Lexipedia

Decisione

32.2013.73

Rinvio atti per accertamenti medici pluridisciplinari ulteriori, su proposta dell'Ufficio AI

7 agosto 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul

tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.

1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non

costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)

e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente

distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante

del disturbo (consid. 3.4.2).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Nell’evenienza concreta, ricevuta la domanda di prestazioni,

l’amministrazione ha richiamato gli atti dell’assicuratore malattia e ha

interpellato il dr. __________, reumatologo, il quale non si è pronunciato

sulla capacità lavorativa, ma, riferendosi ad un rapporto d’uscita relativo ad

una degenza dell’assicurato presso la Clinica __________, dal 13 giugno al 5

luglio 2012, ha posto le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica,

sindrome da disadattamento e ipertensione arteriosa (doc. AI 10-4). Interpellato

dall’Ufficio AI, il dr. __________, psichiatra curante, con certificato del 12

ottobre 2012 ha dichiarato che in ragione delle condizioni psichiatriche la frequenza

di corsi di formazione era controindicata (doc. AI 29-1). Il medesimo

psichiatra, in un rapporto all’Ufficio AI del 12 novembre 2012, poste le

diagnosi di “Episodio depressivo di grado medio, e sindrome da attacchi da

panico”, presenti da luglio 2012, oltre a lombosciatalgia con alterazioni a

carico della colonna lombare (da gennaio 2012) ha concluso per un’inabilità

totale da gennaio 2012, considerato come “attacchi di ansia parossistica,

astenia, mancanza di controllo degli impulsi, facile irritabilità, disturbi della

memoria, della concentrazione e dell’atten-zione” rendevano impossibile

l’esecuzione di una prestazione lavorativa continuativa. Egli ha rilevato:

“Il paziente si presenta in generale curato nell'igiene

e nell'abbigliamento, vestito in maniera molto informale, sempre accompagnato

dalla moglie.

La mimica appare depressa, poco mobile, atteggiata ad

ansia e sofferenza, i movimenti sono rallentati, assume pose antalgiche.

L'atteggiamento nel confronti dello psichiatra appare

ambivalente, con dichiarazioni di fiducia e speranza di poter ricevere aiuto e

momenti di irritazione in cui ritiene di non essere capito dall'interlocutore

che svaluterebbe il suo malessere.

L'umore appare chiaramente depresso, l'affettività è

coartata e non sempre appropriata.

Il linguaggio e abbastanza fluente, con una discreta

padronanza della lingua italiana.

Non si evidenziano elementi deliranti con disturbi

della percezione.

La forma del pensiero appare corretta. Il contenuto del

pensiero è focalizzato su sentimenti di rabbia e temi depressivi. E' del tutto

evidente che il paziente appare in uno stato di costante attivazione di una

sensazione di pericolo, con il pervasivo timore di subire un danno grave ed

irreversibile alla propria integrità. Come è noto, una condizione di paura

costante comporta l'attivazione dei sistemi di difesa con la conseguente

disarticolazione dei sistemi superiori di controllo, cosa che riduce le capacità

cognitive superiori.

Il sensorio e le capacità cognitive appaiono

relativamente conservate, tranne una riduzione delle capacità di attenzione,

concentrazione e memoria a breve termine, riduzione legata allo stato di continua

attivazione ansiosa e di paura.

Nelle condizioni attuali il paziente non appare in

grado di utilizzare il pensiero astratto e quindi tali capacità non sono

valutabili.

Il controllo de li impulsi è molto scarso.

Globalmente paziente appare attendibile.

Prognosi

La prognosi psicopatologica appare incerta. Seguo il

paziente da tropo poco tempo per poter fare una valutazione prognostica. Sono

pero presenti alcuni elementi sfavorevoli quali la scarsa rispondenza alle

terapie farmacologiche e il lungo periodo trascorso senza terapie psichiatriche

adeguate.

La prognosi lavorativa è anch'essa incerta. Appare

centrale per l'eventuale ripresa del lavoro una corretta valutazione e terapia

delle problematiche della colonna vertebrale.

Le problematiche depressive ed ansiose, allo stato

attuale, influenzano in maniera decisamente negativa il decorso della

lombosciatalgia ed appare piuttosto difficile discernere il ruolo della

patologia somatica da quella psichica nella determinazione della attuale

inabilità totale al lavoro.

Allo stato attuale, la patologia psichica influisce.

negativamente sulla possibilità che il paziente possa seguire con profitto

piani o progetti di integrazione o adattamento professionale. Credo che tali iniziative

vadano rimandate. (…)"

(doc. AI 36/3-4)

Dal

canto suo la dr.ssa __________, spec. in medicina fisica e riabilitativa, l’11

dicembre 2012, poste le diagnosi di Ernia discale e sindrome depressiva, ha

concluso per una totale inabilità lavorativa quale pizzaiolo, dichiarando comunque

che avrebbe potuto meglio esprimersi dopo effettuazione dell’intervento di asportazione

dell’ernia discale (doc. AI 38-3).

Nel

rapporto finale del 9 gennaio 2013 il medico SMR dr. __________, valutate le

certificazioni agli atti, ha concluso per un’inabilità lavorativa totale dal 16

gennaio 2012, esponendo:

" (…)

Diagnosi principale

con influsso sulla

CL

Codice

infermità : 736

Danno

funzionale : 91

Sindrome

lombospondilogena cronica

Presenza

di ernia discale L3-L4 paramediana a sx

Protrusione

discale L4-L5

Spondioloartrosi

L4-S1

Ulteriori diagnosi

con influsso sulla

CL

Episodio

depressivo di grado medio

Sindrome

da attacchi di panico

Diagnosi senza

influsso sulla CL

Stato

dopo infiltrazione periradicolare di S1 a sx, L4 a sx.

Moderata

insufficienza muscolare

Ipertensione

arteriosa

Moderato

deficit di Vit. D

(…)

Osservazioni

conclusive

Dalle

relazioni degli specialisti che hanno in cura l'A., in particolare da quella

del Dr. __________ – psichiatra, si rileva che lo stato di salute dell'A. non

è stabilizzato. Le problematiche depressive e ansiose influenzano negativamente

il decorso della lombo sciatalgia. Manifesta attacchi di ansia parossistica,

astenia, mancanza di controllo degli impulsi, irritabilità e disturbi della

memoria, dell'attenzione e della concentrazione. Continua le sedute psicoterapeutiche

di sostegno.

Giustificata

un'IL del 100% per qualsiasi attività.

Si

propone una rivalutazione dell'A. fra 12 mesi, previo aggiornamento degli atti

medici, principalmente di quelli psichiatrici.

(…)" (doc. AI

40/1+3)

Con

decisione del 20 marzo 2013, preceduta da un progetto del 10 gennaio 2013, l’

Ufficio AI ha riconosciuto un’inabilità lavorativa

completa in ogni attività dal 16 gennaio 2012 e, quindi, una rendita intera dal

1. gennaio 2013 (doc. AI 41).

2.6. Con

il presente ricorso la Cassa pensioni dell’assicurato contesta le conclusioni

dell’amministrazione, rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente

le condizioni di salute del richiedente. Produce due perizie, corredate da

rapporti diagnostici riferiti ad esami radiologici e di laboratorio.

Innanzitutto una perizia del 4 aprile 2013 della dr.ssa __________,

neurochirurga, la quale, posta la diagnosi di “sindrome

lombovertebrale (su stato dopo infiltrazione periradicolare S1 a destra e L4 a

sinistra, stato dopo infiltrazione facettaria, disturbo di sensibilità arto

inferiore sinistro senza rispetto dei dermatomi, tendenza all'aggravamento,

osteocondrosi L3-S1, piccole ernie discali con lieve compressione L4 a sinistra

e L5 a destra”, sulla base di una visita del paziente del 25 marzo

2013 e esami radiologici, ha ammesso una limitazione della capacità lavorativa

del 20% unicamente per lavori molto pesanti (implicanti il sollevamento di pesi

di 15-20 kg ripetutamente), mentre ha ritenuto un’abilità lavorativa completa in

attività medio-leggere così come quale pizzaiolo o aiuto cucina. Ha affermato

quanto segue:

"

(…)

B Beurteilung

Seit dem Auftreten einer akuten Lumbalgie

mit nachfolgender Ischialgie links am 16.01.12 konnte bei Herrn PI 1 mittels

verschiedener konservativer Massnahmen wie Infiltrationen, Physiotherapie und

Medikamente kein Schmerzrockgang erreicht werden.

Neurologisch ist kein sensomotorisches Defizit feststellbar, eine Aggrava­tionstendenz

hat die Untersuchung etwas erschwert. Für die neuroradiolo­gisch beschriebenen

Discushernien lassen sich neurologisch keine korre­lierenden Befunde erheben

Radiologisch/neuroradiologisch kommen somit degenerative Veränderungen L3

bis S1 zur Darstellung mit kleinen Discushernien L3/4, L4/5 und L5/S1, welche

keinesfalls einer chirurgischen Intervention bedürfen. Die Sensibilitätsstörung

der linken unteren Extremität mit kranialer Begrenzung in Nabel­höhe ventral

bzw. dorsal in der Lumbalregion Iässt keine radikuläre Zuord­nung zu, das

Reflexbild ist symmetrisch, die Kraft nicht nachweisbar gestört.

Radiologisch/neuroradiologisch festgestellte

Befunde sind nur dann von Bedeutung, wenn sie von entsprechenden klinischen

Befunden untermauert werden.

Die Arbeitsfähigkeit des Versicherten

wird durch die degenerativen Veränderungen insofern beeinträchtigt, als

körperlich sehr schwere Tätigkeiten mit Gewichte heben repetitiv von 20 kg oder mehr nicht verrichtet werden kön­nen. Eine leichte Tätigkeit wie die eines Pizzajolos

jedoch sollte uneinge­schränkt zumutbar sein.

(…)

15. Ist eine Verbesserung des

Gesundheitszustandes festzustellen?

Zurzeit Iässt sich als Pizzajolo keine

Arbeitsunfähigkeit feststellen.

Die degenerativen Veränderungen des lumbalen

Wirbelsäulenabschnittes bewirken keine Einschränkung einer leichten Tätigkeit,

wie der Versicherte seine Arbeit als Pizzojolo beschrieben hat." (doc. A3)

Produce

inoltre una perizia del 3 aprile 2013 del dr. __________, psichiatra, resa dopo

consulto del 25 marzo 2013, affermante:

"

(…)

4. Diagnosen (gemäss ICD-10)

F45.4 - Anhaltende somatoforme Schmerzstörung

seit Sommer 2012

F43.21 - Längere depressive Reaktion, in der Regel

Ieichtgradig.

Beginn: Sommer 2012

(…)

Eine diagnostizierte anhaltende somatoforme

Schmerzstörung begründet für sich allein noch keine Invalidität. Bestimmte

Umstände, welche die Schmerzbewältigung intensiv und konstant behindern, können

den Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess unzumutbar machen, weil die

versicherte Person in der gegebenen Situation nicht die nötigen Ressourcen hat,

mit den Schmerzen umzugehen. Ob eine solche Ausnahmesituation vorliegt, welche

dazu führt, eine Iangdauernde Beeinträchtigung der zumutbaren Arbeitsfähigkeit

zu bejahen, bestimmt sich im Einzelfall anhand verschiedener Kriterien.

Bei der versicherten Person zeigt sich folgendes Bild:

Psychische Komorbidität: Es bestehen Verstimmungen, welche eng mit

der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung in Zusammenhang stehen. Es ist

nämlich nicht einfach, ständig an Schmerzen zu leiden. Dieser Anteil an Verstimmungen

ist bereits in der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung enthalten. Es kann

auf die ICD-10 verwiesen werden, wo derartige Zusammenhänge beschrieben werden.

Neben der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung besteht in Form der

depressiven Reaktion eine psychische Komorbidität von in der Regel leichtem

Ausmass.

Chronische körperliche Begleiterkrankung: Frau Dr. med. __________ stellt keine

Befunde fest, welche den Versicherten in der früher ausgeübten Tätigkeit einschränken

würden.

Soziale Integration: Die soziale Integration ist nicht

verlorengegangen.

Prämorbide Persönlichkeitsstruktur: Die prämorbide Persönlichkeitsstruktur war

nicht auffällig.

Schmerzverlauf: Die Schmerzkrankheit ist progredient und chronifiziert.

Damit treffen zwar mehrere der verlangten Kriterien zu,

dies jedoch nicht in einem derartigen Ausmass, dass die Arbeitsfähigkeit zu

mehr als 30% - 40% eingeschränkt ist. Diese Beurteilung stutzt sich auf die

Tatsache, dass eine vorwiegend Ieichte depressive Reaktion vorhanden ist, dass

aber phasenweise eine mittelgradige Depressivität entsteht. Die therapeutischen

Massnahmen sind nicht genügend. Dies gilt insbesondere für die medikamentöse

Behandlung. Die Prognose ist unklar. Es ist auf die krankheitsfremden Faktoren

hinzuweisen. Eingliederungsmassnahmen können nicht empfohlen werden.

(…)

12. Kann die Arbeitsfähigkeit mit geeigneten

Massnahmen in absehbarer Zeit

verbessert werden?

Eine genügende medikamentöse Behandlung wird

die Arbeitsfähigkeit innert 2 Monaten auf 70-80% steigern.

13. In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit

als Gerant aus psychischer Sicht zumutbar?

Der Versicherte war nicht als Gerant

tätig, sondern als Pizzaiolo.

14. Welche anderen Verweistätigkeiten wären Herrn PI 1

zumutbar?

Ähnliche Arbeiten wie vorher.

15. Ist eine Verbesserung des Gesundheitszustandes

festzustellen?

Aus psychiatrischer Sicht ist ein

gebesserter Gesundheitszustand festzustellen. Der Versicherte ist in der Regel nicht

mittelgradig depressiv, wie dies u.a. im Juli/August 2012 der Fall gewesen

war. (…)" (doc. A2)

Con

riferimento a tali perizie, il dr. __________ e la psichiatra dr.ssa __________

del SMR hanno osservato in data 26 aprile 2013:

"

(…)

Perizia neurochirurgia del 25.3.2013 (dr.ssa

__________) con esecuzione di TAC lombare il 25.3.2013:

diagnosi: sindrome lombo vertebrale

- stato dopo infiltrazione

periradicolare S1 a destra e L4 a sinistra

- stato dopo infiltrazione

facettaria

- disturbo di sensibilità

arto inferiore sinistro senza rispetto dei dermatomi - tendenza

all'aggravamento

- osteocondrosi L3-S1

- piccole ernie

discali con lieve compressione L4 a sinistra e L5 a destra

assenza di deficit sensomotorio oggettivabile

limiti funzionali: 20 kg, attività leggera come quella di pizzaiolo esigibile in misura completa.

Trattamento con gocce di morfina non indicata.

Perizia psichiatrica dr. __________ del

25.3.2013:

diagnosi: sindrome somatoforme da dolore persistente

F 45.4

reazione depressiva prolungata F 43.21 prevalentemente

di grado lieve

assenza di disturbo di panico generalizzato

vengono valutati i criteri di Förster:

- patologia psichiatrica

prevalentemente di grado lieve

- patologia

somatica non impedisce lo svolgimento dell'attività precedente

- integrazione sociale

mantenuta

- decorso cronico del dolore

- personalità premorbosa non

patologica

impedimento non maggiore del 30-40%

trattamento medicamentoso e psicoterapico non esaurito

tasso medicamentoso molto basso.

Valutazione:

in considerazione delle attuali valutazioni peritali

che risultano dettagliate e coerenti si concorda con la valutazione d'una IL

massima del 40% in attività abituale, CL presente al più tardi da 3.2013, la

decisione UAI va quindi modificata.

Il precedente riconoscimento d'una IL del 100% si basa

su una valutazione del caso non approfondita." (doc. V/bis)

Dal

canto suo l’assicurato ha prodotto un certificato del 22 maggio 2013 del curante

dr. __________, internista, del seguente tenore:

"

Sulla base del fatto che

il Signor PI 1 ha firmato una liberazione dal segreto professionale, Le riferisco

in merito alla sua situazione clinica.

Mi occupo di questo paziente dal febbraio 2012

inizialmente per una importante lombalgia con ernia discale L3/L4.

È stato seguito dal Dr. __________ (Reumatologo) e dalla Dr.ssa __________

Fisiatra. Per la presenza dell'ernia discale sono state fatte a due

riprese delle infiltrazioni sotto TAC, peraltro senza alcun beneficio. Non è

arrivato alcun vantaggio né dai trattamenti di tipo chiropratico né dalla

terapia medicamentosa del dolore, per la quale si è arrivati alla somministrazione

di gocce morfina, che il paziente assume tuttora.

Viene poi ricoverato presso la Clinica __________

(13.6.12-5.7.12) per dolori lombari (Dr. __________, Reumatologo)

ma senza vantaggio.

In realtà già in clinica iniziano degli attacchi di

panico che si sono ripetuti a più riprese successivamente anche una volta

ritornato a casa. Si è quindi configurata una seconda diagnosi di una depressione

con attacchi di panico, per i quali il Signor PI 1 è stato indirizzato

ad uno psichiatra (Dr. __________).

Nonostante la psicoterapia e nonostante l'uso di

psicofarmaci, (Saroten, Citalopram, Valdoxan, Valium Tranxilium Temesta,

Olanzapine), non vi è stato alcun sostanziale miglioramento, anzi a seguito

degli attacchi di panico, il Signor PI 1 ha sviluppato un progressivo ritiro

sociale, non uscendo più nemmeno di casa se non accompagnato dalla

moglie." (doc. X/1)

Sono

stati versati agli atti anche due brevi certificati del dr. __________ e del dr.

__________, attestanti l’idoneità del paziente ad effettuare vacanze in __________

(doc. XV/1 e 2).

Alla

luce di quanto concluso dai medici SMR, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione

degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici ed economici e,

quindi, determinare “con esattezza i periodi di

inabilità lavorativa in attività adeguate allo stato salute, ed esperire in

seguito i dovuti accertamenti economici”, ritenuto come dalla documentazione

prodotta dalla ricorrente, da considerare dettagliata e

coerente, bisognava ritenere che il precedente riconoscimento d'una incapacità

lavorativa del 100% “si basava su una valutazione del caso non approfondita”

(V, XIII).

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Meyer Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.8. Nella

fattispecie, l’Ufficio AI, sulla base delle poche certificazioni mediche agli

atti, segnatamente la documentazione richiamata dall’assicuratore malattia, e

quanto attestato dai curanti dr. __________, dr. __________ e dr.ssa __________,

ha ritenuto di dover riconoscere un’inabilità lavorativa completa

in ogni attività dal 16 gennaio 2012 a dipendenza della sindrome lombospondilogena

cronica, un episodio depressivo di grado medio e una sindrome da attacchi di

panico (doc. AI 40).

L’amministrazione

si è basata essenzialmente sulle certificazioni acquisite agli atti e non ha

proceduto ad alcun accertamento diretto, segnatamente di natura psichiatrica.

In particolare non è stata allestita, per contro dell’amministrazione, alcuna perizia

e l’Ufficio AI, attestata da parte dello psichiatra curante l’inesigibilità di

provvedimenti reintegrativi, non ha nemmeno ritenuto indicato eseguire particolari

accertamenti economici, a parte un colloquio di consulenza e l’allestimento di

un piano di integrazione (doc. AI 23, 29). Non ci si può esimere dall’osservare

che nel certificato del 12 ottobre 2012 il dr. __________ si è limitato a

sconsigliare l’esecuzione di misure di integrazione senza tuttavia porre una

diagnosi psichiatrica precisa (doc. AI 29-1).

Queste

conclusioni sono contestate dalla Cassa pensioni dell’assicurato, la quale,

riferendosi a due perizie fatte allestire da una neurochirurga e da uno psichiatra

di fiducia, sostiene in sintesi l’infondatezza delle conclusioni tratte,

affrettatamente, dall’Ufficio AI. Denuncia in particolare la necessità di poter

disporre di chiare diagnosi in caso di disturbi psichici.

Ora,

ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 20 marzo 2013 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti

con il ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto

si riferisce anche alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del

provvedimento contestato.

Viste

segnatamente le certificazioni del 3/4 aprile 2013 del dr. Heilinger e della

dr.ssa __________ (doc. A/2 e A/3 e sopra consid. 2.6), appare in particolare

verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento contestato i problemi

psico- fisici potenzialmente idonei a limitare la capacità lavorativa

dell’assicurato non siano stati chiariti in modo soddisfacente. A prescindere infatti

dal fatto che le conclusioni dell’am-ministrazione sono state tratte sulla base

di certificazioni dei curanti poco dettagliate e motivate (doc. AI 10-4, 20,

29, 36, 38) nonché su un rapporto del medico SMR basato esclusivamente sugli

atti all’inserto e non su una visita dell’as-sicurato, significativo appare

anche che le certificazioni prodotte dalla Cassa ricorrente, fondate su una

visita diretta dell’assicurato nonché su approfondimenti radiologici e di laboratorio,

si discostino da quanto appurato dall’amminis-trazione prima della resa della

decisione contestata sia con riferimento alle diagnosi rilevate sia per quanto

attiene alle conseguenze sulla capacità lavorativa. Mentre infatti gli effetti

sull’abilità lavorativa della patologia lombospondilogena (su ernie discali) appaiono

fortemente relativizzate dalla dr.ssa __________ (per la quale l’assicurato

sarebbe addirittura abile al lavoro nella sua professione di pizzaiolo così

come in ogni altra attività lavorativa medio-leggera), la problematica

depressiva ha, secondo il dr. __________, un effetto meno invalidante di quanto

concluso dal dr. __________. In particolare il dr. __________, richiamata anche

la presenza di “tendenze aggravanti”, ritiene la diagnosi posta dai curanti

errata, sostenendo in particolare la non sussistenza di una diagnosi psichica

indipendente, bensì esclusivamente di una leggera reazione depressiva di lunga

durata, reattiva al disturbo somatoforme.

Lo specialista solleva inoltre dubbi sulla terapia medicamentosa

somministrata all’assicurato e sulla collaborazione da lui dimostrata.

A fronte di tali

valutazioni sensibilmente differenti non solo dal punto di vista delle valutazioni

sulla capacità lavorativa, ma anche delle diagnosi, la conclusione di completa

inabilità lavorativa tratta dall’Ufficio AI appare quantomeno affrettata e non

basata su accertamenti esaustivi e completi.

Ulteriori

accertamenti al fine di valutare la reale entità e natura delle patologie di

cui è portatore l’assicurato e delle conseguenti ripercussioni sulla sua capacità

lavorativa appaiono dunque imprescindibili.

Si deve in altre

parole presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso

lo stato di salute dell’assi-curato e gli effetti invalidanti ad esso

riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini

mediche.

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche

l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR (i quali hanno definito

il riconoscimento di una incapacità lavorativa completa basata su “una

valutazione del caso non approfondita”, doc. Vbis), nella risposta di causa

del 26 aprile 2013 (V) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi

accertamenti.

Questa

Corte ritiene quindi imprescindibili ulteriori chiarimenti medici, segnatamente

di natura psichiatrica, reumatologica e ortopedica/neurochirurgica (per quanto

riferito alle problematiche alla schiena), mediante un

aggiornamento peritale specialistico, ritenuto come la documentazione

all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e

attendibile giudizio sullo stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni

invalidanti, con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (DTF 136 V

295, 125 V 195) sino al momento determinante della pronuncia del

provvedimento querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Andrà opportunamente

chiarita anche la questione dell’efficacia dei trattamenti terapeutici, segnatamente

psichiatrici, finora messi in atto, posto come il dr. __________r abbia osservato come il trattamento

medicamentoso e psicoterapico apparisse non esaurito e il tasso medicamentoso

molto basso. In proposito non è superfluo

sottolineare che l’osser-vanza di eventuali proposte

terapeutiche intese a migliorare la situazione può di regola essere richiesta

all’assicurato nell’ottica del rispetto dell’obbligo che gli incombe di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die

Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, p. 61; con particolare riferimento a disturbi psichici cfr. anche DTF 134

V 189).

A

torto dunque l’assicurato reputa sostanzialmente che le sue condizioni siano

già sufficientemente chiarite mediante la documentazione agli atti. Per le suesposte

ragioni e conformemente anche a quanto concluso dai medici SMR, questo Tribunale

ritiene per contro imprescindibile che si proceda a nuovi accertamenti, la

documentazione agli atti apparendo lacunosa. Né del resto permette di

concludere altrimenti la certificazione del 22 maggio 2013 del dr. __________

prodotta in corso di causa dall’interessato (doc. A/5 e XV/bis; cfr. consid.

Considerandi

2.

). In effetti, la stessa, resa peraltro da un internista e quindi non

specialista nelle materie che qui più interessano, costituisce sostanzialmente

un resoconto dei problemi di salute avuti dall’assicurato nel corso degli anni,

con rinvio ai medici specialisti curanti, ma in definitiva non solo non giunge

ad una diagnosi precisa attuale, ma nemmeno si

esprime con sufficiente chiarezza sul momento in cui è subentrata l’incapacità

lavorativa, sull’evoluzione della stessa nel tempo e del resto neppure

chiaramente sui motivi della certificata inabilità lavorativa.

Non

è peraltro superfluo sottolineare che per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, p. 230).

Infine,

del tutto ininfluenti risultano le ulteriori allegazioni formulate

dall’assicurato. In particolare non trova alcuna conferma negli atti

l’allegazione per cui il consulto psichiatrico col dr. __________ sarebbe stato

viziato da problemi di comprensione linguistica. In effetti, a prescindere dal

fatto che il referto peritale non menziona alcun problema di comunicazione,

limitandosi ad affermare che l’assicurato si esprimeva in perfetto italiano

(doc. A/2 p. 5), una simile difficoltà non è mai stata precedentemente

menzionata dall’interessato, nemmeno nelle osservazioni presentate personalmente

in data 24 aprile 2013 (IV).

Infine,

il fatto che l’assicurato sia stato inviato al dr. __________ dal suo medico

curante, non modifica la circostanza che da allora (agosto 2012, doc. AI 36) lo

specialista è poi divenuto suo psichiatra curante.

2.9

Nella

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha

già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,

wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten

Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,

wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che,

come detto, si rileva lacunoso. Considerate le patologie di cui è portatore

l’assicurato, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento pluridisciplinare (segnatamente

psichiatrico, reumatologico, neurochirurgico) ritenuto come la

documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un

chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurato ed ad una valutazione

globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie

di cui soffre, nell’originaria professione di pizzaiolo ed in attività

adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento

amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).

In proposito

deve in effetti essere ricordato che secondo l’Alta Corte, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti, la questione di sapere

se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale

misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice

non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata

in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso

TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ritenuto che una semplice addizione

di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione

in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo

(STF I 514/06 del 25 maggio

2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p. 43-45).

In

concreto, vista la diagnosi di sindrome somatoforme posta dal dr. Heilinger,

richiamata la dianzi richiamata giurisprudenza in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente (cfr. al consid. 2.4; DTF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 352 e

STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio

2010), un approccio pluridisciplinare appare in concreto particolarmente

indicato.

Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente,

mediante la resa di una nuova decisione, sull’even-tuale diritto alla rendita,

se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto

dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il

consid. 2.3).

2.10

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle

tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3

cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza non

presentava sin dall’inizio per l’assicurato probabilità di esito favorevole,

probabilità che apparivano all’evidenza minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, la documentazione medica prodotta dal ricorrente e le osservazioni

del medico SMR, unitamente ai (lacunosi) accertamenti esperiti dall’amminis-trazione

prima della resa del provvedimento contestato, hanno permesso di determinare con

la dovuta chiarezza la necessità di procedere ad accertamenti più approfonditi

e l’assicurato, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun

valido elemento atto a validamente contraddire o a mettere in dubbio tali conclusioni,

in particolare in relazione alla situazione medica.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione al

gratuito patrocinio è respinta.

2.11

Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli

accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.8. e 2.9

e renda una nuova decisione.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata da PI 1 è respinta.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster