32.2013.63
Decisione incidentale dell'Ufficio AI di attribuzione di un mandato peritale (perizia pluridisciplinare). A giusta ragione l'amministrazione ha avviato la procedura di revisione (a tre anni dall'entra
15 gennaio 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.63
LG/sc
Lugano
15 gennaio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione (incidentale) del 25 febbraio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1976, casalinga
(50%) e salariata (50%), in data 17 giugno 1999 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele
dell’infortunio del 5 febbraio 1995 (doc. AI 2-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’Ufficio AI del Canton Berna con decisione del
12 gennaio 2001 ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità
dal 1° luglio 1999 al 31 agosto 1999 e una mezza rendita dal 1° settembre 1999
(doc. AI 31-1).
1.3. La mezza rendita d’invalidità
è stata confermata in sede di revisione con la decisione AI del Canton Berna del
22 giugno 2006 (doc. AI 72-1).
1.4. Nell’ambito della procedura
di revisione, avviata nel mese di luglio 2011 (doc. AI 94), l’Ufficio AI del
Cantone Ticino ha informato l’assicurata – in data 4 febbraio 2013 – della
necessità di svolgere una valutazione medica pluridisciplinare (medicina
interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia e ortopedia) presso il MEDAS a
Berna (doc. AI 132-1).
1.5. Con scritto del 18 febbraio
2013 il legale dell’assicurata, avv. __________, ha contestato in primis
la necessità di procedere a una valutazione medica pluridisciplinare e in
secondo luogo l’attribuzione al Medas di Berna dell’incarico peritale. Il
legale ha contestato anche la qualifica di determinati periti (Dr.ssa __________
e Dr. __________) (doc. AI 134-1).
1.6. L’Ufficio AI con la decisione
incidentale del 25 febbraio 2013 ha attribuito al MEDAS di Berna l’incarico di
effettuare una perizia medica pluridisciplinare (medicina interna, neurologia,
psichiatria e psicoterapia, ortopedia, reumatologia e neuropsicologia) con la
seguente motivazione:
“(…)
Egregio avv. __________,
con comunicazione del 4 febbraio 2013 lei é stato informato che
per l'esame del diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità a favore
della signora RI 1 si rendeva necessaria una perizia medica pluridisciplinare
che sarebbe stata eseguita presso il centro MEDAS di Berna e che prevedeva i
seguenti accertamenti:
Medicina
Interna
Dr. __________
Neurologia
Dr. G__________
Psichiatria
e Psicoterapia
Dr. __________
Ortopedia
Dr. ____________________
Con scritto del 18 febbraio 2013 lei ha indicato di non concordare
con la necessità di procedere con una perizia presso il MEDAS di Berna.
In particolare chiede che - nel caso in cui l'Ufficio Al dovesse
rimanere dell'idea di procedere mediante una perizia pluridisciplinare - la stessa
venga effettuata presso il MEDAS __________, dove la signora RI 1r era già
stata peritata nel settembre 2005.
Chiede inoltre di eseguire (anche) una valutazione reumatologica
rispettivamente neuropsicologica.
Contesta poi il fatto che la perizia neurologica sia effettuata
dal Dr. __________ e che la perizia psichiatrica sia prevista presso la Dr.ssa __________.
Infine, Lei fa notare allo scrivente Ufficio che l'assicurata non
avrebbe ricevuto le domande che l'amministrazione intende porre ai periti.
Dopo aver esaminato le sue obiezioni possiamo
esporre le seguenti considerazioni.
Per quel che riguarda il luogo di accertamento, nel caso concreto
il MEDAS di Berna, giova ricordare che a seguito di una sentenza del Tribunale
Federale che ha comportato una modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione
invalidità, le perizie mediche pluridisciplinari devono essere attribuite dagli
Uffici Al ai centri peritali secondo il principio della casualità (cfr.
in tal senso l'art. 72bis cpv. 2 OAI; vedi pure DTF 137 V 210).
A tal proposito, in allegato le trasmettiamo per conoscenza il
promemoria 4.15 "Perizie mediche pluridisciplinari" in lingua
tedesca.
Per quanto riguarda la ricusa dei periti Dr. __________ e Dr.ssa __________,
il dossier è stato sottoposto per competenza al Servizio medico regionale Al di
Bellinzona. Quest'ultimo - mediante annotazione datata 20 febbraio 2013 -
afferma che la ricusa nei confronti dei due periti testè citati, dal punto di
vista medico, non è assolutamente fondata in quanto il Dr. __________ dispone
del titolo di specialità in neurologia, mentre la Dr.ssa Elze dispone del
titolo __________ di specialista in psichiatria.
