32.2013.61
Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultanze mediche e considerata la valutazione economica va confermata l'assegnazione retroattiva di una rendita intera dal 1. giugno 2010 al 30 giugno 2011 ed
22 novembre 2013Italiano59 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2013.61
Data decisione, Autorità:
22.11.2013, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultanze mediche e considerata la valutazione economica va confermata l'assegnazione retroattiva di una rendita intera dal 1. giugno 2010 al 30 giugno 2011 ed a una mezza rendita dal 1. gennaio 2012
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CASALINGHE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
art. 28a OAI
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.61
FS/sc
Lugano
22 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 19 febbraio 2013 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1962, da ultimo attiva quale autista/trasporto utenti presso la __________
(doc. AI 18/1-6), nel mese di marzo 1993 – dopo che una precedente
richiesta del giugno 1992 era stata respinta con decisione del 13 ottobre 1992 in quanto non ancora trascorso l’anno di carenza (cfr. doc. AI 1/1-6 e 3/1-2) – ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti domandando di essere posta al beneficio
di una rendita (doc. AI 4/1-6).
Con
decisione 28 luglio 1993 – considerata l’assicurata casalinga a tempo pieno e viste le
risultanze degli accertamenti medici e dell’inchiesta domestica (doc. AI 6/1-2
e 7/1-6) – l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado
d’invalidità non pensionabile (doc. AI 9/1).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel
mese di maggio 2010 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 10/1-8).
Con
decisioni 19 febbraio 2013, oggetto della presente vertenza e preavvisate il 9
luglio 2012 (cfr. il progetto d’assegna-zione rendita del 9 luglio 2012 che ha
annullato e sostituito il precedente progetto del 21 novembre 2011; doc. AI
64/1-7 e doc. AI 42/1-5) – viste le perizie 11 marzo 2011 e 13 aprile 2012 del Centro peritale
per le assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 33/1-6 e 55/1-6), le inchieste
domestiche del 28 luglio 2011 e del 30 maggio 2012 (doc. AI 38/1-7 e 57/1-6),
le conclusioni del consulente in integrazione con tabelle e valutazioni
elaborate il 9 agosto 2011 e il 6 luglio 2012 (doc. AI 39/1-3, 40/1 e 63/1-3) e
Fatti
i rapporti finali 29 marzo 2011 e 20 aprile 2012 con le annotazioni 28 novembre
2011, 16 marzo 2012, 22 e 28 giugno 2012 (doc. AI 34/1-3, 41/1, 51/1, 56/1-4,
59/1 e 61/1) dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ –, l’Ufficio AI
ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera temporanea dal 1. giugno 2010
(con versamento della prestazione dal 1. novembre 2010 trattandosi di una
domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 30 giugno 2011 (tre mesi dopo il
miglioramento del 2 marzo 2011 ex art. 88a cpv. 1 OAI) ed a una mezza rendita
dal 1. gennaio 2012 (dopo il peggioramento duraturo intervenuto in quel mese;
cfr. doc. AI 82/1-3, 83/1-3 e motivazioni sub doc. AI 80/1-7).
1.3. Con
il ricorso qui in oggetto l’assicurata, per il tramite della RA 1, ha
contestato la valutazione medica e quella economica (in particolare il reddito
da valido calcolato in base ai dati statistici e non in base al guadagno
conseguito negli ultimi anni di lavoro presso l’__________) chiedendo, in via
principale di annullare le decisioni impugnate con riconoscimento del diritto
ad una rendita intera ininterrottamente dal 1. novembre 2010 e, in via
subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, esperito un
accertamento medico peritale complementare e rettificato il reddito da valido,
renda un nuovo provvedimento.
1.4. Con
la risposta di causa – confermate la valutazione medica e quella economica con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’Ufficio AI ha chiesto
di respingere il ricorso (IV).
1.5. L’insorgente,
con scritto del 22 aprile 2013 – presa posizione in merito alla risposta
di causa con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha comunicato
al TCA di non aver ulteriori mezzi di prova confermandosi nelle proprie conclusioni
ricorsuali (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad
una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° novembre 2010 al 30 giugno
2011 ed a una mezza rendita dal 1° gennaio 2012.
L’insorgente
chiede l’annullamento delle decisioni impugnate e, in via principale il
riconoscimento del diritto ad una rendita intera ininterrottamente dal 1° novembre
2010, subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione affinché (previo
accertamento medico peritale complementare e rettifica del reddito da valido)
renda un nuovo provvedimento.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai
fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno
alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o
meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto
domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa
non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare
se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137).
L’art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con
riferimenti).
Giusta
l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita),
se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità
e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
2.6. Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC
1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.7. Nel
caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007)
secondo cui:
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività
lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte
dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in
vigore sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg..
Questa
giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334 e
133 V 504 e nella STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007.
2.8. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se
l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell’assicu-rato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno
al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio
di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195;
in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundes-gericht zum
Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio
2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid.
4.1.).
Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato.
Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività
esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288;
Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).
2.9. Deve
innanzitutto essere premesso che al fine di stabilire il grado d’invalidità,
nella fattispecie in esame l’Ufficio AI, applicando il metodo misto e sulla
base dei dati forniti dalla ricorrente, ha valutato al 60% la parte dedicata
all’attività salariata e al 40% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Tale
suddivisione deve essere confermata, la relativa conclusione essendo stata
presa sulla base delle dichiarazioni rese dall’assicurata in sede d’inchiesta domiciliare
del 28 luglio 2011 e del 30 maggio 2012 (doc. AI 38/1-6 e 57/1-6) che confermano
i dati forniti dal datore di lavoro nel formulario 12 luglio 2010 (doc. AI
18/1-6, in particolare il punto 2.9). Del resto la stessa non viene contestata
dalla ricorrente.
2.10. L’Ufficio
AI, sulla base dell’annotazione 26 gennaio 2011 nella quale il dr. __________,
medico SMR – visti il certificato medico iniziale del 14 agosto 2008 del dr. __________
(doc. 1/3-4 dell’incarto cassa malati), il certificato medico 11 febbraio 2010
del dr. __________ (doc. AI 11/1) e la perizia psichiatrica fiduciaria 8 aprile
2010 del dr. __________ (doc. 6/1-5 dell’incarto cassa malati) –, ha indicato
di “(…) chiedere valutazione specialistica psichiatrica finalizzata a: • descrizione dello stato di salute attuale,
della sua evoluzione dall’esordio della patologia ad oggi, delle prospettive
prognostiche e degli interventi ipotizzabili finalizzati al miglioramento del
quadro valetudinario •
descrizione delle risorse presenti e degli eventuali limiti funzionali
nell’attività consueta, in altre eventualmente esigibili e anche nelle attività
proprie dell’economia domestica (…)” (doc. AI
28/1), ha ordinato un accertamento medico presso il CPAS (doc. AI 29/1-2).
Dalla
perizia del CPAS dell’11 marzo 2011 (doc. AI 33/1-6) risulta che il dr. __________
e il dr. __________, entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia nonché
direttore rispettivamente capo clinica del CPAS, poste le diagnosi, con ripercussioni
sulla capacità di lavoro, di “(…) Episodio depressivo di media gravità
(ICD10:F32.1) (…)” (doc. AI 33/5), hanno espresso le seguenti valutazioni:
"
(…)
Siamo confrontati con una donna di 49 anni, senza
antecedenti psichiatrici né alcuna familiarità per disturbi di questa natura
che, dopo essere stata licenziata il mese di maggio 2009, ha manifestato un crollo depressivo e, su indicazione del medico curante, ha iniziato le cure
specialistiche presso lo psichiatra Dr. __________ nel mese di settembre del
2009. Da allora beneficia di colloqui di sostegno ogni 3-4 settimane e di una
terapia psicofarmacologica a base di Citalopram, Zolpidem e Lorazepam.
L'assicurata nel 2005 ha dovuto confrontarsi ad un tragico evento concernente il figlio minore che, all'età di 15
anni, sottoposto ad un intervento cardiochirurgico per un vizio valvolare, ha
avuto nel periodo post operatorio un'emorragia cerebrale con importanti
reliquati. Ha infatti trascorso 15 mesi presso la Clinica di riabilitazione __________
a __________ uscendo dal coma ma non recuperando un'autosufficienza tale da
permettergli di poter fare a meno dell'aiuto di terze persone ad esempio per
vestirsi e lavarsi.
L'assicurata ha fronteggiato questa delicata situazione
grazie al sostegno del medico curante e ad una prescrizione ansiolitica
riuscendo a mantenere il proprio lavoro nella misura del 100% fino al momento
del licenziamento avvenuto il mese di maggio 2009.
Mediante la nostra perizia psichiatrica siamo tenuti a
valutare le condizioni psichiche attuali dell'assicurata, la loro evoluzione,
la presenza di eventuali limiti funzionali e la capacità lavorativa residua.
Quanto da noi oggettivato durante l'incontro con
l'assicurata è attualmente riconducibile ad uno stato depressivo di media
gravità.
L'esame psichico ci ha confrontati ad una donna
piuttosto trascurata nell'aspetto, in sovrappeso, vigile ed orientata.
Collaborante ma chiaramente in difficoltà nel confrontarsi e nel descrivere le
proprie emozioni ed i propri stati d'animo (alessitimia).
li suo volto esprime tristezza, rassegnazione, ansia e
preoccupazione; l'atteggiamento è rassegnato.
L'eloquio deve essere stimolato ed è sostenuto da toni
della voce scarsamente modulati in presenza di una mimica e di una gestica ridotte.
Non abbiamo oggettivato grossolani deficit della sfera
cognitiva. L'assicurata è stata in grado di mantenere il filo del discorso in
presenza di nessi associativi saldi.
Il pensiero risulta semplice e concreto; è corretto
nella forma e nel contenuto; sono presenti sentimenti di impotenza e
rassegnazione.
Si rileva una deflessione timica in assenza di franche
ideazioni suicidali ma in presenza di uno slancio vitale ridotto.
Da parte sua l'assicurata ha riferito la presenza di
sentimenti di tristezza, di una tendenza all'isolamento, di un'incapacità a
provare piacere in qualsiasi attività essa svolga, della mancanza di speranza.
Ha inoltre lamentato disturbi del sonno, diminuzione
dell'appetito, della memoria e della concentrazione.
Ha descritto la relazione con il coniuge come
soddisfacente pur in assenza di desiderio sessuale.
Ha lamentato l'incapacità di proiettarsi positivamente
nel futuro pur negando la presenza di un'ideazione suicidale.
La descrizione della giornata evidenzia come
l'assicurata la trascorra in gran parte occupandosi del figlio: lo lava, lo
veste, lo accompagna 3 volte alla settimana (mattina e pomeriggio) alle attività
fisio ed ergoterapiche.
Per quanto concerne le faccende domestiche e la
preparazione dei pasti può contare sull'aiuto del marito.
Il pomeriggio quotidianamente riposa almeno un'ora e, a
parte le uscite per accompagnare il figlio alle diverse attività terapeutiche,
rimane in casa e non frequenta più le amicizie di un tempo.
Come detto, nell'ambito di un crollo depressivo,
l'assicurata è seguita dal mese di settembre 2009 dallo psichiatra Dr. __________.
Egli, in riferimento al grave quadro psicopatologico, ha certificato
un'inabilità lavorativa del 100%.
Tuttavia, a nostro avviso, la regolarità e
l'adeguatezza delle cure specialistiche che prevedono incontri ogni 3-4
settimane ed una terapia psicofarmacologica a base di Citalopram, Zolpidem e
Lorazepam al bisogno, ha consentito un miglioramento parziale del quadro
clinico ed un conseguente parziale recupero, da un punto di vista medico teorico,
della capacità lavorativa.
A partire dal momento della nostra perizia quindi
l'assicurata è da considerare abile al lavoro nella misura del 50% (4 ore al
giorno) ma, vista la persistenza del disagio psichico descritto, dovrebbe poter
beneficiare di un aiuto al collocamento. Un rapido reinserimento nel mondo del
lavoro avrebbe un significato terapeutico ostacolando il processo di
cronicizzazione già in atto. Per quanto concerne i periodi di inabilità
precedenti la nostra valutazione, sono da considerare validi quelli certificati
dallo psichiatra Dr. __________ ossia l'assicurata è da ritenere inabile al
lavoro in misura completa a partire dal mese di giugno 2009.
I limiti funzionali presenti sono legati allo stato
depressivo di media gravità e riconducibili ad una riduzione delle risorse
energetiche, oltretutto velocemente esauribili, ad una difficoltà nelle
relazioni interpersonali, alla tendenza all'isolamento, alla diminuzione della
capacità di mantenere attenzione e concentrazione, alla diminuzione della
spinta volitiva, ai disturbi del sonno, agli stati d'ansia, all'incapacità di
proiettarsi positivamente nel futuro ed ai sentimenti di rassegnazione
presenti.
A causa dello stato depressivo di media gravità
presente e delle sue ripercussioni sul funzionamento globale e quindi anche
lavorativo dell'assicurata, la medesima deve essere considerata inabile al
lavoro anche come casalinga ma, potendosi occupare delle diverse mansioni
secondo i ritmi a lei più consoni, verosimilmente l'inabilità risulta minore e
quantificabile nella misura del 30% (sempre a partire dal momento della nostra
perizia). A questo proposito ricordiamo che nelle diverse attività domestiche
l'assicurata è aiutata dal coniuge in quanto gran parte del tempo lo deve
investire nell'accudimento del figlio rimasto gravemente disabile dopo
l'intervento cardiochirurgico subito e l'emorragia cerebrale avuta nel periodo
post operatorio.
(…)" (doc. AI 33/5-6)
Il
dr. __________ – invitato a precisare il grado d’incapacità lavorativa quale casalinga
dal giugno 2009 al marzo 2011 e l’inizio esatto dell’incapacità lavorativa del
50% attestata dal CPAS –, nell’annotazione 28 novembre 2011 ha concluso che “(…) 1. Sentito in proposito anche il parere del dottor __________ psichiatra
SMR, considerando che nel rapporto peritale relativo alla valutazione del
02.03.11 i limiti funzionali sono riconducibili tra le altre cause anche ad una
riduzione delle risorse energetiche e alla diminuzione della spinta volitiva,
l’A. deve essere considerata inabile al lavoro anche come casalinga, ma potendosi
occupare delle diverse mansioni secondo i ritmi a lei più consoni, verosimilmente
l’inabilità risulta minore. Valendo le stesse considerazioni anche per il
periodo che va dal giugno 2009 al 01.03.11, l’IL come casalinga in questo caso
è stimabile nella misura del 50%. 2. L’IL del 50% in tutte le attività lucrative
è da far risalire al 02.03.2011 (giorno della visita peritale). (…)” (doc.
AI 41/1).
L’Ufficio
AI – viste le osservazioni del 13 gennaio 2012 con l’allegata documentazione
medica con le quali l’assicurata, già allora rappresentata dalla RA 1, aveva
preso posizione in merito al progetto d’assegnazione di rendita del 21 novembre
2011 (doc. AI 42/1-5 e 47/1-2, 47/3-7 e 47/8) e sulla base dell’annotazione 16
marzo 2012 nella quale il medico SMR dr. __________ ha osservato che “(…) la
perizia del dr. __________ risale al 2010 ed era già stata presa in considerazione
al momento della perizia CPAS del marzo 2011. La lettera del dr. __________ è
invece stata redatta in gennaio 2012, indica uno stato grave con un’IL totale
in questa A.ta la quale tuttavia sarebbe in grado di occuparsi del figlio handicappato.
Poiché è trascorso un anno dalla valutazione peritale CPAS, è necessaria una
nuova valutazione di decorso presso lo stesso perito, dr. __________, che aveva
osservato direttamente l’A.ta il 2 marzo 2011. Il perito dovrà indicare ora
d’inizio e termine della consultazione e chinarsi in particolare sulla
funzionalità in ambito casalingo, e sulla cura del figlio disabile, sulla base
dell’inchiesta a domicilio esperita il 28 luglio 2011. L’A.ta è da considerare
infatti come salariata al 60% e casalinga al 40%. Alla luce dell’attività
precedentemente svolta come autista, esiste tuttora idoneità alla guida? (…)”
(doc. AI 51/1) –, con comunicazione del 22 marzo 2012 (doc. AI 52/1-2), ha ordinato
un nuovo accertamento medico presso il CPAS.
Nella
perizia del CPAS del 13 aprile 2012 (doc. AI 55/1-6) il dr. __________ e il dr.
__________, poste le diagnosi, con ripercussioni sulla capacità di lavoro, di “(…)
Episodio depressivo di media gravità (ICD10:F32.1) Sindrome ansioso generalizzata
(ICD10:F41.1) (…)” (doc. AI 55/4), hanno concluso:
"
(…)
Siamo confrontati con una donna di 50 anni, in cura dal
2009 presso lo psichiatra Dr. __________ a causa di una sindrome depressiva manifestatasi
dopo il licenziamento avvenuto lo stesso anno, dal 2005 confrontata con un
figlio gravemente disabile, da noi già peritata il mese di marzo 2011 (diagnosi
di episodio depressivo di media gravità; IL del 50% come salariata e del 30%
come casalinga), che presenta un peggioramento del quadro clinico, come certificato
dallo psichiatra curante, a partire dai mese di gennaio 2012).
Mediante la nostra rivalutazione psichiatrica siamo
tenuti a considerare l'evoluzione delle condizioni psichiche dell'assicurata,
stabilire la presenza di eventuali limiti funzionali, risorse residue e
capacità lavorativa.
Dobbiamo inoltre esprimere il nostro parere in merito
all'idoneità alla guida da parte dell'assicurata nell'attività precedentemente
svolta di autista.
Quanto da noi oggettivato durante l'incontro con
l'assicurata conferma il peggioramento del quadro clinico come certificato dallo
psichiatra curante Dr. __________ e, in particolare, assistiamo ad un
aggravamento della sintomatologia ansiosa ora riconducibile ad una franca
sindrome ansiosa generalizzata associata ad un persistente stato depressivo di
media gravità.
L'esame psichico ci confronta con una donna
sufficientemente curata nell'aspetto, che presenta un'età biologica superiore a
quella anagrafica, vigile, orientata e collaborante anche se in ansia e a
disagio.
Il suo volto esprime rassegnazione, tristezza, ansia e
preoccupazione. L'atteggiamento è rassegnato.
L'eloquio deve essere stimolato ed è sostenuto da toni
della voce scarsamente modulati in presenza di una mimica e una gestica ridotte
ed improntate a tristezza, rassegnazione ed ansia.
L'assicurata è in grado di esprimersi in modo coerente
e sufficientemente articolato. Durante il colloquio evidenziamo deficit della
memoria.
L'assicurata è tuttavia in grado di mantenere il filo
del discorso e i nessi associativi risultano saldi.
Il pensiero è corretto nella forma e nel contenuto.
Sono presenti sentimenti di autosvalutazione,
inadeguatezza, rassegnazione, impotenza, vergogna ed inutilità. Non vengono
riferiti disturbi della percezione.
È presente una marcata deflessione timica associata ad
un'ideazione suicidale passiva, senza progettualità (implicitamente
riconosciuta ma verbalmente negata dall'assicurata che non può permettersi di
pensare alla morte dovendosi occupare del figlio disabile).
L'istinto vitale è conservato, lo slancio vitale è
ridotto.
Da parte sua l'assicurata riferisce preoccupazione per
il futuro del figlio e per le sue condizioni di salute che potrebbero
peggiorare.
È sempre in stato d'allerta in relazione al figlio
malato e in generale alla quotidianità. A questo proposito riferisce la
presenza di sudorazione profusa, palpitazioni e fame d'aria.
Non si riconosce più; non è più in grado di affrontare
gli eventi stressanti giornalieri che suscitano in lei uno stato d'allerta
permanente.
La motivazione è diminuita.
Necessita dell'aiuto del marito e della figlia nelle
faccende domestiche e nell'accudimento del figlio.
Lamenta disturbi del sonno, diminuzione dell'appetito,
della memoria, della concentrazione e del desiderio sessuale.
Non riesce ad immaginarsi un futuro; vive alla giornata
ed è preoccupata per quello del figlio. Vive per lui e non si permette di
pensare alla morte né di desiderarla.
La descrizione della giornata evidenzia come
l'assicurata necessiti dell'aiuto del coniuge e della figlia per occuparsi del
figlio disabile, delle faccende domestiche, della preparazione dei pasti e
della spesa.
La sua vita è incentrata attorno al figlio malato e non
prevede svaghi o attività ricreative che rappresenterebbero, a questo punto,
una valvola di sfogo indispensabile.
L'assicurata riferisce di prendersi cura della propria
persona a fatica, di non avere più amici né una vita sociale, di occuparsi,
assieme al coniuge e alla figlia, del figlio accompagnandolo tre volte alla
settimana alle sedute di ergo e fisioterapia.
Il pomeriggio riposa quotidianamente per circa due ore.
Cena verso le 18.30 e si corica verso le 22.00-23.00.
Come precedentemente riferito, nonostante l'adeguatezza
delle cure, il quadro clinico ha purtroppo avuto un'evoluzione negativa ed in
particolare vi è stato un aggravamento della sintomatologia ansiosa in parte
anche dello stato depressivo.
A questo proposito ci permettiamo di suggerire una
presa in carico più intensiva con incontri più frequenti ed eventualmente anche
un potenziamento della terapia psicofarmacologica.
Viste le precarie condizioni psichiche dell'assicurata
essa non è più da considerare idonea alla guida per quanto concerne l'attività
precedentemente svolta di autista.
Quanto finora descritto, discusso ed argomentato ci
porta a considerare l'assicurata inabile al lavoro come salariata nella misura
del 75% a partire dal mese di gennaio 2012 (inteso come diminuzione dell'orario
di lavoro nell'arco di un'intera giornata) e del 50% come casalinga (abile per
mezza giornata a rendimento pieno).
Tali inabilità persistono tuttora. Per quanto concerne
i periodi precedenti d'inabilità si faccia riferimento alla nostra precedente
perizia.
Il caso sarà di rivalutare a distanza di 18-24 mesi
nella speranza che la continuazione delle cure porti ad una miglioramento del
quadro clinico e quindi ad un aumento della CL.
Visto il peggioramento del quadro psicopatologico, per
quanto concerne l'inabilità come casalinga, sarebbe eventualmente da prendere
in considerazione una nuova inchiesta domiciliare.
I limiti funzionali presenti sono dettati dallo stato
depressivo e dalla sindrome ansiosa generalizzata e riconducibili ad una
diminuzione delle risorse energetiche, alla difficoltà nelle relazioni
interpersonali, all'ingravescente isolamento sociale, alla diminuzione di
memoria e concentrazione, alla marcata sintomatologia ansiosa con stato d'allerta
permanente, alle difficoltà nell'affrontare la quotidianità, ai disturbi del
sonno, alla facile affaticabilità, alla diminuzione della motivazione, ai
sentimenti di autosvalutazione, inadeguatezza, rassegnazione, impotenza,
vergogna ed inutilità, alla diminuzione dello slancio vitale, all'incapacità di
provare piacere nell'attività che normalmente ne procurano e, in generale, alla
marcata diminuzione della spinta volitiva.
(…)" (doc. AI 55/5-6)
L’Ufficio
AI – viste le valutazioni mediche su enunciate (confermate dai medici
SMR dr. __________ e dr. __________ nei rapporti finali del 29 marzo 2011 e del
20 aprile 2012 (doc. AI 34/1-3 e 56/1-4), considerata l’inchiesta domestica del
30 maggio 2012 (doc. AI 57/1-6) e ritenute le annotazioni 22 e 28 giugno 2012
del dr. __________ (doc. AI 59/1 e 61/1) nonché le conclusioni del consulente
in integrazione con tabelle e valutazioni elaborate il 6 luglio 2012 (doc. AI
63/1-3) –, con le decisioni qui impugnate ha riconosciuto all’assicurata una
rendita intera temporanea dal 1. giugno 2010 al 30 giugno 2011 ed a una mezza
rendita dal 1. gennaio 2012 (doc. AI 82/1-3, 83/1-3 e motivazioni sub doc. AI
80/1-7; cfr. consid. 1.2).
2.11. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il
solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di
ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto
deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999.124).
2.12. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in
dubbio né le conclusioni a cui sono giunti i medici SMR né, tanto meno, le valutazioni
peritali effettuate dal CPAS, da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Questo
Tribunale non intravede pertanto ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni a cui sono giunti i medici SMR dr. __________ e dr. __________ che – valutata
compiutamente tutta la documentazione agli atti e sulla base delle annotazioni
28 novembre 2011, 22 e 28 giugno 2012 (doc. AI 41/1, 59/1 e 61/1) –, nei rapporti
finali del 29 marzo 2011 e del 20 aprile 2012 (doc. AI 34/1-3 e 56/1-3), hanno
concluso per un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 100% dal giugno
2009, del 50% dal 2 marzo 2011 e, dal gennaio 2012, del 100% nell’attività
abituale e del 75% in un’attività adeguata.
Le
valutazioni dei periti del CPAS e dei medici SMR non sono state del resto validamente
smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
In
particolare, il certificato medico 10 gennaio 2012 del dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia (doc. AI 47/8), è stato considerato dai medici SMR
che hanno predisposto la seconda perizia a cura del CPAS (cfr. doc. AI 51/1 e
55/1-6). Lo specialista curante non si è poi confrontato con le perizie del
CPAS e nemmeno in sede ricorsuale l’assicurata ha prodotto la benché minima documentazione
medica.
Va
qui rilevato che nella perizia dell’11 marzo 2011 i periti del CPAS hanno, tra
l’altro, evidenziato che “(…) nell’ambito di un crollo depressivo,
l’assicurata è seguita dal mese di settembre 2009 dallo psichiatra curante Dr. __________.
Egli, in riferimento al grave quadro psicopatologico, ha certificato
un’inabilità lavorativa del 100%. Tuttavia, a nostro avviso, la regolarità e
l’adeguatezza delle cure specialistiche che prevedono incontri ogni 3-4
settimane ed una terapia psicofarmacologica a base di Citalopram, Zolpiden e
Lorazepam al bisogno, ha consentito un miglioramento parziale del quadro
clinico ed un conseguente parziale recupero, da un punto di vista medico
teorico, della capacità lavorativa. A partire dal momento della nostra
perizia quindi l’assicurata è da considerare abile al lavoro nella misura del
50% (4 ore al giorno) ma, vista la persistenza del disagio psichico descritto,
dovrebbe poter beneficiare di un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 33/6,
la sottolineatura è del redattore). Gli stessi periti, nella perizia del 13
aprile 2012 hanno poi osservato che “(…) nonostante l’adeguatezza delle
cure, il quadro clinico ha purtroppo avuto un’evoluzione negativa ed in
particolare vi è stato un aggravamento della sintomatologia ansiosa in parte anche
dello stato depressivo. A questo proposito ci permettiamo di suggerire una
presa in carico più intensiva con incontri più frequenti ed eventualmente anche
un potenziamento della terapia psicofarmacologica. Viste le precarie condizioni
psichiche dell’assicurata essa non è più da considerare idonea alla guida per
quanto concerne l’attività precedentemente svolta di autista. Quanto finora
descritto, discusso ed argomentato ci porta a considerare l’assicurata inabile
al lavoro come salariata nella misura del 75% a partire dal mese di gennaio
2012 (inteso come diminuzione dell’orario di lavoro nell’arco di una
giornata intera) (…)” (doc. AI 55/6, le sottolineature sono del redattore).
Quanto
alla valutazione del dr. __________ nella perizia psichiatrica fiduciaria
dell’8 aprile 2010 all’intenzione della cassa malati (doc. 6/1-5 dell’incarto
cassa malati = doc. AI 47/3-7), la stessa è stata considerata dai periti del
CPAS nella perizia dell’11 marzo 2011 (doc. AI 33/1-6 e 51/1).
In
conclusione – ribadite le considerazioni che si impongono sulle certificazioni
rese dai medici di fiducia (anche se specialisti), la differente valutazione
del dr. __________ (il quale, lo si ribadisce, non si è comunque minimamente
confrontato con le perizie del CPAS) in punto alla residua esigibilità lavorativa
è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di
trattamento piuttosto che di perizia; cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, U
202/01 del 7 dicembre 2001 e consid. 2.11) –, rispecchiando le
succitate perizie del CPAS tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11) e non essendo provato un peggioramento
dopo il mese di aprile 2012 e prima del 19 febbraio 2013, questo Tribunale deve
confermare le conclusioni dei medici SMR in merito all’evoluzione nel tempo
della capacità lavorativa, sia nella sua attività abituale che in un’attività
adeguata, sopra esposte.
In
questo senso, la domanda subordinata di rinvio degli atti all’Ufficio AI
affinché proceda ad “(…) un accertamento peritale complementare, accertante
l’effettivo stato di salute dell’as-sicurata (…)” (doc. AI 86/11) va
respinta. In effetti, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwal-tungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223
consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Va
inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
concreto la ricorrente, lo si ribadisce, non ha prodotto alcuna documentazione
medica che non sia già stata vagliata dai medici del SMR.
D’altra
parte, per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata
quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire due inchieste domiciliari, la
prima il 28 luglio 2011 (doc. AI 38/1-7) e la seconda il 30 maggio 2012 (doc.
AI 57/1-6).
Sulla
base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, le assistenti
sociali hanno stabilito una limitazione complessiva del 25% nell’inchiesta del
28 luglio 2011 (doc. AI 38/6) e del 52% in quella del 30 maggio 2012 (doc. AI
57/6).
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, le responsabili hanno tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assi-curata in merito alle limitazioni ad eseguire
talune mansioni.
Considerato
che l’insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che –
in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4), alle valutazioni delle assistenti sociali va prestata piena adesione,
ritenuto in particolare come esse abbiano compiutamente valutato le difficoltà
e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso
appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 consid. 2).
Va
inoltre rilevato che nelle inchieste economiche in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I
126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della
ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della
collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei
familiari. In virtù dell’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che
scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53,
114 V 285 consid. 3), anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze
del TFA I 407/92 e I 35/00). In particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha
rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può
svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno
temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella
misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella
causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate
in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di
impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
In
concreto, sentito il dr. __________ psichiatra SMR, il dr. __________ ha attestato
una capacità lavorativa del 50% quale casalinga dal giugno 2009 al 1. marzo
2011 (cfr. doc. AI 41/1). Da parte loro i periti del CPAS, nella perizia dell’11
marzo 2011 (senza tuttavia considerare l’aiuto dei famigliari) hanno concluso
per un’incapacità lavorativa quale casalinga del 30% dal 2 marzo 2011 (doc. AI
33/6) e in quella del 13 aprile 2012 del 50% dal gennaio 2012 (doc. AI 55/6).
In
questo senso, ribadito che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e
che le assistenti sociali hanno potuto considerare anche l’aiuto dei famigliari
nei lavori che l’assicu-rata non può svolgere personalmente nell’economia domestica,
le valutazioni delle inchieste 28 luglio 2011 e 30 maggio 2012 vanno quindi
confermate.
2.13. Ritenuta
la seguente evoluzione della capacità lavorativa: incapacità lavorativa in
qualsiasi attività del 100% dal giugno 2009, del 50% dal 2 marzo 2011 e, dal
gennaio 2012, del 100% nell’attività abituale e del 75% in un’attività adeguata
– valutazione questa espressa nei rapporti finali del 29 marzo 2011 e
del 20 aprile 2012 (doc. AI 34/1-3 e 56/1-3) che, per i motivi esposti al precedente
considerando, va confermata –, occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla
ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel
caso concreto sono determinanti i dati del 2010, del 2011 e del 2012 visto che
l’anno di carenza è terminato con il mese di giugno 2010 e che nei mesi di
marzo 2011 e gennaio 2012 vi è stato dapprima un miglioramento e in seguito un
peggioramento duraturo dello stato valetudinario (cfr. consid. 1.2).
2.13.1. Per
quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U
243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC
1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle
circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la
frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono
degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI
1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad
esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Per
costante giurisprudenza, allorquando si tratta di stabilire il reddito da
valido nel caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei
all’invalidità, l’Alta Corte applica i dati statistici.
Nella
STFA I 95/03 del 28 gennaio 2004 il TFA, ritenuta la disdetta del posto di
lavoro non riconducibile a motivi di salute, ha concluso per l’applicazione dei
dati statistici validi per un’attività semplice e ripetitiva: “(…) Was das Einkommen ohne Gesundheitsschaden (Valideneinkommen)
betrifft, ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht vom zuletzt
verdienten Lohn auszugehen, da die Versicherte wegen erfolgter (leidensfremder)
Kündigung nicht mehr an diesem Arbeitsplatz tätig ware. Unter der (noch
abzuklärenden) Annahme einer Teil- oder Vollerwerbstätigkeit ist davon auszugehen,
dass die Beschwerdeführerin einer einfachen und repetitiven Tätigkeit nachgehen
würde, wobei für die lohnmässige Bestimmung auf Tabellenlöhne abzustellen ist. (…)” (STFA I
95/03 del 28 gennaio 2004, consid. 4.2.2).
La
nostra massima Istanza è giunta alla medesima conclusione nelle STFA I 792/05
del 15 marzo 2006 e I 98/06 del 21 aprile 2006. Nella STFA I 98/06 sono stati
applicati i dati statistici nel caso di un assicurato che aveva perso il posto
di lavoro a seguito di una ristrutturazione: “(…) Der Beschwerdeführer hat seine letzte Arbeitsstelle infolge einer Umstrukturierung,
mithin aus invaliditätsfremden Gründen, verloren. Das mutmassliche Einkommen
ohne Behinderung (Valideneinkommen) lässt sich daher nicht auf der Basis des
zuletzt erzielten Verdienstes bestimmen, sondern muss gestützt auf die
Tabellenwerte der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen
Lohnstrukturerhebung (LSE) ermittelt werden. (…)” (STFA I 98/06 del 21 aprile 2006,
consid. 4.1).
Nella
STF 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, sempre nel caso di un assicurato che aveva
perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità, il TF ha confermato il giudizio
cantonale che per calcolare il reddito da valido aveva applicato i dati
statistici e, confermandosi nella propria giurisprudenza, ha ribadito che “(…)
Für das Valideneinkommen hat das kantonale Gericht
zu Recht nicht auf den zuletzt bei der früheren Arbeitgeberin verdienten Lohn
abgestellt, weil der Beschwerdeführer diese Stelle nach den verbindlichen
Feststellungen des kantonalen Gerichts aus invaliditätsfremden Gründen verloren
hat und als Gesunder nicht mehr an der bisherigen langjährigen Arbeitsstelle
tätig wäre. Das Vorgehen des kantonalen Gerichts entspricht der höchstrichterlichen
Rechtsprechung (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 28. Januar
2004, I 95/03, E. 4.2.2). Es besteht kein Anlass, von dieser Rechtsprechung
abzugehen. (…)” (STF 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata poi ancora ribadita nelle STF 9C_130/2010 del 14 aprile
2010, consid. 3.3.1;9C_660/2010 del 20 ottobre 2010, consid. 4.4.1;
9C_234/2011 del 10 giugno 2011, consid. 3.3;9C_751/2011 del 30 aprile 2012, consid.
4 e 9C_394/2013 del 27 settembre 2013, consid. 3.3. Nella STF 9C_394/2013 del
27 settembre 2013 il TF ha, in particolare, evidenziato che allorquando
l’ultimo salario percepito dall’assicurato è superiore alla media esso può
essere considerato quale reddito da valido solo se è stabilito con la verosimiglianza
preponderante che l’interessato avrebbe continuato a percepirlo: “(…) Lorsque le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est
supérieur à la moyenne, il ne peut être pris en considération au titre de
revenu sans invalidité que s'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que la personne assurée aurait continué à le percevoir. Autrement dit, n'est
pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide
le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien
employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas
devenue invalide (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009
IV n° 58 p. 181; voir également arrêt I 95/03 du 28 janvier 2004 consid. 4.2.2;
Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 2082 p. 552; Ulrich Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung [IVG], 2010, p. 301). (…)” (STF 9C_394/2013 del 27 settembre 2013, consid. 3.3).
Nel
caso concreto nella lettera di disdetta del 19 giugno 2009 l’__________ ha, tra
l’altro, evidenziato che “(…) le motivazioni della disdetta sono le mutate
condizioni contrattuali imposte dalla Assicurazione Vecchiaia e Superstiti, che
obbligano la Fondazione __________ a considerare il servizio di trasporto della
signora RI 1 quale attività dipendente, in base al rapporto sul controllo dei datori
di lavoro no.32/2005 del 27 giugno 2005 e della “Direttiva sul salario determinante
DSD” (4121-4125). La posizione della Cassa di Compensazione AVS è stata ulteriormente
confermata dalla recente revisione del 30 marzo 2009. La Fondazione __________
ha già pagato contributi AVS per l’anno 2008 della signora RI 1 senza
addebitare alcun importo alla stessa. La Fondazione __________ non può
sobbarcarsi ulteriori costi derivanti dal pagamento dei relativi oneri sociali
e la signora RI 1 non è disposta ad assumersi questi costi con relativa
diminuzione del guadagno netto per il servizio trasporto. (…)” (doc. AI
70/4).
Allorquando
ha inoltrato la domanda di prestazioni del maggio 2010 (doc. AI 10/1-8)
l’assicurata si trovava pertanto senza lavoro per dei motivi estranei
all’invalidità.
Questo
vale a maggior ragione visto che, in un periodo non sospetto, la stessa
assicurata aveva confermato le indicazioni fornite dal datore di lavoro sul questionario
apposito (cfr. il punto 1c. dell’inchiesta domestica del 28 luglio 2011 (doc.
AI 38/2) e il punto 2.2 del questionario 12 luglio 2010 del datore di lavoro
nel quale, in merito ai motivi della disdetta, l’__________ aveva già evidenziato
che “(…) la cassa __________ di compensazione, in base alle disposizioni di
legge, ha obbligato a riconoscere quale dipendente la sig.ra RI 1. L’onere a carico
dell’__________ non era più sostenibili. (…)” (doc. AI 18/1 punto 2.2)).
Del
resto, lo stesso dr. __________, nel certificato medico dell’11 febbraio 2010
aveva attestato, tra l’altro, che “(…) tale condizione psicopatologica è
insorta in forma reattiva alla perdita del posto di lavoro avvenuta nel 2009 e
con il tempo si è stabilizzata nello stato di malessere emotivo-affettivo tuttora
in atto e per il quale ha cominciato a farsi seguire ambulatorialmente dallo
scrivente a Settembre 2009. (…)” (doc. AI 11/1).
Non
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle argomentazioni
sviluppate nella lettera 22 aprile 2013 (VI). Infatti – a prescindere
dal fatto che si limita ad invocare la nullità della disdetta senza produrre
alcuna documentazione che comprovi che la stessa é stata fatta valere davanti
alle competenti autorità –, il rapporto di lavoro, per le ragioni sopra esposte, è stato
comunque e incontestatamente rotto per dei motivi estranei all’invalidità e
dalla sola asserita eventuale nullità della disdetta non risulta niente di
diverso. In particolare non è possibile evincere che la disdetta fosse in
realtà riconducibile a dei problemi di salute.
Del
resto, ritenuto che un reddito annuo di fr. 112'400.-- (cfr. il certificato di
salario per l’anno 2008; doc. AI 47/10) è manifestamente superiore alla media – questo a
maggiore ragione vista l’attività lavorativa del 60%; nell’inchiesta domestica
del 28 luglio 2011 è evidenziato che “(…) nonostante esercitasse un’attività
a tempo parziale, la signora RI 1 riferisce che lo stipendio percepito (Fr.
8'800.-) equivaleva ad un impiego a tempo pieno. (…)” (doc. AI 38/2) e al
punto 2.9 del questionario il datore di lavoro ha attestato che l’assicurata
lavorava 25 ore alla settimana allorquando nell’azienda le ore normali di
lavoro erano 42 (cfr. doc. AI 18/2) – è del tutto inverosimile
che l’assicurata avrebbe potuto continuare a percepire un tale reddito (al
riguardo cfr. la succitata STF 9C_394/2013 del 27 settembre 2013, consid. 3.3).
Di
conseguenza, conformemente alla suenunciata giurisprudenza, per il calcolo del
reddito da valido vanno applicati i dati statistici.
In
concreto – ritenuto che negli ultimi 10 anni di lavoro è stata occupata quale
autista/trasporto utenti presso l’__________ e che nulla fa ritenere che se non
avesse perso quel posto di lavoro non avrebbe continuato la stessa professione – a mente di
questo Tribunale per il calcolo del reddito da valido va applicata la tabella
TA1 49-52 Trasp. Terrestre, per vie d’acqua e aereo; attività queste che più si
avvicinano a quella da ultimo svolta dall’insorgente.
In
base alla succitata tabella, nel 2010, il reddito da valido, ritenuta
un’attività lavorativa del 60%, ammonta dunque a fr. 33'399.90 (fr. 4'366.--
riportati su 42.5 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 10-2013, pag. 90], moltiplicati per
12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] x 60%).
Nel
2011 il reddito da valido ammonta invece a fr. 33'600.29 e nel 2012 a fr. 33'869.10 (fr. 33'399.90 aumentati dello 0.6% per il 2011 e dello 0.8% per il 2012; cfr.
tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2013, pag. 91).
2.13.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.
3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008,
consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 un’attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido di fr. 52'728.-- (fr. 4’225.--
riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 10-2013, pag. 90] e moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Nel 2011
e nel 2012 il reddito annuo ipotetico da invalido ammonta invece a fr.
53'255.28 (2011) e a fr. 53’681.32 (2012) (fr. 52'728.--
aumentati dell’1% per il 2011 e dello 0.8% per il 2012; cfr. tabella B
10.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2013, pag. 91).
Considerata
l’evoluzione dell’incapacità lavorativa – incapacità lavorativa in
qualsiasi attività del 100% dal giugno 2009, del 50% dal 2 marzo 2011 e, dal
gennaio 2012, del 100% nell’attività abituale e del 75% in un’attività adeguata
– e applicata una riduzione del 10% (nelle tabelle e
valutazioni elaborate il 9 agosto 2011 e il 6 luglio 2012 il consulente in integrazione
ha applicato una riduzione del “(…) 10% per altri fattori di riduzione (…)”
(doc. AI 39/3 e 63/3); questo Tribunale, ancorché vada stigmatizzato il fatto
che non sono stati specificati i motivi della riduzione, può fare propria
questa valutazione ritenuto, da una parte, che il giudice non può scostarsi
dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71;
DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) e, dall’altra, che la stessa é rimasta incontestata), il reddito
ipotetico da invalido (dopo l’anno di carenza) a giugno 2010 è nullo; dal 2
marzo 2011 (vista la capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata) è di fr.
23'964.48 (fr. 53'255.28 x 50% ridotti del 10%) e dal gennaio 2012 (vista
la capacità lavorativa del 25% in un’attività adeguata) è di
fr. 12'078.29 (fr. 53’681.32 x 25% ridotti del 10%).
Ritenuti
i redditi da valido di fr. 33'399.90 (2010), fr. 33'600.29 (2011) e fr.
33'869.10 (2012) (cfr. consid. 2.13.1) e quelli da invalido nullo (2010), di
fr. 23'964.48 (2011) e di fr. 12'078.29 (2012), per la parte di
salariata il discapito economico è nullo nel 2010, del 28.67% nel
2011 ([33'600.29 - 23'964.48] x 100 : 33'600.29 = 28.67%) e del 64.33% nel 2012
([33'869.10 - 12'078.29] x 100 : 33'869.10 = 64.33%).
2.13.3. Posta
infine la ripartizione tra attività casalinga (40%) e salariata (60%) (cfr. consid.
2.9) e ritenute le limitazioni, quale casalinga del 50% dal giugno 2010, del 25%
dal marzo 2011 e del 52% dal gennaio 2012 (cfr. consid. 2.12) e, quale salariata,
del 100% dal giugno 2010, del 28.67% dal marzo 2011 e del 64.33% dal gennaio
2012, il grado d’invalidità globale è dell’80% dal giugno 2010 (60 x 100% + 40
x 50% = 80%), del 29% dal marzo 2011 (60 x 28.67% + 40 x 30% = 29.20% arrotondato
al 29% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) e del
59% dal gennaio 2012 (60 x 64.33% + 40 x 52% = 59.39% arrotondato al 59% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
È
dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita
intera dal 1. giugno 2010 (con versamento della prestazione dal 1. novembre
2010 trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 30 giugno
2011 (dopo l’anno di carenza e tre mesi dopo il miglioramento del 2 marzo 2011
ai sensi degli artt. 28 cpv. 1 lett. b LAI e 88a cpv. 1 OAI) ed a una mezza
rendita dal 1. gennaio 2012 (cfr. consid. 2.5 e art. 88a cpv. 2 OAI). Durante
il periodo dal 1. luglio al 31 dicembre 2011 non può invece essere riconosciuta
alcuna prestazione essendo il grado d’invalidità non pensionabile (cfr. consid.
2.3).
2.14. Visto
tutto quanto precede le decisioni impugnate vanno quindi confermate e il ricorso
respinto.
2.15. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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