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32.2013.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 ottobre 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti funzionali sono dettati dal grave stato

depressivo e riconducibili ad una marcata riduzione delle risorse energetiche,

ad una preoccupante tendenza all'isolamento sociale, alla difficoltà nelle relazioni

con le altre persone, alla diminuzione della memoria e della concentrazione,

alla grave astenia diurna, ai disturbi del sonno, agli importanti stati

d'ansia, all'incapacità di proiettarsi positivamente nel futuro, all'ideazione

suicidale presente, alla riduzione della motivazione, all'incapacità di provare

piacere nelle attività che normalmente ne procurano, all'impulsività ed alla

diminuzione della spinta volitiva." (doc. AI 26/7)

Per

contro, la ricorrente ha affidato un mandato peritale al dr. __________, specialista

in psichiatria e psicoterapia. Nel rapporto 26 novembre 2011 il citato

specialista, discostandosi dalla perizia del __________, ha in primo luogo diagnosticato

una sindrome depressiva di grado lieve-medio, sostenuto l’abuso alcolico come

primario rispetto alla patologia psichiatrica e ritenuto che i fattori sociali

abbiano un’incidenza di ca. il 50% sulle limitazioni psichiatriche e che

l’assicurata non assume i medicamenti in maniera corretta (doc. AI 42).

Su

richiesta da parte della specialista in psichiatria e psicoterapia del SMR, dr.ssa

__________, con scritto 23 dicembre 2011 il __________ ha preso posizione in

merito alla valutazione del dr. __________ (doc. AI 46).

In

data 2 febbraio 2012 il __________ ha visto un’altra volta l’assicurata, confermando,

con rapporto 17 febbraio 2012, la precedente valutazione peritale (doc. AI 49).

Infine, con scritto 6 aprile 2012 i periti hanno dato seguito alla richiesta di

delucidazioni della dr.ssa __________ (doc. AI 52).

Con

il presente ricorso la Cassa pensioni ricorrente ribadisce le suesposte critiche

alla valutazione extra-somatica operata dall’Ufficio AI.

2.9. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S.

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella

STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure

la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio

2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).

2.10. Esaminati

gli atti, questo TCA non può che confermare la validità delle perizie __________

per i seguenti motivi.

Occorre

in primo luogo ricordare che l’assicurata è portatrice di una sindrome

depressiva ricorrente. Al riguardo va evidenziato che il Tribunale

amministrativo federale, in una sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero, dopo avere rilevato che la

patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di

gravità medio grave) era caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di

riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione

psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un

unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un

periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione

di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente,

giurisprudenza fatta propria anche da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2012.92

del 1° ottobre 2012, 32.2011.200 del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio

2011 e 32.2010.137 del 21 marzo 2011).

Nel

caso in esame, come detto al consid. 2.8, l’assicurata è stata peritata due volte

l’8 agosto 2011 ed il 2 febbraio 2012, quindi in un lasso di tempo sufficientemente

lungo per poter avere un’evoluzione attendibile della patologia extrasomatica

in parola. Nel rapporto 17 febbraio 2012 il __________ ha concluso:

"

(…)

Pur considerando le inevitabili oscillazioni del tono

dell'umore legate alla diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, il secondo

incontro con l'assicurata ci permette di confermare le conclusioni della nostra

perizia psichiatrica dell'08.08.2011.

Considerandi

II dosaggio ematico dei farmaci e il CDT (vedi

allegati) confermano l'assunzione regolare del valproato e, al bisogno, delle

benzodiazepine. Confermata anche l'assunzione saltuaria di etile." (doc.

49/3)

Nel

complemento peritale 6 aprile 2012 i periti hanno ribadito che “durante il secondo

incontro con l’assicurata citata a margine (2.02.2012) avevamo confermato un

quadro clinico sovrapponibile a quello da noi già evidenziato nella precedente

perizia e riconducibile ad una sindrome depressiva ricorrente, episodio

grave senza sintomi psicotici” (sottolineatura del redattore; doc. AI 52/1).

Certo,

è possibile che, come precisato dal __________ nello scritto 23 dicembre 2011

(doc. AI 46), al momento della valutazione 28 novembre 2011 del dr. __________ l’assicurata

presentava una minor gravità della sintomatologia depressiva e che "… questo conferma la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente che prevede appunto delle oscillazioni del tono dell'umore nel tempo e anche periodi di remissione e

non è quindi in contraddizione con la stessa diagnosi (episodio grave senza

sintomi psicotici) da noi posta nella perizia psichiatrica dell'08.08.2011”; i periti hanno tuttavia precisato che “… la gravità del quadro

clinico è confermata dalle due degenze presso la Clinica __________ di __________

(dal 02. al 18.09.2009 e dal 16. al 27.09.2010) e dal ricovero presso la __________

di __________ (dal 24.02. al 28.03.2011; seconda ammissione)".

Determinante

è che la gravità della componente psichica che è stata nuovamente accertata dal

__________ in occasione della seconda perizia (cfr. doc. AI 49).

La

Cassa pensioni ricorrente sostiene come non sia stato esaminato l’aspetto

dell’abuso di alcol. Occorre qui ricordare che, conformemente alla

giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la

tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della

legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una

malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha

subìto un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al

guadagno, o se la dipendenza stessa risulta da un tale danno con valore di

malattia (DTF 124 V 265, consid. 3c pag. 268 e STF 9C_395/2007 del 15 aprile

2008.

consid. 2 con riferimenti).

Nel

caso concreto, al riguardo, si fa riferimento a quanto esposto dal __________

nelle delucidazioni peritali del 6 aprile 2012:

"

(…)

Per quanto concerne l'abuso di etile, siamo tenuti a

stabilire se esso sia primario o secondario.

Il dosaggio ematico del CDT da noi eseguito ha

evidenziato valori diminuiti in maniera importante rispetto al dosaggio

eseguito in precedenza dallo psichiatra Dr. __________. Questo conferma la diminuzione

del consumo di etile; il grave stato depressivo tuttavia persiste.

La sintomatologia depressiva risulta quindi

indipendente dal consumo di alcool ed è rimasta invariata nonostante la

diminuzione del consumo.

Si può quindi ragionevolmente ritenere che l'assunzione

di etile rappresentasse un'inadeguata automedicazione e non fosse una patologia

primaria con ripercussione sulla capacità lavorativa.

In conclusione, risulta essere invalidante e con

notevoli ripercussioni sulla capacità lavorativa il grave stato depressivo che

permane nonostante l'importante diminuzione del consumo di etile.

Questo palesa come la sintomatologia psichiatrica non

sia determinata dal consumo di alcool bensì il medesimo assuma un significato

di inadeguata automedicazione dell'importante sofferenza interiore." (doc.

52/1)

Il

medico di fiducia della Cassa pensioni sostiene che i fattori psicosociali

hanno un peso del 50% sugli impedimenti riscontrati nell’assicurata. Secondo

giurisprudenza tali fattori non figurano nel novero delle affezioni alla salute

suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA I 681/03 del 13

luglio 2004, consid. 4.2 e I 404/03del 23 aprile 2004 consid. 6.2, entrambe, a

loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02,del 29 gennaio 2003 consid. 3.2,

con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). Al riguardo, nel già

citato scritto 23 dicembre 2011 i periti del __________ hanno specificato:

"

(…)

I fattori psicosociali hanno senz'altro avuto un ruolo

nel favorire l'insorgenza della sindrome depressiva nel senso che hanno agito

su un terreno fertile (personalità fragile) determinando delle dinamiche

inconsce che hanno gradualmente fatto emergere un'ingravescente sintomatologia

depressiva poi resasi indipendente dal contesto psicosociale scatenante.

Per quanto concerne la supposta assunzione incongrua

dei medicamenti ci permettiamo di fare due osservazioni: innanzitutto è

possibile che il dosaggio ematico dei medesimi sia alterato proprio dal consumo

di etile che notoriamente determina un'induzione dei sistemi enzimatici

microsomiali epatici (citocromo P450). Del resto proprio lo stato depressivo,

in presenza di una mancanza di progettualità, di una riduzione della

motivazione e dello slancio vitale, può portare la persona sofferente a

trascurarsi, in generale e nella cura della propria persona, ma anche non

assumendo i farmaci prescritti." (doc. AI 46/1-2)

Infine,

in merito all’adeguatezza della cura nelle delucidazioni 6 aprile 2012 si legge:

"

(…)

In merito all'adeguatezza della terapia ricordiamo

innanzitutto che in precedenza l'assicurata è già stata trattata con

antidepressivi senza tuttavia beneficiare di un miglioramento delle condizioni

psichiche. Lo psichiatra curante Dr. __________ ha quindi optato per uno

stabilizzante del tono

dell'umore che non ha comunque portato ad un

miglioramento del quadro clinico.

Il medesimo viene assunto regolarmente dall'assicurata

come dimostrato dal dosaggio ematico.

Questa situazione conferma la regolare assunzione della

terapia psicofarmacologica e, al tempo stesso, una resistenza nei confronti

della terapia psicofarmacologica.

Reintrodurre un antidepressivo in terapia, visti i

precedenti tentativi falliti, con grande probabilità non porterebbe ad un

miglioramento del disagio psichico e non ci sarebbe quindi alcun beneficio in

termini di capacità lavorativa."

(doc. AI 52/1)

Pertanto,

dal momento che il miglioramento osservato dal dr. __________ non può essere

confermato (cfr. al riguardo le annotazioni 10 aprile 2012 della dr.ssa __________;

doc. AI 53), visto inoltre come i periti del __________ hanno dettagliatamente preso

posizione – in maniera convincente – sugli aspetti controversi sollevati da

parte del medico di fiducia della ricorrente, alle perizie 19 agosto 2011 e 17

febbraio 2012 va conferita forza probatoria piena. È quindi da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l’assicurata è inabile al 20% in qualsiasi attività.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di una perizia giudiziaria richiesta dalla ricorrente. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.11

La Cassa pensioni ricorrente rileva come non sia stata

eseguita una valutazione dal profilo d’integrazione professionale. Al riguardo

va ricordato che nell’ambito dell’assicurazione invalidità

vige il principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita

(art. 16 LPGA): di conseguenza, l’attribuzione di una

rendita d’invalidità entra in linea di conto solo qualora non siano

attuabili provvedimenti d'integrazione (DTF 123 V 271). Nel

caso di una domanda di rendita l'amministrazione

deve quindi dapprima accertare d'ufficio la questione della reintegrazione

dell'assicurato nel circuito economico (DTF 126 V 243 consid. 5; 121 V 190; 108 V

212.

seg.).

In

concreto, l’esame integrativo è stato fatto solo successivamente alla pronunzia

impugnata. Nel rapporto 22 aprile 2013 il consulente in integrazione professionale

ha rilevato:

"

Nel caso specifico mi

ritrovo oggi a svolgere una valutazione atta a verificare le risorse presenti

dal lato professionale. Seppur la prassi non sia stata corretta, concordo che

le risorse che l'assicurata poteva investire al momento della valutazione

medica erano molto limitate, tali da condizionare qualsiasi progetto di

reintegrazione o di aiuto al collocamento. L'assicurata è priva di una

formazione professionale di base e non ha diritto a provvedimenti di tipo

professionale. Gli impedimenti di tipo medico sono molto elevati e quindi non

c'è nemmeno il presupposto di proporzionalità determinato nelle circolari (4022

- 4010 CMRP).

Per verificare se ad un anno di distanza dalle ultime

prese di posizione, ci fosse un cambiamento dello stato di salute ho contattato

lo psichiatra curante dr. __________, che indica che la sua paziente è appena

rientrata da un'ennesima ospedalizzazione e in questo momento è difficile fare

una prognosi. Lo stato di salute è talmente fragile che il tutto potrebbe

essere rapidamente compromesso.

Non ritengo pertanto utile procedere con un aiuto al

collocamento che nel caso specifico non porterebbe ad un'occupazione duratura

nel tempo. Ritengo opportuna la scelta del SMR di lasciare alla signora, che

presenta un grado di CL del 20%, la possibilità di svolgere delle attività

semplici e ripetitive relative alla tabella Ta1 4.2, come guadagno accessorio

spendibile in un prossimo futuro.

Qualora lo psichiatra curante verificasse che ci sia

una stabilizzazione della situazione ci informerà per l'applicazione di misure

di reinserimento nell'interesse di tutte le parti." (doc. V/bis)

In

conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto alla ricorrente

una rendita intera, motivo per cui la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

Inoltre,

a __________, chiamata in causa e rappresentata da un legale, che

ha postulato la reiezione del gravame, deve essere riconosciuta un’indennità di

fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a carico della

ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht

des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239 con riferimenti; in ambito

art. LAVS 52 cfr. STFA 204/00 del 26 agosto 2002, consid. 6

e STFA K 8/06 del 10 luglio 2006, consid. 7).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della Cassa RI 1, la quale

verserà inoltre a PI 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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