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Decisione

32.2013.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 dicembre 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi di salute dell’assicurata “... sono tuttora in corso di valutazione”.

Va

inoltre fatto presente che nelle annotazioni 12 settembre 2012 il dr. __________

ha ritenuto che le capacità lavorative d’ordi- ne psichiatrico e somatico non

vanno sommate, senza spiegare il motivo (doc. AI 67). Al riguardo occorre

ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF

9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i

singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura,

è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non

rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 n. 72, pag.485). Va poi evidenziato che in una sentenza 32.2011.236

del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto da patologie,

invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha, ancora una

volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti

da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità

lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da una ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

Ritornando

al caso in esame, oltre a non spiegare i motivi per cui le due capacità

lavorative non sono sommabili, il SMR non si è confrontato con il perito dr. __________

per una valutazione globale dell’inabilità lavorativa. Già per questo motivo si

giustifica un rinvio per una discussione globale (in merito al rinvio: cfr.

STCA 32.2012.187 del 20 giugno 2013 e inc. 32.2012.238 del 20 giugno 2013 in cui si trattava di discussione plenaria tra i periti nell’ambio di una perizia pluridisciplinare).

Vista la succitata giurisprudenza, il fatto che la Cassa malati riconosca

un’incapacità lavorativa del 30% per entrambe le patologie non è rilevante.

In

queste circostanze, dunque, s’impone un rinvio all’Ufficio AI affinché proceda

ad una perizia multidisciplinare, sicuramente dal punto di vista psichiatrico e

di chirurgia plastica (per quel che concerne l’aspetto neurologico spetta al

SMR valutarne la necessità), per accertare le singole affezioni invalidanti di

cui l’assicurata è portatrice e definire, conformemente alla citata

giurisprudenza, una valutazione globale dell’incapacità lavorativa sia nella

sua abituale attività che in attività adeguate.

Va

qui ricordato che, nella citata sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche

non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,

eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist“; sottolineatura del redattore), ciò che corrisponde alla fattispecie

concreta.

2.10. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va

rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è

stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente

la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza

di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle

singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel

caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di

esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato

deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in

misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V

97.

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag.

144.

consid. 5).

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire

un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 18 luglio 2012 (doc. AI 57). Sulla base

degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli

impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 16%. In tale inchiesta economica, rimasta del resto incontestata,

è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività

domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CIGI,

attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali

svolti nell'ambito dell'economia domestica, motivo per cui merita conferma.

2.11

In queste circostanze, la decisione

impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, disposta

una perizia multidisciplinare, determini l’incapacità lavorativa globale

dell’assicurata sia nella sua abituale attività che in attività adeguate.

Tenuto conto dell’esito dell’inchiesta domiciliare, l’Ufficio AI procederà in

seguito alla determinazione del grado d’invalidità globale.

In

esito alle nuove risultanze, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, con la

resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto a prestazioni.

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore

dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’assiurata

vincente, rappresentata da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto

a fr. 1'000.-- di ripetibili (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12

consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’am-ministrazione affinché proceda come ai

considerandi.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1'000.-- di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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