32.2013.73
Rinvio atti per accertamenti medici pluridisciplinari ulteriori, su proposta dell'Ufficio AI
7 agosto 2013Italiano38 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2013.73
Data decisione, Autorità:
07.08.2013, TCA
Titolo:
Rinvio atti per accertamenti medici pluridisciplinari ulteriori, su proposta dell'Ufficio AI
AFFEZIONE PSICHICA
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 LPGA
andata
Incarto n.
32.2013.73
FC/sc
Lugano
7 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 20 marzo 2013 emanata da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
PI 1
rappr. da: avv. RA 1,
PI 1
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1970, pizzaiolo, nel mese di luglio 2012 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando di essere affetto da ernie discali (doc.
AI 1). Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 20 marzo 2013,
confermativa di un progetto del 10 gennaio 2013 (doc. AI 41 e 45), l’Ufficio AI
ha accolto la domanda riconoscendo una rendita intera dal 1. gennaio 2013.
1.2. Avverso
tale decisione la RI 1 insorge al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici (I). La Cassa
Pensione, fondandosi su due perizie del 3 e 4 aprile 2013 (doc. A2 e A3),
contesta sostanzialmente la valutazione medica operata dall’amministrazione.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta dell’allegato parere del
Servizio medico regionale dell’AI (SMR), postula l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio degli atti per espletare ulteriori accertamenti
di natura medica ed economica.
Dal
canto suo PI 1, dapprima personalmente (IV), e poi assistito dall’avv.ssa RA 1,
ha chiesto di respingere il ricorso, sulla scorta di certificati dei curanti.
Ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (X,
XV).
In
data 15 maggio 2013 la Cassa Pensioni RI 1 ha in sostanza aderito alla proposta
dell’Ufficio AI (IX) e con scritti del 31 maggio e 28 giugno 2013 ha dichiarato di non ritenere rilevante la documentazione prodotta dall’assicurato (XII e
XVIII).
L’Ufficio
AI, con prese di posizione del 6 e 27 giugno 2013, ha confermato la sua richiesta di rinvio atti (XIII, XVII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Ciò è segnatamente il caso
per assicuratori i quali, a seguito di una decisione amministrativa di un’altra
assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se
prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire
prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”
Nel
caso in esame, si tratta di stabilire se PI 1abbia diritto a percepire una
rendita di invalidità dal 1. gennaio 2013, come stabilito dall’Ufficio AI con
la decisione impugnata.
Di
conseguenza, l’esito della presente vertenza avendo delle dirette ripercussioni
sull’obbligo assicurativo della RI 1 (cfr. art. 23 LPP), quest’ultima è legittimata
ad inoltrare il presente ricorso (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, op. cit.,
ad art. 59 N. 12, p. 589).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]
almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un
danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che
il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul
tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.
1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non
costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)
e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente
distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante
del disturbo (consid. 3.4.2).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. Nell’evenienza concreta, ricevuta la domanda di prestazioni,
l’amministrazione ha richiamato gli atti dell’assicuratore malattia e ha
interpellato il dr. __________, reumatologo, il quale non si è pronunciato
sulla capacità lavorativa, ma, riferendosi ad un rapporto d’uscita relativo ad
una degenza dell’assicurato presso la Clinica __________, dal 13 giugno al 5
luglio 2012, ha posto le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica,
sindrome da disadattamento e ipertensione arteriosa (doc. AI 10-4). Interpellato
dall’Ufficio AI, il dr. __________, psichiatra curante, con certificato del 12
ottobre 2012 ha dichiarato che in ragione delle condizioni psichiatriche la frequenza
di corsi di formazione era controindicata (doc. AI 29-1). Il medesimo
psichiatra, in un rapporto all’Ufficio AI del 12 novembre 2012, poste le
diagnosi di “Episodio depressivo di grado medio, e sindrome da attacchi da
panico”, presenti da luglio 2012, oltre a lombosciatalgia con alterazioni a
carico della colonna lombare (da gennaio 2012) ha concluso per un’inabilità
totale da gennaio 2012, considerato come “attacchi di ansia parossistica,
astenia, mancanza di controllo degli impulsi, facile irritabilità, disturbi della
memoria, della concentrazione e dell’atten-zione” rendevano impossibile
l’esecuzione di una prestazione lavorativa continuativa. Egli ha rilevato:
“Il paziente si presenta in generale curato nell'igiene
e nell'abbigliamento, vestito in maniera molto informale, sempre accompagnato
dalla moglie.
La mimica appare depressa, poco mobile, atteggiata ad
ansia e sofferenza, i movimenti sono rallentati, assume pose antalgiche.
L'atteggiamento nel confronti dello psichiatra appare
ambivalente, con dichiarazioni di fiducia e speranza di poter ricevere aiuto e
momenti di irritazione in cui ritiene di non essere capito dall'interlocutore
che svaluterebbe il suo malessere.
L'umore appare chiaramente depresso, l'affettività è
coartata e non sempre appropriata.
Il linguaggio e abbastanza fluente, con una discreta
padronanza della lingua italiana.
Non si evidenziano elementi deliranti con disturbi
della percezione.
La forma del pensiero appare corretta. Il contenuto del
pensiero è focalizzato su sentimenti di rabbia e temi depressivi. E' del tutto
evidente che il paziente appare in uno stato di costante attivazione di una
sensazione di pericolo, con il pervasivo timore di subire un danno grave ed
irreversibile alla propria integrità. Come è noto, una condizione di paura
costante comporta l'attivazione dei sistemi di difesa con la conseguente
disarticolazione dei sistemi superiori di controllo, cosa che riduce le capacità
cognitive superiori.
Il sensorio e le capacità cognitive appaiono
relativamente conservate, tranne una riduzione delle capacità di attenzione,
concentrazione e memoria a breve termine, riduzione legata allo stato di continua
attivazione ansiosa e di paura.
Nelle condizioni attuali il paziente non appare in
grado di utilizzare il pensiero astratto e quindi tali capacità non sono
valutabili.
Il controllo de li impulsi è molto scarso.
Globalmente paziente appare attendibile.
Prognosi
La prognosi psicopatologica appare incerta. Seguo il
paziente da tropo poco tempo per poter fare una valutazione prognostica. Sono
pero presenti alcuni elementi sfavorevoli quali la scarsa rispondenza alle
terapie farmacologiche e il lungo periodo trascorso senza terapie psichiatriche
adeguate.
La prognosi lavorativa è anch'essa incerta. Appare
centrale per l'eventuale ripresa del lavoro una corretta valutazione e terapia
delle problematiche della colonna vertebrale.
Le problematiche depressive ed ansiose, allo stato
attuale, influenzano in maniera decisamente negativa il decorso della
lombosciatalgia ed appare piuttosto difficile discernere il ruolo della
patologia somatica da quella psichica nella determinazione della attuale
inabilità totale al lavoro.
Allo stato attuale, la patologia psichica influisce.
negativamente sulla possibilità che il paziente possa seguire con profitto
piani o progetti di integrazione o adattamento professionale. Credo che tali iniziative
vadano rimandate. (…)"
(doc. AI 36/3-4)
Dal
canto suo la dr.ssa __________, spec. in medicina fisica e riabilitativa, l’11
dicembre 2012, poste le diagnosi di Ernia discale e sindrome depressiva, ha
concluso per una totale inabilità lavorativa quale pizzaiolo, dichiarando comunque
che avrebbe potuto meglio esprimersi dopo effettuazione dell’intervento di asportazione
dell’ernia discale (doc. AI 38-3).
Nel
rapporto finale del 9 gennaio 2013 il medico SMR dr. __________, valutate le
certificazioni agli atti, ha concluso per un’inabilità lavorativa totale dal 16
gennaio 2012, esponendo:
" (…)
Diagnosi principale
con influsso sulla
CL
Codice
infermità : 736
Danno
funzionale : 91
Sindrome
lombospondilogena cronica
Presenza
di ernia discale L3-L4 paramediana a sx
Protrusione
discale L4-L5
Spondioloartrosi
L4-S1
Ulteriori diagnosi
con influsso sulla
CL
Episodio
depressivo di grado medio
Sindrome
da attacchi di panico
Diagnosi senza
influsso sulla CL
Stato
dopo infiltrazione periradicolare di S1 a sx, L4 a sx.
Moderata
insufficienza muscolare
Ipertensione
arteriosa
Moderato
deficit di Vit. D
(…)
Osservazioni
conclusive
Dalle
relazioni degli specialisti che hanno in cura l'A., in particolare da quella
del Dr. __________ – psichiatra, si rileva che lo stato di salute dell'A. non
è stabilizzato. Le problematiche depressive e ansiose influenzano negativamente
il decorso della lombo sciatalgia. Manifesta attacchi di ansia parossistica,
astenia, mancanza di controllo degli impulsi, irritabilità e disturbi della
memoria, dell'attenzione e della concentrazione. Continua le sedute psicoterapeutiche
di sostegno.
Giustificata
un'IL del 100% per qualsiasi attività.
Si
propone una rivalutazione dell'A. fra 12 mesi, previo aggiornamento degli atti
medici, principalmente di quelli psichiatrici.
(…)" (doc. AI
40/1+3)
Con
decisione del 20 marzo 2013, preceduta da un progetto del 10 gennaio 2013, l’
Ufficio AI ha riconosciuto un’inabilità lavorativa
completa in ogni attività dal 16 gennaio 2012 e, quindi, una rendita intera dal
1. gennaio 2013 (doc. AI 41).
2.6. Con
il presente ricorso la Cassa pensioni dell’assicurato contesta le conclusioni
dell’amministrazione, rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente
le condizioni di salute del richiedente. Produce due perizie, corredate da
rapporti diagnostici riferiti ad esami radiologici e di laboratorio.
Innanzitutto una perizia del 4 aprile 2013 della dr.ssa __________,
neurochirurga, la quale, posta la diagnosi di “sindrome
lombovertebrale (su stato dopo infiltrazione periradicolare S1 a destra e L4 a
sinistra, stato dopo infiltrazione facettaria, disturbo di sensibilità arto
inferiore sinistro senza rispetto dei dermatomi, tendenza all'aggravamento,
osteocondrosi L3-S1, piccole ernie discali con lieve compressione L4 a sinistra
e L5 a destra”, sulla base di una visita del paziente del 25 marzo
2013 e esami radiologici, ha ammesso una limitazione della capacità lavorativa
del 20% unicamente per lavori molto pesanti (implicanti il sollevamento di pesi
di 15-20 kg ripetutamente), mentre ha ritenuto un’abilità lavorativa completa in
attività medio-leggere così come quale pizzaiolo o aiuto cucina. Ha affermato
quanto segue:
"
(…)
B Beurteilung
Seit dem Auftreten einer akuten Lumbalgie
mit nachfolgender Ischialgie links am 16.01.12 konnte bei Herrn PI 1 mittels
verschiedener konservativer Massnahmen wie Infiltrationen, Physiotherapie und
Medikamente kein Schmerzrockgang erreicht werden.
Neurologisch ist kein sensomotorisches Defizit feststellbar, eine Aggravationstendenz
hat die Untersuchung etwas erschwert. Für die neuroradiologisch beschriebenen
Discushernien lassen sich neurologisch keine korrelierenden Befunde erheben
Radiologisch/neuroradiologisch kommen somit degenerative Veränderungen L3
bis S1 zur Darstellung mit kleinen Discushernien L3/4, L4/5 und L5/S1, welche
keinesfalls einer chirurgischen Intervention bedürfen. Die Sensibilitätsstörung
der linken unteren Extremität mit kranialer Begrenzung in Nabelhöhe ventral
bzw. dorsal in der Lumbalregion Iässt keine radikuläre Zuordnung zu, das
Reflexbild ist symmetrisch, die Kraft nicht nachweisbar gestört.
Radiologisch/neuroradiologisch festgestellte
Befunde sind nur dann von Bedeutung, wenn sie von entsprechenden klinischen
Befunden untermauert werden.
Die Arbeitsfähigkeit des Versicherten
wird durch die degenerativen Veränderungen insofern beeinträchtigt, als
körperlich sehr schwere Tätigkeiten mit Gewichte heben repetitiv von 20 kg oder mehr nicht verrichtet werden können. Eine leichte Tätigkeit wie die eines Pizzajolos
jedoch sollte uneingeschränkt zumutbar sein.
(…)
15. Ist eine Verbesserung des
Gesundheitszustandes festzustellen?
Zurzeit Iässt sich als Pizzajolo keine
Arbeitsunfähigkeit feststellen.
Die degenerativen Veränderungen des lumbalen
Wirbelsäulenabschnittes bewirken keine Einschränkung einer leichten Tätigkeit,
wie der Versicherte seine Arbeit als Pizzojolo beschrieben hat." (doc. A3)
Produce
inoltre una perizia del 3 aprile 2013 del dr. __________, psichiatra, resa dopo
consulto del 25 marzo 2013, affermante:
"
(…)
4. Diagnosen (gemäss ICD-10)
F45.4 - Anhaltende somatoforme Schmerzstörung
seit Sommer 2012
F43.21 - Längere depressive Reaktion, in der Regel
Ieichtgradig.
Beginn: Sommer 2012
(…)
Eine diagnostizierte anhaltende somatoforme
Schmerzstörung begründet für sich allein noch keine Invalidität. Bestimmte
Umstände, welche die Schmerzbewältigung intensiv und konstant behindern, können
den Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess unzumutbar machen, weil die
versicherte Person in der gegebenen Situation nicht die nötigen Ressourcen hat,
mit den Schmerzen umzugehen. Ob eine solche Ausnahmesituation vorliegt, welche
dazu führt, eine Iangdauernde Beeinträchtigung der zumutbaren Arbeitsfähigkeit
zu bejahen, bestimmt sich im Einzelfall anhand verschiedener Kriterien.
Bei der versicherten Person zeigt sich folgendes Bild:
Psychische Komorbidität: Es bestehen Verstimmungen, welche eng mit
der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung in Zusammenhang stehen. Es ist
nämlich nicht einfach, ständig an Schmerzen zu leiden. Dieser Anteil an Verstimmungen
ist bereits in der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung enthalten. Es kann
auf die ICD-10 verwiesen werden, wo derartige Zusammenhänge beschrieben werden.
Neben der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung besteht in Form der
depressiven Reaktion eine psychische Komorbidität von in der Regel leichtem
Ausmass.
Chronische körperliche Begleiterkrankung: Frau Dr. med. __________ stellt keine
Befunde fest, welche den Versicherten in der früher ausgeübten Tätigkeit einschränken
würden.
Soziale Integration: Die soziale Integration ist nicht
verlorengegangen.
Prämorbide Persönlichkeitsstruktur: Die prämorbide Persönlichkeitsstruktur war
nicht auffällig.
Schmerzverlauf: Die Schmerzkrankheit ist progredient und chronifiziert.
Damit treffen zwar mehrere der verlangten Kriterien zu,
dies jedoch nicht in einem derartigen Ausmass, dass die Arbeitsfähigkeit zu
mehr als 30% - 40% eingeschränkt ist. Diese Beurteilung stutzt sich auf die
Tatsache, dass eine vorwiegend Ieichte depressive Reaktion vorhanden ist, dass
aber phasenweise eine mittelgradige Depressivität entsteht. Die therapeutischen
Massnahmen sind nicht genügend. Dies gilt insbesondere für die medikamentöse
Behandlung. Die Prognose ist unklar. Es ist auf die krankheitsfremden Faktoren
hinzuweisen. Eingliederungsmassnahmen können nicht empfohlen werden.
(…)
12. Kann die Arbeitsfähigkeit mit geeigneten
Massnahmen in absehbarer Zeit
verbessert werden?
Eine genügende medikamentöse Behandlung wird
die Arbeitsfähigkeit innert 2 Monaten auf 70-80% steigern.
13. In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit
als Gerant aus psychischer Sicht zumutbar?
Der Versicherte war nicht als Gerant
tätig, sondern als Pizzaiolo.
14. Welche anderen Verweistätigkeiten wären Herrn PI 1
zumutbar?
Ähnliche Arbeiten wie vorher.
15. Ist eine Verbesserung des Gesundheitszustandes
festzustellen?
Aus psychiatrischer Sicht ist ein
gebesserter Gesundheitszustand festzustellen. Der Versicherte ist in der Regel nicht
mittelgradig depressiv, wie dies u.a. im Juli/August 2012 der Fall gewesen
war. (…)" (doc. A2)
Con
riferimento a tali perizie, il dr. __________ e la psichiatra dr.ssa __________
del SMR hanno osservato in data 26 aprile 2013:
"
(…)
Perizia neurochirurgia del 25.3.2013 (dr.ssa
__________) con esecuzione di TAC lombare il 25.3.2013:
diagnosi: sindrome lombo vertebrale
- stato dopo infiltrazione
periradicolare S1 a destra e L4 a sinistra
- stato dopo infiltrazione
facettaria
- disturbo di sensibilità
arto inferiore sinistro senza rispetto dei dermatomi - tendenza
all'aggravamento
- osteocondrosi L3-S1
- piccole ernie
discali con lieve compressione L4 a sinistra e L5 a destra
assenza di deficit sensomotorio oggettivabile
limiti funzionali: 20 kg, attività leggera come quella di pizzaiolo esigibile in misura completa.
Trattamento con gocce di morfina non indicata.
Perizia psichiatrica dr. __________ del
25.3.2013:
diagnosi: sindrome somatoforme da dolore persistente
F 45.4
reazione depressiva prolungata F 43.21 prevalentemente
di grado lieve
assenza di disturbo di panico generalizzato
vengono valutati i criteri di Förster:
- patologia psichiatrica
prevalentemente di grado lieve
- patologia
somatica non impedisce lo svolgimento dell'attività precedente
- integrazione sociale
mantenuta
- decorso cronico del dolore
- personalità premorbosa non
patologica
impedimento non maggiore del 30-40%
trattamento medicamentoso e psicoterapico non esaurito
tasso medicamentoso molto basso.
Valutazione:
in considerazione delle attuali valutazioni peritali
che risultano dettagliate e coerenti si concorda con la valutazione d'una IL
massima del 40% in attività abituale, CL presente al più tardi da 3.2013, la
decisione UAI va quindi modificata.
Il precedente riconoscimento d'una IL del 100% si basa
su una valutazione del caso non approfondita." (doc. V/bis)
Dal
canto suo l’assicurato ha prodotto un certificato del 22 maggio 2013 del curante
dr. __________, internista, del seguente tenore:
"
Sulla base del fatto che
il Signor PI 1 ha firmato una liberazione dal segreto professionale, Le riferisco
in merito alla sua situazione clinica.
Mi occupo di questo paziente dal febbraio 2012
inizialmente per una importante lombalgia con ernia discale L3/L4.
È stato seguito dal Dr. __________ (Reumatologo) e dalla Dr.ssa __________
Fisiatra. Per la presenza dell'ernia discale sono state fatte a due
riprese delle infiltrazioni sotto TAC, peraltro senza alcun beneficio. Non è
arrivato alcun vantaggio né dai trattamenti di tipo chiropratico né dalla
terapia medicamentosa del dolore, per la quale si è arrivati alla somministrazione
di gocce morfina, che il paziente assume tuttora.
Viene poi ricoverato presso la Clinica __________
(13.6.12-5.7.12) per dolori lombari (Dr. __________, Reumatologo)
ma senza vantaggio.
In realtà già in clinica iniziano degli attacchi di
panico che si sono ripetuti a più riprese successivamente anche una volta
ritornato a casa. Si è quindi configurata una seconda diagnosi di una depressione
con attacchi di panico, per i quali il Signor PI 1 è stato indirizzato
ad uno psichiatra (Dr. __________).
Nonostante la psicoterapia e nonostante l'uso di
psicofarmaci, (Saroten, Citalopram, Valdoxan, Valium Tranxilium Temesta,
Olanzapine), non vi è stato alcun sostanziale miglioramento, anzi a seguito
degli attacchi di panico, il Signor PI 1 ha sviluppato un progressivo ritiro
sociale, non uscendo più nemmeno di casa se non accompagnato dalla
moglie." (doc. X/1)
Sono
stati versati agli atti anche due brevi certificati del dr. __________ e del dr.
__________, attestanti l’idoneità del paziente ad effettuare vacanze in __________
(doc. XV/1 e 2).
Alla
luce di quanto concluso dai medici SMR, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione
degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici ed economici e,
quindi, determinare “con esattezza i periodi di
inabilità lavorativa in attività adeguate allo stato salute, ed esperire in
seguito i dovuti accertamenti economici”, ritenuto come dalla documentazione
prodotta dalla ricorrente, da considerare dettagliata e
coerente, bisognava ritenere che il precedente riconoscimento d'una incapacità
lavorativa del 100% “si basava su una valutazione del caso non approfondita”
(V, XIII).
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Meyer Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).
2.8. Nella
fattispecie, l’Ufficio AI, sulla base delle poche certificazioni mediche agli
atti, segnatamente la documentazione richiamata dall’assicuratore malattia, e
quanto attestato dai curanti dr. __________, dr. __________ e dr.ssa __________,
ha ritenuto di dover riconoscere un’inabilità lavorativa completa
in ogni attività dal 16 gennaio 2012 a dipendenza della sindrome lombospondilogena
cronica, un episodio depressivo di grado medio e una sindrome da attacchi di
panico (doc. AI 40).
L’amministrazione
si è basata essenzialmente sulle certificazioni acquisite agli atti e non ha
proceduto ad alcun accertamento diretto, segnatamente di natura psichiatrica.
In particolare non è stata allestita, per contro dell’amministrazione, alcuna perizia
e l’Ufficio AI, attestata da parte dello psichiatra curante l’inesigibilità di
provvedimenti reintegrativi, non ha nemmeno ritenuto indicato eseguire particolari
accertamenti economici, a parte un colloquio di consulenza e l’allestimento di
un piano di integrazione (doc. AI 23, 29). Non ci si può esimere dall’osservare
che nel certificato del 12 ottobre 2012 il dr. __________ si è limitato a
sconsigliare l’esecuzione di misure di integrazione senza tuttavia porre una
diagnosi psichiatrica precisa (doc. AI 29-1).
Queste
conclusioni sono contestate dalla Cassa pensioni dell’assicurato, la quale,
riferendosi a due perizie fatte allestire da una neurochirurga e da uno psichiatra
di fiducia, sostiene in sintesi l’infondatezza delle conclusioni tratte,
affrettatamente, dall’Ufficio AI. Denuncia in particolare la necessità di poter
disporre di chiare diagnosi in caso di disturbi psichici.
Ora,
ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in
concreto il 20 marzo 2013 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti
con il ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto
si riferisce anche alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del
provvedimento contestato.
Viste
segnatamente le certificazioni del 3/4 aprile 2013 del dr. Heilinger e della
dr.ssa __________ (doc. A/2 e A/3 e sopra consid. 2.6), appare in particolare
verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento contestato i problemi
psico- fisici potenzialmente idonei a limitare la capacità lavorativa
dell’assicurato non siano stati chiariti in modo soddisfacente. A prescindere infatti
dal fatto che le conclusioni dell’am-ministrazione sono state tratte sulla base
di certificazioni dei curanti poco dettagliate e motivate (doc. AI 10-4, 20,
29, 36, 38) nonché su un rapporto del medico SMR basato esclusivamente sugli
atti all’inserto e non su una visita dell’as-sicurato, significativo appare
anche che le certificazioni prodotte dalla Cassa ricorrente, fondate su una
visita diretta dell’assicurato nonché su approfondimenti radiologici e di laboratorio,
si discostino da quanto appurato dall’amminis-trazione prima della resa della
decisione contestata sia con riferimento alle diagnosi rilevate sia per quanto
attiene alle conseguenze sulla capacità lavorativa. Mentre infatti gli effetti
sull’abilità lavorativa della patologia lombospondilogena (su ernie discali) appaiono
fortemente relativizzate dalla dr.ssa __________ (per la quale l’assicurato
sarebbe addirittura abile al lavoro nella sua professione di pizzaiolo così
come in ogni altra attività lavorativa medio-leggera), la problematica
depressiva ha, secondo il dr. __________, un effetto meno invalidante di quanto
concluso dal dr. __________. In particolare il dr. __________, richiamata anche
la presenza di “tendenze aggravanti”, ritiene la diagnosi posta dai curanti
errata, sostenendo in particolare la non sussistenza di una diagnosi psichica
indipendente, bensì esclusivamente di una leggera reazione depressiva di lunga
durata, reattiva al disturbo somatoforme.
Lo specialista solleva inoltre dubbi sulla terapia medicamentosa
somministrata all’assicurato e sulla collaborazione da lui dimostrata.
A fronte di tali
valutazioni sensibilmente differenti non solo dal punto di vista delle valutazioni
sulla capacità lavorativa, ma anche delle diagnosi, la conclusione di completa
inabilità lavorativa tratta dall’Ufficio AI appare quantomeno affrettata e non
basata su accertamenti esaustivi e completi.
Ulteriori
accertamenti al fine di valutare la reale entità e natura delle patologie di
cui è portatore l’assicurato e delle conseguenti ripercussioni sulla sua capacità
lavorativa appaiono dunque imprescindibili.
Si deve in altre
parole presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso
lo stato di salute dell’assi-curato e gli effetti invalidanti ad esso
riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini
mediche.
Del
resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche
l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR (i quali hanno definito
il riconoscimento di una incapacità lavorativa completa basata su “una
valutazione del caso non approfondita”, doc. Vbis), nella risposta di causa
del 26 aprile 2013 (V) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi
accertamenti.
Questa
Corte ritiene quindi imprescindibili ulteriori chiarimenti medici, segnatamente
di natura psichiatrica, reumatologica e ortopedica/neurochirurgica (per quanto
riferito alle problematiche alla schiena), mediante un
aggiornamento peritale specialistico, ritenuto come la documentazione
all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e
attendibile giudizio sullo stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni
invalidanti, con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (DTF 136 V
295, 125 V 195) sino al momento determinante della pronuncia del
provvedimento querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Andrà opportunamente
chiarita anche la questione dell’efficacia dei trattamenti terapeutici, segnatamente
psichiatrici, finora messi in atto, posto come il dr. __________r abbia osservato come il trattamento
medicamentoso e psicoterapico apparisse non esaurito e il tasso medicamentoso
molto basso. In proposito non è superfluo
sottolineare che l’osser-vanza di eventuali proposte
terapeutiche intese a migliorare la situazione può di regola essere richiesta
all’assicurato nell’ottica del rispetto dell’obbligo che gli incombe di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die
Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, p. 61; con particolare riferimento a disturbi psichici cfr. anche DTF 134
V 189).
A
torto dunque l’assicurato reputa sostanzialmente che le sue condizioni siano
già sufficientemente chiarite mediante la documentazione agli atti. Per le suesposte
ragioni e conformemente anche a quanto concluso dai medici SMR, questo Tribunale
ritiene per contro imprescindibile che si proceda a nuovi accertamenti, la
documentazione agli atti apparendo lacunosa. Né del resto permette di
concludere altrimenti la certificazione del 22 maggio 2013 del dr. __________
prodotta in corso di causa dall’interessato (doc. A/5 e XV/bis; cfr. consid.
Considerandi
2.
). In effetti, la stessa, resa peraltro da un internista e quindi non
specialista nelle materie che qui più interessano, costituisce sostanzialmente
un resoconto dei problemi di salute avuti dall’assicurato nel corso degli anni,
con rinvio ai medici specialisti curanti, ma in definitiva non solo non giunge
ad una diagnosi precisa attuale, ma nemmeno si
esprime con sufficiente chiarezza sul momento in cui è subentrata l’incapacità
lavorativa, sull’evoluzione della stessa nel tempo e del resto neppure
chiaramente sui motivi della certificata inabilità lavorativa.
Non
è peraltro superfluo sottolineare che per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, p. 230).
Infine,
del tutto ininfluenti risultano le ulteriori allegazioni formulate
dall’assicurato. In particolare non trova alcuna conferma negli atti
l’allegazione per cui il consulto psichiatrico col dr. __________ sarebbe stato
viziato da problemi di comprensione linguistica. In effetti, a prescindere dal
fatto che il referto peritale non menziona alcun problema di comunicazione,
limitandosi ad affermare che l’assicurato si esprimeva in perfetto italiano
(doc. A/2 p. 5), una simile difficoltà non è mai stata precedentemente
menzionata dall’interessato, nemmeno nelle osservazioni presentate personalmente
in data 24 aprile 2013 (IV).
Infine,
il fatto che l’assicurato sia stato inviato al dr. __________ dal suo medico
curante, non modifica la circostanza che da allora (agosto 2012, doc. AI 36) lo
specialista è poi divenuto suo psichiatra curante.
2.9
Nella
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha
già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),
o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,
wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten
Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,
wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che,
come detto, si rileva lacunoso. Considerate le patologie di cui è portatore
l’assicurato, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento pluridisciplinare (segnatamente
psichiatrico, reumatologico, neurochirurgico) ritenuto come la
documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un
chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurato ed ad una valutazione
globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie
di cui soffre, nell’originaria professione di pizzaiolo ed in attività
adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento
amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).
In proposito
deve in effetti essere ricordato che secondo l’Alta Corte, per
determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di
diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,
bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti, la questione di sapere
se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale
misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice
non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso
TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ritenuto che una semplice addizione
di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione
in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo
(STF I 514/06 del 25 maggio
2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p. 43-45).
In
concreto, vista la diagnosi di sindrome somatoforme posta dal dr. Heilinger,
richiamata la dianzi richiamata giurisprudenza in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente (cfr. al consid. 2.4; DTF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 352 e
STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio
2010), un approccio pluridisciplinare appare in concreto particolarmente
indicato.
Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente,
mediante la resa di una nuova decisione, sull’even-tuale diritto alla rendita,
se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto
dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il
consid. 2.3).
2.10
L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle
tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3
cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza non
presentava sin dall’inizio per l’assicurato probabilità di esito favorevole,
probabilità che apparivano all’evidenza minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, la documentazione medica prodotta dal ricorrente e le osservazioni
del medico SMR, unitamente ai (lacunosi) accertamenti esperiti dall’amminis-trazione
prima della resa del provvedimento contestato, hanno permesso di determinare con
la dovuta chiarezza la necessità di procedere ad accertamenti più approfonditi
e l’assicurato, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun
valido elemento atto a validamente contraddire o a mettere in dubbio tali conclusioni,
in particolare in relazione alla situazione medica.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione al
gratuito patrocinio è respinta.
2.11
Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli
accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.8. e 2.9
e renda una nuova decisione.
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata da PI 1 è respinta.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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