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Decisione

32.2013.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 febbraio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XII, XIV e XV sono

stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XVI).

1.12. Con lo scritto del 7 giugno

2013 l’avv. RA 1 si è riconfermato nel proprio ricorso e nelle successive osservazioni

(doc. XVIII).

I doc. XVI e XVIII sono

stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XIX).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87

cpv. 2 e 3 OAI).

Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV

Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto

un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3.

b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte

la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma

piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del

29.

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella sentenza

pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se l’assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo

se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.

5.2

).

Infine, se l'assicurato interpone

ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo

se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece

essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia

sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la

modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.

2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004.

(STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

2.3

Nel caso in

esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il

TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente

oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

Nell’ambito della prima

procedura, sia l’Ufficio AI che il TCA avevano concluso che l’assicurato non

presentava un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità al

lavoro (cfr. sentenza del 27 ottobre 2011).

Sebbene il perito

interpellato dall’amministrazione, Dr. __________, nel rapporto del 19 luglio

2010.

avesse concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 16 aprile 2008 al

31.

agosto 2009 e un’abilità del 50% dal 1° settembre 2009 (doc. AI 28-8),

questa Corte aveva confermato la decisione dell’UAI di non riconoscere all’assicurato

un periodo ininterrotto di un anno con il 40% di inabilità al lavoro.

I motivi alla base di

questa decisione non erano tuttavia di natura medica.

RI 1 infatti, malgrado

l’attestazione d’inabilità del Dr. __________, aveva ripreso a lavorare a tempo

pieno, presso l’__________ di __________ dal 21 agosto 2008 fino al 30 novembre

2008.

Dal 1° dicembre 2008 egli aveva poi rivendicato il diritto all’indennità

di disoccupazione, sempre a tempo pieno, e dal 7 settembre 2009 aveva trovato

un’occupazione al 40% presso la __________ di __________, continuando a cercare

un’occupazione a tempo pieno (cfr. sentenza 27 ottobre 2011, pag. 6-7).

Sulla base di tali

constatazioni, il TCA aveva confermato, ai sensi dell’art. 28 LAI, il diniego

della richiesta di prestazioni.

Ora, secondo il legale, la

situazione attuale di RI 1 non sarebbe più sovrapponibile a quella riscontrata

in occasione della prima decisione dell’Ufficio AI, in quanto “nei fatti il

signor non vuole, né può collocarsi, né lavorare in misura completa attenendosi

a quelle che erano a suo tempo le conclusioni chiare da un profilo medico e che

nel contesto della presente domanda sono addirittura peggiorate, ma

sostanzialmente sono mutate per il venir meno di tale aspetto soggettivo”

(doc. I, pag. 3).

Conclusioni che il TCA

condivide, per le ragioni che seguono.

Una nuova domanda di

prestazioni è riesaminata dall’amministrazione soltanto se l'assicurato rende

verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Questa esigenza deve

permettere all’amministrazione che ha precedentemente reso la decisione di

rifiuto delle prestazioni, cresciuta in giudicato, di respingere, senza entrare

nel merito, una nuova domanda nella quale l’assicurato si è limitato a ripetere

i medesimi argomenti senza allegare una modifica determinante dei fatti

(cfr. Valterio, Droit de l’assurance-viellesse et survivants (AVS) et de

l’assurance invalidité (AI), pag. 840; DTF 130 V 64 consid. 5.2.3, pag. 68).

L’Alta Corte

nella DTF 130 V 64, ripresa da Valterio, Droit de l’assurance-viellesse et

survivants (AVS) et de l’assurance invalidité (AI), pag. 840, ha precisato : “Lors de l’appréciation du

caractère plausible d’une modification influant sur le droit aux prestations,

on compare les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision

administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l’époque de la

dernière décision d’octroi ou de refus des prestations”.

Nel

caso concreto, la prima domanda di prestazioni dell’assicurato non è stata

respinta per ragioni di carattere medico, bensì perché RI 1 aveva ripreso a

lavorare a tempo pieno, e successivamente aveva rivendicato il diritto

all’indennità di disoccupazione alla medesima percentuale.

Secondo il TCA è, dunque,

a torto che l’Ufficio AI, nell’ambito della seconda domanda di prestazioni, ha

emesso una decisione di non entrata in materia negando una modifica rilevante

delle circostanze oggettive alla base della prima decisione.

Rispetto alla prima

decisione vi è infatti una modifica rilevante dei fatti. Il ricorrente non

svolge più un’attività a tempo pieno, non risulta più iscritto

all’assicurazione disoccupazione e svolge, contrariamente a prima, un’attività

nella misura del 40% presso la __________ di __________. Verosimilmente, quindi,

egli adempie ora all’anno di incapacità lavorativa con il 40% almeno di

inabilità.

Circostanza che non sono

comunque state verificate dall’amministrazione.

L’entrata in materia si

giustifica anche dal punto di vista medico.

Il Dr. __________, nel

rapporto del 19 luglio 2010, aveva indicato un’inabilità completa (100%) dal 16

aprile 2008 al 31 agosto 2009 e del 50% dal 1° settembre 2009. Egli aveva poi

consigliato una revisione “fra due anni, l’evoluzione del recupero non

essendo ancora completata” (doc. AI 28-8).

La patologia di cui soffre

l’assicurato andava dunque, secondo il perito, ulteriormente approfondita nei

due anni successivi. Ciò che non è stato fatto nella fattispecie.

Inoltre, sebbene nel

rapporto del 19 gennaio 2012 dell’ambulatorio di neurologia e neurofisiologia

clinica dell’Ospedale __________ venga osservato un decorso stabile della patologia

di cui soffre RI 1, secondo il Dr. __________ e __________ dell’Ospedale __________

il deficit neuropsicologico residuo dell’assicurato “appare compatibile e

adeguato per l’attività professionale del paziente svolta al 40%” (doc. AI

69-2).

Una percentuale di abilità

inferiore a quella che il Dr. __________ aveva indicato nel proprio referto peritale

(50%). Anche i successivi referti del Dr. __________, FMH in medicina interna, fanno

stato di una capacità lavorativa del solo 40% (doc. B2, B3, B4). Ciò che lascia

presupporre un peggioramento rispetto a quanto aveva constatato il Dr. __________.

A mente del medico del

SMR, Dr. __________, la differente valutazione è da ricondurre unicamente a “una

soggettiva e diversa interpretazione” del quadro clinico (cfr. annotazioni

del 28 gennaio 2013, doc. AI 72-1).

Secondo questa Corte

invece, la differente valutazione va analizzata dal perito, Dr. __________, nel

merito della vertenza.

Alla

luce di quanto sopra, la decisione impugnata va annullata e gli

atti rinviati all’amministrazione, affinché entri nel merito della nuova

domanda di prestazioni ed esamini in quale misura la patologia dell’assicurato

incida sulla sua capacità di guadagno e sul suo diritto a prestazioni

dell’assicurazione invalidità.

2.4

In data 12 aprile 2013

l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, pag. 3/4).

Visto l'esito favorevole

del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento

da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di

ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.5

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda come indicato al consid. 2.3.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente

fr. 1’800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 12 aprile 2013.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti