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Decisione

32.2013.60

Riduzione della rendita in via di revisione

11 novembre 2013Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit

Non vi sono limitazioni psichiatriche alla

capacità lavorativa

Considerandi

2.

Capacità di lavoro nell'attività attuale

o da ultimo svolta

Capacità lavorativa piena dal punto di vista

psichiatrico

3.

Periodi di inabilità lavorativa

accertabili

Non ne sussistono, dal punto di vista psichico

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'

D'INTEGRAZIONE

1.

Indicazioni mediche per interventi di

integrazione

Non entrano in merito, poiché non vi sono

limitazioni dal punto di vista psichiatrico

2.

Possibilità

di migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale.

Non sussiste, non avendo l'assicurato un'occupazione

3.

Capacità di lavoro per altre attività

Capacità lavorativa piena dal punto di vista

psichico per ogni attività.

(…)" (doc. AI 122/6-8)

Nelle

annotazioni 26 luglio 2012 (doc. AI 136/1) – avuto riguardo al

rapporto medico 30 novembre 2011 del dr. __________ (doc. AI 129/1-6), FMH in

neurochirurgia – il dr. __________ ha confermato il precedente rapporto finale SMR

dell’11 ottobre 2011 con il quale (posta la diagnosi principale con influsso

sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome lombo-sciatalgica su verosimile

neuropatia dei nervi clunei destra e dolori persistenti lombo-sacrali

irradianti all’arto inferiore destro nel contesto di disturbi di tipo

degenerativo della colonna lombare e discopatia L4-L5 (…)” (doc. AI 123/1),

ritenuta un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 9 giugno

2005.

(ndr. recte: dal settembre 2005; vedi la comunicazione del 18 marzo 2010 e

la delibera del 23 marzo 2010 sub. doc. AI 86/1 e 87/1-2) e del 50% in

un’attività adeguata dal 13 maggio 2011 e poste le seguenti ulteriori limitazioni

funzionali necessarie per l’integrazione professionale: “(…) limitazione nel

sollevare pesi ripetutamente di max 10 kg. Possibilità di alternare la posizione seduta a quella in piedi, limitazione degli spostamenti a piedi a 200 m, su terreni piani senza dover salire scale a piolo o ponteggi. (…)” (doc. AI 123/2)) ha attestato

uno stato di salute migliorato.

Nell’annotazione

2.

ottobre 2012 (doc: AI 144/1) il dr. __________ ha confermato il miglioramento

attestato dal dr. __________ rilevando:

"

(…)

Valutazione clinica e rapporto finale SMR

del 09.06.2009 definita IL 100% in ogni attività.

Veniva indicata rivalutazione clinica a distanza di 12

mesi.

Come descritto nell'annotazione SMR del 6.9.12 (Dr. __________)

si documenta perizia neurologica Dr. __________ e perizia psichiatrica.

Viene definita dal punto di vista neurologico un

rendimento ridotto del 50% in attività rispettosa dei limiti funzionali.

Nessuna IL giustificata dal punto di vista

psichiatrico.

Dalla perizia neurologica è possibile oggettivare un

miglioramento dello stato di salute con il confronto dell'obiettività SMR del

9.6.12

(n.d.r. recte: 9.6.09). IL 50% (rendimento ridotto) esigibile dal

13.05.2011

come descritto nel successivo rapporto SMR del 11.10.2011.

Miglioramento documentato da quanto clinicamente

oggettivato ed emerso dal confronto degli esami obiettivi. Anche il Dr. __________

perito neurologo nella perizia identificava una discrepanza tra sintomatologia

riferita e oggettività clinica.

(…)" (doc. AI 144/1)

Ancora

il dr. __________, visto il rapporto del 16 gennaio 2013 del dr. __________

(doc. AI 154/1-6), nell’annotazione 12 febbraio 2013 ha concluso che “(…) quanto descritto dal Dr. __________ risulta coerente con le IL definite

nel rapporto finale SMR del 11.10.2011. Non vengono documentate nuove diagnosi

e non vengono certificati periodi di IL. Resta quindi valido quanto già

definito nel rapporto finale SMR. (…)” (doc. AI 156/1).

2.8

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V

160.

consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il

solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di

ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare

un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici SMR, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore

tenuto conto delle risultanze peritali, giungendo ad una conclusione logica e

priva di contraddizioni che stabilisce, dopo un’incapacità lavorativa totale in

qualsiasi attività dal settembre 2005 (cfr. consid. 2.7 e doc. AI 86/1 e

87/1-2), una capacità lavorativa del 50% dal 13 maggio 2011 (data della visita

presso il dr. __________; cfr. doc. AI 118/1) in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti.

Quanto

all’evoluzione nel tempo, viste le risultanze della documentazione medica agli

atti, e meglio:

• la valutazione 19 novembre 2007 (doc. AI 28/1-2) nella quale il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, ha, in particolare, evidenziato

che “(…) se si dovesse valutare quindi l’esigibilità e la capacità lavorativa

in base soltanto ai reperti si potrebbe sicuramente dire che il paziente è

abile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa. Personalmente tuttavia non

penso che ciò corrisponda a verità. Dopo discussione con il medico dell’AI Dr. __________

auspico fortemente che il paziente venga peritato in ambito multidisciplinare

eventualmente in ambiente universitario anche con una breve degenza per una

perizia approfondita dalla quale dovrebbe emergere una diagnosi precisa, la terapia

e la esigibilità dal punto di vista lavorativo. (…)” (doc. AI 27/2);

• la

perizia 20 novembre 2008 del CEMED SA (doc. AI 55/1-16) nella quale il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, ha concluso che “(…) En résumé,

l’examen orthopédique ne permet pas de mettre en évidence une pathologie

explicative des douleurs. Initialement il a été posé le diagnostic de contusion

lombaire, une compostante neurologique a été soupçonnée, mais a été par la

suite infirmée, comme toutes autres donneés objectives. Le tableau est donc

celui d’un accident banal avec symtomatologie subséquente, qui contre toute

logique tend à augmenter avec le temps, symptomatologie par ailleurs résistante

au traitement, sans qu’une démonstration claire de facteurs objectives ait pu

être faite. Dans une logique semblable à celle de la __________, il peut être

affirmé que sur le plan orthopédique les plaintes ne sont pas en relation avec

une pathologie ostéo-articulaire avérée et démontrée. Il y a probablement

présence de facteurs extra médicaux et psychiques qui ont joué un rôle dans

l’évolution. Ceci ne peut être confirmé qu’au travers d’une expertise

psychiatrique, voire mieux, pluridisciplinare avec un rhumatologue. (…)” (doc. AI 55/14);

• il rapporto medico 9 giugno 2009 (doc. AI 74/1-5) nel quale i medici

SMR dr. __________ e dr. __________ hanno posto la seguente raccomandazione: “(…)

In accordo con quanto già descritto dal Dr. __________ nel suo rapporto medico

del 19.11.2007 l’assicurato presenta una completa incapacità lavorativa in ogni

attività per la sintomatologia riferita che risulta comunque di non chiara

interpretazione. Esistono successive contraddizioni tra quanto evidenziato

nella perizia del Dr. __________ il 20.11.2008, dove viene evidenziato un

Lasègue positivo a destra di 30°, che successivamente viene smentito dal Dr. __________

in data 23.03.2009. Risulta invece invariata la mobilizzazione delle anche che

rileva una flesso-estensione ad oggi di 100-0-10 gradi con importante sintomatologia

dolorosa già dall’inizio del movimento. Valutazione odierna invariata rispetto

alla valutazione __________ sempre in data 23.03.2009. La discopatia focale

L4-L5 non giustifica completamente la sintomatologia riferita dall’assicurato.

Inoltre, anche il leggero impingement acetabolare destro evidenziato nella RNM

del 03.01.2006 non è in grado di giustificare completamente quanto riferito

dall’assicurato. La diagnosi risulta ancora essere incerta. La prognosi

risulta quindi altrettanto incerta. L’origine del dolore, pur essendo

clinicamente difficile da giustificare, determina come conseguenza una sintomatologia

limitante fino a giustificare una completa incapacità lavorativa. Risulta

opportuna rivalutazione clinica a distanza di 12 mesi dalla data odierna così

da poter evidenziare l’evoluzione e le eventuali risorse lavorative esigibili.

(…)” (doc. AI 74/2, le sottolineature sono del redattore) e l’annotazione

15.

marzo 2010 nella quale il dr. __________ ha ribadito: “(…) Opportuna

rivalutazione clinica ad un anno di distanza per evidenziare risorse lavorative

esigibili e per meglio definire le diagnosi a giustificazione di una sintomatologia

di non chiara interpretazione. (…)” (doc. AI 85/1);

• la perizia del 29 luglio 2011 (doc. AI 118/1-9) nella quale il dr.

__________ ha concluso che “(…) il signor RI 1 presenta una sintomatologia

dolorosa lombare e sciatalgia, già ampiamente investigata ed imputata ad una

probabile sintomatologia dolorosa su verosimile neuropatia dei nervi clunei

destra e dolori persistenti lombo-sacrali irradianti all’arto inferiore destro

nel contesto di disturbi di tipo degenerativo della colonna lombare e

discopatia L4-L5. Già in passato si è messo l’accento sulla relativa esiguità

delle costatazioni oggettive, in rapporto all’importante sintomatologia, che

rendeva qualsiasi attività lavorativa impossibile e la discrepanza dei sintomi

rispetto agli esami eseguiti, per cui dei fattori extra medici e psichici

avrebbero giocato un ruolo determinante nell’evoluzione della presentazione. A

distanza di diversi anni da queste valutazioni la sintomatologia soggettiva non

si è per nulla modificata, si è anzi ulteriormente cronicizzata e consolidata,

con importante e manifesta ripercussione anche nella sfera dell’umore ed

esplicitazione di chiara deflessione della timia. Oggettivamente e neurologicamente

non si riscontrano ora particolari deficit evocatori di una radicolopatia o

deficit troncolari nervosi, si riscontra un’aspecifica limitazione della

mobilità della colonna lombare in presenza di dolori diffusi e sindrome miofasciale,

in presenza all’esame di risonanza magnetica unicamente una discopatia focale

L4-L5, con protusione a base larga del disco, ma senza contatti con le

strutture nervose. Quindi anche in questo momento l’entità delle lamentele

appare sproporzionata rispetto alle costatazioni oggettive somatiche. […] Sul

piano teorico le affezioni somatiche costatate non sono di natura tali da

impedire una ripresa lavorativa in condizioni adeguate, tenendo conto di

limitazioni quali un tempo di lavoro del 50% ripartito su tutta la giornata,

che possa permettergli di intervallare il lavoro con le dovute pause e di

eseguirlo con rendimento ridotto, limitazione nel sollevare pesi ripetutamente

di max 10 kg, possibilità di alternare la posizione seduta a quella in piedi,

limitazione degli spostamenti a piedi a 200 m, su terreni piani e senza salire su scale a pioli o ponteggi. La ripresa del lavoro nella precedente attività

sembra essere preclusa. (…)” (doc. AI 118/8-9 la sottolineatura è del

redattore);

• la perizia 7 ottobre 2011 (doc. AI 122/1-8) nella quale il dr. __________

e la dr.ssa __________ hanno concluso che “(…) la valutazione della

struttura mentale è compatibile con lo sviluppo di un disturbo somatoforme,

poiché l’assicurato presenta scarse capacità di mentalizzazione e quindi è

verosimile che manifesti un disagio attraverso il corpo. Discutendo i criteri

di Foerster si evince come non sussista una comorbidità psichiatrica né una

presa a carico in tal senso e sia conservata un’integrazione sociale discreta.

Rispetto al carattere cronico del disturbo somatoforme non è possibile

esprimersi in quanto è arduo datarne l’esordio. Si sottolinea come sia

l’assicurato che la moglie mostrino un certo disagio nei confronti della

valutazione psichiatrica e rifiutino la possibilità che l’assicurato venga

connotato come “malato di mente”. L’esame peritale ha tenuto particolarmente

conto dell’eventualità che queste rappresentazioni mentali abbiano determinato

una banalizzazione o negazione di un disagio psichico in realtà esistente,

fatto che però si esclude, per cui si ritiene la valutazione attendibile. Si

valuta pertanto che non sussistano limitazioni psichiche alla capacità

lavorativa. (…)” (doc. AI 122/8 la sottolineatura è del redattore);

questo

Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione del dr. __________ che – interpellato

espressamente, quale specialista redattore del rapporto medico SMR del 9 giugno

2009.

(cfr. doc. AI 74/1-5), in merito al miglioramento dello stato di salute

attestato dal dr. __________ nel rapporto finale dell’11 ottobre 2011 (cfr.

doc. AI 123/1-3 e 142/1) –, nell’annotazione 2 ottobre 2012 ha confermato il miglioramento dello stato di salute precisando che “(…) dalla perizia neurologica è possibile

oggettivare un miglioramento dello stato di salute con il confronto

dell’obiettività SMR del 9.6.12 (ndr. recte: 9 giugno 2009). IL 50%

(rendimento ridotto) esigibile dal 13.05.2011 come descritto nel successivo

rapporto SMR del 11.10.2011. Miglioramento documentato da quanto

clinicamente oggettivato ed emerso dal confronto degli esami obiettivi.

Anche il Dr. __________ perito neurologo nella perizia identificava una discrepanza

tra sintomatologia riferita e oggettività clinica. (…)” (doc. AI 144/1 la

sottolineatura è del redattore).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo ai certificati

medici con i quali il dr. __________, FMH in neurochirurgia, l’8 novembre 2012 ha preavvisato una RM (cfr. doc. AI 148/1), il 13 novembre 2012 – dopo aver evidenziato

che “(…) una RM effettuata il 19.11.12 riconferma la discopatia in L4/5 con

una notevole disidratazione e protusione a base larga leggermente più

pronunciata a dx per cui nell’ambito di un’eventuale bulging discale

un’irritazione radicolare è possibile. Tuttavia nella RM una compressione radicolare

non è evidente. Presenza di un’artrosi importante delle faccette articolari.

(…)” (doc. AI 149/1) – ha proposto un’infiltrazione della faccetta L4/5 (cfr. doc. AI

149/1) e il 3 dicembre 2012 (senza tuttavia confrontarsi con la perizia del dr.

__________) ha concluso che “(…) in considerazione di quanto sopra ritengo

che molto probabilmente un intervento di fissazione protettiva del segmento

L4/5 vada preso in considerazione. Date le circostanze ritengo che il paziente

presenti un’inabilità lavorativa nella misura del 60-70% e questo probabilmente

in maniera definitiva in quanto anche dopo un intervento di fissazione

protettiva molto probabilmente ci sarà una riduzione dei dolori ma la capacità

lavorativa rimarrà invariata. (…)” (doc. AI 151/1).

Inoltre,

così richiesto (cfr. doc. AI 153/1), il dr. __________ ha trasmesso il rapporto

sulla revisione delle prestazioni del 16 gennaio 2013 (cfr. doc. AI 154/1-6) e

al riguardo il dr. Posa, nell’annotazione del 12 febbraio 2013, ha osservato che “(…) quanto descritto dal Dr. __________ risulta coerente con le IL

definite nel rapporto finale SMR del 11.10.2011. Non vengono documentate nuove

diagnosi e non vengono certificati periodi di IL. Resta quindi valido quanto

già definito nel rapporto finale SMR. (…)” (doc. AI 156/1).

Del

resto, invitato espressamente a formulare osservazioni scritte sulle annotazioni

del 2 ottobre 2012 e del 12 febbraio 2013 (V), l’assicurato è rimasto silente

(cfr. consid. 1.5).

Il

ricorrente non ha nemmeno prodotto l’ulteriore documentazione medica preannunciata

con il ricorso: “(…) Abbiamo l’intenzione di voler far eseguire una perizia

medica specialistica, in quanto ci sembra che la decisione presa dall’AI non

sia sostenibile. (…)” (I). Alla luce del tempo trascorso nel frattempo e

considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici

preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, si deve

concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti

medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010,

con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del

10.

dicembre 2009).

In

conclusione – ricordato che contestualmente alle decisioni con cui ha riconosciuto

il diritto ad una rendita intera l’Ufficio AI aveva già ritenuto necessario procedere

ad una revisione entro un anno vista la sintomatologia di non chiara interpretazione

(cfr. consid. 1.1 e il rapporto medico 9 giugno 2009 con le annotazioni 15

marzo 2010 dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ sopra riprodotti),

considerato che nemmeno può essere ritenuto peggiorato (come sostenuto con il

ricorso) lo stato di salute dato che il dr. __________ ha attestato una

capacità lavorativa residua del 60/70% allorquando in precedenza l’amministrazione

aveva ritenuto un inabilità totale del 100% e ribadite le considerazioni che si

impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti);

la differente valutazione del dr. __________ in punto alla CL residua è

peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia; cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, U 202/01 del

7.

dicembre 2001 e consid. 2.8) –, rispecchiando tanto le perizie del dr. __________

e del CPAS quanto le valutazioni dei medici SMR tutti i criteri di affidabilità

e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo

provato un peggioramento dopo il 13 maggio 2011 (data della visita del dr. __________)

e prima del 18 febbraio 2013, a ragione l’Ufficio AI ha confermato un miglioramento

dello stato di salute con capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti dal 13 maggio 2011.

2.10

Quanto

alla valutazione economica, rimasta incontestata, il TCA si limita a rilevare

quanto segue.

Nel

2011.

– partendo da un reddito annuo per il 2006 di fr. 54'600.-- indicati

dall’ultimo datore di lavoro (doc. AI 5/1-3, in particolare il punto 7, fr. 4'200.-- per 13 mensilità) e aggiornati al 2011 (aumentati del 1.6% per il 2007, del

2% per il 2008, del 2.1% per il 2009, dello 0.8% per il 2010 e dell’1% per il

2011; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totali

in La Vie économique 6-2012 pag. 95 e 10-2013 pag. 91) – si ottiene un

reddito da valido di fr. 58'815.82.

Nel

2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,

livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico

da invalido pari a fr. 61'924.62 (fr. 4'901.-- [ultimo dato

disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su 41.7 ore [cfr.

tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2013, pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a]).

Ritenuta

una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata la

riduzione del 5% – riduzione, questa, indicata

nel progetto di decisione del 12 ottobre 2012 per le limitazioni espresse in

sede medica nello svolgimento delle attività (cfr. doc. 145/1-4); il TCA può

fare propria questa valutazione ancorché vada stigmatizzato il fatto che agli

atti non figuri la relativa valutazione del consulente in integrazione – il reddito

da invalido ammonta a fr. 29'414.19 (fr. 61'924.62

x 50% ridotti del 5% = fr. 29'414.19).

Ritenuti

un reddito da valido di fr. 58'815.82 e da invalido di fr. 29'414.19, si ottiene un grado d’invalidità del 50% ([58'815.82 - 29'414.19] x 100 : 58'815.82 = 49.98% arrotondato al 50% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che da diritto ad una

mezza rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

2.11

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede – in particolare, il

miglioramento dello stato di salute dal maggio 2011 e il grado d’invalidità del

50% (cfr. consid. 2.9 e 2.10) –, il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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