32.2013.59
Non entrata in materia. Conferma della decisione, ma rinvio degli atti per considerare i nuovi certificati medici prodotti dall'insorgente alla stregua di una nuova domanda
17 ottobre 2013Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.59
Data decisione, Autorità:
17.10.2013, TCA
Titolo:
Non entrata in materia. Conferma della decisione, ma rinvio degli atti per considerare i nuovi certificati medici prodotti dall'insorgente alla stregua di una nuova domanda
DIRITTO ALLA RENDITA
NON ENTRATA IN MATERIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
TRASMISSIONE ATTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 87 agg. 3 OAI
art. 87 agg. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.59
FC
Lugano
17 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisioni del 22 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nata nel
1967, il diritto ad un quarto di rendita, con effetto dal 1. agosto 2002. Il
grado d’in-validità del 41% è stato determinato sulla base di un’inchiesta per
persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 24). Avviata nel
settembre 2007 una revisione d’ufficio, l’Ufficio AI, dopo aver proceduto agli
accertamenti del caso, tra cui perizie reumatologiche e psichiatriche e
un’inchiesta domiciliare, con decisione 4 ottobre 2010 (preavvisata il 25 marzo
2010) ha soppresso la rendita. Considerata una quota di riparto del 50% tra
attività salariata e attività casalinga, tenuto conto di un’incapacità
lavorativa del 50% nell’abituale professione di segretaria ed una limitazione
nello svolgimento delle mansioni casalinghe del 31%, l’amministrazione ha determinato,
mediante il cosiddetto metodo misto, un grado d’invalidità globale del 16%
(doc. AI 85). Detta decisione è stata contestata dinanzi al TCA
dall’assicurata, la quale, per il tramite dell’avv. __________, postulava il
ripristino della rendita, contestando in sostanza l’applicazione del metodo
misto. Il ricorso è stato respinto con pronuncia del TCA del 6 maggio 2011
(STCA 32.2010.307), poi confermata dal Tribunale federale il 10 aprile 2012 (STF
9C-470/2011).
1.2. Nel
mese di novembre 2012 l’assicurata ha inoltrato all’Ufficio AI una nuova domanda
di rendita, allegando altra documentazione medica (doc. AI 107).
Con
decisione 18 febbraio 2013, preavvisata il 18 dicembre 2012, l’amministrazione
ha emesso una decisione di non entrata in materia. Sulla base del parere del
proprio servizio medico, ha concluso che dalla nuova documentazione non erano
evincibili motivi oggettivi per ritenere una modifica dello stato di salute e
della capacità lavorativa (doc. AI 117).
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurata contesta la succitata decisione, sostenendo una
modifica della sua situazione personale (che imporrebbe di considerarla
completamente salariata) e un peggioramento delle sue condizioni di salute. Postula
quindi sostanzialmente il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel
merito della domanda di prestazioni. In data 15 aprile 2013 ha fatto ulteriormente pervenire un certificato medico del 13 marzo 2013 della sua curante (doc.
B).
1.4. Con
la risposta di causa, l’amministrazione, sentito il medico SMR, ha postulato la
reiezione del ricorso, ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una
modifica del suo stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito
della nuova richiesta di prestazioni (VI).
1.5. Pendente
causa l’assicurata ha prodotto ulteriori atti medici, (XII doc. C1-8).
Invitata
dal TCA a formulare delle osservazioni in merito alla nuova documentazione, con
scritto 17 giugno 2013 l’amministrazione ha proposto la conferma della
decisione di non entrata in materia con contestuale rinvio degli atti per trattare
la nuova documentazione medica alla stregua di una nuova domanda. L’Ufficio AI
contesta inoltre l’accollamento di tasse e spese nonché la rifusione di
eventuali ripetibili, rilevando come la procedura ricorsuale poteva essere
evitata se l’assicurata avesse prodotto la pertinente documentazione,
attestante l’addotta modifica rilevante delle condizioni mediche, in sede di
domanda di rendita o al più tardi di osservazioni al progetto di decisione.
Con
scritto 8 settembre 2013 l’insorgente, espressa soddisfazione per la proposta
di rinvio degli atti, ha tuttavia fatto presente di aver già precedentemente
fatto valere più volte il peggioramento delle sue condizioni psichiche (XVI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid.
4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia,
le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41
vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento
a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un
termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.
Fatti
5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.3. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22
gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus
dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob
die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und
dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.
3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I
619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.4. Nel
caso in esame, dopo aver riconosciuto all’assicurata, a dipendenza di lesioni
degenerative alla colonna vertebrale (e di disturbi della sfera psichica), il
diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2002 mediante decisione del 22 febbraio 2005 (doc. AI 24), l’Ufficio AI, avviata nel
settembre 2007 una revisione d’ufficio, fatte eseguire in particolare una perizia
reumatologica e due perizie psichiatriche (cfr. rapporti peritali del dr. __________
del 5 maggio 2008 e del __________ del 31 luglio 2008 e del 15 luglio 2010,
doc. AI 36, 43, 79-1; cfr. anche valutazione delle capacità funzionali EFL del
10 giugno 2010, doc. AI 77), con decisione 4 ottobre 2010 (preavvisata il 25
marzo 2010) ha soppresso la rendita, considerata un’incapacità lavorativa del
50% nell’abituale professione di segretaria e in ogni altra attività ed una
limitazione nello svolgimento delle mansioni casalinghe del 31%, e, quindi, un
conseguente grado d’invalidità globale del 16% (doc. AI 85). Detta decisione è
stata confermata dapprima dal TCA e poi dal TF (cfr. sopra consid. 1.1).
A
seguito della nuova domanda di prestazioni presentata nel mese di novembre 2012,
valutata la documentazione prodotta dalla richiedente (tra cui un
referto radiologico di una MRI alla colonna lombare del 21 novembre 2011, un
certificato del dr. __________ del 31 luglio 2012 e uno della curante dr.ssa __________
del 29 novembre 2012, doc. AI 106), con annotazione 17 dicembre 2012 il dr. __________
del SMR non ha riscontrato una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto
al precedente rapporto finale del SMR del 20 luglio 2010 (doc. AI 108).
Con
annotazioni del 11 febbraio 2013 il medesimo medico SMR si è confermato in tali
conclusioni, anche dopo esame di un ulteriore certificato del dr. __________
del 22 gennaio 2013 (allegato alle osservazioni al progetto di decisione del 18
dicembre 2012, doc. AI 109), nel quale era tra l’altro segnalato un
peggioramento soggettivo nel gennaio 2013 dovuto all’aumento dei dolori soprattutto
cervicali e in parte lombari (doc. AI 112/3, 115; cfr. sotto al consid. 2.7).
Non
ritenendo quindi evidenziato un peggioramento oggettivo dello stato di salute,
l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata, non è quindi entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.5. Con
il suo ricorso l’assicurata ha prodotto un certificato del 13 marzo 2013 della
curante dr.ssa __________, internista, la quale, elencate le varie diagnosi, ha
riferito di un ulteriore peggioramento della sintomatologia dolorosa lombare e
cervicale (doc. B). Dopo la risposta di causa, con scritto 8 giugno 2013 la
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica che è stata sottoposta
al medico SMR dr. __________, il quale, in data 14 giugno 2013, ha concluso che “dall’attuale documentazione risulta in particolare un peggioramento a
livello psichiatrico. Indicata entrata in materia. In considerazione della
complessità del caso sarà necessaria una valutazione peritale pluridisciplinare“
(XIV/1).
2.6. Con
sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di
una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere
verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve
impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono
invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda
(STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale - dopo
che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale
aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande
di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile
e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in
giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 -,
con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni
non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011.
Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso
in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta
nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di una nuova
domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata
una modifica delle circostanze di fatto (“(…)
Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von
ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt
werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen
sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE
130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den
angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella
STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era
lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un
certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato
che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non
porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine
all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato
unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per
il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in
particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che
chiede all’am-ministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata
una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,
l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi
prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di
prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono
essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni
rispettivamente di revisione.
2.7. Nella
fattispecie in esame gli atti medici prodotti non apportano elementi che
permettano di anche solo ipotizzare un peggioramento rispetto alle valutazioni
alla base della decisione del 4 ottobre 2010 e meglio le perizie 5 maggio 2008
del dr. __________ per quanto concerne l’aspetto delle patologie alla schiena,
e 31 luglio 2008 e 15 luglio 2010 del __________ per quanto riguarda l’aspetto
psichiatrico, sulle basi delle quali l’amministrazione aveva concluso per
un’inabilità lavorativa in ogni attività del 50%. In effetti il dr. __________,
nel suo certificato del 31 luglio 2012, non ha riferito di novità significative
rispetto alle precedenti certificazioni, limitandosi in definitiva a rielencare
le affezioni lombovertebrali di cui soffre l’assicurata, concludendo per
un’inabilità lavorativa “da stabilire” (doc. AI 106-2). Né del resto dal
certificato della curante, dr.ssa __________ del 29 novembre 2012 è possibile
desumere un peggioramento rilevante delle condizioni, lo stesso consistendo in
sostanza in una lista delle note affezioni di cui è portatrice l’interessata
(doc. AI 106-3).
Nel
successivo rapporto 22 gennaio 2013 (allegato alle osservazioni in merito al
progetto di decisione del 18 dicembre 2012, doc. AI 109) il dr. __________, fatto
presente di aver rivisto l’assicurata nel gennaio 2013, ha rilevato:
"
(…)
Dopo un decorso iniziale favorevole dal 2010 la
paziente lamenta nuovamente dolori lombari e cervicali di nuova insorgenza.
L’esami clinico effettuato nel 2011 e nel 2012 mostrava una deambulazione
normale, la mobilità lombare era ridotta e dolente. L’esami neurologico era
normale con riflessi mediovivi e simmetrici.
(…)
Ho rivisto la paziente nel gennaio del 2013 e in
quest’occasione essa accusa soprattutto dolori cervicali ma anche fastidi
lombari ed alle gambe sia in movimento sia in posizioni statiche.
Dal punto di vista soggettivo quindi c’è un
peggioramento dovuto all’aumento dei dolori soprattutto cervicali e in parte
lombari. In assenza di recenti esami neuro radiologici, non posso esprimermi sullo
stato oggettivo attuale. (…)” (doc. AI 112/3)
Con
annotazioni 11 febbraio 2013 il dr. __________, visionato il succitato rapporto,
ha concluso che “esso conferma le diagnosi precedenti, descrive uno status
(2011 e 2012) simile a quello su cui ci siamo basati per la precedente valutazione.
Inoltre dichiara che c’è un peggioramento soggettivo e che non può
esprimersi (in assenza di esame neuro radiologico recente) (ultime RM: lombare
11/201 cervicale 02/2012) sullo stato oggettivo attuale. Si conferma quindi la
precedente valutazione (17.12.2012). Ricordo che l’assicurata era stata ritenuta
abile al lavoro al 50% in attività leggere (quindi con una limitazione significativa)
e non è stata ritenuta abile al 100% in ogni attività” (doc. AI 115).
Da
qui la decisione contestata di non entrata nel merito della nuova domanda di
rendita (doc. AI 117).
A
tale conclusione si deve aderire ritenuto come il certificato del dr. __________
ripercorra essenzialmente quanto già illustrato nel precedente certificato del
31 luglio 2012 e si limita in definitiva a sottolineare un peggioramento “soggettivo”
che tuttavia non appare sostanziato da dati oggettivi, difettando in effetti nuovi
“esami neuro radiologici” (doc. AI 112), come del resto pertinentemente
concluso dal medico SMR.
Del
resto con riferimento alle conclusioni tratte dal dr. __________ nei rapporti
del 17 dicembre 2012 e 11 febbraio 2013 va ricordato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009
IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato
personalmente l’assicurato. Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato che per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per
valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la
capacità funzionale dell'assicurato ad esercitare un'attività lucrativa o a
svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi. A questo riguardo il TF ha in effetti ricordato che scopo e senso di
tale disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale (cfr. STF 9C_323/2009
del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174 con riferimenti e STF
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Ricordato
altresì come in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23 aprile 2008; 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109
consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, p. 353), questa Corte ritiene quindi che a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia, non avendo l’assicurata (ancora) reso
verosimile ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI un rilevante cambiamento rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 2.2. e 2.3).
2.8. Nelle
more della presente procedura l'assicurata ha prodotto della documentazione
medica (cfr. consid. 1.5).
Esaminata
tale documentazione, in data 14 giugno 2013 il dr. __________ del SMR ha
concluso che “dall’attuale documentazione risulta in particolare un
peggioramento a livello psichiatrico. Indicata entrata in materia. In considerazione
della complessità del caso sarà necessaria una valutazione peritale pluridisciplinare“
(XIV/1).
Da
qui la proposta di conferma della decisione di non entrata in materia, essendo
il peggioramento a livello psichiatrico oggettivato solo dall’aprile 2013
(ossia in epoca successiva alla decisione di non entrata in materia), e di
contestuale rinvio degli atti per esame della nuova documentazione medica
prodotta alla stregua di una nuova domanda (XIV).
Alle
conclusioni dell’amministrazione questa Corte deve sostanzialmente aderire. In
effetti, in applicazione della giurisprudenza citata al consid. 2.6, le
prove prodotte pendente causa, in particolare la certificazione della dr.ssa __________
(che pone le diagnosi di sindrome affettiva bipolare, stato depressivo
attestando un’inabilità lavorativa dell’80%) e della dr.ssa __________ (la
quale attesta un ulteriore peggioramento dal 2011 e la presenza di una
situazione psichica “divenuta insostenibile”) (doc. B e C1), non possono
essere prese in considerazione nell’ambito della procedura di ricorso poiché
tardive (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 e 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 e
STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
Tenuto conto delle annotazioni 14 giugno 2013 del SMR, gli atti allegati
al ricorso e prodotti in corso di causa vanno invece trasmessi all’Ufficio AI affinché
tratti gli stessi alla stregua di una nuova domanda e, dopo aver
esperito gli accertamenti medici ed economici del caso (con probabile mandato
di esecuzione di una perizia pluridisciplinare; cfr. XIV/bis), renda un nuovo
provvedimento nel merito.
2.9. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;9C_156/2009 del 7 aprile
2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
L’assicurata ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria
tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 LAG).
2.10 I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza
giudiziaria sono di principio dati se il richiedente si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 LAG), se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 e 2 LAG; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Nel
caso di specie, dal certificato municipale e dalla relativa documentazione
(doc. A2) risulta che l’assicurata, separata, disoccupata, vive in comunione domestica
con due figli, nati rispettivamente nel 1995 e nel 2000 e dispone quali uniche
entrate degli alimenti versati dal marito per sé e per i figlie e di una prestazione
assistenziale. L’indigenza della ricorrente deve essere quindi ammessa.
Considerato
inoltre come le argomentazioni ricorsuali non apparivano palesemente e a
priori destituite di fondamento, sono da considerare soddisfatti
anche i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria.
L’esonero
dalle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003,
ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 LAG; DTF 128 V 174; 124 V 301, consid. 6; cfr.
STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ Gli
atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze
ai sensi del consid. 2.8.
Considerandi
2.
La
domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
A
seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria, esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster