32.2013.56
L'amministrazione ha correttamente attribuito all'A. una mezza rendita dal 1.3.2011 al 31.12.2011, ma versata dal 1.6.2011 ex art. 29 LAI, e una rendita intera dal 1.7.2012 al 28.2.2013, sulla base de
3 febbraio 2014Italiano47 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.56
LG/sc
Lugano
3 febbraio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 febbraio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1973, da
ultimo attivo quale muratore/aiuto giardiniere, in data 1° dicembre 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per un trauma
cranico conseguente ad un infortunio del 31 marzo 2010 (doc. AI 1-1/5, doc.
LAINF 4-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’UAI con progetto di decisione dell’8 agosto 2012 ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) limitatamente al periodo
di tempo fra il 1° marzo 2011 e il 31 dicembre 2011, ma versata unicamente dal
1° giugno 2011, giusta l’art. 29 LAI (doc. AI 39-1).
1.3. A seguito delle osservazioni
presentate dall’assicurato (doc. AI 42-1) e un aggiornamento svolto presso l’__________,
l’UAI con decisione del 12 febbraio 2013 ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) limitatamente al periodo di tempo compreso fra
il 1° marzo 2011 e il 31 dicembre 2011, ma versata unicamente dal 1° giugno
2011, giusta l’art. 29 LAI, e una rendita intera dal 1° luglio 2012 al 28
febbraio 2013 (doc. AI 55-1).
1.4. Contro questa decisione
l’assicurato, patrocinato dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulando in via principale il riconoscimento all’assicurato, eventualmente
previa perizia pluridisciplinare giudiziaria, del diritto a una mezza rendita
di invalidità dal 1° gennaio 2013 e in via subordinata il rinvio degli atti per
nuovi accertamenti medici (doc. I).
In sostanza l’insorgente
ha contestato il provvedimento dell’amministrazione che ha emesso una decisione
formale sulla rendita d’invalidità basandosi unicamente sugli accertamenti
medici effettuati in ambito Lainf, peraltro non ancora terminati e in ogni caso
da ritenersi insufficienti (doc. I).
Il rappresentante del
ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, VII).
1.5. In risposta l’UAI, fondandosi
sull’esame psichiatrico del Dr. __________, sulla perizia neurologica del Dr. __________
e la visita medica __________ del Dr. __________, si è riconfermato nella
propria decisione postulando la reiezione integrale del gravame (doc. V).
1.6. Con scritto del 17 aprile
2013 l’insorgente ha ribadito le proprie argomentazioni, in particolare per
quanto riguarda le conclusioni dell’UAI, qui contestate, che ha ritenuto
sufficiente la documentazione medica agli atti “senza nemmeno attendere
l’esito della nuova valutazione neurologica” (doc. VII).
Il doc. VII e gli allegati
sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VIII).
1.7. Nelle osservazioni del 25
aprile 2013 l’UAI, alla luce delle tre perizie specialistiche effettuate, si è
riconfermato nel proprio provvedimento. Per quanto riguarda la perizia
neuropsicologica predisposta dall’__________ presso il Dr. __________: “la
stessa verrà sottoposta a tempo debito – per esame – all’attenzione del
Servizio medico regionale dell’AI” (doc. IX).
Fatti
I doc. VIII e IX sono
stati inviati allo RA 1 per conoscenza (doc. X).
1.8. Questa Corte – in data 6
novembre 2013 – ha chiesto al legale dell’assicurato un aggiornamento in merito
agli esiti della perizia neuropsicologica del Dr. __________ (doc. XI).
1.9. Con scritto del 18 novembre
2013 l’avv. RA 1 ha prodotto, in particolare, la perizia neuropsicologica del
29 agosto 2013 svolta presso il Centro __________ e il rapporto 7 novembre 2013
del Dr. __________ (doc. XII+1-7).
I doc. XI, XII+1-7, sono
stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XIII).
1.10. Con le osservazioni del 26
novembre 2013 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al
vaglio del SMR, si è riconfermato nel proprio provvedimento (doc. XIV+1).
Il doc. XIV e l’allegato
sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XV).
1.11. In data 20 dicembre 2013 il
TCA ha interpellato l’UAI in merito alla data di soppressione della rendita
d’invalidità (doc. XVI).
1.12. L’UAI ha risposto in data 10
gennaio 2014 (doc. XVII).
I doc. XVI e XVII sono
stati inviati al legale dell’assicurato per osservazioni (doc. XVIII).
1.13. Il ricorrente ha presentato le
proprie osservazioni il 27 gennaio 2014 (doc. XIX+U1-2).
Il doc. XIX e gli allegati
sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XX).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3
Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125.
V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005.
nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83
del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una sentenza del 12
ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,
il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della
riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una diversa valutazione di
uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione.
Alle stesse conclusioni è
arrivato il TF in una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 nella quale l’Alta
Corte ha ritenuto che il perito amministrativo non aveva documentato con il
grado della verosimiglianza preponderante il miglioramento del disturbo
depressivo ed ha rinviato gli atti al TCA al fine di allestire una perizia
giudiziaria.
2.5
Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che
occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di
cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6
Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130.
V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.7
Nella decisione del 12
febbraio 2013 l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una mezza rendita
d’invalidità dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2011, ma versata unicamente dal
1° giugno 2011 (sei mesi dopo l’inoltro della richiesta, ex art. 29 LAI) e una
rendita intera dal 1° luglio 2012 al 28 febbraio 2013 sulla base della valutazione
psichiatrica del Dr. __________ (doc. LAINF 51-1), di quella neurologica del
Dr. __________t (doc. LAINF 58-1) e della visita medica di chiusura del Dr. __________
(doc. LAINF 63-1).
Il Dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 30 gennaio 2012, dopo aver
esposto la situazione attuale e il decorso, le dichiarazioni dell’assicurato e
l’esame clinico, ha posto la diagnosi di “Lieve sintomatologia depressiva
associata ad un disturbo neuro-psicologico di entità moderata con riduzione
della memoria” (doc. LAINF 51-5).
Lo specialista ha concluso
indicando che gli aspetti psichiatrici non comportano di per sé delle
conseguenze sulla capacità e sul funzionamento lavorativo (doc. LAINF 51-6).
Il
Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nella valutazione neurologica del 20
giugno 2012, al quesito dell’assicuratore infortuni sulle conseguenze, dal
punto di vista neurologico e neuropsicologico, dell’infortunio del 31 marzo 2010 ha concluso indicando che non è giustificata una limitazione della capacità lavorativa
nell’attività di muratore / aiuto giardiniere: “Die Unfallfolgen auf
neurologischem und neuropsychologischem Fachgebiet können eine Einschränkung
der beruflichen Leistungsfähigkeit als Maurer oder Hilfsgärtner nicht begründen”
(doc. LAINF 58-8).
Il medico di __________
dell’__________, Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel
rapporto di visita del 27 luglio 2012 ha posto la diagnosi di “infortunio del 31.03.2010 con trauma cranico. Ematoma sottodurale e frontotemporale
destro con emorragia subaraconoidea e frattura della rocca petrosa sinistra con
otorragia a sinistra. Trauma contusivo della spalla sinistra con frattura
composta della scapola. Trauma distorsivo del pollice destro. Residuo di paresi
del nervo facciale sinistro con lagoftalmo a sinistra, ipoacusia percettiva a
sinistra, iposmia e anosmia parziale. Nuovo trauma del 24.07.2012 con
contusione del polso destro” (doc. LAINF 63-6/7).
Il Dr. __________ ha
concluso indicando che per quanto riguarda il primo infortunio del 31 marzo
2010.
l’assicurato è da ritenersi abile nella misura del 100% dal 1° settembre
2012, sia per quanto riguarda i problemi neuropsicologici, sia per quelli
somatici. In merito al secondo infortunio avvenuto il 24 luglio 2012
(distorsione del polso destro, doc. LAINF 60-1), il Dr. __________ ha invece
rinviato ai risultati dell’artro-MRI al polso destro (doc. LAINF 63-7).
L’artro-MRI al polso
destro è stata eseguita il 30 luglio 2012 presso la Clinica __________ dove è
stata diagnosticata una “Contusione ossea del semilunato. Impersegnale STIR
del legamento scafo-lunato da possibile stiramento senza lesione totale
visibile né diastasi. Lieve tendinite del tendine estensore ulnare del carpo.
Edema inserzionale ulnare del complesso TFCC da possibile danno aprziale
inserzionale” (doc. LAINF 64-1).
L’__________ ha quindi
interpellato il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, il quale –
in data 6 settembre 2012 –riferendosi alla risonanza magnetica non ha rilevato
segni di una patologia maggiore. Egli ha prescritto esercizi di fisioterapia e
fissato un’inabilità al 100% (doc. LAINF 67-1).
Il 27 novembre 2012 il Dr.
__________ ha evidenziato lo sviluppo di un’epicondilite radiale a destra e
dichiarava il paziente abile al 50% dal 12 novembre 2012 (doc. LAINF 73-1). Lo
specialista ha quindi dato l’indicazione della piena abilità lavorativa nel
corso del mese di dicembre 2012 (doc. LAINF 70-1).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle valutazioni
specialistiche svolte in ambito LAINF, che non sono del resto state smentite da
certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
In sede ricorsuale il
ricorrente ha prodotto la valutazione neurologica del 22 marzo 2013 del Dr. __________
il quale si è riconfermato nella propria precedente valutazione. Egli ha
tuttavia proposto una valutazione neuropsicologica presso il Centro __________
(doc. I).
Il TCA, con scritto del 6
novembre 2013, ha chiesto informazioni al legale dell’assicurato in merito
all’espletamento di questa valutazione (doc. XI).
Il 18 novembre 2013
l’insorgente ha prodotto la perizia neuropsicologica dell’ __________ di __________
(doc. XII).
Nel rapporto del 29 agosto
2013.
la Dr.ssa __________ neuropsicologa perita SIM e il Prof. Dr. __________t,
neuropsicologo perito SIM, non hanno posto alcuna diagnosi neuropsicologica, rilevando
chiari segni di aggravamento (“Aufgrund des Verdachts auf Aggravation können
Minderleistungen somit nicht eindeutig einer organisch bedingten Minderfunktion
zugeschrieben werden”) e ritenendo perciò necessaria una rivalutazione
psichiatrica (doc. XII).
Valutazione psichiatrica
che, su richiesta dell’insorgente (cfr. doc. XII), è stata svolta in data 4
novembre 2013 dal Dr. __________.
Nel rapporto del 7
novembre 2013 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “Lieve
sintomatologia ansiosa-depressiva associata ad un disturbo neuro-psicologico di
entità moderata (F41.2). Molto probabilmente tendenza all’aggravamento e
all’autolimitazione” (doc. XII, pag. 6).
Secondo il medico
interpellato dall’__________ la diagnosi posta non giustifica di per sé alcuna
limitazione della capacità lavorativa come aiuto-giardiniere (doc. XII, pag.
7).
Nelle annotazioni del 22
novembre 2013 il medico del SMR, Dr. __________, ha concluso che dalla nuova
documentazione medica “non risulta una patologia oggettivabile giustificante
una riduzione della CL nell’attività abituale di aiuto-giardiniere” (doc.
XIV1).
Va qui ricordato che se,
da una parte, la procedura davanti
al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione,
rispecchiando le valutazioni svolte in ambito LAINF i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), le stesse possono
essere utilizzate anche nella presente procedura.
Per le sequele del primo
infortunio l’__________ ha quindi riconosciuto i seguenti periodi
d’inabilità al lavoro:
- 100% dal 31 marzo
2010.
al 29 agosto 2010;
- 50% dal 30 agosto
2010.
al 18 settembre 2011;
- 25% dal 19
settembre 2011 al 31 agosto 2012;
- 0% dal 1°
settembre 2012.
A seguito del secondo
infortunio sono state invece riconosciute le seguenti inabilità (doc. AI
54-1):
- 75% dal 27 luglio 2012
al 31 agosto 2012;
- 100% dal 1° settembre
2012.
all’11 novembre 2012;
- 50% dal 12 novembre 2012
al 31 dicembre 2012 e piena
abilità dal 1° gennaio
2013.
2.8
Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2011 e quelli del 2013, in quanto l’amministrazione ha soppresso la mezza rendita al 31 dicembre 2011 e la rendita
intera al 28 febbraio 2013.
2.8.1
Per quanto riguarda la
determinazione del reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da valido), il TF nella sentenza
9C_501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità
professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari. Soltanto in
presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in
particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l’ultima
attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui percepito
non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di
conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio
se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al
lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali
a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora
percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid.
3.
).
Nel caso di specie,
l’assicurato, dopo le scuole dell’obbligo in __________ (nessun diploma
conseguito), ha lavorato in Svizzera dal 2002 alla fine di novembre 2010 presso
la __________ di __________, quale aiuto giardiniere-muratore.
Il 26 novembre 2010 la
ditta è fallita (doc. AI 18-3).
In considerazione di ciò,
e richiamato quanto sopra esposto, il reddito da valido va determinato sulla
base di dati statistici.
In applicazione i dati
statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 2010, categoria 4, attività
semplici e ripetitive p.to 02 “Silvicoltura” si ottiene un importo
mensile di fr. 4'411.-- che riportato su 41.6 ore corrisponde a fr. 4'587.44 al
mese, pari a fr. 55'049.28 all’anno che aggiornati al 2011 sono fr. 55'599.77
(+1,0% per il 2011), mentre al 2013 sono fr. 56'436.87 (+0,8% per il 2012;
+0,7% per il 2013, stima trimestrale dell’ufficio federale di statistica).
2.8.2
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto
applicando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili
oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF
126.
V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,
per il 2011 un reddito mensile di fr. 5'146.13 oppure di fr. 61'753.63 per
l'intero anno (fr. 5'146.13 x 12), e fr.
62'289.22 (fr. 5'227.10 x 12), per il
2013.
Ritenuto che, come
visto in precedenza da un punto di vista medico l’assicurato, alla scadenza
dell’anno di attesa (marzo 2011), era abile al 50% anche in attività
adeguate, il reddito statistico va
ridotto del 50% e ammonta a fr. 30'876.81 (fr. 61'753.63 ridotti
del 50%) (sulla riduzione
del reddito statistico da invalido da operare in due fasi cfr. le STF
8C_931/2010 del 26 gennaio 2011 e la STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
2.8.3
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In
una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali
e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha confermato quanto
stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo
posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,
ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna
che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito
statistico da invalido.
5.6
L'UAI si richiama
del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del
21.
novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni.
In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille
de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo
interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione
amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle
vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
2.8.4
In concreto, l’amministrazione
ha applicato una riduzione dell’8% per fattori sociali (doc. AI 38-7).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”
Nel caso di specie, alla
luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto
2013.
(cfr. consid. 2.8.3.), il TCA non può quindi condividere la scelta
dell’Ufficio AI di applicare una riduzione dell’8% per fattori sociali, ma
ritiene corretta una riduzione del 10%.
Procedendo quindi al raffronto
dei redditi, per quanto riguarda il periodo dal mese di marzo 2011, partendo
da un salario da invalido di fr. 30'876.81,
ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%, e ammettendo la riduzione
del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 27'789.12,
confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 55'599.77 (consid. 2.8.1.)
emerge un tasso d’invalidità del 50%,
percentuale che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità.
Si rileva che l’assicurato
conserva, a partire da marzo 2011, una capacità lavorativa residua del 50% anche
nella sua precedente attività di aiuto giardiniere, nella quale è in grado di
conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito
corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute
(100%), ritiene che, come indicato dall’UAI, l’incapacità lucrativa del
ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313
con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF 9C_559/2009 del 18
dicembre 2009), percentuale che dà diritto anche in questo caso alla mezza
rendita di invalidità.
Va qui rilevato che il
Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%.
Alla medesima soluzione
l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un
assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in una sentenza
9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando la precedente
sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il diritto ad una
mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro al 50% sia nella
sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18 dicembre 2009 per
un’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Per quanto riguarda il
periodo dal mese di settembre 2011, l’assicurato è ritenuto abile al 75%
in ogni attività (cfr. consid. 2.7.).
Ritenuto che l’assicurato
è abile al 75% anche in attività adeguate, il reddito statistico è ridotto del 25% e
corrisponde a fr. 46'315.20 (fr. 61'753.63 ridotti
del 25%) (sulla riduzione
del reddito statistico da invalido da operare in due fasi cfr. le STF
8C_931/2010 del 26 gennaio 2011 e la STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Procedendo al raffronto
dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 46'315.20, ritenuta un’esigibilità dal
profilo medico del 75%, e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 41'683.68, confrontando ora questo dato
con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 56'436.87 (consid. 2.8.1.) emerge un
tasso d’invalidità del 26,1% arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita
d’invalidità, come stabilito nella decisione impugnata.
L’assicurato conserva, a
partire da settembre 2011, una capacità lavorativa residua del 75% nella sua
precedente attività di aiuto giardiniere, nella quale è in grado di conseguire,
mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente
al 25% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che,
come indicato dall’UAI, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 25%
(cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF
9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF 9C_559/2009 del 18 dicembre 2009), percentuale
che non dà diritto anche in questo caso a una rendita di invalidità.
Le prestazioni
dell’assicurato vanno dunque soppresse a partire dal 1° gennaio 2012, in applicazione dell’art. 88a OAI, ovvero tre mesi dopo il miglioramento.
In considerazione
dell’inabilità lavorativa del 75% dal 27 luglio 2012 al 31 agosto 2012 e del 100%
dal 1° settembre 2012 all’11 novembre 2012 (cfr. consid. 2.7.) l’UAI ha quindi
attribuito una rendita intera d’invalidità a partire dal 1° luglio 2012 sino al
28.
febbraio 2013.
L’assicurato è infatti ritenuto
abile al 50% in ogni attività dal 12 novembre 2012 al 31 dicembre 2012 e
pienamente abile dal 1° gennaio 2013 (cfr. consid. 2.7.).
Procedendo al raffronto
dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 62'289.22, ritenuta un’esigibilità dal
profilo medico del 100%, e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 56'060.29, confrontando ora
questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 56'436.87 (consid. 2.8.1.) emerge un
tasso d’invalidità dello 0,6% arrotondato all’1% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà
diritto anche in questo caso ad una rendita d’invalidità, come stabilito nella
decisione impugnata.
Le prestazioni
dell’assicurato vanno soppresse a partire dal 1° marzo 2013, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato
o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011 consid.
3.
).
Il miglioramento
dell’assicurato è infatti da ricondurre al 12 novembre 2012 con l’abilità
fissata al 50% sino al 31 dicembre 2012 e la piena abilità dal 1° gennaio 2013
(cfr. accertamento del TCA, doc. XVI, XVII).
Di conseguenza l’assicurato
ha diritto a una mezza rendita d’invalidità dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre
2011, ex art. 88a OAI, versata unicamente dal 1° giugno 2011 secondo l’art. 29
LAI, e una rendita intera dal 1° luglio 2012 al 28 febbraio 2013.
La decisione del 12
febbraio 2013 merita quindi conferma.
2.9
L’assicurato nel proprio atto
ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici
specialistici (perizia pluridisciplinare) (doc. I, pag. 7, doc. XII, pag. 4).
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri
accertamenti medici.
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico
dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
consid. 2.11.).
2.11
In data 21 marzo 2013 il
ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48
consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo
va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U
102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalle
carte processuali risulta che il ricorrente, celibe, dispone
quali entrate dello stipendio percepito presso __________ (contratto a ore) di
fr. 27.-- lordi all’ora.
Agli atti
figurano i conteggi salariali dei mesi di dicembre 2012, gennaio 2013, febbraio
2013.
e marzo 2013 che attestano un salario netto di rispettivamente fr.
3'351.20 (dicembre 2012), fr. 2'155.30 (gennaio 2013), fr. 2'155.30 (febbraio
2013) e fr. 3'230.50 (marzo 2013), per un importo medio di fr. 2'723.07.
Il reddito dell’assicurato ammonta dunque a fr. 2'723.07.
Per
quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato
l’importo base mensile per debitore che vive da solo pari a fr. 1'200.-- stabiliti
per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e
fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre
2009, tuttora in uso.
Questi
importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,
gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in
BlSchK 2001, p. 19).
Al minimo esecutivo
va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la
giurisprudenza citata.
In
casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1’200.-- il supplemento del 25%,
il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di fr. 285.65 e la
pigione dell’appartamento a __________ di fr. 500.-- + 80.-- si ottiene un
importo di fr. 2'365.65.
Non possono invece essere
ritenute le spese per l’auto (rate del leasing e RC auto). A tale proposito va
rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese
fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di
esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in
virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della
sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.
Disponendo dunque di
un’eccedenza, il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di
conseguenza essere esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza
giudiziaria dev’essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti