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Decisione

32.2013.54

Assegno per grandi invalidi di grado medio. Rinvio degli atti per nuova inchiesta domiciliare

22 gennaio 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente

il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne

invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per

calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive

dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante

dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI], nel tenore valido dal 1°

gennaio 2011, applicabile nel caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85

consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid.

5.2.2).

L'art. 39 OAI

("supplemento cure intensive") recita:

"

1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai

sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano,

a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno

quattro ore in media al giorno.

Considerandi

2.

Come assistenza si

considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste

da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato

a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario

ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

3.

Se un minorenne necessita,

a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente,

quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una

sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può

essere conteggiata come quattro ore di assistenza”.

Secondo

l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è

accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in

cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita

secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di

pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo

anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui

rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che

contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29

cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv.

1.

LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Per

quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art.

42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di

grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%

dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi

3.

e 5 LAVS..

2.5

Nel

caso in esame, con annotazioni 7 novembre 2011 il dr. __________, attivo presso

il SMR, aveva evidenziato delle discrepanze tra gli atti ordinari della vita necessitanti

un aiuto regolare da parte del marito (vestirsi, alzarsi, aiuto per la doccia,

in parte per l’igiene, spostamenti) indicati dall’assicurata nella domanda del

21.

ottobre 2011 (doc. AI 85) ed i dati anamnestici raccolti durante la perizia

SAM 10 gennaio 2011, posti a fondamento della decisione di rendita del 6 gennaio

2012.

(cfr. consid. 1.1) ossia:

"

(…)

L'A. si veste da sola, ma è aiutata dal marito ad

infilare le calze. Porta scarpe senza lacci ed ha abbandonato le scarpe con il

tacco. Preferisce i vestiti pratici. Esegue la doccia da sola, sedendosi anche

sullo sgabello. È aiutata dal marito nel lavarsi la schiena. Esegue qualche

lavoretto in casa, ma "a puntate" (allorché lavorava come

parrucchiera, il marito era attivo anche come casalingo). Passa

l'aspirapolvere, ma ad un solo locale. Riempie la lavatrice da seduta; è poi

svuotata dal marito. Abbisogna dell'aiuto del marito per stendere i panni

all'esterno; eventualmente stende su uno stendino basso restando seduta. Prova

a cucinare, ma spesso è aiutata nella parte finale dal marito. Fa fatica a

rimestare e preferisce avere pentole e padelle poste né in alto, né in basso.

Stira un pochino stando seduta sul letto. Fa la spesa con il marito.

Conduce l'automobile per brevi tratti nel __________

(una Smart automatica, che le permette di entrare ed uscire dall'abitacolo

facendo meno fatica rispetto ad altre automobili; non conduce più la motocicletta).

Nella Smart può trasportare una sedia a rotelle pieghevole.

In casa deve cambiare spesso la posizione ed al SAM

abbiamo notato che riesce a mantenere una posizione per ca. 10-15 min. (seduta

su vari tipi di sedie, su vari tipi di cuscini, in piedi; il tutto è interrotto

da breve deambulazioni). Deve sempre portare con sé i vari cuscini.

Non può camminare su terreni sconnessi; vi è stato un

certo miglioramento con la soletta in una scarpa. A volte utilizza un pallone

medicinale per sollevare a 90° gli arti inferiori. Non può raccogliere gli

oggetti da terra e se necessario usa una speciale pinza.

Ha difficoltà nel prendere oggetti posati in basso od

in alto. Con il marito l'A. riesce a rigovernare il letto (ne possiede uno

speciale della ditta __________). Esegue la spesa in compagnia del marito, che

porta i pesi. L'A. non si occupa più né dell'orto, né del giardino.

Non pratica più attività sportive (da ragazza: calcio,

pallacanestro, sci e corsa). Ha abbandonato anche le passeggiate in montagna e

in motocicletta."

(doc. AI 66/11-12)

2.6

In

data 28 agosto 2012 l’assistente sociale, come detto al consid.1.2, ha proceduto

alla consueta inchiesta domiciliare sfociata nel rapporto 11 ottobre 2012, dal

quale risulta che l’assicurata abbisogna di un regolare e rilevante aiuto per

lo svestirsi/vestirsi e per lavarsi, senza la necessità di una continua

sorveglianza personale.

Con

il presente ricorso l’assicurata contesta l’assenza di aiuto per gli atti

ordinari dell’alzarsi, sedersi, coricarsi, andare al gabinetto, spostarsi in

casa e fuori casa, mantenere i contatti sociali e la non riconosciuta necessità

di sorveglianza personale. Non contesta invece l’accertata non necessità di aiuto

regolare di terzi per l’atto del mangiare e per mantenere i contatti sociali.

2.6.1

Per

quel che concerne l’alzarsi, sedersi e coricarsi, nel citato rapporto

l’assistente sociale ha evidenziato:

"

(…)

3.1.2

Alzarsi, sedersi e coricarsi

La signora RI 1 è autonoma nel sedersi, ma sul letto

che sul divano tuttavia riferisce di necessitare l’aiuto costante del marito

per rialzarsi poiché da sola non è in grado di provvedervi a causa dei dolori

al bacino che ne limitano i movimenti. Nell’arco della notte, dalle tre alle quattro

volte, il consorte aiuta costantemente la moglie ad alzarsi.

Viene spiegato che il piumone è posto al lato del letto

e in questo modo l’assicurata può provvedere da sola a coprirsi una volta

coricata. Nell’arco della notte l’assicurata deve cambiare più volte postura e

da sola provvede a posizionare i differenti cuscini sotto le gambe.

Sulla base dell’annotazione del SMR, in data

7.

novembre 2011 presente nell’incarto, prendo atto che la necessità di aiuto

nel compimento di questo atto non è giustificata e pertanto non può essere considerata.

“ (Doc. AI 111/3).

In

sede ricorsuale, l’assicurata ha invece evidenziato:

(…)

Alzarsi, sedersi e coricarsi

Si contesta recisamente che l'assicurata sia autonoma

nell'alzarsi, nel sedersi e nel coricarsi e si osserva che pure per alzarsi da

un divano, o da una sedia o da un letto la ricorrente necessita dell'aiuto del

marito.

In particolare, la ricorrente ha indicato

all'assistente sociale "di necessitare l'aiuto costante del marito per

rialzarsi poiché da sola non è in grado di provvedervi a causa dei dolori al

bacino che ne limitano i movimenti. Nell'arco della notte, dalle tre alle

quattro volte, il consorte aiuta costantemente la moglie ad alzarsi". Non

c'è chi non veda come si tratti di un'importante impedimento della funzione dell'atto

ordinario della vita di "alzarsi, sedersi e coricarsi", che può

essere compiuto unicamente in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 159).

L'affermazione, contenuta nel rapporto d'inchiesta,

"che il piumone è posto a lato del letto e in questo modo l'assicurata può

provvedere da sola a coprirsi una volta coricata" deve essere disattesa

poiché non corrisponde alla realtà né è stata mai proferita dalla mia mandante.

Si contesta di nuovo la valutazione, espressa

nell'annotazione del 7.11.2011 dal consulente SMR, in quanto il predetto

sanitario si era pronunciato dal profilo medico, senza avere mai visitato la

mia cliente. (…)" (doc. I, pag. 5).

2.6.2

In

merito al capitolo “andare al gabinetto”, l’assistente sociale ha osservato:

" (…)

3.1.5

Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene

personale/controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)

L'assicurata indossa delle protezioni sia di giorno sia

di notte (perdite d’urina) che da sola provvede a cambiare. Nel colloquio viene

evidenziato che nei giorni nei quali i dolori sono più intensi, l’assicurata

necessita di essere aiutata dal consorte nel controllo della pulizia, nell’igiene

intima e nel riordinare i vestiti, poiché da sola non riesce a provvedervi.

Quando si presentano questi episodi, la signora RI 1

racconta di non essere in grado di pulirsi da sola poiché il semplice movimento

di portare il braccio all’indietro le procura ulteriore dolore a livello del

bacino.

Sulla base dell’annotazione del SMR, in data

7.

novembre 2011 presente nell’incarto, prendo atto che la necessità di aiuto

nel compimento di questo atto non è giustificata e pertanto non può essere considerata.”

(Doc. AI 111/4)

Nel

ricorso è stato invece evidenziato:

"

(…)

Andare al gabinetto

Si ribadiscono anche per questo atto ordinario della

vita, i motivi già addotti in sede amministrativa, ossia che la mia patrocinata

non era stata visitata dal consulente del SMR, e che quest'ultimo aveva

espresso delle valutazioni del tutto teoriche e non corrispondenti alla realtà.

Si muove nuovamente all'UAI la censura di non avere

considerato nello stabilire il grado della grande invalidità che, a mente della

giurisprudenza, la messa in ordine degli abiti in relazione con la necessità di

andare al gabinetto costituisce funzione parziale di quest'ultimo atto della

vita (DTF 121 V 88).

Si rende necessario riproporre l'argomento, già addotto

con le osservazioni al progetto di decisione, ossia che quando l'assicurata va

al gabinetto necessita di essere aiutata dal consorte nel controllo della

pulizia, nell'igiene intima e nel riordinare i vestiti. Non c'è chi non veda

come siano dati gli estremi per ammettere che la mia assistita necessiti d'aiuto

anche per l'atto ordinario d'andare al gabinetto. (….)" (doc. III, pag. 5)

2.6.3

Relativamente allo spostarsi in casa,

fuori casa, mantenere i contatti sociali, l’assistente sociale ha accertato:

" (…)

3.1.6

Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti

sociali

All’interno dell’abitazione l’assicurata si sposta solo

con l’ausilio del bastone sia con la sedia a rotelle.

Gli spostamenti all’esterno sono circoscritti a pochi

passi a piedi (massimo 150 metri) oppure a uscite in vettura (come passeggera).

Nell’incontro viene descritto che l’assicurata, anche percorrendo pochi metri a

piedi necessita di più pause per riprendersi.

Quest’ultima racconta che dall’incidente (luglio 2007)

si è messa alla guida della propria vettura esclusivamente in tre occasioni e

tutte legate ad una malore del marito che l’ha reso instabile alla guida per

alcuni giorni. In seguito a questo episodio l’assicurata spiega di essersi

dovuta recare, guidando la vettura, sia in farmacia (medicamenti per il marito)

sia la negozio vicino a casa per dei piccoli acquisti, poiché il marito non era

nella condizione di provvedervi sa solo.

La Signora RI 1 sottolinea che guidare l’automobile le

risulta problematico poiché necessita di cambiare postura costantemente.

Quest’ultima si limita a fare da passeggero, condizione che le permette di

potersi muovere al meglio in caso di bisogno.

Sulla base dell’annotazione del SMR, in data

7.

novembre 2011 presente nell’incarto, prendo atto che la necessità di aiuto

nel compimento di questo atto non è giustificata e pertanto non può essere considerata.”

(Doc. AI 111/4)

Nelle

osservazioni 2 settembre 2013 il legale, con riferimento all’e-mail datato 25

luglio 2013 del marito della propria patrocinata, ha rilevato che:

"

contrariamente a quanto

sostenuto dai medici e dal legale dell’AI, (la moglie n.d.r.) non può spostarsi

liberamente da sola, nemmeno fuori dalle mura domestica con la vettura. In

effetti, non potendo sollevare pesi, non è in grado d’estrarre la sedia a

rotelle – del peso di 14 kg – dal baule dell’automobile, aprirla, e al momento

opportuno piegarla, sollevarla e riportarla nella vettura; ella deve

necessariamente ricorrere all’aiuto del marito per queste operazioni.

Inoltre egli ha indicato che sua moglie non

riesce a spostarsi con la sedia a rotelle in modo indipendente con la forza

delle braccia per più di 80-100 m, accusando forti dolori a detta parte del

corpo.

Se è vero che grazie all’acquisto di una

carrozzella elettrica, ella riesce a gestire meglio gli spostamenti che intende

effettuare e si sente più libera, ella necessita tuttora sempre dell’aiuto del

marito, in quanto la carrozzella elettrica pesa circa 40-50kg. È quindi

impensabile che la mia cliente riesca ad estrarre la carrozzella elettrica

dall’auto, montare la batteria, e successivamente, al momento di rientrare al

domicilio, smontare la batteria e caricare la carrozzella sull’auto. “

2.6.4

Infine,

l’assistente sociale non ha ritenuto giustificata la necessità di una sorveglianza

personale:

" (…)

3.4

La persona assicurata necessita di una sorveglianza

personale?

L'assicurata non dispone del dispositivo TeleAlarm ma

beneficia della presenza costante del marito sia di giorno sia di notte.

L'assicurata resta sola a casa solamente quando i

dolori sono talmente intensi da non consentirle nemmeno di salire in auto

altrimenti accompagna costantemente il marito alle uscite (piccoli acquisti,

farmacia …). Nelle occasioni in cui resta sola a casa (massimo 45 minuti)

riferisce di aver timore di cadere, seppur fino ad oggi tale situazione non si

sia mai verificata. Quest'ultima racconta di essere molto attenta nell'evitare

cadute, tuttavia riferisce che nell'eventualità di questo tipo non sarebbe in

grado di rialzarsi da sola.

Le patologie presenti all'incarto, come indicato nell'annotazione

dell'SMR del 9 ottobre 2012, non giustificano la necessità di sorveglianza come

intesa nelle CIGI (marginale 8035) e pertanto non può essere considerata.

(…)" (doc. AI 111/5)

L’assicurata

sostiene invece:

"

(…)

Per quanto concerne la necessità di una sorveglianza

personale, giova constare che ad eccezione delle occasioni in cui si

sottopone alle varie visite mediche, l'assicurata resta sempre a casa e mai da

sola. Si osserva che quando il marito deve assentarsi, la mia assistita ricorre

a persone fidate che rimangono con lei, in maniera che non resti mai da sola;

si è così organizzata al fine di prevenire i rischi che potrebbero verificarsi

nel caso in cui dovesse cadere in casa e non vi fosse nessuno ad aiutarla ad

alzarsi. (…)" (doc. I, pag. 6)

La

ricorrente ha interpellato il suo medico curante, dr. __________, per conoscere

l’eventuale presenza di impedimenti nello svolgere gli atti ordinari della vita.

Con

scritto 3 aprile 2013, allegato al ricorso, il citato sanitario ha evidenziato:

"

(…)

La paziente presenta, per motivi di dolore, una

mobilità ridotta del tronco nei movimenti di torsione e di flessione

antero-posteriore e nella lateroflessione che dal punto di vista funzionale non

le permettono di abbassare le mani oltre il livello delle ginocchia. Non è

stato possibile accovacciarsi o genuflettersi. Ella si siede e si rialza autonomamente

come pure riesce a coricarsi e rialzarsi da un letto in modo tuttavia laborioso

per la ricerca di posizioni ed appoggi antalgici, in particolare se non può disporre

di maniglie, braccioli o altri punti d'appoggio. La deambulazione appare lenta

e prudente e la Signora si avvale dell'aiuto di un bastone a sinistra.

Alla luce di quanto sopra, le limitazioni fisiche

condizionano negativamente le seguente azioni.

1.

Deambulazione per tratti

prolungati (50-100 m). Necessita di fermarsi ogni dieci metri.

Necessita

riposo prolungato dopo cinquanta a cento metri al massimo.

2.

Impossibilità di accovacciarsi,

inginocchiarsi e limitazione per flettere il tronco e portare le mani al di

sotto delle ginocchia. Questo si ripercuote sull'abbigliamento della parte

inferiore del corpo (pantaloni, calze, scarpe). Difficoltà o impossibilità di

raccogliere oggetti caduti al suolo (viene usata una pinza con manico). Lo

stesso pone problema per la pulizia della parte distale (bassa) del corpo.

3.

L'atto di sedersi e di

coricarsi/rialzarsi è attuabile autonomamente ma risulta laborioso a causa di

dolori mentre è più agevole se aiutato da terzi; quest'ultima è la soluzione

abitualmente adottata.

4.

L'igiene al gabinetto può porre

difficoltà riconducibili alla laboriosità dei movimenti di torsione del tronco;

l'attuabilità di questa operazione non è sempre garantita e per questa ragione

non di rado deve farsi aiutare. Questo problema pone ostacoli per l'autonomia

fuori casa.

Secondo l'anamnesi il bisogno d'aiuto è variabile da

giorno a giorno in funzione dell'intensità dei dolori.

Per l'alimentazione non si rilevano ostacoli

significativi.

Per stabilire contatti ed organizzare la vita sociale

vi è una dipendenza importante dall'assistenza del marito a causa

dell'ingravescente demoralizzazione con umore depressivo che si protrae ormai

da molto tempo." (doc. B)

Pendente

causa, l’assicurata ha prodotto due rapporti, datati 16 maggio 2013 e 29

ottobre 2013, dello psichiatra curante dr. __________, di cui si parlerà, per

quanto necessario, nel prossimo considerando (doc. E1 e XXIbis).

2.7

Esaminati

attentamente gli atti, le risultanze dell’inchiesta domiciliare non possono

essere confermate dal TCA per i seguenti motivi.

2.7.1

In merito all’atto “alzarsi, sedersi e coricarsi”, l’assistente sociale

ha fatto riferimento alle succitate annotazioni 7 novembre 2011 del SMR, a loro

volta riferite ai dati anamnestici ripresi dalla perizia SAM 10 gennaio 2011

(cfr. consid. 2.5), per negare la necessità di un regolare aiuto di terzi per

l’espletamento di tale atto ordinario. Orbene, nel succitato scritto il dr. __________

ha sostenuto che “l’atto di sedersi e di coricarsi/rialzarsi è attuabile

autonomamente”, contraddicendo in un certo senso l’assenza di una simile

autonomia sostenuta dall’assicurata. Certo, egli ha precisato che l’espleta- mento

di tale atto “risulta laborioso a causa dei dolori mentre è più agevole se

aiutato da terzi”, circostanza che non è però “sufficiente” per riconoscere

un aiuto regolare e notevole di terzi.

Rimane

tuttavia la problematica del

dormire che, secondo quanto sostenuto nel ricorso, a causa di dolori al bacino “nell’arco

della notte, dalle tre alle quattro volte, il consorte aiuta costantemente la

moglie ad alzarsi”. Inoltre, l’assistente sociale ha

evidenziato che “l’assicurata deve cambiare più volte postura e da sola

provvede a posizionare i differenti cuscini sotto le gambe”. A questo va poi

aggiunto che, come si legge

nella perizia del SAM, “di notte vi è una specie di crampo all’arto

inferiore destro con tendenza a spostare l’arto verso internamente. Il crampo

può durare un’ora. Il marito è costretto ad aiutare l’assicurata mobilizzando-massaggiando

l’arto (pag. 11). Se confermate, con queste limitazioni l’assicurata, senza

l’aiuto di terzi, può coricarsi in modo non conforme all’usuale. Secondo giurisprudenza, in generale non è ritenuto

idoneo a compiere un atto ordinario della vita l'assicurato che lo adempie in

modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 159 consid. 2b citato, ad esempio,

in STF 9C_604/13 consid. 5.3). In queste circostanze, occorre che su questo

punto l’assistente sociale proceda ai dovuti accertamenti, ritenuto che il solo

riferimento alle annotazioni SMR del 7 novembre 2011 non è sufficiente per

escludere la necessità di un rilevante e duraturo aiuto.

2.7.2

Per

quel che concerne “l’andare al gabinetto”, atto che include anche il riordino

dei vestiti, va detto quanto segue. Se per l’atto di vestirsi il consulente ha riconosciuto

un aiuto da parte di terzi, dall’altra parte il dr. __________, partendo dalla

medesima considerazione, ha fatto presente che tale difficoltà si ripercuote sulla

pulizia bassa del corpo. Quindi anche per il compimento di questo atto

ordinario l’assistente sociale dovrà procedere ai dovuti accertamenti.

2.7.3

Quanto

agli spostamenti fuori casa, il marito dell’assicurata ha fatto presente come

sua moglie non riesca da sola a togliere la pesante carrozzella elettrica,

acquistata in sostituzione di quella vecchia (manuale). Ciò rappresenta una nuova

circostanza rispetto al momento in cui è stata svolta l’inchiesta domiciliare. Nella

perizia del SAM è stato osservato che l’assicurata “nella Smart può trasportare

una sedia a rotelle” (cfr. consid. 2.5); non è tuttavia dato di sapere se l’assicurata

sia in grado o meno di caricarla e toglierla da sola dall’auto. Tale aspetto va

pertanto accertato dall’assistente sociale.

2.7.4

Infine,

questo TCA concorda nel ritenere come l’assicurata non necessiti di una

continua sorveglianza personale. Al riguardo l’assistente sociale ha pertinentemente

fatto riferimento al marg. no. 8035 della Circolare sull’invalidità e grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) secondo cui:

"

Il concetto di

sorveglianza personale permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti

ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già tenuto conto come aiuto

diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari della vita non possono essere

prese in considerazione ancora una volta per valutare la necessità della

sorveglianza. Questo concetto va invece inteso come una prestazione medica e assistenziale

necessaria a causa dello stato di salute fisico e/o psichico dell’assicurato.

Ad esempio, è necessaria una sorveglianza personale permanente se, per assenze

mentali, un assicurato non può essere lasciato solo durante tutta la giornata

(RCC 1986 p. 512 consid. 1a con rinvii) o se l’assicurato deve avere vicino,

con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo (RCC 1989

p. 190 consid. 3b, 1980 p. 66 consid. 4b; cfr. N. 8020).”

Al

proposito, va osservato che il “solo” timore - espresso dall’assicurata - di eventuali

cadute, pur comprensibile, non è sufficiente per ammettere la necessità di una

continua sorveglianza da parte di terzi, in particolare del marito. Infatti, non

vi sono indizi di natura medica che indichino un rischio di cadute dovuto, come

visto al punto no. 2.6.3, all’utilizzo di un bastone (oltre alla sedia a

rotelle) negli spostamenti in casa.

In

questo senso, correttamente nelle annotazioni 9 ottobre 2012 il dr. __________

del SMR ha rilevato che “… in assenza di una patologia grave ed in assenza

di una problematica neurologica la necessità di una sorveglianza personale continua

va negata dato che l’assicurata lasciata sola non mette in pericolo se stessa o

terzi con il suo comportamento” (doc. AI 113).

2.7.5

L’assicurata

fa anche riferimento al rapporto 16 maggio 2013 dello psichiatra curante, dr. __________,

in cui, diagnostica una sindrome depressiva di media gravità, ha valutato un netto

peggioramento rispetto alla valutazione multidisciplinare, compresa quella

psichiatrica, eseguita dal dr. __________, che, secondo quanto sostenuto dallo

psichiatra curante, non aveva rilevato uno stato psicopatologico condizionante

un’incapacità lavorativa. Il dr. __________ ha pertanto concluso per una totale

incapacità lavorativa (doc. E1). Nel successivo rapporto 29 ottobre 2013 egli

ha sostenuto la necessità di una nuova rivalutazione visto che l’inchiesta

domiciliare era stata eseguita un anno prima, stante il peggioramento

psichiatrico da lui attesto nel precedente rapporto (XXI/bis).

A

prescindere dal fatto che il dr. __________ aveva riscontrato una suppur lieve

(20%) inabilità lavorativa, va precisato che quanto rilevato sopra dallo

psichiatra curante non è rilevante nel caso in esame, ove si tratta di

accertare la necessità di aiuto regolare e permanente di terzi per il

compimento di singoli atti ordinari della vita. Né del resto dagli atti risulta

esservi un caso di aiuto indiretto secondo quanto definito dal marg. no. 8029 CIGI: “l’aiuto indiretto di terzi significa che la

persona è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della

vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o in orari

inadeguati, se fosse lasciata sola (RCC 1984 p. 368, 1980 p. 62). Mentre, a

titolo di esempio, il no. 8080 CIGI prevede: ”Questa forma di aiuto che

riguarda principalmente gli invalidi psichici e mentali presuppone la presenza

regolare di una terza persona che sorvegli personalmente la persona assicurata

nelle attività quotidiane in questione, la solleciti ad agire, le impedisca di

compiere azioni dannose e all’occorrenza l’aiuti. Tale forma di aiuto deve

tuttavia essere distinta dall’aiuto nell’affrontare le attività quotidiane (accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana, N. 8040 segg.).

La succitata documentazione potrà semmai essere allegata ad un’eventuale

nuova domanda di prestazioni, che spetta all’assicurata inoltrare all’Ufficio

AI.

2.8

In

queste circostanze, gli atti sono da rinviare all’Ufficio AI affinché proceda

ad una nuova valutazione degli atti ordinari di cui al consid. 2.7.1, 2.7.2 e

2.7.3

In esito agli accertamenti, l’amministrazione stabilirà, mediante

l’emissione di una nuova decisione, l’eventuale esistenza di un diritto

all’assegno per grandi invalidi di grado medio. Ne consegue che la decisione

contestata dev’essere annullata, mentre il ricorso va accolto.

Visto l’esito del ricorso non è necessario procedere ad ulteriori

accertamenti né all’organizzazione di un pubblico dibattimento (cfr. consid. 1.3).

Giova infatti al proposito ricordare come l’accoglimento (nel merito) da parte

del giudice delle richieste ricorsuali sulla base degli atti costituisca motivo

di rinuncia – a titolo eccezionale – all’esperimento di un dibattimento

pubblico ex 6 CEDU chiesto dalla parte ricorrente (in argomento cfr. Villiger, Handbuch

der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, § 22 n. 438; STF 9C_684/2010

del 4 novembre 2010; DTF 136 I 281 consid. 1, 122

V 58).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.--di ripetibili. La domanda di

assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309,

consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 8 febbraio 2013 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI per gli accertamenti di cui al consid. 2.8.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende la domanda

di assistenza giudiziaria priva di oggetto.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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