Come da lei richiesto, il medico SMR ritiene tuttavia giudizioso
ampliare la valutazione peritale richiedendo pure una valutazione reumatologica
e neuropsicologica.
Da ultimo, lo scrivente Ufficio precisa che la lista delle domande
da sottoporre ai periti è (già) stata inviata all'assicurata il 14 giugno 2012
e che la stessa è stata posta a sua conoscenza il 3 ottobre 2012, giorno in cui
le è stato inviato l'intero incarto Al.
Alla luce di quanto precede, l'Ufficio Al invita pertanto la
signora RI 1 a volersi sottoporre agli accertamenti peritali predisposti e a
presentarsi puntuale alle visite peritali in questione.” (doc. AI 138-1).
1.7. Contro questa decisione RI 1
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I), tradotto in lingua italiana
in data 20 aprile 2013 (doc. III, IV), postulando l’annullamento della
decisione del 25 febbraio 2013.
In primo luogo
l’assicurata ha contestato la revisione avviata dall’amministrazione essendo il
quadro clinico cronico e tutti i provvedimenti terapeutici non hanno sortito
effetto. Una revisione in questo caso sarebbe perciò da intendersi come una “seconda
opinione” (doc. IV, pag. 2).
Nell’eventualità che venga
mantenuta la revisione l’assicurata ha chiesto che essa sia attribuita “alla
MEDAS nella svizzera __________” (__________) in quanto “loro sono a
conoscenza del caso avendo già partecipato in passato a due visite” (doc.
IV, pag. 2).
L’assicurata ha quindi lamentato
di non conoscere i nominativi di tutti i periti e ha contestato nuovamente le
qualifiche della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ (doc. I, pag. 3).
Infine, RI 1 ha postulato
l’esenzione dalle spese (doc. I, pag. 4).
1.8. Nella risposta del 15 maggio
2013 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a pronunciarsi sul provvedimento con cui l’Ufficio AI ha
ordinato all’assicurata di sottoporsi ad una perizia medica pluridisciplinare (medicina
interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, ortopedia, reumatologia e neuropsicologia)
presso il MEDAS di Berna.
2.3. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
Fatti
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici
o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. In
una sentenza pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei
confronti degli Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie
multidisciplinari. In particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione
in via aleatoria del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha
portato l’UFAS all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P”
(cfr. art. 72 bis OAI).
In
quella sentenza di principio sono stati potenziati i diritti di partecipazione
degli interessati (DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).
Modificando
la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, l’Alta Corte ha
stabilito che in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di
una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale
cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V
321 consid. 6.1 con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della
giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF
138 V 323 consid. 6.1.4)
Le
decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento
non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA
(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n.
29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre
stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo
su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento
di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non
siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in
ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).
2.5. In
caso di disaccordo tra le parti in merito all’allestimento di una perizia
medica, l’Ufficio AI è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile,
a determinate condizioni, di essere impugnata al Tribunale delle assicurazioni.
Allorquando va designato un centro peritale, la persona assicurata può far
valere, oltre alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento
della perizia in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile
seconda opinione, oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio
riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti
designati (per esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica)
(DTF 138 V 275 consid. 1.1 con riferimenti).
2.6. Nel caso in esame, RI 1 ha
contestato in primo luogo la necessità di svolgere una perizia medica
pluridisciplinare avendo l’ultima revisione accertato uno stato di salute
cronico. Questa ulteriore valutazione costituirebbe dunque - a suo dire –
un’inutile seconda opinione (doc. I).
Tale argomentazione che non
può essere condivisa da questo Tribunale per i motivi qui sotto esposti.
2.6.1. Come rettamente evidenziato
dall’Ufficio AI la 6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure entrato in
vigore in 1° gennaio 2012, prevede al punto a. cpv. 1 che “Le rendite
assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e
senza causa organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in
vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all'articolo 7 LPGA non
sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni
di cui all'articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute”.
Secondo
il cpv. 4: “il capoverso 1 non si applica a coloro che al
momento dell'entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o
che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una
rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre 15 anni.”.
Nel caso concreto a RI 1 è
stato attribuito un quarto di rendita d’invalidità dal 1° luglio 1999 al 31
agosto 1999 e una mezza rendita dal 1° settembre 1999 sulla base della
valutazione medica del MEDAS di __________ che aveva diagnosticato un trauma da
decelerazione con colpo di frusta a seguito dell’incidente d’auto del 1995
(doc. AI 58-11). Vedi anche l’annotazione della Dr.ssa __________ in data 16
ottobre 2012 (doc. AI 112-1).
Ora, il colpo di frusta
rientra nella categoria dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile
Considerandi
non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.
Il Tribunale Federale, in
una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia
(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di
sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed
eziologico.
In tale contesto
l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2
Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45.
S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136.
V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Ne consegue che, a giusta
ragione, l’Ufficio AI ha avviato la procedura di revisione nel mese di luglio
2011, ovvero entro tre anni dall’entrata in vigore della 6a revisione dell’AI
(1° gennaio 2012), non essendo peraltro adempiute le eccezioni del cpv. 4 del
punto a.
2.6.2
La ricorrente in via subordinata
ha quindi postulato che qualora la revisione venga mantenuta che la valutazione
medica sia attribuita “alla MEDAS nella __________” (__________) in quanto
“loro sono a conoscenza del caso avendo già partecipato in passato a due
visite” (doc. IV).
Nella già citata sentenza
pubblicata in DTF 137 V 210 il TF ha, in particolare, raccomandato la
designazione in via aleatoria (“Zufallsprinzip”) del mandato peritale:
“(…)
3.1.1
Soweit Administrativgutachten auch
im Beschwerdeverfahren verwendet werden, indiziert die rechtliche Annäherung
des für (gerichtliche) Gutachter geltenden Unabhängigkeitserfordernisses an
dasjenige von Richtern (oben E. 2.1.3) eine auf dem Zufallsprinzip, somit auf
einer abstrakt formulierten Regelung beruhende vorbestimmte Zuweisung der
Aufträge (Art. 29
Abs. 1 BV; LEUZINGER-NAEF, a.a.O., S. 428).
L’Alta Corte nella
sentenza 9C_801/2012 del 28 ottobre 2013 ha quindi precisato:
“(…)
4.1
Afin d'assurer une
procédure administrative et de recours équitable, l'ATF 137 V 210 a dégagé à son considérant 3 un certain nombre de principes (droits de
participation; droit à une décision incidente sujette à recours; droit à la
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire) et de recommandations ayant pour but
de définir un standard uniforme en matière de mise en oeuvre d'une expertise
médicale pluridisciplinaire auprès d'un COMAI. A l'invitation du Tribunal
fédéral, l'OFAS a également mis en place à la suite de cet arrêt une
plate-forme (Suisse MED@P) destinée aux offices AI pour l'attribution sur une
base aléatoire des mandats d'expertise médicale pluridisciplinaire (art. 72bis
RAI). La jurisprudence a précisé par la suite que ces principes et
recommandations, à l'exception de l'attribution du mandat sur une base
aléatoire, étaient également applicables par analogie aux expertises mono- et
bidisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357) et s'appliquaient aux autres branches des
assurances sociales concernées par cette problématique (voir ATF 138 V 318 consid. 6.1 p. 321).
Dalla
documentazione agli atti emerge che il mandato peritale è stato correttamente attribuito
dall’amministrazione al MEDAS di Berna secondo i criteri stabiliti dal
Tribunale federale (doc. AI 127-1).
Visto quanto sopra, le
argomentazioni dell’assicurata di un’attribuzione del mandato peritale a MEDAS
di __________ “essendo loro a conoscenza del caso” non meritano accoglimento.
2.6.3
Per quanto concerne infine la
critica relativa alle qualifiche della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ (doc.
I, pag. 3), anche su questo punto il ricorso non merita accoglimento.
Nelle annotazioni del 20
febbraio 2013 il Dr. __________ ha difeso la scelta dei due periti che
dispongono dei titoli di specialità in neurologia (Dr. __________) e in
psichiatrica (Dr.ssa __________) (doc. AI 135-1).
Infine, le date dei
consulti peritali e i nomi dei periti reumatologico e neuropsicologico,
richiesti da RI 1, verranno comunicati successivamente dall’amministrazione e
potranno, se del caso, essere oggetto di contestazione da parte
dell’assicurata.
La decisione (incidentale)
del 25 febbraio 2013 va dunque confermata.
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
2.8
L’insorgente, nel proprio
ricorso, ha postulato l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali
(doc. IV).
Sollecitata
da questo Tribunale, in data 18 novembre 2013 (doc. IX) e in data 17 dicembre
2013.
(doc. X), a trasmettere il relativo certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria, l’assicurata non ha tuttavia mai prodotto
questo documento.
Ne discende che
la domanda di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali è da
ritenersi priva d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto .
2. L'istanza
tendente all’esonero dalle spese di giustizia è priva d’oggetto.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti