32.2013.57
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16 ottobre 2013Italiano29 min
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Numero d'incarto:
32.2013.57
Data decisione, Autorità:
16.10.2013, TCA
Titolo:
Ricorso di un istituto di previdenza contro una decisione dell'Ufficio AI che non l'è stata notificata. Protezione della buona fede per quanto riguarda la tempestività del ricorso. Questione lasciata aperta poiché nel merito il ricorso andava comunque respinto. Conferma della perizia psichiatrica
GRADO DI INVALIDITÀ
TEMPESTIVITÀ
art. 4 LAI
cpv. 8 LPGA
art. 7 LPGA
art. 49 cpv. 3 LPGA
ata
Incarto n.
32.2013.57
BS/sc
Lugano
16 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 28 giugno 2012 emanata
da
in relazione al
caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
PI 1
rappr: RA 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. PI
1, classe 1972, attiva quale cameriera, nel gennaio 2011 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia psichiatrica 19
agosto 2011 a cura del __________ (__________), seguita dalle delucidazioni
peritali del 23 febbraio 2011, 17 febbraio e 6 marzo 2012, con decisione 28 giugno
2012 (preavvisata il 6 settembre 2011) l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al
beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità del 76%) dal 1° settembre
2011 (doc. AI 59; per le motivazioni doc. AI 55).
1.3. Contro
la succitata decisione la Cassa pensioni RI 1 (in seguito: Cassa pensioni), istituto
di previdenza presso cui il suo ex datore di lavoro era affiliato, ha inoltrato
il presente ricorso in lingua tedesca, in seguito tradotto in italiano. Facendo
innanzitutto presente come la decisone contestata le sia stata notificata solo
il 15 febbraio 2013, sostiene una violazione della legge ed un errato
accertamento dei fatti, postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché
proceda ad un nuova perizia (psichiatrica) e determini nuovamente il grado
d’invalidità. L’istituto di previdenza osserva inoltre come l’amministrazione
non abbia tenuto conto dell’obbligo di riduzione del danno da parte
dell’assicurata e di non aver esaminato la possibilità di intraprendere provvedimenti
reintegrativi.
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata. In particolare sostiene la completezza
della valutazione medica, respingendo qualsiasi addebito di violazione dei
dettami di legge applicabile nel concreto.
1.5. Con
osservazioni 26 aprile 2013 PI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, sostiene
l’intempestività del ricorso in quanto almeno dal mese di ottobre 2012 la Cassa
pensioni era al corrente della decisione 28 giugno 2012. Nel merito, postula la
reiezione del gravame.
1.6. Su
richiesta del TCA, la Cassa pensioni ricorrente come pure l’Ufficio AI hanno
preso posizione in merito alla censura di intempestività del ricorso formulata
dall’assicurata (VII, X).
1.7. Con
decreto 3 luglio 2013 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di “revoca
dell’effetto sospensivo” (recte: “provvedimenti cautelari”) inoltrata da PI 1
il 26 giugno 2013 (XIII).
1.8. In
data 19 agosto 2013 questo Tribunale ha chiesto alla parte ricorrente alcune
delucidazioni (XV), ricevendo risposta il 21 agosto 2013 (XVI). Solo l’Ufficio
AI ha preso posizione in merito al citato accertamento (XIX). Infine, il 12
settembre 2013 il TCA ha esperito un altro accertamento (XXI e XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Pacifica
è la legittimazione ex art. 59 LPGA della Cassa a ricorrere contro la presente
decisione dell’Ufficio AI, stante il suo obbligo prestativo a dipendenza del
riconoscimento di prestazioni AI (DTF 132 V 5 consid. 3.3.1).
2.3.
Per quanto concerne la tempestività del ricorso, occorre evidenziare che lo
stesso è stato inoltrato dopo quasi sei mesi dall’emissione della decisione
contestata.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisione degli
uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle
assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Non
va dimenticato che l’art. 49 cpv. 4 LPGA dispone che “se prende una decisione
che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni,
l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone
dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato”.
Nel
caso concreto la Cassa pensioni sostiene di aver ricevuto dall’amministrazione
la decisone contestata, unicamente il 19 febbraio 2013 (cfr. timbro di
ricezione in doc. B2), facendo partire da quel giorno il termine di ricorso.
L’Ufficio
AI, per contro, sostiene:
"
(…)
4. Per quel che concerne la tempestività del ricorso,
la scrivente amministrazione non è in grado di accertare il momento della
ricezione da parte dello spettabile istituto di previdenza RI 1 della decisione
28 giugno 2012. In considerazione del fatto che alla ricorrente non è stata
data copia del provvedimento impugnato, l'UAI chiede tuttavia che
controparte indichi le modalità di ricezione della citata decisione
d'attribuzione rendita. A titolo abbondanziale, l'Ufficio Al - sebbene
conscio che la Cassa di compensazione e l'istituto di previdenza hanno personalità
giuridica autonoma - rileva di aver inviato in un primo tempo le motivazioni e
la delibera (cfr. scritto UAI 19 aprile 2012, delibera 6 settembre 2011 e motivazioni;
doc. 54, 32 e 55 incarto AI) alla Cassa di compensazione RI 1. Il
citato assicuratore LPP - con scritto 30 aprile 2012 (doc. 56 incarto AI)
- ha poi girato per competenza la pratica alla Cassa __________. (…)"
(doc. V)
Invocando
il principio della buona fede, con osservazioni 29 agosto 2013 l’Ufficio AI è
del parere che la Cassa pensioni ricorrente avrebbe potuto chiedere
l’intimazione della decisione 28 giugno 2012 ben prima del mese di febbraio
2013.
PI
1, da ultimo, sostiene che almeno dal mese di ottobre 2012 la ricorrente avrebbe
dovuto sapere dell’esisten- za della decisione dell’Ufficio AI, poiché con
scritto 22 ottobre 2012, respingendo la richiesta di erogazione di una rendita
LPP, aveva fatto riferimento al diritto di rendita AI dal 1° settembre 2011
(doc. IV/3).
2.4. Secondo
l’art. 49 cpv. 3 ultima frase LPGA la notifica irregolare di una decisione non
deve provocare pregiudizi per l’inte-ressato (cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv.
3 OG in vigore sino al 31 dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991 pag.393).
La notifica irregolare di una decisione – ad eccezione dell’assenza totale di
notifica (Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s; DTF 129 I 364, 122 I
97) – non comporta in sé la nullità della stessa con la conseguenza che il
termine per impugnarla non inizia a decorrere (DTF 122 V 194, 122 I 97, 111
V 150; STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/2002], 13 febbraio 2001 nella
causa E. [C 168/00]).
In
una sentenza del 21 febbraio 2008 nella causa concernente M. (I 935/06), il TF ha
sviluppato la seguente considerazione (cfr. anche STF 8C_216/2012 del 5 aprile
2013 consid. 3.1; la sottolineatura è del redattore):
"
3.3 Secondo la
giurisprudenza, la notificazione irregolare di una decisione non deve
comportare pregiudizio alla parte legittimata alla sua impugnazione; per lei il
termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza effettiva della decisione
(DTF 118 Ia 46 consid. 2a pag. 49 con riferimenti). Ciò non significa tuttavia
che l'interessata può differire a piacimento il suo intervento: il principio
della buona fede le impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un
atto che la riguarda, non appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di
vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (DTF 107 Ia 72
consid. 4a pag. 76; 102 Ib 91 consid. 3 pag. 93 seg.). Una decisione cresce
così in giudicato solo se il destinatario o la persona legittimata a impugnare
l'atto resta inattivo/a durante un periodo di tempo corrispondente al termine
di ricorso, aumentato del tempo ragionevolmente necessario per informarsi della
situazione (sentenza 6A.100/2006 del 28 marzo 2007, consid. 2.2.2).”
2.5. Ritornando
al caso in esame, con scritto 21 agosto 2013 la Cassa pensioni ha ribadito che
l’Ufficio AI non le ha notificato la decisione 28 giugno 2012 (XVI). Del resto,
dall’ultima pagina della decisione non risulta che la stessa sia stata inviata in
copia alla ricorrente. Come rettamente sostenuto dalla Cassa ricorrente, in
caso di mancata notifica della decisione AI la stessa non è vincolante per la
cassa pensioni (DTF 132 V 1, 132 V 74). Ciò non è tuttavia rilevante ai fini
dell’accertamento della tempestività del presente ricorso.
PI
1 – facendo riferimento allo scritto 22 ottobre 2012 inviatole dalla Cassa pensioni
–, sostiene che almeno dal mese di ottobre 2012 quest’ultima doveva sapere
della decisione AI. Con il citato scritto la ricorrente aveva fatto presente
all’assicurata:
"
Gentile Signora PI 1,
Abbiamo esaminato la vostra richiesta concernente la
rendita d'invalidità.
L'art. 23 della legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità cita:
Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone
che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 40 ed erano assicurate
al momento in cui è sorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità.
Dal 1° settembre 2011, dopo una proroga di
360 giorni, l'Assicurazione federale d'invalidità vi accorda una rendita
integrale. Nel referto
medico del 26. novembre 2011 del nostro medico di fiducia il Dr. med. __________
è indicato che la dipendenza dell'alcol è il problema primario, in più
ancora esistente nel periodo del controllo (screening dell'alcol). I
medicamenti prescritti tramite i medici non erano assunti come dovuto
(Screening medicamenti).
Secondo I'ATF 99 V 28 ff la dipendenza
dell'alcol contemplato per se stesso non è una ragione per un'invalidità nel senso della
legge.
Una disintossicazione e astinenza dell'alcol,
contemporaneamente la continuazione delle terapie psicologica e l'assunzione
corretta dei medicamenti è inevitabile.
Se doveste avere diritto ad una rendita d'invalidità da
un'altra cassa pensione, siamo costretti a versare il vostro capitale di
vecchiaia a quest'ultima. Se nessuna prestazione di un'altra cassa pensione
viene accordata, avete la possibilità di lasciare il capitale di vecchiaia
presso la nostra fondazione di previdenza o di richiedere il versamento in
contanti. Vi preghiamo di riempire il modulo allegato in base alla vostra
situazione e di ritornarcelo." (Sottolineatura del redattore; doc. IV/3).
Orbene,
alla luce del succitato scritto, parrebbe sostenibile ritenere che la Cassa
pensioni avrebbe potuto, rispettivamente dovuto, attivarsi presso l’assicurata
o direttamente presso l’Ufficio AI, in particolare dopo il progetto di
decisione 6 settembre 2011 (intimato alla ricorrente, la quale ha reagito con
le osservazioni 30 novembre 2011; cfr. doc. 42), per accertare se effettivamente
l’amministrazione avesse definitivamente statuito sul diritto alla rendita.
Gli
accertamenti eseguiti dal TCA non hanno permesso di stabilire la data d’inoltro
della richiesta di prestazioni previdenziali da parte dell’assicurata, tantomeno
se a tale richiesta era allegata, per ipotesi, la decisione 28 giugno 2012.
Difatti, con lettera 16 settembre 2013 PI 1 ha fatto presente che “non
dispone della richiesta scritta di rendita LPP inoltrata alla RI 1” (XXII).
Infine,
nell’ipotesi in cui si ammettesse – con riferimento al summenzionato scritto
del 22 ottobre 2012 – che la Cassa pensioni avrebbe dovuto sapere della decisione
a partire da ottobre 2012, ci si potrebbe chiedere se un lasso di tempo di
quasi quattro mesi per inoltrare ricorso sia da intendere quale tempo
ragionevole ai sensi della giurisprudenza citata al considerando precedente. La
questione a sapere se e quando la Cassa pensioni avrebbe dovuto e potuto venire
a conoscenza dalla decisione del 28 giugno 2012, prima del 19 febbraio 2013, può
tuttavia rimanere aperta ritenuto che, come verrà detto nei prossimi
considerandi, il ricorso dev’essere comunque respinto nel merito.
Nel
merito
2.6. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.7. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag.1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag.1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.84).
2.8. Nel
caso in esame, l’assicurata è stata peritata la prima volta dal __________ l’8
agosto 2011. Nel relativo rapporto 19 agosto 2011; doc. AI 26) i periti, dopo
aver proceduto alla consueta anamnesi, hanno diagnosticato una sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (IDC 10: F33.2).
Nell’ambito della discussione dei dati soggetti ed oggettivi, i periti del __________
hanno in particolare evidenziato:
"
Per quanto concerne le
diagnosi possiamo confermare quella di sindrome depressiva ricorrente (attualmente
episodio depressivo grave) in presenza di un probabile disturbo della
personalità emotivamente instabile e di un abuso etilico secondario massiccio e
saltuario.
La diagnosi principale risulta quindi essere quella di
sindrome depressiva ricorrente su una fragilità di base legata ad un probabile
disturbo della personalità ed il consumo di etile risulta secondario ed assume
il significato di automedicazione.
Attualmente non è possibile esigere dall'assicurata
l'astensione dal consumo di alcool in quanto essa si presenta in condizioni
psichiche preoccupanti e, durante il colloquio, ha chiesto, in accordo con lo
psichiatra curante Dr. __________, di poter essere nuovamente ricoverata presso
la Clinica __________ di __________.
Vista la capacità di chiedere aiuto prima di ricorrere,
come già fatto in 2 occasioni, a gesti autolesivi, a nostro avviso il ricovero
andrebbe effettuato in tempi brevi.
La situazione sarà quindi da rivalutare dopo la
dimissione e al più tardi entro 12-18 mesi.
Lo stesso dicasi per quanto concerne la possibilità di
concretizzare provvedimenti terapeutici finalizzati a migliorare la capacità
lavorativa dell'assicurata.
Quanto finora descritto e discusso ci permette di
considerare l'assicurata inabile al lavoro nella misura dell'80% (come
riduzione dell'orario di lavoro) a partire dal mese di settembre 2010 (da
questa data in poi si sono resi necessari un ricovero presso la Clinica __________
di __________ e due presso la __________ di __________; nonostante i medesimi
le condizioni psichiche dell'assicurata sono tuttora molto precarie e
richiedono un'ulteriore degenza).
Tale inabilità risulta presente per qualsiasi attività
compresa quella di casalinga.
Fatti
I limiti funzionali sono dettati dal grave stato
depressivo e riconducibili ad una marcata riduzione delle risorse energetiche,
ad una preoccupante tendenza all'isolamento sociale, alla difficoltà nelle relazioni
con le altre persone, alla diminuzione della memoria e della concentrazione,
alla grave astenia diurna, ai disturbi del sonno, agli importanti stati
d'ansia, all'incapacità di proiettarsi positivamente nel futuro, all'ideazione
suicidale presente, alla riduzione della motivazione, all'incapacità di provare
piacere nelle attività che normalmente ne procurano, all'impulsività ed alla
diminuzione della spinta volitiva." (doc. AI 26/7)
Per
contro, la ricorrente ha affidato un mandato peritale al dr. __________, specialista
in psichiatria e psicoterapia. Nel rapporto 26 novembre 2011 il citato
specialista, discostandosi dalla perizia del __________, ha in primo luogo diagnosticato
una sindrome depressiva di grado lieve-medio, sostenuto l’abuso alcolico come
primario rispetto alla patologia psichiatrica e ritenuto che i fattori sociali
abbiano un’incidenza di ca. il 50% sulle limitazioni psichiatriche e che
l’assicurata non assume i medicamenti in maniera corretta (doc. AI 42).
Su
richiesta da parte della specialista in psichiatria e psicoterapia del SMR, dr.ssa
__________, con scritto 23 dicembre 2011 il __________ ha preso posizione in
merito alla valutazione del dr. __________ (doc. AI 46).
In
data 2 febbraio 2012 il __________ ha visto un’altra volta l’assicurata, confermando,
con rapporto 17 febbraio 2012, la precedente valutazione peritale (doc. AI 49).
Infine, con scritto 6 aprile 2012 i periti hanno dato seguito alla richiesta di
delucidazioni della dr.ssa __________ (doc. AI 52).
Con
il presente ricorso la Cassa pensioni ricorrente ribadisce le suesposte critiche
alla valutazione extra-somatica operata dall’Ufficio AI.
2.9. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
2.10. Esaminati
gli atti, questo TCA non può che confermare la validità delle perizie __________
per i seguenti motivi.
Occorre
in primo luogo ricordare che l’assicurata è portatrice di una sindrome
depressiva ricorrente. Al riguardo va evidenziato che il Tribunale
amministrativo federale, in una sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero, dopo avere rilevato che la
patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di
gravità medio grave) era caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di
riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione
psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un
unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un
periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione
di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente,
giurisprudenza fatta propria anche da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2012.92
del 1° ottobre 2012, 32.2011.200 del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio
2011 e 32.2010.137 del 21 marzo 2011).
Nel
caso in esame, come detto al consid. 2.8, l’assicurata è stata peritata due volte
l’8 agosto 2011 ed il 2 febbraio 2012, quindi in un lasso di tempo sufficientemente
lungo per poter avere un’evoluzione attendibile della patologia extrasomatica
in parola. Nel rapporto 17 febbraio 2012 il __________ ha concluso:
"
(…)
Pur considerando le inevitabili oscillazioni del tono
dell'umore legate alla diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, il secondo
incontro con l'assicurata ci permette di confermare le conclusioni della nostra
perizia psichiatrica dell'08.08.2011.
Considerandi
II dosaggio ematico dei farmaci e il CDT (vedi
allegati) confermano l'assunzione regolare del valproato e, al bisogno, delle
benzodiazepine. Confermata anche l'assunzione saltuaria di etile." (doc.
49/3)
Nel
complemento peritale 6 aprile 2012 i periti hanno ribadito che “durante il secondo
incontro con l’assicurata citata a margine (2.02.2012) avevamo confermato un
quadro clinico sovrapponibile a quello da noi già evidenziato nella precedente
perizia e riconducibile ad una sindrome depressiva ricorrente, episodio
grave senza sintomi psicotici” (sottolineatura del redattore; doc. AI 52/1).
Certo,
è possibile che, come precisato dal __________ nello scritto 23 dicembre 2011
(doc. AI 46), al momento della valutazione 28 novembre 2011 del dr. __________ l’assicurata
presentava una minor gravità della sintomatologia depressiva e che "… questo conferma la diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente che prevede appunto delle oscillazioni del tono dell'umore nel tempo e anche periodi di remissione e
non è quindi in contraddizione con la stessa diagnosi (episodio grave senza
sintomi psicotici) da noi posta nella perizia psichiatrica dell'08.08.2011”; i periti hanno tuttavia precisato che “… la gravità del quadro
clinico è confermata dalle due degenze presso la Clinica __________ di __________
(dal 02. al 18.09.2009 e dal 16. al 27.09.2010) e dal ricovero presso la __________
di __________ (dal 24.02. al 28.03.2011; seconda ammissione)".
Determinante
è che la gravità della componente psichica che è stata nuovamente accertata dal
__________ in occasione della seconda perizia (cfr. doc. AI 49).
La
Cassa pensioni ricorrente sostiene come non sia stato esaminato l’aspetto
dell’abuso di alcol. Occorre qui ricordare che, conformemente alla
giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la
tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della
legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una
malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha
subìto un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al
guadagno, o se la dipendenza stessa risulta da un tale danno con valore di
malattia (DTF 124 V 265, consid. 3c pag. 268 e STF 9C_395/2007 del 15 aprile
2008.
consid. 2 con riferimenti).
Nel
caso concreto, al riguardo, si fa riferimento a quanto esposto dal __________
nelle delucidazioni peritali del 6 aprile 2012:
"
(…)
Per quanto concerne l'abuso di etile, siamo tenuti a
stabilire se esso sia primario o secondario.
Il dosaggio ematico del CDT da noi eseguito ha
evidenziato valori diminuiti in maniera importante rispetto al dosaggio
eseguito in precedenza dallo psichiatra Dr. __________. Questo conferma la diminuzione
del consumo di etile; il grave stato depressivo tuttavia persiste.
La sintomatologia depressiva risulta quindi
indipendente dal consumo di alcool ed è rimasta invariata nonostante la
diminuzione del consumo.
Si può quindi ragionevolmente ritenere che l'assunzione
di etile rappresentasse un'inadeguata automedicazione e non fosse una patologia
primaria con ripercussione sulla capacità lavorativa.
In conclusione, risulta essere invalidante e con
notevoli ripercussioni sulla capacità lavorativa il grave stato depressivo che
permane nonostante l'importante diminuzione del consumo di etile.
Questo palesa come la sintomatologia psichiatrica non
sia determinata dal consumo di alcool bensì il medesimo assuma un significato
di inadeguata automedicazione dell'importante sofferenza interiore." (doc.
52/1)
Il
medico di fiducia della Cassa pensioni sostiene che i fattori psicosociali
hanno un peso del 50% sugli impedimenti riscontrati nell’assicurata. Secondo
giurisprudenza tali fattori non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA I 681/03 del 13
luglio 2004, consid. 4.2 e I 404/03del 23 aprile 2004 consid. 6.2, entrambe, a
loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02,del 29 gennaio 2003 consid. 3.2,
con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). Al riguardo, nel già
citato scritto 23 dicembre 2011 i periti del __________ hanno specificato:
"
(…)
I fattori psicosociali hanno senz'altro avuto un ruolo
nel favorire l'insorgenza della sindrome depressiva nel senso che hanno agito
su un terreno fertile (personalità fragile) determinando delle dinamiche
inconsce che hanno gradualmente fatto emergere un'ingravescente sintomatologia
depressiva poi resasi indipendente dal contesto psicosociale scatenante.
Per quanto concerne la supposta assunzione incongrua
dei medicamenti ci permettiamo di fare due osservazioni: innanzitutto è
possibile che il dosaggio ematico dei medesimi sia alterato proprio dal consumo
di etile che notoriamente determina un'induzione dei sistemi enzimatici
microsomiali epatici (citocromo P450). Del resto proprio lo stato depressivo,
in presenza di una mancanza di progettualità, di una riduzione della
motivazione e dello slancio vitale, può portare la persona sofferente a
trascurarsi, in generale e nella cura della propria persona, ma anche non
assumendo i farmaci prescritti." (doc. AI 46/1-2)
Infine,
in merito all’adeguatezza della cura nelle delucidazioni 6 aprile 2012 si legge:
"
(…)
In merito all'adeguatezza della terapia ricordiamo
innanzitutto che in precedenza l'assicurata è già stata trattata con
antidepressivi senza tuttavia beneficiare di un miglioramento delle condizioni
psichiche. Lo psichiatra curante Dr. __________ ha quindi optato per uno
stabilizzante del tono
dell'umore che non ha comunque portato ad un
miglioramento del quadro clinico.
Il medesimo viene assunto regolarmente dall'assicurata
come dimostrato dal dosaggio ematico.
Questa situazione conferma la regolare assunzione della
terapia psicofarmacologica e, al tempo stesso, una resistenza nei confronti
della terapia psicofarmacologica.
Reintrodurre un antidepressivo in terapia, visti i
precedenti tentativi falliti, con grande probabilità non porterebbe ad un
miglioramento del disagio psichico e non ci sarebbe quindi alcun beneficio in
termini di capacità lavorativa."
(doc. AI 52/1)
Pertanto,
dal momento che il miglioramento osservato dal dr. __________ non può essere
confermato (cfr. al riguardo le annotazioni 10 aprile 2012 della dr.ssa __________;
doc. AI 53), visto inoltre come i periti del __________ hanno dettagliatamente preso
posizione – in maniera convincente – sugli aspetti controversi sollevati da
parte del medico di fiducia della ricorrente, alle perizie 19 agosto 2011 e 17
febbraio 2012 va conferita forza probatoria piena. È quindi da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l’assicurata è inabile al 20% in qualsiasi attività.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di una perizia giudiziaria richiesta dalla ricorrente. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11
La Cassa pensioni ricorrente rileva come non sia stata
eseguita una valutazione dal profilo d’integrazione professionale. Al riguardo
va ricordato che nell’ambito dell’assicurazione invalidità
vige il principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita
(art. 16 LPGA): di conseguenza, l’attribuzione di una
rendita d’invalidità entra in linea di conto solo qualora non siano
attuabili provvedimenti d'integrazione (DTF 123 V 271). Nel
caso di una domanda di rendita l'amministrazione
deve quindi dapprima accertare d'ufficio la questione della reintegrazione
dell'assicurato nel circuito economico (DTF 126 V 243 consid. 5; 121 V 190; 108 V
212.
seg.).
In
concreto, l’esame integrativo è stato fatto solo successivamente alla pronunzia
impugnata. Nel rapporto 22 aprile 2013 il consulente in integrazione professionale
ha rilevato:
"
Nel caso specifico mi
ritrovo oggi a svolgere una valutazione atta a verificare le risorse presenti
dal lato professionale. Seppur la prassi non sia stata corretta, concordo che
le risorse che l'assicurata poteva investire al momento della valutazione
medica erano molto limitate, tali da condizionare qualsiasi progetto di
reintegrazione o di aiuto al collocamento. L'assicurata è priva di una
formazione professionale di base e non ha diritto a provvedimenti di tipo
professionale. Gli impedimenti di tipo medico sono molto elevati e quindi non
c'è nemmeno il presupposto di proporzionalità determinato nelle circolari (4022
- 4010 CMRP).
Per verificare se ad un anno di distanza dalle ultime
prese di posizione, ci fosse un cambiamento dello stato di salute ho contattato
lo psichiatra curante dr. __________, che indica che la sua paziente è appena
rientrata da un'ennesima ospedalizzazione e in questo momento è difficile fare
una prognosi. Lo stato di salute è talmente fragile che il tutto potrebbe
essere rapidamente compromesso.
Non ritengo pertanto utile procedere con un aiuto al
collocamento che nel caso specifico non porterebbe ad un'occupazione duratura
nel tempo. Ritengo opportuna la scelta del SMR di lasciare alla signora, che
presenta un grado di CL del 20%, la possibilità di svolgere delle attività
semplici e ripetitive relative alla tabella Ta1 4.2, come guadagno accessorio
spendibile in un prossimo futuro.
Qualora lo psichiatra curante verificasse che ci sia
una stabilizzazione della situazione ci informerà per l'applicazione di misure
di reinserimento nell'interesse di tutte le parti." (doc. V/bis)
In
conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto alla ricorrente
una rendita intera, motivo per cui la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
Inoltre,
a __________, chiamata in causa e rappresentata da un legale, che
ha postulato la reiezione del gravame, deve essere riconosciuta un’indennità di
fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a carico della
ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht
des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239 con riferimenti; in ambito
art. LAVS 52 cfr. STFA 204/00 del 26 agosto 2002, consid. 6
e STFA K 8/06 del 10 luglio 2006, consid. 7).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della Cassa RI 1, la quale
verserà inoltre a PI 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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