Lexipedia

Decisione

32.2013.63

Decisione incidentale dell'Ufficio AI di attribuzione di un mandato peritale (perizia pluridisciplinare). A giusta ragione l'amministrazione ha avviato la procedura di revisione (a tre anni dall'entra

15 gennaio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici

o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e

decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.4. In

una sentenza pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei

confronti degli Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie

multidisciplinari. In particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione

in via aleatoria del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha

portato l’UFAS all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P”

(cfr. art. 72 bis OAI).

In

quella sentenza di principio sono stati potenziati i diritti di partecipazione

degli interessati (DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).

Modificando

la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, l’Alta Corte ha

stabilito che in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di

una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale

cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V

321 consid. 6.1 con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della

giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF

138 V 323 consid. 6.1.4)

Le

decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento

non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA

(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n.

29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con

riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre

stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo

su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento

di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non

siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in

ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).

2.5. In

caso di disaccordo tra le parti in merito all’allestimento di una perizia

medica, l’Ufficio AI è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile,

a determinate condizioni, di essere impugnata al Tribunale delle assicurazioni.

Allorquando va designato un centro peritale, la persona assicurata può far

valere, oltre alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento

della perizia in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile

seconda opinione, oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio

riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti

designati (per esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica)

(DTF 138 V 275 consid. 1.1 con riferimenti).

2.6. Nel caso in esame, RI 1 ha

contestato in primo luogo la necessità di svolgere una perizia medica

pluridisciplinare avendo l’ultima revisione accertato uno stato di salute

cronico. Questa ulteriore valutazione costituirebbe dunque - a suo dire –

un’inutile seconda opinione (doc. I).

Tale argomentazione che non

può essere condivisa da questo Tribunale per i motivi qui sotto esposti.

2.6.1. Come rettamente evidenziato

dall’Ufficio AI la 6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure entrato in

vigore in 1° gennaio 2012, prevede al punto a. cpv. 1 che “Le rendite

assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e

senza causa organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in

vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all'articolo 7 LPGA non

sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni

di cui all'articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute”.

Secondo

il cpv. 4: “il capoverso 1 non si applica a coloro che al

momento dell'entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o

che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una

rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre 15 anni.”.

Nel caso concreto a RI 1 è

stato attribuito un quarto di rendita d’invalidità dal 1° luglio 1999 al 31

agosto 1999 e una mezza rendita dal 1° settembre 1999 sulla base della

valutazione medica del MEDAS di __________ che aveva diagnosticato un trauma da

decelerazione con colpo di frusta a seguito dell’incidente d’auto del 1995

(doc. AI 58-11). Vedi anche l’annotazione della Dr.ssa __________ in data 16

ottobre 2012 (doc. AI 112-1).

Ora, il colpo di frusta

rientra nella categoria dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile

Considerandi

non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

Il Tribunale Federale, in

una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico.

In tale contesto

l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136.

V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Ne consegue che, a giusta

ragione, l’Ufficio AI ha avviato la procedura di revisione nel mese di luglio

2011, ovvero entro tre anni dall’entrata in vigore della 6a revisione dell’AI

(1° gennaio 2012), non essendo peraltro adempiute le eccezioni del cpv. 4 del

punto a.

2.6.2

La ricorrente in via subordinata

ha quindi postulato che qualora la revisione venga mantenuta che la valutazione

medica sia attribuita “alla MEDAS nella __________” (__________) in quanto

“loro sono a conoscenza del caso avendo già partecipato in passato a due

visite” (doc. IV).

Nella già citata sentenza

pubblicata in DTF 137 V 210 il TF ha, in particolare, raccomandato la

designazione in via aleatoria (“Zufallsprinzip”) del mandato peritale:

“(…)

3.1.1

Soweit Administrativgutachten auch

im Beschwerdeverfahren verwendet werden, indiziert die rechtliche Annäherung

des für (gerichtliche) Gutachter geltenden Unabhängigkeitserfordernisses an

dasjenige von Richtern (oben E. 2.1.3) eine auf dem Zufallsprinzip, somit auf

einer abstrakt formulierten Regelung beruhende vorbestimmte Zuweisung der

Aufträge (Art. 29

Abs. 1 BV; LEUZINGER-NAEF, a.a.O., S. 428).

L’Alta Corte nella

sentenza 9C_801/2012 del 28 ottobre 2013 ha quindi precisato:

“(…)

4.1

Afin d'assurer une

procédure administrative et de recours équitable, l'ATF 137 V 210 a dégagé à son considérant 3 un certain nombre de principes (droits de

participation; droit à une décision incidente sujette à recours; droit à la

mise en oeuvre d'une expertise judiciaire) et de recommandations ayant pour but

de définir un standard uniforme en matière de mise en oeuvre d'une expertise

médicale pluridisciplinaire auprès d'un COMAI. A l'invitation du Tribunal

fédéral, l'OFAS a également mis en place à la suite de cet arrêt une

plate-forme (Suisse MED@P) destinée aux offices AI pour l'attribution sur une

base aléatoire des mandats d'expertise médicale pluridisciplinaire (art. 72bis

RAI). La jurisprudence a précisé par la suite que ces principes et

recommandations, à l'exception de l'attribution du mandat sur une base

aléatoire, étaient également applicables par analogie aux expertises mono- et

bidisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357) et s'appliquaient aux autres branches des

assurances sociales concernées par cette problématique (voir ATF 138 V 318 consid. 6.1 p. 321).

Dalla

documentazione agli atti emerge che il mandato peritale è stato correttamente attribuito

dall’amministrazione al MEDAS di Berna secondo i criteri stabiliti dal

Tribunale federale (doc. AI 127-1).

Visto quanto sopra, le

argomentazioni dell’assicurata di un’attribuzione del mandato peritale a MEDAS

di __________ “essendo loro a conoscenza del caso” non meritano accoglimento.

2.6.3

Per quanto concerne infine la

critica relativa alle qualifiche della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ (doc.

I, pag. 3), anche su questo punto il ricorso non merita accoglimento.

Nelle annotazioni del 20

febbraio 2013 il Dr. __________ ha difeso la scelta dei due periti che

dispongono dei titoli di specialità in neurologia (Dr. __________) e in

psichiatrica (Dr.ssa __________) (doc. AI 135-1).

Infine, le date dei

consulti peritali e i nomi dei periti reumatologico e neuropsicologico,

richiesti da RI 1, verranno comunicati successivamente dall’amministrazione e

potranno, se del caso, essere oggetto di contestazione da parte

dell’assicurata.

La decisione (incidentale)

del 25 febbraio 2013 va dunque confermata.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

2.8

L’insorgente, nel proprio

ricorso, ha postulato l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali

(doc. IV).

Sollecitata

da questo Tribunale, in data 18 novembre 2013 (doc. IX) e in data 17 dicembre

2013.

(doc. X), a trasmettere il relativo certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria, l’assicurata non ha tuttavia mai prodotto

questo documento.

Ne discende che

la domanda di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali è da

ritenersi priva d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto .

2. L'istanza

tendente all’esonero dalle spese di giustizia è priva d’oggetto.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti