 giugno 2012, cresciuta

incontestata in giudicato e pertanto vincolante.

Del

resto, con particolare riferimento alla sintomatologia algica diffusa descritta

dalla paziente e riportata dal curante, va osservato che già i periti del SAM avevano

illustrato come la stessa non trovasse nessun chiaro ed evidente correlato

strutturale somatico alla valutazione reumatologica, ortopedica,

rispettivamente neuro ortopedica (doc. AI 69).

del resto il rapporto del dr. __________ del 13 dicembre 2012 permette di scostarsi

dalle conclusioni dell’amministra-zione, rilevato pure come lo stesso ponga in

sostanza le medesime conclusioni, dal punto di vista sia delle diagnosi che

delle ripercussioni sulla capacità lavorativa (inabilità del 50%), già esposte

nel precedente certificato del 4 febbraio 2011 che era stato opportunamente esaminato

dai periti del SAM in occasione della perizia del gennaio 2012 (doc. AI 69-9).

Anche la terapia medicamentosa risulta sostanzialmente analoga a quella

somministrata nel 2011 (doc. AI 69-29). Non si può inoltre prescindere

dall’osservare che appare quantomeno contradditorio che a dispetto del quadro

di particolare gravità patologica descritto nel rapporto 13 dicembre 2012, il

dr. __________ indichi di aver visitato l’ultima volta la paziente il 3 luglio

2012, ossia quasi sei mesi prima (doc. AI 90).

Questo

Tribunale deve quindi attribuire alla valutazione del medico SMR pieno valore

probante conformemente ai succitati parametri

giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6), giacché egli è giunto a

conclusioni logiche, dopo aver esaminato approfonditamente i punti litigiosi

importanti e in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi).

Al

riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto

come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI,

di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del

diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 p. 174, con riferimenti). In una decisione del 24 agosto

2006 nella causa B. (I 938/05), il TFA ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia.

Del

resto l’assicurata, successivamente alla valutazione SMR del 20 dicembre 2012 (doc.

AI 92) e prima della resa della decisione contestata o in sede ricorsuale, non

ha prodotto alcun documento atto a mettere in qualche modo in dubbio le conclusioni

del medico SMR o a sostanziare l’intervento di un peggioramento delle sue condizioni.

Non

possono in effetti mutare alle predette conclusioni gli scarni certificati del

dr. __________ del 22 gennaio 2013 (col quale egli si limita a denunciare una

presunta, ma non motivata, mancanza di approfondimento da parte dell’Ufficio

AI, doc. AI 98) e del 13 febbraio 2013 (nel quale egli afferma unicamente di

non condividere le conclusioni della decisione impugnata, doc. A5).

Con

riferimento quindi ai pareri espressi dal dr. __________ e dal dr. __________,

ribadite le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai

medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio

2011, U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), la differente valutazione

dei medici curanti in punto alla residua esigibilità lavorativa è peraltro

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni

modo non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni

dell’amministrazione che si fondano, come detto, su un referto del SMR che

risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza per conferirgli piena forza

probatoria.

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e

concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo

stato di salute della ricorrente, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die

Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che la situazione

valetudinaria dell’interessata non ha

subito un rilevante peggioramento rispetto alla decisione di attribuzione

di una rendita per un periodo limitato del 12 giugno 2012, per cui a ragione

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento degli ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente (audizione

del dr. __________ e perizia psichiatrica, I). Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130

Considerandi

II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Ne

consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del gravame.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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