32.2013.67
Soppressione della rendita in via di revisione. Non essendo data alcuna modifica dello stato valetudinario, la rendita non andava soppressa
16 ottobre 2013Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
32.2013.67
Data decisione, Autorità:
16.10.2013, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita in via di revisione. Non essendo data alcuna modifica dello stato valetudinario, la rendita non andava soppressa
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.67
BS/sc
Lugano
16 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'8 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1957, di professione aiuto cucina, è stata posta al beneficio di una
mezza rendita dal 1° dicembre 1996 (cfr. decisione 12 novembre 1998 in doc. AI 47).
Con
decisione 11 luglio 2002 l’Ufficio AI, a seguito di una procedura di revisione,
le ha accordato una rendita intera dal 1° agosto 2000, per un grado
d’invalidità del 70% (doc. AI 114).
Con
comunicazione 21 agosto 2003 la rendita intera è stata confermata (doc. 123).
1.2. Avviata
nel settembre 2007 una revisione d’ufficio della rendita, dopo aver esperito
due perizie multidisciplinari SAM e richiesto delle prese di posizione al proprio
servizio medico (SMR), con decisione 18 febbraio 2013, preavvisata l’8 ottobre
2012, l’amministrazione ha ridotto la rendita da intera a mezza, avendo determinato
un grado d’invalidità del 58% e togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso (doc. AI 206).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto
il presente ricorso, po-stulando il riconoscimento di un grado d’invalidità di
almeno il 71% con conseguente ripristino del diritto alla rendita intera.
Sostanzialmente contesta la valutazione psichiatra, parte della perizia
multidisciplinare, ed in particolare l’asserito miglioramento delle condizioni
di salute, chiedendo l’allestimento di una perizia giudiziaria. Parimenti contestata
è la determinazione del reddito da invalido. Dei singoli motivi verrà detto,
per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, fatta esaminare dal SMR la documentazione
medica allegata al ricorso – il quale ha concluso per la non presenza di un duraturo
miglioramento dello status valetudinario rispetto al 2002 – ha proposto il ripristino
della rendita intera (per un grado d’invalidità del 70%) e, di conseguenza,
l’accoglimento del ricorso.
1.5. Invitato
dal TCA a prendere posizione in merito alla risposta di causa, con scritto 3 giugno
2013 l’insorgente ha chiesto che il Tribunale entri nel merito del ricorso e
che, previo allestimento di una nuova perizia pluridisciplinare, riconosca un
grado d’invalidità di almeno il 71% (VIII).
Con
osservazioni 10 giugno 2013 – seguite da altre osservazioni da parte della
ricorrente (XII) – l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al succitato
scritto (X),
Infine,
il 10 ottobre 2013 la ricorrente ha inviato un nuovo scritto (XIV).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. In
relazione allo scritto 10 settembre 2013 del legale dell’as- sicurata, in cui fra
l’altro si è chiesto il motivo per cui l’amministrazione non abbia nel
frattempo annullato la decisione contestata nonostante con la risposta di causa
abbia proposto l’accoglimento del ricorso (cfr. consid. 1.5), va in primo luogo
ricordato che a norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può,
fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al tribunale
(art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in
quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la
stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il
giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere
posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53
cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione
o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso” (cfr. anche art. 58
PA).
In
concreto, prima della risposta di causa (né successivamente) l’amministrazione
non ha proceduto, in via di riconsiderazione, all’annullamento della decisione
contestata, ma ha uni- camente proposto, vista la nuova documentazione medica
agli atti, l’accoglimento del ricorso.
Nel
merito
2.3. Oggetto del contendere è la riduzione, in via di revisione, della
rendita da intera a metà spettante all’assicurata.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213
e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò
il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
Considerandi
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.5
Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una
modifica notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della
decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca
del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di
vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti,
109.
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad
art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
In una recente sentenza (9C_158/2012 del 5 aprile 2013) il TF ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130
V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio
materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica
rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza
preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.
181,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio
2013, consid. 2).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI; cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).
Va
evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola
la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che
ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo
reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente
all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500
franchi all’anno (cpv. 1).
Infine,
l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio
secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento
del reddito che non dipende dal rincaro.
2.6
Nella
fattispecie concreta, come detto, con decisione 12 novembre 1998 l’assicurata è
stata posta al beneficio di una mezza rendita, con effetto dal dicembre 1996.
Con
decisione 11 luglio 2002 la rendita è stata aumentata ad intera, con effetto 1°
agosto 2000, essendo stato accertato, mediante perizia multidisciplinare SAM del
3.
gennaio 2002 (doc. AI 103), un peggioramento della componente psichiatrica (modifica
della personalità nell’ambito di una sindrome postraumatica da stress: F
43.
, F 62.0) causante un’incapa-cità lavorativa del 70%.
Nell’ambito
della presente procedura di revisione l’assicurata è stata peritata due volte
dal SAM.
Dal
referto 9 gennaio 2008 risulta una capacità lavorativa globale del 50%. Dal
punto di vista psichiatrico, il dr. __________, diagnosticata una sindrome somatoforme
da dolore persistente (F 45.4) ed una sindrome depressiva ricorrente in
episodio attuale lieve (F.33.0), aveva riscontrato un miglioramento del quadro
psicopatologico valutando un’incapacità lavorativa del 40% (cfr. rapporto 22
aprile 2008 in doc. AI 143/28).
Nel
2012.
l’assicurata è stata nuovamente vista dal SAM per aggiornare la situazione.
Quest’ultimo, con referto 17 luglio 2012, ha ritenuto l’assicurata globalmente abile al lavoro nella misura del 40%, intesa come rendimento ridotto sull’arco
di una giornata lavorativa (doc. AI 197). A livello psichiatrico, con rapporto
2.
luglio 2012 il dr. __________ ha riconosciuto un peggioramento con un impedimento
psichiatrico del 50%. Confermando l’esistenza di una sindrome somatoforme da
dolore persistente, lo specialista in psichiatria ha accertato un episodio
attuale di gravità media in un contesto di sindrome depressiva ricorrente (doc.
AI 197/30). Prendendo a fondamento la perizia medica, dopo il consueto
raffronto dei redditi, con la decisone contestata l’amministrazione ha di conseguenza
ridotto la rendita da intera a metà.
Con
il ricorso l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica, tra cui il
rapporto 27 marzo 2013 dello psichiatra curante. Riferendo di aver visto la paziente
nei mesi di gennaio, febbraio e, da ultimo, il 18 marzo 2013, nonché di un
tentativo di suicidio intervento il 23 febbraio 2013 presso la Clinica __________
di __________, il dr. __________ ha valutato l’attuale episodio depressivo come
grave (doc. L).
Esaminata
la nuova documentazione, con annotazioni 14 maggio 2013 i dr. __________ (specialista
in medicina interna) e __________ (specialista in psichiatra e psicoterapeuta)
del SMR hanno concluso:
"
(…)
Dalle varie valutazioni reumatologiche non risulta un
miglioramento della problematica reumatologica nel corso degli anni. Anzi a
partire dal 2010 l'esigibilità lavorativa in attività abituale è scesa del 50%
al 40%. La CL in attività adatta era stata valutata essere del 60% nella prima
valutazione mentre nella seconda valutazione questa è salita al 100% in assenza
però d'una modifica dello stato di salute (differente valutazione del medesimo
danno alla salute).
Dalle ripetute valutazioni psichiatriche risulta un
quadro fluttuante senza risoluzione duraturo del quadro psichiatrico (sindrome
depressiva ricorrente). Un sostanziale e prolungato miglioramento rispetto alla
valutazione peritale del 2001 non può essere definito in modo chiaro. L'attuale
quadro psichiatrico conferma una evoluzione cronicamente negativo.
In conclusione non può essere identificato un
sostanziale e prolungato miglioramento dello stato di salute rispetto allo
status valetudinario presente nel 2002." (VI/bis)
Orbene,
sulla scorta degli ultimi atti medici, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto che
non vi è stata una rilevante modifica dello status valetudinario, nel senso di
un miglioramento delle condizioni di salute rispetto alla situazione presente
al momento della decisione 11 luglio 2002. Dal punto di vista temporale,
conformemente alla giurisprudenza citata al consid. 2.5, deve essere infatti
confrontata la situazione esistente al momento del decisione contestata (18
febbraio 2013) con quella vigente all’epoca della precedente decisione (11
luglio 2002). Non solo l’aspetto reumatologico del danno alla salute è peggiorato,
ma anche quello psichiatrico.
In
queste circostanze, non essendo dato motivo di revisione, la riduzione
della rendita intera non è giustificata, motivo per cui la stessa va
ripristinata con effetto dal 1° aprile 2013 (secondo mese che segue la notifica
della decisione impugnata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
L’assicurata
ha chiesto, mediante l’allestimento di una perizia multidisciplinare
giudiziaria, che le sia riconosciuto un grado d’invalidità superiore al 70%, ma
almeno del 71%, essendo l’attuale stato di salute peggiore di quello presente
nel 2002 e “… anche per evitare gli effetti sconvolgenti di un’eventuale
revisione della rendita che fosse avviata solo per causa del grado d’invalidità”
(osservazioni 3 giugno 2013, VIII).
Al
riguardo, nelle osservazioni 10 giugno 2013 l’Ufficio AI ha pertinentemente fatto
riferimento al marginale 5002.2 della Circolare sull’invalidità e la grande
invalidità avente il seguente tenore:
"
(…)
Per precedere a una revisione della rendita è
necessario un cambiamento importante del grado d'invalidità. Tuttavia, in certi
casi anche un cambiamento minimo può avere conseguenze sulla rendita (p.es. se
il grado d'invalidità aumenta dal 59 al 60%, giustificando così il passaggio da
una mezza rendita a tre quarti di rendita). In questi casi, anche un
cambiamento minimo del grado d'invalidità può portare alla revisione della
rendita (DTF 133 V 545). Se il cambiamento della situazione non incide di per
sé sul diritto alla rendita, le condizioni per una revisione giusta l'articolo
17.
capoverso 1 LPGA non sono adempiute (9C_223/2011)." (doc. X)
Del
resto, va fatto presente che non sono state addotte né tantomeno dimostrate
circostanze particolari che possano se del caso giustificare l’esistenza di un
interesse legittimo ad accertare, come da richiesta, un grado d’invalidità di
almeno il 71% (in luogo del 70% stabilito dall’amministrazione). Infatti, allorquando in discussione è il grado d’invalidità, l’interesse degno
di protezione non è regolarmente riconosciuto se la chiesta modifica del grado
d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale
interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7). Siccome
l’assicurata ha comunque diritto ad una rendita intera, non è necessario, in
quanto irrilevante, dare seguito alla succitata richiesta probatoria.
In
conclusione, visto quanto sopra, il ricorso va accolto e la decisione
contestata annullata.
Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha
diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett.g LPGA).
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto
di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 18 febbraio 2013 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una rendita
intera anche dopo il 1° aprile 2013.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster