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Decisione

32.2013.67

Soppressione della rendita in via di revisione. Non essendo data alcuna modifica dello stato valetudinario, la rendita non andava soppressa

16 ottobre 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

32.2013.67

Data decisione, Autorità:

16.10.2013, TCA

Titolo:

Soppressione della rendita in via di revisione. Non essendo data alcuna modifica dello stato valetudinario, la rendita non andava soppressa

REVISIONE DELLA RENDITA

art. 4 LAI

art. 7 LPGA

art. 8 LPGA

art. 17 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2013.67

BS/sc

Lugano

16 ottobre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'8 aprile 2013 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 febbraio 2013 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1957, di professione aiuto cucina, è stata posta al beneficio di una

mezza rendita dal 1° dicembre 1996 (cfr. decisione 12 novembre 1998 in doc. AI 47).

Con

decisione 11 luglio 2002 l’Ufficio AI, a seguito di una procedura di revisione,

le ha accordato una rendita intera dal 1° agosto 2000, per un grado

d’invalidità del 70% (doc. AI 114).

Con

comunicazione 21 agosto 2003 la rendita intera è stata confermata (doc. 123).

1.2. Avviata

nel settembre 2007 una revisione d’ufficio della rendita, dopo aver esperito

due perizie multidisciplinari SAM e richiesto delle prese di posizione al proprio

servizio medico (SMR), con decisione 18 febbraio 2013, preavvisata l’8 ottobre

2012, l’amministrazione ha ridotto la rendita da intera a mezza, avendo determinato

un grado d’invalidità del 58% e togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale

ricorso (doc. AI 206).

1.3. Contro

la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto

il presente ricorso, po-stulando il riconoscimento di un grado d’invalidità di

almeno il 71% con conseguente ripristino del diritto alla rendita intera.

Sostanzialmente contesta la valutazione psichiatra, parte della perizia

multidisciplinare, ed in particolare l’asserito miglioramento delle condizioni

di salute, chiedendo l’allestimento di una perizia giudiziaria. Parimenti contestata

è la determinazione del reddito da invalido. Dei singoli motivi verrà detto,

per quanto occorra, nel prosieguo.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, fatta esaminare dal SMR la documentazione

medica allegata al ricorso – il quale ha concluso per la non presenza di un duraturo

miglioramento dello status valetudinario rispetto al 2002 – ha proposto il ripristino

della rendita intera (per un grado d’invalidità del 70%) e, di conseguenza,

l’accoglimento del ricorso.

1.5. Invitato

dal TCA a prendere posizione in merito alla risposta di causa, con scritto 3 giugno

2013 l’insorgente ha chiesto che il Tribunale entri nel merito del ricorso e

che, previo allestimento di una nuova perizia pluridisciplinare, riconosca un

grado d’invalidità di almeno il 71% (VIII).

Con

osservazioni 10 giugno 2013 – seguite da altre osservazioni da parte della

ricorrente (XII) – l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al succitato

scritto (X),

Infine,

il 10 ottobre 2013 la ricorrente ha inviato un nuovo scritto (XIV).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

2.2. In

relazione allo scritto 10 settembre 2013 del legale dell’as- sicurata, in cui fra

l’altro si è chiesto il motivo per cui l’amministrazione non abbia nel

frattempo annullato la decisione contestata nonostante con la risposta di causa

abbia proposto l’accoglimento del ricorso (cfr. consid. 1.5), va in primo luogo

ricordato che a norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può,

fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa

notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al tribunale

(art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in

quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la

stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il

giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere

posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53

cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione

o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso” (cfr. anche art. 58

PA).

In

concreto, prima della risposta di causa (né successivamente) l’amministrazione

non ha proceduto, in via di riconsiderazione, all’annullamento della decisione

contestata, ma ha uni- camente proposto, vista la nuova documentazione medica

agli atti, l’accoglimento del ricorso.

Nel

merito

2.3. Oggetto del contendere è la riduzione, in via di revisione, della

rendita da intera a metà spettante all’assicurata.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare

in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213

e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò

il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

Considerandi

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.5

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una

modifica notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della

decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca

del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di

vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti,

109.

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad

art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

In una recente sentenza (9C_158/2012 del 5 aprile 2013) il TF ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130

V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio

materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica

rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza

preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.

181,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013, consid. 2).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI; cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).

Va

evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola

la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che

ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo

reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente

all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500

franchi all’anno (cpv. 1).

Infine,

l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio

secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento

del reddito che non dipende dal rincaro.

2.6

Nella

fattispecie concreta, come detto, con decisione 12 novembre 1998 l’assicurata è

stata posta al beneficio di una mezza rendita, con effetto dal dicembre 1996.

Con

decisione 11 luglio 2002 la rendita è stata aumentata ad intera, con effetto 1°

agosto 2000, essendo stato accertato, mediante perizia multidisciplinare SAM del

3.

gennaio 2002 (doc. AI 103), un peggioramento della componente psichiatrica (modifica

della personalità nell’ambito di una sindrome postraumatica da stress: F

43.

, F 62.0) causante un’incapa-cità lavorativa del 70%.

Nell’ambito

della presente procedura di revisione l’assicurata è stata peritata due volte

dal SAM.

Dal

referto 9 gennaio 2008 risulta una capacità lavorativa globale del 50%. Dal

punto di vista psichiatrico, il dr. __________, diagnosticata una sindrome somatoforme

da dolore persistente (F 45.4) ed una sindrome depressiva ricorrente in

episodio attuale lieve (F.33.0), aveva riscontrato un miglioramento del quadro

psicopatologico valutando un’incapacità lavorativa del 40% (cfr. rapporto 22

aprile 2008 in doc. AI 143/28).

Nel

2012.

l’assicurata è stata nuovamente vista dal SAM per aggiornare la situazione.

Quest’ultimo, con referto 17 luglio 2012, ha ritenuto l’assicurata globalmente abile al lavoro nella misura del 40%, intesa come rendimento ridotto sull’arco

di una giornata lavorativa (doc. AI 197). A livello psichiatrico, con rapporto

2.

luglio 2012 il dr. __________ ha riconosciuto un peggioramento con un impedimento

psichiatrico del 50%. Confermando l’esistenza di una sindrome somatoforme da

dolore persistente, lo specialista in psichiatria ha accertato un episodio

attuale di gravità media in un contesto di sindrome depressiva ricorrente (doc.

AI 197/30). Prendendo a fondamento la perizia medica, dopo il consueto

raffronto dei redditi, con la decisone contestata l’amministrazione ha di conseguenza

ridotto la rendita da intera a metà.

Con

il ricorso l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica, tra cui il

rapporto 27 marzo 2013 dello psichiatra curante. Riferendo di aver visto la paziente

nei mesi di gennaio, febbraio e, da ultimo, il 18 marzo 2013, nonché di un

tentativo di suicidio intervento il 23 febbraio 2013 presso la Clinica __________

di __________, il dr. __________ ha valutato l’attuale episodio depressivo come

grave (doc. L).

Esaminata

la nuova documentazione, con annotazioni 14 maggio 2013 i dr. __________ (specialista

in medicina interna) e __________ (specialista in psichiatra e psicoterapeuta)

del SMR hanno concluso:

"

(…)

Dalle varie valutazioni reumatologiche non risulta un

miglioramento della problematica reumatologica nel corso degli anni. Anzi a

partire dal 2010 l'esigibilità lavorativa in attività abituale è scesa del 50%

al 40%. La CL in attività adatta era stata valutata essere del 60% nella prima

valutazione mentre nella seconda valutazione questa è salita al 100% in assenza

però d'una modifica dello stato di salute (differente valutazione del medesimo

danno alla salute).

Dalle ripetute valutazioni psichiatriche risulta un

quadro fluttuante senza risoluzione duraturo del quadro psichiatrico (sindrome

depressiva ricorrente). Un sostanziale e prolungato miglioramento rispetto alla

valutazione peritale del 2001 non può essere definito in modo chiaro. L'attuale

quadro psichiatrico conferma una evoluzione cronicamente negativo.

In conclusione non può essere identificato un

sostanziale e prolungato miglioramento dello stato di salute rispetto allo

status valetudinario presente nel 2002." (VI/bis)

Orbene,

sulla scorta degli ultimi atti medici, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto che

non vi è stata una rilevante modifica dello status valetudinario, nel senso di

un miglioramento delle condizioni di salute rispetto alla situazione presente

al momento della decisione 11 luglio 2002. Dal punto di vista temporale,

conformemente alla giurisprudenza citata al consid. 2.5, deve essere infatti

confrontata la situazione esistente al momento del decisione contestata (18

febbraio 2013) con quella vigente all’epoca della precedente decisione (11

luglio 2002). Non solo l’aspetto reumatologico del danno alla salute è peggiorato,

ma anche quello psichiatrico.

In

queste circostanze, non essendo dato motivo di revisione, la riduzione

della rendita intera non è giustificata, motivo per cui la stessa va

ripristinata con effetto dal 1° aprile 2013 (secondo mese che segue la notifica

della decisione impugnata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

L’assicurata

ha chiesto, mediante l’allestimento di una perizia multidisciplinare

giudiziaria, che le sia riconosciuto un grado d’invalidità superiore al 70%, ma

almeno del 71%, essendo l’attuale stato di salute peggiore di quello presente

nel 2002 e “… anche per evitare gli effetti sconvolgenti di un’eventuale

revisione della rendita che fosse avviata solo per causa del grado d’invalidità”

(osservazioni 3 giugno 2013, VIII).

Al

riguardo, nelle osservazioni 10 giugno 2013 l’Ufficio AI ha pertinentemente fatto

riferimento al marginale 5002.2 della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità avente il seguente tenore:

"

(…)

Per precedere a una revisione della rendita è

necessario un cambiamento importante del grado d'invalidità. Tuttavia, in certi

casi anche un cambiamento minimo può avere conseguenze sulla rendita (p.es. se

il grado d'invalidità aumenta dal 59 al 60%, giustificando così il passaggio da

una mezza rendita a tre quarti di rendita). In questi casi, anche un

cambiamento minimo del grado d'invalidità può portare alla revisione della

rendita (DTF 133 V 545). Se il cambiamento della situazione non incide di per

sé sul diritto alla rendita, le condizioni per una revisione giusta l'articolo

17.

capoverso 1 LPGA non sono adempiute (9C_223/2011)." (doc. X)

Del

resto, va fatto presente che non sono state addotte né tantomeno dimostrate

circostanze particolari che possano se del caso giustificare l’esistenza di un

interesse legittimo ad accertare, come da richiesta, un grado d’invalidità di

almeno il 71% (in luogo del 70% stabilito dall’amministrazione). Infatti, allorquando in discussione è il grado d’invalidità, l’interesse degno

di protezione non è regolarmente riconosciuto se la chiesta modifica del grado

d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale

interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7). Siccome

l’assicurata ha comunque diritto ad una rendita intera, non è necessario, in

quanto irrilevante, dare seguito alla succitata richiesta probatoria.

In

conclusione, visto quanto sopra, il ricorso va accolto e la decisione

contestata annullata.

Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha

diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett.g LPGA).

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto

di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 18 febbraio 2013 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una rendita

intera anche dopo il 1° aprile 2013.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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