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Decisione

32.2013.59

Non entrata in materia. Conferma della decisione, ma rinvio degli atti per considerare i nuovi certificati medici prodotti dall'insorgente alla stregua di una nuova domanda

17 ottobre 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.3. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR

2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22

gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus

dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und

dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen

zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.

3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I

619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.4. Nel

caso in esame, dopo aver riconosciuto all’assicurata, a dipendenza di lesioni

degenerative alla colonna vertebrale (e di disturbi della sfera psichica), il

diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2002 mediante decisione del 22 febbraio 2005 (doc. AI 24), l’Ufficio AI, avviata nel

settembre 2007 una revisione d’ufficio, fatte eseguire in particolare una perizia

reumatologica e due perizie psichiatriche (cfr. rapporti peritali del dr. __________

del 5 maggio 2008 e del __________ del 31 luglio 2008 e del 15 luglio 2010,

doc. AI 36, 43, 79-1; cfr. anche valutazione delle capacità funzionali EFL del

10 giugno 2010, doc. AI 77), con decisione 4 ottobre 2010 (preavvisata il 25

marzo 2010) ha soppresso la rendita, considerata un’incapacità lavorativa del

50% nell’abituale professione di segretaria e in ogni altra attività ed una

limitazione nello svolgimento delle mansioni casalinghe del 31%, e, quindi, un

conseguente grado d’invalidità globale del 16% (doc. AI 85). Detta decisione è

stata confermata dapprima dal TCA e poi dal TF (cfr. sopra consid. 1.1).

A

seguito della nuova domanda di prestazioni presentata nel mese di novembre 2012,

valutata la documentazione prodotta dalla richiedente (tra cui un

referto radiologico di una MRI alla colonna lombare del 21 novembre 2011, un

certificato del dr. __________ del 31 luglio 2012 e uno della curante dr.ssa __________

del 29 novembre 2012, doc. AI 106), con annotazione 17 dicembre 2012 il dr. __________

del SMR non ha riscontrato una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto

al precedente rapporto finale del SMR del 20 luglio 2010 (doc. AI 108).

Con

annotazioni del 11 febbraio 2013 il medesimo medico SMR si è confermato in tali

conclusioni, anche dopo esame di un ulteriore certificato del dr. __________

del 22 gennaio 2013 (allegato alle osservazioni al progetto di decisione del 18

dicembre 2012, doc. AI 109), nel quale era tra l’altro segnalato un

peggioramento soggettivo nel gennaio 2013 dovuto all’aumento dei dolori soprattutto

cervicali e in parte lombari (doc. AI 112/3, 115; cfr. sotto al consid. 2.7).

Non

ritenendo quindi evidenziato un peggioramento oggettivo dello stato di salute,

l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata, non è quindi entrato nel merito

della nuova domanda di prestazioni.

2.5. Con

il suo ricorso l’assicurata ha prodotto un certificato del 13 marzo 2013 della

curante dr.ssa __________, internista, la quale, elencate le varie diagnosi, ha

riferito di un ulteriore peggioramento della sintomatologia dolorosa lombare e

cervicale (doc. B). Dopo la risposta di causa, con scritto 8 giugno 2013 la

ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica che è stata sottoposta

al medico SMR dr. __________, il quale, in data 14 giugno 2013, ha concluso che “dall’attuale documentazione risulta in particolare un peggioramento a

livello psichiatrico. Indicata entrata in materia. In considerazione della

complessità del caso sarà necessaria una valutazione peritale pluridisciplinare“

(XIV/1).

2.6. Con

sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di

una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere

verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve

impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono

invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda

(STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale - dopo

che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale

aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande

di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile

e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in

giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 -,

con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni

non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011.

Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso

in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta

nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di una nuova

domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata

una modifica delle circostanze di fatto (“(…)

Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von

ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt

werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen

sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE

130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den

angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).

Nella

STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era

lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un

certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato

che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non

porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine

all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato

unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per

il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in

particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che

chiede all’am-ministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata

una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,

l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi

prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di

prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono

essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni

rispettivamente di revisione.

2.7. Nella

fattispecie in esame gli atti medici prodotti non apportano elementi che

permettano di anche solo ipotizzare un peggioramento rispetto alle valutazioni

alla base della decisione del 4 ottobre 2010 e meglio le perizie 5 maggio 2008

del dr. __________ per quanto concerne l’aspetto delle patologie alla schiena,

e 31 luglio 2008 e 15 luglio 2010 del __________ per quanto riguarda l’aspetto

psichiatrico, sulle basi delle quali l’amministrazione aveva concluso per

un’inabilità lavorativa in ogni attività del 50%. In effetti il dr. __________,

nel suo certificato del 31 luglio 2012, non ha riferito di novità significative

rispetto alle precedenti certificazioni, limitandosi in definitiva a rielencare

le affezioni lombovertebrali di cui soffre l’assicurata, concludendo per

un’inabilità lavorativa “da stabilire” (doc. AI 106-2). Né del resto dal

certificato della curante, dr.ssa __________ del 29 novembre 2012 è possibile

desumere un peggioramento rilevante delle condizioni, lo stesso consistendo in

sostanza in una lista delle note affezioni di cui è portatrice l’interessata

(doc. AI 106-3).

Nel

successivo rapporto 22 gennaio 2013 (allegato alle osservazioni in merito al

progetto di decisione del 18 dicembre 2012, doc. AI 109) il dr. __________, fatto

presente di aver rivisto l’assicurata nel gennaio 2013, ha rilevato:

"

(…)

Dopo un decorso iniziale favorevole dal 2010 la

paziente lamenta nuovamente dolori lombari e cervicali di nuova insorgenza.

L’esami clinico effettuato nel 2011 e nel 2012 mostrava una deambulazione

normale, la mobilità lombare era ridotta e dolente. L’esami neurologico era

normale con riflessi mediovivi e simmetrici.

(…)

Ho rivisto la paziente nel gennaio del 2013 e in

quest’occasione essa accusa soprattutto dolori cervicali ma anche fastidi

lombari ed alle gambe sia in movimento sia in posizioni statiche.

Dal punto di vista soggettivo quindi c’è un

peggioramento dovuto all’aumento dei dolori soprattutto cervicali e in parte

lombari. In assenza di recenti esami neuro radiologici, non posso esprimermi sullo

stato oggettivo attuale. (…)” (doc. AI 112/3)

Con

annotazioni 11 febbraio 2013 il dr. __________, visionato il succitato rapporto,

ha concluso che “esso conferma le diagnosi precedenti, descrive uno status

(2011 e 2012) simile a quello su cui ci siamo basati per la precedente valutazione.

Inoltre dichiara che c’è un peggioramento soggettivo e che non può

esprimersi (in assenza di esame neuro radiologico recente) (ultime RM: lombare

11/201 cervicale 02/2012) sullo stato oggettivo attuale. Si conferma quindi la

precedente valutazione (17.12.2012). Ricordo che l’assicurata era stata ritenuta

abile al lavoro al 50% in attività leggere (quindi con una limitazione significativa)

e non è stata ritenuta abile al 100% in ogni attività” (doc. AI 115).

Da

qui la decisione contestata di non entrata nel merito della nuova domanda di

rendita (doc. AI 117).

A

tale conclusione si deve aderire ritenuto come il certificato del dr. __________

ripercorra essenzialmente quanto già illustrato nel precedente certificato del

31 luglio 2012 e si limita in definitiva a sottolineare un peggioramento “soggettivo”

che tuttavia non appare sostanziato da dati oggettivi, difettando in effetti nuovi

“esami neuro radiologici” (doc. AI 112), come del resto pertinentemente

concluso dal medico SMR.

Del

resto con riferimento alle conclusioni tratte dal dr. __________ nei rapporti

del 17 dicembre 2012 e 11 febbraio 2013 va ricordato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009

IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato

personalmente l’assicurato. Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato ad esercitare un'attività lucrativa o a

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi. A questo riguardo il TF ha in effetti ricordato che scopo e senso di

tale disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale (cfr. STF 9C_323/2009

del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174 con riferimenti e STF

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Ricordato

altresì come in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, p. 353), questa Corte ritiene quindi che a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia, non avendo l’assicurata (ancora) reso

verosimile ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI un rilevante cambiamento rispetto

all’ultima decisione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 2.2. e 2.3).

2.8. Nelle

more della presente procedura l'assicurata ha prodotto della documentazione

medica (cfr. consid. 1.5).

Esaminata

tale documentazione, in data 14 giugno 2013 il dr. __________ del SMR ha

concluso che “dall’attuale documentazione risulta in particolare un

peggioramento a livello psichiatrico. Indicata entrata in materia. In considerazione

della complessità del caso sarà necessaria una valutazione peritale pluridisciplinare“

(XIV/1).

Da

qui la proposta di conferma della decisione di non entrata in materia, essendo

il peggioramento a livello psichiatrico oggettivato solo dall’aprile 2013

(ossia in epoca successiva alla decisione di non entrata in materia), e di

contestuale rinvio degli atti per esame della nuova documentazione medica

prodotta alla stregua di una nuova domanda (XIV).

Alle

conclusioni dell’amministrazione questa Corte deve sostanzialmente aderire. In

effetti, in applicazione della giurisprudenza citata al consid. 2.6, le

prove prodotte pendente causa, in particolare la certificazione della dr.ssa __________

(che pone le diagnosi di sindrome affettiva bipolare, stato depressivo

attestando un’inabilità lavorativa dell’80%) e della dr.ssa __________ (la

quale attesta un ulteriore peggioramento dal 2011 e la presenza di una

situazione psichica “divenuta insostenibile”) (doc. B e C1), non possono

essere prese in considerazione nell’ambito della procedura di ricorso poiché

tardive (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 e 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 e

STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).

Tenuto conto delle annotazioni 14 giugno 2013 del SMR, gli atti allegati

al ricorso e prodotti in corso di causa vanno invece trasmessi all’Ufficio AI affinché

tratti gli stessi alla stregua di una nuova domanda e, dopo aver

esperito gli accertamenti medici ed economici del caso (con probabile mandato

di esecuzione di una perizia pluridisciplinare; cfr. XIV/bis), renda un nuovo

provvedimento nel merito.

2.9. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;9C_156/2009 del 7 aprile

2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

L’assicurata ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria

tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 LAG).

2.10 I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono di principio dati se il richiedente si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 LAG), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 e 2 LAG; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nel

caso di specie, dal certificato municipale e dalla relativa documentazione

(doc. A2) risulta che l’assicurata, separata, disoccupata, vive in comunione domestica

con due figli, nati rispettivamente nel 1995 e nel 2000 e dispone quali uniche

entrate degli alimenti versati dal marito per sé e per i figlie e di una prestazione

assistenziale. L’indigenza della ricorrente deve essere quindi ammessa.

Considerato

inoltre come le argomentazioni ricorsuali non apparivano palesemente e a

priori destituite di fondamento, sono da considerare soddisfatti

anche i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria.

L’esonero

dalle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003,

ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 LAG; DTF 128 V 174; 124 V 301, consid. 6; cfr.

STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli

atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

ai sensi del consid. 2.8.

Considerandi

2.

La

domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

A

seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria, esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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