32.2013.53
UAI ha correttamente attribuito all'assicurata,in applicazione del metodo misto di calcolo,una rendita AI limitata nel tempo,poi soppressa a partire dal 1.4.2010 alla luce di un grado di invalidità no
5 dicembre 2013Italiano76 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2013.53
Data decisione, Autorità:
05.12.2013, TCA
Titolo:
UAI ha correttamente attribuito all'assicurata,in applicazione del metodo misto di calcolo,una rendita AI limitata nel tempo,poi soppressa a partire dal 1.4.2010 alla luce di un grado di invalidità non pensionabile
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
28a LAI
28a cpv. 3 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.53
cr
Lugano
5 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 febbraio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1958, in precedenza attiva in qualità di ausiliaria di pulizie ad ore, in
data 11 dicembre 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,
motivata da “ernia discale C5-C6 con compressione midollare” (doc. 2/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) e una perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le
Assicurazioni Sociali (CPAS), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 13
ottobre 2011 (doc. 128/1-4), ha attribuito all’assicurata una rendita intera di
invalidità dal 1° ottobre 2009 al 28 febbraio 2011, poi soppressa non
sussistendo più un grado di invalidità pensionabile dopo tale data.
A seguito
delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata dal __________,
contro il progetto di decisione del 13 ottobre 2011 (cfr. doc. 135) e dopo
avere esperito una nuova perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le
Assicurazioni Sociali (CPAS), con decisione del 7 febbraio 2013, l’Ufficio AI
ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre
2009 al 31 marzo 2010, poi soppressa non sussistendo più un grado di invalidità
pensionabile dopo tale data (doc. A2).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata, a quel momento ancora rappresentata dal __________,
ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, con il quale ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera
di invalidità anche dopo il 31 marzo 2010 (doc. I).
Nonostante
quanto emerso dalla perizia del SAM e successivamente dalle due perizie svolte
dal CPAS su incarico dell’amministrazione, infatti, l’allora rappresentante
della ricorrente ha evidenziato, come più volte attestato dalla psichiatra
curante, dr.ssa __________, la gravità del quadro psichiatrico dell’assicurata,
tale da impedirle lo svolgimento di qualsiasi attività lucrativa (doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.4. In data 2
maggio 2013, l’allora rappresentante legale della ricorrente ha ribadito le
richieste ricorsuali, vista la notevole patologia psichiatrica che affligge
l’interessata, attestata ancora una volta dalla psichiatra curante con referto
del 22 aprile 2013 (doc. VIII + B1-4).
1.5. Con
osservazioni del 22 maggio 2013, l’amministrazione, sulla base delle
considerazioni espresse dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR
(doc. X/bis), ha ribadito la bontà della decisione impugnata, chiedendo la
reiezione del ricorso (doc. X).
1.6. In data 13
settembre 2013, il ____________________ ha comunicato al TCA di avere deposto
il mandato e di non essere quindi più il rappresentante legale dell’interessata
(doc. XII).
1.7. In data 8
ottobre 2013, il RA 1 di ha comunicato al TCA di essere il nuovo
rappresentante legale dell’assicurata, aggiungendo che “si conferma il
mantenimento del ricorso”, visto che “dalla documentazione messa a disposizione
siamo convinti che la signora RI 1 sia da ritenersi inabile nella misura dell’80%
anche successivamente al mese di marzo 2010. Come da certificato medico
allegato, l’interessata deve fare capo al personale dell’aiuto domiciliare per
svolgere i lavori di economia domestica. Infatti non è in grado di svolgere
attività pesanti, come pure a volte anche quelle più leggere” (doc. XIII +
C1-8).
1.8. Con
osservazioni del 16 ottobre 2013, l’amministrazione - dopo avere indicato di
avere sottoposto la documentazione prodotta dalla ricorrente al vaglio del SMR,
il quale ha rilevato che “l’attuale problematica corrisponde a quella già
valutata in ambito di perizia pluridisciplinare nel 2010” (doc. XV/1) - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XV).
Queste
considerazioni dell’Ufficio AI sono state trasmesse all’assicurata (doc. XVI),
con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed
inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.5. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI secondo cui
"
Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa
attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF_9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in
una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte in una
sentenza dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.7. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I
404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza
9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha
ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di
rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e
socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica
psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.
3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il
Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata
in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai
disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra
nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non
chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.
In
tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.8. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni
del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello
amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Nella
decisione del 7 febbraio 2013, l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo
2010, sopprimendola poi a partire dal 1° aprile 2010, ritenuto che dalla valutazione
peritale del SAM e dalle due valutazioni peritali del CPAS, seguite da un
raffronto dei redditi, è emerso che l’interessata non presenta un grado di
invalidità pensionabile dopo tale data.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi
2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° aprile 2010.
2.10. Al fine di stabilire il grado
d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 75%
la parte dedicata all’attività salariata e al 25% la quota dedicata alle
mansioni domestiche.
Tale
suddivisione, rimasta peraltro incontestata dall’assicurata, deve essere
confermata da questo Tribunale, ritenuto che ella, prima del danno alla salute,
lavorava in qualità di ausiliaria di pulizia presso la Casa Anziani __________
nella misura del 75%, come comunicato dall’assicurata stessa (cfr. doc. 77-2) e
come confermato, del resto, dal precedente datore di lavoro (doc. 4-1).
2.11. Nel caso di
specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare
in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha dapprima
affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del
SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).
Nel referto peritale del 23 agosto 2010, i medici
del SAM hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1.
sindrome fibromialgica generalizzata primaria; 2. esiti da intervento di
spondilodesi ACIF C5-C6 il 29.5.2009: possibile pregressa sindrome radicolare
irritativa C6 a destra, attualmente non sintomatica; 3. reazione di
disadattamento mista da circa agosto 2009 (ICD10-F43.22); 4. disturbo
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” e, quali diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa, quelle di “decondizionamento e sbilancio
muscolare; disturbi statici del rachide (iperlordosi prolungata della colonna lombare
con scoliosi sinistro-convessa dorsale); emicrania senz’aura; vestibulopatia
periferica con attualmente vertigine posizionale benigna (insorta circa inizio
giugno 2010)” (doc. 61-17).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno considerato l’assicurata, a partire dal 1° dicembre 2009, abile al lavoro
al 60% nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia (doc. 61-21), ma
ancora abile al lavoro all’85% in un’attività leggera e adeguata, rispettosa
dei suoi limiti funzionali e abile al lavoro nella misura dell’80% come
casalinga (doc. 61-22).
Quanto al
periodo precedente, i medici del SAM hanno precisato che l’assicurata è stata
inabile al lavoro al 100% dal 1° ottobre 2008 al 30 novembre 2009 in qualsiasi professione, mentre quale casalinga ha presentato un’incapacità lavorativa del 50%
dal 1° ottobre 2008 al 28 maggio 2009 e del 100% dal 29 maggio 2009 al 30
novembre 2009 (doc. 61-22).
In
seguito, vista l’attestazione di una totale incapacità lavorativa
dell’interessata da parte della dr.ssa __________, psichiatra curante (doc.
109), l’Ufficio AI, tenuto conto del parere del SMR (doc. 117), ha ritenuto
opportuno affidare al CPAS il compito di esperire una perizia psichiatrica.
Nel
referto peritale del 29 agosto 2011, la dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, Direttore del CPAS, hanno posto
le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo
attualmente di lieve gravità (ICD10-F32.0) dall’inverno del 2009 su evoluzione
di una sindrome da disadattamento mista (ICD10-F43.22) insorta nella metà del 2009”, mentre, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, hanno indicato quella di
“sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) dal 2008” (doc. 122/19-20).
Quanto
alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno
considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 15% “a causa
unicamente del quadro depressivo ancora in corso di grado attualmente lieve in
fase di miglioramento dal marzo u.s.. La sindrome somatoforme da dolore
persistente non incide dal punto di vista psichiatrico sulla capacità
lavorativa non essendo associata ai criteri di Förster” (doc. 122-21).
Gli
specialisti del CPAS hanno espressamente indicato che “non è condivisibile la
certificazione di una percentuale di incapacità lavorativa superiore” (doc.
122-21).
Infine -
dopo il ricovero dell’interessata, su richiesta della sua psichiatra curante, dal
20 ottobre 2011 al 19 novembre 2011, resso la Clinica __________ (doc. 139) -
l’Ufficio AI ha ritenuto indispensabile richiedere una valutazione peritale di
decorso ai medici del CPAS (dr. __________).
Nel referto peritale del
16 marzo 2012, gli specialisti del CPAS poste le diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa di “sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD10-F45.4); episodio depressivo lieve (ICD10-F32.0)” (doc.
154-10), hanno considerato l’assicurata inabile al lavoro al 30% in qualsiasi
attività (doc. 145-13).
Chiamato a pronunciarsi il
TCA non ha motivo per distanziarsi dalle valutazioni peritali sopra esposte,
con le quali l’Ufficio AI ha accuratamente valutato le patologie di origine
somatica e psichica che affliggono l’assicurata.
In particolare, il TCA
ritiene che le problematiche psichiche siano state adeguatamente analizzate
tramite l’esecuzione delle tre valutazioni peritali psichiatriche sopra esposte
- una da parte della dr.ssa __________ nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare SAM e due da parte del CPAS - con le quali gli specialisti in
psichiatria interpellati hanno esposto le ragioni che li hanno spinti a
distanziarsi dalla valutazione della psichiatra curante.
Questo Tribunale rileva
infatti che il dr. __________ e la dr.ssa __________ del CPAS,
nel loro referto peritale del 16 marzo 2012, hanno rilevato che
“complessivamente il quadro clinico per quanto concerne la patologia dell’umore
non si discosta sensibilmente da quanto rilevato dalla dr.ssa __________ nella
perizia dell’agosto 2011, che già connotava gran parte dei sintomi psichici
come correlati al disturbo somatico. L’unico dato differente è dato dalla
presenza di idee di morte accompagnate da ideazioni suicidali che
comparirebbero allorché i dolori sono più forti, ambito su cui però l’assicurata
appare contraddittoria e che quindi non è valutabile in modo chiaro”.
Gli
specialisti del CPAS hanno evidenziato che “l’episodio depressivo diagnosticato
dalla dr.ssa __________ nella precedente perizia non è mai andato in
remissione, ma persiste tuttora. Riteniamo che l’aggravamento del quadro
clinico nell’autunno 2011 sia imputabile in buona parte alla notizia del
mancato riconoscimento di una rendita di invalidità”, aggiungendo che “rispetto
a quanto valutato dalla dr.ssa __________, non possiamo sottoscrivere la
presenza di un episodio depressivo medio-grave, poiché gran parte della
sintomatologia depressiva è chiaramente secondaria al disturbo somatoforme e la
comparsa di idee suicidali non valutabile in modo chiaro; segnaliamo che sia i certificati
della psichiatra curante, che l’esame psichico del ricovero ospedaliero,
descrivono il quadro depressivo ma non hanno valutato i sintomi psichici (come
risulta evidente dall’attuale esame peritale) in relazione alla patologia
somatoforme”.
Passando in rassegna i
criteri di Foerster, gli specialisti del CPAS hanno rilevato che “la patologia
somatoforme non è associata ad una malattia psichiatrica di rilievo; sussiste
una comorbidità con patologie somatiche che non risultano invalidanti (sono giudicate
dagli specialisti compatibili con un’abilità lavorativa totale per attività
confacenti); il quadro clinico appare cristallizzato ma riteniamo che questo
sia dovuto in buona parte alla presenza di elementi regressivi che procurano
vantaggi secondari; la presa a carico specialistica risulta adeguata ma non ha
prodotto sensibili cambiamenti; le capacità metacognitive ed autoriflessive
sono scarse e questo rende arduo accedere ai conflitti intrapsichici sottesi al
disturbo fisico; il ritiro sociale già evidenziato nella precedente perizia si
è intensificato” (doc. 145-13).
In conclusione, gli
specialisti del CPAS hanno considerato che “l’alterazione della funzionalità
rilevata nell’attuale perizia va ricondotta non ad un peggioramento del
disturbo dell’umore, ma all’aggravarsi ed al cronicizzarsi della patologia
somatoforme. Come descritto sopra, a questo contribuisce anche la presenza di
elementi regressivi, che provocano vantaggi secondari evidenti rispetto alle
relazioni interpersonali significative”.
Per tali ragioni, gli
specialisti del CPAS hanno ritenuto che la presenza di un episodio depressivo
lieve e della patologia somatoforme giustificano un’inabilità lavorativa del
30% in ogni attività professionale (doc. 145-13).
Queste considerazioni, ben
motivate, degli specialisti del CPAS, sono, del resto, state condivise pure dai
medici del SMR (cfr. doc. 154, 161-1 e doc. X/bis).
In particolare, nelle
annotazioni del 14 maggio 2013, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del
SMR hanno rilevato quanto segue:
" L’A.
è stata sottoposta a tre perizie psichiatriche che hanno confermato un quadro
clinico invariato per quanto riguarda il disturbo dell’umore. La modificazione
della diagnosi da sindrome da disadattamento ad episodio depressivo è stata fatta
nel rispetto dei criteri temporali, essendo trascorsi più di due anni dalla sua
insorgenza. I periti hanno motivato in maniera dettagliata la loro posizione
per quanto riguarda la patologia affettiva, l’aumento della CL nell’ultima
valutazione del CPAS (dr.ssa __________, dr. __________) è da riferirsi alla
sindrome somatoforme comorbosa. In quella occasione è stata inoltre esclusa la
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, poiché la raccolta anamnestica e di
decorso non ha evidenziato periodi di remissione clinica (si rammenta che per
porre diagnosi di depressione ricorrente è necessaria la presenza di almeno due
episodi depressivi separati almeno da due mesi di remissione clinica.” (Doc.
X/bis)
Il TCA condivide queste considerazioni dei medici del SMR.
Quanto al referto del 22 aprile 2013 del dr. L__________ del
Centro di terapia cognitiva comportamentale della dr.ssa __________, prodotto
in corso di causa (cfr. doc. B1), nelle annotazioni del 14 maggio 2013, il dr. __________
e la dr.ssa __________ del SMR hanno ritenuto possibile un peggioramento dello
stato di salute dell’interessata, ma comunque successivo alla decisione
impugnata. Essi hanno infatti rilevato che:
" La
nuova valutazione del dr. __________ del 22.04.2013 si esprime con una sintomatologia
che potrebbe essere dovuta ad un peggioramento clinico attuale della
sintomatologia depressiva; le informazioni fornite non permettono comunque di
discostarsi dalle valutazioni peritali precedenti. È possibile ipotizzare una
modificazione dello stato di salute ma posteriore alla data della decisione. È
da segnalare come a fronte di un quadro clinico secondo il curante grave, la
terapia farmacologica è rimasta invariata rispetto alla perizia ultima del CPAS
del 16.03.2012.” (Doc. X/bis)
Ora, va qui
ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne
emanata – in concreto il 7 febbraio 2013 –
quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali
elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.
1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In
considerazione, dunque, del referto specialistico del dr. __________ e delle
annotazioni del SMR, il TCA ritiene opportuno trasmettere all’amministrazione
gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio (cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).
In tale
ambito, l’Ufficio AI terrà adeguatamente conto anche degli aspetti somatici, in
particolare di quanto attestato dal dr. __________ del Centro per la terapia
del dolore dell’__________ in data 29 agosto 2013 (doc. C2).
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di
vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142
consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione
impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, l'assicurata ha
presentato, come riassunto dal SMR (cfr. doc. 164-1), un’inabilità lavorativa
del 100% dal 1° ottobre 2008 nella sua attività abituale, ma va considerata
ancora abile al lavoro all’85% dal 1° dicembre 2009 e abile al lavoro al 70% a
partire dal 1° settembre 2011 nello svolgimento di attività adeguate, rispettose
delle sue limitazioni funzionali.
2.12. Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha fatto esperire una inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 18 gennaio 2011 l’assistente
sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 19% (cfr. doc. 77/1-7).
2.13. Come è già
stato anticipato ai consid. 2.5. e 2.6., l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora
accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente
nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA
11.
agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.14
Come detto,
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel
rapporto del 18 gennaio 2011 (cfr. doc. 77-1 e segg.) del seguente tenore:
" (...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
10%
percentuale
di invalidità
0.
%
Nella descrizione delle difficoltà che hanno
caratterizzato questi ultimi due anni non sono emersi aspetti di incapacità di
organizzazione e pianificazione delle attività domestiche, quanto piuttosto
delega delle attività, in relazione ai dolori risentiti.
Durante il colloquio non vengono riportati
dalla stessa deficit di attenzione o di organizzazione e l’accento è messo
sulla presenza dei dolori. In sede peritale come casalinga, per la parte
psichiatrica, l’assicurata è stata poi giudicata abile in misura quasi totale
(95%). non ritengo quindi che vi siano gli elementi per procedere con una
valutazione diversa degli impedimenti, appunto minimi.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
40%
percentuale
degli impedimenti
10.
%
percentuale
di invalidità
4%
Le piaceva cucinare,
spiega l’assicurata, solo che, con il subentrare del danno alla salute, visti i
forti dolori, che descrive sparsi nel corpo, non riesce più a mettersi ai
fornelli, nemmeno per preparare qualcosa di semplice. Quando viveva da sola sua
sorella le preparava qualcosa di caldo e glielo portava, ora la sera è il
figlio che cucina e solitamente ne fa in abbondanza, in modo che ne resti per
il pranzo del giorno successivo, pasto che all’assicurata non rimane che
riscaldare; “uno sforzo che non sempre si sente di compiere”. Anche
apparecchiare e sparecchiare la tavola è descritto come uno sforzo troppo
grande, dice di mangiare in piedi e velocemente, senza collaborare nel
riassetto delle stoviglie, né alla pulizia superficiale del piano di lavoro. Le
pulizie più approfondite del locale cucina sono state invece delegate
all’intervento esterno dell’aiuto domiciliare, che le esegue raramente.
L’assicurata, dati i dolori, dichiara di trascorrere intere giornate stesa sul
divano.
L’assicurata
dichiara di trascorrere intere giornate nell’apatia e nell’astenia e, vista la
presenza dei dolori, non si ritiene in grado di svolgere nessuna delle attività
qui considerate, che sono poi per definizione semplici né, esclusa la pulizia a
fondo, richiedono sforzi particolari. Con le dovute pause, distribuendo le
attività e alternando le posture, la stessa potrebbe quindi offrire la sua
collaborazione sia nella preparazione dei pasti, sia nel riordino, impegno
ritenuto esigibile anche in sede peritale. Il figlio offre poi la sua
collaborazione, ma questa è consona in un nucleo familiare dei giorni nostri e
quindi in parte dovuta; la percentuale sopra esposta traduce quanto sin ora
detto ed è pertanto minima.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
30.
%
percentuale
di invalidità
6%
In precedenza, considerati i suoi impegni
lavorativi, divideva le pulizie sull’arco della settimana e se ne faceva carico
personalmente. Con il subentrare del danno alla salute, l’assicurata riferisce
invece di avere delegato ogni tipo di pulizia, leggera o pesante, all’aiuto
domiciliare, presenta al domicilio un’ora e mezza alla settimana.
Dal canto suo si limita a riordinare il piumone
del letto, mentre il figlio tiene in ordine la sua camera.
In questo ambito sono riportate difficoltà che
l’assicurata riallaccia alla presenza dei dolori “sparsi ovunque”: una visione
che non le permette di reagire e di affrontare le attività qui considerate
totalmente delegate all’aiuto domiciliare.
Nonostante le pulizie siano delle attività
impegnative, resta pur vero che possono essere suddivise nell’arco dell’intera
settimana, che l’assicurata trascorre peraltro al domicilio, con ritmi e
modalità diverse, impegno ritenuto esigibile anche in ambito peritale.
Considerati quindi i limiti funzionali e il fatto che, in qualità di ausiliaria
di pulizie è stata giudicata abile nella misura del 40%, valuto un impedimento
del 30%.
5.4
Spesa
e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
2%
Prima del subentrare del danno alla salute si
occupava di ogni tipo di acquisto.
Con il subentrare del danno alla salute, visti i
dolori, l’assicurata non si è più “messa al volante” dell’automobile e dichiara
di non avere le forze fisiche e mentali per recarsi all’interno di un negozio e
provvedere alla spesa. Esce di casa per delle passeggiate, incontra delle
amiche, tuttavia non si occupa più della spesa, impegno totalmente delegato al
figlio. Si dice infine impossibilitata nel trasporto dei carichi anche leggeri.
Ha delegato la sua contabilità familiare al figlio.
In sede peritale non vengono evidenziati
limiti funzionali nella deambulazione né viene riportato un ritiro sociale. La
percentuale d’impedimento tiene prevalentemente conto delle difficoltà di
carico espresse ma, considerata la collaborazione del figlio, qui come altrove
in parte esigibile ed i limiti funzionali, conferma la conservata capacità.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
4%
Con il subentrare del
danno alla salute, data la presenza dei dolori, anche il bucato e lo stiro sono
stati delegati all’intervento esterno dell’aiuto domiciliare (presente al
domicilio 1 volta alla settimana) ed al figlio, il quale si occupa di portare
in lavanderia la cesta dei panni, stende e ritira i capi di abbigliamento.
Da molti anni non si
dedica più ad attività come la maglia, il ricamo o l’uncinetto.
Anche in questo caso l’assicurata non fornisce
ulteriori né precise informazioni circa la mancata collaborazione, che la
stessa riallaccia alla presenza dei dolori che a suo dire non le permettono di
attivarsi. Il ménage è poi modesto e le mansioni qui considerate, oltre a poter
essere suddivise sull’arco della settimana, possono essere eseguite nella
postura più adeguata, capacità riconosciuta anche in sede peritale. La
percentuale sopra esposta, oltre a quanto sin ora detto e, così come vuole la
giurisprudenza, considera anche la collaborazione del figlio, intervento almeno
in parte esigibile.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
2.
%
Il figlio ha un gatto di cui da sempre si prende
cura personalmente.
In sede di colloquio, l’assicurata dichiara che,
prima del subentrare del danno alla salute, aiutava una signora anziana,
tuttavia, nonostante l’abbia sollecitata più volte, non entra nei dettagli né
fornisce indicazioni più precise sulle attività che svolgeva, rimanendo assai
vaga sull’argomento e sostenendo che, a causa dei dolori, non ha più potuto
dedicarsi a quest’ultima.
La cessazione del volontariato, analogamente
ad altre attività, è allacciata alla presenza dei dolori e visti i limiti
funzionali all’incarto, in assenza di indicazioni più precise, si possono
valutare gli impedimenti nella misura sopra esposta.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
19%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Il figlio e l’aiuto
domiciliare.
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
L’assicurata riferisce dall’ottobre 2008.”
(Doc. 77/4-7)
2.15
Sulla base
degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato
gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha
quindi stabilito una limitazione complessiva del 19%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
Nella presente
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la
perizia del SAM e le due perizie del CPAS hanno compiutamente valutato il danno
alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e
completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125
V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.8.).
Conforme
alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è anche
la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della
famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia
domestica da parte del figlio dell’assicurata.
Va poi nuovamente
attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di
diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni
sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le
persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria
iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro
capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale
ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari
circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I
35/00).
Alla luce
delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità
dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento
domiciliare, il quale ha adeguatamente tenuto conto del contributo
nell’esecuzione delle faccende domestiche fornito una volta alla settimana
dall’aiuto domiciliare, come attestato dal dr. __________ nel referto del 24
settembre 2013 (doc. C1) prodotto dal rappresentante della ricorrente in data 8
ottobre 2013 (doc. XIII).
2.16
Essendo
quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa
dell’85% dal 1° dicembre 2009 e del 70% dal 1° settembre 2011 in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un
concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249
consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le
conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.17
Per quanto
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato
contestato in sede di ricorso (doc. I), nella decisione impugnata
l’amministrazione ha indicato che, senza il danno alla salute, l’interessata
nel 2010 avrebbe percepito fr. 42’802.-- per un’attività lavorativa complessiva
al 75% (doc. A2).
Al
riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito
in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono
un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).
In una
sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale
federale ha indicato che, nell'ambito della
valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni
(consid. 7).
Dagli
atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di
specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello
casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore
d’attività.
2.18
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique,9-2011,p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.--
mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che
la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella
causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurata,
quale ausiliaria di pulizia, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 42'802 annui per
un’occupazione al 75% che proiettati al 100% danno un importo di fr. 57'069.33.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 49'296.--, cfr. Tabella TA1 p.to 94-96 “Altre attività di servizi”,
livello di qualifica 4, fr. 3’950.-- X 12 mesi = 47'400.-- riportato su 41.6).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
Ritenuto che, come visto in
precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurata è stata ritenuta ancora
abile al lavoro all’85% dal 1° dicembre 2009 al 31 agosto 2011 e al 70% dal 1°
settembre 2011 in un’attività adeguata alle sue condizioni di salute, il reddito statistico
citato va ridotto del 15% per un reddito da invalido pari a fr. 44'818.80,
rispettivamente del 30% per un reddito da invalido di fr. 36’909.60.
2.18.1
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In una
sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni
circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione
percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che
in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio
della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo
una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi
dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola
il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso
nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.
Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il
Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo
posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,
ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna
che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito
statistico da invalido.
5.6
L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze
9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare
l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate
sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"
menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità
che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è
sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la
riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di
5.
”
2.18.2
In concreto,
nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 13%
così motivata “8% per attività leggere e 5% per ragioni sociali” (cfr. doc. A2).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso
di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza
del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.18.1.), il TCA non può condividere la scelta
dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 13%, ma ritiene corretta una riduzione
del 15%.
Il
TCA sottolinea che nella decisione impugnata l’UAI è giunto ad un grado di
invalidità, per la quota parte di salariata, del 24% per il periodo compreso
fra il 1.12.2009 e il 31.8.2011 e del 33% dal 1.9.2011 in poi, tenendo conto di
un reddito da invalida di 29'332.97 (partendo da un reddito da invalida
statistico di fr. 52'888.-- , rapportato alla quota parte salariale (75%),
ridotto dell’15% in considerazione della capacità lavorativa residua e del 13%
per tenere conto delle particolarità del caso di specie, cfr. doc. 163-6),
rispettivamente di fr. 24'156.57 (partendo da un reddito da invalida statistico
di fr. 52'888.-- , rapportato alla quota parte salariale (75%), ridotto del 30%
in considerazione della capacità lavorativa residua e del 13% per tenere conto
delle particolarità del caso di specie, cfr. doc. 163-2).
L’UAI ha quindi adattato il salario da invalida alla percentuale
di lavoro svolta dall’interessata prima dell’insorgenza del danno alla salute (75%).
Il TCA non può concordare
con questo calcolo eseguito dall’amministrazione.
Va infatti evidenziato che
nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale
federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice
aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un
quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe
potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che
ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in
attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in
applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe
potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto
può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così
ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.
L’Alta
Corte, nella decisione 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD
I-2009, pag. 255, ha infatti rilevato che:
" A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di
fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3]
di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio
quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia,
custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è
giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione
del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito
lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base
temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza
danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.
2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.
5.1.2
pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I
708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,
consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non
è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di
persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli
ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.
3.3
e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."
Anche
nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%
come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in
attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività salariata,
è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota parte,
ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita intera di invalidità.
Pertanto,
il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve
essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa
stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle
circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al
momento del calcolo complessivo) che si tiene conto della quota parte relativa
all’attività salariata (in casu del 75%).
Eseguendo correttamente il
confronto dei redditi, per la parte salariata, partendo da un
salario da invalido di fr. 52’728, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’85% dal 1°
dicembre 2009 al 31 agosto 2011 - rispettivamente del 70% dal 1° settembre 2011
- e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente
ammonta, quindi, a fr. 38’096 (fr. 44'818.80 - (fr. 44'818.80
x 15 : 100)) – rispettivamente a fr. 31’373 (fr. 36’909.60
- (fr. 36'909.60 x 15 : 100)).
Confrontando
ora questi dati con l’ammontare del reddito da valido di fr. 42’802 (consid.
2.17
), risulta un grado di invalidità del 10.99% arrotondato
all’11% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) - rispettivamente del 26.7% arrotondato al 27%.
Viste le
quote parti tra attività salariata (75%) e mansioni casalinghe (25%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale in
applicazione del metodo misto sarebbe del 13% (75 X 11% + 25 X 19%) –
rispettivamente del 25% (75 X 27% + 25 X 19%) - ossia un grado d’invalidità che
non permetterebbe la concessione di una rendita.
L’UAI ha
pertanto giustamente soppresso le prestazioni a partire dal 1° aprile 2010, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato
o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).
2.19
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Gli atti
vengono trasmessi all’UAI affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato
al consid. 2.11.
3. Le spese
di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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