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Decisione

32.2013.53

UAI ha correttamente attribuito all'assicurata,in applicazione del metodo misto di calcolo,una rendita AI limitata nel tempo,poi soppressa a partire dal 1.4.2010 alla luce di un grado di invalidità no

5 dicembre 2013Italiano76 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.5. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI secondo cui

"

Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o

collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa

attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni

consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF_9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in

una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

L’Alta Corte in una

sentenza dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

2.7. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I

404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una sentenza

9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha

ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di

rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e

socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica

psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.

3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il

Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata

in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai

disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra

nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non

chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

In

tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.8. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni

del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello

amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9. Nella

decisione del 7 febbraio 2013, l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo

2010, sopprimendola poi a partire dal 1° aprile 2010, ritenuto che dalla valutazione

peritale del SAM e dalle due valutazioni peritali del CPAS, seguite da un

raffronto dei redditi, è emerso che l’interessata non presenta un grado di

invalidità pensionabile dopo tale data.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi

2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° aprile 2010.

2.10. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 75%

la parte dedicata all’attività salariata e al 25% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale

suddivisione, rimasta peraltro incontestata dall’assicurata, deve essere

confermata da questo Tribunale, ritenuto che ella, prima del danno alla salute,

lavorava in qualità di ausiliaria di pulizia presso la Casa Anziani __________

nella misura del 75%, come comunicato dall’assicurata stessa (cfr. doc. 77-2) e

come confermato, del resto, dal precedente datore di lavoro (doc. 4-1).

2.11. Nel caso di

specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare

in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha dapprima

affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del

SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).

Nel referto peritale del 23 agosto 2010, i medici

del SAM hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1.

sindrome fibromialgica generalizzata primaria; 2. esiti da intervento di

spondilodesi ACIF C5-C6 il 29.5.2009: possibile pregressa sindrome radicolare

irritativa C6 a destra, attualmente non sintomatica; 3. reazione di

disadattamento mista da circa agosto 2009 (ICD10-F43.22); 4. disturbo

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” e, quali diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa, quelle di “decondizionamento e sbilancio

muscolare; disturbi statici del rachide (iperlordosi prolungata della colonna lombare

con scoliosi sinistro-convessa dorsale); emicrania senz’aura; vestibulopatia

periferica con attualmente vertigine posizionale benigna (insorta circa inizio

giugno 2010)” (doc. 61-17).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno considerato l’assicurata, a partire dal 1° dicembre 2009, abile al lavoro

al 60% nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia (doc. 61-21), ma

ancora abile al lavoro all’85% in un’attività leggera e adeguata, rispettosa

dei suoi limiti funzionali e abile al lavoro nella misura dell’80% come

casalinga (doc. 61-22).

Quanto al

periodo precedente, i medici del SAM hanno precisato che l’assicurata è stata

inabile al lavoro al 100% dal 1° ottobre 2008 al 30 novembre 2009 in qualsiasi professione, mentre quale casalinga ha presentato un’incapacità lavorativa del 50%

dal 1° ottobre 2008 al 28 maggio 2009 e del 100% dal 29 maggio 2009 al 30

novembre 2009 (doc. 61-22).

In

seguito, vista l’attestazione di una totale incapacità lavorativa

dell’interessata da parte della dr.ssa __________, psichiatra curante (doc.

109), l’Ufficio AI, tenuto conto del parere del SMR (doc. 117), ha ritenuto

opportuno affidare al CPAS il compito di esperire una perizia psichiatrica.

Nel

referto peritale del 29 agosto 2011, la dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, Direttore del CPAS, hanno posto

le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo

attualmente di lieve gravità (ICD10-F32.0) dall’inverno del 2009 su evoluzione

di una sindrome da disadattamento mista (ICD10-F43.22) insorta nella metà del 2009”, mentre, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, hanno indicato quella di

“sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) dal 2008” (doc. 122/19-20).

Quanto

alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno

considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 15% “a causa

unicamente del quadro depressivo ancora in corso di grado attualmente lieve in

fase di miglioramento dal marzo u.s.. La sindrome somatoforme da dolore

persistente non incide dal punto di vista psichiatrico sulla capacità

lavorativa non essendo associata ai criteri di Förster” (doc. 122-21).

Gli

specialisti del CPAS hanno espressamente indicato che “non è condivisibile la

certificazione di una percentuale di incapacità lavorativa superiore” (doc.

122-21).

Infine -

dopo il ricovero dell’interessata, su richiesta della sua psichiatra curante, dal

20 ottobre 2011 al 19 novembre 2011, resso la Clinica __________ (doc. 139) -

l’Ufficio AI ha ritenuto indispensabile richiedere una valutazione peritale di

decorso ai medici del CPAS (dr. __________).

Nel referto peritale del

16 marzo 2012, gli specialisti del CPAS poste le diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di “sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD10-F45.4); episodio depressivo lieve (ICD10-F32.0)” (doc.

154-10), hanno considerato l’assicurata inabile al lavoro al 30% in qualsiasi

attività (doc. 145-13).

Chiamato a pronunciarsi il

TCA non ha motivo per distanziarsi dalle valutazioni peritali sopra esposte,

con le quali l’Ufficio AI ha accuratamente valutato le patologie di origine

somatica e psichica che affliggono l’assicurata.

In particolare, il TCA

ritiene che le problematiche psichiche siano state adeguatamente analizzate

tramite l’esecuzione delle tre valutazioni peritali psichiatriche sopra esposte

- una da parte della dr.ssa __________ nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare SAM e due da parte del CPAS - con le quali gli specialisti in

psichiatria interpellati hanno esposto le ragioni che li hanno spinti a

distanziarsi dalla valutazione della psichiatra curante.

Questo Tribunale rileva

infatti che il dr. __________ e la dr.ssa __________ del CPAS,

nel loro referto peritale del 16 marzo 2012, hanno rilevato che

“complessivamente il quadro clinico per quanto concerne la patologia dell’umore

non si discosta sensibilmente da quanto rilevato dalla dr.ssa __________ nella

perizia dell’agosto 2011, che già connotava gran parte dei sintomi psichici

come correlati al disturbo somatico. L’unico dato differente è dato dalla

presenza di idee di morte accompagnate da ideazioni suicidali che

comparirebbero allorché i dolori sono più forti, ambito su cui però l’assicurata

appare contraddittoria e che quindi non è valutabile in modo chiaro”.

Gli

specialisti del CPAS hanno evidenziato che “l’episodio depressivo diagnosticato

dalla dr.ssa __________ nella precedente perizia non è mai andato in

remissione, ma persiste tuttora. Riteniamo che l’aggravamento del quadro

clinico nell’autunno 2011 sia imputabile in buona parte alla notizia del

mancato riconoscimento di una rendita di invalidità”, aggiungendo che “rispetto

a quanto valutato dalla dr.ssa __________, non possiamo sottoscrivere la

presenza di un episodio depressivo medio-grave, poiché gran parte della

sintomatologia depressiva è chiaramente secondaria al disturbo somatoforme e la

comparsa di idee suicidali non valutabile in modo chiaro; segnaliamo che sia i certificati

della psichiatra curante, che l’esame psichico del ricovero ospedaliero,

descrivono il quadro depressivo ma non hanno valutato i sintomi psichici (come

risulta evidente dall’attuale esame peritale) in relazione alla patologia

somatoforme”.

Passando in rassegna i

criteri di Foerster, gli specialisti del CPAS hanno rilevato che “la patologia

somatoforme non è associata ad una malattia psichiatrica di rilievo; sussiste

una comorbidità con patologie somatiche che non risultano invalidanti (sono giudicate

dagli specialisti compatibili con un’abilità lavorativa totale per attività

confacenti); il quadro clinico appare cristallizzato ma riteniamo che questo

sia dovuto in buona parte alla presenza di elementi regressivi che procurano

vantaggi secondari; la presa a carico specialistica risulta adeguata ma non ha

prodotto sensibili cambiamenti; le capacità metacognitive ed autoriflessive

sono scarse e questo rende arduo accedere ai conflitti intrapsichici sottesi al

disturbo fisico; il ritiro sociale già evidenziato nella precedente perizia si

è intensificato” (doc. 145-13).

In conclusione, gli

specialisti del CPAS hanno considerato che “l’alterazione della funzionalità

rilevata nell’attuale perizia va ricondotta non ad un peggioramento del

disturbo dell’umore, ma all’aggravarsi ed al cronicizzarsi della patologia

somatoforme. Come descritto sopra, a questo contribuisce anche la presenza di

elementi regressivi, che provocano vantaggi secondari evidenti rispetto alle

relazioni interpersonali significative”.

Per tali ragioni, gli

specialisti del CPAS hanno ritenuto che la presenza di un episodio depressivo

lieve e della patologia somatoforme giustificano un’inabilità lavorativa del

30% in ogni attività professionale (doc. 145-13).

Queste considerazioni, ben

motivate, degli specialisti del CPAS, sono, del resto, state condivise pure dai

medici del SMR (cfr. doc. 154, 161-1 e doc. X/bis).

In particolare, nelle

annotazioni del 14 maggio 2013, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del

SMR hanno rilevato quanto segue:

" L’A.

è stata sottoposta a tre perizie psichiatriche che hanno confermato un quadro

clinico invariato per quanto riguarda il disturbo dell’umore. La modificazione

della diagnosi da sindrome da disadattamento ad episodio depressivo è stata fatta

nel rispetto dei criteri temporali, essendo trascorsi più di due anni dalla sua

insorgenza. I periti hanno motivato in maniera dettagliata la loro posizione

per quanto riguarda la patologia affettiva, l’aumento della CL nell’ultima

valutazione del CPAS (dr.ssa __________, dr. __________) è da riferirsi alla

sindrome somatoforme comorbosa. In quella occasione è stata inoltre esclusa la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, poiché la raccolta anamnestica e di

decorso non ha evidenziato periodi di remissione clinica (si rammenta che per

porre diagnosi di depressione ricorrente è necessaria la presenza di almeno due

episodi depressivi separati almeno da due mesi di remissione clinica.” (Doc.

X/bis)

Il TCA condivide queste considerazioni dei medici del SMR.

Quanto al referto del 22 aprile 2013 del dr. L__________ del

Centro di terapia cognitiva comportamentale della dr.ssa __________, prodotto

in corso di causa (cfr. doc. B1), nelle annotazioni del 14 maggio 2013, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno ritenuto possibile un peggioramento dello

stato di salute dell’interessata, ma comunque successivo alla decisione

impugnata. Essi hanno infatti rilevato che:

" La

nuova valutazione del dr. __________ del 22.04.2013 si esprime con una sintomatologia

che potrebbe essere dovuta ad un peggioramento clinico attuale della

sintomatologia depressiva; le informazioni fornite non permettono comunque di

discostarsi dalle valutazioni peritali precedenti. È possibile ipotizzare una

modificazione dello stato di salute ma posteriore alla data della decisione. È

da segnalare come a fronte di un quadro clinico secondo il curante grave, la

terapia farmacologica è rimasta invariata rispetto alla perizia ultima del CPAS

del 16.03.2012.” (Doc. X/bis)

Ora, va qui

ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli

sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne

emanata – in concreto il 7 febbraio 2013 –

quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

considerazione, dunque, del referto specialistico del dr. __________ e delle

annotazioni del SMR, il TCA ritiene opportuno trasmettere all’amministrazione

gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio (cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).

In tale

ambito, l’Ufficio AI terrà adeguatamente conto anche degli aspetti somatici, in

particolare di quanto attestato dal dr. __________ del Centro per la terapia

del dolore dell’__________ in data 29 agosto 2013 (doc. C2).

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142

consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione

impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, l'assicurata ha

presentato, come riassunto dal SMR (cfr. doc. 164-1), un’inabilità lavorativa

del 100% dal 1° ottobre 2008 nella sua attività abituale, ma va considerata

ancora abile al lavoro all’85% dal 1° dicembre 2009 e abile al lavoro al 70% a

partire dal 1° settembre 2011 nello svolgimento di attività adeguate, rispettose

delle sue limitazioni funzionali.

2.12. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire una inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 18 gennaio 2011 l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 19% (cfr. doc. 77/1-7).

2.13. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.5. e 2.6., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente

nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA

11.

agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.14

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 18 gennaio 2011 (cfr. doc. 77-1 e segg.) del seguente tenore:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

10%

percentuale

di invalidità

0.

%

Nella descrizione delle difficoltà che hanno

caratterizzato questi ultimi due anni non sono emersi aspetti di incapacità di

organizzazione e pianificazione delle attività domestiche, quanto piuttosto

delega delle attività, in relazione ai dolori risentiti.

Durante il colloquio non vengono riportati

dalla stessa deficit di attenzione o di organizzazione e l’accento è messo

sulla presenza dei dolori. In sede peritale come casalinga, per la parte

psichiatrica, l’assicurata è stata poi giudicata abile in misura quasi totale

(95%). non ritengo quindi che vi siano gli elementi per procedere con una

valutazione diversa degli impedimenti, appunto minimi.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

40%

percentuale

degli impedimenti

10.

%

percentuale

di invalidità

4%

Le piaceva cucinare,

spiega l’assicurata, solo che, con il subentrare del danno alla salute, visti i

forti dolori, che descrive sparsi nel corpo, non riesce più a mettersi ai

fornelli, nemmeno per preparare qualcosa di semplice. Quando viveva da sola sua

sorella le preparava qualcosa di caldo e glielo portava, ora la sera è il

figlio che cucina e solitamente ne fa in abbondanza, in modo che ne resti per

il pranzo del giorno successivo, pasto che all’assicurata non rimane che

riscaldare; “uno sforzo che non sempre si sente di compiere”. Anche

apparecchiare e sparecchiare la tavola è descritto come uno sforzo troppo

grande, dice di mangiare in piedi e velocemente, senza collaborare nel

riassetto delle stoviglie, né alla pulizia superficiale del piano di lavoro. Le

pulizie più approfondite del locale cucina sono state invece delegate

all’intervento esterno dell’aiuto domiciliare, che le esegue raramente.

L’assicurata, dati i dolori, dichiara di trascorrere intere giornate stesa sul

divano.

L’assicurata

dichiara di trascorrere intere giornate nell’apatia e nell’astenia e, vista la

presenza dei dolori, non si ritiene in grado di svolgere nessuna delle attività

qui considerate, che sono poi per definizione semplici né, esclusa la pulizia a

fondo, richiedono sforzi particolari. Con le dovute pause, distribuendo le

attività e alternando le posture, la stessa potrebbe quindi offrire la sua

collaborazione sia nella preparazione dei pasti, sia nel riordino, impegno

ritenuto esigibile anche in sede peritale. Il figlio offre poi la sua

collaborazione, ma questa è consona in un nucleo familiare dei giorni nostri e

quindi in parte dovuta; la percentuale sopra esposta traduce quanto sin ora

detto ed è pertanto minima.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

30.

%

percentuale

di invalidità

6%

In precedenza, considerati i suoi impegni

lavorativi, divideva le pulizie sull’arco della settimana e se ne faceva carico

personalmente. Con il subentrare del danno alla salute, l’assicurata riferisce

invece di avere delegato ogni tipo di pulizia, leggera o pesante, all’aiuto

domiciliare, presenta al domicilio un’ora e mezza alla settimana.

Dal canto suo si limita a riordinare il piumone

del letto, mentre il figlio tiene in ordine la sua camera.

In questo ambito sono riportate difficoltà che

l’assicurata riallaccia alla presenza dei dolori “sparsi ovunque”: una visione

che non le permette di reagire e di affrontare le attività qui considerate

totalmente delegate all’aiuto domiciliare.

Nonostante le pulizie siano delle attività

impegnative, resta pur vero che possono essere suddivise nell’arco dell’intera

settimana, che l’assicurata trascorre peraltro al domicilio, con ritmi e

modalità diverse, impegno ritenuto esigibile anche in ambito peritale.

Considerati quindi i limiti funzionali e il fatto che, in qualità di ausiliaria

di pulizie è stata giudicata abile nella misura del 40%, valuto un impedimento

del 30%.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

2%

Prima del subentrare del danno alla salute si

occupava di ogni tipo di acquisto.

Con il subentrare del danno alla salute, visti i

dolori, l’assicurata non si è più “messa al volante” dell’automobile e dichiara

di non avere le forze fisiche e mentali per recarsi all’interno di un negozio e

provvedere alla spesa. Esce di casa per delle passeggiate, incontra delle

amiche, tuttavia non si occupa più della spesa, impegno totalmente delegato al

figlio. Si dice infine impossibilitata nel trasporto dei carichi anche leggeri.

Ha delegato la sua contabilità familiare al figlio.

In sede peritale non vengono evidenziati

limiti funzionali nella deambulazione né viene riportato un ritiro sociale. La

percentuale d’impedimento tiene prevalentemente conto delle difficoltà di

carico espresse ma, considerata la collaborazione del figlio, qui come altrove

in parte esigibile ed i limiti funzionali, conferma la conservata capacità.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

4%

Con il subentrare del

danno alla salute, data la presenza dei dolori, anche il bucato e lo stiro sono

stati delegati all’intervento esterno dell’aiuto domiciliare (presente al

domicilio 1 volta alla settimana) ed al figlio, il quale si occupa di portare

in lavanderia la cesta dei panni, stende e ritira i capi di abbigliamento.

Da molti anni non si

dedica più ad attività come la maglia, il ricamo o l’uncinetto.

Anche in questo caso l’assicurata non fornisce

ulteriori né precise informazioni circa la mancata collaborazione, che la

stessa riallaccia alla presenza dei dolori che a suo dire non le permettono di

attivarsi. Il ménage è poi modesto e le mansioni qui considerate, oltre a poter

essere suddivise sull’arco della settimana, possono essere eseguite nella

postura più adeguata, capacità riconosciuta anche in sede peritale. La

percentuale sopra esposta, oltre a quanto sin ora detto e, così come vuole la

giurisprudenza, considera anche la collaborazione del figlio, intervento almeno

in parte esigibile.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

2.

%

Il figlio ha un gatto di cui da sempre si prende

cura personalmente.

In sede di colloquio, l’assicurata dichiara che,

prima del subentrare del danno alla salute, aiutava una signora anziana,

tuttavia, nonostante l’abbia sollecitata più volte, non entra nei dettagli né

fornisce indicazioni più precise sulle attività che svolgeva, rimanendo assai

vaga sull’argomento e sostenendo che, a causa dei dolori, non ha più potuto

dedicarsi a quest’ultima.

La cessazione del volontariato, analogamente

ad altre attività, è allacciata alla presenza dei dolori e visti i limiti

funzionali all’incarto, in assenza di indicazioni più precise, si possono

valutare gli impedimenti nella misura sopra esposta.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

19%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Il figlio e l’aiuto

domiciliare.

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

L’assicurata riferisce dall’ottobre 2008.”

(Doc. 77/4-7)

2.15

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 19%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Nella presente

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia del SAM e le due perizie del CPAS hanno compiutamente valutato il danno

alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e

completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125

V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.8.).

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è anche

la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della

famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia

domestica da parte del figlio dell’assicurata.

Va poi nuovamente

attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di

diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni

sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le

persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria

iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro

capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale

ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari

circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I

35/00).

Alla luce

delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento

domiciliare, il quale ha adeguatamente tenuto conto del contributo

nell’esecuzione delle faccende domestiche fornito una volta alla settimana

dall’aiuto domiciliare, come attestato dal dr. __________ nel referto del 24

settembre 2013 (doc. C1) prodotto dal rappresentante della ricorrente in data 8

ottobre 2013 (doc. XIII).

2.16

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

dell’85% dal 1° dicembre 2009 e del 70% dal 1° settembre 2011 in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le

conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.17

Per quanto

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato

contestato in sede di ricorso (doc. I), nella decisione impugnata

l’amministrazione ha indicato che, senza il danno alla salute, l’interessata

nel 2010 avrebbe percepito fr. 42’802.-- per un’attività lavorativa complessiva

al 75% (doc. A2).

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

In una

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale

federale ha indicato che, nell'ambito della

valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni

(consid. 7).

Dagli

atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di

specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello

casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore

d’attività.

2.18

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique,9-2011,p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.--

mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che

la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella

causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata,

quale ausiliaria di pulizia, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 42'802 annui per

un’occupazione al 75% che proiettati al 100% danno un importo di fr. 57'069.33.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 49'296.--, cfr. Tabella TA1 p.to 94-96 “Altre attività di servizi”,

livello di qualifica 4, fr. 3’950.-- X 12 mesi = 47'400.-- riportato su 41.6).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

Ritenuto che, come visto in

precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurata è stata ritenuta ancora

abile al lavoro all’85% dal 1° dicembre 2009 al 31 agosto 2011 e al 70% dal 1°

settembre 2011 in un’attività adeguata alle sue condizioni di salute, il reddito statistico

citato va ridotto del 15% per un reddito da invalido pari a fr. 44'818.80,

rispettivamente del 30% per un reddito da invalido di fr. 36’909.60.

2.18.1

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una

sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni

circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione

percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che

in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio

della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo

una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi

dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola

il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso

nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.

Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il

Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6

L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze

9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare

l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate

sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"

menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità

che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è

sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la

riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di

5.

2.18.2

In concreto,

nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 13%

così motivata “8% per attività leggere e 5% per ragioni sociali” (cfr. doc. A2).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso

di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza

del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.18.1.), il TCA non può condividere la scelta

dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 13%, ma ritiene corretta una riduzione

del 15%.

Il

TCA sottolinea che nella decisione impugnata l’UAI è giunto ad un grado di

invalidità, per la quota parte di salariata, del 24% per il periodo compreso

fra il 1.12.2009 e il 31.8.2011 e del 33% dal 1.9.2011 in poi, tenendo conto di

un reddito da invalida di 29'332.97 (partendo da un reddito da invalida

statistico di fr. 52'888.-- , rapportato alla quota parte salariale (75%),

ridotto dell’15% in considerazione della capacità lavorativa residua e del 13%

per tenere conto delle particolarità del caso di specie, cfr. doc. 163-6),

rispettivamente di fr. 24'156.57 (partendo da un reddito da invalida statistico

di fr. 52'888.-- , rapportato alla quota parte salariale (75%), ridotto del 30%

in considerazione della capacità lavorativa residua e del 13% per tenere conto

delle particolarità del caso di specie, cfr. doc. 163-2).

L’UAI ha quindi adattato il salario da invalida alla percentuale

di lavoro svolta dall’interessata prima dell’insorgenza del danno alla salute (75%).

Il TCA non può concordare

con questo calcolo eseguito dall’amministrazione.

Va infatti evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale

federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice

aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un

quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe

potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che

ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in

attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in

applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe

potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto

può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così

ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.

L’Alta

Corte, nella decisione 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD

I-2009, pag. 255, ha infatti rilevato che:

" A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di

fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3]

di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio

quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia,

custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è

giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione

del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito

lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base

temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza

danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Anche

nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%

come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in

attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività salariata,

è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota parte,

ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita intera di invalidità.

Pertanto,

il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve

essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa

stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle

circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al

momento del calcolo complessivo) che si tiene conto della quota parte relativa

all’attività salariata (in casu del 75%).

Eseguendo correttamente il

confronto dei redditi, per la parte salariata, partendo da un

salario da invalido di fr. 52’728, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’85% dal 1°

dicembre 2009 al 31 agosto 2011 - rispettivamente del 70% dal 1° settembre 2011

- e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente

ammonta, quindi, a fr. 38’096 (fr. 44'818.80 - (fr. 44'818.80

x 15 : 100)) – rispettivamente a fr. 31’373 (fr. 36’909.60

- (fr. 36'909.60 x 15 : 100)).

Confrontando

ora questi dati con l’ammontare del reddito da valido di fr. 42’802 (consid.

2.17

), risulta un grado di invalidità del 10.99% arrotondato

all’11% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) - rispettivamente del 26.7% arrotondato al 27%.

Viste le

quote parti tra attività salariata (75%) e mansioni casalinghe (25%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale in

applicazione del metodo misto sarebbe del 13% (75 X 11% + 25 X 19%) –

rispettivamente del 25% (75 X 27% + 25 X 19%) - ossia un grado d’invalidità che

non permetterebbe la concessione di una rendita.

L’UAI ha

pertanto giustamente soppresso le prestazioni a partire dal 1° aprile 2010, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).

2.19

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato

al consid. 2.11.

3. Le spese

di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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